L'articolo 730 precompilato: invio dichiarazioni entro il 22 luglio proviene da Giurdanella.it.
]]>Con un comunicato del 13 luglio, l’Agenzia delle Entrate rende noto di aver messo a disposizione un nuovo servizio di assistenza dedicato alla precompilata, in vista della scadenza del 22 luglio, ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi. Sono state attivate, infatti, diverse postazioni web self service in molti uffici territoriali per fornire ai cittadini assistenza per l’invio della dichiarazione. La mappa degli uffici dove sono presenti le postazioni, insieme agli orari degli sportelli, è disponibile all’indirizzo: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza.
Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno confidenza con gli strumenti informatici che potranno così accedere ai servizi telematici, alla propria dichiarazione e ricevere allo stesso tempo, in caso di difficoltà, supporto da parte dei funzionari del Fisco.
Tramite le postazioni self service, il contribuente, in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con l’aiuto di un funzionario, potrà accedere alla dichiarazione precompilata, visualizzare i dati, modificarla o accettarla e inviarla. Attraverso la postazione self service il contribuente potrà accedere anche al proprio cassetto fiscale, controllare i dati della propria dichiarazione e verificare le anomalie segnalate dall’Agenzia.
È sempre attivo il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’assistenza sulla precompilata, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it. All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione e, nella sezione delle Faq, le risposte alle domande più frequentemente poste dai contribuenti. Sul canale Youtube dell’Agenzia è disponibile anche un video tutorial all’indirizzo https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo, tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (ENS), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione.
Qui l’elenco degli uffici che hanno attivato le postazioni self – service.
Qui il comunicato dell’Agenzia
L'articolo 730 precompilato: invio dichiarazioni entro il 22 luglio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Dichiarazione Redditi 2016: i chiarimenti delle Entrate sulle detrazioni proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta in particolare di questioni riguardanti le spese sanitarie, le spese scolastiche, bonus irpef e detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Riguardo le spese sanitarie l’Agenzia ha fornito chiarimenti in materia di crioconservazione degli embrioni e degli ovociti all’estero, affermando che tali spese sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano, così come le spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), effettuato all’estero.
In materia di mensa scolastica, ha chiarito le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR – e quindi detraibili – anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
In merito alla detraibili delle spese per le università non statali ed estere, l’Agenzia afferma che per le università non statali è prevista la detraibilità delle spese nella misura stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Allo stesso modo possono essere detratte le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, al pari dunque di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288 facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.
Infine altra questione che l’Agenzia ha chiarito riguarda le detrazioni per gli interventi di recupero edilizio in caso di decesso del comodatario. L’agenzia chiarisce che l’art. 16-bis, comma 8, del TUIR prevede, inoltre, che “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.” Nel caso in cui il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile, già di proprietà del figlio, che non rientra nell’asse ereditario dunque, si ritiene che comunque il figlio possa fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l’immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio.
Clicca qui per il testo della circolare
L'articolo Dichiarazione Redditi 2016: i chiarimenti delle Entrate sulle detrazioni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo 730 precompilato: prorogato al 9 febbraio l’invio delle spese sanitarie proviene da Giurdanella.it.
]]>L’Agenzia afferma che, tenendo conto delle esigenze manifestate dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l’invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, trattandosi del primo anno di avvio della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si è ritenuto, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di poter prorogare di 9 giorni la scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sanitarie riferite all’anno 2015, senza impattare sul calendario della campagna dichiarativa 2016.
Pertanto, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2015 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio al 9 febbraio 2016.
L’Agenzia inoltre comunica, che conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta al 10 febbraio (e fino al 9 marzo 2016) il periodo entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).
Viene modificato quindi il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015 prevedendo che, per l’anno 2016, gli assistiti possano esercitare la propria opposizione all’invio dei dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016.
Viene disposto, di conseguenza, che il Sistema Tessera Sanitaria a partire dal 10 marzo 2016 metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti.
L'articolo 730 precompilato: prorogato al 9 febbraio l’invio delle spese sanitarie proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Dichiarazione dei redditi 2016: i modelli e le scadenze proviene da Giurdanella.it.
]]>Certificazione Unica “CU 2016”: relativa ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché ai contributi previdenziali e assistenziali. Va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
Provvedimento del 15 gennaio 2016 – pdf
Modello 730: relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i redditi prodotti nell’anno 2015. Il modello 730, precompilato o ordinario, si deve presentare entro il 7 luglio.
Modello 770 semplificato: concernente i dati relativi ai versamenti ed all’utilizzo dei crediti, i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all’articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010. Il modello va trasmesso entro il 31 luglio, essendo domenica, si rinvia al 1° agosto 2016.
Provvedimento del 15 gennaio 2016 – pdf
Modello 770 ordinario: concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Il modello va trasmesso entro il 31 luglio, essendo domenica, si rinvia al 1° agosto 2016.
Modello IVA 2016: concernente le dichiarazioni relative all’anno 2015 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il modello va presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.
Provvedimento del 15 gennaio 2016 – pdf
Modello IVA 74 bis: concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori. Il modello deve essere presentato dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
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]]>L'articolo Stabilità 2016: no alle sanzioni per errori nel 730 precompilato proviene da Giurdanella.it.
]]>L’introduzione della dichiarazione precompilata a partire dal 2015 in via sperimentale, infatti, determina la necessità di trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate relativamente alle certificazioni dei redditi e delle ritenute operate dei sostituti d’imposta e agli oneri detraibili o deducibili.
L’emendamento intende agevolare gli adeguamenti procedurali degli operatori nella fase di avvio del progetto, stabilendo un principio di non punibilità in relazione all’adempimento di fornire i dati nel primo anno in cui detto adempimento è richiesto in caso di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, purché l’errore non abbia determinato un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Resta ferma invece la sanzione in caso di omessa trasmissione dei dati.
Se l’emendamento venisse confermato in sede di approvazione definitiva della legge stabilità 2016, slitterebbe dunque al 2016 l’applicazione delle sanzioni.
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]]>L'articolo 730 precompilato: 220 mila avvisi bonari per mettersi in regola proviene da Giurdanella.it.
]]>Con un comunicato del 19 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate rende noto che in questi giorni sta inviando delle lettere invitando i contribuenti, che in presenza di più redditi (senza conguaglio) non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2014, a verificare autonomamente la propria posizione prima che l’Agenzia effettui dei controlli.
Attraverso lo strumento della dichiarazione precompilata e ai dati trasmessi dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali, l’Agenzia delle Entrate è infatti riuscita ad avvisare circa 220mila contribuenti di possibili anomalie che riguardano la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli.
I destinatari di questa tornata di lettere bonarie sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali non hanno effettuato il conguaglio delle imposte.
Chi riceve la lettera può presentare il modello Unico Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2015 (entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) beneficiando con il ravvedimento operoso di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.
L’Agenzia rileva come grazie allo strumento del 730 precompilato è stato possibile individuare le anomali fiscali in tempo reale, potendo inviare così un avviso preventivo e permettere al cittadino di rimediare da solo tramite l’istituto del ravvedimento operoso, senza imbattersi mai nei controlli. Le anomalie infatti normalmente venivano riscontrate a distanza di anni dalla presentazione della dichiarazione, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi in misura piena.
L'articolo 730 precompilato: 220 mila avvisi bonari per mettersi in regola proviene da Giurdanella.it.
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