L'articolo Province. La disciplina transitoria, le norme approvate proviene da Giurdanella.it.
]]>Organi della provincia sono: il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci. Gli incarichi sono a titolo gratuito.
Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici. E’ eletto, in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni. E’ prevista la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. L’elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è ponderato. È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione.
Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16 a 10). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio.
Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, il Senato ha introdotto la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale. Il voto anche in questo caso è ponderato. E’ prevista la presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista è composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nè inferiore alla metà. Il voto non è però attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un’unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo la ponderazione.
L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.
Il provvedimento individua le funzioni fondamentali delle province:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela (come introdotto dal Senato) e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali;
c) programmazione provinciale della rete scolastica d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica (come previsto dal Senato); f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
Viene inoltre delineato un complesso procedimento per il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.
Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia.
In sede di prima applicazione, l’elezione del nuovo Consiglio provinciale avverrà:
entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall’Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede alla elezione del Presidente della Provincia secondo le nuove regole; fino all’insediamento di quest’ultimo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, restano in carica il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero – qualora si tratti di provincia commissariata – il commissario, nonchè la giunta provinciale ai fini dell’ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti;
entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verifichino dal 2015 in poi, come già previsto dal testo approvato dalla Camera in prima lettura. L’assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere dall’insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie.
In sede di prima costituzione degli organi, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
Di seguito riportiamo il testo dell’articolo 1, commi da 51 a 100, dedicato alla disciplina delle province.
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Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
Articolo 1
(commi da 51 a 100)
51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d’Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l’assemblea dei sindaci.
55. Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente. L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
56. L’assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
61. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L’elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.
64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
70. L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.
72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.
73. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all’interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61.
75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.
77. L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
79. In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta:
a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l’assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all’elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l’assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall’insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
88. La provincia può altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono princìpi fondamentali della materia e princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell’esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l’obiettivo complessivo. L’attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l’ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
c) l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell’indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell’ente subentrante, nell’ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei princìpi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.
98. Al commissario di cui all’articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell’ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo Province. La disciplina transitoria, le norme approvate proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Riforma province: la sintesi e il testo approvato proviene da Giurdanella.it.
]]>Il disegno di legge 1212 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” approvato ieri (26 marzo) dal Senato ha tra i obiettivi dichiarati il “superamento” delle province, l’istituzione delle città metropolitane, la promozione delle unioni e fusioni tra piccoli comuni.
Ecco cosa prevede il disegno di legge, nella sintesi elaborata dal Governo (qui il testo del maxiemendamento approvato).
A. LE PROVINCE
In seguito all’introduzione delle nuove norme, le Province (in attesa dell’abolizione costituzionale inserita dal governo nel programma sottoposto al Parlamento per il voto di fiducia) subiranno una profonda trasformazione, sia nell’assetto che nelle funzioni.
Le 86 Province italiane a statuto ordinario vengono individuate come “enti di area vasta”, con limitate funzioni fondamentali proprie legate alla programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica, alla elaborazione dati, all’assistenza tecnico‐amministrativa per gli enti locali, alla gestione dell’edilizia scolastica, al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e alla promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. Funzioni tutte strettamente collegate alle esigenze proprie delle aree vaste o ad attività di supporto per i comuni. Dunque enti sostanzialmente con un ruolo servente verso le comunità locali e i loro cittadini, da un lato, e verso i comuni e gli altri enti locali, dall’altro.
Anche l’assetto istituzionale delle province cambia profondamente:
‐ il presidente della provincia sarà un sindaco eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali e durerà in carica quattro anni e non più cinque; non riceverà alcuna indennità per questo incarico; si archivia il presidente della Provincia eletto e con indennità specifica.
‐ le giunte provinciali saranno abolite. Più di 700 assessori smetteranno di esercitare le loro funzioni. Le giunte saranno sostituite dalle assemblee dei sindaci della provincia, che avranno compiti propositivi, consultivi e di controllo;
‐ i consigli provinciali saranno composti dal sindaco che presiede la provincia e da un numero di dai sindaci e dai consiglieri comunali eletti per due anni al loro interno, in base alla popolazione provinciale (16 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, 12 componenti in quelle con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, 10 componenti in quelle con popolazione fino a 300.000 abitanti). Si elimineranno così i quasi 2.700 consiglieri provinciali che oggi svolgono solamente quella funzione;
‐ tutti gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci saranno esercitati a titolo gratuito;
‐ dopo i primi cinque anni dall’entrata in vigore, è previsto un meccanismo di garanzia della presenza di genere per cui nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato nelle liste per l’elezione del consiglio in misura superiore al 60%;
‐ nessun dipendente provinciale verrà licenziato o subirà un demansionamento: la legge garantisce infatti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato già in corso, nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza prevista e il mantenimento degli stessi trattamenti oggi in essere.
La “tabella di marcia” della fase transitoria
La legge in corso di approvazione prevede scadenze molto precise per il passaggio dall’assetto attuale al nuovo. La fase di transizione si concluderà il 31 dicembre 2014 e dal 1° gennaio 2015 le province così come le conosciamo oggi non esisteranno più per lasciare spazio alle assemblee dei sindaci.
Ecco le principali date:
B. LE CITTA’ METROPOLITANE
Il ddl 1212 dà finalmente attuazione alle città metropolitane , previste nel nostro ordinamento fin dalla legge 142 del 1990 e costituzionalizzate dalla riforma del Titolo V ma ancora mai realizzate. L’istituzione delle città metropolitane è oggi indispensabile per consentire all’Italia di contare su una rete di governo delle aree territoriali a forte concentrazione urbana e a specifica vocazione innovativa, un ambito in cui il nostro Paese è in forte ritardo a livello europeo e mondiale.
Quali e dove
Il ddl approvato dal Senato prevede, oltre a quella di Roma Capitale, che avrà un ordinamento a se stante, l’istituzione di altre nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
Rispetto al testo approvato alla Camera scompare la possibilità per i territori con oltre un milione di abitanti di dare vita ad una città metropolitana, così come di un terzo dei Comuni non aderenti alla Città metropolitana di mantenere in vita la provincia (la cosiddetta “provincia ciambella”).
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. E’ previsto un procedimento di adesione alla Città metropolitana per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa). Il procedimento si conclude con l’approvazione di una legge statale.
Gli organi delle città metropolitane saranno:
‐ Il sindaco metropolitano, che è il sindaco del comune capoluogo;
‐ il consiglio metropolitano, composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti, 18 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti, 14 consiglieri nelle altre città metropolitane). È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Lo statuto può comunque prevedere l’elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni o, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in zone dotate di autonomia amministrativa. Il consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio;
‐ la conferenza metropolitana, composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.
‐ tutti gli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono svolti a titolo gratuito. Tuttavia, lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. La medesima legge può prevedere, in deroga, una specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano;
Lo statuto e le funzioni
Lo statuto disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune.
Le città metropolitane saranno, per funzioni e natura, “enti di governo”, con competenza sulla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali (al proprio livello), ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Alle città metropolitane sono fra l’altro attribuite le funzioni fondamentali delle province e forti funzioni di gestione in ambiti significativi:
‐ adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
‐ pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
‐ strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i Comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
‐ mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;
‐ promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;
‐ promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
Tabella di marcia
Per la prima istituzione delle città metropolitane, che avviene alla data di entrata in vigore della legge, è delineato un procedimento piuttosto articolato.
Il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio provinciale. Se la provincia è commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014.
Dopo l’entrata in vigore della legge, il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto per il consiglio metropolitano ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.
Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.
Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie.
In deroga a quanto previsto per le altre, la città metropolitana di Reggio Calabria si costituirà alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entrerà in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria.
C. UNIONI E FUSIONI DI COMUNI
Inoltre, il ddl 1212 irrobustisce la struttura delle Unioni di comuni , unificandone e semplificandone la normativa e ampliandone le funzioni da esercitare in forma associata, estese ora a tutte le funzioni fondamentali dei comuni. A queste si aggiungono inoltre altre funzioni, che i comuni possono esercitare ora anche attraverso questo ente (anticorruzione, trasparenza, attività di revisione dei conti, di controllo e di valutazione).
Infine, il ddl incentiva e favorisce le Fusioni di comuni, adottando specifiche e minuziose innovazioni normative.
Per sostenere il lavoro dei sindaci e giunte su territori diffusi, la legge ripristina la possibilità, ad invarianza di spesa, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, di avvalersi di un consiglio comunale composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e con un numero massimo degli assessori è stabilito in due; per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, di un consiglio comunale composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro”.
D. RIORGANIZZAZIONE ENTI TERRITORIALI
La legge prevede che le pubbliche amministrazioni riorganizzino la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’Interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario per la redazione del piano.
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]]>Ecco il testo del protocollo d’intesa siglato dal ministro Graziano Delrio, lo scorso 19 novembre.
Il Ministro ha poi chiarito la sua posizione, sul riordino delle province, al question time del giorno dopo alla Camera dei Deputati.
Delrio ha risposto a interrogazioni immediate in merito ai risparmi derivanti dalla riforma degli enti locali, alla definizione e applicazione dei cosiddetti “costi standard” previsti per l’attuazione del federalismo fiscale.
Per quanto riguarda la riforma complessiva degli enti locali, l’abolizione delle province e la redistribuzione delle competenze tra i vari livelli amministrativi, previste da due diversi disegni di legge presentati dal governo (di cui uno, il 1542, in fase di avanzato esame da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera), il Ministro ha confermato: “E’ necessario procedere con responsabilità, evitando di duplicare le stesse funzioni. Crediamo che il combinato disposto dei due disegni di legge riesca a dare un’idea molto chiara e ci sembra stia emergendo un quadro armonico sul ruolo degli enti che porterà sostanziali risparmi.La Cortedei Conti – ha proseguito – non è in grado di quantificare i risparmi, a parte i 163 milioni di euro derivanti dal taglio delle rappresentanze elettorali, ma la stessa Corte aveva previsto risparmi per 750 milioni in seguito dall’abolizione delle Province per le sole regioni a statuto ordinario“.
Sempre in tema di enti locali, sui tempi di attuazione del federalismo fiscale e definizione dei costi standard nel comparto sanitario, il Ministro ha ricordato che “il primo agosto il governo ha individuato le cinque regioni di riferimento tra quelle con livelli di assistenza di ottima qualità e bassi costi. All’interno di queste cinque,la Conferenzadelle Regioni è chiamata a scegliere le tre regioni benchmark. Stiamo aspettando il termine della fase istruttoria, che ha richiesto tempi più lunghi del previsto. Questo – ha sottolineato Delrio – è certamente un passo avanti importantissimo nel federalismo. Inoltre, entro fine anno saranno definiti anche i fabbisogni standard anche per Comuni e Province”.
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]]>L'articolo Province, la sentenza della Corte costituzionale
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Sono state rese note le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
– dell’art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
– degli artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135
per violazione dell’art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma lett. p) e 133, 1° comma Cost.
La Corte Costituzionale ha ribadito infatti che il decreto-legge è un atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, e non è strumento normativo utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio.
Qui il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale
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]]>L’attuale riforma prende le mosse e attua il dettato dell’art. 15 dello Statuto siciliano, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2, che recita:
art. 15
1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana.
2. L‘ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.
Come è agevole notare, il comma 2 del citato articolo costruisce il sistema degli enti locali su tre livelli, esattamente come avviene nel resto del territorio nazionale ed i liberi consorzi sono destinati a subentrare alle circoscrizioni provinciali soppresse. Pertanto, il libero consorzio previsto dall’art. 15 dello Statuto siciliano non è affatto un macro comune, ma bensì è un ente intermedio, che svolge funzioni sovra comunali.
Nonostante ciò le province in Sicilia sono sopravvissute come disegnate dallo Stato fino al 1986, quando con la legge regionale 9 vennero istituite le “province regionali”, qualificate, ai sensi dello statuto regionale, “liberi consorzi di comuni”. Le province erano “regionali” in quanto costituite e regolate dalla normativa siciliana, non, quindi, retaggio di disciplina ed ordinamento imposto dallo Stato.
Non solo. La legge regionale 9/1986 è rimasta lettera morta, proprio nella parte in cui attribuisce ai comuni un ruolo fondamentale nella costituzione, modifica e regolazione delle funzioni della provincia, che avrebbe potuto connotarsi fortemente come “regionale” e regolata dal “basso”. L’articolo 5 della legge assegnava ai comuni la possibilità di modificare le circoscrizioni. Mai fatto. L’articolo 15 consentiva l’avvio virtuoso di gestioni “comuni”, cioè associate, su iniziativa comunale: nemmeno l’ombra.
Oltre a ciò, dal confronto tra il dettato del comma 2 dell’art. 15 Statuto siciliano e il tenore della L.R. 9/1986 emerge un’altra differenza di particolare rilievo. La norma di rango costituzionale ha attribuito, evidentemente, una configurazione all’assetto istituzionale sovracomunale diversa rispetto a quello scaturito dalla L.R. 6/5/1986, n. 9 e s.m.i., che invece ha delineato l’organizzazione delle province siciliane – come nel resto dell’Italia – quali enti locali territoriali dotati di autonomia anche politica e non solo amministrativa e finanziaria.
I dubbi in ordine alla conformità statutaria, ovvero costituzionale, del disegno ordinamentale contenuto nella L.r. n. 9/86, risiedono quindi nel fatto che in luogo di liberi consorzi di comuni – enti pubblici non territoriali dotati di autonomia amministrativa e finanziaria–sono stati istituiti enti territoriali dotati non solo di autonomia amministrativa e finanziaria ma anche di autonomia politica. In buona sostanza è stato aggirato l’art. 15 dello Statuto, la cui modifica avrebbe richiesto la procedura di revisione aggravata di cui all’art. 138 della Cost., attesa la sua nota natura costituzionale, e una fonte di rango subordinato, qual’è la norma di attuazione n. 9/86, non può modificare e tradire la normativa attuata di rango superiore.
In questo quadro si inserisce l’attuale riforma approvata in esito alla seduta dell’Ars del 20 marzo 2013, che come anticipato, sostituisce alle vecchie 9 Province i liberi consorzi tra Comuni. Palermo, Catania e Messina dovrebbero poi costituire delle Città metropolitane ed essere, in ogni caso, aree autonome.
Le caratteristiche dei nuovi enti, in sintesi, saranno:
a) la presenza di organi di governo (presidente, giunta e consiglio) “di secondo grado”, cioè non eletti direttamente dal corpo elettorale, ma designati dai comuni, scegliendoli tra i sindaci ed i consiglieri; la carica, in tali consorzi sarà gratuita, pur essendo previsti i rimborsi spese;
b) il mantenimento di tutte le funzioni e competenze proprie delle province, ad eccezione di quelle concernenti gli istituti scolastici superiori e le strade; le scuole andrebbero ai comuni, le strade al Genio civile;
c) la previsione di una circoscrizione territoriale di almeno 150.000 abitanti (stando ai numeri si potrebbe arrivare a ben trentatré Liberi Consorzi, ma Crocetta ne ipotizza da dodici a quindici);
d) l’acquisizione delle funzioni del ciclo dell’acqua e dei rifiuti, conseguente all’abolizione delle autorità d’ambito e delle società di gestione da queste costituite.
La legge, di soli tre articoli, è sicuramente qualcosa in più di un proclama televisivo ma sicuramente è molto meno di un compiuto progetto di riforma dell’architettura istituzionale. Non vi è traccia di norme di coordinamento con la legge n. 9/86, e neanche della precedente l.r. 8 marzo 2012 n. 14 attraverso la quale il medesimo legislatore aveva, appena un anno fa, già avviato il riordino dell’ente intermedio impegnandosi ad individuare con successiva legge (da approvare entro il 31 dicembre 2012), l’individuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni e le modalità di elezione degli organi di governo. A una norma di carattere programmatica varata con la l.r. n. 14/2012 la nuova A.R.S. risponde quindi con una nuova norma, anch’essa di carattere programmatico, che sposta esattamente le lancette dell’orologio di ulteriori 12 mesi per la definitiva approvazione della legge sul riordino dell’ente intermedio.
Le uniche novità immediatamente operanti si attestano in realtà su di un piano squisitamente procedurale.
Primo, entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con una nuova legge, dovrà disciplinare l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, nonchè l’istituzione delle città metropolitane. La legge approvata dall’Ars il 20 marzo quindi non sopprime alcun ente né introduce alcuna riforma: è una norma che rinvia ad altra norma.
Secondo, al fine di consentire la riforma è impedito il rinnovo degli organi provinciali e le Province vengono commissariate, visto che i nuovi liberi consorzi dovranno prevedere l’elezione di secondo grado. Nello specifico, agli organi delle Province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applicherà, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina prevista all’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e s.m.i. Le Province saranno guidate da un Commissario Straordinario scelto dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali.
Dall’analisi di ciò che c’è passiamo all’analisi di ciò che manca e che crea notevoli problemi di ordine pratico.
La riforma non dice nulla sui 6.500 dipendenti provinciali che dovrebbero transitare verso la Regione o verso i Comuni. Non chiarisce se questo passaggio avverrà in deroga ai vincoli di legge in materia di costo del personale e che conseguenze avrà sul rispetto del patto di stabilità. Una soluzione sarebbe quella trasferire i dipendenti provinciali ai nascituri Liberi Consorzi dei Comuni.
Delle competenze dei Liberi Consorzi il ddl approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana non parla, limitandosi a fare riferimento a generiche funzioni di governo di area vasta: non è detto, ad esempio, se tra queste competenze rientreranno le funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale e se questo comporterà il diritto dei nuovi soggetti giuridici ad incassare il relativo tributo provinciale, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
Così come nulla è chiarito in merito alle altre entrate tributarie provinciali, a partire dalle tasse automobilistiche.
I Comuni dovrebbero ereditare nuove funzioni (ad esempio l’edilizia scolastica) senza potere contare su alcune entrate delle Province.
Dalla nuova normativa manca, e non poteva essere altrimenti, qualsiasi accenno alla sorte di Prefetture, Questure ed altre uffici statali insistenti su base provinciale. L’Assemblea Regionale non poteva autarchicamente intervenire su questa materia.
Dall’amaro al dolce, cioè ai risparmi di spesa previsti. L’unica previsione che genererà risparmi per 50 milioni di euro a regime è quella che riguarda i futuri organi dei nascituri Liberi Consorzi che saranno eletti con il sistema indiretto di secondo grado (cfr. supra, sub a). In pratica dovrebbe provvedere l’assemblea dei Sindaci dei Comuni associati ad eleggere al proprio interno il Presidente del Consorzio. Gli incarichi politici dovrebbero essere svolti a titolo gratuito, salvo rimborsi spese. Ma per le modalità di elezione, la composizione e le funzioni di questi organi bisognerà attendere il nuovo provvedimento legislativo cui la riforma rinvia.
Infine, malgrado sia stata ridotto all’osso, il ddl continua a scontare anche dubbi di costituzionalità. Il disegno tende ad attuare il principio di autonomia sancito dallo Statuto siciliano (avente rango di legge costituzionale) che riconosce alla Regione il potere di auto-organizzazione dei propri organi istituzionali e delle funzioni dagli stessi espletato. La riforma del titolo V della Costituzione, però, nel 2001, ha “costituzionalizzato” le Province facendone uno dei pilastri della propria architettura, atteso che l’art. 114 della Carta Costituzione, oggi, sancisce che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.
Proprio perché esistono dubbi di costituzionalità, il testo del ddl sull’abolizione delle Province ha subìto dei cambiamenti, per evitare l’intervento del Commissario dello Stato e le sue censure. Il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Marzo Forzese, ha, in maniera inconsueta, prima della discussione in aula, incontrato informalmente proprio il Commissario di Stato, Carmelo Aronica, il quale ha suggerito di cambiare il testo iniziale del ddl. limitandosi a dare una nuova disciplina ai Liberi Consorzi di Comuni già previsti dall’art. 15 dello Statuto regionale e di non avventurarsi a parlare di abolizione delle Province e creazione di nuovi organismi. Suggerimento tenuto in debito conto.
L’attuale struttura istituzionale della Regione Sicilia potrebbe essere, in qualche modo, garantita dal rango costituzionale del proprio Statuto, ma se questa architettura venisse cambiata, ciò potrebbe avvenire solo attraverso la procedura di revisione costituzionale. Per molti, però, anche i “vecchi” Liberi Consorzi previsti dallo Statuto non rispondono più all’impianto costituzionale, così come riformato dalla legge n. 3/2001.
Da ultimo, si dubita della legittimità dell’abolizione formale delle Province con legge ordinaria. La riforma del titolo V ha mutato l’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, attribuendo anche alle Province (insieme ai Comuni ed alle Città metropolitane), la titolarità di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il dubbio sul quomodo dell’abolizione delle Province siciliane, quindi, sussiste e la riforma potrebbe anche essere impugnata dal Commissario di Stato, proprio perché in contrasto con il novellato art. 118 della Costituzione.
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