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]]>Il Tar Lazio si pronuncia sulla bocciatura di un alunno affetto di DSA, senza che la scuola abbia mai adottato strumenti compensativi (Tar Lazio, sez. III bis, 3 ottobre 2018, n. 9720).
Nel caso in esame, erano state prodotte e comunicate alla scuola i documenti sull’esigenza specifica e particolare di attenzione ai bisogni e ai processi formativi dell’alunno. E tuttavia, da un lato, risultava assoluta assenza di valutazione e considerazione della condizione – certificata tempestivamente – della minore ai fini dell’ammissione alla successiva classe di riferimento. E inoltre, dall’altro lato, nessuna iniziativa è stata assunta dalla scuola per adottare misure compensative a favore dell’alunna con DSA.
L’art. 6 del D.M. n. 5669/2011 impone che le istituzioni scolastiche adottino modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di mostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare.
Il Tar ha anche precisato come non possa l’istituzione scolastica trincerarsi onde giustificare l’omessa adozione di misure compensative del disagio nell’apprendimento, dietro una presunta carente indicazione da parte della struttura sanitaria specialistica di rimedi e strumenti utili all’allestimenti di strategie di recupero, atteso che l’individuazione di siffatte misure rientra nella sfera di competenza dell’amministrazione scolastica, la quale può in ipotesi, anche avvalersi di consulenti da essa prescelti ma non può certo demandare ai sanitari che abbiano diagnosticato il deficit nell’apprendimento, l’individuazione delle misure di contrasto alla patologia riscontrata in un alunno.
E infatti l’art. 5, co. 2 della l. n. 170/2010 stabilisce invero che “Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché’ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali”.
Ne consegue, secondo la sentenza, che se la scuola è venuta meno al delineato obbligo, ciò determina l’illegittimità del provvedimento finale di riprovazione dell’alunna, con conseguente necessità di annullamento della bocciatura.
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]]>Interessante pronuncia del Tar Trento, che delinea le caratteristiche e i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni scolastiche e in particolare sulla decisione di bocciatura dell’alunno (Tar Trento, 14 settembre 2018, n. 184)
I giudici amministrativi trentini sottolineano come è ormai acquisito l’ insegnamento giurisprudenziale secondo cui “l’interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi” (C.d.S., sez. VI, sent. n. 5785/2014; TAR Lazio, sez. 3 bis, sent. n. 6181/2016; TAR Reggio Calabria, sent. n. 914/2016).
Pertanto il corrispondente sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni scolastiche – orientate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un’efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell’istruzione pubblica – si arresta, pertanto, al limite della ragionevolezza al fine di evitare il rischio di debordare nel merito.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Tar ha ritenuto non illogico né contraddittorio come preteso dai ricorrenti il giudizio della scuola, che aveva adeguatamente motivato relativamente alle carenze, ritenute incolmabili, dello studente bocciato
Il Tar Trento inoltre chiarisce che un eventuale difetto nella relazione “scuola-famiglia” non vale ad inficiare la valutazione del consiglio di classe dato che, alla stregua delle norme che governano l’ammissione alla classe successiva ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall’alunno al termine dell’anno scolastico o, in presenza di carenze, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero.
Al riguardo, prosegue la sentenza, è pacifico in giurisprudenza che la valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l’acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico o la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente (TAR Puglia, Lecce, sezione II, sent. n. 257/2016; TAR Pescara, sent. n. 256/2014).
In allegato la sentenza integrale Tar Trento, 14 settembre 2018, n. 184
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