decreto società professionali Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/decreto-societa-professionali/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 23 Apr 2013 14:07:08 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 STP  –  la circolare dei consulenti del lavoro … https://www.giurdanella.it/2013/04/stp-la-circolare-dei-consulenti-del-lavoron/ Tue, 23 Apr 2013 09:29:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12390 il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro che ha emanato la circolare n. 1092 del 22 aprile 2013 con cui si forniscono le prime istruzioni per la costituzione delle STP.

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STP  –  la circolare dei consulenti del lavoro

A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulle società professionali (avvenuta il 22 aprile 2013), i Consigli degli Ordini professionali sono chiamati ad attivarsi nel più breve tempo possibile per rendere operativa sin da subito l’iscrizione ai relativi albi delle neocostituite società tra professionisti.

Il primo a farlo è stato il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro che ha emanato la circolare n. 1092 del 22 aprile 2013 con cui si forniscono le prime istruzioni per la costituzione delle STP.

Oltre alle indicazioni già contenute nel DM n. 34 dell’8 febbraio 2013, attuativo della L. 183/2011, la circolare invita i Consigli provinciali a provvedere alla creazione un’apposita sezione nell’Albo dedicata alle società tra professionisti e alla fissazione della quota annuale di iscrizione all’Albo della STP in misura pari a quella prevista per l’iscrizione individuale delle persone fisiche. Costituita la società e presentata la richiesta di iscrizione, il Consiglio provinciale avrà 60 giorni per convalidare l’iscrizione all’Albo, previa verifica del possesso di tutti i requisiti imposti dalla legge e dal DM.

 

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Da oggi in vigore la nuova disciplina sulle società professionali https://www.giurdanella.it/2013/04/da-oggi-in-vigore-la-nuova-disciplina-sulle-stp/ Mon, 22 Apr 2013 08:39:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12253 Riforma epocale che ribalta i tradizionali principi regolatori della materia, consentendo oggi anche ai professionisti di usufruire delle agevolazioni delle imprese

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013 del Regolamento Ministeriale attuativo della L. n. 183/2011, istitutiva delle società professionali, può dirsi formalmente completata la disciplina delle STP e pienamente in vigore dal 22 aprile 2013.
La riforma epocale ribalta i tradizionali principi regolatori della materia, per molti anni disciplinata dalla L. n. 1815/1939 che vietava l’esercizio di attività professionali in forma societaria, consentendo oggi anche ai professionisti di usufruire delle agevolazioni, soprattutto patrimoniali, delle imprese. Naturalmente, con gli adattamenti che si sono resi necessari tra cui, ricordiamo l’obbligo di doppia iscrizione (prima al Registro delle Imprese e poi all’albo dell’ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti), il rispetto di specifiche regole di trasparenza con i clienti, il possesso da parte di tutti i soci (professionisti o di capitali) di requisiti di onorabilità prescritti dall’ordine, la restrizione ad un terzo delle partecipazioni di soci di capitale non professionisti.
Non essendo la disciplina di legge esaustiva, soprattutto sotto il profilo tributario, la speranza era quella di un Regolamento attuativo “illuminante”. In realtà le aspettative sono state ampiamente deluse.
Se da un lato infatti l’interpretazione del testo del Regolamento suggerisce che è la società stessa il soggetto tenuto ad applicare il contributo integrativo e a riversarlo nelle casse dell’ente di categoria, dall’altro il medesimo testo nulla dice su altre importanti questioni: non un parola sulla fallibilità o meno della società, sui criteri di qualificazione dei redditi prodotti dal socio professionista e dunque neanche sul regime fiscale da applicare (principio di cassa o di competenza?).
L’unica certezza è la procedura di costituzione e di iscrizione delle società professionali, presupposto per la loro concreta operatività. In particolare, gli ordini professionali dovranno istituire all’interno dei propri albi un’apposita sezione speciale per le STP, e la domanda di iscrizione della società dovrà essere corredata da atto costitutivo e statuto in copia autentica, certificato di iscrizione al Registro delle Imprese e certificato di iscrizione all’albo professionale dei soci professionisti non iscritti all’ordine cui è rivolta la domanda. Nel rispetto del principio del contraddittorio, un eventuale diniego di iscrizione per mancanza dei requisiti può essere pronunciato solo dopo la concessione di un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni e la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti dalla legge impone una regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, pena la cancellazione dall’albo.
Per agevolare la consultazione si rende disponibile il testo del Regolamento attuativo n. 34/2013 pubblicato in G.U. n. 81 del 6 aprile 2013.

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Corte dei Conti, ok al decreto ministeriale sulle società tra professionisti https://www.giurdanella.it/2013/04/corte-dei-conti-ok-al-decreto-sulle-societa-tra-professionisti/ https://www.giurdanella.it/2013/04/corte-dei-conti-ok-al-decreto-sulle-societa-tra-professionisti/#comments Thu, 11 Apr 2013 06:00:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11612 Percorso guidato nella normativa in materia di società professionali

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È del 28 marzo 2013 la notizia dell’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Ministeriale per le società di professionisti iscritti agli Albi, in attuazione dell’art. 10 comma 10 della L. n. 183/2011.
Dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 34/2013, può finalmente così ritenersi sdoganata la possibilità per i professionisti di organizzarsi e costituire società, siano esse di persone o di capitali, volte esclusivamente all’esercizio in comune della professione, anche in formazioni multidisciplinari. Si tratta del punto d’arrivo di un travagliato percorso normativo di cui si ricostruiscono in breve le tappe fondamentali.
Prima del 1997 la giurisprudenza prevalente negava la liceità di tali società indipendentemente dalla tipologia sociale prescelta, in base a due dati normativi:
la Legge 1815/1939 recante la Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, che all’art. 2 prevedeva “E’ vietato costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria”;
l’art. 2232 c.c., che impone al professionista di eseguire personalmente l’incarico ricevuto.
È stato solo con l’entrata in vigore dell’art. 24 della Legge 266/1997 che è stato abrogato il divieto di cui al citato art. 2, consentendo così l’esercizio delle professioni intellettuali in forma di società di persone, capitali o cooperative.
Art. 24
Norme in materia di attività di assistenza e consulenza
1. L’articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e’ abrogato.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
La norma rinvia ad un Decreto Ministeriale la fissazione dei requisiti per l’esercizio delle attività tecnica, legale, commerciale in forma societaria, tentativo che ben presto si è scontrato con il giudizio negativo del Consiglio di Stato che ha criticato la scelta dello strumento del DM per disciplinare una materia collegata al Codice Civile.
Successivamente l’art. 2 comma 1 della Legge 248/2006 ha provveduto a metter fine ad un altro antico tabù, quello rappresentato dal divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti che esercitino attività diverse tra loro.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
È solo con la Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) che si è avuta una disciplina delle società di capitali valida per tutti i professionisti iscritti agli Albi, con la sola eccezione dei notai (che esercitano anche pubbliche funzioni) e degli avvocati (che hanno una disciplina ad hoc nel Dlgs 96/2001), e avendo cura di far salve le società già costituite in base alle norme antecedenti come ad esempio le società di ingegneria.
Art. 10
RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
1. (omissis)
2. (omissis)
3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
(Comma così modificato dall’art. 9-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
(Lettera così modificata dall’art. 9-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
(Lettera inserita dall’art. 9-bis, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
(Comma così modificato dall’art. 9-bis, comma 1, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Comma così modificato dall’art. 9-bis, comma 1, lett. e), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. (omissis)
Orbene. Ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 10 della L. n. 183/2011, l’atto costitutivo delle società tra professionisti deve obbligatoriamente prevedere i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per la prestazione professionale richiesta.
La disciplina statutaria sul punto non è però rimessa alla discrezionalità dei soci ma deve essere conformata a quanto sancito dal regolamento interministeriale previsto dal comma 10 del medesimo art.10 della L. n. 183/2011.
In breve le principali novità (e, per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del decreto ministeriale sulle società tra professionisti ):
il cliente deve poter affidare l’incarico ad uno o più professionisti scelti da lui, ricevere l’elenco dei soci professionisti con indicazione di titoli e qualifiche nonché dei soci di capitale, al fine di poter comunicare eventuali situazioni di conflitto di interesse;
il socio di capitale potrà partecipare alla società solo se in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo;
la società tra professionisti deve essere iscritta in una apposita sezione ad hoc del Registro delle imprese e in un elenco speciale dell’Albo professionale verranno iscritti i soci professionisti.

Relativamente alla scelta della forma societaria ottimale, la legge n. 183/2011, non pone alcuna limitazione particolare, ben potendo le stesse assumere la forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), o di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) o, ancora, di società cooperativa. Ciò che importa per la legge è solo l’indicazione della natura di società professionale nella ragione sociale.
Confrontando la disciplina legale dei vari tipi sociali con le esigenze degli studi associati è possibile affermare che se tra le società di persone, la scelta presumibilmente cadrà sulla società semplice, soprattutto in considerazione del regime di responsabilità dei soci di cui all’art. 2267 c.c. (delle obbligazioni sociali rispondono anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci), tra le società di capitali presumibilmente avrà la meglio la Srl, forma societaria flessibile, poco costosa (specie le srl a capitale minimo) e che consente di attribuire al singolo socio un ruolo preminente nella gestione della sociale (ad esempio, attribuendo in via statutaria diritti di nomina, di veto, ad una ripartizione non proporzionale degli utili, etc..etc..). La Spa invece, al pari di quanto accade nel mondo produttivo, presenta invece maggiori affinità con gli studi professionali di maggiori entità, che necessitano della presenza di organi di controllo e gestione, di una solida dotazione patrimoniale e caratterizzati da una certa variabilità della compagine sociale.
Il numero minimo dei soci dovrà essere uno per le società di capitali, due per le società di persone e tre per le cooperative; i soci dovranno essere iscritti negli albi dei rispettivi ordini professionali e la presenza di soci non professionisti (cd. soci di capitale) è subordinata alla previsione prima legale (cfr. art. 10 comma 4 lett. b) L. 183/2011) e poi statutaria che riconosca ai soci professionisti i 2/3 dei voti.
Infine, per quanto concerne la governance, la composizione e le decisioni dell’organo amministrativo non ci sono particolari regole da seguire, atteso che la legge 183 istitutiva delle Stp si limita a rinviare alla disciplina generale prevista per il tipo sociale scelto.

Testo DM su STP

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