L'articolo Come accertare la disponibilità di piattaforme certificate da parte delle stazioni appaltanti proviene da Giurdanella.it.
]]>Con comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024, l’ANAC ha chiarito che per le stazioni appaltanti che non avessero provveduto, entro il 31 gennaio 2024, a comunicarle la disponibilità di piattaforme certificate, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel Registro ANAC delle piattaforme certificate.
Ai sensi dell’art. 62 del Codice appalti per le stazioni appaltanti e per le centrali di committenza che debbano affidare contratti di lavori d’importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti è necessaria la qualificazione, senza la quale l’ANAC non rilascia il CIG.
Sotto le suddette soglie, nonché per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza non necessitano della qualificazione e possono procedere direttamente ed autonomamente.
Le stazioni appaltanti non qualificate che debbano effettuare procedure di importo superiore alle suddette soglie, ai sensi dell’art. 62, comma 6 lett. a), procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza qualificata. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate e fanno domanda di svolgere la procedura di gara ad uno dei soggetti presenti in detto elenco (istituito ai sensi dell’art. 63). La domanda si intende accolta se non si riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base del livello necessario.
Ci siamo già occupati, in un nostro redazionale, della delibera n. 266/2023 con la quale ANAC stabilisce le regole per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.
Con l’art. 63 del Codice appalti viene specificato che vi sono vari livelli di qualificazione per i quali sono richiesti diversi requisiti e che ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori per i quali non si è qualificati si applica quanto detto ai sensi dell’art. 62, comma 6.
L’allegato II.4 disciplina infine i vari livelli di qualificazione e i rispettivi requisiti per raggiungerli.
Fra i requisiti che, obbligatoriamente, la stazione appaltante o la centrale di committenza deve avere per essere qualificata vi è la “disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del codice”, con ciò intendendosi la possibilità di uso permanente di piattaforme certificate in quanto di proprietà della stazione appaltante/centrale di committenza o messe a disposizione da parte di soggetti terzi per il tramite di contratti di servizio, altra tipologia di contratto o altro titolo idoneo. A titolo esemplificativo, costituiscono titoli idonei di disponibilità della piattaforma: modulo di formale richiesta di utilizzo, modulo di adesione ad un servizio messo a disposizione sulla base di regolamento regionale, possesso di credenziali idonee che consentano l’adesione al servizio mediante autenticazione.
L’art. 225, comma 3, specificava poi che tale requisito fosse richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024, ovvero dal momento in cui avessero acquistato piena efficacia le norme dettate in tema di digitalizzazione appalti.
Con un primo avviso di fine dicembre 2023, l’ANAC comunica che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate in data anteriore al 31 dicembre 2023 avevano tempo fino al 31 gennaio 2024 per comunicarle la disponibilità delle piattaforme certificate.
In caso di mancata comunicazione la qualificazione sarebbe decaduta dal 1 febbraio 2024.
Come detto all’inizio del presente redazionale, con il Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024 l’ANAC fa un passo indietro: per le stazioni appaltanti/centrali di committenza che non avessero provveduto, entro quella data, a comunicarle la disponibilità di piattaforme certificate, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel Registro delle piattaforme certificate. Dunque, niente decadenza della qualificazione in caso di mancata comunicazione della disponibilità di piattaforme certificate.
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]]>Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270
Dopo la sentenza n. 9227/2018 del Tar Lazio, che riaffermava la necessità di un apporto “umano” al procedimento amministrativo, il Consiglio di Stato (sentenza n. 2270/2019), che si è dovuto pronunciare sulle medesime procedure del MIUR per l’assegnazione dei posti ai docenti (c.d. piano straordinario), spinge l’acceleratore sull’informatizzazione della PA, pur individuando diverse cautele e problematicità nel passaggio tra procedure tradizionali e procedure informatiche.
I docenti contestavano che l’intera procedura di assegnazione dei posti del MIUR era stata gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo (il cui funzionamento sarebbe rimasto sconosciuto) ed era sfociata in provvedimenti privi di alcuna motivazione, senza l’individuazione di un funzionario dell’amministrazione che abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il procedimento amministrativo informatizzato del Ministero dell’Istruzione, ma non perché (come aveva ritenuto il TAR Lazio) l’intervento umano sia essenziale nella procedura.
Al contrario, nell’ottica di una maggiore digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, il fatto che l’intera procedura sia demandata ad un sistema informatizzato è corretto e auspicabile nell’ottica di una maggiore efficienza ed economicità, con riferimento a procedura dove non vi sia l’esercizio di un potere discrezionale.
E non solo: l’esclusione dell’intervento umano, per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, serve a evitare interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata.
Tuttavia tale digitalizzazione deve essere conforme ai principi fondamentali dell’attività amministrativa, che devono applicarsi alla regola tecnica seguita dall’algoritmo automatizzato.
Ciò vuol dire, in pratica, che l’algoritmo “delegato” alla decisione amministrativa deve essere pienamente conoscibile, e quindi sindacabile dal giudice amministrativo.
Il che comporta, tra le altre conseguenze, che la formula tecnica, che di fatto rappresenta l’algoritmo, deve essere corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice.
In mancanza della totale trasparenza e conoscibilità dell’algoritmo, nelle modalità dettagliate dalla sentenza in commento, la procedura informatizzata è illegittima e il provvedimento finale da annullare.
Il Consiglio di Stato sottolinea quelli che ritiene gli indiscutibili vantaggi derivanti dalla automazione del processo decisionale dell’amministrazione mediante l’utilizzo di una procedura digitale ed attraverso un “algoritmo” – ovvero di unasequenza ordinata di operazioni di calcolo–che in via informatica sia in grado di valutare e graduare una moltitudine di domande.
L’utilità di tale modalità operativa di gestione dell’interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure seriali o standardizzate, implicanti l’elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall’acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall’assenza di ogni apprezzamento discrezionale.
Ciò sarebbe, invero, conforme ai canoni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all’amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l’accelerazione dell’iter procedimentale.
Per questa ragione, in tali casi – ivi compreso quello di specie, relativo ad una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi – l’utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporterebbe, infatti, numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l’esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata.
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, non solamente l’esclusione dell’intervento del funzionario persona fisica rispetta i principi dell’attività amministrativa, ma addirittura serve a rinforzarne l’imparzialità.
Niente di più lontano da quanto affermato dal Tar Lazio citato, sentenza n. 9227/2018, secondo cui le procedure amministrative informatiche, nonostante il loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possono mai soppiantare l’attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere.
Al contrario, secondo i giudici di Palazzo Spada, l’assenza di intervento umano in un’attività di mera classificazione automatica di istanze numerose, secondo regole predeterminate (che sono, queste sì, elaborate dall’uomo), e l’affidamento di tale attività a un efficiente elaboratore elettronico appaiono come doverose declinazioni dell’art. 97 Cost. coerenti con l’attuale evoluzione tecnologica.
L’utilizzo di procedure “robotizzate” non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa.
Pertanto il provvedimento del Consiglio di Stato si sforza di individuare il rapporto tra le regole amministrative e l’algoritmo.
Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall’uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest’ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva.
Questa regola algoritmica, quindi, deve rispettare le quattro condizioni previste dalla sentenza:
In definitiva, secondo i giudici di Palazzo Spada, l’algoritmo, ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un “atto amministrativo informatico”, con i conseguenti corollari di questa qualificazione.
L’applicazione delle regole di cui sopra all’algoritmo, ad avviso della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, comporta un duplice ordine di conseguenze, che sono altrettante cautele che devono essere seguite nel passaggio dal procedimento amministrativo tradizionale a quello informatico.
In primo luogo, il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola, anche se espressa in un linguaggio differente da quello giuridico.
Tale conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti.
Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato.
In altri termini, il Consiglio di Stato rammenta che la “caratterizzazione multidisciplinare” dell’algoritmo (che richiede conoscenze tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la “formula tecnica” del medesimo sia comprensibile.
Tale formula tecnica, che di fatto rappresenta l’algoritmo, deve essere corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice.
In secondo luogo, oltre a essere conoscibile in sé, l’algoritmo deve anche essere soggetto alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo.
La suddetta esigenza risponde infatti all’irrinunciabile necessità di poter sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa del cittadino, al quale non può essere precluso di conoscere le modalità (anche se automatizzate) con le quali è stata in concreto assunta una decisione destinata a ripercuotersi sulla sua sfera giuridica.
Solo in questo modo è possibile svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della decisione; valutazione che, anche se si è al cospetto di una scelta assunta attraverso una procedura informatica, non può che essere effettiva e di portata analoga a quella che il giudice esercita sull’esercizio del potere con modalità tradizionali.
In questo senso, la decisione amministrativa automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all’inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione.
In secondo luogo, conseguente al primo, il giudice deve poter sindacare la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata, ovvero della “regola” che governa l’algoritmo.
Alla luce delle riflessioni che il Consiglio di Stato ha realizzato sul procedimento amministrativo informatico, è stata ritenuta illegittima la procedura messa in atto dal Miur per l’assegnazione dei posti, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché, in particolare, non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse.
Infatti, coerentemente con le premesse di cui sopra, l’impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura.
L’art. 1, comma 100, della legge n. 107/15, prevede che: “i soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l’ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni.
Esprimono, inoltre, l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale”; al successivo comma 101 si prevede che: “la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell’ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”.
I risultati scaturiti dalla procedura automatizzata, secondo la sentenza, paiono porsi in contrasto con le disposizioni, che ai fini dell’assegnazione dei posti prevedono lo scorrimento dei posti secondo le preferenze indicate da ciascun aspirante, che invece sembrerebbero essere state ignorate.
La sentenza del Consiglio di Stato, pur apprezzabile nello sforzo di estendere i principi generali di diritto amministrativo anche alla creazione e al funzionamento dei logaritmi informatici, presenta diversi passaggi discutibili.
Tra tutti, quello in cui afferma che “l’utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporta (…) l’esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata”.
Ma il principio generale qui affermato con leggerezza, per cui l’informatica è superiore all’uomo, quanto meno sotto il profilo della garanzia di assoluta imparzialità dell’amministrazione, porta con sé delle conseguenze enormi, almeno potenzialmente.
Proprio nello stesso periodo della pubblicazione della sentenza veniva diffusa dalla stampa la notizia dell’utilizzo, da parte di una grande multinazionale, di un sistema informatico per determinare in modo automatico la produttività dei singoli dipendenti, e conseguentemente il licenziamento di quelli meno produttivi.
Se il principio è quello affermato dal Consiglio di Stato, per cui l’I.A. garantisce maggiore imparzialità e buon andamento rispetto alle persone fisiche, cosa impedisce di utilizzare un software del genere per i dipendenti pubblici, magari sotto l’insegna della lotta ai “fannulloni”?
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]]>L'articolo I giudici (e l’amministrazione) sostituiti dall’intelligenza artificiale? Il caso dell’Estonia proviene da Giurdanella.it.
]]>Ott Velsberg, che a soli 28 anni è già stato assunto come chief data officer della repubblica estone, sempre spostare in avanti l’asticella dell’innovazione nel rapporto tra informatica e servizi pubblici ai cittadini, questa volta con riferimento al servizio giustizia.
L’innovativa repubblica baltica ha iniziato, già da prima del 2017, i primi progetti volti a implementare l’intelligenza artificiale, il machine learning, al posto, o a fianco, dei dipendenti pubblici dell’amministrazione.
Per esempio, il governo estone prevede dei sussidi agli agricoltori per determinate attività, quali il taglio dei campi di fieno. Ebbene, ormai non ci sono quasi più persone fisiche a verificare che gli agricoltori rispettino le norme per i sussidi, tagliando i campi di fieno ogni estate.
Le immagini satellitari, catturate dall’Agenzia Spaziale Europea tra maggio e ottobre, sono acquisite da un algoritmo, che le sovrappone alle mappe dei campi i cui lavoratori ricevono i sussidi: l’algoritmo determina a questo punto se il taglio c’è stato oppure no, sulla base dei pixel dell’immagine.
Due settimane prima della scadenza per effettuare le operazione di taglio, il sistema manda automaticamente agli agricoltori una notifica via email, con tanto di immagine satellitare del loro terreno.
Ott Velsberg afferma che tale procedura ha già fatto risparmiare 665 mila euro all’amministrazione, per via del fatto gli ispettori persone fisiche hanno dovuto fare meno ispezioni sui luoghi, e che vi sono altre decine di procedure di questo tipo in fase di implementazione.
Un altro esempio, sempre in Estonia, è il caso del collocamento automatico dei disoccupati, con un sistema che in automatico abbina le abilità dei lavoratori in cerca di impiego con quelle ricercate dalle aziende.
Secondo il governo estone, il passo successivo, per rendere l’amministrazione pubblica sempre più leggera ed efficiente, e quindi per migliorare il servizio ai cittadini, sarebbe quello dell’applicazione degli algoritmi di machine learning anche all’amministrazione della giustizia, e all’attività giudiziaria di risoluzione delle controversie.
L’obiettivo è quello di progettare un giudice-robot, in grado di risolvere da solo le controversie di piccola entità, fino a 7 mila euro.
Anche se vi sono stati casi in cui l’intelligenza artificiale è stata applicata al settore giudiziario, affiancandosi ai giudici persone fisiche, questa sarebbe la prima volta in cui viene data una capacità decisionale ad un algoritmo.
Questo sistema, previsto per la fine del 2019, prevede che le parti della causa carichino i documenti e le informazioni rilevanti nella piattaforma, che arriverà in modo istantaneo alla risoluzione del caso. Chiaramente tale decisione potrà essere appellata, questa volta rivolgendosi ad un giudice umano.
Secondo gli esponenti del governo, un giudice-robot che risolve le controversie più semplici lascerebbe più tempo e risorse a giudici e avvocati per occuparsi delle questioni più complesse e significative.
In altre parole, si potrebbe immaginare che l’incremento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale permetterebbe agli umani di migliorare quelle capacità che li rendono superiori alle macchine, come l’empatia, la comprensione e magari la distinzione, a volte intuitiva, tra giusto e sbagliato.
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]]>L'articolo Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021 proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Piano Triennale Per L’Informatica nella P.A. 2019 – 2021 serve a concretizzare le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. Il CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni si debbano organizzare utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, per l’effettivo riconoscimento dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese.
Nelle intenzione dei promotori, il Piano:
La strategia della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (PA) contenuta nel Piano Triennale, riprende Piano di azione europeo sull’eGovernment, in riferimento al quale gli Stati membri sono impegnati a definire le proprie politiche interne sulla base dei seguenti principi:
Le principali novità del Piano Triennale 2019-2021, in particolare rispetto alla strategia del triennio 2017-2019, riguardano:
Il piano è disponibile sul sito Piano Triennale dal quale è possibile navigare tra i diversi capitoli e consultare le domande frequenti.
È anche disponibile sul sito istituzionale di AGID, corredato da una guida dinamica, che sarà costantemente aggiornata per fornire una visione sempre più fruibile delle azioni e degli obiettivi secondo tre dimensioni: PA, imprese e cittadini
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]]>L'articolo Diritto di accesso ad un software proviene da Giurdanella.it.
]]>In una procedura per l’assegnazione di contributi comunitari un’impresa non si classificava in posizione utile e, ritenendo che il mancato ottenimento del finanziamento derivasse dalla discrasia tra il momento di invio della domanda e quello della ricezione, faceva richiesta di accesso al software, di terza parte, utilizzato per la procedura telematica di protocollazione e gestione delle domande di finanziamento.
In seguito alla mancata ostensione di quanto richiesto, l’interessato faceva ricorso al Tar, invocando il diritto di accesso di cui agli artt. 22, 24 e 25 della legge 241/90.
I giudici amministrativi siciliani hanno quindi riconosciuto il diritto di accesso al software, di proprietà della società regionale deputata allo svolgimento di tutte le attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali.
Con riguardo agli elementi del software, la loro ostensione, si legge nella sentenza, deve essere consentita alla parte istante in modo parziale, perché la loro conoscenza appare infatti funzionale alla successiva ipotetica tutela giurisdizionale della posizione dell’impresa, al fine di far valere il preteso diritto ad un utile inserimento nella graduatoria stilata per l’erogazione dei contributi PO FESR. Si tratta, quindi, dell’accesso autorizzato nell’art. 24, co. 7 della L. 241/1990, a norma del quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
L’accesso al software è, come si è detto, parziale. Il Tar ha infatti precisato che la ricorrente non ha interesse alla intera conoscenza del software utilizzato (che potrebbe, peraltro, essere protetto da diritti di privativa), ma solo delle modalità con le quali è stata registrata informaticamente la domanda di partecipazione al bando, allo scopo di verificare se sussista realmente la dedotta discrasia temporale fra il momento dell’invio del file e quello di ricezione da parte del sistema informatico.
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]]>L'articolo Il responsabile per la transizione digitale nelle P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>In quest’ottica, l’art. 17 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” al comma 1 statuisce: “Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”.
Segue poi nel medesimo comma un elenco di compiti che sono affidati al suddetto ufficio per poi arrivare al comma 1 ter che prevede la figura del Responsabile per la transizione digitale.
Nel suddetto comma si legge: “Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico”.
Si sta parlando del Responsabile per la transizione al Digitale (RTD), uno degli elementi di novità più importanti tra quelli previsti dagli interventi di revisione del CAD approvati nel corso della passata legislatura.
Bisogna comunque puntualizzare che ad oggi, solo un numero limitato di amministrazioni ha provveduto ad individuare tale figura, sebbene essenziale per la digitalizzazione del Paese.
Pochissime amministrazioni infatti hanno effettivamente provveduto alla nomina del RTD (nello specifico, 11 Ministeri su 13 hanno nominato il responsabile della transizione digitale; per quanto riguarda le Regioni e le province autonome 14 su 21 hanno pubblicato il nominato del responsabile su IPA; 11 città metropolitane su 14; 44 Comuni capoluogo su 109).
Ai fini della crescita digitale italiana, si pone la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 del Ministro della Pubblica Amministrazione, Sen. Avv. Giulia Bongiorno, che richiama le amministrazioni a provvedere con ogni opportuna urgenza alla individuazione del RTD preposto all’ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Al responsabile competono tutte le attività operative finalizzate alla transizione e i conseguenti processi di riorganizzazione funzionali alla realizzazione di un’Amministrazione digitale e aperta; all’erogazione di servizi facilmente utilizzabili e di qualità; al raggiungimento di migliori standard di efficienza ed economicità.
La suddetta Circolare è dunque fondamentale poiché, come ha detto l’on. Coppola presidente nella scorsa legislatura della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, non solo sollecita la nomina dei responsabili per la transizione digitale ma soprattutto pone all’attenzione della politica, della burocrazia, dei cittadini, del sistema socio-economico la necessità di transitare verso nuovi modelli di amministrazione perché siamo nella società dell’informazione, perché una burocrazia datata costituisce un vincolo negativo per lo sviluppo complessivo del Paese.
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]]>L'articolo Per gli appalti sotto i mille euro nessun obbligo di procedura elettronica proviene da Giurdanella.it.
]]>Tuttavia, per quanto riguarda le procedure sotto-soglia e in particolare le procedure per gli acquisti inferiori ai 1000 euro, nessun obbligo di procedura elettronica.
L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296., non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.
In allegato il Comunicato del presidente dell’ANAC
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]]>L'articolo L’AVCPASS non è vincolante sui requisiti di gara proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Tar Puglia si pronuncia sulla natura non vincolante dei risultati del sistema AVCPASS, in particolare nel caso in cui la verifica della regolarità fiscale dell’aggiudicatario aveva dato esito negativo. (Tar Puglia – Lecce, Sez. II, 27 settembre 2018, n. 1363)
Nel caso di specie all’esito dell’aggiudicazione il soggetto vincitore era stato sottoposto alla verifica dei requisiti mediante il sistema Avcpass, risultando privo dei requisiti di regolarità fiscale.
A seguito di tale segnalazione, l’aggiudicatario contestava che non sussistessero irregolarità fiscali definitivamente accertate a proprio carico e che di conseguenza l’informativa acquisita tramite il sistema AVCpass doveva imputarsi ad un errore di elaborazione del sistema medesimo.
A comprova, veniva allegata la Certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 20.4.2018 con cui si attestava che risultavano carichi definitivamente accertati.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza amministrativa citata dalla sentenza, in casi del genere l’iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCpass è da ritenersi irrilevante, poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCpass, peraltro superate dalle certificazioni che, come detto, hanno confermato il possesso del requisito.
Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, in ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421).
L'articolo L’AVCPASS non è vincolante sui requisiti di gara proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Obbligo di gare elettroniche: la nota dell’ANCI proviene da Giurdanella.it.
]]>Da questa data infatti tutte le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti.
Per chiarire le conseguenze pratiche del nuovo obbligo per i Comuni, l’ANCI ha pubblicato delle indicazioni operative, per individuare quali sono le “comunicazioni elettroniche obbligatorie” e come è possibile adempiere agli obblighi normativi per le stazioni appaltanti.
In allegato la indicazioni operative dell’ANCI.
Come noto, il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara.
Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) – deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3).
Dunque, l’oggetto della disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara. Tuttavia, una completa disamina della disciplina, impone un collegamento dell’articolo 40, comma 2, con quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. Il comma 5 dell’articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
L’art. 52 inoltre, , con riferimento alla presentazione dell’offerta, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle seguenti ipotesi derogatorie:
Il quadro normativo si completa con l’articolo 58 del Codice Appalti concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e con l’articolo art. 44, che rimanda ad un D.M., contenente le “modalità di digitalizzazione delle procedure”, la cui adozione al momento, non risulta avvenuta (si ricorda che per questo, ANCI, aveva presentato un emendamento al decreto milleproroghe per il rinvio del termine del 18 ottobre).
2. Utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione
In questo quadro normativo, alquanto incerto e frammentato, sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in Cuc, che non hanno avuto tempo e soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono quindi delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento, che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.
3. Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, e strumenti di comunicazione digitali
Se l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, come sopra descritte, soddisfa pienamente l’adempimento dell’obbligo de quo, ad avviso di ANCI, è necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, di cui all’art. 58, dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali di cui all’articolo 40.
In particolare, si ritiene che dal 18 ottobre u.s. ci sia unicamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all’art. 58.
Il ragionamento logico-giuridico alla base di tale affermazione, si base sulla motivazione dell’articolo 52 della direttiva Ue n. 24/2014, in base alla quale «il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato».
Ciò peraltro risulta confermato dall’ articolo 37 comma 2, del Codice degli Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.
Pertanto, si ritiene che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD (es. e-notification: pubblicazione elettronica dei bandi di gara; e-access: accesso elettronico ai documenti di gara; e-submission: presentazione elettronica delle offerte; e-Certis sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d’appalto).
4. Altre modalità operative in deroga e nelle more delle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure
Si ritiene infine che, in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata di cui al precedente punto 2, o di soggetti aggregatori), ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.
Come già ricordato infatti, non risulta adottato il D.M. di cui all’articolo 44 del Codice Appalti, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni. Non esiste dunque, nell’attuale quadro ordinamentale della materia, una definizione dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure di gara.
Nelle more dunque del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui al succitato articolo 52, in quanto costituiscono eccezioni all’obbligo di richiedere mezzi di comunicazione elettronici.
In particolare, l’art. 52, con riferimento alla “procedura di presentazione dell’offerta”, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e).
Il comma 5 dell’articolo 52, chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l’invio mediante posta elettronica certificata, perché se è vero che la PEC (come idoneo strumento telematico di comunicazione e strumento di scambio di informazioni), garantisce l’integrità dei dati, di certo non può garantire la riservatezza e l’apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione delle offerte.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche dopo il 18 ottobre u.s., resti comunque possibile, per la presentazione dell’offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini anzidetti, nella relazione unica ( comma 3 dell’articolo 52).
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]]>Da questa data infatti tutte le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico.
Ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Il 18 ottobre è infatti il termine ultimo fissato dalle direttive europee, all’art. 22 della Direttiva 2014/24/UE – sulle “regole applicabili alle comunicazioni”.
La Direttiva – così come l’art.12 che la recepisce – intende per “comunicazioni” gran parte dell’intera procedura di gara, compresa la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura e delle offerte, anche se non si tratta della digitalizzazione totale della procedura, prevista all’art. 44 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto a partire dal 18 ottobre tutte le nuove gare indette dovranno essere con comunicazione “integralmente elettronica”, a partire dalla fase della presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte.
Tali comunicazioni sono realizzate nelle modalità individuate all’art. 52 del Codice Appalti e dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il dubbio che rimane è se la Posta Elettronica Certificata sia uno strumento sufficiente ad ottemperare agli obblighi di legge, oppure se occorra l’utilizzo di specifiche piattaforme elettroniche per la gestione della gara in modalità e-procurement.
In particolare è stato sollevato il problema relativamente all’obbligo per la Stazione Appaltante, al comma 5 dell’art. 52, di garantire “che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute” e di esaminare “il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
Dallo stesso 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.
Solo in casi tassativi, espressamente motivati, possono non utilizzarsi i mezzi elettronici e utilizzare i mezzi “tradizionali”.
Ai sensi dell’art. 52 del Codice Appalti, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6.
Sull’argomento si veda anche la Nota operativa dell’ANCI sulle gare elettroniche.
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