L'articolo In Parlamento il disegno di legge del Governo sull’Intelligenza Artificiale proviene da Giurdanella.it.
]]>Infatti, il 23 aprile 2024, Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge n. 1066AS con titolo “Norme per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale”.
Il disegno di legge ha l’obiettivo di promuovere “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità” ( art. 1 d.d.l.).
L’approccio antropocentrico all’intelligenza artificiale emerge dall’art. 3 del d.d.l. che prevede che l’utilizzo di questa nuova tecnologia avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dal diritto europeo e anche dei principi di trasparenza e proporzionalità dei processi, attendibilità e correttezza dei dati utilizzati per lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale.
Lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale è affidato a una strategia predisposta da un’apposita struttura della Presidenza del Consiglio, d’intesa con le Autorità nazionali competenti in materia di innovazione tecnologica, il ministero del Made in Italy e quello dell’Università.
La scelta denota l’intenzione del governo di giocare un ruolo cruciale nel processo di sviluppo dei sistemi di I.A.
Del resto, ciò si evince anche dalla scelta di affidare a AgId e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il compito di garantire l’applicazione della normativa nazionale ed europea, essendo entrambe agenzie tecniche della Presidenza del Consiglio.
All’interno della strategia per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale rientra anche l’attività di venture capital del Ministero delle imprese e del Made in Italy, ossia l’acquisto di partecipazioni (fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro) in PMI (piccole e medie imprese), operanti nel settore delle nuove tecnologie, del calcolo quantistico ovvero delle telecomunicazioni e dotate di un alto potenziale di sviluppo.
Il disegno di legge contiene una serie di principi da applicare ai settori: dell’informazione, dello sviluppo economico, della sanità, delle professioni intellettuali, dell’attività giudiziaria, della tutela degli utenti, del diritto d’autore e, infine, anche della tutela penale.
L’art. 4 si occupa dell’uso dei sistemi di I.A. in materia di informazione, prevedendo la tutela della democraticità e del pluralismo dei mezzi di comunicazione; le informazioni relative al trattamento di dati personali devono essere chiare e accessibili a chiunque, al fine di garantire ai diretti interessati la facoltà di opporsi alla loro condivisione.
Il governo ritiene l’investimento nei sistemi di intelligenza artificiale un passo fondamentale per favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano; per questo motivo, l’art. 5 stabilisce che lo Stato e gli altri enti pubblici:
-promuovano l’utilizzo nei processi di produzione dell’I.A. per migliorare l’interazione uomo-macchina e incrementare la produttività;
-favoriscano lo sviluppo di un mercato italiano dell’intelligenza artificiale innovativo e aperto;
-garantiscano alle imprese impegnate nel settore l’accesso a dati di alta qualità;
-indirizzino le piattaforme digitali di approvvigionamento di cui si servono le pubbliche amministrazioni in modo che vengano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale.
Rispetto a quest’ultimo punto, è peculiare la scelta del Governo di privilegiare fornitori che operino in territorio italiano piuttosto che, più genericamente, entro il perimetro del mercato europeo.
Per quanto riguarda l’ambito sanitario, l’uso di sistemi di I.A. non deve tradursi nella selezione di criteri discriminatori per l’accesso alle cure e alle prestazione mediche. Il principio del consenso informato viene declinato nel dovere di informare il paziente circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
La disciplina dell’uso dell’I.A. è altresì cruciale nelle professioni intellettuali, ove può essere adoperata solo per lo svolgimento di attività meramente strumentali e, comunque, con prevalenza dell’attività umana.
Anche in ambito giudiziario, i sistemi di intelligenza artificiale saranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.
Poiché l’uso dell’intelligenza artificiale si interseca spesso con la tutela degli utenti dei servizi audiovisivi o radiofonici e con la materia del diritto d’autore, l’art. 23 del d.d.l. stabilisce che qualsiasi contenuto informativo trasmesso su qualsiasi tipologia di piattaforma audiovisiva o radiofonica che sia stato interamente creato o modificato con sistemi di I.A. deve essere reso, a cura dell’autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, riconoscibile da parte degli utenti mediante apposizione di un segno identificativo o una marcatura incorporata con dicitura “I.A.”.
In materia di tutela del diritto d’autore, invece, il d.d.l. all’art. 24 prevede la modifica dell’art. 1, L. 633/1941 in base alla quale rientrano tra le opere dell’ingegno, e dunque sono tutelate dalla predetta legge, anche quelle che siano state create con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ove l’apporto umano sia comunque “creativo, rilevante e dimostrabile”.
Infine, il governo interviene anche in materia penale, punendo l’uso distorto dei sistemi di intelligenza artificiale, capace di creare nocumento a beni giuridici di un certo rilievo, come l’integrità morale degli individui.
Infatti, viene introdotta una nuova fattispecie di reato all’art. 612-quater c.p., che punisce “Chiunque, al fine di arrecare nocumento a una persona e senza il suo consenso, ne invia, consegna, cede, pubblica o comunque diffonde l’immagine, un video o la voce, falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità” con la reclusione da sei mesi a tre anni ovvero da uno a cinque anni se dal fatto deriva un danno ingiusto. Sono altresì previste una serie di aggravanti concernenti l’uso dell’intelligenza artificiale agli articoli 61, comma 11-novies, 494 e 501 c.p.
Il testo di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, dovrà superare il vaglio del Parlamento.
L'articolo In Parlamento il disegno di legge del Governo sull’Intelligenza Artificiale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Riforma del Codice Appalti, il Governo approva il D.D.L. proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 28 febbraio 2019 ha approvato una serie di disegni di legge delega, con ad oggetto la delega a realizzare diversi decreti legislativi per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.
In particolare la Delega in materia di riforma degli appalti pubblici, se approvata dalle Camere, autorizzerebbe il Governo ad adottare un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero a modificare questi due atti per quanto necessario.
Tra i criteri interessanti vi è il c), che sembra prevedere una riforma della stessa struttura del codice appalti, spesso criticato per l’eccessiva lunghezza e complessità: il legislatore delegato dovrà “restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione”.
Sempre a sostegno della semplificazione è il criterio o), in base al quale non dovrebbero essere previsti, di regola, oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive europee (“o) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi”)
Altra novità fondamentale è l’abbandono del c.d. soft law e della normazione mediante Linee Guida vincolanti dell’ANAC, a favore del ritorno di un unico regolamento attuativo, che dovrà dettare la disciplina esecutiva ed attuativa di una serie di materie elencate dal disegno di legge.
Si tratta di materie in gran parte oggetto di Linee Guida ANAC: compito e ruolo del RUP, esecuzione del contratto, appalti inferiori alla soglia comunitaria, servizi di architettura ed ingegneria, e via dicendo.
Allo stesso tempo viene perseguito l’obiettivo di rafforzare la certezza e la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti nell’applicazione della disciplina, attraverso atti interpretativi dell’ANAC di natura non regolamentare e non vincolante, volti a chiarire la portata e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dai decreti.
Altro criterio significativo, questa volta in materia di contenzioso, è la lettera h) “razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento”.
La delega legislativa, alla lettera s), si dilunga sugli strumenti per ridurre i tempi dei procedimenti, prevedendo innanzi tutto l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza.
In particolare i futuri decreti legislativi potranno contemplare l’adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;
***
Di seguito il testo del Comunicato stampa del Governo sulla legge delega.
(…)
Si delega il Governo al riassetto della materia dei contratti pubblici, non solo nei settori ordinari e speciali ma anche nei settori della difesa e della sicurezza. In particolare, la delega mira a rendere la normativa più semplice e chiara, nonché a limitarne le dimensioni e i rinvii alla normazione secondaria.
Dal punto di vista contenutistico, la delega promuove la responsabilità delle stazioni appaltanti e mira ad assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, razionalizzando inoltre i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, riducendo, tra l’altro, gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento.
Infine, si introducono principi e criteri direttivi volti ad alleggerire gli oneri burocratici e di regolazione, semplificando il carico degli adempimenti gravanti sugli operatori economici.
L'articolo Riforma del Codice Appalti, il Governo approva il D.D.L. proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge Anticorruzione, “spazzacorrotti”, approvata alla Camera proviene da Giurdanella.it.
]]>Il nome ufficiale della legge è “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”
La novità più importante del provvedimento è in materia di prescrizione, che viene sospesa dopo la sentenza di primo grado, in caso di condanna o assoluzione.
Attraverso la modifica degli artt. 158, 159 e 160 del Codice Penale, la legge sospende poi il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.
La riforma della prescrizione entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020
Si introduce la misura del c.d. DASPO a vita per corrotti e corruttori, ovvero l’incapacità a vita di contrattare con la pubblica amministrazione (per i soggetti privati, in particolare per gli imprenditori) e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i pubblici ufficiali.
In particolare viene modificato l’art. 32 quater del Codice Penale, stabilendo dei reati contro la P.A. nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L'articolo Legge Anticorruzione, “spazzacorrotti”, approvata alla Camera proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Concretezza della Pubblica amministrazione: il DDL proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Consiglio dei Ministri ha approvato il giorno 25 ottobre 2018 il Disegno di Legge per la c.d. Concretezza della Pubblica Amministrazione.
Tra le novità il c.d. Nucleo per la Concretezza, la lotta all’assenteismo attraverso l’uso di impronte digitali o del riconoscimento dell’iride, l’aumento del trattamento accessorio, e lo sblocco del turn-over.
Gran parte di queste misure, in ogni caso, verrà attuata solo in seguito, con gli appositi decreti attuativi.
Di seguito si riporta il Comunicato del Governo:
***
RIFORMA PER LA CONCRETEZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo (disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2019)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha approvato un disegno di legge che prevede interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.
L’obiettivo delle nuove norme è quello di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza della pubblica amministrazione, il miglioramento immediato dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
Il disegno di legge in particolare prevede:
Tra le altre misure, si segnalano in particolare
L'articolo Concretezza della Pubblica amministrazione: il DDL proviene da Giurdanella.it.
]]>