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]]>E’ stato esteso dunque di 15 mesi il termine attualmente in vigore che prevedeva che la compensazione poteva essere chiesta per le cartelle notificate fino al 31 dicembre 2012.
Le modalita’ per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
Riportiamo di seguito lo stralcio del decreto
Decreta:
Art. 1
Compensazione nell'anno 2014 delle cartelle esattoriali
1. La compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali
notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari
di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22
maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e
integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari
al credito vantato, puo' essere effettuata, a richiesta del
creditore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 28-quater
del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29
settembre 1973.
2. Le modalita' per la compensazione sono quelle previste dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di
applicazione del presente decreto, restano ferme le modalita'
previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo
9, comma 02, del decreto legge n. 35 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 e successive
modificazioni.
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]]>L'articolo Compensazioni debiti PA, la nuova circolare INPS sul DURC proviene da Giurdanella.it.
]]>Per il rilascio del Durc in compensazione, si legge nella circolare, l’importo dei crediti certificati deve essere almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili.
Inoltre, in attesa che la piattaforma per la certificazione dei crediti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze si arricchisca di ulteriori funzioni per la verifica dei crediti e dei debiti in tempo reale, prima della conclusione dell’istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente, comunicando via PEC, le informazioni sui debiti accertati, in modo da verificare che la sommatoria dei debiti non sia superiore ai crediti vantati. In questo caso il Durc verrà rilasciato specificando che è stata attestata la regolarità nonostante i debiti contributivi pregressi nei confronti di Inail, Inps e Casse edili.
La certificazione ottenuta dalla piattaforma del Mef può essere usata anche per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari. In questo caso, la regolarizzazione dovrà essere comprovata dall’esibizione alla banca o all’intermediario finanziario di un Durc aggiornato che attesti la situazione contributiva.
Leggi il testo integrale della circolare n. 16/2014 dell’Inps
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]]>L'articolo Destinazione Italia: via libera a compensazione crediti PA. Il voto finale proviene da Giurdanella.it.
]]>Tutte le aziende quindi che vantano dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione possono compensarli con le cartelle esattoriali ricevute.
L’emendamento è stato proposto dalle commissioni Finanze e Attività produttive ed è stato riformulato su indicazione della commissione Bilancio. La norma corregge l’emendamento del M5S che prevedeva il blocco delle cartelle in presenza di crediti con la Pa.
L’emendamento affida al ministero dell’Economia il compito di emanare di concerto con il ministero dello Sviluppo economico entro tre mesi dal via libera al decreto il relativo decreto attuativo.
Oggi si attende il voto finale del disegno di legge “Destinazione Italia”.
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]]>L'articolo Pagamento debiti PA: gli Enti locali pagano la sec… proviene da Giurdanella.it.
]]>Diventa operativa l’anticipazione al 2013 della seconda tranche di pagamenti dei debiti arretrati degli Enti locali. E’ stato infatti registrato dalla Corte dei Conti il decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dispone l’erogazione agli Enti locali già autorizzati di una cifra fino a 1,8 miliardi di euro inizialmente programmata per il 2014. Complessivamente agli enti locali sono stati autorizzati pagamenti di debiti per 3,6 miliardi di euro.
Il provvedimento rientra nella più ampia operazione che prevede l’anticipazione al 2013 di complessivi 7,2 miliardi di euro in favore di Enti locali e Regioni, secondo quanto stabilito dal decreto legge 102/2013.
I criteri e le modalità di accesso all’erogazione in favore degli Enti locali sono definiti nell’Atto integrativo dell’Addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, perfezionato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti in data 11 settembre 2013, nonché nell’allegato Atto modificativo del Contratto tipo di anticipazione. Il decreto e gli atti sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione dedicata al monitoraggio dell’attuazione del decreto legge 35/2013 “sblocca debiti” e sul sito della Cassa Depositi e Prestiti spa.
La Cassa depositi e prestiti provvederà a trasmettere agli Enti Locali interessati lo schema di Atto modificativo, la cui sottoscrizione è funzionale all’effettuazione, in data 31 ottobre 2013, della predetta erogazione a saldo.
Documenti:
Schema di domanda di anticipazione da parte degli Enti Locali per il pagamento dei debiti.
Contratto tipo di anticipazione per il pagamento dei debiti.
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]]>Entro oggi (il termine scadeva il 15 settembre, ma essendo domenica è stato posticipato ad oggi) gli enti locali devono comunicare i propri debiti attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti, trasmettendo l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 e non estinti.
Vanno comunicati tutti i debiti non ancora pagati riguardanti somministrazioni, forniture e appalti, nonché quelli concernenti le prestazioni professionali. Devono essere comunicati anche i debiti nei riguardi di soggetti con Durc irregolare.
In caso di mancata comunicazione, i creditori “possono richiedere all’amministrazione debitrice inadempimente di procedere alla comunicazione, procedendo, in caso di persistenza dell’omissione per 15 giorni, all’istanza di nomina di un commissario ad acta.” (comma 7 dell’art. 7 del dl 35/2013).
Il mancato adempimento comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti responsabili che altresì sono assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ciascun giorno di ritardo nella certificazione del credito.
La comunicazione dei debiti sulla piattaforma corrisponde per ogni creditore a certificazione del proprio credito nei confronti della Pa.
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]]>L'articolo Debiti PA: dal Mef, i primi dati sui pagamenti
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]]>Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato la pubblicazione dei dati di monitoraggio del pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione alle imprese, illustrati in una conferenza stampa a cui ha partecipato il titolare del Dicastero, Fabrizio Saccomanni.
Sul sito del Mef sono pubblicate le informazioni sul monitoraggio del pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione alle imprese creditrici secondo quanto disposto dal Decreto legge 35/2013. “Attraverso la trasparenza riteniamo di favorire l’accelerazione di tutte le procedure interne alla PA necessarie affinché le imprese riscuotano nel più breve tempo possibile il proprio credito, si legge nel comunicato del Ministero.
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]]>L'articolo Durc, al via le compensazioni. Il decreto in G.U.
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
L'articolo Durc, al via le compensazioni. Il decreto in G.U.
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L'articolo Decreto Pagamenti P.A., il Dossier giugno 2013
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]]>Il Servizio Studi del Senato ha pubblicato un nuovo Dossier sul Disegno di legge A.S. 662 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Il testo approvato in sede referente.
Allo stato rimane immutato il comma 11-ter dell’art. 6, aggiunto dalla Camera, che stabilisce che ai fini dei pagamenti, l’accertamento della regolarità contributiva sia effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento.
Di particolare interesse l’articolo 6-bis (Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo), introdotto dalla Camera dei deputati, che riduce dal 25 al 15 per cento l’ammontare delle rate di acconto per le quali si registra un ritardo dell’emissione del certificato o del titolo di spesa, con riferimento all’importo netto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che consente all’esecutore di lavori di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione.
Degno di nota anche l’articolo 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni), che introduce disposizioni dirette ad assicurare l’integrale ricognizione e la certificazione di somme dovute dalle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali al fine di garantire, anche per tali tipologie di debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2012, la completa liquidazione. In particolare, il comma 1 – modificato durante l’esame in sede referente – prevede che le amministrazioni pubbliche debitrici, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e (come aggiunto dalla Commissione bilancio) obbligazioni relative a prestazioni professionali ai sensi della disciplina vigente, sono obbligate a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze entro il 29 aprile 2013.
Qui il dossier di giugno 2013, con il testo approvato in sede referente
L'articolo Decreto Pagamenti P.A., il Dossier giugno 2013
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]]>L'articolo DDL decreto pagamenti pa – il dossier del Senato
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E’ disponibile sul sito del Senato della Repubblica il dossier redatto a cura del Servizio del bilancio.
Il documento è destinato alle esigenze di documentazione interna per l’attività dei parlamentari volta alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, più comunemente noto come Decreto pagamenti pa, già approvato nel primo ramo del Parlamento il 15 maggio 2013. L’approvazione definitiva anche da parte del Senato dovrà intervenire entro il 7 giugno.
Clicca qui per consultare il testo integrale del dossier.
L'articolo DDL decreto pagamenti pa – il dossier del Senato
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L'articolo Dl pagamenti debiti PA, testo approvato dalla Camera proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Dl pagamenti debiti PA, testo approvato dalla Camera proviene da Giurdanella.it.
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