L'articolo ANCI: centrali di committenza, rischio paralisi appalti. La scheda proviene da Giurdanella.it.
]]>All’articolo 9 si prevede infatti il divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale unica di committenza, e si stabilisce che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci il Codice Identificativo Gara (Cig) ai Comuni non capoluogo di provincia che acquisiscano lavori, servizi e forniture senza che questi si uniscano, costituiscano un accordo consortile, ricorrano ad un soggetto aggregatore o alle Province. L’unica alternativa prevista, laddove possibile, è l’acquisto di beni e servizi attraverso il Mepa e la Consip spa.
A questo proposito, l’Associazione auspica innanzitutto che il governo recepisca in tempi rapidissimi l’ordine del giorno approvato dallo stesso esecutivo, con il quale si impegna tra l’altro a prevedere una deroga per gli acquisti in economia fino a 40 mila euro e per gli interventi di somma urgenza, definendo anche i termini di un indispensabile regime transitorio, tale da consentire ai Comuni di predisporre il nuovo assetto organizzativo.
La norma insomma, secondo l’Anci, risulta non solo del tutto inapplicabile, ma in netta controtendenza rispetto ai principi di semplificazione e snellimento delle procedure, nonché con la volontà del Governo di rilanciare l’economia. Nel caos applicativo che ne discenderebbe, infine, Anci segnala con preoccupazione il rischio che trovino terreno fertile soluzioni di corto respiro proposte da soggetti non istituzionali e finalizzate a eludere la normativa. Consulta la prima nota tecnica redatta dall’Anci al provvedimento.
Di seguito, la prima nota tecnica, redatta dall’Anci, sugli articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 66.
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ANCI
Prima nota tecnica su articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 66
Si riassumono di seguito le principali disposizioni contenute nella legge di conversione del DL n. 66/2014 (legge n. 89 del 23 giugno 2014), che producono effetti per gli enti locali. Fra le novità di maggior rilievo, si segnalano in particolare le sanzioni irrogate alle amministrazioni che non rispettano i tempi dei pagamenti e l’obbligo per tutti i comuni non capoluogo di effettuare gli acquisti di lavori beni e forniture attraverso soggetti aggregatori.
Vincoli al personale delle società partecipate
Ad aziende speciali, istituzioni e società controllate non si applicano in modo automatico i vincoli dettati dal legislatore per gli enti locali per assunzioni, trattamento economico, costi della contrattazione e consulenze. Le stesse devono ridurre i costi del personale sulla base di atti di indirizzo degli enti locali. Sono escluse aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona e farmacie (art. 4)
Vincoli di trasparenza
Le PA devono pubblicare sul sito anche gli allegati ai bilanci ed ai conti consuntivi e un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti a decorrere dal 2015, indicatore che per il 2014 è annuale.
Riduzione, a partire dal 2014, della spesa per beni e servizi di 2,1 miliardi, di cui 700 milioni a carico delle amministrazioni locali ed altrettanti delle regioni. Nel DPCM con cui saranno dettate le modalità applicative si terrà conto, in modo premiante, della amministrazioni che acquistano a prezzi più prossimi a quelli di riferimento, che hanno minori tempi di pagamento e che fanno maggiore ricorso alle centrali di committenza.
Le PA possono tagliare del 5% la spesa per i contratti in essere e per quelli per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione provvisoria. Il prestatore può recedere senza alcuna penale nei 30 giorni successivi (art. 8)
Centrale di committenza e tagli della spesa per acquisti
Istituito un “elenco dei soggetti aggregatori” nell’ambito della Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; ne fanno parte Consip ed una centrale di committenza per regione e comunque entro il tetto massimo di 35.
Per le categorie di beni individuate tra quelle per le quali vi è l’obbligo di utilizzare Consip o altre strutture di aggregazione, il che avverrà con specifico DPCM, non verrà rilasciato il CIG in caso di mancato utilizzo di queste forme di acquisto. Fatta salva la possibilità di acquisto, con procedure ad evidenza pubblica, a prezzi inferiori alle convenzioni Consip. Nella aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa viene aggiunta l’origine produttiva ai criteri di valutazione.
Tutti i Comuni non capoluogo di provincia – a decorrere dal 1° luglio 2014 ( termine stabilito dall’articolo 3 comma 1bis della legge n. 15/2014), possono acquisire lavori, beni e servizi solo nell’ambito di: Unioni di Comuni, costituendo un apposito accordo consortile ossia Convenzioni ex articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria con parere n. 112/2013 “in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese”, o avvalendosi degli uffici della Provincia, tranne che per i beni e servizi acquisiti tramite strumenti elettronici gestiti da Consip o da altro strumento di aggregazione. Il CIG non viene rilasciato in caso di violazione di tale vincolo. Dal combinato disposto degli articoli 9 e 47 della legge di conversione, risulta altresì abrogata la deroga per gli acquisti in economia, prevista dal comma 11 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006: anche per lavori o acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, occorrerà costituire o rivolgersi ai suddetti soggetti aggregatori.
La sostanziale immediata operatività di dette norme (si ribadisce dal 1° luglio 2014), come già sottolineato dall’Anci Nazionale che ha chiesto un incontro urgente al Ministro competente, rischia di paralizzare l’attività negoziale della maggioranza dei Comuni Italiani. La costituzione infatti di un’Unione di Comuni, di una convenzione o l’affidamento agli uffici della Provincia di ogni tipologia di appalto di lavori, servizi e/o fornitura, richiede un adeguamento organizzativo impraticabile in così breve tempo.
A ciò si aggiunge l’inesistenza di Convenzioni Consip per alcune categorie di lavori e servizi (si pensi alle manutenzioni edilizie o ai servizi sociali), non standardizzabili e, dunque, l’impossibilità di ricorrervi.
Continua a residuare unicamente la possibilità di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che prevede: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”. Va detto tuttavia che tale deroga – dato il tenore letterale della disposizione – è applicabile solo allorché non si rilevino in concreto altre possibilità alternative tra quelle indicate all’articolo 33 comma 3bis del D.Lgs 163/2006.
Trattamento economico
Il tetto al trattamento economico del personale pubblico è fissato in 240.000 euro annui. (art. 13)
Vincoli agli incarichi di consulenza e co.co.co
Divieto di conferimento da parte delle PA che nel conto annuale del 2012 hanno speso per consulenze più del 4,2 % della spesa del personale per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 mln di euro, e dell’1,4 % per le PA con spesa di personale superiore a 5 mlm di euro.
Divieto di conferimento da parte delle PA che nel conto annuale del 2012 hanno speso più del 4,5 % della spesa del personale per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e dell’1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.(art. 14)
Tagli alla spesa per le autovetture
Dal 1° maggio 2014 è ridotta al 30% (e non più al 50%) rispetto a quella del 2011, la spesa per le autovetture di servizio quella (art. 15)
Modifiche alla legge 56/2014
Abrogata la conferenza metropolitana per la redazione dello statuto della città metropolitana. Restano a carico della provincia e della città metropolitana gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli amministratori (con esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio e per la partecipazione alle riunioni delle associazioni), Vengono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, quelli relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. I revisori non possono svolgere tale incarico oltre 2 volte nello stesso ente; devono comunicare le proprie dimissioni con almeno 45 giorni di preavviso. Il tetto del loro rimborso spese è fissato nel 50% della indennità (art. 19)
Società partecipate
Entro il 31 luglio piano del commissario per la spending review di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali (art. 23)
Razionalizzazione uso di immobili
Gli enti locali devono garantire dal prossimo 1 luglio la riduzione della spesa per le locazioni passive di almeno il 15% (art. 24)
Fatture elettroniche
Entro il 31 marzo 2015 dell’obbligo di fatturazione elettronica, con obbligo di inserimento del CIG e del CUP. Obbligo di un registro unico delle fatture (artt. 25 e 42)
Monitoraggio del rispetto dei termini di pagamento delle PA
Le PA devono comunicare entro il 15 di ogni mese le informazioni riguardanti i debiti non estinti per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o di diniego non motivato di certificazione, anche parziale, si determinano il maturare di responsabilità a carico del dirigente inadempiente ed il divieto per la PA di effettuare assunzioni di personale e di ricorrere all’indebitamento. La certificazione deve indicare la data prevista per il pagamento.
Obbligo di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza del termine, nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. A carico delle PA che registrano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto ai termini indicati dal D.Lgs. n. 231/2002, è previsto che sia irrogato il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Le premialità per il patto sono limitate alle sole PA che rispettano i termini di pagamento (artt. 27 e 41)
L'articolo ANCI: centrali di committenza, rischio paralisi appalti. La scheda proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Irpef approvato definitivamente. Il testo. I dossier proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta del disegno di legge (C. 2433), già approvato dal Senato, di conversione del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”).
Si segnalano, tra le novità:
Specificati (articolo 8) gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti. Si dispone inoltre, nel medesimo articolo, una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi a decorrere dal 2014, di cui 700 milioni da parte delle regioni e province autonome, 340 milioni a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni da parte dei comuni e 700 milioni a valere sulle amministrazioni statali. A tali fini le amministrazioni interessate possono anche procedere alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere.
Ampliato il ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi e il rafforzamento dei compiti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che deve elaborare i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi e pubblicare i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti (articoli 9 e 10);
Abbassato a 240.000 euro il limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate (articolo 13).
Introdotti nuovi limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14), nonché per le autovetture di servizio (articolo 15).
Previsto un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali (articolo 23).
Previsto pure il contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (articolo 24).
Soppresso l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, e la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice (articolo 26).
Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione: gli articoli 27-42 disciplinano l’accelerazione del processo in corso, avviato dal decreto-legge n.35 del 2013, di smaltimento dei debiti dello Stato, degli enti locali e delle regioni nei confronti delle imprese: a tal fine si estende e velocizza il rilascio dello strumento della certificazione del credito, favorendone la cessione nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari; si estende inoltre la garanzia dello Stato sulle cessioni e si amplia il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti.
Tra le misure introdotte si segnalano le nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti e dei ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea; l’ampliamento del perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti e la previsione di sanzioni a carico sia delle amministrazioni che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento; l’aumento di 2 miliardi della dotazione per il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali e di 6 miliardi per i pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali. Misure specifiche riguardano le regioni sottoposte a piani di rientro sanitario e i comuni dissestati (articoli 27-35).
Introdotti strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, con la garanzia dello Stato, che possono essere acquistati dalla Cassa depositi e prestiti e dalle istituzioni finanziarie dell’Ue e internazionali (articolo 37). Sono poi ampliate le fattispecie di compensabilità dei crediti (articoli 39-40), e si introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini vigenti (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni) nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Le amministrazioni dovranno altresì adottare a decorrere dal 1 luglio 2014 il registro unico delle fatture.
Per maggiori approfondimenti, si rinvia a questi Dossier, pubblicati dagli Uffici studi della Camera:
L'articolo Decreto Irpef approvato definitivamente. Il testo. I dossier proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Irpef: relazione al maxiemendamento al DL … proviene da Giurdanella.it.
]]>In attesa dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento del decreto legge del 24 aprile 2014, numero 66, recante misure urgenti per la competitività e giustizia sociale, riportiamo il testo integrale della relazione tecnica contenente tutte le modifiche proposte dal Governo con il maxiemendamento al decreto legge (CLICCA QUI).
Qui il testo integrale del maxiemendamento.
L'articolo Decreto Irpef: relazione al maxiemendamento al DL … proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo IRPEF, Decreto Legge 66, testo del maxiemendamento… proviene da Giurdanella.it.
]]>Si è aperta alle 9.30 di questa mattina la discussione in aula del Senato per la conversione in legge del decreto legge del 24 aprile 2014, numero 66, recante misure urgenti per la competitività e giustizia sociale.
In allegato il testo del maxiemendamento
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