Di rilievo Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/di-rilievo/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 25 Jun 2013 12:11:36 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Reti d’impresa: la nuova circolare delle Entrate … https://www.giurdanella.it/2013/06/reti-dimpresa-la-nuova-circolare-delle-entrate/ Wed, 19 Jun 2013 11:00:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14713 Reti d’impresa: la nuova circolare delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare, la 20/E del 18 giugno 2013, con la quale approfondisce la disciplina delle Reti d’impresa, a seguito delle novità introdotte prima dall’articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, […]

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Reti d’impresa: la nuova circolare delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare, la 20/E del 18 giugno 2013, con la quale approfondisce la disciplina delle Reti d’impresa, a seguito delle novità introdotte prima dall’articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e poi dall’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, la circolare precisa che le reti d’impresa che acquistano l’autonoma soggettività giuridica, a seguito dell’iscrizione presso il registro imprese, non possono usufruire dell’agevolazione fiscale offerta dal regime di sospensione d’imposta per la parte degli utili d’esercizio accantonati in un’apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.

Qui il testo integrale della circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate

Vai allo Speciale Reti d’Impresa

 

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Decreto Fare, le principali misure. Il testo della bozza https://www.giurdanella.it/2013/06/decreto-fare-le-principali-misure-il-testo-della-bozza/ https://www.giurdanella.it/2013/06/decreto-fare-le-principali-misure-il-testo-della-bozza/#comments Mon, 17 Jun 2013 08:25:43 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14601 Nuove misure per la crescita: infrastrutture, edilizia, impresa, agenda digitale, semplificazione fiscale, ambiente, istruzione università e ricerca, giustizia civile. Leggi il testo della bozza

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Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita [qui il testo poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, n.d.r.] Il presidente del Consiglio ha sottolineato, in apertura, che questo provvedimento – unitamente al disegno di legge in materia di semplificazioni che verrà discusso la prossima settimana in Consiglio dei ministri – ha come base le 6 Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”). In particolare, i diversi interventi rispondono alle raccomandazioni di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; sostenere il flusso del credito alle attività produttive anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti; intensificare gli sforzi per scongiurare l’abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola; proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso nel settore dei trasporti.

Esclusiva, leggi il testo del decreto

Ecco lo schema del “Decreto Fare” illustrato dal Governo

INFRASTRUTTURE

Il decreto contiene misure, per un totale di oltre 3 miliardi di euro e con una ricaduta prevista a livello occupazionale di circa 30mila nuovi posti di lavoro (20mila diretti, 10 mila indiretti), in materia di infrastrutture. In particolare si prevede:

1) Lo sblocca cantieri

  • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce un Fondo di 2.030 milioni di euro (per il quadriennio 2013-2017) per consentire la continuità dei cantieri in corso o per l’avvio di nuovi lavori;
  • Gli interventi finanziabili riguardano:
    • miglioramento rete ferroviaria (interventi per la sicurezza immediatamente cantierabili per l’importo già disponibile di 300 milioni di euro),
    • il collegamento ferroviario tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta,
    • gli assi autostradali della Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano;
    • Asse collegamento tra la strada statale 640 e l’autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta
  • Con una delibera del Cipe si finanzieranno:
    • Asse viario Quadrilatero Umbria – Marche,
    • La linea metropolitana M4 di Milano,
    • Il collegamento Milano-Venezia terzo lotto Rho-Monza,
    • La linea 1 della metropolitana di Napoli,
    • L’asse autostradale Ragusa-Catania,
    • La tratta Cancello –Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari,
    • La tratta Colosseo – Piazza Venezia della metropolitana C di Roma
    • Attenzione anche per quanto riguarda il “Corridoio Tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone”.

E ancora:

  • Sviluppo degli investimenti previsti dalla Convenzione vigente per la realizzazione e la gestione delle tratte autostradali A24 e A 25 “Strade dei Parchi” con una spesa di 78 milioni per il 2013 e 30,7 milioni per il 2014 che verrà restituita dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015;
  • Un investimento straordinario di edilizia scolastica, finanziato dall’INAIL fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego di propri fondi. Il piano verrà adottato sulla base della Programmazione Miur-Regioni-enti locali dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • Programma “6.000 campanili”: 100 milioni di euro per 200 interventi nei comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolgendo il tessuto delle piccole e medie imprese;
  • Per incentivare la realizzazione di infrastrutture di importo superiore ai 200 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico-privato che non prevedono contributi pubblici a fondo perduto, è riconosciuto al titolare del contratto un credito di imposta a valere sull’IRES e IRAP e l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.

(cfr. allegati)

2) Sicurezza stradale

È previsto un programma di interventi di sicurezza stradale per 300 milioni di euro per la riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale.

3) Rilancio porti e nautica

  • Abolizione della tassa sulle piccole imbarcazioni;
  • Rilancio dei porti attraverso la semplificazione e la facilitazione delle procedure per i dragaggi, la rimodulazione delle tasse portuali e l’implementazione dell’autonomia finanziaria dei porti per la manutenzione e la sicurezza.

EDILIZIA

1) Ristrutturazioni nelle città

  • Semplificazione e incentivazione del recupero e delle ristrutturazioni degli edifici nelle città.

2) Semplificazioni in materia di edilizia

  • Stop alle lungaggini burocratiche: l’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio;
  • Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria.

3) Semplificazioni in materia di Durc

Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva:

  • Si potrà acquisire in via informatica;
  • avrà validità di 180 giorni.

IMPRESA

1) Più facile accedere al fondo di garanzia delle Pmi

Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l’accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo, in particolare, si dispone la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo ed è stato programmato un cospicuo rifinanziamento, in sede di Legge di Stabilità, che consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.

2) 5 miliardi per l’acquisto di nuovi macchinari

Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

I finanziamenti:

  • saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate;
  • avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa.

3) Sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale

Viene istituito un “Fondo di garanzia per i grandi progetti” con una dotazione di 50 milioni per il 2013 e il 2014.

4) Rifinanziamento di contratti di sviluppo

Con il finanziamento dei Contratti di Sviluppo nel Centro-Nord, gestiti da Invitalia, abbiamo posto le condizioni per avviare in tempi rapidi almeno 20 grandi progetti di investimento che diversamente non sarebbero partiti, assicurando non solo un significativo impatto economico, ma anche un’importante ricaduta sul fronte occupazionale.

5) Più concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti

Viene inoltre ampliata l’apertura del mercato del gas naturale, liberalizzando completamente le piccole e medie aziende, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea e dall’Antitrust. Sono previste poi misure volte ad accelerare l’avvio delle gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, dalle quali deriveranno minori costi per i cittadini utenti e significative entrate per gli enti locali.

6) Riduzione delle bollette dell’elettricità

In particolare, abbiamo modificato le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6, in modo progressivo, portandole in linea con i prezzi di mercato che si sono significativamente ridotti nell’ultimo periodo; abbiamo bloccato la maggiorazione degli incentivi all’elettricità prodotta da biocombustibili liquidi, maggiorazione che avrebbe comportato un aumento delle tariffe di 300 milioni all’anno e avrebbe premiato impianti con scarsi benefici ambientali che saranno invece oggetto di iniziative di riqualificazione.

7) Imprese miste per lo sviluppo

  • crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste;
  • crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo.

8) Burocrazia zero

È prevista la predisposizione di un piano nazionale per le zone a ‘burocrazia zero’.

9) Multa alle P.A. che ritardano

Viene introdotto un indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario ‘ritardatario’) non conclude la procedura, scatta un risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro. Se non liquidata, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata.

10) Certificati medici inutili

Sono eliminate tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati. Non vi saranno più per i cittadini adempimenti onerosi resi inutili dalle recenti novità legislative in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi del lavoro.

AGENDA DIGITALE

1) La nuova governance

Il decreto riorganizza e rende più snella e operativa la governance dell’Agenda digitale. Anzitutto si ridefiniscono i compiti della cabina di regia che, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, presenterà al Parlamento un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento, nonché delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale medesima.

La cabina di regia si avvale di un Tavolo permanente, composto da esperti e rappresentanti delle imprese e delle università, presieduto da Francesco CAIO, nominato dal governo commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale (“Mister Agenda digitale”).

L’Agenzia per l’Italia digitale viene poi sottoposta alla vigilanza unicamente del Presidente del Consiglio.

2) Le novità

  • Domicilio digitale: all’atto della richiesta della carta d’identità elettronica o del documento unificato, il cittadino potrà chiedere una casella di posta elettronica certificata;
  • Razionalizzazione dei Centri elaborazione dati (CED);
  • Fascicolo sanitario elettronico (FSE): le regioni e le province autonome dovranno presentare il piano di progetto del FSE all’Agenzia per l’Italia digitale entro il 31 dicembre 2013. Entro il 31 dicembre 2014 questo sarà istituito. L’Agenzia per l’Italia digitale e il ministro della Salute dovranno valutare e approvare i progetti.

3) Wi-fi libera come in Europa

E’ stata inoltre prevista la liberalizzazione dell’accesso ad Internet, come avviene in molti Paesi europei. Resta però l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l’identificativo del dispositivo utilizzato. L’offerta ad internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più l’identificazione personale dell’utilizzatore.

DONAZIONE DEGLI ORGANI

Per rendere più efficiente l’operatività del sistema nazionale dei trapianti, si è introdotto l’obbligo per i Comuni di comunicare tempestivamente con mezzo telematico al Sistema Informatico Trapianti gli atti di consenso all’espianto manifestato ai donatori. Per tale via sarà possibile accelerare significativamente le procedure finalizzate all’espianto e al trapianto degli organi.

SEMPLIFICAZIONE FISCALE

1) Responsabilità fiscale delle imprese

Viene abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti IVA.

2) Pignorabilità delle proprietà immobiliari

Se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).

Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l’esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro.

L’esecuzione dell’esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.

Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro.

3) Riscossione

Secondo le norme in vigore, la società di riscossione Equitalia può concedere al debitore una dilazione dei pagamenti per l’estinzione del debito fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili. Tale accordo di rateizzazione decade se il debitore non effettua il pagamento di due rate consecutive.

La norma varata oggi prevede che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possono essere aumentate, fino a un massimo di 120 rate mensili. L’estensione è concessa a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario.

Inoltre, il numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell’accordo di rateizzazione è aumentato a 8 rate anche non consecutive.

4) Equitalia

La proroga della concessione ad Equitalia del servizio di riscossione per conto degli enti locali, già prevista dal dl 35/2013 soltanto per la riscossione dei tributi, si estende ai crediti non tributari (ad esempio, sanzioni amministrative quali le multe).

Si anticipa a settembre 2013 il termine oggi fissato al 31 dicembre 2013 entro cui adottare il Dm che ridefinirà il quantum dovuto a Equitalia con il superamento del sistema dell’aggio.

5) Abrogazione del modello 770 mensile

Non ci sarà più l’obbligo di comunicare, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.

6) Procedure per la comunicazione dei fabbisogni standard (Comuni)

La decorrenza dei termini (60 giorni) entro i quali i Comuni devono restituire compilati alla SOSE i questionari relativi ai fabbisogni standard si calcola dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore delle Finanze.

AMBIENTE

1) Gestione delle acque sotterranee

Le nuove disposizioni di semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs. 152/2006) riducono gli oneri a carico degli operatori interessati e accelerano le procedure amministrative relative agli interventi. Senza incidere sulle garanzie di tutela delle risorse ambientali, le nuove norme sono studiate per favorire la crescita delle attività economiche interessate.

2) Terre e rocce di scavo

Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono volte a semplificarne l’utilizzo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.

3) Materiali di riporto

Viene semplificata la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.

4) Semplificazioni per i campeggi

Per risolvere alcune questioni interpretative spesso causa di ostacolo ad attività turistiche all’aperto, viene chiarita la portata di alcune norme concernenti l’attività di posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno. In particolare, facendo riferimento a normative di settore contenute in diverse leggi regionali, con le nuove norme i campeggi non necessitano di permesso a costruire, laddove detto posizionamento sia effettuato in conformità alle leggi regionali applicabili ed al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso a costruire per le medesime strutture ricettive.

5) Interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania

Si predispone uno strumento per l’accelerazione delle procedure di competenza degli Enti locali per la realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, già previsti dalla normativa e dalla pianificazione vigente ma non ancora realizzati. Tale accelerazione è dettata anche dall’esigenza di evitare una possibile condanna dell’Italia nella procedura di infrazione 2007/2195, che si preventiva nell’ordine di 8 milioni di euro giornalieri, oltre alla perdita di un ingente finanziamento comunitario stanziato per la problematica dei rifiuti nella Regione Campania. A tali fini, è stato previsto il ricorso alla nomina di commissari nominati dal Ministro dell’Ambiente che effettuino gli interventi necessari in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria, al pari di quanto già previsto nella Legge di Stabilità 2013 con riguardo al Commissario per le emergenze rifiuti urbani in Provincia di Roma.

ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA

1) Sblocco del turn over al 50% per Università ed enti di ricerca dal 2014

Si ampliano le facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca per l’anno 2014, elevando dal 20% al 50% il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni dell’anno precedente (turn over). Le singole università potranno quindi assumere nel rispetto delle specifiche disposizioni sui limiti di spesa per il personale e per l’indebitamento senza superare, a livello di sistema, il 50% della spesa rispetto alle cessazioni. Con questo provvedimento si liberano posti per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in “tenure track” sul Ffo nel 2014. Spesa prevista: 25 milioni nel 2014; 49,8 nel 2015.

2) Borse di mobilità per studenti capaci e meritevoli

Cinque milioni per il 2013 e per il 2014, 7 milioni per il 2015 da iscrivere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università per l’erogazione di “borse per la mobilità” a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea in regioni diverse da quella di residenza. Le risorse saranno suddivise tra le regioni con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le borse saranno attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio.

3) Rendere più flessibile il sistema di finanziamento delle università e semplificare le procedure di attribuzione delle risorse

Per questo si unificano in unico fondo le risorse attualmente destinate al finanziamento ordinario delle università (FFO) alla programmazione triennale del sistema, ai dottorati, e agli assegni di ricerca. Nello stesso provvedimento si decide di sottoporre all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) la valutazione dei servizi delle università e degli enti di ricerca per semplificare il sistema di valutazione attualmente in vigore.

4) Interventi straordinari a favore della ricerca

Il Ministero favorirà interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del 50% della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili sul Fondo per la ricerca applicata (FAR). Si tratta di utilizzare il fondo rotativo, che si alimenta con i rientri del credito agevolato, che contiene anche risorse da destinare a contributi a fondo perduto. Gli interventi da finanziare riguardano principalmente lo sviluppo di start up innovative e di spin off universitari, la valorizzazione di progetti di social innovation per giovani con meno di 30 anni, il potenziamento del rapporto tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

SEMPLIFICAZIONE PER LA CITTADINANZA

Semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori stranieri al compimento della maggiore età – nei casi previsti dalla legge – in modo da evitare che disfunzioni di natura amministrativa o inadempienze da parte di genitori o di ufficiale di Stato Civile possano impedire il conseguimento della cittadinanza stessa.

GIUSTIZIA CIVILE

Lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora. Siamo al 158° posto nel mondo nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi e 1.210 giorni è la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti. Allarmante è, inoltre, il numero di condanne riportate dallo Stato per violazione del termine della ragionevole durata dei processi.

Cosa cambia

Per far fronte a queste criticità il decreto contiene una serie di misure volte a:

1. Incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza.

A tal fine si prevede:

  • Il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense;
  • l’istituzione di stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei tribunali. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea) potranno completare la predetta formazione presso i predetti uffici giudiziari, che si potranno avvalere del loro qualificato contributo;
  • l’istituzione di un contingente di 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello;
  • l’istituzione della figura di assistente di studio presso la Corte di cassazione: 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi pendenti).
  • la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.

2. Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito.

A tal fine si prevede:

  • La concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici.
  • La revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura;
  • nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice quando è presentata opposizione a decreto ingiuntivo debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione.

Le aspettative

Per effetto delle misure introdotte ci si attende, nei prossimi 5 ANNI, un consistente abbattimento del contenzioso civile, nonché un incremento dei procedimenti definiti. In particolare:

  • TRIBUNALI Definiti in 5 anni: + 675.000
  • APPELLO Definiti in 5 anni: + 262.500
  • CASSAZIONE Definiti in 5 anni: + 20.000

IMPATTO TOTALE IN 5 ANNI

  • Maggiori definiti: + 957.500
  • Minori sopravvenienze: – 200.000
  • Minori pendenze complessive: 1.157.000 

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Ddl Semplicazioni 2013, il testo. Appalti, novità su Durc e Responsabilità Solidale https://www.giurdanella.it/2013/06/ddl-semplicazioni-2013-il-testo-appalti-novita-su-durc-e-responsabilita-solidale/ https://www.giurdanella.it/2013/06/ddl-semplicazioni-2013-il-testo-appalti-novita-su-durc-e-responsabilita-solidale/#comments Wed, 12 Jun 2013 11:08:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14467 Il Governo dirama il testo della bozza del Ddl Semplificazioni 2013.Interventi significativi su Durc, offerte anomale, accordo bonario, abrogazione responsabilità solidale e garanzia globale di esecuzione

L'articolo Ddl Semplicazioni 2013, il testo. Appalti, novità su Durc e Responsabilità Solidale proviene da Giurdanella.it.

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Il Consiglio dei Ministri ha diffuso il testo della bozza del Ddl Semplificazioni 2013 adottato qualche giorno fa.

Il provvedimento interviene in misura significativa sulla materia degli appalti pubblici, in particolare sul Durc (Art. 16), sulle  offerte anomale (Art. 41), sull’esclusione offerte anomale basse (Art. 42),  sull’accordo bonario (Art. 43), sull’abrogazione della responsabilità solidale fiscale (Art. 54), sul differimento operatività garanzia globale di esecuzione (Art. 85).

Per quanto riguarda il Durc, si procede alla modifica dell’art. 13 bis co. 5 del d.l n. 52/2012, prevedendo l’estensione della procedura compensativa anche ai Durc rilasciati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico e nell’ambito degli appalti privati in edilizia. La bozza interviene anche sulla durata della validità del Durc, che passa dagli attuali 90 giorni a 180, e limita altresì la sua richiesta ai soli momenti fondamentali del contratto, in modo da non dover più essere richiesto in presenza di un documento ancora in corso di validità.

Più in generale, in materia di appalti si prevede poi l’introduzione di una proroga sino al 31 dicembre 2015, al fine di consentire alle amministrazioni di utilizzare l’esclusione automatica per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il ddl interviene anche sul ruolo dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, rafforzandolo, per garantirne maggiore speditezza nei procedimenti.

Come già annunciato, ci si avvia verso l’abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti, prevedendo, nel rapporto tra committente ed appaltatore, soltanto l’applicazione di una sanzione amministrativa qualora il committente paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza avere ottenuto la documentazione necessaria circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Dal testo della bozza, si evince anche un certo favor nei confronti del ricorso all’accordo bonario: si novella infatti  l’art. 240 del d.l. n. 16/2006 introducendo la facoltà per lo Stato e gli enti pubblici territoriali di ricorrere all’AVCP per la formulazione del parere.

Infine per quanto concerne la semplificazione in materia di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale la norma apporta modifiche al Codice dell’Ambiente sopprimendo relativamente alla VIA e alla VAS l’obbligo di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concertanti.

Qui il testo della bozza del Ddl Semplificazioni 2013, diffuso dal Governo

 

 

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Decreto pagamenti pa: il dl 35/2013 a confronto con il testo modificato da Camera e Senato https://www.giurdanella.it/2013/06/decreto-pagamenti-pa-il-dl-352013-a-confronto-con-il-testo-modificato-da-camera-e-senato/ https://www.giurdanella.it/2013/06/decreto-pagamenti-pa-il-dl-352013-a-confronto-con-il-testo-modificato-da-camera-e-senato/#comments Thu, 06 Jun 2013 07:21:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14329 Il testo originario del dl n. 35/2013 a confronto con il testo modificato da Camera e Senato

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Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013.
Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni

apportate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;         Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile 2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente l’aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, predisposta ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.–196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, emerge la assoluta necessità di predisporre interventi di immediata eseguibilità rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio;         Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;         Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di patto di stabilità interno, interventi finalizzati a garantire l’equilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché disposizioni relative al versamento di tributi degli enti locali;         Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2013;         Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012
Capo I
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012
Articolo 1.
(Pagamenti dei debiti degli enti locali).
Articolo 1.
(Pagamenti dei debiti degli enti locali).
        1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento         1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.             a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;            b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell’articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all’articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.         2. Identico.         3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell’importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.         3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell’importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l’esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.         4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l’esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.         4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l’azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l’intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.         5. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.         5. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.         6. Per l’anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell’articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.         6. Identico.         7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l’anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.         7. Identico.         8. I maggiori spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.         8. Identico.         9. Per l’anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L’utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e per le province una quota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l’anno 2013.         9. Per l’anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.         10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l’anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l’anno 2014. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate         10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l’anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l’anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 5.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l’anno 2014. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all’entrata del all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all’articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013. bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all’articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all’articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.         11. Ai fini dell’immediata operatività della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L’addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..         11. Identico.         12. Per le attività oggetto dell’addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014.         12. Per le attività oggetto dell’addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.         13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L’anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell’articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell’anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell’anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l’erogazione dell’anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all’articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.         13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L’anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell’articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell’anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell’anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l’erogazione dell’anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all’articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.         13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l’anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell’articolo 2, all’esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all’articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l’estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell’anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.         14. All’atto dell’erogazione, gli enti locali interessati provvedono all’immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13 dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili l’ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell’ente.         14. All’atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all’immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell’ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall’ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili.         15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l’anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.         15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l’anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.         16. Nell’ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell’articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell’interno.         16. Identico.         17. Per gli enti locali beneficiari dell’anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell’articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.         17. Identico.         17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.         17-ter. All’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate».         17-quater. All’articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del comma 14 del presente articolo».         17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell’anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all’importo non imputabile ai predetti pagamenti.
Articolo 1-bis.
(Patto verticale incentivato).
        1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) all’articolo 1:

                1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell’anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,»;

                2) il comma 123 è sostituito dal seguente:

        «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

                3) al comma 124, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte»;

                4) il comma 125 è sostituito dal seguente:

        «125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all’anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all’anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;

            b) la tabella 1 di cui all’articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1 (articolo 1, comma 122)
Regione
Ripartizione dell’incentivo per spazi ceduti a province
Ripartizione dell’incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO 7.289.390 21.868.169
BASILICATA 4.897.789 14.693.366
CALABRIA 12.125.555 36.376.664
CAMPANIA 28.041.606 84.124.817
EMILIA-ROMAGNA 20.758.984 62.276.952
LAZIO 31.905.284 95.715.851
LIGURIA 7.758.771 23.276.313
LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461
MARCHE 7.812.199 23.436.598
MOLISE 2.561.057 7.683.171
PIEMONTE 21.819.041 65.457.123
PUGLIA 20.152.051 60.456.152
SARDEGNA 19.867.953 59.603.858
SICILIA 48.133.617 144.400.852
TOSCANA 18.667.569 56.002.706
UMBRIA 5.387.532 16.162.597
VENETO 16.525.353 49.576.059
TOTALE 318.001.570 954.004.710

».

Articolo 2.
(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome).
Articolo 2.
(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome).
        1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all’articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 1, comma 10.         1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all’articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all’articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 1, comma 10.         2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.         2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.         3. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:         3. Identico.             a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;             b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;             c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.         4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:         4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:             a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;             a) identica;             b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze o suo delegato;             b) identica;             c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;             c) identica;             d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.             d) identica.         5. All’atto dell’erogazione, le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.         5. All’atto dell’erogazione, le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 6.         6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.         6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.         7. L’ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell’articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: «L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l’anno 2014.».         7. Identico.         8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.         8. Identico.         9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ai sensi del comma 460, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull’utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All’esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un’insufficienza e per altre un’eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l’anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.         9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ai sensi del comma 460, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.–228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull’utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All’esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un’insufficienza e per altre un’eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l’anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Articolo 3.
(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN).
Articolo 3.
(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN).
        1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all’articolo 1, comma 10, al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:         1. Identico.             a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;             b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente» e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.         2. In via d’urgenza, per l’anno 2013, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell’NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.         2. Identico.         3. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l’anno 2014, fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell’erogazione per l’anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l’anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regini e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regini e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.         3. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l’anno 2014, fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell’erogazione per l’anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l’anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.         4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l’avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l’istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.         4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all’articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l’avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l’istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.         5. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:         5. Identico:             a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa;             a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa;             b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;             b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;             c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.             c) identica.         6. All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.         6. Identico.         7. A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento regionale – ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l’erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell’anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell’anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.         7. Identico.         8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.         8. Identico.         9. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull’anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.         9. Identico.
Articolo 3-bis.
(Modifica all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria).
        1. All’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell’intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale».
Articolo 4.
(Verifica equilibri strutturali delle regioni).
Articolo 4.
(Verifica equilibri strutturali delle regioni).
        1. Al fine di garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resta subordinata all’attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all’indebitamento.         Identico
Articolo 5.
(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato).
Articolo 5.
(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato).
        1. Ai fini dell’estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l’indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.         1. Ai fini dell’estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l’indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del competente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.         2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.         2. Identico.         3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L’Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.         3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai rispettivi Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L’Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.         4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.         4. Identico.         5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l’attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.         5. Identico.         6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell’inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.         6. Identico.         7. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l’anno 2013 e 4.000 milioni per l’anno 2014.         7. Identico.
Articolo 5-bis.
(Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie).
        1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l’erario, per consentire l’integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell’Unione europea e internazionali.
Articolo 6.
(Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
Articolo 6.
(Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
        01. Al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «forniture e appalti» sono sostituite dalle seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali».         1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.         1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.        1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell’economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori.         2. Ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.         2. Identico.         3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall’ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.         3. Identico.         4. Ferma restando l’indicazione del codice unico di progetto dell’opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.         4. Identico.         5. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.         5. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo. Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014.         6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l’articolo 5-quater è inserito il seguente:         6. Identico:         «Art. 5-quinquies. – (Esecuzione forzata). – 1. Al fine di assicurare un’ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.         «Art. 5-quinquies. – (Esecuzione forzata). – 1. Al fine di assicurare un’ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.         2. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.         2. Ferma restando l’impignorabilità prevista dall’articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.         3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d’ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.         3. Identico.         4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, nè sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.         4. Identico.         5. L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.».         5. Identico».         7. All’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:         7. Identico.         «294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell’economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.».         8. All’articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:         8. Identico.             a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis»;             b) al comma 3, dopo le parole «richiesta di chiarimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 4-bis»;             c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:         «4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all’ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L’ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l’ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l’atto.».         9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente.         9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell’ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.         10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e dall’articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 8 e 14, all’articolo 2, commi 3 e 5, all’articolo 3, commi 5, 6 e 7, all’articolo 5, commi 1 e 3, all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.         10. Identico.         11. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo.         11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidità fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo.         11-bis. Al fine di tutelare l’unità giuridica e l’unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l’adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, all’articolo 2, commi 1 e 3, e all’articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l’esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.         11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.         11-quater. Al comma 10 dell’articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,» sono soppresse.
Articolo 6-bis.
(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).
        1. All’articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:         «23-bis. In relazione all’articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell’esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell’importo netto contrattuale».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 7.
(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni).
Articolo 7.
(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni).
        1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.         2. Identico.         3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.         3. Identico.         4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1o giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all’amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.         4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1o giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all’amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.         4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell’anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2.         5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.         5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma 4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.         6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.         6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell’articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all’effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.         7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell’amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all’amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l’amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell’amministrazione debitrice.         7. Identico.         7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l’aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.         7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.         7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all’andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis.         8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell’Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l’indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.         8. Identico.         9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee e su deliberazione delle Camere, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8.         9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012 da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 ovvero può prevedere l’effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni.         9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione sull’attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell’attività di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell’anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
Articolo 8.
(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni).
Articolo 8.
(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni).
        1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’imposta sul valore aggiunto.         1. Identico.         2. L’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuata anche dall’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l’autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell’atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.         2. L’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è effettuata, a titolo gratuito, dall’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice, ove presente. In caso di assenza o impedimento dell’ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l’autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell’atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.         3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all’articolo 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.         3. Identico.
Articolo 9.
(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari).
Articolo 9.
(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari).
        01. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito».         02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012.         1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:         1. Identico:         «Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del         «Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento. rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 »Fondi di bilancio« l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l’ente pubblico nazionale, la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze formano i ruoli per l’agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.         2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.».         2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.».         1-bis. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto».         2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate. Per l’anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all’articolo 5, comma 7.         2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.–388 è aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016, si provvede, per l’anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all’articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate.         2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d’imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L’elenco di cui al presente comma è presentato all’amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni.
Capo III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI
Capo III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI
Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali).
Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali).
        1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:         1. All’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) all’articolo 16, comma 7,                 – al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;             a) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;                 – dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis del presente decreto.»;            b) dopo l’allegato 3, è inserito l’allegato 3-bis di cui all’allegato 3 al presente decreto.             b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l’acquisto di beni e servizi, con l’esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato ».         2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:         2. Identico:             a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;             a) identica;             b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;             b) identica;             c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;             c) identica;             d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;             d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma;             e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;             e) identica;             f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);             f) identica;             g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.             g) identica;         2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l’applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.         2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.         3. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:         3. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) il comma 4 è sostituito dal seguente:         «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».         «4. Identico.»;             b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».         4. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:         4. Identico:             a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell’anno successivo a quello»;             a) identica;             b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:             b) identico:         «13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.».         «13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente».         4-bis. All’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è inserito il seguente:         «1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell’esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell’esercizio successivo, il consiglio dell’ente presenta per l’approvazione del Ministro dell’interno, entro il termine di cui al comma 1, un’ipotesi di bilancio che garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio».         4-ter. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».         4-quater. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni»;             b) al comma 381:                 1) le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2013»;                 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l’anno 2013 è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».
Articolo 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
        1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.
Articolo 10-ter.
(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale).
        1. All’articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) il comma 1 è sostituito dal seguente:         «1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all’articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;             b) al comma 6, le parole: «, al Ministero dell’economia e delle finanze» sono soppresse.
Articolo 10-quater.
(Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprietà comunale).
        1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l’anno 2013 e di 270 milioni di euro per l’anno 2014.         2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.         3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 2 è escluso dal saldo finanziario di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno.         4. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: «190 milioni di euro per l’anno 2014» sono sostituite dalle parole: «120 milioni di euro per l’anno 2014».         5. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 228 è abrogato.
Articolo 10-quinquies.
(Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio).
        1. All’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:             a) al secondo periodo, le parole: «2.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni»;             b) al terzo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi», sono soppresse;             c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall’anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Articolo 10-sexies.
(Semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarietà comunale nell’anno 2013).
        1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380 è inserito il seguente:         «380-bis. Per l’anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, e dei dati del gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l’anno 2013, come stimato dal Ministero dell’economia e delle finanze».
Articolo 11.
(Misure per l’equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione).
Articolo 11.
(Misure per l’equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione).
        1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all’interno dello stesso. Per l’anno 2013, l’assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.         1. Identico.         2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall’anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con l’Assessorato regionale dell’economia della Regione Siciliana.         2. Identico.         3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l’anno 2013, euro 50.200.000 per l’anno 2014 ed euro 52.800.000 per l’anno 2015, si provvede:         3. Identico.             a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;             b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell’edilizia agevolata di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;             c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;             d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.         4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         4. Identico.         5. A decorrere dall’anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. Dal 1o gennaio 2016 l’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.         5. A decorrere dall’anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dal 1o gennaio 2016 l’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.         5-bis. Fatte salve le previsioni dell’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna.         6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l’adozione dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.         6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell’efficienza da conseguire attraverso l’adozione dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.         7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l’anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.         7. Identico.         8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».         8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».         8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l’esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12.
(Copertura finanziaria).
Articolo 12.
(Copertura finanziaria).
        1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto è autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.         1. Identico.         2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate da presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui è erogata l’anticipazione.         2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui è erogata l’anticipazione.         3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 570,45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:         3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 583,9 milioni di euro per l’anno 2014 e a 656,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:             a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l’anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l’anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;             a) identica;             b) quanto a 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;             b) identica;             c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione.             c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella missione «Ricerca e innovazione», nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015;             c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l’anno 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per l’anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 4.901.000 euro per l’anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000 euro per l’anno 2014, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;             c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;             c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;             c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all’articolo 171, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;             c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l’anno 2014 e a 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).         4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l’importo di 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).         4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). Nelle more del monitoraggio, l’importo di 559,5 milioni di euro per l’anno 2014, di cui all’Allegato 1, è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).         5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l’utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.         5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al comma 4. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l’utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.         6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.         6. Identico.         7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell’articolo 4 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.         7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell’articolo 5 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.         8. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall’Allegato 2 al presente decreto.         8. Identico.         9. Ai fini del rispetto dell’obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste dal presente decreto.         9. Identico.         10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti dell’obiettivo di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l’adozione di provvedimenti correttivi urgenti.         10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti, il Ministro dell’economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n.–98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.–111, o l’adozione di provvedimenti correttivi urgenti.         11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall’articolo 1, comma 13, dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste all’articolo 5, comma 7, del presente decreto.         11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall’articolo 1, comma 13, dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, prioritariamente ad incremento di quelle previste all’articolo 5, comma 7, del presente decreto.
Articolo 13.
(Entrata in vigore).
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.         Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.         Dato a Roma, addì 8 aprile 2013.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze.
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
Cancellieri, Ministro dell’interno.
Severino, Ministro della giustizia.
Barca, Ministro per la coesione territoriale.
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Visto, il Guardasigilli: Severino.

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Senato, ok con modifiche al decreto pagamenti PA https://www.giurdanella.it/2013/06/senato-ok-con-modifiche-al-decreto-pagamenti-pa/ https://www.giurdanella.it/2013/06/senato-ok-con-modifiche-al-decreto-pagamenti-pa/#comments Tue, 04 Jun 2013 11:55:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14278 Il testo torna ora alla Camera, per l'approvazione definitiva. Scade venerdì 7 giugno

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Il Senato ha approvato oggi il ddl n. 662, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 (“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali“).

Il testo é stato modificato rispetto a quello già approvato dalla Camera, per cui dovrà essere nuovamente votato dai deputati, per l’approvazione definitiva, entro il termine di scadenza (sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, avvenuta l’8 aprile, dunque il 7 giugno).

Di seguito, il comunicato del Senato:

“Con voti 247 favorevoli e 7 astenuti , l’Assemblea ha approvato il ddl n. 662, avente a oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Una modifica al disegno di legge di conversione ha introdotto disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il testo del ddl torna alla Camera per l’approvazione definitiva.

Collegato alla manovra finanziaria in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il provvedimento movimenta risorse per 40 miliardi e definisce criteri e procedure per accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione e agevolare, così, l’immissione di liquidità nel sistema economico.

Nella seduta di ieri, i relatori, senatori Santini (PD) e D’Alì (PdL), hanno riferito sui contenuti del ddl, soffermandosi sulle modifiche apportate dalla Camera e sulle limitate proposte correttive avanzate dal Senato. Tra le principali novità: la previsione di una doppia garanzia dello Stato per i debiti rimasti esclusi dal provvedimento, che dovranno essere individuati con precisione dalla legge di stabilità 2014, e la pubblicazione entro il 5 luglio della lista completa dei creditori della pubblica amministrazione. Sono state approvate modifiche che attenuano le penalizzazioni per i Comuni che abbiano sforato i limiti di spesa al fine di pagare debiti pregressi; fissano al 31 dicembre il termine ultimo per avvalersi di Equitalia nella riscossione dei tributi; determinano le riduzioni dei trasferimenti in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi; a sostegno dei Comuni, in difficoltà per il rinvio della TARES e della prima rata dell’IMU, differiscono al 30 settembre il termine per la presentazione dei bilanci comunali, cancellano la riserva erariale sugli immobili comunali destinati a uso produttivo e prevedono il rimborso degli oneri richiesti illegittimamente nel 2012.

Conclusa la discussione generale con gli interventi della senatrice Bonfrisco (PdL) e del senatore Lai (PD), hanno preso la parola per la replica i relatori, senatori D’Alì (PdL) e Santini (PD), e il Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze Giorgetti, il quale ha formulato l’auspicio che il provvedimento inauguri una nuova fase nel rapporto tra imprese e amministrazione pubblica.

Nel passaggio all’esame degli emendamenti, sono state approvate soltanto le proposte di modifica a firma della Commissione e dei relatori. Il Governo ha poi accolto testi d’indirizzo del senatore Endrizzi (M5S) e altri, che impegnano a coprire la totalità dei debiti pregressi della pubblica amministrazione e a prevedere che i pagamenti abbiano un impatto territoriale omogeneo; un ordine del giorno del senatore Candiani (LN), volto a garantire i subfornitori della pubblica amministrazione attraverso un meccanismo di liquidazione diretto; un ordine del giorno della senatrice Bonfrisco (PdL), volto a dare priorità nei pagamenti alle piccole e medie imprese; un ordine del giorno dei senatori Linda Lanzillotta e Luigi Marino (SCpI) finalizzato a evitare discriminazioni tra forme di finanziamento sostanzialmente simili; un ordine del giorno dei relatori teso ad annoverare anche i professionisti tra i beneficiari dei meccanismi di certificazione dei debiti e compensazione dei crediti; un ordine del giorno del senatore Sangalli (PD) e altri volto ad attivare una compensazione tra crediti commerciali certificati e tutte le tipologie di debiti tributari, previdenziali e assistenziali; un ordine del giorno del senatore Fornaro (PD) volto a garantire l’assegnazione ai comuni in dissesto di adeguate risorse finanziarie per contribuire al pagamento della massa passiva; un ordine del giorno del senatore Torrisi (PdL), riguardante i criteri per un riparto più equilibrato del fondo per i comuni in dissesto finanziario.

In fase di dichiarazioni di voto finale, il senatore Uras (Misto-SEL) ha annunciato l’astensione di Sinistra, Ecologia e Libertà, criticando l’enfasi eccessiva su un provvedimento propagandistico, che non affronta la questione degli appalti e delle forniture della pubblica amministrazione. Pur ponendo l’accento sulla mancata assunzione di un preciso obbligo a pagare l’intero stock del debito, la senatrice Lezzi (M5S) ha annunciato il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Chiedendo al Governo più coraggio nella revisione del Patto di stabilità, anche la Lega Nord, per intervento del senatore Candiani (LN-Aut), ha annunciato voto favorevole a un provvedimento giudicato però insufficiente a determinare la ripresa. Hanno annunciato, infine, convinto voto favorevole a un provvedimento che segna un mutamento di rotta negli orientamenti di politica economica, i senatori Bilardi (GAL), Fravezzi (Autonomie), Luigi Marino (SCpI), Mandelli (PdL) e Sangalli (PD).”

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Legge 28 dicembre 2005, n.262 https://www.giurdanella.it/1998/01/legge-28-dicembre-2005-n-262/ Wed, 07 Jan 1998 00:00:00 +0000 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 – Suppl. Ordinario n. 208 – la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”. Le norme relative all’articolo 19 incidono in modo particolare sull’organizzazione e sull’attività della Banca d’Italia. In particolare, […]

L'articolo Legge 28 dicembre 2005, n.262 proviene da Giurdanella.it.

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 – Suppl. Ordinario n. 208 – la legge 28 dicembre

2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.
Le norme relative all’articolo 19 incidono in modo particolare sull’organizzazione e sull’attività della Banca d’Italia. In particolare, si prevede che il Governatore duri in carica sei anni e il mandato sia rinnovabile una sola volta.
Per quanto riguarda la nomina del Governatore, quest’ultimo viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Lo stesso procedimento viene previsto anche per il caso di revoca del Governatore.
Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia devono avere forma scritta e devono essere motivati. Viene inoltre

trasferita al direttorio – costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da due Vice direttori generali – la

competenza sui provvedimenti con rilevanza esterna.

Infine, il testo prevede che per le operazioni di acquisizione e di concentrazione societaria bancaria sono necessarie sia

l’autorizzazione della Banca d’Italia, sia l’autorizzazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L’articolo 30, invece, modifica gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, in materia di false comunicazioni sociali

(cosiddetto “falso in bilancio”). Innanzitutto è stato rivisto il trattamento sanzionatorio: si passa dalla pena della

reclusione da uno a cinque anni inizialmente prevista alla pena dell’arresto fino a due anni. Quanto al regime di

procedibilità, torna ad essere necessaria la querela della persona offesa.

—————-

LEGGE 28 dicembre 2005, n.262
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari. (GU n. 301 del 28-12-2005-Suppl. Ordinario n.208)

TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELLE SOCIETA’ PER AZIONI

Capo I
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
E DI CONTROLLO

Art. 1. (Nomina e requisiti degli amministratori)

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 147-bis, e’ inserita la seguente

sezione:
“Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. -(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). -1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio

di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per

la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di

amministrazione e’ espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in

alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle societa’ organizzate secondo il

sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita’,

professionalita’ e indipendenza determinati ai sensi dell’articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la

decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da piu’ di sette membri,

almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonche’, se

lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa’ di gestione di mercati

regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle societa’

organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto
dell’articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.
Art. 147-quater. – (Composizione del consiglio di gestione). -1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da piu’ di

quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148,

comma 3, nonche’, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa’

di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. – (Requisiti di onorabilita). -1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono

possedere
requisiti di onorabilita’ stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della

giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.
Art. 2. (Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 148:
1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
2) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
“2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalita’ per l’elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei

soci di minoranza.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale e’ nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza”;
3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: “comune controllo” sono inserite le seguenti: “ovvero agli amministratori della

societa’ e ai soggetti di cui alla lettera b)”, e dopo le parole: “di natura patrimoniale” sono aggiunte le seguenti: “o

professionale”;
4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:
“4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono

stabiliti i requisiti di onorabilita’ e di professionalita’ dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza

e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della

minoranza e’ il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza e’ dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle

societa’ organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall’assemblea
i
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su

richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell’esistenza della causa di decadenza”;
b) dopo l’articolo 148 e’ inserito il seguente:
“Art. 148-bis. -(Limiti al cumulo degli incarichi). – 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli

incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle societa’ di cui al presente capo,

nonche’ delle societa’ emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116,

possono assumere presso tutte le societa’ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB

stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosita’ e alla complessita’ di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla

dimensione della societa’, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonche’ all’estensione e

all’articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo

delle societa’ di cui al presente capo, nonche’ delle societa’ emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in

misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa

CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso

tutte le societa’ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli

incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo”;
c) all’articolo 149:
1) al comma 1, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
“c-bis) sulle modalita’ di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti

da societa’ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la societa’, mediante informativa al

pubblico, dichiara di attenersi”;
2) al comma 4-ter, le parole: “limitatamente alla lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente alle lettere c-

bis) e d)”;
d) all’articolo 151:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione

direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa’ controllate”;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: “da almeno due membri del collegio” sono sostituite dalle seguenti: “individualmente

da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che puo’ essere esercitato da

almeno due membri”;
e) all’articolo 151-bis:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero rivolgere le medesime richieste di

informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa’ controllate”;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “da almeno due membri del consiglio” sono sostituite dalle seguenti:

“individualmente da
ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che puo’ essere esercitato da almeno

due membri”;
f) all’articolo 151-ter:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero rivolgere le medesime richieste di

informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa’ controllate”;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “da almeno due membri del comitato” sono sostituite dalle seguenti:

“individualmente da ciascun membro del comitato”;
g) all’articolo 193, comma 3, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
“a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che

commettono irregolarita’ nell’adempimento dei doveri previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter,

ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3”.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2400 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di

amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa’”;
b) all’articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: “2400, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”;
c) all’articolo 2409-septiesdecies, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi

noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa’”.
Art. 3.
(Azione di responsabilita) 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2393:
1) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
“L’azione di responsabilita’ puo’ anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la

maggioranza dei due terzi dei suoi componenti”;
2) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
“La deliberazione dell’azione di responsabilita’ importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui e’ proposta,

purche’ sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla

sostituzione degli amministratori”;
b) all’articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: “un ventesimo” sono sostituite dalle seguenti: “un quarantesimo”;
c) all’articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: “dal quarto comma dell’articolo 2393” sono sostituite dalle

seguenti: “dal quinto comma dell’articolo 2393”.
2. All’articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, le parole: “2393, quarto e quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “2393, quinto e sesto comma”.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE

Art. 4. (Delega di voto)
1. All’articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le

parole: “La CONSOB puo’ stabilire” sono sostituite dalle seguenti: “La CONSOB stabilisce”.
Art. 5. (Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea)
1. Dopo l’articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e’

inserito il seguente:
“Art. 126-bis. -(Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea). -1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino

almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di

convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori

argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea dovra’ trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 e’

data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di

quello fissato per l’assemblea.
3. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non e’ ammessa per gli argomenti sui quali

l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da

essi predisposta”.

Capo III DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ ESTERE

Art. 6. (Trasparenza delle societa’ estere)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 165-bis, introdotto dall’articolo 18,

comma 1, lettera h), della presente legge, e’ aggiunta la seguente sezione:
“Sezione VI-bis. Rapporti con societa’ estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.
Art. 165-ter. – (Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le societa’

italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le societa’ italiane emittenti strumenti

finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllino societa’ aventi sede

legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e

finanziaria e della gestione delle societa’, nonche’ le societa’ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o

emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette societa’

estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall’articolo 93 e quelle di collegamento previste dall’articolo 2359, terzo

comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle societa’:
1) mancanza di forme di pubblicita’ dell’atto costitutivo e dello statuto, nonche’ delle successive modificazioni di esso;
2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle

societa’, nonche’ della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il

caso di reintegrazione entro un termine definito;
3) mancanza di norme che garantiscano l’effettivita’ e l’integrita’ del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la

sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente

nominato;
4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a cio’ abilitati da specifiche disposizioni di legge,

circa la conformita’ degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle societa’;
b) per quanto riguarda la struttura delle societa’, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall’organo

di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all’organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione,

controllo e autorizzazione sulla contabilita’, sul bilancio e sull’assetto organizzativo della societa’, e composto da

soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilita’, professionalita’ e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1) mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato

patrimoniale, con l’osservanza dei seguenti principi:
1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della societa’ e del risultato

economico dell’esercizio;
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo
amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);
3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilita’ e il bilancio delle societa’ a verifica da parte dell’organo o del

comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d) la legislazione del Paese ove la societa’ ha sede legale impedisce o limita l’operativita’ della societa’ stessa sul

proprio territorio;
e) la legislazione del Paese ove la societa’ ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori

rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle societa’ o in

altri strumenti negoziali;
f) mancata previsione di un’adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell’attivita’ sociale dopo l’insolvenza,

senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;
g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilita’ e i bilanci.
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle

discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi

soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneita’ patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.
5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con

riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali e’ consentito alle societa’ italiane di cui all’articolo

119 e alle societa’ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell’articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in

considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l’esigenza di assicurare la completa e

corretta informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB puo’ denunziare i fatti al

tribunale ai fini dell’adozione delle misure previste dall’articolo 2409 del codice civile.
Art. 165-quater. -(Obblighi delle societa’ italiane controllanti). -1. Le societa’ italiane con azioni quotate in mercati

regolamentati, di cui all’articolo 119, e le societa’ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in

misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllano societa’ aventi sede legale in uno degli Stati determinati

con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora

siano tenute a predisporlo, il bilancio della societa’ estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili

ai bilanci delle societa’ italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della societa’ estera controllata, allegato al
bilancio della societa’ italiana ai sensi del comma 1, e’ sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore

generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest’ultima, che attestano la

veridicita’ e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

dell’esercizio. Al bilancio della societa’ italiana e’ altresi’ allegato il parere espresso dall’organo di controllo della

medesima sul bilancio della societa’ estera controllata.
3. Il bilancio della societa’ italiana controllante e’ corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti

intercorrenti fra la societa’ italiana e la societa’ estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni

debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa

la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione e’

altresi’ sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E’

allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.
4. Il bilancio della societa’ estera controllata, allegato al bilancio della societa’ italiana ai sensi del comma 1, e’

sottoposto a revisione ai sensi dell’articolo 165 da parte della societa’ incaricata della revisione del bilancio della

societa’ italiana; ove la suddetta societa’ di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la societa’ estera controllata,

deve avvalersi di altra idonea societa’ di revisione, assumendo la responsabilita’ dell’operato di quest’ultima. Ove la

societa’ italiana, non avendone l’obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una societa’ di revisione, deve

comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societa’ estera controllata.
5. Il bilancio della societa’ estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso

allegati e il giudizio espresso dalla societa’ responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
Art. 165-quinquies. -(Obblighi delle societa’ italiane collegate). -1. Il bilancio delle societa’ italiane con azioni quotate

in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle societa’ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il

pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali siano collegate a societa’ aventi sede legale in uno degli

Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, e’ corredato da una relazione degli amministratori sui

rapporti intercorrenti fra la societa’ italiana e la societa’ estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche

situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si

riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia
o all’estero dai predetti soggetti. La relazione e’ altresi’ sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto

alla redazione dei documenti contabili societari. E’ allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.
Art. 165-sexies. – (Obblighi delle societa’ italiane controllate).
-1. Il bilancio delle societa’ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle

societa’ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116,

ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da societa’ aventi sede legale in uno

degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, e’ corredato da una relazione degli

amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa’ italiana e la societa’ estera controllante, nonche’ le societa’ da

essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni

debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa

la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia
o all’estero dai predetti soggetti. La relazione e’ altresi’ sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto

alla redazione dei documenti contabili societari. E’ allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.
Art. 165-septies. -(Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). -1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli

articoli 114 e 115, con le finalita’ indicate dall’articolo 91, nei riguardi delle societa’ italiane di cui alla presente

sezione. Per accertare l’osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle societa’ italiane, puo’

esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle societa’ estere, previo consenso delle competenti autorita’ straniere, o

chiedere l’assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l’attuazione della presente sezione”.
2. Dopo l’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:
“Art. 193-bis. – (Rapporti con societa’ estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria).

-1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della societa’ estera di cui all’articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i

pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano

la revisione ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilita’ civile, penale e amministrativa

secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societa’ italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall’esercizio dei poteri attribuiti alla

CONSOB dall’articolo 165-septies, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 193,

comma 1”.

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo

17 maggio 1999, n. 153)
1. All’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 e’ sostituito dal

seguente:
“3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non puo’ esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie delle societa’ indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da

azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell’assemblea straordinaria delle societa’

interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il

presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis”.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI E DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONFLITTI D’INTERESSI
Art. 8. (Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)

1. All’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, per

le attivita’ di rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o

della societa’ capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o piu’ componenti degli organi di amministrazione

o controllo della banca o della societa’ capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la societa’ capogruppo;
d) societa’ controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b)
e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia”;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell’entita’ del patrimonio della banca;
b) dell’entita’ della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell’insieme delle attivita’ di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri

soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la

sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d’interessi tra le banche e i

soggetti
indicati nel comma 4, in relazione alle altre attivita’ bancarie”.
2. All’articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa’ controllate dai soggetti

di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,

nonche’ con le societa’ da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate”;
b) al comma 3, le parole: “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1, 2 e 2-bis”.
Art. 9. (Conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo del risparmio e di

prodotti assicurativi e previdenziali nonche’ nella gestione di portafogli su base
individuale)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d’interessi nella

gestione dei patrimoni degli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di

previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi, nel rispetto dei

seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardia dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrita’ del mercato finanziario mediante la disciplina dei

comportamenti nelle gestioni del risparmio;
b) limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonche’ dei

portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da societa’ appartenenti

allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti

di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
c) limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche’ dei

portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), in prodotti finanziari emessi o collocati da

societa’ appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni

o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
d) previsione del limite per l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di

OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche’ dei portafogli gestiti su base individuale per conto

terzi, di cui alla lettera b), per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui

al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo
degli acquisti e delle vendite degli stessi;
e) salvo quanto disposto dalla lettera d), previsione dell’obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti

assicurativi e di previdenza complementare, nonche’ dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla

lettera b), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonche’ dell’efficienza e della qualita’ dei

servizi offerti, l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello

svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo

degli acquisti e delle vendite degli stessi;
f) previsione dell’obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza

complementare, nonche’ dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di comunicare agli

investitori la misura massima dell’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite

di cui alla lettera d), all’atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza

complementare ovvero all’atto del conferimento dell’incarico di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per

conto terzi, nonche’ ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;
g) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa

(CONSOB), d’intesa con la Banca d’Italia per quanto riguarda gli OICR;
h) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del

presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e

proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravita’ o di reiterazione dei comportamenti vietati;
i) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia;
l) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell’articolo 93 del

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 10. (Conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi d’investimento)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse

nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attivita’ svolte dal soggetto abilitato, determinate

attivita’ debbano essere prestate da strutture distinte e autonome”;
b) all’articolo 190, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
“3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non

osservano
le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al

medesimo comma dalla Banca d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a

cinquecentomila euro”.
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Art. 11. (Circolazione in Italia di strumenti

finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)
1. All’articolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma e’ inserito il seguente:
“Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societa’ per

obbligazioni emesse da altre societa’, anche estere”.
b) il settimo comma e’ abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
“9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari

emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l’obbligo di consegna del prospetto informativo”;
b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 e’ abrogata;
c) dopo l’articolo 100 e’ inserito il seguente:
“Art. 100-bis. – (Circolazione dei prodotti finanziari) -1. Nei casi di sollecitazione all’investimento di cui all’articolo

100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all’estero, gli

investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 21, rispondono della

solvenza dell’emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno

dall’emissione. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l’intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla

CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi

ultimi. Spetta all’intermediario l’onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma”;
d) all’articolo 118, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. L’articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti

finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni”.
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, dopo l’articolo 25 e’ aggiunto il seguente:
“Art. 25-bis. – (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). -1. Gli articoli 21 e 23 si applicano

alla
sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonche’, in quanto compatibili, da imprese di

assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB

esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva

di cui all’articolo 6, comma 2, all’articolo 8, commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma 1, nonche’ i poteri di cui all’articolo

7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di

assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei

propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali

o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le societa’ incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli

atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al

presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all’organo che svolge funzioni di controllo e alle societa’ incaricate della revisione

contabile presso le societa’ che controllano l’impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi

dell’articolo 2359 del codice civile.
6. L’ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione.

Ciascuna autorita’ puo’ chiedere all’altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza”.
Art. 12. (Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al

prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4

novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti

finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata “direttiva”.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei

principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1,

puo’ emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di

esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della

direttiva e delle relative misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di

conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri

direttivi:
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell’offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti

finanziari come definiti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) individuare nella CONSOB l’Autorita’ nazionale competente in materia;
c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da

pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato

regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d’Italia;
d) assicurare la conformita’ della disciplina esistente in materia di segreto d’ufficio alla direttiva;
e) disciplinare i rapporti con le Autorita’ estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
f) individuare, anche mediante l’attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformita’ alla

direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto nonche’ i tipi di strumenti finanziari alla

cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto;
2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari

oggetto di offerte a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;
g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d’origine siano validi per l’offerta al pubblico o

per l’ammissione alla negoziazione in Italia;
h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell’investitore di revocare la propria accettazione, comunque

essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la

responsabilita’ dell’intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a

influenzare le decisioni d’investimento di un investitore ragionevole;
i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB puo’ autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad

essere considerate investitori qualificati ai fini dell’esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati

dall’obbligo di pubblicare un prospetto;
l) prevedere una disciplina concernente la responsabilita’ civile per le informazioni contenute nel prospetto;
m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all’approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello

stesso contenute, nonche’ la coerenza e la comprensibilita’ delle informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformita’ alla direttiva e alle relative misure di

esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:
1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua

italiana;
2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso

disponibili al pubblico nel corso di un anno;
3) condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’Autorita’ competente di un altro Stato membro;
4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il

quale precisi in che modo il prospetto e’ stato reso disponibile e dove puo’ essere ottenuto dal pubblico;
o) avvalersi della facolta’ di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a societa’ di gestione del mercato, nel rispetto dei

principi stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le sanzioni penali gia’ previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell’obbligo di

pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e

fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest’ultimo non sia determinabile, di importo minimo di

centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria,

sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l’applicabilita’ dell’articolo 16

della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicita’ delle sanzioni salvo che, a

giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere

sanzioni accessorie di natura interdittiva;
q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di

difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilita’ di queste ultime, con obbligo

di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

Capo III ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E

DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA
Art. 13. (Pubblicita’ del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari

finanziari)
1. Al comma 1 dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo

periodo e’
inserito il seguente: “Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e’ pubblicizzato il tasso effettivo globale

medio computato secondo le modalita’ stabilite a norma dell’articolo 122”.
Art. 14. (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21, comma 1, lettera a), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti abilitati classificano, sulla

base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine puo’ avvalersi della collaborazione

delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli

utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosita’ dei prodotti finanziari e delle gestioni di

portafogli d’investimento e rispettano il principio dell’adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o

effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di

investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d’investimento e della sua

propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall’investitore medesimo in forma scritta,

ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l’uso di strumenti telematici, purche’ siano adottate procedure che

assicurino l’accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell’ordine”;
b) all’articolo 31:
1) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. E’ istituito l’albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell’albo provvede un

organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L’organismo ha

personalita’ giuridica ed e’ ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del

principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita’. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria

l’organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella

misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita’. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa

verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attivita’ necessaria per la tenuta dell’albo. L’organismo opera nel

rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima”;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: “indette dalla CONSOB” sono soppresse;
3) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
“6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative
forme di pubblicita’;
b) ai requisiti di rappresentativita’ delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
c) all’iscrizione all’albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita’;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si

applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’organismo di cui al comma 4, relative ai

provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalita’ di tenuta della documentazione concernente l’attivita’ svolta dai promotori finanziari;
i) all’attivita’ dell’organismo di cui al comma 4 e alle modalita’ di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalita’ di aggiornamento professionale dei promotori finanziari”;
c) all’articolo 62:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Qualora le azioni della societa’ di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al

comma 1 e’ deliberato dal consiglio di amministrazione della societa’ medesima”;
2) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Il regolamento puo’ stabilire che le azioni di societa’ controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto

dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu’ societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano

negoziate in segmento distinto del mercato”;
3) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: “3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che

le societa’ controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione europea, devono rispettare

affinche’ le azioni della societa’ controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la

nozione di controllo di cui all’articolo 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societa’ controllate sottoposte

all’attivita’ di direzione e coordinamento di altra societa’;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l’ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa’

finanziarie, il cui patrimonio e’ costituito esclusivamente da partecipazioni”;
d) all’articolo 64:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunica immediatamente le proprie decisioni alla

CONSOB; l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione e’ sospesa finche’ non sia decorso il termine indicato al

comma 1-bis, lettera a)”;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. La CONSOB:
a) puo’ vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di

sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della

comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione

contraria alle finalita’ di cui all’articolo 74, comma 1;
b) puo’ chiedere alla societa’ di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) puo’ chiedere alla societa’ di gestione l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle

negoziazioni.
1-ter. L’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societa’ di

gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da

apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela

degli investitori, nonche’ per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione dei suddetti strumenti e’

subordinata all’adeguamento del regolamento del relativo mercato”;
e) all’articolo 74, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di

cui all’articolo 64, comma 1-ter, da parte della societa’ di gestione”;
f) all’articolo 94 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il

pubblico ai sensi dell’articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri

qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato”;
g) all’articolo 114:
1) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. La CONSOB puo’, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di

amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonche’ ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi

dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalita’ da essa

stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede

direttamente a spese del soggetto inadempiente”;
2) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
“8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l’esclusione delle societa’ di rating, riguardanti gli

strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonche’ i soggetti

che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di

divulgazione o al pubblico, devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di ogni loro interesse

o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce”;
h) all’articolo 115:
1) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
“b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle societa’ di revisione,

dalle societa’ e dai soggetti indicati nella lettera a)”;
2) al comma 1, lettera c), le parole: “nella lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “nelle lettere a) e b), al fine di

controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia”;
3) al comma 2, le parole: “dalle lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “dalle lettere a), b) e c)”;
i) dopo l’articolo 117 sono inseriti i seguenti:
“Art. 117-bis. -(Fusioni fra societa’ con azioni quotate e societa’ con azioni non quotate). -1. Sono assoggettate alle

disposizioni dell’articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una societa’ con azioni non quotate viene incorporata in

una societa’ con azioni quotate, quando l’entita’ degli attivi di quest’ultima, diversi dalle disponibilita’ liquide e dalle

attivita’ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attivita’ della societa’

incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall’articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni

specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter. – (Disposizioni in materia di finanza etica). -1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti

interessati e sentite le Autorita’ di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di

informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti

e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili”;
l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l’articolo 118 e’
aggiunto il seguente: “Art. 118-bis. -(Riesame delle informazioni fornite al pubblico).
-1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita’ e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al

pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati”;
m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 124 e’ inserita la seguente sezione: “Sezione I-bis. Informazioni

sull’adesione a codici di comportamento.
Art. 124-bis. -(Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). -1. Le societa’ di cui al presente capo

diffondono annualmente, nei termini e con le modalita’ stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull’adesione a codici di

comportamento promossi da societa’ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e

sull’osservanza degli impegni a cio’ conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.
Art. 124-ter. -(Vigilanza sull’informazione relativa ai codici di comportamento). -1. La CONSOB, negli ambiti di propria

competenza, stabilisce le forme di pubblicita’ cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da societa’ di gestione

di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicita’ delle informazioni riguardanti

l’adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso

di violazione”;
n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 154 e’ inserita la seguente sezione: “Sezione V-bis. Redazione dei

documenti contabili societari.
Art. 154-bis. – (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). -1. Lo statuto prevede le modalita’ di

nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di

controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa’ previste dalla legge
o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa

societa’, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e

contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonche’ di ogni altra

comunicazione di carattere finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per

l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con

apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva

applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonche’ la

corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L’attestazione e’ resa secondo il modello

stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilita’ degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al

rapporto di lavoro con la societa’”;
o) all’articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), e’ aggiunta la seguente:
“d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione,

nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo 25-bis, commi 1 e 2”;
p) all’articolo 191, al comma 1, le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 5-bis”;
q) all’articolo 193, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Nei confronti di societa’, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e

115 e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle

disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si
applica il disposto dell’articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione

la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima”.
Art. 15. (Responsabilita’ dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2434, dopo le parole: “dei direttori generali” sono inserite le seguenti: “, dei dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari”;
b) all’articolo 2635, primo comma, dopo le parole: “i direttori generali,” sono inserite le seguenti: “i dirigenti preposti

alla redazione dei documenti contabili societari,”;
c) all’articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: “i direttori generali,” sono inserite le seguenti: “i dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari,”.
2. All’articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: “i direttori generali” sono

inserite le seguenti: “, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari”.
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32-bis, primo comma, le parole: “e direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “, direttore generale

e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”;
b) all’articolo 35-bis, primo comma, le parole: “e direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “, direttore generale

e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”;
c) all’articolo 622, secondo comma, dopo le parole: “direttori generali,” sono inserite le seguenti: “dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari,”.
Art. 16. (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)
1. Dopo l’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e’

inserito il seguente:
“Art. 114-bis. -(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o

collaboratori). -1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di

amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla societa’ da rapporti di

lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o

di collaboratori di altre societa’ controllanti o controllate sono approvati dall’assemblea dei soci. Almeno quindici giorni

prima dell’esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla societa’ di gestione

del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni
concernenti:
a) le ragioni che motivano l’adozione del piano;
b) i soggetti destinatari del piano;
c) le modalita’ e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione e’ subordinata al verificarsi di

condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
d) l’eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle

imprese, di cui all’articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) le modalita’ per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per

l’acquisto delle azioni;
f) i vincoli di disponibilita’ gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai

termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa societa’ o a terzi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in

misura rilevante ai sensi dell’articolo 116.
3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:
a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalita’

di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu’ dettagliate per piani di particolare rilevanza;
b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l’interesse della societa’,

anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalita’ e i

termini per l’esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione”.

Art. 17. (Disposizioni in materia di mediatori creditizi)
1. I mediatori creditizi iscritti all’albo di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche

l’attivita’ di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari

finanziari di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI
Art. 18. (Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: “156,” e’ inserita la seguente: “160”;
b) l’articolo 159 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 159. -(Conferimento e revoca dell’incarico). -1. L’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio o della

convocazione annuale prevista dall’articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce l’incarico di revisione

del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una societa’ di revisione iscritta nell’albo speciale previsto

dall’articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.
2. L’assemblea revoca l’incarico, previo parere dell’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo

contestualmente a conferire l’incarico ad altra societa’ di revisione secondo le modalita’ di cui al comma 1. Non costituisce

giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili
o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societa’ revocata fino a

quando la deliberazione di conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d’ufficio da

parte della CONSOB.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall’assemblea delle societa’ in accomandita per azioni con azioni

quotate in mercati regolamentati si applica l’articolo 2459 del codice civile.
4. L’incarico ha durata di sei esercizi, e’ rinnovabile una sola volta e non puo’ essere rinnovato se non siano decorsi

almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere

sostituito con altro soggetto.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7,

lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell’incarico, puo’

vietarne l’esecuzione qualora accerti l’esistenza di una causa di incompatibilita’, ovvero qualora rilevi che la societa’ cui

e’ affidato l’incarico non e’ tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli

incarichi gia’ assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB puo’ vietarne

l’esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell’incarico hanno

effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia

vietata l’esecuzione.
6. La CONSOB dispone d’ufficio la revoca dell’incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilita’

ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarita’ nello svolgimento dell’attivita’ di revisione, anche in relazione ai

principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca e’

notificato alla societa’ di revisione e comunicato immediatamente alla societa’ interessata, con l’invito alla societa’

medesima a deliberare il conferimento dell’incarico ad altra societa’ di revisione, secondo le
disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia

adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico entro trenta giorni. Le funzioni di

controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societa’ revocata fino a quando la deliberazione di conferimento

dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.
7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione contabile. La corresponsione del

compenso non puo’ comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all’esito della revisione, ne’ la misura di esso

puo’ dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della societa’ di revisione;
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalita’ e i termini di

trasmissione;
c) le modalita’ e i termini per l’adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle

imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.
8. Non si applica l’articolo 2409-quater del codice civile”;
c) all’articolo 160, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
“1. Al fine di assicurare l’indipendenza della societa’ e del responsabile della revisione, l’incarico non puo’ essere

conferito a societa’ di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita’ stabilite con regolamento dalla

CONSOB.
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresi’ i criteri per stabilire l’appartenenza

di un’entita’ alla rete di una societa’ di revisione, costituita dalla struttura piu’ ampia cui appartiene la societa’ stessa

e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente

comunque le societa’ che controllano la societa’ di revisione, le societa’ che sono da essa controllate, ad essa collegate o

sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere

l’indipendenza della societa’ di revisione; stabilisce le forme di pubblicita’ dei compensi che la societa’ di revisione e le

entita’ appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri

servizi, indicati per tipo o categoria. Puo’ stabilire altresi’ prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle societa’ di

revisione, per prevenire la possibilita’ che gli azionisti di queste o delle entita’ appartenenti alla loro rete nonche’ i

soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell’esercizio

dell’attivita’ di revisione in modo tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettivita’ delle persone che la effettuano.
1-ter. La societa’ di revisione e le entita’ appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti

degli organi di controllo e i dipendenti della societa’ di revisione stessa e delle societa’ da essa controllate, ad essa

collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire
alcuno dei seguenti servizi alla societa’ che ha conferito l’incarico di revisione e alle societa’ da essa controllate o che

la controllano
o sono sottoposte a comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari d’investimento;
h) prestazione di difesa giudiziale;
i) altri servizi e attivita’, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di

cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle societa’ di

revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.
1-quater. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa societa’ non puo’ essere esercitato dalla

medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, ne’ questa persona puo’ assumere nuovamente tale incarico,

relativamente alla revisione dei bilanci della medesima societa’ o di societa’ da essa controllate, ad essa collegate, che la

controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa societa’ di revisione, se non siano

decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una societa’, i soci, gli amministratori e i

componenti degli organi di controllo della societa’ di revisione alla quale e’ stato conferito l’incarico di revisione e

delle societa’ da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di

amministrazione o controllo nella societa’ che ha conferito l’incarico di revisione e nelle societa’ da essa controllate, ad

essa collegate o che la controllano, ne’ possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime societa’, se

non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di

essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo
o dipendenti della societa’ di revisione e delle societa’ da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si

applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93.
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una societa’ non possono esercitare la revisione contabile

dei bilanci della medesima societa’ ne’ delle societa’ da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non

sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
societa’ di revisione che partecipano allo svolgimento delle attivita’ di revisione non puo’ essere in alcun modo

determinata, neppure parzialmente, dall’esito delle revisioni da essi compiute ne’ dal numero degli incarichi di revisione

ricevuti o dall’entita’ dei compensi per essi percepiti dalla societa’.
1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da

centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB”;
d) all’articolo 161, comma 4, le parole: “a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ di revisione

contabile” sono sostituite dalle seguenti: “o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile per

negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta’ dei dipendenti, per la copertura dei rischi

derivanti dall’esercizio dell’attivita’ di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e’

stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente

individuati con regolamento”;
e) all’articolo 162:
1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nello svolgimento di tale attivita’, la CONSOB provvede a

verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza e l’idoneita’ tecnica sia della societa’, sia dei

responsabili della revisione”;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Nell’esercizio della vigilanza, la CONSOB:
a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i

principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie,

amministrative e contabili delle societa’ sottoposte a revisione;
b) puo’ richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i

relativi termini;
c) puo’ eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di

controllo e dai dirigenti della societa’ di revisione”;
3) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. Le societa’ di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi

dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati”;
f) all’articolo 163:
1) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
“1. La CONSOB, quando accerta irregolarita’ nello svolgimento dell’attivita’ di revisione, tenendo conto della loro gravita’,

puo’:
a) applicare alla societa’ di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
b) intimare alle societa’ di revisione di non avvalersi nell’attivita’ di revisione contabile, per un periodo non superiore a

cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarita’;
c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi
dell’articolo 159, comma 6;
d) vietare alla societa’ di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.
1-bis. Quando l’irregolarita’ consista nella violazione delle disposizioni dell’articolo 160, l’irrogazione della sanzione

prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l’applicabilita’ dei provvedimenti indicati nel comma 1 del

presente articolo nei riguardi della societa’ di revisione”;
2) al comma 2 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall’articolo 160, qualora risulti la responsabilita’ della societa’. In

tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro

della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto

dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88”;
g) all’articolo 165, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. La societa’ incaricata della revisione contabile della societa’ capogruppo quotata e’ interamente responsabile per la

revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle societa’ incaricate

della revisione contabile delle altre societa’ appartenenti al gruppo; puo’ chiedere alle suddette societa’ di revisione o

agli amministratori delle societa’ appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonche’

procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime societa’. Ove ravvisi fatti censurabili, ne

informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della societa’ capogruppo e della societa’ interessata”;
h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l’articolo 165 e’ aggiunto il seguente:
“Art. 165-bis. -(Societa’ che controllano societa’ con azioni quotate). -1. Le disposizioni della presente sezione, ad

eccezione dell’articolo 157, si applicano altresi’ alle societa’ che controllano societa’ con azioni quotate e alle societa’

sottoposte con queste ultime a comune controllo.
2. Alla societa’ incaricata della revisione contabile della societa’ capogruppo si applicano le disposizioni dell’articolo

165, comma 1-bis.
3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di

esenzione per le societa’ sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini

del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127”.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE AUTORITA’ DI VIGILANZA
Capo I
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
E RAPPORTI FRA LE AUTORITA’
Art. 19. (Banca d’Italia)

1. La Banca d’Italia e’ parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le

istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca d’Italia e’ istituto di diritto pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d’Italia ed ai componenti dei

suoi organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonche’ per

l’assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel

rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell’indipendenza dell’autorita’ di vigilanza. Riferisce del suo

operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita’.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo

periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto

apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella

relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto

dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parita’ dei voti prevale il voto del

governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle

attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilita’ di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del

direttorio durano in carica sei anni, con la possibilita’ di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i

membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata

dallo statuto dell’Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.
8. La nomina del governatore e’ disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della

Banca d’Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall’articolo 14.2 del

Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del

governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione

della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca d’Italia e’ adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con le modalita’ stabilite dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 10

marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della Banca d’Italia e’ adeguato ridefinendo le competenze del

Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo
all’interno della Banca d’Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ ridefinito l’assetto

proprietario della Banca d’Italia, e sono disciplinate le modalita’ di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia in possesso di soggetti diversi

dallo Stato o da altri enti pubblici.
11. I commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, sono abrogati.
12. Per le operazioni di acquisizione di cui all’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano

banche sono necessarie sia l’autorizzazione della Banca d’Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l’autorizzazione

dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della citata legge
n. 287 del 1990, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle

valutazioni relative all’assetto concorrenziale del mercato.
13. I provvedimenti delle Autorita’ di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla

presentazione dell’istanza completa della documentazione occorrente. L’atto deve contenere le specifiche motivazioni relative

alle finalita’ attribuite alle due Autorita’.
14. Al fine di assicurare la funzionalita’ dell’attivita’ amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le

Autorita’ di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell’articolo 21.
Art. 20. (Coordinamento dell’attivita’ delle Autorita)
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),

la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto

della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite anche

attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di

coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorita’ indicate nel medesimo comma almeno una

volta l’anno.

Art. 21. (Collaborazione fra le Autorita)
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato collaborano tra

loro, anche
mediante scambio di informazioni, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorita’ non possono

reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra

Autorita’, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo

le disposizioni previste dalla legge per l’Autorita’ che li ha prodotti o acquisiti per prima.

Art. 22.
(Collaborazione da parte
del Corpo della guardia di finanza)

1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorita’ di cui all’articolo 20 possono avvalersi, in

relazione alle specifiche finalita’ degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso

attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale

esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti

previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorita’

competenti.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITA’
Art. 23.
(Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali)

1. I provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto

generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di

regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione,

sull’attivita’ delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del

contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorita’ di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di

proporzionalita’, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio

degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei

prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.
3. Le Autorita’ di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di

regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e

dei risparmiatori.
4. Le Autorita’ di cui al comma 1 disciplinano con propri
regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi’ i casi di necessita’ e di urgenza o

le ragioni di riservatezza per cui e’ ammesso derogarvi.

Art. 24. (Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali)
1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti all’emanazione di provvedimenti

individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del

procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990,

n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono

inoltre svolti nel rispetto dei principi della facolta’ di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori,

del contraddittorio, della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto

all’irrogazione della sanzione. Le Autorita’ di cui al presente comma disciplinano le modalita’ organizzative per dare

attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della

sanzione.
2. Gli atti delle Autorita’ di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i

presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
3. Le Autorita’ di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente

articolo, indicando altresi’ i casi di necessita’ e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e’ ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorita’ garante

della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell’articolo 16

della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall’articolo 193, comma

2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste

dall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.
5. Avverso gli atti adottati dalle Autorita’ di cui al comma 4 puo’ essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al

tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della meta’, con esclusione di quelli

previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d’ufficio i dipendenti

dell’Autorita’ sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per

l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall’articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, dall’articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n.
57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall’articolo 10, sesto comma,

della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall’articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall’articolo 18-

bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
6. L’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l’esecuzione delle

stesse ne’ l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITA’
Art. 25. (Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari,

delle assicurazioni e dei fondi pensione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 116, comma 2, alinea, le parole: “sentita la Banca d’Italia” sono sostituite dalle seguenti: “sentite la

CONSOB e la Banca d’Italia”;
b) all’articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: “La Banca d’Italia” sono inserite le seguenti: “, d’intesa con

la CONSOB,”; al terzo periodo, dopo le parole: “della Banca d’Italia” sono aggiunte le seguenti: “, adottate d’intesa con la

CONSOB”;
c) all’articolo 127, comma 3, dopo le parole: “Banca d’Italia” sono inserite le seguenti: “, d’intesa con la CONSOB”.
2. Le competenze stabilite dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai

prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all’allegato I del medesimo decreto

legislativo sono esercitate dall’ISVAP d’intesa con la CONSOB.
3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h),

della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del

pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche

complementari attribuite all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all’ISVAP dalla

legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalita’ previdenziali.
4. All’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all’alinea, le parole: “l’unitarieta’ e” sono

soppresse.

Art. 26.
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)

1. Sono trasferite alla Banca d’Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell’economia e delle finanze previste dagli

articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive

modificazioni.
2. All’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e’ applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC,

nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa’ o all’ente

interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte

applicano le sanzioni con provvedimento motivato”;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144, commi 3 e 4, e’ pubblicato, per estratto,

entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della societa’ o dell’ente al

quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il

provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo e’ pubblicato per estratto sul bollettino

previsto dall’articolo 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e’ ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L’opposizione deve

essere notificata all’autorita’ che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del

provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla

notifica”;
d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
“8. Copia del decreto e’ trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all’autorita’ che ha emesso il

provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall’articolo 8”.
3. Sono trasferite all’ISVAP le funzioni del Ministro delle attivita’ produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6,

quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonche’ le altre analoghe competenze

ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall’articolo 18-bis,

comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

Art. 27. (Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli

investitori)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di

investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei

risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto

dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidita’ ed economicita’, dinanzi alla CONSOB

per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le

banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza

previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;
b) previsione dell’indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da

parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera

a), la CONSOB abbia accertato l’inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni

previste per la violazione dei medesimi obblighi;
c) salvaguardia dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il

risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all’indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui

all’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l’attuazione

delle disposizioni di cui al presente comma.
2. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’

decreti legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione del fondo all’indennizzo, nei limiti delle disponibilita’ del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati

dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attivita’ di cui alla parte II

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l’ammontare

dell’indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti

a titolo di risarcimento;
b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell’indennizzato, limitatamente all’ammontare dell’indennizzo

erogato, e facolta’ di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell’intermediario responsabile;
c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l’esercizio

della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facolta’ di farsi
rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;
d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della meta’ degli importi delle sanzioni irrogate per la

violazione delle norme di cui alla lettera a);
e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;
f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori

professionali, e determinazione della sua misura massima;
g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.
3. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l’insieme dei diritti loro

riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un’efficace diffusione dell’informazione finanziaria tra i

risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

Art. 28. (Disposizioni in materia di personale della CONSOB)
1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, puo’ essere

aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica

prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.

216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo

indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato e’ stabilita con apposita deliberazione adottata dalla

CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del

citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo

i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e

successive modificazioni.

Art. 29. (Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)
1. Dopo l’articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ aggiunto il seguente:
“Art. 128-bis. – (Risoluzione delle controversie). – 1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di

risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia,
sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo

decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialita’ dello stesso e la rappresentativita’ dei soggetti interessati. Le

procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’ della soluzione delle controversie e l’effettivita’

della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo

di tutela previsto dall’ordinamento”.

TITOLO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI SANZIONI PENALI
E AMMINISTRATIVE
Art. 30.
(False comunicazioni sociali)

1. L’articolo 2621 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
“Art. 2621. -(False comunicazioni sociali). -Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con

l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti

materiali non rispondenti al vero ancorche’ oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e’

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa

appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due

anni.
La punibilita’ e’ estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa’ per

conto di terzi.
La punibilita’ e’ esclusa se le falsita’ o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita’ e’ comunque

esclusa se le falsita’ o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle

imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono

in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da

dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,

dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari, nonche’ da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza
della persona giuridica o dell’impresa”.
2. L’articolo 2622 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
“Art. 2622. -(False comunicazioni sociali in danno della societa’, dei soci o dei creditori). -Gli amministratori, i

direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i

quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto,

nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,

esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorche’ oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui

comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’
o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano

un danno patrimoniale alla societa’, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione

da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorche’ aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi

dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita’ europee.
Nel caso di societa’ soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e’ da uno a

quattro anni e il delitto e’ procedibile d’ufficio.
La pena e’ da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della

popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di

titoli di entita’ complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.
La punibilita’ per i fatti previsti dal primo e terzo comma e’ estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni

posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.
La punibilita’ per i fatti previsti dal primo e terzo comma e’ esclusa se le falsita’ o le omissioni non alterano in modo

sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale

essa appartiene. La punibilita’ e’ comunque esclusa se le falsita’ o le omissioni determinano una variazione del risultato

economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non

superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono

in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da

dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,

dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche’ da ogni altro ufficio con potere di

rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”.
3. E’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di

seguito denominata “Commissione”, alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La Commissione e’ organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione

pubblica.
5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della

Commissione, al fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia operativa.
6. La Commissione:
a) svolge le proprie funzioni d’ufficio o su istanza dei risparmiatori;
b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attivita’ al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce

periodicamente ai Presidenti delle Camere;
c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio

presso il medesimo ufficio e’ equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
d) ha l’obbligo di rendere rapporto all’autorita’ giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Art. 31. (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi)
1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell’articolo 2630 e’ inserito il seguente:
“Art. 2629-bis. -(Omessa comunicazione del conflitto d’interessi). -L’amministratore o il componente del consiglio di

gestione di una societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi

tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della

legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo

2391, primo comma, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societa’ o a

terzi”.
2. All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: “codice civile”

sono inserite le seguenti: “e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-

bis del codice civile”.

Art. 32. (Ricorso abusivo al credito)
1. L’articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 218. -(Ricorso abusivo al credito). -1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori

esercenti un’attivita’ commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli

articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena e’ aumentata nel caso di societa’ soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa

l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi

impresa fino a tre anni”.

Art. 33. (Istituzione del reato di mendacio bancario)
1. All’articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al

comma 2 e’ premesso il seguente:
“1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se’ o per le

aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una

banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque

interessate alla concessione del credito, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000”.

Art. 34. (Falso in prospetto)
1. Dopo l’articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:
“Art. 173-bis. – (Falso in prospetto). -1. Chiunque, allo scopo di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei

prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero

nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di
scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in

modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
2. L’articolo 2623 del codice civile e’ abrogato.

Art. 35. (Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa’ di revisione)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all’articolo 175 sono premessi i seguenti:
“Art. 174-bis. – (Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa’ di revisione). – 1. I responsabili della

revisione delle societa’ con azioni quotate, delle societa’ da queste controllate e delle societa’ che emettono strumenti

finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre

comunicazioni, con l’intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’, dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo

idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilita’ data o promessa, ovvero in concorso

con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della societa’ assoggettata a revisione, la pena e’ aumentata fino

alla meta’.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi da’ o promette l’utilita’ nonche’ agli amministratori, ai

direttori generali e ai sindaci della societa’ assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.
Art. 174-ter. -(Corruzione dei revisori). -1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i

dipendenti della societa’ di revisione, i quali, nell’esercizio della revisione contabile delle societa’ con azioni quotate,

delle societa’ da queste controllate e delle societa’ che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura

rilevante ai sensi dell’articolo 116, fuori dei casi previsti dall’articolo 174-bis, per denaro o altra utilita’ data o

promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a

cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi da’ o promette l’utilita’”.

Art. 36. (False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle societa’

quotate)
1. Dopo l’articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:
“Art. 192-bis. – (False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle societa’

quotate).
-1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali

di societa’ quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 124-bis ovvero,

nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente

all’adesione delle stesse societa’ a codici di comportamento redatti da societa’ di gestione di mercati regolamentati o da

associazioni di categoria degli operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa

pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio e’ pubblicato, a spese degli stessi, su almeno

due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale”.

Art. 37. (Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)
1. All’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il

comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:
“3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei

termini prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in

misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al quale e’ stata omessa la

comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e’ dichiarata altresi’ la decadenza dall’incarico”.

Art. 38. (Abusive attivita’ finanziarie)
1. All’articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive

modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La stessa pena si applica a chiunque svolge l’attivita’ riservata

agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, in assenza dell’iscrizione nel medesimo

elenco”.

Art. 39. (Aumento delle sanzioni penali e amministrative)
1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.

124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2625, dopo il secondo comma e’ inserito il
seguente:
“La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati

dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
b) all’articolo 2635, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
“La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati

dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
c) all’articolo 2638, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati

dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.
4. All’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) e’ inserito il seguente:
“1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative

pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e

successive modificazioni”.
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

Art. 40.
(Sanzioni accessorie)

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per

l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del

codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576,

e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione

della gravita’ della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, o della sua

reiterazione;
b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti

presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti

presso societa’;
c) previsione della sanzione accessoria dell’interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle

cariche societarie;
d) previsione della sanzione accessoria della pubblicita’ della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell’autore della

violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e

degli altri intermediari finanziari presso i quali l’autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso

sia dipendente;
e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per

commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente;
f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorita’ competente ad irrogare la

sanzione principale.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41. (Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei

biglietti di banca)
1. La Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui

all’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e’ soppressa.
2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive

modificazioni. All’articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: “, col parere della

Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,”.

Art. 42. (Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societa’ iscritte nel registro delle imprese

alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle

disposizioni da questa introdotte.
2. Fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge,

continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei
promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo

vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall’articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle societa’ che vi sono

soggette, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui all’articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi

le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente

legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni

specifiche di incompatibilita’ previste dalle disposizioni contenute nell’articolo 18 per le societa’ di revisione e le

entita’ appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i

dipendenti della societa’ di revisione stessa e delle societa’ da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o

sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza

possibilita’ di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso

unilaterale da parte della societa’, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall’incarico revisionale o da contratti

per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessita’ di rimuovere una causa di incompatibilita’, non comporta

obblighi di indennizzo, risarcimento o l’applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in

clausole contrattuali.

Art. 43.
(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti

legislativi per l’adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonche’ delle altre leggi

speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni

stesse.

Art. 44. (Procedura per l’esercizio delle deleghe legislative)
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione

tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione

dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le

competenti Commissioni parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine

per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine

previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del

termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo e’ prorogato di novanta giorni.

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