L'articolo ADR, l’alternativa per le controversie dei consumatori proviene da Giurdanella.it.
]]>Come spiega la nota di Palazzo Chigi, “la direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese.
Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice medesimo.
Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR (acronimo di Alternative Dispute Resolution) ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia).
Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.
È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.
Il Ministero dello sviluppo economico è designato come unico punto di contato con la Commissione europea e al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo”.
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]]>L'articolo Vademecum sulle offerte commerciali dal Garante Privacy proviene da Giurdanella.it.
]]>Nella guida è possibile trovare chiarimenti, consigli, regole utili a conciliare la privacy delle persone con le necessità del mercato.
Il vademecum, in particolore, analizza in maniera specifica i problemi ricorrenti legati alle promozioni telefoniche e al funzionamento del Registro delle Opposizioni, così come alle tessere di fidelizzazione, ma anche quelli posti dalle nuove frontiere della comunicazione (come le promozioni tramite e-mail, la messaggistica istantanea e i social network).
Il testo è suddiviso in otto capitoli strutturati in forma di domanda/risposta, così da rendere più agevole l’approfondimento dei quesiti che vengono posti al Garante con maggiore frequenza:
Il vademecum si chiude con un’appendice ricca di riferimenti utili per chi vuole approfondire i principali provvedimenti adottati da Garante in questo settore.
Clicca qui per visionare il vademecum sulle offerte commerciali in formato pdf.
L’opuscolo può essere richiesto in formato cartaceo al Garante per la protezione dei dati personali, (piazza di Monte Citorio n. 123 – Roma), via mail all’indirizzo ufficiostampa@garanteprivacy.it.
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]]>L'articolo Diritti dei consumatori: nuove regole dal 13 giugno proviene da Giurdanella.it.
]]>Dal 13 giugno, dunque, aumentano le tutele dei cittadini, soprattutto quando acquistano a distanza, con contratti telefonici e via internet, o fuori dai locali commerciali. Di seguito, alcune delle novità contenute nel decreto legislativo 21 del 2014.
Informazione precontrattuale
In particolare, viene dato maggiore peso all’informazione precontrattuale, strumento necessario a garantire una scelta consapevole, e richiesta una maggiore trasparenza sui prezzi.
I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare. Gli acquirenti online non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l’ordine.
Divieto di caselle preselezionate
Vietate le caselle preselezionate nelle vendite on line (attualmente i consumatori sono spesso costretti a deselezionarle, se non desiderano i servizi supplementari proposti).
Diritto di ripensamento
Il consumatore può esercitarlo entro un termine più ampio, che passa dagli attuali 10 a 14 giorni. Più tempo, dunque, per restituire il bene. Se il consumatore non é stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il recesso viene esteso dagli attuali 60 (dalla conclusione del contratto) o 90 giorni (dalla consegna del bene), a dodici mesi;
Recesso dal contratto
In caso di recesso, il venditore ha 14 giorni (invece degli originari 30) per restituire le somme versate dal consumatore.
Acquisti con carte di credito o bancomat
Vietato applicare al consumatore aumenti di costi per acquisti effettuati con carte di credito o bancomat; analogo divieto viene previsto per la tariffa telefonica su linee dedicate e messe a disposizione del consumatore da parte del venditore, nelle vendite dirette o a distanza.
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]]>L'articolo Direttiva europea diritti dei Consumatori: il comunicato stampa del CDM proviene da Giurdanella.it.
]]>Riportiamo stralcio del relativo comunicato stampa
Il Consiglio ha approvato in via definitiva, su proposta del ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e del ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, uno schema di decreto legislativo, su cui sono stati acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni parlamentari, per il recepimento della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori. A partire dal 14 giugno 2014 – data dell’entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto – sono previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Il provvedimento intende consentire a ciascun consumatore di operare una scelta consapevole quando procede ad un acquisto e ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero. Il recepimento della direttiva realizza la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contribuirà a garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi (in termini di oneri amministrativi) per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi. Il provvedimento, infine, favorirà le vendite on line, caratterizzate da un elevato potenziale di crescita.
Sarà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato a vigilare sull’applicazione delle norme in questione e a sanzionare le eventuali pratiche commerciali scorrette.
Tra le novità più rilevanti, rispetto al sistema normativo vigente, si segnala:
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