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]]>Tale possibilità è ora disponibile in forza della direttiva del Presidente della Regione del 21 dicembre 2023, n. 25653. Trattasi ancora di una facoltà, sebbene nella Direttiva si accenni alla sua futura ed eventuale obbligatorietà, qualora siano adottati i relativi provvedimenti normativi nazionali (data l’incidenza sulla materia della “giurisdizione”, ex art. 117, comma 2, lett. l), Cost.).
A tal fine, è stata predisposto un nuovo portale sul sito della Regione Siciliana, a cui si accede a mezzo SPID/CIE.
La piattaforma si articola in due sottosistemi:
Le istruzione operative del portale sono scaricabili al seguente link.
In prospettiva futura, nel comunicato della Regione si legge che: “nelle prossime settimane, saranno effettuate ulteriori implementazioni che serviranno per ottimizzarne le funzionalità e favorire l’integrazione, mediante appositi meccanismi di interoperatività, con il sistema informatizzato della giustizia amministrativa (Siga) del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Inoltre, al fine di agevolare e incrementare l’utilizzo del nuovo portale, nel 2024 si svolgeranno appositi incontri di carattere dimostrativo-formativo che serviranno anche per acquisire contributi e proposte migliorative di quanti, ad esempio rappresentanti di pubbliche amministrazioni e avvocati, operano con maggiore assiduità nel settore“.
A riguardo, si evidenzia che l’integrazione della nuova piattaforma regionale con il S.I.G.A. (Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa) dovrebbe rendere più agevole la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
La digitalizzazione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è solo l’ultima delle novità che hanno interessato tale procedura. Invero, la sentenza della Corte Costituzionale, 21 febbraio 2023, n. 63, ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 24 dicembre 2003, n. 373 che prevedeva la possibilità che la decisione del ricorso potesse disattendere il parere del CGARS. Oggi, pertanto, il parere del CGARS è vincolante ed obbligatorio parimenti a quanto accade per quello del Consiglio di Stato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Si ricorda, infine, che la possibilità di presentare online il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è ancora stata prevista. Oltre che auspicabile, è possibile che ciò avvenga in futuro, in considerazione del cenna normativo che ne fa l’art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 del CPA.
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]]>L'articolo Digitalizzazione degli appalti: il decreto ministeriale presto in Gazzetta Ufficiale proviene da Giurdanella.it.
]]>Il testo del decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, emanato di concerto con il ministro delle Infrastrutture e con il ministro dell’Economia (e con il parere favorevole del ministro per la transizione digitale, del Garante della privacy e dell’AgID), consentirà di dare concreta attuazione ai principi sul c.d. e-procurement, previsti dalla normativa europea in materia di appalti e già recepiti in Italia dal codice dei contratti pubblici.
L’art. 44 del codice appalti (d.lgs. 50/2016) ha infatti demandato ad un successivo decreto – per la cui emanazione era stata originariamente fissata la scadenza di un anno dall’entrata in vigore del codice e che, invece, vedrà la luce solo fra qualche giorno – la definizione delle “modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”. La stessa disposizione ha poi previsto che il citato decreto dovrà individuare, nello specifico “le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto”.
Dopo lungo tempo, quindi, la digitalizzazione delle procedure di appalto potrà finalmente divenire una realtà anche in Italia, con l’auspicio che ciò possa essere fonte di una concreta semplificazione e velocizzazione delle gare.
L’obiettivo principale del decreto – secondo quanto riportato dal ministero – è quello di uniformare le procedure telematiche alle migliori pratiche, nazionali ed europee.
Gli appalti elettronici contribuiranno a migliorare l’efficienza amministrativa nella materia dei contratti pubblici, consentendo sia di diminuire i costi di gestione delle procedure e gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, sia di ridurre la durata del ciclo dell’appalto, anche mediante lo snellimento della fase dei controlli.
D’altro canto, è evidente come la modalità digitale di esperimento delle gare potrà costituire un forte incentivo verso una più effettiva concorrenza, favorendo la partecipazione anche delle piccole e medie imprese dislocate nel territorio.
Più nello specifico, il regolamento – che si comporrà di 29 articoli – individuerà i principi generali per la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare delle fasi di acquisto e negoziazione, e indicherà le caratteristiche tecniche generali dei sistemi che ne costituiscono il supporto telematico.
Le precise regole tecniche saranno invece dettate, con apposite linee guida, dall’Agenzia per l’Italia digitale – AgID.
Non resta dunque che attendere l’imminente pubblicazione in GU per esaminare più approfonditamente il testo di questo atteso decreto che – si auspica – potrà rappresentare un vero punto di svolta nello svolgimento delle procedure di gara.
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]]>L'articolo Obbligo di gare telematiche, crollo degli appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>L’allarme di ASMEL (associazione italiana per la sussidarietà e la modernizzazione degli Enti Locali, formata da 2400 enti) si concentra sull’arretratezza del sistema italiano degli appalti, ancora inadeguato rispetto agli obblighi di digitalizzazione, e in particolare all’obbligo di comunicazioni elettroniche negli appalti, alla luce dell’art. 40 del Codice Appalti.
Si segnala, inoltre, che se la medesima tendenza proseguisse per un intero anno, il costo sarebbe all’incirca di 2 miliardi di euro.
Dall’ASMEL si sottolinea anche l’inadeguatezza dei tentativi dell’Anci di consigliare ai Comuni di derogare alla norma, suggerendo la possibilità di considerare come comunicazioni elettroniche anche quelle realizzate con la spedizione di plichi contenenti strumentazioni elettroniche (compact disk, chiavette USB ecc): secondo l’associazione ciò non potrebbe evitare l’annullamento della procedura.
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]]>L'articolo Il responsabile per la transizione digitale nelle P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>In quest’ottica, l’art. 17 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” al comma 1 statuisce: “Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”.
Segue poi nel medesimo comma un elenco di compiti che sono affidati al suddetto ufficio per poi arrivare al comma 1 ter che prevede la figura del Responsabile per la transizione digitale.
Nel suddetto comma si legge: “Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico”.
Si sta parlando del Responsabile per la transizione al Digitale (RTD), uno degli elementi di novità più importanti tra quelli previsti dagli interventi di revisione del CAD approvati nel corso della passata legislatura.
Bisogna comunque puntualizzare che ad oggi, solo un numero limitato di amministrazioni ha provveduto ad individuare tale figura, sebbene essenziale per la digitalizzazione del Paese.
Pochissime amministrazioni infatti hanno effettivamente provveduto alla nomina del RTD (nello specifico, 11 Ministeri su 13 hanno nominato il responsabile della transizione digitale; per quanto riguarda le Regioni e le province autonome 14 su 21 hanno pubblicato il nominato del responsabile su IPA; 11 città metropolitane su 14; 44 Comuni capoluogo su 109).
Ai fini della crescita digitale italiana, si pone la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 del Ministro della Pubblica Amministrazione, Sen. Avv. Giulia Bongiorno, che richiama le amministrazioni a provvedere con ogni opportuna urgenza alla individuazione del RTD preposto all’ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Al responsabile competono tutte le attività operative finalizzate alla transizione e i conseguenti processi di riorganizzazione funzionali alla realizzazione di un’Amministrazione digitale e aperta; all’erogazione di servizi facilmente utilizzabili e di qualità; al raggiungimento di migliori standard di efficienza ed economicità.
La suddetta Circolare è dunque fondamentale poiché, come ha detto l’on. Coppola presidente nella scorsa legislatura della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, non solo sollecita la nomina dei responsabili per la transizione digitale ma soprattutto pone all’attenzione della politica, della burocrazia, dei cittadini, del sistema socio-economico la necessità di transitare verso nuovi modelli di amministrazione perché siamo nella società dell’informazione, perché una burocrazia datata costituisce un vincolo negativo per lo sviluppo complessivo del Paese.
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]]>L'articolo Processo amministrativo e Pec: la notifica telematica proviene da Giurdanella.it.
]]>Ma la disciplina di notifica telematica in vigore ieri, 31 gennaio 2012, potrebbe costituire un momento fondamentale nel processo di digitalizzazione della giustizia amministrativa.
Infatti, l’art. 25, comma 3 della legge di stabilità 2012, da oggi consente agli avvocati di effettuare notificazioni senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario (e fin qui nulla di nuovo) non solo per mezzo degli uffici postali, ma anche per mezzo della posta elettronica certificata.
La norma effettua una parziale riscrittura della risalente legge 21 gennaio 1994 n. 53, la legge che consente agli avvocati di sostituirsi all’ufficiale giudiziario ed eseguire le notificazioni (in materia civile, amministrativa e stragiudiziale) a mezzo del servizio postale (art. 1) o mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui sia altro avvocato iscritto nello stesso albo del notificante (art. 4).
Secondo la legge 53, l’avvocato deve ottenere, una tantum, la previa autorizzazione del proprio consiglio dell’ordine, deve munirsi di un apposito registro cronologico dove annotare ogni singola notificazione, e deve fornirsi a proprie spese di speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento. Si tratta di semplici adempimenti materiali che non hanno ostacolato la diffusione di tale procedura nelle controversie di natura amministrativa: in particolare, la notifica a mezzo del servizio postale è largamente utilizzata dagli studi legali che ne hanno intuito le più immediate opportunità, tra cui, in primis, la possibilità di notificare da qualsiasi ufficio postale verso qualsiasi luogo del territorio italiano, possibilità favorita dall’inapplicabilità alla disciplina in esame delle regole di competenza degli UNEP.
Già la legge 28 dicembre 2005, n. 263 aveva tentato timidamente di introdurre in tale procedura l’uso degli strumenti informatici, ma quell’intervento si esaurì nel consentire all’avvocato la trasmissione telematica all’ufficio postale dell’atto munito di firma digitale, da cui l’ufficio postale avrebbe tratto originale e copia su supporto cartaceo per procedere da qual momento secondo le più tradizionali modalità cartacee, con buona pace dell’informatica.
Va da sè che tale modalità fintamente telematica sia rimasta pressocchè inapplicata.
Ma da oggi le cose dovrebbero realmente cambiare.
La L. 12 novembre 2011, n. 183, come abbiamo detto, ha disposto con l’art. 25 comma 5 una serie di modifiche alla suddetta legge n. 53, che consentono all’avvocato nelle veste di ufficiale giudiziario di notificare oltre che a mezzo del servizio postale, anche “a mezzo della posta elettronica certificata”.
Queste le nuove disposizioni maggiormente rilevanti:
il nuovo art. 3, comma 3-bis – sostitutivo della suddetta vecchia procedura telematica “monca” – prevede adesso che “la notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico”;
il nuovo art. 5 comma 1, per le ipotesi in cui il destinatario sia altro avvocato, “l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Proviamo dunque a mettere in fila le questioni applicative di questo nuovo combinato disposto, e ad ipotizzare le possibili soluzioni con particolare riferimento al processo amministrativo.
Quando posso notificare via pec?
La notifica via pec è sicuramente possibile quando il destinatario è il procuratore costituito, e cioè quando l’atto da notificare contiene un ricorso incidentale o i motivi aggiunti, oppure in caso di impugnazione di un provvedimento di primo grado. In questo caso, infatti, sarà possibile reperire l’indirizzo pec del collega nell’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine, e ciò in virtù del DL 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto l’obbligatorietà della pec per i professionisti iscritti agli Ordini. Peraltro la legge di stabilità 2012 oggi in commento, ha previsto la gravissima sanzione dello scioglimento o del commissariamento dell’ordine che omette di pubblicare l’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti.
Per la notifica del ricorso introduttivo, nonchè per tutte le altre ipotesi di notifica diretta alle parti del giudizio, il discorso va differenziato.
Per le amministrazioni resistenti, la notifica via pec è sempre possibile, visto che tutte le PA – sempre ai sensi del DL n. 185 – sono obbligate a comunicare al DigitPA il proprio indirizzo pec, reso pubblicamente disponibile al link https://www.indicepa.gov.it.
Per quanto concerne le imprese, la notifica via pec è in astratto possibile, in quanto il DL n. 185 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi pec nel registro delle imprese può avvenire “liberamente e senza oneri”.
Tuttavia, l’obbligo di munirsi di un indirizzo pec, e di comunicarlo al registro delle imprese, grava soltanto sulle imprese costituite dopo il 29 novembre 2009; per le altre – evidentemente la maggior parte – l’obbligo scatterà solo il prossimo 30 giugno 2012, e ciò in virtù del nuovo slittamento operato dall’art. 38 del DL semplificazioni, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quindi non a tutte le imprese potranno notificarsi atti processuali, ma solo a quelle che hanno già comunicato il proprio indirizzo pec, sia su obbligo di legge, sia su base volontaria.
Le notifiche via pec non sono, invece, in alcun modo possibili nei confronti di ditte individuali nè di persone fisiche, per i quali non sussiste alcun obbligo di munirsi di pec, nè tanto meno uno o più elenchi pubblici di pec facoltative.
Altra questione: quali file devo allegare al messaggio di pec? E con quale formato?
Innanzi tutto, va inviato l’atto processuale da notificare, secondo le modalità previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
E’ possibile inviare in alternativa o il documento informatico originale (in formato testo) o la copia informatica del documento cartaceo (la scansione in pdf dell’atto precedentemente stampato): questa seconda soluzione sarà forse preferibile per le ipotesi in cui l’atto andrà notificato anche con modalità diverse dalla pec – per mezzo dell’UNEP e del servizio postale.
In entrambe le ipotesi, l’avvocato notificatore dovrà apporre al file la propria firma digitale.
Nulla quaestio per la procura ad litem: essa è contenuta nell’originale cartaceo e sarà sufficiente darne conto nel testo della copia da notificare.
Per quanto concerne la relazione di notifica, ritengo che non sia necessario “un documento informatico separato … congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici” (art. 149-bis cpc), che invece è necessario nell’ipotesi disciplinata dal codice di procedura civile in quanto la relazione di notifica promana dall’UNEP, mentre l’atto processuale da notificare promana dall’avvocato, con il rispettivo obbligo separato di firma digitale.
A mio avviso, nell’ipotesi di notifica via pec, invece, poichè i due atti promanano dallo stesso soggetto, essi potranno essere “congiunti” nello stesso documento, a cui andrà apposta la sola firma digitale dell’avvocato notificatore.
Qualche dubbio sorge in relazione al formato dei files da notificare, che dovrebbe essere standardizzato. In mancanza di regole tecniche adatte al processo amministrativo (il decreto del Min. Giustizia n. 44/2011 che le detta, riguarda solo il processo civile ed il processo penale) forse sarebbe per il momento sufficiente prendere come riferimento la nota del 10 giugno 2011 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, contenente le istruzioni per il deposito dei documenti digitali via pec, che ammette i formati pdf, doc, docx, tif, tiff, jpg, jpeg, zip, txt, rtf.
Quando la notifica via pec si intende perfezionata?
Per quanto riguarda il notificatore, fa fede la data e l’ora della prima ricevuta che il notificatore riceve, e cioè la ricevuta di invio, quella che attesta l’accettazione del messaggio da parte del proprio gestore di pec: sarà questa ricevuta, dunque, a costituire la prova dell’avvenuta notifica, nonché il riferimento unico per la verifica della sua tempestività.
Per quanto riguarda il destinatario, la notifica si intende perfezionata, invece, nel momento in cui il messaggio risulta disponibile nella sua casella di pec. Questo momento risulterà dalla ricevuta di consegna nella casella di destinazione che viene inviata automaticamente al notificatore dal gestore di pec del destinatario.
A notifica avvenuta, cosa devo depositare al TAR?
Vero è che dobbiamo inviare al TAR via pec il file appena notificato in ossequio all’art. 136 cpa, ma sappiamo bene che nulla sostituisce, al momento, il deposito cartaceo.
Andrà dunque depositato un documento cartaceo, anch’esso evidentemente da sottoscrivere, ma questa volta con firma autografa (non mi pare ci siano alternative, pena l’inammissibilità del ricorso) che costituirà l’originale a tutti gli effetti di legge, con ogni conseguente responsabilità in capo all’avvocato notificatore che, nella relata, ha previamente dichiarato la conformità ad esso delle copie notificate via pec.
Andrà ovviamente fornita prova dell’avvenuta notifica: a tal fine, ritengo sia sufficiente stampare ed allegare, unitamente alla relazione di notificazione, le suddette ricevute di invio e di consegna del messaggio di pec.
Qui, ahimè, per il momento finisce l’avventura informatica dinanzi alla giustizia amministrativa, in attesa del portale dell’avvocato amministrativista, tuttavia annunciato già più di sei mesi fa…
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 20 marzo 2012 all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/03/20/pec-per-le-imprese-a-che-punto-siamo/
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]]>Recita il comunicato del Governo:
“L’intervento normativo è volto ad adeguare gli strumenti che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare nei rapporti con cittadini ed imprese mediante il ricorso alle tecnologie della comunicazione dell’informazione, nell’ottica (sotto il profilo economico) di conseguire un recupero di produttività. In particolare vengono richiamati i principi relativi alla valutazione della performance organizzativa e individuale nelle Amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi alla responsabilità dirigenziale secondo le modalità indicate nel decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dall’analogo decreto 27 ottobre 2009, n. 150. Il testo risulta coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 (riforma del CNIPA che assunto la denominazione di DigitPA) e con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali, della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari”.
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