L'articolo Dipendenti PA: scatta il licenziamento per molestie gravi proviene da Giurdanella.it.
]]>Infatti, in particolare dovrebbe diventare parte effettiva del contratto una serie di disposizioni che punirebbero quei dipendenti che si rendano protagonisti di comportamenti o molestie a carattere sessuale in ufficio.
Ecco in sintesi, a tale proposito, le principali misure sanzionatorie:
1) per comportamenti o molestie di carattere sessuale non gravi è prevista una sospensione del dipendente pubblico dal lavoro e dal trattamento stipendiale fino a 6 mesi;
2) per comportamenti o molestie a carattere sessuale di particolare gravità è previsto il licenziamento del dipendente pubblico;
3) in caso di “recidiva nel corso del biennio degli stessi comportanti, anche se non gravi, è ugualmente confermato il licenziamento del dipendente pubblico”.
Si tratta di una grandissima novità, che ha trovato d’accordo governo e parti sociali, in quanto sarà previsto un rafforzamento della sanzione rispetto all’attuale regime, che prevede “la sospensione fino a 10 giorni per atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona”.
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]]>L'articolo Decreto sul pubblico impiego: le nuove misure in tema di mobilità tra società controllate dalla PA proviene da Giurdanella.it.
]]>Innanzitutto si prevede (al comma 2) la possibilità, per le società controllate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, di realizzare, sulla base di un accordo tra esse e senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, in relazione al proprio fabbisogno nonché ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni o di razionalizzazione delle spese.
Al fine di porre in essere tali processi si richiede, oltre al già menzionato accordo tra le società interessate, una preventiva informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed anche alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato.
Viene al contempo espressamente previsto che i suddetti processi di mobilità non possano realizzarsi tra le società controllate e le pubbliche amministrazioni, così come risultano escluse dall’applicazione di questa disciplina le società quotate in borsa.
Particolarmente rilevante è poi la previsione del comma 3, secondo la quale gli enti controllanti sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di di procedere a nuove assunzioni, l’acquisizione del personale mediante le suddette procedure di mobilità.
Per favorire questi processi è inoltre concesso alle società controllate di farsi carico di una quota (non superiore al 30% e per un periodo massimo di tre anni) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, sempre che ciò non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7). Tali somme, corrisposte dalla società cedente alla cessionaria, non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP, apportando un significativo sgravio del carico fiscale.
Sotto un diverso profilo, ai sensi del comma 4, le società controllate dalla PA “che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica”; le posizioni dichiarate eccedentarie non potranno più essere ripristinate, neanche mediante nuove assunzioni.
In tutti questi casi sarà poi l’ente controllante dovrà in questi casi farsi carico, entro dieci giorni dal ricevimento della informativa, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza (comma 5), potendo optare per una delle seguenti alternative:
– ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro nell’ambito della stessa società;
– realizzazione delle procedure di mobilità presso altre società controllate dal medesimo ente;
– ricollocazione in società controllate da enti diversi, ma comprese nello stesso ambito regionale (sentite le organizzazioni sindacali e previo accordo tra gli enti e le medesime società);
– trasferimento presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale, previ accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (ai sensi di quanto disposto dal comma 6).
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile (di seguito), il testo dell’articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legge n. 101 del 2013.
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013 , n. 101 .
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 3
(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)
1. […]
2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato,in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell’articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonchè di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.
4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonchè nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell’ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l’articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento
economico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L'articolo Decreto sul pubblico impiego: le nuove misure in tema di mobilità tra società controllate dalla PA proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Abuso contratti atipici nella PA: l’ulteriore stretta del D.L. 101/2013 proviene da Giurdanella.it.
]]>La novella, pur confermando l’applicazione del dlgs n. 368/2001( sul lavoro a termine) al pubblico impiego privatizzato, dichiara, arginando ogni possibile spazio discrezionale delle pp.aa., che i contratti flessibili- ossia quelli diversi dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato- sono attivabili per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” .
In realtà, anche il testo previgente prevedeva l’utilizzo di forme contrattuali atipiche potesse ritenersi legittimo qualora sussistessero esigenze temporanee ed eccezionali: oggi il legislatore aggiunge l’avverbio “esclusivamente”, nella speranza che ciò non si risolva in una mera clausola di stile, ma che la ridotta ambiguità delle cause giustificatrici riduca l’ ambito di manovra del datore di lavoro pubblico!
Inoltre, con il nuovo comma 5 ter il legislatore rimarca l’inderogabile “divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo deteminato a tempo indeterminato”. Il monito normativo è chiaro ed è indubbiamente rivolto ai Giudici del Lavoro, i quali spesso – bypassando il divieto di conversione già previsto dalla normativa pre novella – dichiaravano nulli i termini apposti al contratto, considerando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla stipula.
Quid iuris dunque per i contratti flessibili stipulati nonostante il divieto?
Anche qui il nuovo comma 5 quater è adamantino: tali contratti sono radicalmente nulli e dunque inconvertibili. Restano ferme responsabilità di natura dirigenziale, erariale e disciplinare per i dirigenti che li abbiano avallati.
A tutela del lavoratore solo lo scarno diritto previsto dall’art 2126 del codice civile che disciplina la cd. “prestazione di fatto”, assicurando il diritto alla retribuzione anche nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro sia affetto da vizi invalidanti.
Per ulteriori approfondimenti riportiamo in calce il testo integrale dell’art. 36 comma 5-ter d.lgs 165/2001
5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l’obbligo di rispettare il comma 1, la facolta’ di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
L'articolo Abuso contratti atipici nella PA: l’ulteriore stretta del D.L. 101/2013 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Incostituzionale l’immissione in ruolo dei dipendenti dalla partecipata proviene da Giurdanella.it.
]]>Con la sentenza n. 227 del 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), il quale dispone che «Il personale della società [Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a.], con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell’Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all’articolo 53, comma 1, alla Regione….».
Il motivo della decisione è che in mancanza di un concorso pubblico, l’accesso del personale proveniente dalla Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a. all’impiego di ruolo presso l’amministrazione regionale, senza alcuna certezza di un serio filtro selettivo, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
Già in passato la Consulta ha ritenuto ingiustificato il mancato utilizzo del concorso per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, per via del fatto che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost.
Nel caso in questione, l’esigenza di risorse umane che scaturisce dall’assunzione di funzioni in precedenza affidate dalla Regione ad una società in house poi posta in liquidazione (come la Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a.) non può costituire valido motivo per disattendere il principio che «la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di “procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno”, violando il carattere pubblico del concorso.
Non è neanche sufficiente ipotizzare che vi sia stata una procedura selettiva purchessia, atteso il previo superamento di una qualsiasi “selezione pubblica”, presso qualsiasi “ente pubblico”, è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale.
È vero che è possibile che i dipendenti delle società in house possano vantare un diritto alla riammissione nei ruoli della pubblica amministrazione in di scioglimento delle predette società e di consecutiva riacquisizione, da parte delle strutture interne dell’ente territoriale, dei servizi pubblici precedentemente affidati all’esterno. Ma ciò è limitato al caso in cui tali lavoratori fossero stati originariamente trasferiti o transitati dall’ente pubblico di pregressa appartenenza alle società partecipate o, comunque, da queste selezionati in conformità al principio sancito dall’art. 97 Cost.
Il diritto all’inserimento nell’organico dell’ente dev’essere, invece, correlativamente escluso in capo ai dipendenti illo tempore assunti da società controllate senza il ricorso a procedure selettive pubbliche “equivalenti”.
L'articolo Incostituzionale l’immissione in ruolo dei dipendenti dalla partecipata proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Dipendente pubblico nominato consigliere dell’Ordine proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione quinta
Sentenza numero 718 del 14 febbraio 2012
(estensore Quadri, presidente Trovato)
(…)
DIRITTO
L’appello è fondato nei termini che seguono.
Oggetto del ricorso sono una serie di atti concernenti il divieto di presentazione della candidatura all’elezione di componente del Consiglio dell’Ordine provinciale dei dottori agronomi da parte di un dipendente della Regione Campania.
L’atto di diffida inviato al dipendente poggia sul parere fornito al Settore stato giuridico ed inquadramento della Regione , per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari, da parte del dirigente dell’Area generale di coordinamento affari generali in data 7 ottobre 2009, anch’esso oggetto di impugnazione, con il quale si rileva l’incompatibilità tra i compiti svolti dal Presidente ed i componenti del Consiglio dell’ordine (attività dirette alla repressione esercizio abusivo della professione, designazione di rappresentanti , liquidazione di onorari) e le funzioni di pubblico dipendente regionale cui è vietato l’esercizio di attività libero professionale.
In relazione alla portata di tali atti è necessario accertare la legittimazione all’impugnazione da parte dell’Ordine provinciale in relazione alla sussistenza di un proprio interesse leso.
Questo lamenta la lesione del proprio interesse alla legittima costituzione dell’organo consiliare, impedita dal parere della regione e dagli atti che ne sono scaturiti nei confronti degli interessati.
In linea generale, vanno richiamati i principi per cui gli enti esponenziali di una categoria di soggetti, di cui hanno la rappresentanza istituzionale a tutela della professione, sono legittimati a ricorrere per la tutela di un interesse collettivo perseguito dall’associazione. La situazione tutelata è autonoma e differenziata dalle posizioni individuali ed è unitariamente imputabile all’ente.
Inoltre, gli ordini professionali, per le funzioni di autogoverno ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi della propria sfera giuridica, come soggetti di diritto (cfr. Cons. St. Sez. V, 12.8.2011, n. 4776; 8.2.2011, n. 861, 12. 7.2010, n. 4480; 2.10.2009, n. 6011; Sez. VI, 8.2.2011, n. 831).
Ritiene il Collegio che costituisca interesse autonomo e differenziato unitariamente imputabile all’ordine professionale quello alla legittima composizione dei propri organi di governo. Qualsiasi atto che impedisca l’esercizio del diritto di elettorato attivo o passivo , così provocando una alterazione della composizione degli organi elettivi, deve , pertanto, essere considerato lesivo di una situazione differenziata e qualificata dell’ente, che è legittimato a ricorrere per la tutela del proprio interesse alla legittima costituzione dei propri organi che si riflette nell’azione di autogoverno degli appartenenti alla categoria professionale di cui esso rappresenta gli interessi.
Alla luce di tale premessa, si rileva che la nota indirizzata al dott. … riguarda ,in effetti, come ritenuto dal primo giudice, esclusivamente il rapporto di lavoro tra la Regione ed i propri dipendenti, essendo prodromica all’apertura di un procedimento disciplinare, con la conseguenza che relativamente ad essa non può rinvenirsi una legittimazione ad impugnare dell’ente esponenziale, che non è legittimato ad esercitare un controllo dell’attività del pubblico impiegato (Cons. St. Sez. V, 2.10.2009, n. 6011).
Neanche sussiste un interesse all’impugnativa delle circolari in materia di autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, non contenendo esse alcun riferimento alla eleggibilità alla carica di consigliere, ma solo allo svolgimento di attività libero professionale.
Non impugnabile è poi la nota prot. n. 20894963964 del 9.11.2009, contenente una mera richiesta di indicazione dei dipendenti titolari di cariche elettive, non avente alcun effetto lesivo.
Diversamente, il parere 7 ottobre 2009, stabilendo l’ineleggibilità del dipendente regionale, in quanto titolare di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, in seno al Consiglio dell’Ordine (preordinato ad un generale diniego di autorizzazione nei confronti di chiunque ne faccia richiesta) assume carattere direttamente lesivo dell’interesse alla legittima costituzione del proprio organo consiliare dell’ente, che è, pertanto, legittimato ad impugnarlo.
Né il ricorso può considerarsi inammissibile sotto il diverso profilo della natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.
Secondo piani principi, gli atti endoprocedimentali non possono essere impugnati disgiuntamente dal provvedimento finale del procedimento in cui si inseriscono, in quanto atti preparatori, sforniti di autonoma capacità lesiva immediata, sicchè i relativi vizi possono essere fatti valere solo in sede di impugnativa dell’atto che li recepisca (ex multis, Cons. St. Sez. V, 11.5.2009, n. 2876).
Tuttavia, quando il parere costituisca atto terminale di un procedimento, rappresentando la conclusione negativa della determinazione dell’amministrazione, esso deve intendersi come atto munito del requisito della lesività, in relazione al quale sussiste l’interesse (e l’onere) di impugnazione. La lesività, invero, non dipende dal nomen o dalla collocazione nell’ambito del procedimento, ma dal carattere costitutivo degli effetti che vi si ricollegano (Cons. St. Sez. IV, 6.7.2009, n. 4338; 10.5.2007, n. 2183).
Nella specie, il parere ha sortito l’immediato effetto di impedire la candidatura di dipendenti regionali al Consiglio, così ledendo l’interesse dell’Ordine alla legittima composizione dell’organo consiliare.
Nel merito, i motivi riproposti dall’Ordine di violazione di legge e di regolamenti in materia di eleggibilità di dipendenti pubblici come componenti del Consiglio dell’ordine provinciale sono fondati.
Ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 8.7.2005, n. 169 possono essere eletti al Consiglio dell’ordine tutti gli iscritti all’albo dei dottori agronomi e forestali.
Ai sensi dell’art. 3 , comma 3 della legge 7.1.1976, n. 3 i dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti della Stato o di altre pubbliche amministrazioni possono, a loro richiesta, essere iscritti all’albo. Nei casi in cui, secondo i rispettivi ordinamenti, è vietato l’esercizio di libera professione, l’iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico – professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.
L’art. 10, comma 3 della medesima legge prevede che la maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all’albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Dal complesso della disciplina illustrata si evince che il divieto di esercizio di attività libero professionale non impedisce , di per sé, l’iscrizione all’albo che avviene , in questi casi, con la specifica annotazione.
L’iscrizione costituisce requisito per l’esercizio del diritto di elettorato passivo nell’organo consiliare , a prescindere dallo svolgimento – che può , in effetti, essere vietato, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza – dell’attività libero professionale.
Se ne deduce che illegittimo è il sacrificio del diritto di elettorato passivo e conseguentemente, per quanto qui interessa, delle modalità di costituzione dell’organo consiliare, per effetto del divieto imposto ai dipendenti regionali di candidarsi alle elezioni del Consiglio.
Né tale divieto trova giustificazione nell’attività svolta dai componenti del Consiglio , che si dirige nei confronti dei professionisti e, per i profili evidenziati dalla Regione – come la repressione dell’esercizio abusivo della professione, la designazione di rappresentanti in seno a commissioni, l’inflizione di sanzioni disciplinari – non diverge neanche dalle finalità perseguite dall’amministrazione, in sede disciplinare nei confronti dei propri dipendenti, per lo gli stessi scopi sanzionatori di comportamenti illeciti.
All’amministrazione regionale, che conserva ed esercita i propri poteri riguardo all’autorizzazione del pubblico dipendente ad assolvere funzioni estranee ai propri compiti istituzionali, non è dato, quindi, impedire la costituzione dell’organo consiliare secondo le regole stabilite dalla disciplina sulla composizione degli organi degli ordini professionali.
In conclusione, l’appello va accolto nei limiti esposti, con il conseguente annullamento del parere dell’amministrazione regionale prot. n. 2009 857662 del 7 ottobre 2009.
La peculiarità della questione trattata giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il parere dell’amministrazione regionale prot. n. 2009 857662 del 7 ottobre 2009.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 14 febbraio 2012.
L'articolo Dipendente pubblico nominato consigliere dell’Ordine proviene da Giurdanella.it.
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