L'articolo Il CdS sull’ammissibilità di un ricorso per l’ottemperanza a decreto ingiuntivo proviene da Giurdanella.it.
]]>Il giudice di prime cure, pur evidenziando che dagli atti non emergeva che il decreto ingiuntivo fosse stato ottemperato, dichiarava inammissibile il ricorso, non avendo la parte istante dato prova del passaggio in giudicato della decisione di cui era stata chiesta l’esecuzione, così come previsto dall’art. 114, comma 2, del c.p.a..
Si legge dalla sentenza: “Secondo Cons. St., sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713, condizione essenziale perché il ricorso di cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.”.
Conclusione ribadita, tra l’altro, anche dalla Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto, secondo i giudici di Palazzo Spada, il ricorso proposto per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in questione doveva essere dichiarato ammissibile e accolto in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, il decreto ingiuntivo era stato reso esecutivo dal giudice il 29 ottobre 2013 e annotato in data 6 novembre 2013, rispettando la previsione contenuta nell’art. 647, comma 1, c.p.c..
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 30/10/2017
N. 04987/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 6795 del 2016, proposto da:
Edi Cembalo, rappresentati e difeso dagli avvocati Andrea Bandini, Paolo De Caterini e Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Bandini in Roma, viale Liegi, n. 35/B;
contro
Comunità Montana “Calore Salernitano”, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Avv. Antonio Bassi, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bandini, Paolo De Caterini e Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Bandini in Roma, viale Liegi, n. 35/B;
per l’ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. II n. 1171/2016, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.654/13 reso dal Tribunale di Salerno – sez. lavoro, recante condanna al pagamento di somme;
Visti il ricorso in appello e l’atto di intervento, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e udito per le parti appellanti l’avvocato Paolo De Caterini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo della Campania, sezione staccata di Salerno, Edi Cembalo domandava che fosse ordinato alla Comunità Montana “Calore Salernitano” di prestare ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 654/13 emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, recante la condanna della predetta Comunità Montana al pagamento in suo favore della somma di €. 8.129,23, a titolo di stipendi non corrisposti, oltre accessori e spese di giudizio.
Con lo stesso ricorso spiegava intervento giudizio ad adiuvandum l’avvocato Antonio Bassi, quale procuratore antistatario, per il pagamento delle spese processuali delle fase monitoria, liquidate in €. 20,00 per spese varie ed €. 430,00, per compenso professionali, oltre accessori di legge.
L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
2. Con sentenza n. 1171 del 16 maggio 2016 l’adito tribunale, pur evidenziando che dagli atti non emergeva che il decretoingiuntivo fosse stato ottemperato, dichiarava inammissibile il ricorso, non avendo la parte istante dato prova del passaggio in giudicato della decisione di cui era stata chiesta l’esecuzione, così come richiesto dall’art. 114, comma 2, del c.p.a..
3. Con rituale atto di appello notificato il 24 agosto 2016 il sig. Edi Cembalo e l’avvocato Bassi, anche in quest’occasione quale interventore ad adiuvandum, hanno chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 647 cpc per errore di fatto” e “Violazione del giudicato formatosi sul decreto specificato in epigrafe”; in particolare hanno dedotto il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, in quanto negli atti versati in causa era oggettivamente desumibile la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ed hanno concluso per l’accoglimento dell’originario ricorso per l’ottemperanza, con il conseguente ordine alla Comunità Montana di versare quanto stabilito dal decreto ingiuntivo, oltre a spese ed onorari liquidate in quella fase di giudizio, alle somme eventualmente dovute dalla resistente ai sensi dell’art. 114 co. 1 (sic) lett. e) c.p.a. nominando inoltre fin da ora un commissario ad acta;il tutto con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio con attribuzione di queste ai procuratori avvocati dichiaratisi antistatari.
Anche nel giudizio di appello la Comunità Montana “Calore Salernitano” non si è costituita.
4. L’appello è fondato e deve essere accolto.
4.1. Come recente ribadito da questa Sezione (sentenza n. 1609 del 27 marzo 2015), secondo un consolidato indirizzo giurisdizionale di questo Consiglio di Stato, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045; 19 marzo 2007, n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; 31 maggio 2003, n. 7840; Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dall’articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (C.d.S., sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6843; 3 febbraio 1996, n. 105; Id., luglio 1993, n. 678; sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807; 28 marzo 1998, n. 807), ora dell’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a. (Cons. St., sez. V., 8 settembre 2011, n. 5045).
Secondo Cons. St., sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713, condizione essenziale perché il ricorso di cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Anche la Corte di Cassazione (sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650) ha precisato come “…il giudicato sostanziale (cui si riferisce <l’autorità del giudicato> da decreto ingiuntivo) attenga all’oggetto e ai soggetti del rapporto giuridico che non può essere posto in discussione in altro successivo giudizio, con ogni conseguenza…”, evidenziando che, in virtù della coincidenza tra il giudicato formale (ex art. 324 c.p.c.) e quello sostanziale (art. 2909 c.c.), il giudicato sul decreto ingiuntivo si forma nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; è stato anche chiarito che “il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione (art 643 c.p.c.)”, sottolineando, tra l’altro, che proprio l’art. 647 prevede che, nel caso in cui non sia stata fatta opposizione nel termine, il giudice debba ordinare la rinnovazione della notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto, con la conseguenza che “l’eventuale rinnovazione della notificazione consente perciò all’ingiunto di proporre, nei termini decorrenti dalla nuova notificazione, opposizione che va qualificata come ordinaria, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e non già tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.; il che conferma che alla scadenza dei termini per proporre opposizione non si forma la cosa giudicata formale e che questa si forma solo dopo il controllo del giudice sulla notificazione”.
Nella citata sentenza si aggiunge che: “Coerentemente, l’art 656 c.p.c. prevede che non il decreto non opposto, ma “il decretod’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nell’art. 395, nn. 1, 2, 5 e 6”; sono esperibili, perciò, come emerge chiaramente dal confronto con l’art. 324 c.p.c., mezzi straordinari previsti per l’impugnazione contro provvedimenti passati in cosa giudicata, ai quali mezzi si aggiunge, per espressa previsione dello stesso art. 656, la revocazione per contrasto con precedente giudicato (art 395, n. 5), nonché, per l’espressa previsione dell’art. 650 c.p.c., l’opposizione tardiva (sul fatto che l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà ex art. 647 non viene meno di per sé a seguito dell’opposizione tardivamente proposta, cfr. Cass. sez. un., 17 novembre 1998, n. 11549 e Cass. 6 ottobre 2005, n. 19429”.
4.2. Alla luce di tali principi, la Sezione è dell’avviso che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il ricorso proposto per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in questione deve essere dichiarato ammissibile e deve essere accolto, in quanto, come emerge inconfutabilmente, dalla documentazione in atti che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno, in funzione del giudice del lavoro, del 17 giugno 2013 è stato reso esecutivo dal giudice il 29 ottobre 2013 (giusta annotazione in data 6 novembre 2013), ciò integrando la fattispecie dell’art. 647, comma 1, c.p.c..
4.3. Come emerge dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 2, punto 3) l’amministrazione intimata “in parziale esecuzione del decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, inspiegabilmente non ha provveduto a liquidare (anche) alle spese processuali della fase monitoria”, così che l’accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado deve essere limitata a tale profilo.
5. Alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado, ordinando alla Comunità Montana “Calore Salernitano” di provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente della presente sentenza, al pagamento delle spese processuali della fase monitoria, liquidate in €. 20,00 per spese vive ed €. 430,00, per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell’avv. Antonio Bassi, difensore dichiaratosi antistatario.
Per il caso di persistente inadempimento si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno o suo delegato, cui la parte potrà rivolgersi direttamente una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento.
Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
6. Le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso per l’ottemperanza proposto dai signori Edi Cembalo e dall’interveniente Antonio Bassi e ordina alla Comunità Montana “Calore Salernitano” di provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente della presente sentenza, in ottemperanza al decretoingiuntivo indicato in motivazione, al pagamento delle spese processuali della fase monitoria, liquidate in €. 20,00 per spese vive ed €. 430,00, per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell’avv. Antonio Bassi, difensore dichiaratosi antistatario.
Nomina per il caso di persistente inadempimento fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno o suo delegato, cui la parte potrà rivolgersi direttamente una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento.
Respinge la richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Condanna la Comunità Montana “Calore Salernitano” al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio liquidandole in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre i.v.a. e c.p.a. da attribuire agli attuali difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Raffaele Prosperi | Carlo Saltelli | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Il CdS sull’ammissibilità di un ricorso per l’ottemperanza a decreto ingiuntivo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Spese su decreto ingiuntivo nel giudizio di ottemperanza: la sentenza del CdS proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Collegio si è espresso nel senso che nell’ambito del giudizio di ottemperanza sono dovuti importi concernenti le spese posteriori al decreto ingiuntivo e limitatamente a quelle volte a raggiungere l’obiettivo di pervenire ad un decreto ingiuntivo conclusivo (come richiesta copie, notificazione e l’ottenimento del timbro di definitività del decreto presso gli uffici di cancelleria).
Si legge, infatti, dalla sentenza: ““Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la defìnitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (nella specie dell’Amministrazione), e ciò in considerazione del fatto che egli può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza e, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall’eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto” (ex multis, Cons. Stato, V, 8 aprile 2014, n. 1645).”
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 31/03/2017
N. 01498/2017REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4715 del 2016, proposto da:
Palmieri Ianua, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Palmieri, con domicilio eletto presso il dr. Federico Marcosignori in Roma, via dei Georgofili,148;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari, Antonio Andreottola ed Eleonora Carpentieri, con domicilio eletto presso lo studio legale Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza, 50/A;
nei confronti di
Ias Italiana Appalti Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI n. 10140 del 17 dicembre 2009, resa tra le parti, concernente il pagamento di somme relative a sinistro
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Enrico Bracco, su delega dell’avv. Palmieri, e Nicola Laurenti, su delega dell’avv. Carpentieri.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza del Tribunale di Napoli n. 14140 del 17 dicembre 2009 – corretta con ordinanza del 29 marzo 2010 – il Comune di Napoli veniva condannato a pagare, in favore della ricorrente, la somma di euro 124.000,00, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio a titolo di risarcimento danni in conseguenza di un sinistro.
La sentenza, munita di formula esecutiva in data 28 aprile 2010 e, quindi, notificata al debitore in data 28 maggio 2010, non veniva impugnata, come da certificazione della cancelleria del Tribunale del 27 gennaio 2012.
Stante il perdurante inadempimento del Comune, il 13 ottobre 2010 la sig.ra Palmieri notificava a quest’ultimo un atto di precetto per l’importo complessivamente dovuto – al 31 settembre 2010 – di euro 160.032,68 (comprensivo delle spese di procedura esecutiva).
A fronte dell’ulteriore inerzia dell’ente, nonostante un successivo invito bonario al pagamento in data 9 dicembre 2012, l’interessata adiva infine il Tribunale amministrativo della Campania (in data 20 aprile 2014), proponendo ricorso per l’ottemperanza.
Con detto rimedio la ricorrente chiedeva:
accertarsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli;
assegnarsi al Comune di Napoli il termine di giorni trenta per ottemperare, nominando contestualmente il Commissario ad acta e liquidando il compenso dovutogli.
Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio il 22 aprile 2013 con comparsa di mera forma. Quindi depositava, il 4 febbraio 2016, una memoria con la quale eccepiva di aver già corrisposto, con mandato di pagamento n. 15867 del 29 novembre 2013, gli importi a suo tempo portati dall’atto di precetto, pari ad euro 158.815,32 per sorta capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio (dedotte le spese della procedura esecutiva, non liquidabili in sede di ottemperanza).
Il materiale pagamento all’avente diritto era avvenuto il 5 dicembre 2013.
Invero, già con istanza di prelievo del 17 febbraio 2014 – con cui chiedeva ridursi l’importo dell’ottemperanza ad euro 21.192,73 – l’odierna appellante aveva dato atto, al Tribunale amministrativo adito, dell’intervenuto pagamento in questione, precisando però che, trattandosi di importo riferito al debito maturato al 30 settembre 2010, lo stesso non era satisfativo dell’intero credito vantato nei confronti del Comune, che si era nel frattempo incrementato degli ulteriori interessi legali, nonché di oneri sopravvenuti.
Per l’effetto, l’importo versato era stato accettato solo a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute.
Il credito della ricorrente, in particolare, oltre agli interessi legali maturati successivamente al 30 settembre 2010, comprendeva anche l’importo di euro 9.678,40 che la sig.ra Palmieri aveva dovuto versare all’erario (in data 11 gennaio 2013), in qualità di debitrice solidale con il Comune, per assolvere l’imposta di registro sulla sentenza.
Il Tribunale amministrativo della Campania, con sentenza 1° marzo 2016, n. 1109, preso atto del pagamento effettuato dal Comune, dichiarava però la cessata materia del contendere, sul presupposto che “la parte ricorrente non ha opposto contestazioni, sì che deve ritenersi la integrale soddisfazione dell’interesse del creditore, anche ai sensi dell’art. 64 co 4 c.p.a.”.
Precisava altresì che “per giurisprudenza costante – non sono dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania-Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87)”.
Avverso tale decisione la sig.ra Palmieri Ianua interponeva appello, deducendone l’erroneità ed evidenziando, in particolare, l’assenza di qualsiasi forma di acquiescenza, da parte sua, al parziale pagamento del Comune, come del resto evincibile per tabulas dalla citata nota 17 febbraio 2014, a suo tempo depositata nella Segreteria del giudice adito.
DIRITTO
Alla luce della documentazione versata in atti, risultano fondate le ragioni di parte appellante.
Invero, il tenore dell’istanza di prelievo 17 febbraio 2014 è inequivoco non solo nel riconoscere l’avvenuto pagamento parziale ad opera del Comune di Napoli, ma altresì nel chiarire che il relativo importo veniva ricevuto a mero titolo di acconto, di talché non poteva configurarsi, al riguardo, alcuna acquiescenza dell’avente diritto ad un pagamento ridotto.
Nello specifico, è altresì dovuto il rimborso, da parte del Comune di Napoli, in quanto parte soccombente in giudizio, degli oneri di registrazione della sentenza del Tribunale di Napoli, n. 14140 del 2009, a suo tempo anticipati dall’odierna appellane.
Anche sotto il profilo del quantum debeatur non emergono rilievi circa gli importi indicati dall’appellante, né il Comune di Napoli ha specificamente dedotto alcunché, limitandosi a un generico richiamo delle difese svolte nel precedente grado di giudizio (nel corso del quale si era limitato a rilevare l’impossibilità di pretendere il pagamento delle spese di precetto il sede di ottemperanza).
Tale ultimo principio va confermato alla stregua della giurisprudenza per cui “Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la defìnitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (nella specie dell’Amministrazione), e ciò in considerazione del fatto che egli può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza e, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall’eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto” (ex multis, Cons. Stato, V, 8 aprile 2014, n. 1645).
Va aggiunto che i conteggi proposti in appello dalla sig.ra Palmieri Ianua non appaiono contenere più riferimenti alle spese di precetto.
Per l’effetto, la sentenza impugnata va riformata.
Alla luce della documentazione in atti e dei calcoli proposti dall’appellante – che, come già detto, non sono stati oggetto di diretta e puntuale confutazione dell’Amministrazione appellata – deve concludersi che il Comune di Napoli sia tuttora debitore, nei confronti della sig.ra Palmieri Ianua, della somma capitale onnicomprensiva di euro 18.778,05, oltre interessi legali maturati su tale importo dal 5 dicembre 2013 sino al saldo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso d’ottemperanza n. 4715 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, ordina al Comune di Napoli di pagare a Palmieri Ianua la somma di euro 18.778,05, oltre interessi legali su tale importo dal 5 dicembre 2013 sino all’effettivo saldo, riservandosi la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Condanna il Comune di Napoli a rifondere all’appellante Palmieri Ianua le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva ed accessori di legge.
Compensa integralmente le spese tra le ulteriori parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Valerio Perotti | Giuseppe Severini | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Spese su decreto ingiuntivo nel giudizio di ottemperanza: la sentenza del CdS proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DDL Riforma Processo Civile: addio al rito fornero proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare il disegno di legge abroga le disposizioni della c.d. Legge Fornero(legge n. 92 del 2012) che prevedono un rito speciale per le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti illegittimi, disponendo la contestuale applicazione del rito del lavoro, con alcune peculiarità. Viene infatti disposto che alla trattazione delle controversie relative all’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (licenziamenti illegittimi) i giudici debbano riservare specifici giorni nel calendario, avendo cura di trattare e definire tali giudizi con particolare speditezza; spetterà ai dirigenti degli uffici giudiziari vigilare sull’osservanza di questa disposizione. Una norma transitoria specifica che i giudizi già introdotti con il rito Fornero prima dell’entrata in vigore della legge delega dovranno essere definiti in base al vecchio rito.
Il disegno di legge modifica inoltre due aspetti specifici del procedimento d’ingiunzione:
Infine, il disegno di legge dispone in ordine all’efficienza del sistema giudiziario e alla celere definizione delle controversie. In particolare, la riforma specifica che i capi degli uffici giudiziari devono redigere entro il 31 gennaio di ogni anno un nuovo programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti ed evidenziando gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti conseguibili nel successivo quadriennio, con particolare riferimento alle pendenze ultratriennali. Slla base di tali programmi e delle statistiche relative allo smaltimento dell’arretrato, saranno assegnati agli uffici giudiziari i fondi per l’incentivazione del personale, già previsti dal decreto-legge n. 98 del 2011 (art. 37).
L'articolo DDL Riforma Processo Civile: addio al rito fornero proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo CNF: tariffe forensi e decreto ingiuntivo
Il de… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il decreto legge Cresci-Italia, che ha abrogato le tariffe forensi, non ha invece abrogato la norma che richiede necessariamente il parere dell’Ordine forense circa l’adeguatezza del compenso richiesto dall’avvocato al cliente, nel caso in cui il legale voglia ottenere un decreto ingiuntivo (cosiddetto “opinamento”).
Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, con il parere che si riporta di seguito.
Osserva, in particolare, in CNF, che “la clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che “sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”, e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario. Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense”.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione consultiva
Quesito n. 330, Unione Triveneta, Rel. Cons. Perfetti
Parere 23 ottobre 2013
La Presidenza dell’Unione Triveneta ha trasmesso nota circolare inviata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste di opinamento parcelle al Consiglio dell’Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle. Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in particolare, l’abrogazione tacita degli artt. 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.
Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel Dossier n. 6/2012 dell’Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che “sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”, e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario. Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense. Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell’Ordine, in sede di opinamento, potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime. Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis, sentt. 17406/12; 17405/12; 16581/12), infatti, il compenso dell’avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla “tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita”.
Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell’art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.
Per ciò che riguarda, in particolare, l’art. 636, si ritiene che l’art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l’abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale.
L’art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso dell’avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa “legalmente approvata” (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell’Ordine degli avvocati.
Quanto all’art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati […] in occasione di un processo”, è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.
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