decreto pos Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/decreto-pos/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 31 Oct 2014 07:14:30 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 POS professionisti dal 30 giugno. MEF: obbligo senza sanzione https://www.giurdanella.it/2014/07/pos-professionisti-dal-30-giugno-mef-obbligo-senza-sanzione/ Fri, 04 Jul 2014 06:30:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23715 "POS: un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, cui non risulta associata alcuna sanzione"

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“POS: un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, cui non risulta associata alcuna sanzione“. Ne dà atto il Governo, tramite il sottosegretario al Ministero dell’Economia, Enrico Zanetti, in risposta all’interrogazione presentata dal deputato Marco Causi.

Riportiamo di seguito il testo dell’interrogazione, che ripercorre le questioni sollevate di recente sulle conseguenze dell’entrata in vigore, dal 30 giugno, dell’obbligo per professionisti e artigiani di dotarsi di POS per ricevere i pagamenti sopra i 30 euro e la risposta scritta del Ministero dell’Economia.


A) Interrogazione Causi

“Al Ministro dell’economia e delle finanze

Per sapere

Premesso che:

l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, prevede che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

in attuazione della citata disposizione che ha funzione antiriciclaggio e di tracciabilità dei pagamenti il decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, ha disciplinato le definizioni e l’ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, in particolare prevedendo l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso «strumenti di pagamento che consentono al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale», a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti esercenti l’attività di impresa o professionisti, per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi;

in sede di prima applicazione della disposizione ministeriale, ovvero dal 28 marzo 2014, e fino al 30 giugno 2014, il citato obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro;

con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli già individuati;

secondo l’ordine degli architetti tale norma è insensatamente vessatoria e costosa e il suo scopo primario, cioè quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare i costosi Pos;

il Tar del Lazio, sezione III, con ordinanza n.01932/2014 depositata il 30 aprile 2014, ha rigettato l’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti diretta all’annullamento del decreto ministeriale del 24 gennaio, ritenendo inesistente il «fumus boni juris» atteso che il decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa;

con la circolare interpretativa del 20 maggio 2014, il Presidente del Consiglio nazionale forense, in merito all’obbligo di dotarsi di POS (point of sale) stabilito per legge, ritiene che la disposizione in parola introduca un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione sia necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere al professionista di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito; in ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che non libera il debitore dall’obbligazione;

in altre parole, salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio), la volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente e professionista) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento; nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito –:

come intenda intervenire per quanto di propria competenza al fine di chiarire gli effetti dell’applicazione della norma recante l’obbligo per gli esercenti attività di impresa e professioni di accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito in tal modo evitando l’insorgere del possibile contenzioso che i singoli contribuenti, i professionisti, gli ordini professionali e le associazioni di categoria intendono scongiurare. (5-02936)

B) Questa la risposta scritta del MEF, attraverso il sottosegretario, dell’11 giugno scorso:

“Con l’interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-02936 l’Onorevole Causi chiede come si intenda intervenire, al fine di chiarire gli effetti dell’applicazione della norma recante l’obbligo per gli esercenti attività d’impresa e professioni di accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Al riguardo, sentito il Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che il comma 4, dell’articolo 15, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, ha stabilito che a decorrere dal 1o gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il successivo comma 5 ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, per l’attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Ai sensi del citato comma 5 è stato adottato il decreto 24 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014.

Detto decreto interministeriale, la cui efficacia avrebbe dovuto decorrere trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, ha previsto l’accettazione obbligatoria delle carte di debito degli utenti nel caso di pagamenti di importo superiore ai trenta euro, sia per l’acquisto di prodotti che per la fornitura di servizi, anche professionali.

Tenuto conto del rilevante numero di soggetti destinatari delle disposizioni ed allo scopo di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l’entrata a regime del precetto normativo, il predetto decreto aveva stabilito che fino al 30 giugno 2014 l’obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali aventi un fatturato superiore a 200 mila euro.

Lo stesso provvedimento ha anche previsto che, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, con successivo decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, nonché può essere disposta l’estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento anche con tecnologie mobili.

In tale contesto normativo, è intervenuto l’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 2014, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2014 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito.

Allo stato, pertanto, l’efficacia delle disposizioni introdotte con il citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, per effetto della suddetta proroga, è stata vanificata per quanto riguarda le disposizioni transitorie ed è stata sospesa per quelle a regime fino al 30 giugno 2014, data in cui, in mancanza degli eventuali decreti – di cui al comma 1, dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale 24 gennaio 2014 – che potrebbero ridefinire modalità e termini di attuazione della norma primaria, introducendo anche ulteriori meccanismi di gradualità e le relative decorrenze, ovvero in mancanza di ulteriori proroghe, entrerà in vigore l’obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito per tutti i pagamenti superiori ai trenta euro.

Sulla questione, la Banca d’Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, ha comunicato che il nostro Paese si caratterizza nel contesto europeo per un’elevata propensione all’utilizzo del contante. In Italia, nel 2013, sono state regolate 74 operazioni pro-capite con strumenti alternativi al contante contro le 194 dei Paesi dell’area dell’euro (ultimo dato disponibile al 2012).

Nel confronto internazionale e tra le regioni italiane emerge che tra le principali determinanti del basso utilizzo di strumenti di pagamento elettronici figurano le differenze nel reddito pro capite e nel grado di sviluppo e di diffusione dei punti di accettazione delle carte di pagamento presso le imprese e i liberi professionisti.

Un impulso alla diffusione di strumenti elettronici è in grado di produrre effetti benefici per i consumatori, le imprese, le Amministrazioni pubbliche e l’economia nel suo complesso. Infatti, il sommerso e l’economia criminale sono fortemente correlati con l’uso del contante e incidono per oltre il 27 per cento del PIL.

La carta di debito assicura il buon fine dell’operazione di pagamento e richiede minori attività procedurali e di riconciliazione contabile rispetto agli altri strumenti elettronici (esempio bonifico).

Nell’uso del contante, degli assegni e degli altri strumenti cartacei prevalgono, infatti, i costi variabili, connessi con le esigenze di movimentazione e di sicurezza. Per le carte di debito è invece prevalente la quota dei costi fissi di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture. Ne deriva che al crescere delle operazioni con carte di debito si riducono più che proporzionalmente i costi unitari. Sulla base della diversa struttura dei costi, si possono calcolare anche le soglie di importo di convenienza per i diversi strumenti di pagamento: per le operazioni superiori a 20-30 euro, la carta di debito si conferma essere lo strumento più conveniente sia rispetto al contante sia rispetto agli altri strumenti di pagamento.

La Banca d’Italia ha precisato, infine, che il citato decreto del MISE si inserisce nell’ambito dei provvedimenti governativi volti a sostenere una maggiore diffusione dei terminali di accettazione di strumenti elettronici, anche con tecnologie innovative, e ad accrescere la trasparenza e la riduzione delle commissioni di accettazione di carte di pagamento (cosiddetto decreto «Merchant fee», decreto Ministero economia e finanze 14 febbraio 2014 n. 51), al fine di favorire l’efficienza degli strumenti di pagamento.

Nel ribadire la necessità di promuovere la diffusione e l’uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala, anche in considerazione della scarsa incidenza dei pagamenti elettronici in Italia, rispetto alla media degli altri Paesi europei, nonché l’eccessivo costo dell’uso del contante per il sistema economico e per i singoli imprenditori, si ritiene opportuno che – al fine di massimizzare i vantaggi connessi all’implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e, nel contempo, minimizzare l’incidenza degli oneri a carico delle imprese, commercianti e professionisti – vengano attivati una serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato per ridurre i costi legati alla disponibilità e all’utilizzo dei POS, e sfruttare a vantaggio del sistema i margini di efficienza esistenti, ottenendo così una significativa compressione dei costi ed una soluzione che consenta di superare le difficoltà insite nel cambiamento prospettato.

Con specifico riferimento all’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti per ottenere l’annullamento del citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, di cui è cenno nell’interrogazione, si fa presente che il TAR Lazio ha respinto l’istanza cautelare ritenendo inesistente il fumus boni iuris atteso che il «Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa».

Per quanto riguarda la circolare interpretativa del Consiglio nazionale forense, ugualmente citata nell’interrogazione, essa interpreterebbe la normativa nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.

In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

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Obbligo di POS dal 30 giugno per i professionisti: “Nessuna sanzione” https://www.giurdanella.it/2014/05/obbligo-di-pos-dal-30-giugno-per-i-professionisti-cnf-nessuna-sanzione/ Mon, 26 May 2014 07:45:08 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23040 Secondo il CNF, nessun obbligo assoluto di possedere il POS, ma solo un onere (non sanzionato dall'ordinamento) di accettare tale forma di pagamento

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L’art. 15 comma 4 del cd. “decreto sviluppo bis”( D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come modificato dall’ultimo decreto cd. “mille proroghe”, cfr. art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.), così prevede:

“A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.

Con la circolare n. 10-C-2014, il CNF è intervenuto sulla portata applicativa della norma, chiarendo che il decreto sviluppo “non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.

Con la conseguenza che, “qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”.

Dunque, secondo il CNF, nessun obbligo assoluto di “possedere un POS”, ma solo l’onere (non sanzionato) di accettare – a richiesta – tale forma di pagamento.

Riportiamo di seguito il contenuto integrale della circolare indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati ed agli avvocati componenti del Consiglio Nazionale Forense

.    .    .

Consiglio Nazionale Forense

Circolare n. 10-C-2014

Pagamenti tramite POS; precisazioni in merito all’art. 15, comma 4, DL. N. 179/2012


Illustre Presidente, Caro Collega,

ritengo utile fornire alcune precisazioni in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale) che – secondo notizie da ultimo diffuse con una certa insistenza da alcuni media – graverebbe su tutti i professionisti e quindi anche sugli iscritti nei nostri albi a partire dal prossimo 30 giugno 2014.

La fonte conferente è l’art. 15 comma 4 del cd. “decreto sviluppo bis”( D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come modificato dall’ultimo decreto cd. “mille proroghe”, cfr. art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.). Tale disposizione prevede:

” A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″.

Come appare evidente anche a prima lettura, la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.

In altre parole, salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo.

A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

Così precisati i termini della questione, va da ultimo ricordato che la normativa regolamentare di attuazione (DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014) fornisce la definizione giuridica di “carta di debito” (“strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale”) e precisa il limite di valore oltre il quale si applica il predetto onere (pagamenti di importo superiore ai trenta euro; cfr. art. 2, comma 1, DM cit.).

Ti sarò grato se vorrai diffondere il contenuto della presente nota tra gli iscritti nelle forma che riterrai più opportune, onde evitare che maturino sul punto equivoci e/o fraintendimenti.

Un saluto cordiale

 Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

Clicca qui per il pdf della circolare

 

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Pos professionisti: presentato ricorso al TAR Lazio https://www.giurdanella.it/2014/04/pos-professionistri-presentato-ricorso-al-tar/ Tue, 01 Apr 2014 06:00:39 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22123 Gli architetti ricorrono al Tar contro l'obbligo di dotarsi di POS

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Il Consiglio Nazionale  degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha presentato, qualche giorno fa, ricorso al Tar Lazio contro l’obbligo di dotarsi di Pos per i professionistri entro il 30 giugno 2014.

Non viene infatti ritenuta corretta la disposizione contenuta nell’art. 15, comma 4, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 che prevede l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali di accettare pagamenti anche attraverso carte di credito, bancomat.

Gli architetti dichiarano di non poter accettare “una imposizione meramente vessatoria per tutti i professionisti italiani che nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità e di trasparenza dei movimenti di denaro, realizzabili  attraverso altri strumenti, quali ad esempio il bonifico elettronico. Si tratta, invece, di una vera e propria gabella dal vago sapore medioevale del tutto ingiustamente ed ingiustificatamente pagata alle banche“.

“Il Governo – continuano – scandalosamente sordo ai nostri inviti a rimuovere l’obbligo di utilizzo del Pos dalla disciplina attuativa del Decreto Sviluppo, sembra proprio non voler comprendere la difficile situazione in cui si trovano i professionisti italiani costretti ora a dover sostenere ulteriori costi”.
 
“Il peso dell’imposizione fiscale e previdenziale sulle attività professionali, che nel nostro Paese è tra le più altre al mondo, da un lato, e, dall’altro, l’interruzione del credito da parte delle banche, stanno mettendo letteralmente in ginocchio il mondo professionale sul quale, invece, si dovrebbe puntare per perseguire l’obiettivo di agganciare la ripresa ed uscire dalla crisi: ecco perché siamo costretti a questo passo, certi come siamo che la Magistratura amministrativa saprà riconoscere la validità delle nostre argomentazioni”.

 

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Milleproroghe: obbligo bancomat dal 30 giugno https://www.giurdanella.it/2014/02/milleproroghe-obbligo-bancomat-dal-30-giugno/ Fri, 28 Feb 2014 07:06:43 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21641 Rinviato l'obbligo al 30 giugno 2014

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E’ stata approvata definitivamente dal senato la conversione in legge del decreto milleproroghe ( DL 150/13) con il quale sono state rinviate alcune scadenze.

Tra queste, slitta l’obbligo per gli studi  professionali e i professionisti di dotarsi di pos al 30 giugno 2014. Lo stesso obbligo vale anche per negozi ed artigiani.

Sarà dunque possibile pagare i professionisti con il bancomat a partire dal 30 giugno 2014.

Il rinvio andrà ad impattare il decreto interministeriale emanato il 24 gennaio che disciplina i pagamenti in forma elettronica. Tale decreto non tiene conto del rinvio al 30 giugno, pertanto non dovrebbe avere effetto la parte concernente la disciplina transitoria.

Oltre lo slittamento dei pagamenti tramite POS, è stato rinviato anche l’ avvio del Sistri, non più il 3 marzo prossimo ma al primo gennaio 2015.

Il decreto Milleproroghe verrà pubblicato oggi, 28 febbraio, in Gazzetta Ufficiale.

 

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POS per i professionisti: è già obbligatorio? https://www.giurdanella.it/2014/01/pos-i-professionisti-gia-obbligatorio/ Thu, 23 Jan 2014 09:00:43 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21013 Finchè non verranno emanati i decreti attuativi, i professionisti non sono obbligati a dotarsi di POS

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POS per i professionisti: è già obbligatorio?

In teoria il 1°gennaio 2014 è entrata in vigore la disposizione contenuta nell’art. 15, comma 4, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 che prevede l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali di accettare pagamenti anche attraverso carte di credito, bancomat. Di conseguenza tali soggetti devono dotarsi di POS.

Tuttavia tale obbligo non trova ancora applicazione poichè il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora emanato, ai sensi del comma 5 dell’art. 15 suddetto,  i decreti con cui devono essere disciplinati importi minimi, modalità e termini di attuazione della disposizione di cui al comma 4.

Quindi finchè non verranno emanati i decreti attuativi e loro entrata in vigore, i professionisti non sono obbligati ad accettare i pagamenti con la carta di credito e quindi non sono nemmeno obbligati a dotarsi di POS

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MISE, Decreto Pos: immutate le soglie di 30 e 200.000 euro https://www.giurdanella.it/2014/01/mise-decreto-pos-immutate-le-soglie-30-200-000-euro/ Thu, 23 Jan 2014 07:00:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=20999 I punti caratterizzanti del decreto e i tempi di attuazione

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Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico viene riportata la nota dell’ufficio stampa con cui si precisa che il testo di decreto che disciplina l’uso di moneta elettronica per i pagamenti  di beni, servizi e prestazioni professionali è uno solo e che, di conseguenza, non è in atto alcuna retromarcia rispetto all’ambito e alle modalità della sua applicazione. Il testo in questione è stato inviato alla Banca d’Italia e al Ministero delle Finanze per il necessario concerto.

La nota evidenzia che i punti caratterizzanti di tale decreto sono i seguenti:
•    Obbligo di accettare le carte di debito per i pagamenti si applica a tutte le transazioni di importo superiore ai 30 euro;
•    Fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici  vale solo per le attività commerciali o professionali che abbiano un fatturato – relativamente all’anno precedente – superiore a 200 mila euro;
•    Il testo prevede tempi molto rapidi per la sua completa attuazione: l’entrata in vigore si avrà infatti dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre entro i successivi novanta giorni potranno essere definite – attraverso un ulteriore decreto – le modalità di adeguamento per i soggetti inizialmente esclusi (ossia quelli con fatturato inferiore a 200 mila euro).

La nota dell’ufficio stampa

Il Testo del decreto

La relazione illustrativa

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Decreto Pos professionisti: testo e relazione I… https://www.giurdanella.it/2014/01/21004/ Wed, 22 Jan 2014 09:00:31 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21004 Decreto Pos professionisti: testo e relazione

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I… proviene da Giurdanella.it.

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Decreto Pos professionisti: testo e relazione

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato una nota agli ordini territoriali contenente alcuni chiarimenti in merito all’obbligo per i professionisti di accettare pagamenti anche con carte di credito (bancomat) e delle prime considerazioni sui contenuti dello schema di decreto attuativo elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La nota

Il Testo del decreto

La relazione illustrativa

 

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