direttiva Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/direttiva/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 28 Jan 2014 16:54:51 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 MEF, società partecipate: nuove regole per le procedure di selezione dei componenti degli organi https://www.giurdanella.it/2013/07/mef-societa-partecipate-nuove-regole-per-le-procedure-di-selezione-dei-componenti-degli-organi/ https://www.giurdanella.it/2013/07/mef-societa-partecipate-nuove-regole-per-le-procedure-di-selezione-dei-componenti-degli-organi/#comments Tue, 02 Jul 2013 06:00:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14836 Definiti i criteri e il processo di selezione, ispirati a trasparenza e meritocrazia. Nuove regole anche per i compensi degli amministratori.

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Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, raccogliendo la sollecitazione rivolta dal Senato il 19 giugno scorso con l’approvazione, ad ampia maggioranza, della mozione Tomaselli in materia di società partecipate, ha emanato, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, una direttiva che fornisce al Dipartimento del Tesoro i criteri di eleggibilità e gli indirizzi da osservare nelle procedure di selezione dei componenti degli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero.

La direttiva, in conformità a quanto indicato nella mozione, individua altresì precisi indirizzi per la remunerazione dei vertici aziendali.

Quanto alle nomine, la direttiva rafforza i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti agli amministratori e individua le tappe di un processo trasparente ed oggettivo di valutazione di tali requisiti, preliminare alla designazione dei candidati da parte del Ministro, nell’ambito delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Si prevede, in particolare, la non inclusione nell’istruttoria di candidati che siano membri delle Camere, del Parlamento europeo, di Consigli regionali e di Consigli di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. È inoltre prevista l’ineleggibilità e, nel corso del mandato, la decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento di danni, in caso di condanna, anche in primo grado, o di patteggiamento per gravi delitti. Sempre con riferimento a gravi fattispecie di reato, si prevede l’ineleggibilità anche a seguito del mero rinvio a giudizio, mentre, qualora il rinvio a giudizio intervenga nel corso del mandato, si attiva un procedimento che vede coinvolta anche l’assemblea della società interessata.

Si introducono, inoltre, specifici parametri per la valutazione della competenza professionale e dell’esperienza dei candidati, con una particolare attenzione ai requisiti richiesti ai fini della nomina come amministratore delegato.

Per le società direttamente controllate dal Ministero, l’istruttoria sulle singole candidature sarà svolta dal Dipartimento del Tesoro, che sarà supportato, nel processo di ricerca e valutazione dei candidati, da Spencer Stuart Italia e Korn Ferry Intl., società specializzate nel recruiting di top manager, individuate con una specifica procedura di selezione.

Al fine di assicurare la massima trasparenza dei processi di selezione e di individuazione dei candidati, le posizioni in scadenza e quelle che si renderanno disponibili nel corso dell’anno saranno pubblicate nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al termine dell’istruttoria, nella quale saranno valutate le candidature pervenute, verrà quindi sottoposta al Ministro una lista ristretta di nominativi unitamente ad una relazione di sintesi sui criteri di selezione adottati in relazione alle peculiarità della singola società e sui profili dei candidati proposti.

Il Ministro procederà alle designazioni, acquisite le necessarie intese con le Amministrazioni vigilanti, previa acquisizione di un parere favorevole sul rispetto dei requisiti di eleggibilità dei candidati designati e delle procedure seguite per la loro individuazione da parte di un Comitato di garanzia, istituito con apposito decreto ministeriale in attuazione della direttiva stessa.

 

Il Comitato resterà in carica per due anni, rinnovabili per un solo anno aggiuntivo, ed è composto da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata esperienza in materia giuridica ed economica: il presidente del Comitato sarà il professor Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, che sarà affiancato dal dottor Vincenzo Desario, a lungo direttore generale e ora direttore generale onorario della Banca d’Italia, e dalla professoressa Maria Teresa Salvemini, Consigliere del CNEL, già professore ordinario di politica economica e finanziaria all’Università di Roma “La Sapienza” e che ha ricoperto numerosi importanti incarichi in ambito economico e finanziario. La partecipazione al comitato è onorifica e il suo funzionamento non comporterà oneri per la finanza pubblica.

 

Per le società controllate indirettamente dal Ministero le procedure saranno analoghe a quelle seguite per le società controllate direttamente e garantiranno il medesimo livello di trasparenza. L’istruttoria sarà svolta nell’ambito delle società capogruppo, ma il Ministro avrà comunque la possibilità di sottoporre le designazioni più rilevanti al Comitato di garanzia al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure indicati nella direttiva.

Per quanto riguarda i compensi degli amministratori, la direttiva reca precisi indirizzi in materia di remunerazione da applicare alle società controllate che emettono strumenti finanziari quotati, integrando la normativa vigente, che prevede un limite ai compensi degli amministratori con deleghe e dei dirigenti delle società non quotate. In particolare, il Dipartimento del Tesoro, nelle assemblee delle società convocate per l’approvazione dei bilanci, raccomanderà agli amministratori di adottare politiche di remunerazione aderenti alle best practices internazionali, ma che tengano conto delle performance aziendali e siano in ogni caso ispirate a criteri di piena trasparenza e di moderazione dei compensi, alla luce delle condizioni economiche generali del Paese, anche prevedendo una correlazione tra il compenso complessivo degli amministratori con deleghe e quello mediano aziendale.

Le direttive e il decreto di nomina del Comitato di garanzia, insieme all’elenco delle posizioni negli organi sociali da rinnovare, sono pubblicati nel sito del Ministero all’indirizzo https://www.mef.gov.it/ministero/societa-partecipate.html.

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Commissione UE: proposta di direttiva per facilitare il risarcimento danni da violazioni antitrust https://www.giurdanella.it/2013/06/commissione-ue-proposta-di-direttiva-per-facilitare-le-richieste-di-risarcimenti-danni-da-violazioni-antitrust/ https://www.giurdanella.it/2013/06/commissione-ue-proposta-di-direttiva-per-facilitare-le-richieste-di-risarcimenti-danni-da-violazioni-antitrust/#comments Fri, 21 Jun 2013 06:00:02 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14525 La Commissione dell'Unione europea ha presentato una proposta di direttiva volta a facilitare le richieste di risarcimento danni da parte delle vittime di violazioni delle norme antitrust

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La Commissione dell’Unione europea ha presentato, lo scorso 11 giugno, una proposta di direttiva volta a facilitare le richieste di risarcimento danni da parte delle vittime di violazioni delle norme antitrust.

Infatti, a causa di ostacoli procedurali e per l’incertezza giuridica, solo pochi di loro in realtà sono riusciti ad ottenere il risarcimento. Inoltre, le norme nazionali sono ampiamente divergenti in tutta Europa e, di conseguenza, la possibilità di ottenere un risarcimento è dipesa fortemente dallo Stato in cui si è deciso di vivere.

La proposta ha, pertanto, lo scopo di rimuovere tutta una serie di ostacoli pratici che le vittime devono affrontare tutte le volte che cercano di ricevere un equo compenso per i danni che hanno subito da cartelli o da abusi di posizioni dominanti.

La direttiva, tra le tante soluzioni, prevede che i Tribunali nazionali abbiano il potere di ordinare alle aziende di produrre le prove dell’infrazione e dunque del danno; ed inoltre mette a disposizione una “guida pratica” utile, sia per i giudici che per le parti, nella quantificazione del danno.

Ma vi è di più. Il provvedimento proposto chiede che vengano chiariti, laddove non ci sia una regola fissa, i tempi per presentare la richiesta di risarcimento.

In parallelo, la Commissione ha adottato una raccomandazione che incoraggia gli Stati membri a istituire meccanismi di ricorso collettivo al fine di migliorare l’accesso alla giustizia per le vittime di violazioni del diritto comunitario in generale. Lo scopo è senz’altro quello di ridurre i costi e di accelerare i tempi.

La proposta tiene pienamente conto del ruolo centrale che continueranno a svolgere le autorità garanti della concorrenza (a livello comunitario o nazionale) per indagare, scoprire e sanzionare le infrazioni. Per di più, il suo obiettivo principale è quello di facilitare il pieno ed equo risarcimento per le vittime una volta che un’autorità pubblica ha scoperto e sanzionato una violazione.

La proposta in questione verrà, adesso, discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. Una volta adottata da queste istituzioni, gli Stati membri dovranno darne attuazione nei loro ordinamenti giuridici entro 2 anni .

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della proposta di direttiva 2013/0185 dell’11 giugno 2013.

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Ingresso nell’UE per motivi di studio, la proposta… https://www.giurdanella.it/2013/06/ingresso-nellue-per-motivi-di-studio-la-proposta/ Thu, 13 Jun 2013 09:10:09 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14541 Ingresso nell’UE per motivi di studio, la proposta La Commissione Europea ha redatto una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari e relativa valutazione d’impatto. La proposta stabilisce […]

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Ingresso nell’UE per motivi di studio, la proposta

La Commissione Europea ha redatto una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari e relativa valutazione d’impatto.

La proposta stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a 90 giorni, di ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti retribuiti e non retribuiti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi. La proposta assume la forma di una direttiva che modifica e rifonde le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE

Consulta la scheda di valutazione della proposta di direttiva

Leggi il testo della proposta di direttiva

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Le nuove regole UE per l’estrazione di idrocarburi in mare https://www.giurdanella.it/2013/06/le-nuove-regole-ue-per-lestrazione-di-idrocarburi-in-mare/ Fri, 07 Jun 2013 06:30:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14041 Le compagnie petrolifere in gioco saranno responsabili economicamente dei danni causati alla flora e alla fauna marina

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Lo scorso 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la direttiva europea sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi.

La direttiva, innanzitutto, ha introdotto il principio di responsabilità e di precauzione: da questo momento, le compagnie petrolifere in gioco saranno responsabili economicamente dei danni causati alla flora e alla fauna marina.

Per i danni alle acque, la zona di responsabilità viene estesa fino a coprire tutte le acque europee compresa la cosiddetta Zona Economica Esclusiva (circa 350 chilometri di costa) e la piattaforma continentale sulla quale lo Stato membro esercita la sua giurisdizione.

Le nuove norme obbligano le aziende a provare la capacità di far fronte ai danni che potrebbero derivare dalle loro attività e dovranno presentare una relazione sui possibili pericoli e soluzioni, prima che le attività prendano il via.

“Le aziende – specifica la direttiva – dovranno fornire un piano di emergenza a uso interno” e “gli Stati membri dovranno preparare i piani di emergenza esterni, che devono includere tutti gli impianti di perforazione offshore sotto la loro giurisdizione. In questi piani, si dovrà dettagliare il ruolo e gli obblighi finanziari delle società di perforazione, nonché il ruolo delle autorità competenti e delle squadre di emergenza”.

Gli Stati che non hanno operazioni petrolifere in mare aperto sotto la loro diretta giurisdizione, così come i Paesi senza sbocco sul mare ma con aziende registrate nel loro territorio, dovranno applicare solamente alcune delle disposizioni contenute nella direttiva.

Un’altra importante novità riguarda la trasparenza delle informazioni. La direttiva, infatti, stabilisce che “vengano rese disponibili ai cittadini informazioni compatibili sugli standard delle performance dell’industria e sulle attività delle autorità di controllo”.

Gli operatori del settore, inoltre, dovranno rendere noti gli incidenti rilevanti verificatesi fino a quel momento sulle loro piattaforme per permettere di poterne studiare le cause al fine di evitarne altri.

In altri termini, si tratta di un insieme di norme che sicuramente da una parte soddisfa le richieste delle associazioni ambientaliste, dall’altro agevola sempre più i grandi player scoraggiando invece i piccoli player o i newcomers.

Per il recepimento della direttiva nella legislazione nazionale gli Stati membri hanno a loro disposizione ancora due anni, mentre per gli impianti già esistenti il termine di recepimento è fissato in cinque.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della direttiva approvata dal Parlamento europeo in prima lettura.

 

 

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Il recepimento della direttiva ricorsi nel codice appalti e nel nuovo codice del processo amministrativo https://www.giurdanella.it/2010/09/il-recepimento-della-direttiva-ricorsi-nel-codice-appalti-e-nel-nuovo-codice-del-processo/ Fri, 24 Sep 2010 22:00:00 +0000 (artt. 120-125 d.lgs. 104/2010)

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Articolo di Rosanna De Nictolis, Consigliere di Stato, sul recepimento in Italia della direttiva ricorsi, prima nel Codice dei Contratti Pubblici e poi nel Codice della giustizia amministrativa.

Qui il sommario:

1. La direttiva ricorsi.

2. L’iter normativo del recepimento.

3. Profili generali di impostazione della legge delega e del decreto delegato.

4. Gli scostamenti del decreto delegato dalla legge delega e dalla direttiva, in breve.

5. Il meccanismo di standstill nella direttiva ricorsi, nella legge delega e nel decreto delegato.

5.1. Lo standstill secondo la direttiva ricorsi.

5.2. Lo standstill nell’ordinamento nazionale prima della direttiva ricorsi.

5.3. Lo standstill secondo la legge delega.

5.4. Lo standstill in sede di decreto delegato.

5.4.a) Profili generali e confronto con la disciplina previgente.

5.4.b) Il termine di standstill e il termine di ricorso giurisdizionale, e le rispettive decorrenze.

5.4.c) Le deroghe allo standstill.

5.4.d) Effetto sospensivo della stipulazione del contratto, derivante dalla proposizione di un ricorso giurisdizionale.

5.4.e) Rapporto tra durata dello standstill e durata dell’effetto sospensivo automatico.

5.4.f) Standstill, effetto sospensivo automatico, ed esecuzione d’urgenza.

5.4.g) L’abrogazione dell’art. 20, co. 8-bis, d.l. n. 185/2008.

5.4.h) L’ambito applicativo.

5.4.i) Gli adempimenti operativi a carico delle stazioni appaltanti.

6. Nuove comunicazioni e avvisi.

6.1. Forma e termini della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e di altre comunicazioni.

6.2. I destinatari delle comunicazioni.

6.3. I fatti e atti oggetto di comunicazione.

6.4. La forma delle comunicazioni.

6.5. Il principio di contestualità delle comunicazioni.

6.6. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva.

7. L’accesso agli atti.

8. Il precontenzioso: l’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale.

8.1. La direttiva ricorsi e la scelta della legge delega.

8.2. Finalità, oggetto, ambito dell’informativa preventiva.

8.3. Doverosità dell’informativa e conseguenze della sua omissione.

8.4. Forma e contenuto dell’informativa.

8.5. Contenuto dell’informativa e successivo ricorso giurisdizionale.

8.6. Destinatari dell’informativa e termine finale.

8.7. Effetti sostanziali e processuali dell’informativa.

8.8. Attività della stazione appaltante.

8.9. Inerzia della stazione appaltante.

8.10. Regime processuale degli atti della stazione appaltante in ordine all’informativa.

8.11. Provvedimento di autotutela successivo alla proposizione del ricorso.

8.12. La sorte del precontenzioso davanti all’Autorità di vigilanza.

8.13. Disciplina transitoria.

9. La giurisdizione.

9.1. Evoluzione storica e fonti normative.

9.2. Ambito oggettivo e soggettivo della giurisdizione esclusiva sulle procedure di affidamento.

9.3. Ipotesi problematiche in ordine alla giurisdizione esclusiva sulle procedure di affidamento.

9.4. Gli appalti sotto soglia.

9.5. La responsabilità precontrattuale.

9.6. La fase di esecuzione del contratto.

9.6.a) Il contrasto apparente tra l’art. 244 del codice appalti e l’art. 23-bis, l. Tar, e suo superamento con il nuovo c.p.a.

9.6.b) Le controversie in fase esecutiva come controversie su diritti soggettivi.

9.6.c) Casistica significativa.

9.7. La sorte del contratto.

9.7.a) La soluzione vigente: sintesi.

9.7.b) Excursus storico: la posizione della giurisprudenza amministrativa prima del codice appalti.

9.7.c) Excursus storico: la sorte del contratto dopo l’annullamento dell’aggiudicazione alla luce dell’originaria versione del codice dei contratti pubblici.

9.7.d) Excursus storico: la posizione delle sezioni unite della Cassazione nel 2007.

9.7.e) Excursus storico: la posizione della plenaria del Consiglio di Stato.

9.7.f) Excursus storico: il revirement delle sezioni unite nel 2010 alla luce della direttiva ricorsi.

9.8. Il rifiuto di stipulare il contratto e l’autotutela sulle procedure di affidamento e sul contratto.

9.9. La revisione dei prezzi.

9.9.a) La soluzione della giurisprudenza anteriore al codice appalti.

9.9.b) La giurisdizione sulla revisione prezzi nel codice appalti.

9.9.c) Il revirement delle Sezioni unite.

9.10. Le società miste e in house.

9.11. I procedimenti e provvedimenti prodromici, strumentali, connessi alle procedure di affidamento.

9.12. La giurisdizione sui provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

10. Il nuovo rito speciale in materia di pubblici appalti introdotto dal d.lgs. n. 53/2010.

10.1. I principi processuali nella direttiva ricorsi.

10.2. Il nuovo rito in breve.

10.3. Rapporto e differenze con il rito di cui all’art. 23-bis, l. Tar.

10.4. Rapporto e differenze con il rito di cui all’art. 20, co. 8, d.l. n. 185/2008.

10.5. L’esclusività del ricorso giurisdizionale. L’impraticabilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

10.6. L’ambito del nuovo rito: gli atti delle procedure di affidamento e i connessi provvedimenti dell’Autorità.

10.7. La competenza inderogabile. La connessione.

10.8. Rilievo dell’incompetenza.

10.9. I nuovi termini processuali.

10.9.a) I nuovi termini processuali fino al 15 settembre 2010.

10.9.b) I nuovi termini processuali a partire dal 16 settembre 2010.

10.10. La notifica e il deposito del ricorso.

10.11. I motivi aggiunti di ricorso.

10.12. La fase cautelare.

10.12.a) La tutela cautelare ante causam e la tutela cautelare con decreto presidenziale.

10.12.b) Incidente cautelare e incidente sulla competenza.

10.12.c) I termini della fase cautelare.

10.12.d) Fissazione del merito ed effetti sullo standstill.

10.12.e) L’appello cautelare.

10.13. Il giudizio immediato e il giudizio abbreviato.

10.14. Il rinvio dell’udienza di merito.

10.15. La pubblicazione del dispositivo.

10.16. Il principio di sinteticità degli atti di parte.

10.17. La sentenza in forma semplificata.

10.18. I termini di ricorso in caso di mancata pubblicazione del bando di gara.

10.19. Il regime fiscale del nuovo rito.

10.20. La disciplina transitoria.

10.21. Quadro di sintesi su come cambia il nuovo rito speciale dopo il trasloco nel codice del processo amministrativo.

11. Le pronunce del giudice amministrativo sulla sorte del contratto e il risarcimento del danno.

11.1. Il quadro italiano prima del recepimento, tra caducazione automatica e riparto di giurisdizione.

11.2. La sorte del contratto secondo la direttiva ricorsi.

11.3. La sorte del contratto secondo la legge delega e il decreto delegato: in breve.

11.4. Quando c’è un problema di sorte del contratto dopo la direttiva ricorsi?

11.5. La caducazione automatica, la domanda di parte e il giudice “amministratore”.

11.6. Le gravi violazioni.

11.6.a) Omessa pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara.

11.6.b) Violazione dei termini dilatori per la stipulazione del contratto.

11.6.c) Violazione delle regole procedurali in materia di accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione.

11.7. Le esigenze imperative per il mantenimento del contratto in caso di gravi violazioni.

11.8. Gravi violazioni e irrilevanza della buona fede del terzo contraente.

11.9. Le sanzioni in caso di illegittimità innocua.

11.10. La scelta tra mantenimento e caducazione del contratto in caso di violazioni non gravi.

11.11. Inefficacia del contratto, mantenimento del contratto e risarcimento per equivalente per le infrastrutture strategiche, gli insediamenti produttivi, le opere di cui all’art. 20, d.l. n. 185/2008.

11.12. Le sanzioni alternative.

11.13. I profili risarcitori.

11.13.a) Incompletezza della nuova disciplina.

11.13.b) Il risarcimento per equivalente: domanda di parte e onere della prova. Scompare la liquidazione forfetaria del mancato utile.

11.13.c) Scompare la risarcibilità del danno da perdita di chance?

11.13.d) La mancata domanda di subentro nel contratto e la quantificazione del risarcimento per equivalente ai sensi dell’art. 1227 c.c.

11.14. La disciplina transitoria.

11.15. Raffronto con la precedente elaborazione giurisprudenziale.

12. Gli altri riti speciali, vigenti ratione temporis o ratione materiae.

12.1. Premessa.

12.2. Il rito speciale di cui all’art. 23-bis, l. Tar.

12.3. Le norme processuali ulteriori per i contratti relativi alle infrastrutture strategiche e per le procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore.

12.4. Il giudizio immediato per i provvedimenti relativi a investimenti pubblici anticrisi.

12.4.a) L’accelerazione delle procedure amministrative, mediante commissari straordinari.

12.4.b) Le misure processuali acceleratorie.

12.4.c) Le forme e tempi di comunicazione dei provvedimenti e dell’accesso agli atti.

12.4.d) Il ricorso giurisdizionale.

12.4.e) Lo svolgimento del giudizio immediato.

12.4.f) Le altre norme applicabili.

12.4.g) La tutela cautelare.

12.4.h) La tutela risarcitoria solo per equivalente.

12.4.i) L’abolizione dello standstill: una norma border-line, soppressa dal d.lgs. n. 53/2010.

12.4.l) Il giudizio di appello.

12.4.m) La misura del contributo unificato.

13. Misure di incentivazione dell’accordo bonario.

14. Razionalizzazione (e moralizzazione) dell’arbitrato.

14.1. In breve.

14.2. Facoltatività dell’arbitrato, clausola compromissoria, divieto di compromesso.

14.3. Le garanzie di indipendenza degli arbitri.

14.4. Le spese del giudizio arbitrale.

14.5. Le impugnazioni del lodo arbitrale.

14.6. Perfezionamento, efficacia, esecutività del lodo.

14.7. Disciplina transitoria in due puntate.

Qui il testo dell’articolo.

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Recepita la direttiva ricorsi: decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53 https://www.giurdanella.it/2010/05/recepita-la-direttiva-ricorsi-decreto-legislativo-20-marzo-2010-n-53/ Thu, 20 May 2010 22:00:00 +0000 In vigore dal 27 aprile

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Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n. 53



Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici

(Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2010)



Art. 1 – Termine dilatorio per la stipulazione del contratto

Art. 2 – Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva

Art. 3 – Avviso volontario per la trasparenza preventiva

Art. 4 – Misure di incentivazione dell’accordo bonario

Art. 5 – Disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato

Art. 6 – Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale

Art. 7 – Giurisdizione

Art. 8 – Tutela processuale

Art. 9 – Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni

Art. 10 – Inefficacia del contratto negli altri casi

Art. 11 – Sanzioni alternative

Art. 12 – Tutela in forma specifica e per equivalente

Art. 13 – Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche

Art. 14 – Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell’Unione europea

Art. 15 – Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie

Art. 16 – Norma finanziaria

. . .

Il Presidente del Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente codice dei contratti pubblici relativi, a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2 e 44;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 gennaio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo: 

Art. 1.

Termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b) , direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 163 del 2006», sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «articolo 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;

    b) alla fine del comma 9 e’ aggiunto il seguente periodo: «L’esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e’ consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che e’ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.»;

    c) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti:

       «10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79.

        10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:

            a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e’ stata presentata o e’ stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia’ respinte con decisione definitiva;

            b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 60.

        10-ter. Se e’ proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.».

Art. 2

Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. L’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ così modificato:

    a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «articolo 24, comma 10, legge n. 62/2005» sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;

    b) al comma 5 la lettera a), e’ sostituita dalla seguente:

        «a) l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonche’ a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;»;

    c) nel comma 5, dopo la lettera b-bis) e’ aggiunta la seguente:

        «b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.»;

    d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo e’ espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell’avvenuta spedizione e’ data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione e’ accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l’applicazione del comma 4; l’onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l’invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se gia’ inviata. La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l’oggettiva impossibilita’ di rispettare tale contestualita’ a causa dell’elevato numero di destinatari, della difficolta’ di reperimento degli indirizzi, dell’impossibilita’ di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

        5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

        5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 13, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo e’ consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell’accesso adottati ai sensi dell’articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l’accesso e’ vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l’accesso sia consentito durante tutto l’orario in cui l’ufficio e’ aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

        5-quinquies. Il bando o l’avviso con cui si indice la gara o l’invito nelle procedure senza bando fissano l’obbligo del candidato o concorrente di indicare, all’atto di presentazione della candidatura o dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l’avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni.».

Art. 3

Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ inserito il seguente:

    «Art. 79-bis (Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). – 1. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato e’ stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:

       a) denominazione e recapito della stazione appaltante;

        b) descrizione dell’oggetto del contratto;

        c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;

        d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale e’ avvenuta l’aggiudicazione definitiva;

        e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.».

Art. 4

Misure di incentivazione dell’accordo bonario (articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)

1. All’articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n. 88/2009»;

    b) al comma 5 le parole: «apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione della commissione»;

    c) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:

        «9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed e’ nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.»;

    d) al comma 10, le parole: «del 50%» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

    e) il comma 16 e’ sostituito dal seguente: « 16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche’ in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.».

Art. 5

Disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato (articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)

1. All’articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009»;

    b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

        «1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, se il contratto conterra’, o meno, la clausola compromissoria. L’aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e’ inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. E’ vietato in ogni caso il compromesso.»;

    c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell’ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita’ del lodo ai sensi dell’articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile»;

    d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi dell’articolo 240»;

    e) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:

        «9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e’ direttamente versato all’Autorita’.»;

    f) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:

        «10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile e’ preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e’ effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale e’ restituito, con attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.»;

    g) il comma 11 e’ abrogato;

    h) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto.»;

        2) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: «Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l’importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

        3) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche’ del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l’ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile.»;

    i) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:

        «12-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell’accoglimento.»;

    l) il comma 13 e’ sostituito dal seguente:

        «13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale e’ liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi previste.»;

    m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

        «15-bis. Il lodo e’ impugnabile, oltre che per motivi di nullita’, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione e’ proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e’ più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

        15-ter. Su istanza di parte la Corte d’appello può sospendere, con ordinanza, l’efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l’articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e’ in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione; all’udienza pronunzia sentenza a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l’assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.».

2. All’articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009)»;

    b) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.»;

    c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono sostituite dalle seguenti: «nomina, se necessario, il segretario»;

    d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con i criteri di cui all’articolo 241, comma 13».

Art. 6

Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l’articolo 243 e’ inserito il seguente:

    «Art. 243-bis (Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). – 1. Nelle materie di cui all’articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.

        2. L’informazione di cui al comma 1 e’ fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimita’ e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facolta’ di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L’interessato può avvalersi dell’assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l’interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L’informazione e’ diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed e’ inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.

        3. L’informativa di cui al presente articolo non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, ne’ il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11, comma 10, ne’ il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

        4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di autotutela.

        5. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l’inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonche’ ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.

        6. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere, anche ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4, non e’ impugnabile autonomamente e può essere contestato congiuntamente all’atto cui si riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest’ultimo, da proporsi nel termine di quindici giorni.».

Art. 7

Giurisdizione

1. All’articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ aggiunto il seguente periodo: «La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative.».

Art. 8

Tutela processuale (articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva 89/665/CEE, articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, e articolo 2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. All’articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE», e le parole: «articolo 23-bis, legge n. 1034/1971;» sono soppresse;

    b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

        «1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita’ tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a lavori, servizi o forniture, di cui all’articolo 244, nonche’ i connessi provvedimenti dell’Autorita’, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.»;

    c) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:

        «2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita’ del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto.

        2-bis. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli seguenti si applica l’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

        2-ter. Quando e’ impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso e’ notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’operativita’ della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

        2-quater. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale e’ inderogabile e il relativo difetto e’ rilevato, anche d’ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato, con ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in mancanza di questa, nella prima udienza di merito. L’ordinanza indica il tribunale amministrativo regionale competente, davanti al quale il processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da quando diventa definitiva l’ordinanza che declina la competenza. L’ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza e’ impugnabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamento può essere altresì richiesto d’ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come competente dal tribunale adito. La questione di competenza inderogabile può comunque essere fatta valere anche con il regolamento di competenza.

        2-quinquies. I termini processuali sono stabiliti in:

            a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli gia’ impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8;

            b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell’atto contenente i motivi aggiunti, dell’appello avverso l’ordinanza cautelare;

            c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso principale;

            d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti gia’ impugnati;

            e) quindici giorni per l’appello avverso l’ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione.

        2-sexies. In luogo della prova della notificazione può essere depositata la prova che il ricorso e’ stato consegnato per le notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata appena e’ disponibile e comunque entro l’udienza o camera di consiglio in cui la causa e’ discussa.

        2-septies. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

        2-octies. Il processo, ferma la possibilita’ della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e’ dato avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data dell’udienza.

        2-nonies. In caso di esigenze istruttorie o quando e’ necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre sessanta giorni.

        2-decies. Il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio e’ pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza.

        2-undecies. Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso e’ redatta, ordinariamente, in forma semplificata.

        2-duodecies. In caso di domanda cautelare, le parti a cui e’ notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie, in relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione. La domanda cautelare e’ comunque trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio, decorso il predetto termine di cinque giorni. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.

        2-terdecies. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione.»;

    d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni recate dai commi da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti al Consiglio di Stato, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dai restanti commi del presente articolo e dalle vigenti disposizioni relative al giudizio cautelare nel processo amministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.».

Art. 9

Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ inserito il seguente:

    «Art. 245-bis (Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). – 1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia e’ limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:

        a) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta dal presente codice;

        b) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta dal presente codice;

        c) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento;

        d) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 10-ter, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.

    2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l’inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

    3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

    4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l’inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 245-quater.

    5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:

        a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal presente codice;

        b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 79-bis, in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto;

        c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).».

Art. 10

Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 245-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ inserito il seguente:

    «Art. 245-ter (Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge delega; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). – 1. Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata proposta.».

Art. 11

Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 245-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ inserito il seguente:

    «Art. 245-quater (Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). – 1. Nei casi di cui all’articolo 245-bis, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:

        a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria» – entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e’ comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell’economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;

        b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.

    2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.

    3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e’ stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.».

Art. 12

Tutela in forma specifica e per equivalente

1. Dopo l’articolo 245-quater del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ inserito il seguente:

    «Art. 245-quinquies (Tutela in forma specifica e per equivalente). – 1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto e’ comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 245-bis e 245-ter. Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone, su domanda e a favore del solo ricorrente avente titolo all’aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.

    2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e’ resa disponibile a subentrare nel contratto, e’ valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.».

Art. 13

Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche (articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. All’articolo 246 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;

    b) al comma 1 le parole: «le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «oltre alle disposizioni degli articoli 244, 245, 245-bis, 245-quater e 245-quinquies si applicano le previsioni del presente articolo»;

    c) il comma 2 e’ abrogato;

    d) nel comma 4, le parole: «La sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l’applicazione degli articoli 245-bis e 245-quater, al di fuori dei casi in essi contemplati, la sospensione».

Art. 14

Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell’Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4, direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 251 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ inserito il seguente:

    «Art. 251-bis (Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell’Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE).- 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE.

    2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione europea, alternativamente:

        a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;

        b) una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stato posto rimedio;

        c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture e’ stata sospesa dalla stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del competente organo a cui e’ stato proposto il ricorso.

    3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera b), può anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l’oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee informa la Commissione europea dell’esito del ricorso non appena ne viene a conoscenza.

    4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture e’ stata sospesa conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stato posto rimedio.

    5. Al fine dell’esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione appaltante e può chiedere notizie sullo stato del procedimento di ricorso alla segreteria dell’organo presso cui pende. La richiesta e’ formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta e’ resa per iscritto, con la massima tempestività e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri.

    6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, richieste dalla stessa Commissione nell’ambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine può chiedere le occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali protocolli d’intesa, nonche’, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle stazioni appaltanti.

    7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all’articolo 245-bis, comma 2.».

Art. 15

Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie (articolo 44, comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, e’ abrogato l’articolo 20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l’articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificato dall’articolo 1, si applica anche ai contratti di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, se l’aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1;

    b) la lettera b) del comma 1 e’ sostituita dalla seguente: « b) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;».

3. All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove».

4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano già stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. E’ abrogato l’articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 si applica ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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La nuova direttiva ricorsi https://www.giurdanella.it/2010/05/la-nuova-direttiva-ricorsi/ Tue, 11 May 2010 22:00:00 +0000 Guida al d.lgs n.53 approvato il 20 marzo 2010

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Nuovo ciclo di giornate formative organizzate dal CeSDA in materia di appalti pubblici.

L’occasione è data dall’approvazione, lo scorso 20 marzo, del decreto legislativo n. 53 che recepisce la Direttiva 2007/66/CE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il Corso, dal titolo “La nuova direttiva ricorsi”, avrà la durata di otto ore (9,30 -17,30) e si terrà, a cura dello studio legale Giurdanella (responsabile della direzione scientifica del corso), in data:

– giovedì 27 maggio – Catania – via Trieste 36

La quota di iscrizione al corso ammonta a 300 € + Iva (le PA sono esenti), e comprende, oltre alle 8 ore di lezione frontale, l’accesso via web ad un’aula telematica in cui sarà possibile consultare materiale didattico appositamente selezionato dai docenti, utile per l’approfondimento degli argomenti affrontati durante il corso stesso.

Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui: www.cesda.it/iscrizioni.

Per ulteriori informazioni, contattare direttamente la segreteria:

tel. 095.7223878; fax 095.6113110; e-mail formazione@cesda.it

Di seguito, il programma dettagliato del corso.

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CeSDA Alta Formazione

“La nuova direttiva ricorsi”

(giornata di formazione 27 maggio)

Programma

  • Il recepimento della “Direttiva ricorsi” (2007/66/CE), in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, alla luce del D.lgs. n. 53 del 20 marzo 2010, in vigore dal 27 aprile 2010;
  • Le nuove regole in tema di gestione del contenzioso appalti: ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle nuove disposizioni;
  • La nuova tutela processuale in forma specifica o per equivalente;
  • Forma, contenuto, termini e destinatari della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
  • Lo standstill period (il termine dilatorio per la stipulazione del contratto);
  • L’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giudiziale;
  • Il ricorso giurisdizionale: rimedi esperibili, termini per la proposizione e atti impugnati;
  • Il caso della comunicazione e dell’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva;
  • Le misure di incentivazione e le modifiche all’istituto dell’accordo bonario;
  • Le nuove disposizioni in materia di arbitrato;
  • Conseguenze derivanti dall’inserimento della clausola compromissoria;
  • L’annullamento dell’aggiudicazione e le sorti del contratto;
  • I poteri del giudice in relazione alla privazione degli effetti del contratto già stipulato;
  • Il contenzioso in materia di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi;
  • Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione Europea

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Direttiva 2008/34/CE – 11 marzo 2008 https://www.giurdanella.it/2010/05/direttiva-200834ce-11-marzo-2008/ Tue, 11 May 2010 22:00:00 +0000 su rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

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Direttiva 2008/12/CE https://www.giurdanella.it/2010/05/direttiva-200812ce/ Tue, 11 May 2010 22:00:00 +0000 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

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