decreto trasparenza Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/decreto-trasparenza/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 02 Oct 2018 15:16:30 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Trasparenza: il decreto in Gazzetta. In vigore il FOIA dal 23 giugno https://www.giurdanella.it/2016/06/trasparenza-il-decreto-in-gazzetta-in-vigore-il-foia-dal-23-giugno/ Thu, 09 Jun 2016 07:22:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31426 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016, il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 […]

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016, il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

Il provvedimento entra in vigore il prossimo 23 giugno.

Tra le novità, il decreto, che è  il 1° degli 11 decreti attuativi della riforma della PA, introduce anche in Italia il Freedom Information Act (FOIA), una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella nei sistemi anglosassoni. Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Infine, questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», così come stabilito invece per l’accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Dal punto di vista oggettivo, invece, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l’accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

Secondo il provvedimento, le amministrazioni hanno 6 mesi per adeguarsi, in attesa delle Linee Guida di Anac. Quindi  il nuovo diritto di accesso informativo potrà essere esercitato dagli italiani a partire dal 23 dicembre.

Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190. Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Clicca qui per il testo in Gazzetta

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TAR Lazio: Pubblici proclami, pubblicazione solo sul sito web della PA https://www.giurdanella.it/2013/12/tar-lazio-pubblici-proclami-pubblicazione-sito-web-pa/ Tue, 10 Dec 2013 09:17:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19218 “Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente”. Lo ha stabilito, per la prima volta, la sezione III bis del Tar Lazio, con l’ordinanza n. 9506/2013 (presidente Massimo Luciano Calveri, estensore Ines Simona Pisano). La decisione si colloca all’interno di una causa per […]

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“Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente”. Lo ha stabilito, per la prima volta, la sezione III bis del Tar Lazio, con l’ordinanza n. 9506/2013 (presidente Massimo Luciano Calveri, estensore Ines Simona Pisano).

La decisione si colloca all’interno di una causa per l’annullamento dell’esclusione dal concorso per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia primaria, nel quale la ricorrente chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato alla prova preselettiva.

Nel concedere l’integrazione, il TAR Lazio si discosta notevolmente dalla scarna giurisprudenza di riferimento, esercitando in modo innovativo il proprio potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, discendente dal combinato disposto di cui all’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), ed all’art. 151 c.p.c. (“Forme di notificazione ordinate dal giudice”).

Per un verso, l’ordinanza disapplica l’art. 150 comma 3 c.p.c. nella parte in cui prescrive che in ogni caso debba essere inserito in Gazzetta Ufficiale un estratto dell’atto; per altro verso, in virtù dell’applicazione estensiva dall’art. 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cd. “Decreto Trasparenza”, prevede che la notifica possa effettuarsi esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Significativa, inoltre, la ratio della decisione che si colloca perfettamente nella attuale fase di “evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”.

Quest’argomento, tra gli altri, verrà affrontato il 12 dicembre 2013 al DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).

Nel corso della sessione dedicata al Processo Amministrativo Telematico, infatti, l’Avvocato dello Stato Enrico De Giovanni, già estensore del Codice dell’Amministrazione Digitale, terrà la relazione “Le notifiche mediante pubblicazione telematica degli atti processuali”. Si segnala inoltre che, nella medesima sessione, interverrà la stessa Cons. Ines Pisano, estensore dell’ordinanza in commento, con un intervento dal titolo “Le notifiche via PEC nel processo amministrativo”.

Qui di seguito la motivazione dell’Ordinanza.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

(…)

Vista l’istanza della ricorrente, depositata in data 10 ottobre 2013, con la quale, nel manifestare l’intenzione di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla contestata prova selettiva, si chiede l’autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova;
Visto l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
Visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, e in particolare l’art.19, il quale prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i princìpi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all’evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);

Ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “T.A.R.”;
6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.
Manda la Segreteria di comunicare la presente ordinanza, anche a mezzo PEC, ai difensori costituiti nonché all’amministrazione resistente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

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DAE: arriva la 10° edizione del Convegno Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico https://www.giurdanella.it/2013/11/dae-arrivo-la-10edizione-del-convegno-nazionale-sul-diritto-amministrativo-elettronico/ Wed, 20 Nov 2013 16:20:06 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18302 Il 12 dicembre al Tar Lazio, il decennale del DAE, su appalti, processo amministrativo telematico, agenda digitale

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La pubblica amministrazione è sempre più digitale. Molte le novità nel mondo degli appalti pubblici, del processo amministrativo e del procedimento amministrativo, che segnano una crescita digitale in forte evoluzione.

Per tenere il passo con la digitalizzazione dell’attività amministrativa, il prossimo 12 dicembre si terrà a Roma, presso la Sala Conferenze del Tar Lazio, la 10° edizione del DAE, Convegno Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico.

Il DAE è un evento organizzato e promosso da Cesda Srl, con la direzione scientifica dello studio legale Giurdanella&Partners. Per questa decima edizione saranno tantissimi gli esperti del diritto amministrativo elettronico che interverranno, tra cui gli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia, ideatori e coordinatori dell’evento.

Tanti i preparativi per questa edizione decennale del Convegno che già in passato ha raccolto molto consensi a livello nazionale.

4 i temi che verranno affrontati:

  • Gli appalti pubblici e l’informatica, con particolare attenzione per le aste elettroniche, il mercato elettronico, i contratti in forma elettronica, i sistemi dinamici di acquisizione e l’AVCpass;
  • Il processo amministrativo telematico, con aggiornamenti sulle novità riguardanti le notifiche via PEC, la validità giuridica dell’atto processuale informatico e le pubblicazioni su giustizia-amministrativa.it;
  • Il procedimento amministrativo digitale, con approfondimenti sull’applicazione del Codice dell’Amministrazione digitale, sulle firme elettroniche  e sulle novità del Decreto Trasparenza;
  • L’agenda digitale e la pubblica amministrazione, con un’analisi degli strumenti previsti dell’Agenda Digitale per la PA, open data, dematerializzazione e smart community.

L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli avvocati di Roma.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario prenotare la propria presenza.

Giurdanella.it, per l’occasione, seguirà l’evolversi del programma scientifico e dei temi affrontati durante la Conferenza.

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Decreto trasparenza: pubblicata in G.U. circolare … https://www.giurdanella.it/2013/09/16259/ Mon, 23 Sep 2013 08:22:23 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16259 Decreto trasparenza: pubblicata in G.U. circolare attuativa E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013 n. 214, la circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, recante le norme di attuazione del Decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013). Il testo della circolare

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Decreto trasparenza: pubblicata in G.U. circolare attuativa

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013 n. 214, la circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, recante le norme di attuazione del Decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013).

Il testo della circolare

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