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]]>Il D.L Calderone ha liberalizzato i contratti a termine fino a 12 mesi. Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 24 del D.L., per tali contratti non è più necessaria la causale anche in caso di rinnovo (e non solamente in caso di nuovo contratto o di proroga): “il contratto a termine può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1” del D. Lgs. n. 81/2015.
Per quanto concerne i contratti a termini superiori a 12 mesi, ferma restando la durata massima di 24 mesi), vengono modificate le causali che giustificano un termine superiore all’anno. Si elencano, in particolare:
Infine, il nuovo art. 24 stabilisce che si tiene conto solamente dei contratti stipulati a decorrere dal 4 luglio 2023 ai fini del computo dei 12 mesi, azzerando così ogni altro tipo di calcolo.
Sensibili anche le riforme in tema di supporto economico alla formazione e lavoro. Il decreto Calderone, infatti, ha abrogato la vecchia disciplina relativa al Reddito di Cittadinanza introducendo due nuove misure:
a) Assegno di inclusione (Asi), a regime dal 1° gennaio 2024. Si tratta della nuova misura nazionale a contrasto della povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione di lavoro e politica attiva. Tale assegno è destinato ai nuclei familiari al cui interno siano presenti almeno un disabile, un minorenne o un soggetto ultrasessantenne.
b) Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), già a regime dal 1° settembre 2023, consistente in un’indennità mensile di €350. Questa seconda misura prevede la partecipazione a iniziative di formazione, di qualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politica attiva come, ad esempio, il servizio civile universale oppure altri progetti utili alla collettività. Tale sussidio è destinato solo alle persone comprese tra i 18 e i 59 anni appartenenti a nuclei familiari che non hanno diritto al premenzionato Asi oppure a nuclei che ne beneficiano qualora non sia stato tenuto conto ai fini del calcolo dell’importo del sussidio. L’indennità viene corrisposta per l’intera durata dei progetti per un periodo non superiore a 12 mesi (senza quindi computare la tredicesima o altre mensilità aggiuntive). Tale sussidio è incompatibile con Rdc o pensione di cittadinanza o altri strumenti pubblici di integrazione.
Il D.L. Calderone introduce uno sconto del 60% del costo salariale dei nuovi assunti, giovani e NEET. Tutti i datori di lavoro privati (indipendentemente dalla qualifica di “imprenditore”), che assumono dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2023 giovani al di sotto dei 30 anni, disoccupati e non inseriti in corsi di studio o formazione, registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, hanno diritto per 12 mesi a un bonus pari al 60% della retribuzione mensile erogata ai nuovi assunti. Tale conguaglio è fruibile mediante i contributi dovuti mensilmente all’INPS.
L’art. 39 del D.L. Calderone stabilisce che, da luglio a dicembre 2023, le misure di esonero contributivo dai cedolini dei dipendenti aumenta del 4% rispetto alle misure introdotte dalla legge di bilancio 2023 (originariamente 3% se la retribuzione non supera i €1.923 mensili; 2% per la fascia retributiva mensile da €1.923 a €2.692). Tale taglio andrà applicato direttamente dal datore di lavoro mensilmente in base alla retribuzione mensile percepita. Hanno diritto al bonus tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, a patto che venga rispettato il limite della retribuzione mensile intesa come “retribuzione imponibile ai fini previdenziali”. Tale disciplina non avrà effetti sulla tredicesima, sia nel caso in cui venga corrisposta a dicembre che nel caso in cui i ratei vengano erogati mensilmente.
Gli artt. 28-bis e 42, comma 3-bis del D.L. n. 85/2023, ai quali si rimanda per l’elencazione completa dei soggetti beneficiatari, prorogano le modalità di smartworking introdotte in tempi di pandemia per i soggetti “fragili” e i lavoratori-genitori che siano dipendenti del settore privato fino al 31 dicembre. Il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è subordinato alle caratteristiche della prestazione stessa (è richiesta una “compatibilità” tra smartworking e prestazione lavorativa).
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]]>Ecco quali le maggiori novità introdotte:
Lavoro a termine: sarà consentito un rapporto di lavoro a termine anche “a-causale”, prorogabile fino a cinque volte, la cui a-causalità può durare fino a 3 anni (ossia per tutta la durata del rapporto, posto che lo stesso è consentito fino ad un massimo di 36 mesi). Sarà possibile assumere a termine nel limite massimo del 20% dell’intero personale dipendente, anche se va detto che nella maggior parte dei settori un tetto massimo di assunzioni a termine era già previsto dalle disposizioni dei contratti collettivi . Il superamento della percentuale massima stabilita normativamente comporterà per l’azienda una sanzione amministrativa 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno; tale limite percentuale non trova applicazione nel settore della ricerca, purchè il lavoratore a termine sia assunto specificamente per svolgere attività scientifica. in deroga alle suddette statuizioni, sarà sempre consentito assumere con contratto a tempo determinato a quelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti
Contratto di apprendistato: il piano formativo individuale – che caratterizza questa forma contrattuale atipica- dovrà essere redatto contestualmente e in forma sintetica e d essere parte integrante ed essenziale del contratto stesso; il piano di formazione potrà essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Al fine di rendere effettivo e quasi un onere pubblico il progetto formazione – lavoro, la Regione in cui ha sede l’azienda che ha assunto l’apprendista dovrà comunicare all’azienda stessa, entro 45 giorni dalla notizia dell’instaurazione del rapporto di lavoro, tempistiche e modalità di erogazione della formazione di base prevista dal piano. Per ciò che concerne l’aspetto economico , la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, viene quantificata normativamente nel 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per ciò che concerne la conversione del contatto nell’ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la legge di conversione ha imposto l’ obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti in azienda prima di assumerne di nuovi; l’obbligo è però limitato ai datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti
DURC: diviene quadrimestrale e “smaterializzato” , che consentirà di verificare attraverso modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili.
La verifica della regolarità riguarderà i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni contributivo- assistenziali dei lavoratori “atipici”.
Digitando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare sarà possibile verificare le condizioni di “regolarità contributiva” di una impresa nei confronti di INPS e INAIL, nonché – con riferimento alle imprese tenute ad applicare i contratti collettivi del settore edile – delle Casse edili. Ciò avverrà mediante una interrogazione unica e unitaria negli archivi informatici gestiti da INPS, INAIL e Casse Edili, attraverso una gestione applicativa integrata dei sistemi di tutti gli istituti di previdenza e assistenza ( da attuarsi alla stregua della delega normativa espressa alla normativa di secondo livello ).
L’ interrogazione istantanea ed integrata assolverà anche all’obbligo di verificare in capo all’operatore economico che partecipi alle gare d’appalto pubbliche, la sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163/2006 (ossia la mancata commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”), nel contesto della Banca nazionale dei contratti pubblici.
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Testo coordinato del decreto legge 20 marzo 2014 n. 34 con la legge di conversione 16 maggio 2014 n. 78, recante: “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI APPRENDISTATO
Art. 1
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine
(( 1. Considerata la perdurante crisi occupazionale e l’incertezza dell’attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell’adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l’attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
a) all’articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo di (( contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo )) non puo’ eccedere il limite del 20 per cento (( del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro )) che occupano fino a cinque dipendenti e’ sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
2) il comma 1-bis e’ abrogato;
3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. L’apposizione del termine di cui al comma 1 e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo (( di cinque volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi,)) a condizione che si riferiscano»;
(( b-bis) all’articolo 4, il comma 2 e’ abrogato;
b-ter) all’articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;
b-quater) all’articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresi’ conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;
b-quinquies) all’articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto gia’ previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita’ di cui all’articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attivita’ lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e’ altresi’ riconosciuto, con le stesse modalita’ di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia’ espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»;
b-sexies) all’articolo 5, comma 4-sexies, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 1, comma 2»;
b-septies) all’articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:
«4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
b-octies) all’articolo 10, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Il limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita’ di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita’ di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»;
b-novies) all’articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 1, comma 1,».
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20: 1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro»;2) il comma 5-quater e’ abrogato;
b) all’articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3».
2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l’entita’ del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d’eta’, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie gia’ previsto dalla legislazione vigente.
2-ter. La sanzione di cui all’articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.
2-quater. All’articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «fino al 31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».))
Art. 2
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: (( «a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali »;
2) al comma 3-bis, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilita’ per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu’ rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti e’ subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro»;
3) il comma 3-ter e’ abrogato;
b) all’articolo 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e’ riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche’ delle ore di formazione almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»;
(( b-bis) all’articolo 3, dopo il comma 2-ter e’ aggiunto il seguente: «2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita’ di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita’ stagionali»;
c) all’articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalita’ di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita’ previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni». ))
2. All’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e’ abrogato.
(( 2-bis. All’articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato» sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta’ stabiliti dall’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonche’ del loro inserimento nel mondo del lavoro». ))
(( Art. 2-bis
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia’ prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali gia’ stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, e’ tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine piu’ favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non puo’ stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001. ))
Capo II
MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Art. 3
Elenco anagrafico dei lavoratori
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani (( nonche’ i cittadini di Stati membri dell’Unione europea e gli stranieri )) regolarmente soggiornanti in Italia», (( la parola: «ammesse» e’ sostituita dalla seguente: «ammessi», le parole: «inoccupate, disoccupate, nonche’ occupate» sono sostituite dalle seguenti: «inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite» e’ sostituita dalla seguente: «inseriti». ))
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: (( «in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) ». ))
Art. 4
Semplificazioni in materia di documento (( unico )) di regolarita’ contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, (( compresa la medesima impresa, )) verifica con modalita’ esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita’ contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. (( La risultanza )) dell’interrogazione ha validita’ di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, (( sentiti l’INPS, l’INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili,)) da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto, )) sono definiti i requisiti di regolarita’, i contenuti e le modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e’ ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso (( gli archivi )) dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, (( ed e’ eseguita )) indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita’, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,(( servizi e forniture )) dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo’ essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita’ contributiva.
5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: (( «, in quanto compatibile, » ))sono soppresse. (( 5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere. ))
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Contratti di solidarieta’
1. All’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per (( la concessione del beneficio )) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, (( n. 448, come rideterminato dall’articolo 1, )) comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 2014, e’ pari ad euro 15 milioni annui.».
(( 1-bis. All’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole da: «e’ del 25 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e’ del 35 per cento.»; b) il terzo periodo e’ soppresso.
1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarieta’ sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. ))
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
L'articolo Decreto Lavoro, in Gazzetta il testo coordinato vigente dal 19 maggio proviene da Giurdanella.it.
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]]>Il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare (Camera e Senato), è strutturato in due capi e 7 articoli:
il capo I contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine (articolo 1) e di apprendistato (articolo 2), nonché disposizioni a carattere transitorio (articolo 2-bis);
il capo II reca misure in materia di servizi per il lavoro (articolo 3), di verifica della regolarità contributiva (articolo 4) e di contratti di solidarietà (articolo 5).
L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In particolare:
l’articolo 1 detta una nuova disciplina per il contratto a termine, che non prevede più il vincolo della motivazione sia per il primo contratto sia per le sue proroghe, ridotte da otto a cinque. In ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine pari al 20 per cento dell’organico stabile. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, gli enti di ricerca sono esclusi dal limite del 20 per cento e alle aziende che non rispettano il tetto è irrogata una sanzione pecuniaria.
L’articolo 2 detta una nuova disciplina per l’apprendistato. Il testo, come modificato dalla Camera, prevede che il contratto scritto contenga il piano formativo individuale in forma sintetica. Il decreto-legge riduce gli obblighi previsti al fine di nuove assunzioni degli apprendisti, riducendo al 20 per cento la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, l’obbligo di stabilizzazione è limitato alle aziende con più di 50 dipendenti ed è stata introdotta la possibilità di utilizzare l’apprendistato per attività stagionali.
L’articolo 2-bis, inserito dalla Camera, contiene norme di diritto transitorio, modificate dal Senato nel senso di prevedere che fino al 31 dicembre, possano trovare applicazione anche i contratti territoriali, come previsto a regime dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 368/2001.
L’articolo 3 riguarda l’elenco anagrafico dei servizi pubblici per l’impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
L’articolo 4 semplifica il sistema di adempimenti richiesti alle imprese per l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L’articolo 5 prevede, a favore del datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà, un beneficio che consiste nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico per i soli lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento.
L’esame della Camera in seconda lettura si limita alle parti oggetto di modifica da parte del Senato.
Documenti utili:
1. La scheda di commento sul nuovo testo
2. Il testo approvato dal Senato a confronto con quello approvato dalla Camera
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]]>Sulle novità, l’articolo 1 in particolare detta una nuova disciplina per il contratto a termine, che non prevede più il vincolo della motivazione sia per il primo contratto sia per le sue proroghe, ridotte da otto a cinque.
In ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine pari al 20 per cento dell’organico stabile. Gli enti di ricerca sono esclusi dal limite del 20 per cento. Per le aziende che non rispettano il tetto è prevista una sanzione pecuniaria.
L’articolo 2 detta una nuova disciplina per l’apprendistato. Il testo prevede che il contratto scritto contenga il piano formativo individuale in forma sintetica. Il decreto-legge modifica gli obblighi previsti per le nuove assunzioni degli apprendisti, riducendo al 20 per cento la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato. L’obbligo di stabilizzazione è limitato alle aziende con più di 50 dipendenti. E’ introdotta la possibilità di utilizzare l’apprendistato per attività stagionali.
L’articolo 2-bis contiene norme di diritto transitorio. Fino al 31 dicembre, in aggiunta alla norma nazionale del 20 per cento, valgono le regole già scritte nei contratti vigenti.
L’articolo 3 riguarda l’elenco anagrafico dei servizi pubblici per l’impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
L’articolo 4 semplifica il sistema di adempimenti richiesti alle imprese per l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L’articolo 5 prevede infine, a favore del datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà, un beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico per i soli lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento.
Qui l’utile dossier, a cura dell’Ufficio studi del Senato.
In sede di dibattito parlamentare, il relatore del provvedimento, Ichino, ha affermato che il provvedimento anticipa una riforma del mercato del lavoro che dovrà contenere anche i servizi all’impiego, il contratto di ricollocazione, la ridefinizione degli ammortizzatori sociali.
Il sottosegretario per il lavoro, Bobba, ha spiegato, a sua volta, che il ricorso alla decretazione d’urgenza si giustifica con la necessità di raggiungere in tempi brevi i tre obiettivi fondamentali:
– agevolare le assunzioni in tempi di crisi,
– allungare la durata dei contratti a termine,
– soppiantare i contratti di lavoro con minori tutele.
Il sottosegretario ha poi negato che il decreto introduca “forme di schiavitù” e, tra le sue novità positive, ha ricordato, in particolare, il rinvio ai contratti nazionali per le condizioni di lavoro più favorevoli; la deroga al tetto del 20 per cento per gli enti di ricerca; il potenziamento dell’offerta formativa pubblica e l’apprendistato stagionale.
Sinistra Ecologia e Libertà e Movimento 5 Stelle hanno criticato, anzitutto, il ricorso alla forma del decreto-legge ed al voto di fiducia su un tema fondamentale per la vita dei cittadini. Nel merito, hanno accusato il Governo Renzi di essersi spinto “molto più in là del centrodestra nello smantellare i diritti dei lavoratori e nel diffondere la precarietà. L’evidenza empirica dimostra che la riduzione delle tutele dei lavoratori non crea occupazione e non aumenta la produttività, ma serve solo ad abbattere i salari. Per aumentare la produttività occorre piuttosto investire in ricerca e sviluppo. La flexsecurity è una chimera: l’Esecutivo si accinge a sostituire gli ammortizzatori sociali con assicurazioni private, non risolve il problema degli esodati ma concorre alla demolizione della democrazia nei luoghi di lavoro”.
A sua volta, FI-PdL ha affermato che il decreto non segna una rottura con la cultura “vetero-sindacale, ma rappresenta un passo indietro rispetto alla flexsecurity, non incentiva le imprese ad assumere e sarà fonte di ulteriore contenzioso“.
Scelta Civica, Popolari per l’Italia e Nuovo Centrodestra hanno difeso il provvedimento “che rende più fluido un mercato del lavoro ingessato da norme troppe rigide”.
Secondo il PD, infine, il decreto riflette un “giusto equilibrio tra flessibilità e tutele e sarà completato dall’istituzione di un’Agenzia del lavoro e da nuovi ammortizzatori sociali“.
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]]>In primo luogo, ai sensi dell‘art. 50 del decreto Fare, il quale ha modificato l’art. 35, comma 28, del decreto legge 223 del 2006, l’appaltatore non è più responsabile in solido per il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto di opere e servizi. Sempre in ambito fiscale, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore resta tuttavia immutata in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a cui lo stesso subappaltatore è tenuto.
Sul tema della responsabilità solidale negli appalti è intervenuto anche il decreto Lavoro, il cui art. 9 chiarisce e specifica il contenuto dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276 del 2003: differentemente dalle previsioni del decreto Fare, in questo caso ci si riferisce però alla responsabilità solidale del committente o del datore di lavoro con l’appaltatore (e con gli eventuali subappaltatori) con riguardo ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti dall’appaltatore ai propri dipendenti.
La norma precisa innanzitutto che le disposizioni sulla responsabilità solidale non si applicano per gli appalti in cui committenti siano le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001.
Un’ulteriore novità riguarda la facoltà che la riforma Fornero ha riservato ai contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime della solidarietà negli appalti; tale clausola di riserva è tuttavia efficace solo con riferimento ai trattamenti retributivi. Restano dunque inderogabili le previsioni circa la responsabilità solidale per i contributi previdenziali e per quelli assicurativi.
Ma la modifica più rilevante che ha introdotto il decreto Lavoro è senz’altro quella relativa all’estensione del regime solidaristico agli obblighi di natura retributiva, previdenziale e assicurativa assunti nei confronti dei lavoratori con contratto di natura autonoma; in altri termini il committente risponderà in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori anche in relazione ai contratti di collaborazione a progetto, ai vecchi CO.CO.CO e alle prestazioni di lavoro occasionale, nonché alle prestazioni d’opera professionale il cui compenso sia superiore ai 5.000 € (sebbene limitatamente al pagamento del compenso stesso).
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]]>All’interno del decreto Lavoro sono contenute importanti misure per il rilancio dell’occupazione; particolarmente rilevante è la previsione di un bonus al versamento dei contributi per un massimo di 650 euro mensili per le nuove assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni senza impiego da almeno sei mesi.
All’esito della discussione in Senato sono state apportate alla versione originaria del decreto alcune novità, seppure l’impianto complessivo del provvedimento non risulti stravolto.
In primo luogo è stato approvato un emendamento all’art. 11 del decreto che prevede una garanzia dello Stato, a partire dal 2014, per i pagamenti arretrati della pubblica amministrazione; grazie a questa misura si stima che dovrebbero essere sbloccati circa 20-25 miliardi di euro, che andrebbero ad aggiungersi ai 40 già previsti per il risanamento dei debiti della PA.
Ma le principali novità del testo approvato dal Senato sono relative, in particolare, all’articolo 7 del decreto, ai sensi del quale, per rendere più facile l’accesso ad alcune tipologie contrattuali, viene modificata la normativa in materia di contratto a tempo determinato, lavoro intermittente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto e lavoro accessorio: le modifiche più rilevanti riguardano i contratti a termine e quelli di lavoro a chiamata.
Con riferimento specifico ai contratti a tempo determinato, e al fine di creare una maggiore flessibilità nelle assunzioni, è stato ridotto da 60 a 10 giorni (per i contratti di durata non superiore a sei mesi) e da 90 a 20 giorni (per i contratti oltre i sei mesi) il periodo di tempo oltre il quale è possibile la riassunzione con ulteriore contratto a termine.
Sotto questo aspetto, gli emendamenti approvati dal Senato hanno previsto che per le attività stagionali non si applica né la appena citata disciplina sul vincolo di attesa nelle riassunzioni, né tantomeno la norma secondo cui in caso di due assunzioni a termine senza soluzione di continuità il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dalla data di stipula del primo contratto.
Altra importante novità sui contratti a termine è l’esplicita previsione dell’ammissibilità della proroga per i contratti a termine privi di causa. La riforma Fornero ha infatti previsto la derogabilità dell’obbligo di specificare una causale di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per assumere a termine, in occasione del primo contratto di durata non superiore a 12 mesi. La proroga di un simile contratto, prima preclusa, è stata adesso espressamente ammessa, a condizione che la durata del contratto non vada comunque oltre i 12 mesi.
Per quanto riguarda il lavoro a chiamata è stata innanzitutto eliminata la possibilità di giustificare la mancata denuncia della chiamata al lavoro con il regolare assolvimento degli obblighi contributivi. Inoltre è stato fissato un limite massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni per le chiamate dei lavoratori intermittenti; in caso di inottemperanza al limite scatterà la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale delle modifiche apportate dal Senato al testo del decreto Lavoro (d.l. n. 79 del 2013).
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Di seguito la sintesi e il commento delle norme riguardanti i temi dell’occupazione, della previdenza e dell’inclusione sociale, previste dal decreto legge n.76 del 28 giugno 2013.
Il provvedimento è volto a migliora il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l’occupazione, soprattutto giovanile, e sostenere le famiglie in difficoltà.
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]]>L’art. 50 del decreto Fare ha parzialmente abolito la responsabilità solidale fiscale negli appalti, intervenendo sul testo dell’art. 35, comma 28, del decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006).
In particolare, alla luce della nuova previsione, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore esclusivamente “della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”. È stata invece eliminata la responsabilità solidale dell’appaltatore per quanto riguarda il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto.
Diverse, e maggiormente significative, sono invece le novità in tema di responsabilità solidale negli appalti apportate dal recente decreto Lavoro, in particolare dal comma 1 dell’articolo 9, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.
È innanzitutto opportuno notare come l’art. 9 del decreto Lavoro si riferisca, a differenza della suddetta norma del decreto Fare, alle disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, del d. lgs. 276/2003, le quali disciplinano la responsabilità solidale del committente o del datore di lavoro con l’appaltatore (nonché con gli eventuali subappaltatori) in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti dall’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.
Inoltre è bene sottolineare che in realtà quest’ultimo intervento del Governo non ha modificato la disciplina della responsabilità solidale negli appalti, bensì ha fornito un’interpretazione autentica rispetto alla sua applicazione, fugando molti dei dubbi che precedentemente erano sorti sul tema.
Le novità apportate dal decreto Lavoro in materia di responsabilità solidale riguardano in particolare tre aspetti:
1) Il regime della responsabilità solidale è esteso, applicandosi anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di natura autonoma; sembra dunque definitivamente chiarito che il committente debba rispondere in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori anche in relazione ai contratti di collaborazione a progetto e ai vecchi CO.CO.CO nonché alle prestazioni di lavoro occasionale e alle prestazioni d’opera professionale (seppure in queste ipotesi, e qualora il compenso non superi i 5.000 €, il vincolo della solidarietà si avrà limitatamente al pagamento del compenso stesso).
2) Le disposizioni sulla responsabilità solidale non si applicano in tutte le ipotesi in cui committente del contratto di appalto sia una pubblica amministrazione. Si tratta di un’interpretazione radicale che, in realtà, poteva già desumersi in precedenza, posto che l’art. 1 del d. lgs. 276/2003 stabilisce chiaramente che lo stesso decreto “non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” (sebbene alcune recenti pronunce giurisprudenziali abbiano comunque ritenuto applicabile il regime della solidarietà anche nei confronti dello Stato).
3) Viene precisato che la facoltà riconosciuta ai contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime della solidarietà negli appalti può riguardare solamente i trattamenti retributivi, mentre alcun effetto può derivare in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del decreto legge 76/2013 (cd. decreto Lavoro), pubblicato sulla Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2013.
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]]>Nella bozza del decreto fare entrata in Consiglio dei Ministri era prevista l’ abrogazione dei commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Dl n. 223/06.
In realtà, la versione definitiva pubblicata in Gazzetta ha attenuato i toni andando a modificare soltanto il comma 28, con l’abrogazione della parte riguardante il versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto resta sempre valida la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute da lavoro dipendente che il subappaltatore e l’appaltatore devono versare all’erario.
Detto ciò, quindi per le imprese sarà comunque necessario continuare ad acquisire l’asseverazione da parte di professionisti abilitati per evitare l’applicazione della responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o della responsabilità sanzionatoria (committente-appaltatore) attestando la regolarità fiscale. Asseverazione che come previsto dalla circolare n. 40/E dell’Agenzia delle entrate può essere sostituita dall’autocertificazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva in cui l’appaltatore dichiara di aver versato le ritenute regolarmente.
Importanti novità infine sono state apportate anche dal Decreto Lavoro.
Nello specifico, le modifiche introdotte sono 3:
Indubbiamente la novità più importante è l’estensione della responsabilità solidale anche ai lavoratori autonomi. L’art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003 prevede infatti che, negli appalti di opere e servizi in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o subappaltatore, il committente è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori utilizzati nell’appalto: trattamenti retributivi, tfr, contributi previdenziali ed assicurativi. Tale responsabilità è adesso estesa anche nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto con contratto autonomo.
Va specificato infine che queste disposizioni contenute nel Decreto Lavoro sono già in vigore dal 28 giugno scorso, data di entrata in vigore del decreto stesso.
Articolo pubblicato su LeggiOggi.it il 10 luglio 2013
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