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]]>Immaginare di regolare il funzionamento dei social media, implica l’imposizione in capo alle società che li gestiscono di doveri e standard di trasparenza e controllo da rispettare; questo è quanto accaduto nell’Unione Europea con l’adozione di due regolamenti: il Digital Markets Act ( n. 2022/2065) e il Digital Services Act (n. 2022/1925).
I due provvedimenti normativi rappresentano il primo passo dell’Unione Europea per costruire uno spazio digitale sicuro e rispettoso dei diritti individuali, ove – al contempo – sia promossa l’innovazione, la competitività delle aziende europee all’interno dello stesso mercato europeo e di quello globale.
L’approccio europeo si distingue nettamente da quello proprio degli States, come ha recentemente dimostrato un arresto della Suprema Corte, nel caso Moody v. NetChoice, LLC.
I giudici statunitensi erano stati aditi per verificare la compatibilità con il diritto d’espressione (sancito dal primo emendamento della Costituzione americana) di due leggi, adottate dagli Stati del Texas e della Florida, le quali, pur avendo ambiti di applicazione diversi, avevano in comune il fatto di prevedere dei limiti al potere di moderazione delle piattaforme, introducendo divieti di discriminazione nei confronti di determinati contenuti.
È bene precisare sin da ora che la Corte non si è formalmente espressa nel merito della questione, avendo annullato con rinvio le sentenze delle Corti inferiori per motivi processuali; tuttavia, la maggioranza dei Giudici si è comunque espressa sul merito, in quello che la minoranza definisce un obiter dictum, e che rappresenta terreno di scontro tra orientamenti diversi.
Infatti, la maggioranza dei giudici ha fornito delle indicazioni sulla qualificazione dell’attività delle piattaforme, la quale è stata assimilata a quella editoriale.
Secondo questa lettura, le piattaforme digitali potrebbero selezionare i contenuti da mostrare, nell’esercizio della loro libertà d’espressione tutelata a livello costituzionale.
Dunque, i social avrebbero la possibilità di oscurare determinati contenuti, deindicizzarli o eliminarli del tutto così come un giornale ha la libertà di costruire la propria linea editoriale, esercitando il diritto a non parlare di determinati argomenti, perché contrari o distanti dalla propria policy.
La decisione è quantomeno discutibile poiché sembra dimenticare che, nel 1996, fu sancita l’irresponsabilità delle piattaforme digitali (allora in fase embrionale) rispetto a contenuti illeciti o offensivi pubblicati dagli utenti con la Section 230 del Communications Decency Act.
Con la sentenza in analisi, invece, la Suprema Corte ha riconosciuto ai social network il diritto di esprimersi, eliminando i contenuti non in linea con la loro policy; dunque, se ciò che vediamo sui social è il frutto di una “scelta editoriale”, com’è possibile negare allo stesso tempo la responsabilità di tali piattaforme nel caso di contenuti offensivi, discriminatori o violenti?
Peraltro, come è emerso da alcune dissenting opinion all’interno della sentenza, è difficile parlare di libertà d’espressione quando i processi di selezione, indicizzazione e priorizzazione dei contenuti sono molto spesso automatizzati.
Ciò porterebbe a parlare di scelte editoriali anche quando la selezione dei contenuti fosse effettuata da sistemi di Intelligenza Artificiale.
In definitiva, dalla sentenza emerge l’ostilità nei confronti di tentativi di regolamentazione dell’attività svolta dalle piattaforme digitali, le quali oggi rappresentano un potere parallelo a quello pubblicistico posto in capo ad alcune aziende leader a livello mondiale.
Scegliere di non regolamentare l’attività delle piattaforme digitali rischia di creare uno spazio virtuale apparentemente libero, in cui la liceità o meno di determinati contenuti è rimessa alla decisione arbitraria di (pochi) operatori economici privati.
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]]>Parte attrice lamentava l’insufficienza dell’azione statale nella lotta al cambiamento climatico, sottolineando come siano proprio patti e convenzioni internazionali – da un lato- e lo stesso diritto euro unitario -dall’altro- a richiedere un impegno concreto in materia ambientale. In particolare, le fonti di tali “doveri statali” sono rinvenibili, oltre che nella Costituzione e nella Convenzione Europea sui Diritti Umani (CEDU), nella n. 65/1994 di ratifica e di esecuzione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 (UNFCCC); nella l. n. 204/2016 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015; nel diritto europeo, originario e derivato (che include e integra UNFCCC e Accordo di Parigi); nelle ulteriori fonti connesse o integrative (Report del “Panel intergovernativo sul cambiamento climatico” – IPCC); nelle decisioni e dichiarazioni di organi e organismi di cui l’Italia è componente. Da tali accordi e trattati, secondo
la prospettazione degli attori, discenderebbe un’obbligazione civilistica che fa sorgere in capo ai cittadini un diritto al rispetto degli impegni in materia ambientale.
Si è costituita come convenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale sollevava ben tre eccezioni:
-inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
-difetto di legittimazione in capo agli individui e associazioni che non sarebbero titolari di un
interesse qualificato e differenziato rispetto a quello della totalità dei consociati, ma di un interesse
semplice e di fatto;
-l’insussistenza di una responsabilità dello Stato italiano rispetto a un fenomeno di portata
planetaria;
Il giudice di prime cure ha dimostrato di essere ben consapevole che in Europa vi sono stati casi di sindacato giurisdizionale sulle azioni messe in campo dagli Stati per fronteggiare il riscaldamento climatico, come ad esempio la dichiarazione di incostituzionalità parziale da parte della Corte Costituzionale tedesca della legge federale contro i cambiamenti climatici del 2019; il caso Urgenda dove lo Stato olandese è stato condannato a ridurre gradualmente le emissioni, per arrivare al quaranta per cento in meno entro il 2030.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto dirimente la prima delle eccezioni sollevate da parte convenuta riguardo il difetto assoluto di giurisdizione, rilevando che il potere giudiziario non può ingerirsi nell’attività squisitamente politica che si concretizza nella scelta e adozione delle misure più idonee a fronteggiare fenomeni come quello della crisi climatica in atto; ancora di più, il Tribunale ordinario ha escluso la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo in capo agli attori, i quali non possono vantare alcuna pretesa giuridica all’adozione di specifiche misure legislative di lotta al cambiamento climatico, trattandosi di questione che rientra nella discrezionalità dello Stato- legislatore. Il giudice ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi su una questione avente ad oggetto le conseguenze dell’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dal diritto euro unitario, ha precisato come debba escludersi qualsiasi diritto soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo, in ragione della insindacabilità dell’attività esplicativa di funzioni legislative.
La pronuncia, che parte attrice ha già annunciato di voler impugnare, ha implicazioni di non poco momento rispetto alla tutela giurisdizionale di diritti fondamentali come la quello alla salute, ma anche alla tutela dell’ambiente nell’interesse delle generazioni future, principio – quest’ultimo – che ha di recente trovato accoglimento nell’art. 9 della Costituzione.
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