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]]>Un gruppo di studenti ha contestato l’istituzione del numero chiuso per l’accesso ad un corso di laurea magistrale (in Psicologia applicata, clinica e della salute)
Il TAR Lazio conferma che le Università non posso programmare gli accessi se non sussistono le condizioni ex art. 2 della legge n. 264\1999, ossia
a) corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati;
b) corsi di diploma universitario per i quali l’ordinamento didattico preveda l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo;
c) corsi o scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 95, L. 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni.
Ritiene il Collegio che l’istituzione del numero programmato non potrebbe essere legittimato dall’eventuale necessità didattica di limitare il numero dei discenti che possono accedere alle lezioni in questione, al dichiarato fine di garantire adeguati standard formativi.
E’ vero, concede il TAR Lazio, che in questa fattispecie il diritto allo studio viene in considerazione sotto due aspetti, potenzialmente confliggenti tra di loro: da un lato, rispetto alla posizione degli aspiranti che, a causa del numero di accessi programmato, non possono liberamente immatricolarsi al predetto corso di laure; e, d’altro lato, rispetto a coloro che, già immatricolati, avrebbero diritto ad ottenere una formazione del livello più elevato che l’Ateneo possa loro assicurare con riferimento a standard predeterminati.
E tuttavia, sussistendo la necessità di operare un bilanciamento dei due contrapposti interessi di cui si è detto, le misure attuate sul piano applicativo mediante i provvedimenti di chiusura dell’accesso al corso di laurea, risultano penalizzare soltanto uno dei due detti poli di interesse, ovvero quello di coloro che aspirerebbero a fare ingresso nel corso di laurea in questione al fine di assicurarsi il futuro professionale cui –al pari di coloro che già vi sono immatricolati- ambiscono.
Questa unilateralità della scelta, conclude la sentenza, non può dirsi conforme alla disposizione dell’art. 34 comma III della Costituzione, per cui il raggiungimento dei gradi più alti degli studi è riservato ai “capaci e meritevoli” con le modalità conformate (in questo caso) dall’art. 2 della legge n. 264 del 1999.
I giudici del Tar Lazio fondano le proprie conclusioni sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in materia di diritto allo studio e accesso ai corsi universitari.
E’ con la sentenza n. 383 del 1998 che la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che “L’accesso ai corsi universitari è materia di legge”.
Si legge nella sentenza citata della Consulta che “secondo la Costituzione, l’ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario ma l’unità è assicurata, per il sistema scolastico in genere, da “norme generali” dettate dalla Repubblica; in specie, per il sistema universitario, in quanto costituito da “ordinamenti autonomi”, da “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Gli “ordinamenti autonomi” delle università, cui la legge, secondo l’art. 33 della Costituzione, deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l’aspetto organizzativo interno, manifestantesi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare. Per l’anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l’organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell’autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l’aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l’aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni.”
Ed è innegabile che ciò limita l’autonomia delle Università in materia di accesso. E infatti “…l’organizzazione dell’università, come servizio pubblico, da una parte, coinvolge diritti costituzionali della persona umana come il diritto alla propria formazione culturale (art. 2 della Costituzione) e quello alle proprie scelte professionali (art. 4 della Costituzione), a sua volta mezzo essenziale di sviluppo della personalità (sentenza n. 61 del 1965) e, dall’altra parte, implica decisioni pubbliche d’insieme, inerenti alla determinazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in genere e universitarie in specie, che influisce sulle prestazioni da esse erogabili. La conclusione che ne deriva è che i criteri di accesso all’università, e dunque anche la previsione del numerus clausus, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa”.
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]]>La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal TAR dell’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Il TAR dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l’effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.
La Consulta ha affermato che “Il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali; è di tutta evidenza che, in questa materia, non può sussistere violazione dell’art. 81 Cost. (parità di bilancio) che sarebbe frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice: è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
Da tale pronuncia emerge, pertanto, un elemento significativo, ossia che di fronte a diritti incomprimibili, specie trattandosi nel caso di specie di diritto allo studio e di educazione di alunni disabili, anche il principio di parità di bilancio, sebbene sancito in Costituzione, deve necessariamente subire un adeguamento.
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]]>L'articolo Ingresso nell’UE per motivi di studio, la proposta… proviene da Giurdanella.it.
]]>La Commissione Europea ha redatto una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari e relativa valutazione d’impatto.
La proposta stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a 90 giorni, di ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti retribuiti e non retribuiti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi. La proposta assume la forma di una direttiva che modifica e rifonde le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE
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