dichiarazione sostitutiva Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/dichiarazione-sostitutiva/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 18:57:57 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Dichiarazione false e automatica decadenza dai benefici https://www.giurdanella.it/2018/10/auto-dichiarazione-falsa-e-automatica-decadenza-dai-benefici/ Mon, 15 Oct 2018 05:47:26 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38011 Il Tar sull'incostituzionalità dell'art. 75 del D.P.R 445/2000 perché sanziona le dichiarazioni false indipendentemente dalla gravità e dalla colpa

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I giudici amministrativi pugliese sollevano la questione di costituzionalità rispetto all’automatica perdita dei benefici in caso di falsa autodichiarazione: secondo l’Ordinanza di rimessione è incostituzionale che l’applicazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 comporti l’automatica decadenza dal beneficio eventualmente già conseguito, senza permettere alcun margine di discrezionalità alle PP.AA. ed essendo irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo.

Tar Puglia – Lecce, Ord. 17 settembre 2018, n. 1346

Il Tar Lecce dubita della costituzionalità del D.P.R. in materia di auto-dichiarazioni, nella parte in cui dispone un meccanismo automatico di venir meno di ogni utilità…

L’automatismo in caso decadenza dai benefici e l’irrilevanza di colpa o dolo del dichiarante

L’articolo 75 (“Decadenza dai benefici”) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) dispone che: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Secondo la giurisprudenza “granitica” citata dall’Ordinanza, ai sensi della normativa generale di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, senza che tale disposizione lasci margine di discrezionalità alle Amministrazioni (cfr. ad es. CdS 1172\2017).

Pertanto la P.A. non ha nessuna possibilità di considerare la mancanza di colpa o di dolo e le giustificazioni del dichiarante, che invece diventano rilevanti in seda penale.

L’incostituzionalità, per irragionevolezza, dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 laddove comporta l’automatica decadenza dal beneficio eventualmente già conseguito

Secondo l’Ordinanza, l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), intesa alla stregua dell’illustrato “diritto vivente”, nel suo meccanico automatismo legale (del tutto decontestualizzato dal caso specifico) e nella sua assoluta rigidità applicativa (che non conosce eccezioni), sembra incostituzionale, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.

A parere dei giudici, la decadenza automatica dal beneficio (o l’impedimento al conseguimento dello stesso), a prescindere dall’effettiva gravità del fatto contestato impedisce di distinguere tra le fattispecie in cui la dichiarazione non veritiera riveste un’incidenza del tutto marginale rispetto all’interesse pubblico perseguito dalla P.A., e per quelle nelle quali tale dichiarazione risulta in netto contrasto con tale interesse: pertanto riservando il medesimo trattamento a situazioni di oggettiva diversa gravità).

Dall’altro lato vi è una violazione del principio di ragionevolezza perché non si consente di escludere nemmeno le ipotesi di non veridicità delle autodichiarazioni su aspetti di minima rilevanza concreta, con ogni possibile (e finanche prevedibile) abnormità e sproporzione delle relative conseguenze, rispetto al reale disvalore del fatto commesso.

Sotto altro profilo, continua il Tar Puglia, l’assoluta rigidità applicativa dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 appare eccessiva, in quanto non consente (parimenti irragionevolmente e inadeguatamente) di valutare l’elemento soggettivo (dolo – la c.d. coscienza e volontà di immutare il vero – ovvero colpa, grave o meno – nell’ipotesi di fatto dovuto a mera leggerezza o negligenza dell’agente) della dichiarazione (oggettivamente) non veritiera, nella naturale (e contestuale) sede del procedimento amministrativo (o anche, laddove la P.A. lo ritenga, nell’ambito del pertinente giudizio penale).

 

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Il risultato delle ultime elezioni regionali è davvero a rischio? https://www.giurdanella.it/2017/12/risultato-delle-ultime-elezioni-regionali-davvero-rischio/ Fri, 15 Dec 2017 09:26:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34822 Una spada di Damocle pende sul capo di molti fra i deputati neo-eletti all’Assemblea Regionale Siciliana. O almeno così ritiene qualcuno. Da settimane, ormai, ha guadagnato gli onori della cronaca la notizia del presunto errore commesso dagli uffici regionali nel non aver richiamato esplicitamente, nei moduli per l’accettazione delle candidature utilizzati poi da alcuni candidati, […]

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Una spada di Damocle pende sul capo di molti fra i deputati neo-eletti all’Assemblea Regionale Siciliana. O almeno così ritiene qualcuno.

Da settimane, ormai, ha guadagnato gli onori della cronaca la notizia del presunto errore commesso dagli uffici regionali nel non aver richiamato esplicitamente, nei moduli per l’accettazione delle candidature utilizzati poi da alcuni candidati, l’art. 7 del D.Lgs. 235/2012, disciplinante le cause di incandidabilità di cui chiunque voglia ricoprire la carica di consigliere regionale deve attestare l’insussistenza, con apposita dichiarazione sostitutiva. Ciò a pena di cancellazione del proprio nome dalla lista dei candidati.

Insomma, una possibile manna dal cielo per porre rimedio, attraverso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, ad un risultato elettorale infausto, forse inaspettato.

Da quanto si legge, si prospettano cataclismi, terremoti politici e scenari apocalittici di ogni sorta.

La rilevanza assunta dal tema a livello nazionale, per la notevole eco mediatica sollevata, impone di sgombrare il campo da residue incertezze e di esprimere una precisa posizione sulla questione.

È opportuno evidenziare da subito come, secondo la dottrina prevalente, non esistano seri dubbi in merito all’applicabilità in Sicilia delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dal D.Lgs. 235/2012, talvolta impropriamente individuato come “Legge Severino”, considerato il chiaro disposto dell’art. 14 in base al quale “le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano”. Quindi, fino ad eventuali sopravvenienze normative o ad un’ipotetica dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina esaminata, questo dato potrebbe risultare incontrovertibile.

Da ciò, però, non è possibile desumere alcunché con riferimento alla illegittimità dell’operato degli uffici regionali e, più in generale, alla irregolarità delle elezioni dello scorso 5 novembre o alla precarietà dei risultati da queste scaturiti.

Secondo quanto ribadito dallo stesso ufficio elettorale della Regione, i moduli di accettazione dei candidati sono stati predisposti in conformità alla legge regionale 29/1951, relativa all’elezione dei deputati all’Assemblea Regionale Siciliana, vigente e applicabile non meno di quanto lo sia il D.Lgs. 235/2012. Né questa circostanza, come vedremo, inficia l’operatività in Sicilia delle norme nazionali menzionate.

In proposito la legge regionale prevede che la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista debba contenere “l’esplicita dichiarazione […] di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni”. Quella richiamata è la disposizione normativa che disciplinava le ipotesi di incandidabilità come consigliere regionale prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 235/2012 che, all’art. 17, comma 1, lett. b), ne ha previsto l’abrogazione.

Evidentemente il sopravvenuto D.Lgs. 235/2012, che aggiunge, fra le cause di incandidabilità, la commissione di alcuni reati non previsti dalla normativa precedente, non è altro che una delle “successive modifiche ed integrazioni” dell’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, espressamente contemplate dalla legge regionale 29/1951.

Dunque sia la legge regionale 29/1951, attesa la sua formulazione letterale, che la disciplina statale richiedono che la dichiarazione in esame abbia ad oggetto l’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 235/2012.

Ciò premesso, si sottolinea che, in conformità all’avviso “sostanzialista” secondo il quale l’ordinamento rifugge dai formalismi inutili specie quando le loro conseguenze sono produttive di un effetto negativo (T.A.R. Lazio 5043/2008) e in considerazione dell’assenza di una positiva previsione che ne identifichi in maniera puntuale il contenuto, la giurisprudenza aderisce ad una visione deformalizzata della dichiarazione sostitutiva che può ben essere resa “indipendentemente dall’utilizzo di formule sacramentali” (TAR Molise 189/2015). Di conseguenza, affermando di “non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni”, in conformità alla legge regionale 29/1951, il candidato attesta l’inesistenza di tutte le circostanze previste dalla normativa vigente, a nulla rilevando la mancanza di un esplicito richiamo all’art. 7 del D.Lgs. 235/2012.

Tutt’al più, anche qualora si adotti un’interpretazione decisamente restrittiva sul punto, fondandola su quelle cause di incandidabilità aggiuntive previste dal D.Lgs. 235/2012, saremmo di fronte ad una documentazione meramente carente e non mancante “in toto”, come sembrano prospettare i fautori dei ricorsi.

Peraltro, a riprova della legittimità dei risultati delle ultime elezioni regionali, è opportuno ricordare che le dichiarazioni di cui si contesta la validità sono state presentate sulla base dei moduli appositamente predisposti dai competenti uffici regionali.

Questa circostanza è di fondamentale importanza.

Infatti, in circostanze del tutto analoghe, gli organi giurisdizionali amministrativi di ultima istanza hanno, di recente e a più riprese, ritenuto dirimente il fatto che l’irregolarità fosse addebitabile, in primo luogo, al comportamento tenuto dalla stessa amministrazione che aveva indotto in errore i presentatori delle liste circa la correttezza degli adempimenti prescritti, e pertanto viene in evidenza la scusabilità dell’errore. Non solo. Giocano un ruolo fondamentale in questa partita sia l’affidamento dei candidati, decisamente meritevole di tutela perché proveniente da fonte qualificata, sia il c.d. favor partecipationis, inteso come ineludibile baluardo dell’effettiva garanzia di esercizio dei diritti politici costituzionalmente garantiti e degli interessi pubblici sottesi alla normativa di riferimento.

Insomma, questioni giuridiche di tutto rispetto che meritano di essere trattate come tali.

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