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]]>Decreto “salva-precari”: il Ministro D’Alia firma la circolare interpretativa (qui IL TESTO).
Ecco le principali indicazioni fornite dalla circolare n. 5/2013 diffusa dal Ministro della Funzione Pubblica Giampiero D’Alia.
Indirizzi applicativi del decreto legge 101/2013, convertito con legge n. 125/2013 e recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”:
le amministrazioni che, ferme restando le ragioni esclusivamente temporanee o eccezionali, debbano assumere a tempo determinato, piuttosto che indire procedure concorsuali apposite dovranno attingere alle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato;
In materia di graduatorie, si prevede che le PA possano indire procedure concorsuali solo laddove non sia possibile ricorrere alle procedure di mobilità tra amministrazioni o laddove non esistano altre graduatorie concorsuali relative a professionalità “equivalenti”, ferma restando la possibilità -previo accordo- di utilizzare graduatorie già approvate da altre amministrazioni statali o ad ordinamento autonomo;
le graduatorie vigenti potranno essere utilizzate solo per l’immissione in ruolo dei soggetti risultati vincitori e lo scorrimento non potrà riguardare gli idonei;
prima di avviare le procedure di reclutamento, ordinario e straordinario, e ferma restando la necessità di garantire comunque l’accesso alle graduatorie dall’esterno, bisognerà avviare le procedure di mobilità.
dal primo settembre 2013 le P.A, nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, possono approfittare del reclutamento speciale e bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario. Inoltre le PA che possono usufruire del reclutamento speciale ma non lo avviano, potranno i prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato.
Sono garantite le assunzioni delle categorie protette nei limiti della quota d’obbligo , sia in caso di vacanza in organico che di soprannumerarietà, ma non gravano sui budjet assunzionali previsti.
Inoltre, anche le Province potranno prorogare i contratti fino al 31 dicembre 2014 per esigenze legate alla continuità dei servizi, purchè entro i limiti di spesa consentiti e all’interno dei parametri del patto di stabilità interno.
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]]>La circolare, numero 5 del 21 novembre 2013, ha per oggetto “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165“.
La Corte di Conti -spiega il Ministero della Funzione Pubblica- ha registrato solo ieri la circolare (da qui il ritardo nella sua pubblicazione).
Vengono in particolare forniti i primi indirizzi alle pubbliche amministrazioni sulle misure del Governo in tema di precariato e indicazioni sulle procedure di reclutamento di personale nelle Pa.
Obiettivi dichiarati sono:
– razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali,
– garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, valorizzando anche l’esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato,
– favorire la mobilità del personale in eccedenza.
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]]>L'articolo Sicilia. il testo della nuova circolare appalti
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]]>Commento alle modifiche al codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto Fare e nel decreto sul pubblico impiego (DL 101/2013)
. . . .
Regione Sicilia
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Circolare 14 novembre 2013 n. 3
Precisazioni sull’applicabilità delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 e della legge n. 125 del 30 ottobre 2013
Si ritiene utile ai fini della applicazione delle norme in oggetto indicate formulare direttive operative ad integrazione della circolare n. 2/2013 prot. 4127 dell’11 ottobre 2013. Al fine di dare indicazioni univoche ed al fine di razionalizzare l’attività di indirizzo amministrativa e di informazione specifica alle stazioni appaltanti, la predetta circolare è integrata e sostituita dalla presente:
Art. 26
Proroghe in materia di appalti pubblici
Comma 2. “All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis; c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
Il comma 20-bis dell’art. 253 dispone che “Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28”; in sostanza, fino al dicembre 2015, è possibile, nelle gare che utilizzano come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (con apposita previsione da inserire nel bando di gara), per gli appalti di importi inferiori alle soglie comunitarie.
Art. 26 bis
Suddivisione in lotti
1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.
2. All’articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,” sono inserite le seguenti: “di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”.
3. All’articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: “i dati concernenti il contenuto dei bandi” sono inserite le seguenti: “con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis”.
Risulta chiaro l’intento del legislatore di favorire la partecipazione alle gare d’appalto delle piccole e medie imprese, ed una delle modalità è quella di suddividere gli appalti in più lotti funzionali; infatti è la mancata suddivisione in lotti funzionali che dovrà essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre, pertanto la regola sembra essere (ove possibile) la suddivisione in lotti funzionali.
Tuttavia tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.”
La suddivisione in lotti cioè non può avere lo scopo di eludere le norme comunitarie applicabili agli appalti di importi superiori alle soglie stabilite dall’art. 28 del codice (cinque milioni di euro per i lavori, duecentomila euro per le forniture di beni e servizi).
La disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 non consente di frazionare arbitrariamente l’appalto e pertanto ne consegue che la suddivisione in lotti funzionali deve essere comunque riferita ad un quadro economico complessivo dell’importo dell’appalto.
Il soggetto competente all’approvazione in linea tecnica del progetto nonché il soggetto preposto all’aggiudicazione della gara d’appalto, sono individuati sulla base dell’importo complessivo del progetto.
Art. 26-ter
Anticipazione del prezzo
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
Trattasi di norma finalizzata a favorire le imprese che in questo momento storico si trovano a corto di liquidità; è chiaramente una disposizione di carattere eccezionale, non suscettibile di analogia e circoscritta nell’ambito temporale previsto dalla norma stessa.
La corresponsione dell’anticipazione deve essere “prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto”, pertanto laddove nei bandi sono disciplinate le modalità di pagamento dovrà essere inserita anche tale clausola; ovviamente l’anticipazione dovrà essere prevista anche nel capitolato speciale d’appalto.
Qualora il bando o il capitolato speciale d’appalto non dovessero contemplare la clausola dell’anticipazione, considerato il tenore della disposizione che non pone una facoltà ma un obbligo per la stazione appaltante, in applicazione del principio dell’eterointegrazione automatica della lex specialis (mutuato dall’art. 1339 cod. civ.), la norma si applica in ogni caso ai contratti di appalto il cui bando di gara sia stato pubblicato dal 21 agosto 2013 in poi; pertanto ove non sia stato già previsto, quanto sopra comporta le necessarie rettifiche ed integrazioni del capitolato speciale d’appalto con inserimento delle succitate norme in sede di stipula del contratto.
Art. 31
Semplificazioni in materia di DURC
…omissis
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidata- rio e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente artico- lo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relati- va al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di paga- mento devono essere corredati dal documento unico di re- golarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o del- l’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefìci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
8-quater. Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento euro- peo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni. …omissis.
Tale norma, che ribadisce disposizioni in parte già previste dalla normativa vigente, ma che contiene anche rilevanti innovazioni in materia di DURC, è già stata oggetto di circolare esplicativa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 36/2013), pertanto si rinvia a quanto contenuto in tale circolare, allegata alla presente.
In questa sede ci si limita a sottolineare solo le modifiche più rilevanti:
– durata del DURC (120 giorni dalla data di rilascio);
– utilizzo dello stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, anche per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, (sempre entro i 120 giorni di validità), con esclusione del pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC;
– possibilità di utilizzare lo stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Appare opportuno inoltre evidenziare che la circolare ministeriale precisa che “per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (dichiarazione sulla regolarità contributiva), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Infine, per quanto riguarda il comma 7 dell’articolo in esame “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico”; tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui al comma 14-bis dell’art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, introdotto in sede di conversione, (Legge n. 106 del 12 luglio 2011), che stabilisce che “per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni pro- cedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’arti- colo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.
La citata disposizione, disciplinando un’ipotesi particolare (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro), non essendo stata espressamente abrogata dalla legge in esame ed essendo ancor più “semplificativa” rispetto a quanto previsto dall’art. 31 del “decreto del fare” (che ha per titolo appunto “Semplificazioni in materia di DURC”), si pone come lex specialis rispetto allo stesso articolo 31, pertanto solo per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro i titoli di pagamento potranno essere ancora corredati da dichiarazioni sostitutive in luogo del DURC, fatti salvi i controlli periodici sulla veridicità di tali dichiarazioni.
Art. 32, comma 7 bis
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
…Omissis
7-bis. All’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tale norma reintroduce l’emendamento introdotto in sede di conversione del decreto sviluppo n. 70/2011 che integrava l’articolo 81 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con un comma 3-bis, che recitava : “L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salaria- li definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tale disposizione, allora contestatissima e che provocò addirittura un blocco delle gare d’appalto, fu presto abrogata dal decreto Monti (c.d. “Salva Italia”); in assenza di circolari interpretative, di spettanza del Ministero delle infrastrutture e che si auspica verranno emanate al più presto, al momento si evidenzia che la reintroduzione della disposizione avviene in maniera parzialmente diversa; infatti la norma viene collocata aggiungendo un comma nell’ambito dell’art.82 il cui titolo è “Criterio del prezzo più basso” mentre originariamente la disposizione era stata inserita nell’ambito dell’art. 81 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”; inoltre la norma parla di “prezzo più basso” mentre quella originaria ed abrogata faceva riferimento alla “offerta migliore”; la collocazione della disposizione nell’ambito dell’art. 82 e la dizione “prezzo più basso” sembrano non lasciar dubbi sul fatto che la norma si applichi solo al criterio del massimo ribasso e non anche a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (disciplinato dal successivo art. 83).
Si richiama l’attenzione degli enti in indirizzo che il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, adottato con decreto 27 febbraio 2013 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute affiancando alle stesse l’incidenza della manodopera in percentuale sul prezzo in elenco, pertanto fra le somme non soggette a ribasso, oltre gli oneri per la sicurezza, dovranno essere previste anche le somme relative al costo della manodopera, calcolate facendo riferimento alla loro incidenza percentuale indicata nel prezzario.
Ai fini dell’applicazione, si ritiene utile sottolineare inoltre che il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. individua, in seno alla sezione IV progetto esecutivo, gli elaborati di cui si compone il progetto esecutivo, ed in particolare fra essi (articolo 33, comma 1, lettera f) il quadro di incidenza della manodopera, i cui contenuti sono meglio esplicitati nel successivo articolo 39, comma 3, con espresso richiamo al costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3bis, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. All’importo che deriva da tale documento, dovrà pertanto farsi riferimento per la compilazione del quadro economico affinchè venga evidenziato il costo del personale non soggetto a ribasso. Nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo (prima denominato “appalto integrato”, ora disciplinato dall’art. 169 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010) – sempreché il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso – il progettista, nel redigere il computo metrico-estimativo del progetto definitivo ex art. 32 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, applicando l’incidenza del costo manodopera indicata nelle voci di prezzo del prezzario regionale, ne determina il relativo costo non assoggettabile a ribasso e deve scorporare dallo stesso il relativo costo del personale al netto delle spese generali e dell’utile.
Pertanto ove non sia stato già determinato l’importo a base d’asta al netto del costo del personale, di cui all’art. 32 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 si dispone di procedere alle rettifiche ed integrazioni dei bandi con inserimento delle succitate norme e rinvio della data di gara precedentemente fissata con riapertura dei termini, effettuando le relative pubblicazioni, a salvaguardia sia degli interessi delle imprese partecipanti, facendone salve le istanze di partecipazione già prodotte con possibilità di integrazioni dell’offerta, sia della legittimità dei bandi di gara (indicazione a pag. 9 del documento Itaca: “Prime indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 82 del codice dei contratti pubblici dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69/2013”).
Art. 49 ter
Semplificazione per i contratti pubblici
1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L’art. 49-ter del “decreto del fare” è stato abrogato dal D.L. n. 101/2013 convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
Conseguentemente, l’AVCP con comunicato del 30 ottobre scorso, ha confermato che il sistema dell’AVCpass entrerà in vigore l’1 gennaio 2014.
L’Assessore: Bartolotta
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]]>La circolare é stata inviata alla Corte dei Conti é sarà disponibile -comunicano dal Dipartimento- solo dopo l’avvenuta registrazione, cioé non appena diverrà efficace.
E’ intervenuto, a sua volta, il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, che ha dichiarato:
“Il governo regionale ha già pronta l’ipotesi di legge da depositare all’Ars per la stabilizzazione dei precari siciliani, per poterlo fare attende solo la formalizzazione da parte del ministero della Pubblica amministrazione della circolare esplicativa della legge 101 del 2013″.
“Nell’ipotesi del governo regionale, tutti i lavoratori verrebbero prorogati fino al 2016 ed iscritti in un albo regionale del precariato diviso in due sezioni: una che conterrà i lavoratori A e B per i quali è prevista l’assunzione per chiamata diretta e la seconda con i lavoratori C e D per i quali è prevista l’assunzione tramite procedura concausale. I lavoratori dovranno essere assunti su base territoriale e con diritto di prelazione prioritario; gli enti che vorranno assumere dovranno dare priorità ai lavoratori che hanno già prestato servizio per lo stesso ente”.
“La Regione dunque è pronta – ha così concluso Crocetta- ad avviare le proroghe e il piano di stabilizzazione, di concerto con i comuni e i sindacati. Per quanto ci riguarda, da parte nostra non c’è alcuna inadempienza, riteniamo dunque che tutte le manifestazioni e le lotte non siano rivolte nei confronti del governo regionale che è totalmente solidale con i lavoratori“. Il contenuto del disegno di legge sui precari sarebbe già stato illustrato a Cgil, Cisl e Uil ed all’ufficio di presidenza dell’Anci.
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]]>In particolare, si segnala:
AUTO BLU e AUTO VERDI: prorogato fino al 2015 il divieto per le Amministrazioni di acquistare autovetture di seviziò. Dal 2014 le P.A. Che non adempiono all’oblio di comunicazione dei dati ai fini del censimento permanente non possono effettuare spese superiori al 50% rispetto al 2013 per l’acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e buoni pasto. Sono previste sanzioni pecuniarie, disciplinari e nullità dei contratti in caso di violazione dei nuovi limiti. Laddove e’ previsto l’acquisto di auto di servizio queste devono essere a basso impatto ambientale e a minor costo di esercizio.
TAGLIO ALLE CONSULENZE ESTERNE: Tali spese non possono essere superiori per il 2014 all’80% di quanto speso nel 2013 e per il 2015 al 75% di quanto speso d nell’anno precedente
CONTROLLI E DENUNCE ALLA CORTE DEI CONTI: Il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato provvedono al controllo, almeno una volta l’anno del rispetto delle regole sui tagli, denunciando le irregolarità al Corte dei Conti
DIVIETO DI ASSUNZIONI: nessuna assunzione nelle aree dove vi sono sovrannumeri, ma solo in caso di disponibilità in organico.
SPENDING REVIEW PER LE ASSUNZIONI: Dal 1.1.2014 alle P.A. che non si sono adeguate entro il 31.12.2013 alle regole della Spending review, e’ fatto divieto di assunzioni di qualunque genere ed a qualunque titolo.
PREPENSIONAMENTO: le P.A. possono procedere a prepensionamenti secondo i requisiti pre-legge Formerò per assorbire soprannumeri ed eccedenze.
MONITORAGGIO SUI COSTI DELLE PARTECIPATE: acquisizione da parte del MEF e del DFP di tutti i dati sulla spesa per il personale delle P.A., delle società non quotate partecipate da P.A., della RAI MOBILITÀ: le P.A. con eccedente entro il 31.12.2015 possono cedere il personale in eccedenza al Ministero della Giustizia.
NIENTE BUONUSCITE STRAORDINARIE PER I MANAGER PUBBLICI: le società controllate dalle P.A. non possono prevedere per i propri dirigenti benefici economici per la cessazione del rapporto superiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavori applicati.
DIRIGENTI PENSIONATI: NO AL CUMULO. Introdotto il limite alla pratica per i dirigenti delle P.A. Di ricevere incarichi dalle società controllate dalle P.A. Di provenienza una volta andati in pensioni, con cumulo dei trattamenti economici. Per le società controllate in disavanzo i contratti per questo dirigenti cessano di diritto al 31.12.2013; se la società e’ in buone condizioni i contratti durano fino alla scadenza, ma il dirigente riceve solo il trattamento economico della società, mentre è’ sospeso quello pensionistico. La CIVIT cambia nome in ANAC “Autorità Nazionale Anticorruzione”. I componenti sono scelti tra esperti di comprovata professionalità, notoria indipendenza ed esperienza anche all’estero nel contrasto alla corruzione, non devono aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici od organizzazioni sindacali.
NUOVI CONCORSI SOLO DOPO I VINCITORI DI PRECEDENTI CONCORSI E GLI IDONEI. Fino al 31.12.2013 le P.A. Non possono bandire nuovi concorsi se: a) non hanno immesso in servizio tutti i vincitori di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato collocati nelle proprie graduatorie vigenti; b) non hanno verificato l’assenza, nella stessa P.A., di idonei collocati nelle graduatorie vigenti e approvate dal 1.1.2007, relative alle professionalità necessarie; c) non hanno attivato la procedura di mobilità obbligatoria personale in disponibilità. Fino allo stesso termine sono prorogate le graduatorie concorsuali ancora vigenti.
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E, dulcis in fundo:
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]]>Il disegno di legge era già stato approvato dal Senato il 10 ottobre scorso, ma essendo stato modificato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre, si è reso necessario un ulteriore passaggio a palazzo Madama.
Il decreto legge scade domani 30 ottobre.
Leggi il testo sul quale i senatori voteranno oggi.
Leggi il dossier sulle modifiche apportate dalla Camera.
Ecco la relazione d’accompagnamento illustrata ieri in Prima Commissione affari costituzionali:
L’articolo 1 persegue risparmi di spesa su due versanti: autovetture di servizio e buoni taxi; studi e incarichi di consulenza. Per questo secondo riguardo, il comma 5 reca un inasprimento del limite di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, incluse le consulenze affidate a pubblici dipendenti. In particolare, dispone che il limite non possa essere superiore all’80 per cento di quello già imposto per l’anno 2013. La Camera dei deputati ha aggiunto la previsione di un limite per il 2015, pari al 75 per cento del limite per il 2014. Ha altresì introdotto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. In particolare, si pone l’obbligo alle pubbliche amministrazioni, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali, di trasmettere al Ministro per la pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2013, i dati sulla spesa destinata a studi e consulenze nonché a incarichi ed a contratti a tempo determinato.
La modificazione al comma 8, approvata dalla Camera dei deputati, prevede che le visite ispettive disposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze siano effettuate obbligatoriamente, ed almeno una volta l’anno. I commi da 9-bis a 9-sexies, introdotti dal Senato in prima lettura, relativi alla riapertura delle graduatorie dei concorsi già espletati a posti di insegnante di religione cattolica, sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.
L’articolo 2 reca, nei suoi primi commi, disposizioni in tema di organico soprannumerario. La Camera dei deputati ha introdotto la previsione che le procedure di mobilità debbano esser svolte dalle amministrazioni previo “esame congiunto” con le organizzazioni sindacali. L’articolo in esame prevede che per i dipendenti pubblici in soprannumero trovi applicazione la disciplina pensionistica previgente alla riforma introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualora, in base a tale disciplina previgente, essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro un certo termine.
Il comma 2 esclude gli ordini e i collegi professionali dalla riduzione organica sancita dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 sulla spending review.
Ancora la Camera dei deputati ha introdotto un comma 2-bis, che prevede che ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti con natura associativa, si auto-regolamentino in modo da adeguarsi ai principi del pubblico impiego.
Inoltre la Camera ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter che recano due norme di interpretazione autentica relative all’individuazione delle categorie di soggetti che possono rientrare nei contingenti previsti, ai fini dell’applicazione dei requisiti per il trattamento pensionistico vigenti prima della riforma introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.
L’articolo 2 reca altresì alcune previsioni in materia di conferimento di incarichi. Il comma 8 prevede che, all’esito della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni conseguente alla riduzione delle dotazioni organiche, esse conferiscano gli incarichi dirigenziali seguendo la disciplina posta dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Insieme, fa salvi i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, fino alla scadenza dei contratti con i quali sono stati conferiti i relativi incarichi.
Altre previsioni dell’articolo 2 concernono la rilevazione del costo del lavoro nella pubblica amministrazione. Si prevede, dal 1° gennaio 2014, l’assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall’ISTAT al controllo del costo del lavoro. Il Senato in prima lettura aveva previsto che la disposizione non si applicasse agli organi di rilievo costituzionale; la Camera dei deputati ha soppresso tale aggiunta.
Ancora all’articolo 2, la Camera dei deputati ha aggiunto tre nuovi commi. Il comma 13-quinquies reca una novella all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, da un lato, la nullità degli atti amministrativi in caso di violazione di disposizioni in tema di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti, dall’altro ampliando il novero delle fattispecie sottratte a tali previsioni, aggiungendo gli incarichi di docenza e di ricerca scientifica.
All’articolo 3 la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 7-ter, che prevede che i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici (escluse quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati o società loro controllate), i quali siano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità in corso di erogazione, abbiano sospeso il trattamento pensionistico per la durata dell’incarico dirigenziale – qualora la società presenti un esercizio in attivo.
L’articolo 4 contiene, tra le altre, disposizioni relative al precariato nelle pubbliche amministrazioni ed al reclutamento. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato disposto, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni sottoscrivano – per prevenire il precariato – contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie (della stessa o di altre amministrazioni) ancora valide e predisposte a seguito di concorso per assunzioni a tempo indeterminato. La Camera dei deputati, inoltre, ha inserito i commi da 3-bis a 3-septies. In particolare, il comma 3-quinquies e il successivo comma 3-sexies prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche statali, la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica, senza oneri per la finanza pubblica e – in prima istanza – su base regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. I commi da 6 a 10 affrontano poi il tema della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. La Camera dei deputati ha apportato anche altre modifiche. Per quanto concerne la possibilità per le pubbliche amministrazioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario, il termine per l’esercizio di tale facoltà, previsto fino al 31 dicembre 2015, è stato ampliato fino al 31 dicembre 2016. Ulteriore novità è la facoltà – per il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui allo stesso comma – di partecipare ad una procedura selettiva indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che emana il bando. Infine, la Camera dei deputati ha esteso l’arco temporale valido sia per l’identificazione delle risorse da assumere, a valere sulle quali possono partire le previste procedure selettive, sia per l’utilizzo delle graduatorie ad esito delle procedure stesse – portandolo dal triennio 2013-2015 al quadriennio 2013-2016.
La norma di cui al comma 6-quinquies – secondo cui i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali – è stata soppressa dalla Camera dei deputati. In merito alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze, la Camera dei deputati ha esteso alcuni.
Anche il comma 10 è stato modificato dalla Camera dei deputati, lì dove si dispone che per gli enti del Servizio sanitario nazionale l’attuazione delle medesime disposizioni avvenga previa emanazione di uno specifico decreto ministeriale da adottare previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, che detta anche norme per il personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle ASL con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso di specifiche specializzazioni. Alcune altre modificazioni apportate dalla Camera dei deputati concernono la cosiddetta “privatizzazione” della Croce Rossa Italiana. Il comma 10-septies – anch’esso introdotto dalla Camera dei deputati – modifica la disciplina relativa all’ambito soggettivo di medici e pediatri competenti per il rilascio della certificazione per l’attività sportiva non agonistica, nonché ai criteri di svolgimento dei relativi accertamenti medici.
La Camera dei deputati ha soppresso l’articolo 4-bis, introdotto dal Senato in prima lettura.
L‘articolo 5, modificato dal Senato in prima lettura, introduce alcune modifiche alle funzioni e all’organizzazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in conseguenza dell’individuazione della CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione. Essa assume la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. La Camera dei deputati ha soppresso il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni della Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.
I commi 6 e 7 dell’articolo 7 concernono l’applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette. Anche su queste disposizioni è intervenuta la Camera dei deputati con modifiche puntuali riguardanti molteplici aspetti. In particolare, ogni amministrazione è obbligata ad assumere – a tempo indeterminato – un numero di lavoratori in oggetto, pari all’eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente. Un’altra norma inserita dalla Camera dei deputati dispone che i dipendenti pubblici assunti – nell’ambito delle quote inerenti alle categorie protette – a tempo determinato abbiano il diritto di precedenza previsto dalle norme relative ai dipendenti privati a tempo determinato. Il comma 9-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca l’interpretazione autentica di una disposizione del decreto-legge n. 487 del 1993, che prevedeva la trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico.
L’articolo 8 contiene disposizioni relative alle risorse strumentali, umane e finanziarie, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Senato in prima lettura aveva introdotto la specificazione che il novero dei candidati da assumere fosse limitato a coloro che già fossero stati sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale. La Camera dei deputati ha soppresso tale previsione e ha inserito la specificazione che le assunzioni di cui al comma 2 debbono comunque porsi entro determinati limiti di spesa indicati.
L’articolo 8-bis è stato introdotto dalla Camera dei deputati. Ha per oggetto l’Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale. Novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989, prevedendo tra l’altro la soppressione della disposizione che richiede che nel Programma statistico nazionale siano indicati finalità e garanzie del trattamento di dati, nonché i dati sensibili e quelli relativi ad iscrizioni nel casellario giudiziale; l’aggiornamento annuale del Programma il coordinamento con i piani regionali; l’individuazione delle varianti che possono essere diffuse in modo disaggregato, condizionandole a particolari esigenze conoscitive; l’indicazione delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta e l’indicazione dei criteri per stabilire quelle la cui mancata risposta è suscettibile di sanzione. Inoltre, a proposito della nomina del presidente dell’Istat, aggiunge al requisito di professore ordinario in materie statistiche, economiche ed affini quello dell’esperienza internazionale. Infine, proroga l’efficacia del Piano statistico nazionale 2011-2013, nelle more dell’entrata in vigore del Piano triennale successivo.
L’articolo 11 modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l’individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. La Camera dei deputati ha modificato la disposizione, inserendo fra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa che questi siano presi in carico dall’impresa che effettua il successivo trasporto. Con un’ulteriore modifica si è inoltre disposto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si estenda la sperimentazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che, nel territorio nazionale, raccolgano, trasportino, trattino o commercino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale. In merito all’applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stato disposto che, per dieci mesi a partire dal 1° ottobre 2013, non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, mentre continuano ad applicarsi – nel testo previgente e con le relative sanzioni – gli articoli 188, 189, 190 e 193, riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati dopo il comma 12, sono stati introdotti i commi da 12-bis a 12-quinquies, nonché il comma 13. In particolare il comma 12-ter interviene sulla disposizione che consente ai produttori di rifiuti che non hanno aderito volontariamente al SISTRI, con produzione annua di rifiuti sotto una certa soglia, di adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali, specificando che debba trattarsi di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque. Il comma 12-quater estende le disposizioni sulle modalità di trasporto dei rifiuti, stabilite dall’articolo 193 del codice ambientale – che attualmente riguarda le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del codice ambientale – a tutti coloro che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.
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