diritto allo studio Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/diritto-allo-studio/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 19 Mar 2019 10:53:19 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Illegittimo il numero chiuso, se motivato dal numero elevato degli studenti https://www.giurdanella.it/2019/03/numero-chiuso-illegittimo-universita/ Tue, 19 Mar 2019 10:49:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=48092 E' illegittimo per le Università istituire corsi di laurea a numero chiuso, come in Psicologia, motivate solo dal numero alto degli iscritti

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Il TAR Lazio ha annullato l’istituzione del numero chiuso, in un corso di laurea in psicologia, per problemi di “numerosità degli iscritti”, non legati ai requisiti di cui alla Legge n. 264/1999 per l’istituzione di nuove lauree a numero chiuso.
Tar Lazio, sez. III, 11 marzo 2019, n. 3187

Un gruppo di studenti ha contestato l’istituzione del numero chiuso per l’accesso ad un corso di laurea magistrale (in Psicologia applicata, clinica e della salute)

Il numero chiuso o programmato può essere istituito solo alle condizioni previste dalla legge

Il TAR Lazio conferma che le Università non posso programmare gli accessi se non sussistono le condizioni ex art. 2 della legge n. 264\1999, ossia

a) corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati;

b) corsi di diploma universitario per i quali l’ordinamento didattico preveda l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo;

c) corsi o scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 95, L. 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni.

L’alto numero degli studenti non è sufficiente a giustificare il numero chiuso

Ritiene il Collegio che l’istituzione del numero programmato non potrebbe essere legittimato dall’eventuale necessità didattica di limitare il numero dei discenti che possono accedere alle lezioni in questione, al dichiarato fine di garantire adeguati standard formativi.

E’ vero, concede il TAR Lazio, che in questa fattispecie il diritto allo studio viene in considerazione sotto due aspetti, potenzialmente confliggenti tra di loro: da un lato, rispetto alla posizione degli aspiranti che, a causa del numero di accessi programmato, non possono liberamente immatricolarsi al predetto corso di laure; e, d’altro lato, rispetto a coloro che, già immatricolati, avrebbero diritto ad ottenere una formazione del livello più elevato che l’Ateneo possa loro assicurare con riferimento a standard predeterminati.

E tuttavia, sussistendo la necessità di operare un bilanciamento dei due contrapposti interessi di cui si è detto, le misure attuate sul piano applicativo mediante i provvedimenti di chiusura dell’accesso al corso di laurea, risultano penalizzare soltanto uno dei due detti poli di interesse, ovvero quello di coloro che aspirerebbero a fare ingresso nel corso di laurea in questione al fine di assicurarsi il futuro professionale cui –al pari di coloro che già vi sono immatricolati- ambiscono.

Questa unilateralità della scelta, conclude la sentenza, non può dirsi conforme alla disposizione dell’art. 34 comma III della Costituzione, per cui il raggiungimento dei gradi più alti degli studi è riservato ai “capaci e meritevoli” con le modalità conformate (in questo caso) dall’art. 2 della legge n. 264 del 1999.

La materia dell’accesso allo studio e ai corsi universitari è riservata alla legge, e non alle Università

I giudici del Tar Lazio fondano le proprie conclusioni sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in materia di diritto allo studio e accesso ai corsi universitari.

E’ con la sentenza n. 383 del 1998 che la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che “L’accesso ai corsi universitari è materia di legge”.

Si legge nella sentenza citata della Consulta che “secondo la Costituzione, l’ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario ma l’unità è assicurata, per il sistema scolastico in genere, da “norme generali” dettate dalla Repubblica; in specie, per il sistema universitario, in quanto costituito da “ordinamenti autonomi”, da “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Gli “ordinamenti autonomi” delle università, cui la legge, secondo l’art. 33 della Costituzione, deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l’aspetto organizzativo interno, manifestantesi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare. Per l’anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l’organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell’autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l’aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l’aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni.”

Ed è innegabile che ciò limita l’autonomia delle Università in materia di accesso. E infatti “…l’organizzazione dell’università, come servizio pubblico, da una parte, coinvolge diritti costituzionali della persona umana come il diritto alla propria formazione culturale (art. 2 della Costituzione) e quello alle proprie scelte professionali (art. 4 della Costituzione), a sua volta mezzo essenziale di sviluppo della personalità (sentenza n. 61 del 1965) e, dall’altra parte, implica decisioni pubbliche d’insieme, inerenti alla determinazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in genere e universitarie in specie, che influisce sulle prestazioni da esse erogabili. La conclusione che ne deriva è che i criteri di accesso all’università, e dunque anche la previsione del numerus clausus, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa”.

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Consulta: diritto allo studio dei disabili non può essere condizionato da esigenze di bilancio https://www.giurdanella.it/2016/12/consulta-diritto-allo-studio-dei-disabili-non-puo-essere-condizionato-da-esigenze-di-bilancio/ Fri, 30 Dec 2016 09:33:39 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32548 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 275 del 16 dicembre 2016, si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. […]

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 275 del 16 dicembre 2016, si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)”.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal TAR dell’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Il TAR dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l’effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.

La Consulta ha affermato che “Il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali; è di tutta evidenza che, in questa materia, non può sussistere violazione dell’art. 81 Cost. (parità di bilancio) che sarebbe  frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice: è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

Da tale pronuncia emerge, pertanto, un elemento significativo, ossia che di fronte a diritti incomprimibili, specie trattandosi nel caso di specie di diritto allo studio e di educazione di alunni disabili, anche il principio di parità di bilancio,  sebbene sancito in Costituzione, deve necessariamente subire un adeguamento.

Clicca qui per il testo della sentenza

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Ingresso nell’UE per motivi di studio, la proposta… https://www.giurdanella.it/2013/06/ingresso-nellue-per-motivi-di-studio-la-proposta/ Thu, 13 Jun 2013 09:10:09 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14541 Ingresso nell’UE per motivi di studio, la proposta La Commissione Europea ha redatto una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari e relativa valutazione d’impatto. La proposta stabilisce […]

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Ingresso nell’UE per motivi di studio, la proposta

La Commissione Europea ha redatto una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari e relativa valutazione d’impatto.

La proposta stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a 90 giorni, di ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti retribuiti e non retribuiti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi. La proposta assume la forma di una direttiva che modifica e rifonde le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE

Consulta la scheda di valutazione della proposta di direttiva

Leggi il testo della proposta di direttiva

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Corte CEDU: il numero chiuso per l’accesso all’Università non viola il diritto allo studio https://www.giurdanella.it/2013/04/corte-cedu-il-numero-chiuso-per-laccesso-alluniversita-non-viola-il-diritto-allo-studio/ Wed, 10 Apr 2013 06:00:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11681 La Corte Europea dei diritti dell'uomo giudica legittimo il sistema dei test d'ingresso alle Università italiane

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La Corte di Strasburgo affronta per la prima volta il tema del numero chiuso per l’accesso alle Università adottato dal nostro Paese. Su ricorso presentato da otto studenti italiani, i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo sono stati chiamati a stabilire se il contingentamento degli iscritti alle Università sia compatibile con il diritto allo studio sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, considerato l’ampio margine di discrezionalità lasciato agli Stati in materia. E la risposta è positiva.
Con sentenza del 2 aprile 2013 la Corte ha infatti ritenuto ragionevole e compatibile con il riconoscimento del diritto allo studio la previsione di test di ingresso alle facoltà universitarie. Ragionevole, perchè tale soluzione rappresenta un equilibrato compromesso tra le aspirazioni di coloro che vorrebbero frequentare facoltà contingentate e l’esigenza della società di poter fare affidamento su professionisti qualificati e ben preparati. Inoltre, gli sbarramenti previsti per l’accesso agli studi universitari valgono tanto per le Università private quanto per quelle pubbliche e sono finalizzati unicamente a garantire un alto livello di competenza e preparazione dei futuri Dottori.
Le speranze degli studenti contrari al numero chiuso vengono così indirizzate alle determinazioni della Corte costituzionale, cui il Consiglio di Stato ha rimesso una richiesta di parere sulla compatibilità dello sbarramento con la nostra Carta costituzionale e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con particolare riferimento al sistema della graduatoria unica che di fatto finisce col premiare chi presenta la domanda d’iscrizione all’Ateneo con il maggior numero di posti disponibili, in presenza cioè di maggiori probabilità di accesso pur conseguendo un punteggio più basso.
Di seguito, si agevola la consultazione della sentenza della Corte di Strasburgo del 2 aprile 2013 in commento.

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