direttive europee appalti Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/direttive-europee-appalti/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 14 Jan 2016 14:57:27 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Delega appalti: via libero definitivo dal Senato https://www.giurdanella.it/2016/01/delega-appalti-via-libero-definitivo-dal-senato/ Thu, 14 Jan 2016 10:39:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30209 Con 170 voti favorevoli, 30 contrari e 40 astenuti, l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl Delega appalti, recante deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli […]

L'articolo Delega appalti: via libero definitivo dal Senato proviene da Giurdanella.it.

]]>
Con 170 voti favorevoli, 30 contrari e 40 astenuti, l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl Delega appalti, recante deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il ddl, composto di un solo articolo, reca una delega al Governo per il recepimento delle tre direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE che riordinano la normativa europea. La delega prevede la redazione di un nuovo codice degli appalti pubblici.

Tra i criteri della delega: la razionalizzazione del quadro normativo a fini di semplificazione dei procedimenti; la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara; la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti; il contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari; la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato; la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici; la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto; il miglioramento delle condizioni di accesso, per le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni; l’individuazione di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento; la trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni. 

Nella prima lettura in Senato sono stati introdotti ulteriori criteri direttivi: la sostituzione del criterio del massimo ribasso con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nei servizi ad alta intensità di manodopera; la valorizzazione di esigenze di sostenibilità ambientale e di clausole sociali; la previsione di forme di dibattito pubblico nei territori interessati da opere infrastrutturali che hanno impatto sull’ambiente; la valorizzazione della fase progettuale e il contenimento delle varianti in corso d’opera; il rafforzamento dei poteri di vigilanza e indirizzo dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che elaborerà contratti-tipo e bandi-tipo e istituirà un albo nazionale dei commissari di gara; l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture, di un albo nazionale per il ruolo di responsabile dei lavori; l’affidamento delle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, con una disciplina transitoria per le concessioni autostradali.

Numerose le modifiche introdotte alla Camera, che ha ulteriormente precisato i criteri della delega, introducendo il coordinamento con le disposizioni in materia di tutela ambientale, il riferimento al costo del ciclo di vita nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la previsione di specifiche tecniche per assicurare l’accessibilità delle persone con disabilità, la previsione di una disciplina ad hoc per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la previsione di una specifica disciplina per i contratti segretati, l’individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive europee, la previsione di sanzioni in caso di omessa o tradiva denuncia all’ANAC di richieste estorsive e corruttive, la pubblicità di avvisi e bandi di gara esclusivamente con strumenti informatici, la previsione di sanzioni per le stazioni appaltanti che omettono o tardano a comunicare le varianti in corso d’opera, il richiamo al rispetto del referendum abrogativo del giugno 2011 per le concessioni del settore idrico, l’espresso superamento della legge obiettivo. La Camera, inoltre, ha ampliato il ricorso all’appalto integrato e le deroghe al principio di affidamento con gara ad evidenza pubblica: in materia di concessioni di lavori e servizi pubblici l’obbligo di affidamento con gara riguarda l’80 per cento, per il 20 per cento vi è la possibilità dell’affidamento in house.

Vai allo speciale

L'articolo Delega appalti: via libero definitivo dal Senato proviene da Giurdanella.it.

]]>
Nuovo Codice Appalti: ecco le novità contenute nella bozza https://www.giurdanella.it/2016/01/nuovo-codice-appalti-ecco-le-novita-contenute-nella-bozza/ Thu, 14 Jan 2016 08:29:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30199 Mentre la delega appalti continua il proprio iter al Senato (le dichiarazioni di voto e il voto finale sono previsti nella seduta antimeridiana odierna), la Commissione Ministeriale ha ultimato la prima bozza del nuovo Codice Appalti. Tra le novità contenute nella bozza si legge che i Commissari di Gara saranno scelti fra gli esperti iscritti […]

L'articolo Nuovo Codice Appalti: ecco le novità contenute nella bozza proviene da Giurdanella.it.

]]>
Mentre la delega appalti continua il proprio iter al Senato (le dichiarazioni di voto e il voto finale sono previsti nella seduta antimeridiana odierna), la Commissione Ministeriale ha ultimato la prima bozza del nuovo Codice Appalti.

Tra le novità contenute nella bozza si legge che i Commissari di Gara saranno scelti fra gli esperti iscritti in un apposito albo istituito presso l’Anac. La scelta non sarà discrezionale da parte della stazione appaltante, ma avverrà attraverso un pubblico sorteggio.

Il metodo del sorteggio verrà utilizzato dalla stazione appaltante, in sede di gara, anche per la scelta del metodo di determinazione dell’anomalia dell’offerta.

Il nuovo codice appalti prevede inoltre la preferenza quasi assoluta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa. Le stazioni appaltanti potranno ricorrere al criterio del prezzo più basso solo per gli appalti sottosoglia e a determinate stringenti condizioni.

Inoltre le stazioni appaltanti dovranno garantire un accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara per via elettronica.

Infine, altra novità di rilievo è l’obbligo a partire dal 1 gennaio 2017,per le stazioni appaltanti, di pubblicare i propri atti solo in formato digitale sul proprio sito istituzionale.

Giurdanella.it seguirà l’evolversi del Codice Appalti pubblicando continui aggiornamenti.

Segui lo speciale Riforma Appalti

L'articolo Nuovo Codice Appalti: ecco le novità contenute nella bozza proviene da Giurdanella.it.

]]>
Delega appalti: via libera dalla Commissione Lavori https://www.giurdanella.it/2015/12/delega-appalti-via-libera-dalla-commissione-lavori/ Fri, 11 Dec 2015 08:56:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29741 La commissione Lavori pubblici al Senato,  ha approvato il ddl delega appalti, senza modificare il testo che aveva ricevuto l’ok alla Camera. La Commissione ha quindi concluso l’esame del disegno di legge, conferendo mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo approvato senza modifiche. Sono stati invece respinti ovvero ritirati o dichiarati decaduti […]

L'articolo Delega appalti: via libera dalla Commissione Lavori proviene da Giurdanella.it.

]]>
La commissione Lavori pubblici al Senato,  ha approvato il ddl delega appalti, senza modificare il testo che aveva ricevuto l’ok alla Camera.

La Commissione ha quindi concluso l’esame del disegno di legge, conferendo mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo approvato senza modifiche.

Sono stati invece respinti ovvero ritirati o dichiarati decaduti tutti gli emendamenti.

Il testo passa all’esame dell’Assemblea che dovrebbe discuterlo il 16 dicembre.

Si avvicina l’approvazione definitiva del testo.

Clicca qui per il testo approvato dalla Camera dei Deputati

Clicca qui per il dossier del Servizio Studi del Senato a seguito delle modifiche della Camera dei Deputati

Clicca qui per seguire il nostro speciale

L'articolo Delega appalti: via libera dalla Commissione Lavori proviene da Giurdanella.it.

]]>
Direttive Europee Appalti: sono efficaci prima del recepimento? https://www.giurdanella.it/2015/12/direttive-europee-appalti-sono-efficaci-prima-del-recepimento/ Thu, 03 Dec 2015 15:34:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29660 Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5359 del 25 novembre 2015, ha  chiarito la questione dell’efficacia delle direttive europee nell’ordinamento interno, prima del loro recepimento e, in ogni caso, prima della scadenza del termine a quel fine assegnato agli Stati membri. Il Collegio, al riguardo, ha precisato (Cons. St., sez. V, 11 settembre […]

L'articolo Direttive Europee Appalti: sono efficaci prima del recepimento? proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5359 del 25 novembre 2015, ha  chiarito la questione dell’efficacia delle direttive europee nell’ordinamento interno, prima del loro recepimento e, in ogni caso, prima della scadenza del termine a quel fine assegnato agli Stati membri.

Il Collegio, al riguardo, ha precisato (Cons. St., sez. V, 11 settembre 2015, n.4253; sez. VI, 26 maggio 2015, n.2660) che, prima della scadenza del termine per il recepimento, resta inconfigurabile qualsiasi efficacia diretta nell’ordinamento interno e, in particolare, nei c.d. rapporti verticali delle direttive europee (che, quindi, non possono essere qualificate, in tale situazione, come self-executing), per quanto dettagliate e complete, e che, nondimeno, le stesse conservano un’efficacia giuridica, ancorchè limitata, che vincola sia i legislatori sia i giudici nazionali ad assicurare, nell’esercizio delle rispettive funzioni, il conseguimento del risultato voluto dalla direttiva (Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2015, n.4793).

Quanto ai contenuti di tale ridotta efficacia, ha chiarito che, in pendenza del termine per il recepimento, il rispetto del principio di leale collaborazione sancito all’art.4, par.3, del Trattato UE impedisce, per un verso, al legislatore nazionale l’approvazione di qualsiasi disposizione che ostacoli il raggiungimento dell’obiettivo al quale risulta preordinata la direttiva (C. Giust., 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-EnvironnementVallonie) e impone, per un altro, ai giudici nazionali di preferire l’opzione ermeneutica del diritto interno maggiormente conforme alle norme eurounitarie da recepire, di guisa che non venga pregiudicato il conseguimento del risultato voluto dall’atto normativo europeo (CGARS, 15 gennaio 2015, n.1; C. Giust. UE, 15 aprile 2008, C-268/08, Impact).

Inoltre, , il Collegio ricorda che è stato anche escluso che possa riconoscersi qualsivoglia efficacia alle direttive non ancora recepite, che introducono nell’ordinamento un istituto nuovo, che, come tale, esige una compiuta disciplina normativa interna, necessariamente riservata in tutti i suoi aspetti al legislatore nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3333).

Dunque, perché possa utilmente invocarsi il limitato effetto della c.d. interpretazione giuridica conforme, nei termini sopra precisati, risulta necessario che la direttiva che viene invocata come vincolante criterio ermeneutico sia stata pubblicata sulla G.U.U.E. prima dell’adozione dell’atto impugnato, posto che, in ogni caso, il giudizio della legittimità di quest’ultimo dev’essere comunque formulato alla stregua della normativa vigente al momento della sua assunzione.

Infine, il Collegio chiarisce che la regola dell’interpretazione giuridica conforme risulta del tutto inconfigurabile nei riguardi di previsioni della direttiva finalizzate ad introdurre negli ordinamenti nazionali istituti del tutto innovativi, che, come tali, esigono la coerente declinazione dei loro elementi costituivi e dei pertinenti presupposti di applicabilità. Anche a fronte di una disciplina europea sufficientemente dettagliata ed esauriente, risultano, infatti, necessarie la previsione di disposizioni (nazionali) di coordinamento con la normativa vigente e, soprattutto, l’adozione di un regime intertemporale, che chiarisca i tempi di operatività della nuova disciplina, rispetto (ad esempio) alle gare già bandite al momento del recepimento della direttiva.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

N. 05359/2015REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2015, proposto da:
Romeo Gestioni Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Stefano Vinti, Raffaele Ferola, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli n.180;

contro

Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso per legge dagli avv.ti Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano, Samuela Pischedda, domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29; Prelios Integra Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Marco Annoni, Antonio Lirosi, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, Via Udine n. 6; Edildovi Snc di Donzelli e Vitiello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Di Mauro, Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso Alfredo Di Mauro in Roma, Via Santa Caterina Da Siena, n. 46; Siram Spa, Exitone Spa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Marco Annoni, Angelo Clarizia, Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, Via Udine n. 6; Abaco Servizi Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Antonio Lirosi, Angelo Clarizia, Marco Annoni, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, Via Udine n. 6;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Societa Sovigest, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Lubrano Enrico Studio Legale Lubrano & Ass. in Roma, Via Flaminia, 79;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 00851/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizi di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell’INPS;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di Prelios Integra Spa, di Edildovi Snc di Donzelli e Vitiello, di Siram Spa, di Abaco Servizi Srl e di Exitone Spa;

Visto l’intervento di Sovigest Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Ferola, Stefano Vinti, Daniela Anziano, Marco Annoni, Antonio Lirosi, Saverio Sticchi Damiani, Annalisa Di Giovanni, Michele Costa su delega di Enrico Lubrano e di Filippo Lubrano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n.5013 del 2012 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respingeva il ricorso proposto dalla Romeo Gestioni S.p.A. (d’ora innanzi Romeo), seconda classificata, avverso l’aggiudicazione al r.t.i. costituito dalla mandataria Prelios Property & Project Management S.p.A. e dalle mandanti Siram S.p.A, Abaco Servizi s.r.l. ed Exitone S.p.A. (d’ora innanzi RTI Prelios) dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell’I.N.P.S, per la durata di trentasei mesi, in esito alla procedura di aggiudicazione indetta da quest’ultimo (con bando trasmesso alla G.U.C.E. il 28 marzo 2011 e pubblicato sulla G.U. il 1° aprile 2011) con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e al prezzo base d’asta di Euro 44.100.000,00.

In accoglimento dell’appello proposto dalla Romeo, il Consiglio di Stato (con sentenza n.6036 del 2013) riformava la gravata decisione del T.A.R. del Lazio, dichiarava l’inefficacia del contratto stipulato il 12 agosto 2013 e disponeva il subentro della società appellante nell’aggiudicazione e nel contratto, sulla base dell’accoglimento del solo motivo di appello inteso a denunciare l’illegittimità dell’omessa esclusione del RTI Prelios, per aver perso, durante la procedura di affidamento, le attestazioni di qualificazione SOA relative alle categorie OG1 e OG11, prodotte sulla base del contratto di avvalimento stipulato in data 28 aprile 2011 con la Edilnovi s.n.c. di Donzelli e Vitiello (d’ora innanzi Edilnovi).

Con sentenza n.4056 del 2014 il Consiglio di Stato accoglieva l’opposizione di terzo proposta dalla Edilnovi, annullava le predette decisioni e rimetteva la causa dinanzi al primo giudice.

Il T.A.R. del Lazio, dinanzi al quale era stato ritualmente riassunto il ricorso dalla Romeo, respingeva nuovamente il gravame, confermando così la legittimità dell’aggiudicazione della gara al RTI Prelios, e dichiarava inammissibile il ricorso incidentale proposto da quest’ultima.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la Romeo, contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma, con conseguenti annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto al RTI Prelios e proprio subentro nel contratto già stipulato.

Resistevano la Edilnovi e il RTI Prelios, rilevando l’infondatezza dell’appello principale, proponendo (solo la seconda) appello incidentale avverso la declaratoria dell’inammissibilità del proprio ricorso incidentale in primo grado inteso ad ottenere l’accertamento della doverosità dell’esclusione della Romeo dalla gara, e concludendo per la conseguente conferma della sentenza impugnata (in ipotesi con diversa motivazione).

Si costituiva anche l’INPS, che concludeva per la reiezione dell’appello principale e di quello incidentale.

Interveniva volontariamente in giudizio la Sovigest S.p.A. (terza classificata), che concludeva per l’accoglimento sia dell’appello principale che di quello incidentale.

Con decreto monocratico in data 17 marzo 2015, poi confermato con l’ordinanza cautelare del 9 aprile 2015, veniva sospesa l’esecutività della sentenza appellata.

Il ricorso veniva successivamente trattenuto in decisione, sulle memorie difensive e di replica depositate dalle parti, con le quali veniva, peraltro, eccepita l’inammissibilità dell’intervento della Sovigest S.p.A., alla pubblica udienza del 9 aprile 2015.

Con ordinanza 29 aprile 2015, n.2189 veniva rimessa all’Adunanza Plenaria la soluzione dei quesiti che seguono: a) se la disciplina transitoria contenuta nell’art.357, commi 12 e 16, del d.P.R. n.207 del 2010 debba essere interpretata, con riguardo sia alle categorie variate che a quelle non variate, nel senso che resti necessaria la verifica triennale delle attestazioni di qualificazione SOA (per come prescritta dagli art.15-bis del d.P.R. n.34 del 2000 e 76 del d.P.R. n.207 del 2010); b) se il principio del possesso continuativo dei requisiti di qualificazione debba essere interpretato e declinato nel senso che anche una temporanea interruzione, nel corso della procedura, della titolarità delle attestazioni prescritte comporti necessariamente l’esclusione dell’impresa che l’ha temporaneamente perduta e anche se la possedeva nei momenti della presentazione della domanda, del controllo dei requisiti e dell’aggiudicazione.

Con la decisione 20 luglio 2015, n.8, l’Adunanza Plenaria risolveva i predetti quesiti affermando i seguenti principi di diritto: a) nel regime transitorio previsto dal comma 12, prima parte, dell’art. 375 del d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie non modificate dal nuovo regolamento, di validità delle attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 “fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse”, è applicabile l’onere di verifica triennale imposto prima dall’art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e poi dall’art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010; b) nel regime transitorio dettato dall’art. 375, commi 13, 16 e 17, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. per le categorie “variate” non sussiste, durante il regime di proroga, l’obbligo di verifica triennale, di cui agli artt. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e 77 del d.P.R. n. 207 del 2010; c) nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Con la medesima sentenza il ricorso veniva rimesso alla Sezione, che lo assumeva poi in decisione, sulle memorie difensive depositate da tutte le parti, alla pubblica udienza del 5 novembre 2015.

DIRITTO

1.- E’ controversa la legittimità dell’aggiudicazione al RTI Prelios dell’appalto, della durata di trentasei mesi, avente ad oggetto i servizi di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell’INPS.

Il Tribunale di prima istanza, in esito alla complessa vicenda processuale riassunta in fatto, respingeva il ricorso della Romeo (seconda classificata), giudicando infondate tutte le censure dedotte a sostegno del gravame, e dichiarava inammissibile (rectius improcedibile), per (sopravvenuta) carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto dal RTI Prelios.

Con il primo motivo di appello la Romeo critica la statuizione reiettiva delle doglianze (la terza del ricorso principale e la dodicesima dei secondi motivi aggiunti) con le quali aveva censurato la mancata esclusione del RTI Prelios, per essere rimasto sprovvisto, nel corso della procedura, delle attestazioni di qualificazione SOA relative alle categorie OG1 e OG11, intestate all’ausiliaria Edilnovi e delle quali si era avvalso il raggruppamento risultato aggiudicatario.

Come già rilevato in fatto, il Collegio ha ritenuto di investire delle questioni implicate dall’esame del predetto motivo l’Adunanza Plenaria, che le ha risolte con l’affermazione dei principi di diritto sopra riportati, rimettendo il giudizio alla Sezione, per la sua definizione.

2.- Occorre preliminarmente risolvere il problema, anch’esso dibattuto, dell’ordo quaestionum.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, se è vero che, in ossequio ai principi affermati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n.9 del 2014, il ricorso incidentale dev’essere esaminato prima di quello principale (con la conseguenza che, nel caso di specie, si dovrebbe principiare dalla disamina dell’appello incidentale del RTI Prelios, con il quale sono stati riproposti i motivi assunti a sostegno del ricorso incidentale “escludente” proposto in primo grado e dichiarato improcedibile per effetto della reiezione nel merito di quello principale), è anche vero che, essendo stata rimessa all’Adunanza Plenaria la soluzione delle questioni giuridiche implicate dalla disamina dell’appello principale, che sono state risolte con l’affermazione di principi di diritto che vincolano la Sezione al suo accoglimento, si è determinata, nel caso di specie, una peculiare situazione processuale, che impone di esaminare prima l’appello principale (invertendo, quindi, la sequenza ordinaria dell’esame dei ricorsi).

Posto, infatti, che la vincolata declinazione del dictum dell’Adunanza Plenaria comporta, di per sé, l’accertamento della doverosità dell’esclusione del RTI Prelios, occorre principiare proprio dalla disamina e dalla conseguente definizione dell’appello principale (e, in particolare, delle eccezioni formulate dal RTI appellato, con le memorie difensive depositate dopo la pronuncia della Plenaria), atteso che il suo accoglimento determinerebbe la declaratoria dell’improcedibilità di quello incidentale (alla cui decisione il RTI Prelios perderebbe qualsivoglia interesse, in ragione dell’accertamento dell’illegittimità della sua ammissione alla gara e, quindi, della sopravvenuta impossibilità di conseguire qualsiasi vantaggio dal suo eventuale accoglimento).

3.- Così chiarito l’ordine di esame dei ricorsi, occorre, innanzitutto, rilevare che, per effetto della statuizione dell’Adunanza Plenaria, si deve riconoscere la fondatezza del primo motivo dell’appello della Romeo e, quindi, l’illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto al RTI Prelios, che avrebbe dovuto essere escluso per aver perso il requisito di qualificazione (posseduto tramite l’ausiliaria Edilnovi) relativo alla titolarità dell’attestazione SOA nella categoria OG1 nel periodo compreso tra il 31 luglio e il 22 settembre 2011 (a nulla rilavando, come chiarito dall’Adunanza Plenaria, in ossequio al principio della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, che in quel segmento temporale non siano state svolte attività significative di amministrazione della procedura).

3.1- Una volta accertata l’illegittimità dell’ammissione alla gara del (e, quindi, dell’aggiudicazione dell’appalto al) RTI Prelios, occorre esaminare le ragioni addotte dallo stesso per dimostrare, al contrario, la validità della propria partecipazione alla procedura (e, di conseguenza, dell’affidamento a sé del contratto).

3.2- Con una prima censura (riproposta nella memoria difensiva depositata il 20 ottobre 2015) si ribadisce l’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione della Romeo (e, di conseguenza, dell’appello), non esaminata in quanto rimasta assorbita dalla reiezione nel merito del ricorso di primo grado, per l’omessa impugnazione della nota in data 29 luglio 2014, con la quale l’INPS aveva ordinato alla società ricorrente la consegna degli immobili al subentrante RTI Prelios.

L’eccezione è manifestamente destituita di fondamento, in quanto la comunicazione rimasta inoppugnata costituisce un mero adempimento consequenziale all’affidamento del servizio al RTI Prelios, strettamente funzionale a organizzare e ad assicurare la sostituzione dell’impresa contraente nella gestione del patrimonio immobiliare dell’Istituto, e, come tale, privo di qualsivoglia autonoma valenza provvedimentale e lesiva, con la conseguenza che la sua omessa impugnazione non incide in alcun modo sulla sussistenza (o sulla persistenza) dell’interesse in capo alla Romeo ad impugnare l’aggiudicazione dell’appalto in questione (il cui eventuale annullamento implicherebbe l’automatica caducazione della suddetta comunicazione).

3.3- Con un ulteriore ordine di considerazioni (compendiate nella memoria di replica del 24 ottobre 2015), si sostiene che il temporaneo deficit del possesso del requisito di qualificazione sopra ricordato debba intendersi, in ogni caso, giustificato dall’esimente della forza maggiore, per come codificata dall’art.1218 c.c. e richiamata dall’art.2, comma 4, d.lgs. n.163 del 2006.

La tesi, per quanto suggestivamente formulata, dev’essere disattesa.

Premesso, infatti, che i caratteri della forza maggiore, quale fattore che esclude la responsabilità del debitore (in questo caso, sembrerebbe per analogia, del concorrente che non ha conservato, per tutta la procedura, un requisito di qualificazione), sono integrati da un evento inevitabile e imprevedibile (Cass. Civ., sez. VI, 12 marzo 2015, n.5015), non imputabile a negligenza dell’obbligato (Cass. Civ., sez. I, 16 luglio 2014, n.16276) e non prevenibile dallo stesso, nonostante l’adozione di ogni misura idonea ad assicurare il puntuale adempimento dell’obbligazione (Cass. Civ., sez. III, 27 ottobre 2014, n.20787), nel caso di specie il RTI appellato si limita ad identificare tale evento nella temporanea perdita, da parte dell’ausiliaria Edilnovi, del requisito relativo alla categoria OG1.

Sennonchè il predetto deficit, per quanto attinente ad una normativa di non agevole decifrazione, non integra certo gli estremi della forza maggiore, per come sopra definita, non essendo sicuramente imprevedibile e inevitabile (mediante la diligenza ordinaria richiesta alla concorrente che invoca l’esimente in questione) l’esegesi che prescriveva, anche per la suddetta categoria, la verifica triennale della pertinente attestazione SOA (che, infatti, avrebbe potuto, e dovuto, essere prevista).

Ne consegue l’inconfigurabilità dei presupposti di applicabilità, al caso di specie, della causa di esonero dalla responsabilità in questione.

3.4- Più complessa si rivela, invece, l’analisi della tesi della diretta applicabilità alla fattispecie in esame dell’art.63 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, prima della sua trasposizione nell’ordinamento interno e in pendenza del termine per il suo recepimento.

3.4.1- Sostiene, in particolare, il RTI Prelios che la predetta disposizione, là dove impone la sostituzione del soggetto sulla cui capacità ha fatto affidamento l’operatore economico (nelle ipotesi in cui sussistano, per il primo, motivi obbligatori di esclusione) e, quindi, impedisce, in tale situazione, l’automatica estromissione dalla procedura dell’impresa concorrente (che si è avvalsa dei requisiti di un’impresa ausiliaria, che,tuttavia, non li possiede), deve intendersi immediatamente applicabile nell’ordinamento nazionale e preclude, quindi, l’accertamento della doverosità della sua esclusione dalla gara e, quindi, dell’illegittimità in suo favore dell’aggiudicazione.

3.4.2- La disamina della tesi appena riassunta postula la preliminare soluzione del problema dell’efficacia delle direttive europee nell’ordinamento interno, prima del loro recepimento e, in ogni caso, prima della scadenza del termine a quel fine assegnato agli Stati membri.

E’ stato, al riguardo, precisato (Cons. St., sez. V, 11 settembre 2015, n.4253; sez. VI, 26 maggio 2015, n.2660) che, prima della scadenza del termine per il recepimento, resta inconfigurabile qualsiasi efficacia diretta nell’ordinamento interno e, in particolare, nei c.d. rapporti verticali delle direttive europee (che, quindi, non possono essere qualificate, in tale situazione, come self-executing), per quanto dettagliate e complete, e che, nondimeno, le stesse conservano un’efficacia giuridica, ancorchè limitata, che vincola sia i legislatori sia i giudici nazionali ad assicurare, nell’esercizio delle rispettive funzioni, il conseguimento del risultato voluto dalla direttiva (Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2015, n.4793).

Quanto ai contenuti di tale ridotta efficacia, si è, in particolare, chiarito che, in pendenza del termine per il recepimento, il rispetto del principio di leale collaborazione sancito all’art.4, par.3, del Trattato UE impedisce, per un verso, al legislatore nazionale l’approvazione di qualsiasi disposizione che ostacoli il raggiungimento dell’obiettivo al quale risulta preordinata la direttiva (C. Giust., 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-EnvironnementVallonie) e impone, per un altro, ai giudici nazionali di preferire l’opzione ermeneutica del diritto interno maggiormente conforme alle norme eurounitarie da recepire, di guisa che non venga pregiudicato il conseguimento del risultato voluto dall’atto normativo europeo (CGARS, 15 gennaio 2015, n.1; C. Giust. UE, 15 aprile 2008, C-268/08, Impact).

Non solo, ma è stato anche escluso che possa riconoscersi qualsivoglia efficacia alle direttive non ancora recepite, che introducono nell’ordinamento un istituto nuovo, che, come tale, esige una compiuta disciplina normativa interna, necessariamente riservata in tutti i suoi aspetti al legislatore nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3333).

3.4.3- Ovviamente, perché possa utilmente invocarsi il limitato effetto della c.d. interpretazione giuridica conforme, nei termini sopra precisati, risulta necessario che la direttiva che viene invocata come vincolante criterio ermeneutico sia stata pubblicata sulla G.U.U.E. prima dell’adozione dell’atto impugnato, posto che, in ogni caso, il giudizio della legittimità di quest’ultimo dev’essere comunque formulato alla stregua della normativa vigente al momento della sua assunzione.

Orbene, è sufficiente osservare, nella fattispecie in esame, che l’aggiudicazione di cui si controverte è stata adottata il 13 giugno 2012, per escludere qualsivoglia efficacia, anche limitata al solo vincolo interpretativo, all’invocato art.63 della direttiva n.2014/24/UE, che, siccome pubblicata sulla G.U.U.E. il 28 marzo 2014, e, quindi, dopo l’assunzione del provvedimento oggetto del presente giudizio, non può essere in alcun modo invocata quale parametro ermeneutico della sua legittimità (che, si ripete, dev’essere scrutinata alla stregua della disciplina, nazionale ed europea, vigente alla data della sua formalizzazione).

3.4.4- Non solo, ma la rilevanza giuridica dell’art.63 della direttiva citata, anche se ai limitati fini del vincolo ermeneutico (per come sopra precisato), dev’essere, in ogni caso, esclusa anche per un’altra dirimente ragione (che si aggiunge a quella, assorbente, prima segnalata).

La regola dell’interpretazione giuridica conforme, infatti, risulta del tutto inconfigurabile nei riguardi di previsioni della direttiva finalizzate ad introdurre negli ordinamenti nazionali istituti del tutto innovativi, che, come tali, esigono la coerente declinazione dei loro elementi costituivi e dei pertinenti presupposti di applicabilità.

Anche a fronte di una disciplina europea sufficientemente dettagliata ed esauriente, risultano, infatti, necessarie la previsione di disposizioni (nazionali) di coordinamento con la normativa vigente e, soprattutto, l’adozione di un regime intertemporale, che chiarisca i tempi di operatività della nuova disciplina, rispetto (ad esempio) alle gare già bandite al momento del recepimento della direttiva.

Orbene, prima della formalizzazione di tali scelte, necessariamente consacrate nell’atto legislativo nazionale di recepimento, l’enunciazione nella direttiva di un nuovo istituto, tale dovendo intendersi quello della sostituzione del terzo ausiliario (finora sconosciuto sia alla normativa nazionale che a quella europea), resta del tutto sprovvista di qualsivoglia efficacia, non solo diretta (come già chiarito), ma anche nella ridotta valenza come paradigma ermeneutico.

In difetto, infatti, di una disciplina nazionale che regoli condizioni e tempi di operatività del nuovo istituto della regolarizzazione del terzo ausiliario (e, ovviamente, in pendenza del termine per la sua introduzione con l’atto di recepimento della direttiva), resta del tutto inimmaginabile un’interpretazione della vigente disciplina dell’avvalimento, che, in luogo dell’esclusione dell’operatore economico che si sia avvalso dei requisiti di un’impresa ausiliaria (che, tuttavia, non li possiede), si risolva in una disapplicazione di tale regola e nella sua sostituzione, in via meramente interpretativa (ma, in realtà, creatrice di una nuova norma), con quella della surrogazione dell’ausiliario inadempiente (prima che il legislatore nazionale regoli gli elementi costituivi della relativa fattispecie).

3.4.5- Al rilievo della sicura inapplicabilità alla fattispecie controversa dell’art.63 della direttiva n.2014/24 UE consegue, peraltro, quello dell’insussistenza delle condizioni per l’invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (che si risolverebbe nell’inammissibile interrogazione sull’interpretazione della portata precettiva di una disposizione, rispetto al cui ambito applicativo, tuttavia, la questione qui controversa è stata giudicata estranea).

3.5- Resta, quindi, confermato l’accertamento della doverosità dell’esclusione dalla gara del RTI Prelios e, quindi, dell’illegittimità dell’aggiudicazione ad esso dell’appalto in questione.

4.- L’accoglimento del primo motivo di appello esime il Collegio dalla disamina delle altre censure dedotte dalla Romeo a sostegno dell’impugnazione e determina, come già rilevato, l’improcedibilità dell’appello incidentale (per le ragioni supra chiarite), oltre che dell’intervento di Sovigest S.p.A. (la quale, per effetto della predetta statuizione, non potrebbe più conseguire alcun risultato utile).

L’anzidetto intervento dev’essere, tuttavia, ancor prima e secondo un criterio di priorità logica, dichiarato inammissibile, in quanto finalizzato a tutelare irritualmente (e, peraltro, direttamente nel secondo grado di giudizio) una posizione soggettiva autonoma (Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2014, n.1810), siccome distinta e, addirittura, contrastante sia con quella dell’appellante principale che con quella dell’appellante incidentale, e che avrebbe, invece, dovuto essere coltivata per mezzo dell’appello (tuttavia non proposto) avverso la sentenza del TAR del Lazio n.11700 del 2014, ormai passata in giudicato, con cui era stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso gli esiti della procedura in questione (e da intendersi quale l’unica iniziativa processuale validamente e utilmente assunta da Sovigest a tutela dei suoi interessi).

Alla statuizione di accoglimento dell’appello principale conseguono, inoltre, la declaratoria dell’inefficacia del contratto stipulato dall’INPS con il RTI Prelios e l’ordine del subentro della società appellante nel relativo rapporto, con la decorrenza temporale precisata in dispositivo.

5.- La complessità, anche processuale, della controversia giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla l’aggiudicazione dell’appalto al RTI Prelios;

dichiara l’inefficacia del contrato stipulato con quest’ultimo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente dispositivo, e ordina il subentro nel rapporto contrattuale della Romeo Gestioni S.p.A.;

dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da Prelios Integra S.p.A.;

dichiara inammissibile l’intervento di Sovigest S.p.A.;

dichiara compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'articolo Direttive Europee Appalti: sono efficaci prima del recepimento? proviene da Giurdanella.it.

]]>
Delega Appalti: tutte le modifiche apportate dalla Camera https://www.giurdanella.it/2015/11/delega-appalti-tutte-le-modifiche-apportate-dalla-camera/ Wed, 18 Nov 2015 11:02:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29396 La Camera dei deputati, nella seduta del 17 novembre, ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato,  che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il testo […]

L'articolo Delega Appalti: tutte le modifiche apportate dalla Camera proviene da Giurdanella.it.

]]>
La Camera dei deputati, nella seduta del 17 novembre, ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato,  che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il testo è stato modificato nel corso dell’esame alla Camera (sia in sede referente, sia in Assemblea).

Il provvedimento, recante Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, passa nuovamente all’esame del Senato.

Il testo è stato modificato in più punti nel corso dell’esame in sede alla Camera (in sede referente e in Assemblea). Le modifiche hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l’esercizio della delega.

In particolare l’Assemblea della Camera:

  • ha precisato la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo.  Il testo approvato dal Senato prevedeva che entrambe le finalità fossero perseguite con un unico decreto legislativo da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  • Relativamente alle modalità e alle procedure per l’esercizio della delega, ha modificato il testo del comma 3, prevedendo che il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi e che gli schemi dei decreti sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione medesima. Decorsi inutilmente i predetti termini i decreti possono essere comunque adottati anche in assenza dei pareri.
  • ha previsto che linee guida di carattere generale del nuovo Codice devono essere proposte dall’ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, che sono trasmesse prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (comma 5)

L’assemblea è intervenuta inoltre sui principi e criteri direttivi modificando:

  •  la lettera c) del comma 1 che introduce la previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione tali da assicurare l’accessibilità da parte delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei
  • la lettera m) che prevede una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, con la previsione dell’affidamento del controllo preventivo ad un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza;
  • la lettera s) che prevede la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara in modo che avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico nell’ambito della quale, rispetto al testo approvato dal Senato,è stata soppressa la pubblicazione, in ogni caso, degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, nonché definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture, d’intesa con l’ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un’unica piattaforma digitale presso l’ANAC di tutti i bandi di gara;
  • la lettera dd) che prevede forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente;
  • la lettera oo) che prevede la limitazione del ricorso all’appalto integrato, previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo, esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare, nonché progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
  • la lettera oo bis) con riferimento alle gare pubbliche per l’acquisto di beni, che prevede specifiche tecniche relative alle gare da espletarsi, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza;
  • ha introdotto la lettera tt bis) sulla disciplina del procedimento per la decadenza e sospensione delle attestazioni;
  • ha modificato la lettera vv) sulla razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrate, garantire la trasparenza, la celerità e l’economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari;
  • ha introdotto la lettera oo bis) che stabilisce la previsione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture;
  • ha modificato la lettera ddd) che prevede l’ introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto, attraverso l’introduzione di “clausole sociali” volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  • ha modificato la lettera eee) sulla previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori relativamente alla contrattazione collettiva e all’introduzione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  • ha modificato la lettera fff) che prevede una disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l’altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall’ambito di applicazione delle direttive europee, nonché previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
  • ha modificato la lettera ggg) che prevede l’obbligo per i concessionari – pubblici e privati – di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedure ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati o tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Infine ha modificato il comma 9 che introduce una clausola sociale di riassorbimento occupazionale nei casi di successione delle imprese nel contratto di appalto nelle attività di call center prevedendo che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente continua con l’appaltatore subentrante secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri per l’attuazione della disposizione. Ed anche il comma 10, che  dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, sono abrogate le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione (performance bond) e che, dalla data di entrata in vigore della legge  e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, è sospesa l’applicazione delle medesime disposizioni.

SEGUI IL NOSTRO SPECIALE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA DELEGA APPALTI

L'articolo Delega Appalti: tutte le modifiche apportate dalla Camera proviene da Giurdanella.it.

]]>
Delega Appalti: definizione dei principi e criteri direttivi generali e specifici https://www.giurdanella.it/2015/10/delega-appalti-definizione-dei-principi-e-criteri-direttivi-generali-e-specifici/ Wed, 14 Oct 2015 06:38:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28947 Il disegno di legge, già approvato dal Senato, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato modificato nel corso dell’esame in Commissione. Le modifiche hanno riguardato, in […]

L'articolo Delega Appalti: definizione dei principi e criteri direttivi generali e specifici proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il disegno di legge, già approvato dal Senato, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato modificato nel corso dell’esame in Commissione. Le modifiche hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l’esercizio della delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri direttivi specifici.

Il comma 1, alinea, prevede che i decreti delegati dovranno essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

Oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali, l’adozione dei decreti delegati dovrà rispettare i principi e i criteri direttivi specifici di seguito elencati nelle lettere da a) a mmm):

– divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive che si intendono recepire (cd. divieto di “gold plating”) (lett. a);

– con il decreto legislativo di riordino, adozione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», che dovrà sostituire il vigente Codice dei contratti pubblici (lett. b);

-assicurare, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l’accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (lett. c);

– ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni (lett. d);

– predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali per le quali si prevedono disposizioni che coniughino la tempestività d’azione con i meccanismi di controllo e pubblicità successiva (lett. e e l);

– recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive (lett. f);

– previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia (lett. g);

– indicazione delle disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali (lett. h);

– semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento (lett. i);

– specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti (lett. m);

– individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina (lett. n);
– riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione (lett. o);

– rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (lett. p);

– armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive (lett. q);

– definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria (lett. r);

– revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara in modo che avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico nell’ambito della quale, rispetto al testo approvato dal Senato,è stata soppressa la pubblicazione, in ogni caso, degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali (lett. s);

– rafforzamento delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (lett. t);

– individuazione dei casi in cui, con riferimento ai predetti atti di indirizzo, l’ANAC è tenuta (immediatamente dopo la loro adozione) a trasmettere alle Camere apposite relazioni (lett. u);

– consentire all’ANAC, prima di attivare la procedura di sostanziale commissariamento dell’impresa, di invitare le stazioni appaltanti a procedere in autotutela per la gara, fissando un termine entro il quale la decisione sull’esperibilità dell’autotutela deve essere assunta (lett. aaa);

– individuazione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura (lett. v);

– riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con possibilità di utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE), e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti attraverso anche la revisione dell’attuale sistema AVCpass (lett. z e aa);

– introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti e riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti medesime da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo (lett. bb);

– revisione e miglioramento dell’efficienza delle procedure di appalto e delle procedure utilizzabili da CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza (lett. cc);

– obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria attraverso la definizione di ambiti ottimali, a livello di unione di comuni (lett. dd);

– contenimento del ricorso alle varianti in corso d’opera (lett. ee);

– utilizzo, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), regolando espressamente i criteri per il ricorso al criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta (lett. ff);

– utilizzo esclusivo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto (lett. gg);

– istituzione di un albo nazionale delle commissioni giudicatrici (lett. hh)

– garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea (lett. ii);

– rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante (lett. ll);

– istituzione di un albo dei responsabili dei lavori, dei direttori dei lavori e dei collaudatori (lett. mm);

– revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza (lett. nn);

– limitazione del ricorso all’appalto integrato, previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo per le opere puntuali, esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare (lett. oo);

– revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti pubblici (lett. pp);

– revisione della disciplina degli incentivi per la progettazione interna delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che venga destinata una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara alle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alle fasi della programmazione degli investimenti, della predisposizione dei bandi, del controllo delle relative procedure, dell’esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi (lett. qq);

– razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché riduzione dei relativi tempi procedurali attraverso la predisposizione di studi di fattibilità (lett. rr e ss);

– revisione del sistema di qualificazione degli operatori (lett. tt) e della disciplina in materia di avvalimento (lett. uu);

– razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali (lett. vv);

– miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici (lett. zz);

– valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale (lett. bbb);

– istituzione, a cura dell’Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti (lett. ccc);

– introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto, attraverso l’introduzione di “clausole sociali” per la stabilità occupazionale del personale impiegato (lett. ddd);

– previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori relativamente alla contrattazione collettiva (lett. eee);

– disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l’altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall’ambito di applicazione delle direttive europee (lett. fff);

– obbligo per i concessionari – pubblici e privati – di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euromediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato (lett. ggg);

– revisione della disciplina dell’affidamento delle concessioni autostradali (lett. hhh e iii);

– individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità (lett. lll);

– promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d’acquisto (lett. mmm);

– trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto (lett. nnn);

– introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (lett. ooo);

– introduzione di una disciplina specifica per il subappalto (lett. ppp);

– “superamento” delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. “legge obiettivo”), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino (lett. qqq).

Ulteriori disposizioni

Il comma 6 dispone che l’attuazione delle direttive oggetto della delega è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della legge in esame che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Il comma 7 prevede l’adozione di disposizioni integrative e correttive da parte del Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Ulteriori disposizioni direttamente applicabili riguardano:

– il divieto, negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, dell’attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale (comma 8);

– l’introduzione di una clausola sociale di riassorbimento occupazionale nei casi di successione delle imprese nel contratto di appalto nelle attività di call center prevedendo che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente continua con l’appaltatore subentrante, alle medesime condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva (comma 9).

Il comma 10 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione (performance bond).

Il comma 11 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

Vai al testo approvato dalla Commissione

L'articolo Delega Appalti: definizione dei principi e criteri direttivi generali e specifici proviene da Giurdanella.it.

]]>
Riforma Appalti: le nuove modalità e procedure per l’esercizio della delega https://www.giurdanella.it/2015/10/riforma-appalti-le-nuove-modalita-e-procedure-per-lesercizio-della-delega/ Tue, 13 Oct 2015 07:34:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28940 Il disegno di legge, già approvato dal Senato, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato modificato in più punti […]

L'articolo Riforma Appalti: le nuove modalità e procedure per l’esercizio della delega proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il disegno di legge, già approvato dal Senato, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato modificato in più punti nel corso dell’esame in sede referente. Le modifiche hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l’esercizio della delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri direttivi specifici.

In particolare, il comma 1, alinea delega il Governo ad adottare, sulla base delle modifiche apportate in sede referente, due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità:

  • l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il termine per l’adozione di tale decreto è fissato al 18 aprile 2016, corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il loro recepimento;
  • il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l’adozione di tale decreto è fissato al 31 luglio 2016.

Il testo approvato dal Senato prevedeva che entrambe le finalità fossero perseguite con un unico decreto legislativo da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Relativamente alle modalità e alle procedure per l’esercizio della delega, il nuovo testo del comma 3 prevede che il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si pronuncino “contestualmente” entro trenta giorni dalla trasmissione decorsi i quali il decreto è adottato anche in assenza dei predetti pareri.

Un’ulteriore modifica apportata in sede referente riguarda le ipotesi di ritrasmissione alle Camere di un secondo testo di schema per l’espressione del parere definitivo qualora  il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi.

In merito al contenuto dei decreti delegati, il nuovo testo del comma 4 prevede che:

  • il decreto di recepimento delle direttive dispone l’abrogazione delle parti incompatibili del Codice dei contratti pubblici oggi vigente (D.Lgs. 163/2006) e di altre disposizioni, espressamente indicate;
  • il decreto di riordino della normativa, che dispone l’abrogazione delle ulteriori disposizioni del D.Lgs. 163/2006   e di altre disposizioni, espressamente indicate, costituisce il nuovo Codice dei contratti  e deve comprendere al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative.  

Il nuovo testo approvato dalla Commissione interviene, inoltre, sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice. Si prevede, infatti, per un verso, l’abrogazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (D.P.R. 207/2010) ad opera del decreto legislativo di riordino e, per l’altro, che, sulla base del decreto legislativo recante il nuovo Codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti e l’ANAC, che sono trasmesse prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (comma 5).

Vai al testo approvato dalla Commissione

L'articolo Riforma Appalti: le nuove modalità e procedure per l’esercizio della delega proviene da Giurdanella.it.

]]>
Riforma Appalti: sintesi delle novità https://www.giurdanella.it/2015/10/riforma-appalti-sintesi-delle-novita/ Thu, 08 Oct 2015 10:47:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28904 Inizierà il 12 ottobre alla Camera  il disegno di legge recante “Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei […]

L'articolo Riforma Appalti: sintesi delle novità proviene da Giurdanella.it.

]]>
Inizierà il 12 ottobre alla Camera  il disegno di legge recante “Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

La Commissione Ambiente e  Lavori Pubblici della Camera ha approvato con modifiche,  il 30 settembre, il testo licenziato dal Senato il 18 giugno 2015.

Il testo è  stato inviato alle altre Commissioni di merito per esprimere il parere, per poi approdare in Aula lunedì 12 ottobre.

Tra le novità del testo vi sono:

  • il superamento della legge Obiettivo;
  • il trasferimento dell’incentivo del 2 per cento per i dipendenti della PA dalla progettazione alla fase di programmazione e predisposizione delle gare ed a quella di controllo, con la previsione di sanzioni in caso di non controllo e inadempimenti;
  • la cancellazione dell’obbligo di pubblicità di bandi e avvisi di gara sui quotidiani, con rimborso a carico dell’aggiudicatario. Tale cancellazione scatterà in vigore dal 1° gennaio 2016.
  •  la riduzione del numero delle stazioni appaltanti da 36.000 a 200, che avverrà attraverso lo strumento delle unioni dei comuni;
  • la previsione di  una specifica disciplina per le concessioni industriali in autoconsumo da fonti rinnovabili;
  • l’obbligo per le concessionarie autostradali di affidare con gara l’80% dei lavori;
  • una disciplina specifica per il subappalto, avente ad oggetto: l’obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l’espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto; l’obbligo di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l’obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti.

Infine, tra le novità si segnala la cancellazione del Regolamento di attuazione del Codice degli appalti, che verrà sostituito da una soft law. La sostituzione avverrà in due fasi: dapprima verrà adottato un decreto legislativo finalizzato al recepimento della disciplina europea che disporrà l’abrogazione della normativa nazionale vigente incompatibile, successivamente verrà adottato un secondo decreto legislativo che provvederà al riordino e alla redazione del nuovo codice degli appalti pubblici che comprenderà il decreto di recepimento delle direttive ed eventuali disposizioni correttive ed integrative.

 

L'articolo Riforma Appalti: sintesi delle novità proviene da Giurdanella.it.

]]>
Delega Appalti: il testo approvato dal Senato https://www.giurdanella.it/2015/07/il-testo-approvato-dal-senato/ Thu, 02 Jul 2015 09:30:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28358 Clicca qui per visionare il documento

L'articolo Delega Appalti: il testo approvato dal Senato proviene da Giurdanella.it.

]]>
Clicca qui per visionare il documento

L'articolo Delega Appalti: il testo approvato dal Senato proviene da Giurdanella.it.

]]>
Delega Appalti: il testo approvato dal Senato https://www.giurdanella.it/2015/07/delega-appalti-il-testo-approvato-dal-senato/ Thu, 02 Jul 2015 09:25:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28354 Il Senato ha approvato, il 18 giugno 2015, il disegno di legge 1678 contenente la Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, […]

L'articolo Delega Appalti: il testo approvato dal Senato proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Senato ha approvato, il 18 giugno 2015, il disegno di legge 1678 contenente la Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

La delega contiene inoltre il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L’Assemblea del Senato ha approvato con modifiche il testo adottato dall’VIII Commissione  (Lavori Pubblici e Comunicazione) che adesso passa all’esame della Camera dei Deputati.

La delega dovrà essere attuata entro il 18 febbraio 2016.

Le proposte legislative della Commissione europea da cui sono scaturite le direttive sono state presentate il 20 dicembre 2011, nel quadro delle iniziative volte a favorire il completamento del mercato unico. Dopo un lungo ed articolato negoziato, le proposte sono state approvate dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2014 e dal Consiglio l’11 febbraio 2014.

Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni delle nuove norme nell’ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016.

Le proposte legislative sono state esaminate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nell’ambito del processo di formazione della normativa dell’Unione europea (“fase ascendente”) nel 2012.

Ricordiamo che l’iter parlamentare è iniziato il 18 novembre 2014 con la presentazione del Testo in Aula al Senato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) e del Ministro delle infrastrutture dei trasporti (LUPI) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il testo è stato poi assegnato il 4 dicembre all’ 8a Commissione Lavori pubblici del Senato che ne ha iniziato l’esame l’8 gennaio 2015 adottando un testo base l’8 aprile 2015.

Su tale testo l’Aula del Senato ha dato il via libera apportando delle modifiche il 18 giugno 2015.

Il testo è stato trasmesso all’altro ramo del Parlamento.

Clicca qui per il TESTO ADOTTATO DAL SENATO IL 18 GIUGNO 2015

Clicca qui per il DOSSIER DEL SENATO GIUGNO 2015

Clicca qui per il TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Clicca qui per  il nostro speciale “direttive europee appalti”

Per le novità contenute nelle direttive  a cui la legge delega dovrà  dare attuazione consulta la nostra guida in ebook

 

 

 

 

L'articolo Delega Appalti: il testo approvato dal Senato proviene da Giurdanella.it.

]]>