Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 25 settembre 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/25/modifiche-alla-legge-pinto-oltre-al-danno-la-beffa/
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]]>Tale responsabilità è esclusa se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del subappaltatore/appaltatore, attraverso un’asseverazione prestata da professionisti abilitati o attraverso una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
La normativa in questione prevede, peraltro espressamente, la possibilità di sospendere il pagamento del corrispettivo finché non sia esibita la predetta documentazione sulla regolarità tributaria, il che vale sia per l’appaltatore nei confronti del subappaltatore che per il committente nei confronti dell’appaltatore.
Tuttavia, all’indomani dall’entrata in vigore della norma, numerosi sono stati i problemi interpretativi circa il suo ambito di applicazione e le tipologie di contratti interessate, tanto da indurre l’Agenzia delle Entrate ad emanare una prima circolare interpretativa (circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012) che però non è riuscita a fugare i dubbi relativi all’applicazione di tali nuove disposizioni.
In questo contesto di incertezza applicativa, la questione è stata resa oggetto di un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, proposta dall’On. Filippo Busin (LNA) allo scopo di conoscere gli orientamenti del Governo in merito e di chiarire, una volta per tutte, se la disciplina dettata in materia di responsabilità solidale trovi applicazione solo con riferimento ai contratti di appalto stipulati nell’abito del settore edilizio, o se piuttosto si applichi alla generalità dei contratti di appalto.
Univoca la risposta del Ministero dell’Economie e delle Finanze che, conformemente a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013, ha stabilito che l’applicazione dell’art. 13 ter si estende a tutti i settori e non solo all’edilizia, in quanto ratio della norma “non è contrastare l’evasione nel solo ambito del settore edile, ma è quello di far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti di appalto e di subappalto a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti”.
Per quanto riguarda, poi, la tipologia di contratti coinvolti, occorre far riferimento alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto tipizzato dall’art. 1655 c.c., restando invece escluse le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto di opera, il contratto di fornitura di beni, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
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]]>Da un lato, la novella legislativa snellisce le modalità di ricorso: decide infatti, con decreto inaudita altera parte, un giudice monocratico di Corte d’Appello su una domanda modellata sulla forma del ricorso per ingiunzione di pagamento.
La riforma introduce inoltre parametri fissi sia sul quantum risarcitorio che sui tempi di durata ragionevole del giudizio: il giudice liquiderà infatti una somma compresa tra 500 euro e 1.500 euro, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo, e che comunque non potrà mai essere superiore al valore della causa. Invece il danno sarà considerato integrato ed esistente solo se risultino superati i sei anni di durata del giudizio (tre anni in primo grado, due in secondo e uno nel giudizio di legittimità).
Viene ribadito il termine decadenziale della domanda: il ricorso può essere proposto esclusivamente entro sei mesi dal provvedimento giudiziale definitivo che conclude il procedimento, e non sarà più possibile invocare l’equa riparazione in pendenza di giudizio.
Da un’altra angolazione però, le modifiche normative apportate dilatano oltremodo la discrezionalità decisoria del Collegio rispetto alla verifica sulla esistenza stessa del danno. Il giudice infatti, nell’accertare la violazione il giudice valuta :
Peraltro, il decreto tipizza i casi in cui non è possibile chiedere e ottenere alcun indennizzo, ossia:
E, dulcis in fundo, al comma 5 quater, si manifesta la beffa: qualora infatti la domanda sia, agli occhi del giudicante, inammissibile o manifestamente infondata, il ricorrente potrà essere condannato al pagamento di una somma non inferiore a 1000 euro e non superiore a 10.000 euro in favore della Cassa delle Ammende!
Tutto “merito” del legislatore italiano, che – con un decreto legge!- è riuscito a trasformare un diritto tutelato dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo in un nuovo eventuale introito per le Casse dello Stato!!
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 25 settembre 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/25/modifiche-alla-legge-pinto-oltre-al-danno-la-beffa/
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]]>Tutto è iniziato con il Decreto Legge Bersani 223/2006 che introdusse all'art. 35 comma 28 la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni. Tale norma quest'anno è stata modificata e sostituita dapprima dal Decreto Semplificazione Fiscale (D.L. 16/2012) e da ultimo dal Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012).
Il D.L. 16/2012 aveva esteso la responsabilità solidale anche sul committente aggiungendo inoltre tra gli adempimenti oggetto di responsabilità anche il versamento dell'IVA “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento"
Tuttavia questa nuova disciplina ha avuto vita breve, infatti il Decreto Sviluppo entrato in vigore ad agosto ha rivisitato l'intera norma, specificando quali sono le verifiche che l'appaltatore nonché il committente devono attivare per sottrarsi alla responsabilità solidale con chi ha effettuato i lavori. Ma la novità più importante è l'esclusione delle stazioni appaltanti dall'applicazione delle disposizioni e quindi la restrinzione del campo di applicazione al solo settore privato.
Infatti ai sensi del comma 28 ter aggiunto dal Decreto Sviluppo all'art. 35 D.L. 223/2006 "Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" .
Quindi è stato escluso il mondo pubblico, rappresentato dagli enti ma anche dalle società partecipate: le definizioni di riferimento sono quelle contenute all'articolo 32 del Codice dei contratti (decreto legislativo 163/2006), e di conseguenza l'esclusione riguarda anche i soggetti privati ma solo quelli che affidano i lavori contemplati dall'art. 32 del Codice dei contratti ( per es. i lavori a scomputo).
Pertanto il Decreto sviluppo ha agevolato le amministrazioni aggiudicatrici, preoccupate dalla versione del D.L. 16/2012 che introducendo la responsabilità solidale del committente, come abbiamo visto su, le gravava dell'onere di verificare la fedeltà fiscale e contributiva di appaltatori e subappaltatori.
Per gli appalti privati quindi le nuove disposizioni che hanno sostituito il precedente comma 28 dell'art. 35 D.L. 223/2006, prevedono che “In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.”
L'art. 13 ter del Decreto Sviluppo introduce anche il comma 28 bis secondo il quale “il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore”. E' prevista inoltre una sanzione per l'inadempimento del committente: “L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al richiamato comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore”.
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]]>L'articolo Decreto Sviluppo, tariffe professionali temporaneamente ancora valide proviene da Giurdanella.it.
]]>Trattasi di un ritorno temporaneo alle tariffe minime per il calcolo dei corrispettivi per le attività di progettazione oggetto di gara, per superare quella situazione di indeterminatezza venutasi a creare con ripercussioni negative sulla qualità delle prestazioni e sul rispetto della concorrenza. Infatti, a seguito delle abrogazione delle tariffe professionali, le stazioni appaltanti sono rimaste prive di riferimenti da utilizzare per stabilire l’importo da porre a base di gara, così come a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 legge 143/49, che stabiliva la classificazione per l’individuazione delle prestazioni professionali, è divenuto impossibile per esse procedere alla individuazione delle prestazioni oggetto degli appalti ai fini della richiesta dei requisiti di partecipazione alle gare che i professionisti devono dimostrare di possedere.
Il decreto sviluppo ha previsto come soluzione, che i parametri stabiliti dall’imminente decreto del Ministero della Giustizia per la liquidazione giudiziale dei compensi, in corso di emanazione, siano utilizzati come criteri di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base di gara nell’ambito dei contratti pubblici dei servizi di ingegneria ed architettura; altresì prevede che il medesimo decreto stabilisca anche la classificazione delle prestazioni per individuare la prestazione professionale.
Frattanto, fino all’emanazione del decreto ministeriale, ai sensi del decreto sviluppo, dovranno continuare ad applicarsi, come parametri, le tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto Liberalizzazioni e la classificazione contenuta nell’art. 14 della legge 143/49.
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