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]]>“E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011 nonche’ alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazioneISTAT come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009 Consob n. 196 nonche’ alle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e’ altresi’ fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa’ da esse controllati ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2 comma 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno non prorogabile ne’ rinnovabile presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia“.
Circolare n. 6/2014
Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Indice:
1. Finalità della disciplina
2. Efficacia della disciplina nel tempo e rapporti con norme precedenti
3. Soggetti interessati
-t. Incarichi vietati
5. Incarichi consentiti
6. Incarichi gratuiti
1. Finalità della disciplina
L’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove disposizioni in materia di “incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza” (tale la dizione della rubrica dell’articolo), modificando la disciplina già posta dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e prevedendo alcuni nuovi divieti. D’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, la presente circolare fornisce indicazioni sull’interpretazione e sull’applicazione della nuova disciplina.
Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l’esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa.
2. Efficacia della disciplina nel tempo e rapporti con norme precedenti
In considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore, deve ritenersi che la nuova disciplina prevalga su quelle precedenti, anche speciali, che consentano il conferimento di incarichi o cariche, rientranti tra quelli ormai vietati, a soggetti in quiescenza. Le relative previsioni, nella misura in cui facciano riferimento alla designazione di questi soggetti, devono intendersi implicitamente abrogate.
La nuova disciplina, a norma dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, si applica agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Quest’ultimo è entrato in vigore il 25 giugno 2014, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del giorno precedente: la nuova disciplina si applica, dunque, a partire da questa data, con la conseguenza che non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 giugno 2014 compreso. La data alla quale occorre fare riferimento, ai fini dell’applicazione del divieto, è quella della nomina o del conferimento dell’incarico, quindi dell’atto con il quale l’autorità titolare del relativo potere vi ha proceduto, indipendentemente da adempimenti successivi, come gli atti di controllo. Non incorrono nel divieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente gli incarichi a soggetti in quiescenza conferiti precedentemente alla suddetta data, anche se alla stessa data il trattamento economico o compenso non era ancora stato definito.
La nuova disciplina è applicabile, invece, agli incarichi non ancora conferiti alla suddetta data, anche se sia già intervenuta la designazione da parte di un soggetto diverso dall’autorità avente il potere di nominare o conferire l’incarico, salvo che la peculiare articolazione del relativo procedimento – che preveda, per esempio, la designazione a seguito di procedimento elettorale o di procedura selettiva – non induca ad applicare diversamente il principio tempus regit actum, tenendo conto della fase alla quale il procedimento era arrivato al momento di entrata in vigore della disposizione. Ove, peraltro, l’incarico sia stato effettivamente conferito prima dell’entrata in vigore del divieto e ciò possa essere documentato con certezza, la sua formalizzazione può intervenire anche in un momento successivo.
Va poi ricordato che la legge di conversione – legge 11 agosto 2014, n. 114, entrata in vigore il 19 agosto 2014, essendo stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del giorno precedente – ha parzialmente modificato le originarie previsioni del decreto-legge, con particolare riferimento alle designazioni in enti o società controllati dalle amministrazioni pubbliche. Le modifiche hanno quindi prodotto effetti a partire dal 19 agosto 2014.
Va infine rilevato che la nuova disciplina si aggiunge, senza modificarle, alle altre discipline vigenti che pongono simili divieti (si veda, in particolare, l’articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e che regolano il conferimento di incarichi, quali quelle in materia di incompatibilità e inconferibilità, di limiti alle spese per consulenze, di limiti retributivi nelle pubbliche amministrazioni, di compensi e rimborsi spese per gli organi collegiali, di gratuità di specifici incarichi, di cumulo tra trattamento economico e pensione.
3. Soggetti interessati
L’ambito di applicazione dei divieti, per quanto riguarda le amministrazioni interessate, rimane quello già definito dalla precedente versione della disciplina in esame: esso comprende tutte le amministrazioni rientranti nella definizione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o nell’elenco annualmente redatto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, compresa la Consob. Devono ritenersi soggetti ai divieti gli incarichi conferiti da qualsiasi organo o ufficio delle amministrazioni in esame, compresi quelli conferiti dai ministri, in quanto organi di vertice dei ministeri, nonché dagli organi di governo degli enti territoriali e dagli organi di vertice degli enti pubblici e degli altri organismi rientranti nell’ambito di applicazione indicato. Non vi rientrano, ovviamente, gli incarichi conferiti da organizzazioni diverse dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza, compresi, quindi, i pensionati degli organi costituzionali. Non riguarda questi ultimi soggetti, infatti, la previsione dell’ultimo periodo del citato comma 9 dell’articolo 5, che prevede che i suddetti organi si adeguino alle disposizioni dello stesso comma nell’ambito della propria autonomia. Questa previsione riguarda gli incarichi conferiti dagli stessi organi costituzionali, ai quali i divieti in esame non possono essere imposti, e non gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a lavoratori in quiescenza, già dipendenti di organi costituzionali, in ordine ai quali non vi è un problema di tutela dell’autonomia dei suddetti organi.
La condizione del collocamento in quiescenza, ostativa rispetto al conferimento di incarichi e cariche, rileva nel momento del conferimento. Le amministrazioni eviteranno peraltro comportamenti elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti, le amministrazioni valuteranno la possibilità di conferire un incarico gratuito (su cui si veda il paragrafo 6).
4. Incarichi vietati
La disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni.
Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilità nelle amministrazioni, potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione a un apprezzabile interesse pubblico (si vedano, in particolare, le sentenze n. 566 del 1989, n. 406 del 1995 e n. 33 del 2013 della Corte costituzionale).
Ai fini dell’applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l’oggetto dell’incarico. La disciplina in esame, dunque, non esclude alcuna delle forme contrattuali contemplate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma impedisce di utilizzare quelle forme contrattuali per conferire incarichi aventi il contenuto proprio degli incarichi vietati.
Tra gli incarichi vietati rientrano tutti gli incarichi dirigenziali, compresi quelli di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e da disposizioni analoghe. Tra gli incarichi direttivi, tutti quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane. Vi rientrano, quindi, anche incarichi in strutture tecniche, quali quelli di direttore scientifico o sanitario, che comportano le suddette mansioni.
Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Costituiscono incarichi di studio quelli consistenti nello svolgimento di un’attività di studio, che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338. Costituiscono consulenze le richieste di pareri a esperti (così Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05).
In assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.
Tra le cariche in organi di governo di amministrazioni e di enti e società controllate, a parte le esclusioni espressamente previste dalla legge (relative alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli enti pubblici associativi), rientrano quelle che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione. La nomina in consigli di amministrazione, in particolare, rientra nell’ambito del divieto indipendentemente dalla qualifica in virtù della quale il soggetto in quiescenza sia stato nominato (per esempio, in qualità di esperto o rappresentante di una determinata categoria), dato che il consiglio di amministrazione ha comunque funzioni di governo dell’ente. Naturalmente, il divieto opera anche nel caso in cui la nomina sia preceduta dalla designazione da parte di un soggetto diverso dall’amministrazione nominante.
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche, va poi rilevato che l’ambito di applicazione del divieto è più ampio rispetto al novero delle amministrazioni nominanti, in quanto la disposizione fa riferimento anche agli enti e alle società controllate: gli incarichi e le cariche, rientranti tra i tipi vietati, sono dunque vietati anche qualora siano conferiti presso enti e società controllati, anche indirettamente, dalle amministrazioni indicate nel paragrafo 3.
Infine, i divieti descritti operano indipendentemente dalla fonte di finanziamento con la quale gli interessati sono retribuiti: è irrilevante, per esempio, che si tratti di fondi provenienti dall’Unione europea o anche trasferiti all’amministrazione conferente da soggetti privati.
5. Incarichi consentiti
Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame. Rimangono ovviamente ferme le disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi e cariche e alle procedure di conferimento (quali quelle contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Tra le ipotesi che non ricadono nei divieti, si segnalano le seguenti.
Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni, ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza. Esse non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai rispettivi limiti di età. Di conseguenza, non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un’età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza.
In secondo luogo, il divieto riguarda determinati contratti d’opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d’opera. Non è escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza (in questo senso la citata deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato). Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza. Anche in questo caso, rimane ovviamente ferma la disciplina vigente in materia, con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente.
Essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti in quiescenza gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca. Da questo punto di vista, la disposizione in esame si differenzia da precedenti disposizioni legislative, che distinguono tra incarichi di studio, consulenza o ricerca (incluso l’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e pongono limiti alla possibilità di conferirli. Peraltro, perché non si ricada nel divieto di conferire incarichi dirigenziali, gli incarichi in esame non dovranno comportare la direzione di strutture stabili dell’amministrazione, potendo invece comprendere la guida di unità costituite temporaneamente per la realizzazione del relativo progetto di ricerca. E, perché non si ricada nel divieto di conferire incarichi di studio, dovrà trattarsi di reale attività di ricerca: l’incarico potrà quindi essere conferito soltanto a soggetti che, essendo in possesso di adeguato curriculum scientifico, siano in grado di svolgere un’effettiva attività di ricerca. È bene ricordare poi che gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione (così la citata delibera della Corte dei conti, Sezioni riunione in sede di controllo).
Sono poi ammessi gli incarichi di docenza. Peraltro, per evitare che il conferimento di un simile incarico consenta di aggirare i divieti esaminati, è necessario che si tratti di reali incarichi di docenza, in cui l’impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all’attività didattica effettivamente svolta dal singolo destinatario dell’incarico.
Sono esclusi dal divieto, poi, gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Ne è altresì esclusa la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali.
Per la loro natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame, devono poi ritenersi esclusi anche gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l’amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici. Similmente può dirsi, ovviamente, per i sub-commissari eventualmente nominati.
Infine, essendo specificamente vietate ai soggetti in quiescenza le cariche di governo in enti locali, sono invece consentiti – nei suddetti enti come nelle altre amministrazioni – gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell’amministrazione stessa, natura dirigenziale.
Definito l’ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina, va ricordato che essa contempla un’eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. È evidente – in base alla ratio della norma, alla rubrica dell’articolo, ai lavori parlamentari e alla diversa formulazione del periodo in esame, che non definisce il proprio ambito di applicazione – che la relativa previsione va letta in connessione ai primi due periodi, rispetto ai quali essa introduce un’eccezione: l’espressione “incarichi e collaborazioni”, quindi, corrisponde alle varie ipotesi di cui ai periodi precedenti. Di conseguenza, indipendentemente dal modo in cui l’incarico venga formalmente qualificato, ove – in base al suo contenuto – esso rientri tra le ipotesi di cui ai divieti in esame, esso potrà essere conferito, ma soltanto alle condizioni stabilite dalla suddetta previsione.
La disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza – e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati – per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell’ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno. Nell’attribuire simili incarichi o cariche, le amministrazioni dedicheranno particolare cura all’esigenza di evitare conflitti di interessi, in considerazione del rischio che l’interessato sia spinto ad accettare l’incarico gratuito dalla prospettiva di vantaggi economici illeciti. In considerazione del fine della disposizione, dettata nell’interesse dell’amministrazione piuttosto che del soggetto in quiescenza, le amministrazioni conferiranno gli incarichi in esame di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità degli interessati, e non su domanda degli interessati stessi.
L’ambito dell’eccezione, dal punto di vista oggettivo, coincide con quello dei divieti: di conseguenza, potranno essere attribuiti, nei limiti indicati, incarichi e cariche gratuiti di ciascuno dei tipi vietati, come individuati nel paragrafo 4. Le amministrazioni dovranno, peraltro, valutare la compatibilità dell’incarico o carica con la gratuità e con la durata limitata. Per alcuni tipi di incarico, infatti, queste ultime caratteristiche impediscono il ricorso alla disposizione in esame, per esempio perché disposizioni vigenti prevedono una durata minima superiore all’anno. In generale, le amministrazioni dovranno valutare la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali responsabilità con la gratuità dell’incarico.
Per gli incarichi dirigenziali, in particolare, va ricordato che la possibilità di attribuirli a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dalla disciplina vigente (si veda, in particolare, l’articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo agli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione, quali i pensionati). Rimane la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, in base all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto i suddetti limiti di età: in questa ipotesi, l’amministrazione valuterà prudentemente la compatibilità dell’incarico con la gratuità, con la durata massima annuale e con le responsabilità e i meccanismi di valutazione connessi all’incarico. Rimangono ferme, in queste ipotesi, le regole relative alle procedure selettive di conferimento degli incarichi.
La disciplina è applicabile anche agli incarichi a soggetti in quiescenza che già in precedenza erano conferiti a titolo gratuito: valgono per essi, di conseguenza, le nuove disposizioni relative alla durata massima e al rimborso delle spese.
La disposizione consente il conferimento di incarichi e collaborazioni gratuiti per una durata massima di un anno “presso ciascuna amministrazione”. Di conseguenza, il soggetto collocato in quiescenza potrà ricevere differenti incarichi, anche contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, ove reciprocamente compatibili, purché ciascuno di essi rispetti il suddetto limite di durata.
Roma, 4 dicembre 2014
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Maria Anna Madia
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Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)
(…)
Art. 28
1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, e’ ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa’ per gli studi di settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti sul decreto legge 90/2014 consulta l’apposita sezione cliccando qui.
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]]>La legge di conversione ha, in particolare, aggiunto i commi 1-bis e 2-bis all’art. 38 del cosiddetto dl “semplificazioni” prevedendo che a partire dal 1 gennaio 2015 “tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.”
Art. 38 – (Processo amministrativo digitale)
((1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il comma 2-bis dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e’ sostituito dal seguente:
“2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”)).
E’ stato inoltre sostituito il comma 1 dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, prevedendo l’obbligo per i difensori di inserire nel ricorso o primo atto difensivo il proprio numero fax, che verrà utilizzato dalla segreteria in caso di impossibilità di comunicare con la pec per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa:
Art. 45-bis – (( (Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalita’ telematiche). ))
3. All’articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo’ essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e’ eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E’ onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax”. Tale disposizione è in vigore dal 19/08/2014
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del dl. 90/2014
Qui il nostro speciale sul dl 90/2014
L'articolo DL 90/2014: le novità per il processo amministrativo telematico proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 90/2014 e Processo civile telematico: le novità proviene da Giurdanella.it.
]]>Riguardo l’obbligo del deposito telematico previsto a decorrere dal 30 giugno 2014, si osserva che interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l’obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014. Il decreto-legge fissa al 30 giugno 2015 la data alla quale scatterà l’obbligo del deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti civili davanti alla corte d’appello:
art. 44 – (Obbligatorieta’ del deposito telematico degli atti processuali)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale
ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita’ telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita’.
– Inoltre segnaliamo la novità riguardante l’esecuzione mobiliare, viene previsto infatti lo svolgimento integrale con modalità telematiche:
Art. 48 – (Vendita delle cose mobili pignorate con modalita’ telematiche)
1. All’articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma e’ sostituito dal seguente:
«Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara
tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del dl 90/2014 aggiornato con L. 114/2014
Clicca qui per il nostro speciale sul DL 90/2014
L'articolo DL 90/2014 e Processo civile telematico: le novità proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 90/2014: le novità in materia di appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>In primo luogo, ha soppresso l’A.V.C.P. e ha trasferito i relativi compiti e funzioni all’Autorità nazionale Anticorruzione. Il Presidente dell’ANAC dovrà presentare entro il 31 dicembre prossimo un piano per il riordino dell’Autorità stessa, e nelle more dell’approvazione del piano dovrà provvedere allo svolgimento dei compiti prima facenti capo all’AVCP (art. 19).
Sono state prorogate le centrali di committenza: l’obbligo per i Comuni di ricorrere alle modalità di aggregazione di soggetti pubblici per degli affidamenti di lavori, beni e servizi entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2015 per l’acquisizione di beni e servizi, e il prossimo 1 luglio 2015 per l’acquisizione di lavori. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000 ( art. 23 bis e ter).
Novità anche per le varianti, è stato previsto l’obbligo di trasmettere all’ANAC le varianti in corso d’opera. L’obbligo vige solo per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e riguarda le varianti di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto. Invece, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti vanno comunicate all’Osservatorio dei LL.PP., tramite le sezioni regionali, sempre entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante di tutte le varianti indipendentemente dall’importo e dalla tipologia delle stesse (art. 37).
L’art. 39 statuisce misure per la semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di cc.pp.: in particolare in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 art. 38 ma anche degli elementi, il concorrente può provvedere alla relativa sanatoria previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando. Il valore della sanzione non può essere inferiore all’ un per mille né superiore all’1 per cento del valore della gara e comunque non superiore ad € 50.000; il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine (non superiori a 10 gg.) affinché possa rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora il concorrente non produca nei termini le dichiarazioni necessarie, sarà escluso dalla gara. Invece nei casi di irregolarità, incompletezze o mancanze nelle dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante non richiede alcuna regolarizzazione né applica sanzioni. Tali disposizioni si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni da produrre in gara, anche da parte di soggetti terzi. Tali disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Previste altresì misure per l’accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici (art. 40). Al riguardo è stato modificato l’articolo 120 dell’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), prevedendo che il giudizio venga comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. In caso di esigenze istruttorie, o per l’integrazione del contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è possibile rinviare il giudizio di merito ad un’ulteriore udienza da tenersi non oltre 30 giorni.
Prevista la possibilità per il collegio giudicante di subordinare l’efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione anche tramite fideiussione d’importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore all’0,5% del valore stesso (previsione che è stata già oggetto di decisioni negative da parte dei giudici amministrativi).
Infine, nell’ottica di rafforzare le misure per il contrasto all’abuso del processo (art. 41), è stata introdotta la possibilità del giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati, e l’elevazione dell’importo della sanzione, in caso di lite temeraria, fino all’1% del valore del contratto.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del DL 90/2014
Qui il nostro speciale sul DL 90/2014
L'articolo DL 90/2014: le novità in materia di appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Cauzione appalti incompatibile col diritto comunitario proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito lo stralcio dell’ordinanza:
“Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di una cauzione, in quanto l’art. 40, comma 1 lett. b), del d.l. n. 90/2014 deve essere disapplicato per incompatibilità comunitaria, nella parte in cui stabilisce l’obbligo di subordinare necessariamente l’efficacia della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, atteso che tale previsione risulta contrastante con gli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 2007, n. 66, che impongono agli Stati membri l’adozione di misure idonee a garantire, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, procedure di ricorso accessibili ed efficaci, senza alcuna discriminazione tra i vari operatori in dipendenza della loro diversa capacità finanziaria”.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale dell’ordinanza del Tar Milano
In sede di conversione, il Parlamento ha trasformato l’obbligo della cauzione in “facoltà“, ma rimane il dubbio sulla compatibilità della previsione col diritto comunitario, in quanto non è stata superata la lamentata “discriminazione tra i vari operatori in dipendenza della loro diversa capacità finanziaria”.
Di seguito, il testo vigente della previsione in esame:
Art. 40
(Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)
(…)
2-bis.”Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne puo’ subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore)). Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 119″.
Qui il testo vigente del decreto 90/2014.
L'articolo Cauzione appalti incompatibile col diritto comunitario proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo TAR. “Salvi” Catania, Lecce, Salerno, Brescia e Reggio Calabria proviene da Giurdanella.it.
]]>Questo il testo dell’emendamento approvato.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
“1. Nelle more della riorganizzazione dell’assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d’appello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull’assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un’analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l’eventuale individuazione di uffici direttivi o sezioni staccate da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell’organizzazione degli uffici giudiziari.”.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole “All’articolo” con le seguenti: “A decorrere dal 1° luglio 2015, all’articolo” e sostituire la lettera a) con la seguente: “a) al terzo comma, le parole “Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,” sono soppresse;”.
L'articolo TAR. “Salvi” Catania, Lecce, Salerno, Brescia e Reggio Calabria proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo CNF, la circolare sul PCT dopo il decreto 90/2014 proviene da Giurdanella.it.
]]>Il decreto legge reca disposizioni, tra le altre, in tema di Processo civile telematico e notifiche tramite PEC, i nuovi importi del contributo unificato ( a copertura del mancato pagamento dei diritti di copia per le copie di atti).
L’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense ha predisposto delle Note di prima lettura sulle disposizioni sul PCT-aggiornate alla circolare del Ministero della Giustizia 27 giugno, riportate di seguito (cliccare sul sommario per scaricarle, in formato .DOC).
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Consiglio Nazionale Forense
Ufficio studi
Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari)
L'articolo CNF, la circolare sul PCT dopo il decreto 90/2014 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto 90/2014: le novità su assunzioni e mobilità proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, alcune novità in tema di lavoro pubblico:
Turn over
Le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore. In questo modo, si semplifica il processo di assunzione, perché rimane solo il vincolo finanziario e viene meno quello relativo al numero di dipendenti.
Mobilità
E’ semplificato il ricorso alla mobilità, in quanto per quella volontaria, tra le amministrazioni centrali dello Stato, non è più previsto l’assenso dell’amministrazione di provenienza. L’unico criterio posto è che l’amministrazione ricevente abbia un numero di posti vacanti superiore rispetto a quella cedente. Per la mobilità obbligatoria è fissato il limite di distanza di 50 chilometri tra le amministrazioni, entro il quale il dipendente può essere adibito a qualsiasi amministrazione o sede.
L'articolo Decreto 90/2014: le novità su assunzioni e mobilità proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto legge 90/2014. Il testo della relazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, pubblichiamo il testo della relazione illustrativa.
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Camera dei Deputati
Relazione illustrativa al disegno di legge numero 2486 AC
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
Onorevoli Deputati!
Il Governo sottopone alla Camera il presente disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
L’articolo 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni), al comma 1, introduce una regola generale, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età, abrogando le disposizioni che consentono il trattenimento in servizio per un biennio e per i magistrati fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. La disposizione è finalizzata a favorire il ricambio generazionale in un momento di crisi del sistema economico nel suo complesso e di blocco delle assunzioni.
Pur non essendo un fenomeno di grande rilevanza in termini quantitativi, l’istituto che si abroga ha lo svantaggio, sotto il profilo qualitativo, di non favorire politiche di ricambio generazionale per le seguenti ragioni:
1) aumenta la già elevata età media dei dipendenti pubblici in quanto coloro che normalmente potrebbero essere collocati in pensione per raggiunti limiti di età possono restare in servizio per altri due anni arrivando a lavorare fino a 67 o 68 anni, a seconda della data di maturazione del requisito pensionistico;
2) non consente di realizzare risparmi da cessazione che, in relazione al regime del turn over, alimentano il budget spendibile per nuove assunzioni;
3) è considerato dalla normativa vigente alla stessa stregua di una nuova assunzione, con la conseguenza che per finanziarlo vengono distratte le risorse assunzionali che potrebbero essere meglio finalizzate all’assunzione di giovani.
Quanto evidenziato ai punti 2) e 3) consente di comprendere meglio il doppio effetto negativo che il trattenimento in servizio determina rispetto alle politiche di ringiovanimento della pubblica amministrazione.
Con l’abrogazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, viene meno anche la disciplina speciale riconosciuta ai magistrati che al comma 1-bis consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Gli effetti positivi dell’abrogazione anche di questa disciplina speciale si evincono sia sotto il profilo economico, sia in termini di turn over. Essa infatti favorisce l’ingresso di nuovi magistrati in luogo degli ultrasettantenni, con un consequenziale abbattimento del monte stipendiale atteso che il personale neo assunto in luogo di questi ultimi, che si trovano, per lo più, in posizioni apicali, è retribuito con somme pari a meno della metà di quelle del personale collocato a riposo.
I commi 2 e 3 prevedono un circoscritto periodo transitorio, fissato fino al 31 ottobre 2014 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino al 31 dicembre 2015 per i magistrati e per gli avvocati dello Stato. La previsione di un periodo transitorio risponde ad esigenze di funzionalità. Essa consente, soprattutto al Consiglio superiore della magistratura (CSM), di adottare le misure necessarie per far fronte alle ricadute che le nuove norme sul pensionamento avrebbero sulla funzionalità degli uffici che verrebbero a perdere, per le funzioni apicali, il titolare. In assenza di un periodo transitorio si rischierebbe infatti di pregiudicare la funzionalità degli uffici giudiziari e in particolare della Corte di cassazione, dove è particolarmente elevato il numero di magistrati per i quali ricorrono le condizioni per il collocamento a riposo.
Il comma 4 prevede un periodo transitorio, fissato fino al 31 dicembre 2015, per consentire i trattenimenti in servizio operati dal Ministero della difesa per il personale militare richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Ciò al fine di consentire, anche nel campo della difesa e della sicurezza nazionale, di realizzare un ricambio generazionale, disponendo comunque di un periodo transitorio volto a permettere un’adeguata preparazione degli avvicendamenti del personale, senza pregiudizi per la funzionalità dell’amministrazione.
Il comma 5 interviene in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il comma 6 reca la copertura degli oneri.
L’articolo 2 (Incarichi direttivi ai magistrati), al comma 1, è volto ad accelerare le procedure di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, al fine di consentire, a regime, la copertura dei posti di vertice prima che si determini un’effettiva vacanza, evitando così soluzioni di continuità nella direzione degli uffici e le conseguenti disfunzioni sul versante dell’organizzazione, con inevitabili ripercussioni sull’attività giurisdizionale. Il comma 2 rinvia l’applicazione delle procedure accelerate di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il comma 3 deroga, per un periodo transitorio, ossia fino al 30 giugno 2015, alle disposizioni degli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sull’ordinamento della magistratura. In forza di tale deroga la legittimazione alla partecipazione ai concorsi per gli uffici direttivi e semidirettivi pubblicati sino al 30 giugno 2015 è riconosciuta ai magistrati in grado di assicurare almeno due anni residui di servizio prima della data di collocamento a riposo, in luogo dei quattro anni ordinariamente richiesti.
In questo modo si gradualizzano gli effetti derivanti dall’abbassamento dell’età pensionabile, anche nei confronti di coloro che subiscono gli effetti indiretti dell’abbassamento del limite a 70 anni.
Sempre in relazione all’esigenza di assicurare tempi certi alla copertura dei ruoli di vertice, al comma 4 vengono introdotte modifiche all’articolo 17 della legge n. 195 del 1958, con una più stringente descrizione dei margini della verifica giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti degli atti del CSM riguardanti il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi. Per effetto delle disposizioni introdotte al comma 4, tale controllo, riguardando atti «di alta amministrazione», viene limitato alla legittimità formale (vizi di violazione di legge) e all’eccesso di potere manifesto. Al fine di ridurre i tempi necessari per ottenere il giudicato in materia di ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, viene esteso a tali controversie, per quanto applicabile, il rito abbreviato previsto dall’articolo 119 del codice del processo amministrativo. È infine limitata l’applicabilità dell’articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, escludendo la possibilità che il giudice amministrativo adotti direttamente un provvedimento di nomina sostitutivo relativamente alle delibere del CSM che hanno ad oggetto il conferimento degli incarichi direttivi o semidirettivi ai magistrati.
L’articolo 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over) detta una disciplina di semplificazione e di coordinamento delle assunzioni a tempo indeterminato per alcune amministrazioni pubbliche.
In termini generali gli obiettivi sono:
– ricondurre in un unico articolo, per ragioni di semplificazione normativa, il regime del turn over degli anni dal 2014 al 2018 delle amministrazioni pubbliche, con esclusione dei comparti università, sicurezza, sanità e scuola, che rimangono disciplinati dalla disposizioni di legge vigenti;
– eliminare, a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali (comma 1), il vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente (cosiddetto «limite capitario»), mantenendo solo quello legato alla percentuale di risparmi da cessazione. Per gli enti di ricerca (terzo periodo del comma 2) è eliminata la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato.
Più in particolare, il comma 1 opera gli interventi generali descritti per le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e le agenzie.
Il comma 2 si riferisce agli enti di ricerca.
Il comma 3 disciplina le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione ad assumere da parte delle amministrazioni soggette alla medesima autorizzazione ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L’articolo da ultimo citato è, inoltre, novellato dal comma 10 dello stesso articolo 3. La novella del predetto comma 10 ha una finalità di semplificazione laddove riconduce a un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la contestuale concessione dell’autorizzazione a bandire e ad assumere, al fine di realizzare una piena coerenza tra bandi di concorso e successiva assunzione dei vincitori. Lo strumento previsto rimane, con esclusione degli enti di ricerca che mantengono la loro disciplina semplificata, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È consentito, in relazione agli stretti vincoli di assunzione e al contenuto numero di cessazioni di personale, cumulare, a decorrere dal 2014, per un periodo non superiore a tre anni, il budget assunzionale spettante a ciascuna amministrazione.
Il comma 4 affida al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di operare annualmente un monitoraggio sull’andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
Il comma 5 ha, invece, come ambito soggettivo le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell’attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato.
È confermato il principio che le categorie protette non sono soggette a vincoli di assunzione nel limite della copertura della quota d’obbligo (comma 6).
I commi da 7 a 9 non sono innovativi ma nascono dall’esigenza di coordinare le disposizioni dell’articolo con la normativa vigente.
L’articolo 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria) interviene per favorire i processi di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche e per disciplinare la mobilità d’ufficio.
Il comma 1 novella l’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la sostituzione dei commi 1 e 2.
Il comma 1 dell’articolo 30, come riscritto, prevede che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, mediante mobilità volontaria, si applica soltanto ai dipendenti con rapporto di lavoro contrattualizzato. Occorre tenere conto della corrispondenza delle qualifiche tra comparti diversi. La mobilità si svolge tramite bandi da pubblicare sul sito istituzionale per un periodo pari ad almeno trenta giorni. I bandi devono indicare i criteri di scelta dei candidati nonché i requisiti che gli stessi devono possedere. Resta fermo che il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.
Tuttavia, in via sperimentale e in attesa dell’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, è previsto che i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall’amministrazione di appartenenza, indipendentemente dall’assenso di quest’ultima, entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza.
Il comma 2 dell’articolo 30 chiarisce che, nell’ambito dei rapporti di lavoro in regime di diritto privato, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono una medesima unità produttiva ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile. La previsione si configura come norma speciale del settore pubblico. In tal senso si precisa, inoltre, che costituiscono una medesima unità produttiva, con piena esigibilità della prestazione lavorativa, le sedi collocate a una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in un’altra, previo accordo tra le amministrazioni interessate, nell’ambito dell’unità produttiva di cui al comma in oggetto. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, possono essere disposte misure volte ad agevolare i processi di mobilità volontaria e quelli di cui al comma in esame, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
In base al comma 2.1 dell’articolo 30, nel caso in cui sia necessario un trasferimento di risorse, si applica la procedura di cui al comma 2.3.
Secondo il comma 2.2 sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 2.3, al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie delle predette procedure. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all’ente cedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, ove siano coinvolti gli enti territoriali, con il Ministro dell’interno, sono definiti i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del suddetto fondo. Nella fase di primo funzionamento del fondo, in sede di assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 2.4 prevede la copertura finanziaria per la costituzione del suddetto fondo.
L’articolo 4, inoltre, al comma 2, prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
In base al comma 3 dell’articolo 4 il decreto di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Mobilità intercompartimentale», è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.
L’articolo 5 (Assegnazione di nuove mansioni) introduce modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Gestione del personale in disponibilità».
Per esigenze di trasparenza e di maggior efficienza, l’articolo 5 integra la richiamata disposizione prevedendo che gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
Per effetto dell’articolo 5, inoltre, entro i sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di collocamento in disponibilità, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, rubricato «Mansioni del lavoratore», nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
La norma è finalizzata ad ampliare le occasioni di ricollocazione del personale in disponibilità con conseguente maggior tutela nei confronti di tale categoria di personale.
Inoltre, l’articolo 5 sostituisce il comma 6 dell’articolo 34 disponendo che, nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato, sono subordinati alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti nei predetti elenchi possono essere assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23-bis dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato». Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell’articolo 23-bis, il termine di cui all’articolo 33, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia il termine di ventiquattro mesi dalla data di collocamento in disponibilità, resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dell’amministrazione o dell’ente che utilizza il dipendente.
Rispetto alla versione precedente del disposto normativo, la novella consente che il personale in disponibilità possa essere assunto a tempo determinato, utilizzato in comando e che lo stesso possa avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, con mobilità nel settore di lavoro privato.
Da ultimo, l’articolo 5 interviene sulle norme in materia di mobilità di personale nelle società, con l’introduzione del comma 567-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui le procedure di cui ai commi 566 e 567 devono concludersi rispettivamente entro sessanta e novanta giorni dall’avvio. Entro quindici giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all’amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.
La disposizione richiama il comma 566 che prevede che, entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 565, si proceda, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali, con le modalità previste dal comma 563. Si applica l’articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92; la norma si riferisce, altresì, al comma 567, in base al quale, per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
La modifica normativa, inoltre, estende anche al personale delle società il meccanismo della ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa o in un’altra società.
L’articolo 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) estende il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
In base all’attuale formulazione della disposizione è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Con l’articolo 6 il divieto è esteso ai lavoratori privati in quiescenza; oltre all’ambito soggettivo viene esteso anche l’ambito oggettivo di applicazione del divieto con la previsione secondo cui le suddette amministrazioni non possono attribuire ai medesimi soggetti incarichi di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o cariche in organi di governo delle amministrazioni. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.
L’articolo 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni) è volto a recuperare annualmente al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche la prestazione lavorativa retribuita corrispondente al 50 per cento dei dipendenti pubblici con qualifica di dirigente sindacale che godono delle prerogative sindacali riconducibili a distacchi, aspettative e permessi. Pertanto, per effetto della disposizione in esame, i contingenti complessivi delle prerogative sindacali attualmente vigenti in tutte le amministrazioni pubbliche, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con decreto del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali di lavoro – CCNL), sono dimezzati dal 1 settembre 2014. Per consentire l’immediata operatività della norma, per quanto concerne i distacchi sindacali sono previsti criteri di adeguamento al comma 2.
Al comma 3 si stabilisce che, secondo le ordinarie modalità vigenti e mediante le relative procedure contrattuali e negoziali, i nuovi contingenti, come rideterminati a seguito della predetta riduzione del 50 per cento, possono essere ripartiti nuovamente tra le associazioni sindacali rappresentative.
L’articolo 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione) introduce una modifica alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione al fine di evitare che lo svolgimento delle cariche ivi indicate da parte degli appartenenti al ruolo della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa e militare nonché dei procuratori e degli avvocati dello Stato, possa dare luogo, anche potenzialmente, a situazioni di conflitto di interessi.
È stato altresì escluso che in alternativa si faccia ricorso all’istituto dell’aspettativa dal servizio, che rappresenterebbe un modo per arginare la finalità della norma, vanificandone il risultato.
Al riguardo, la norma chiarisce che i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono confermati ex lege.
È inoltre prevista la pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell’Avvocatura dello Stato delle statistiche annuali dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio, per garantire trasparenza anche in termini di valutabilità della performance.
L’articolo 9 (Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici) risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, riducendo l’ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance omogenei alle altre categorie dirigenziali, con ciò soddisfacendo anche esigenze di perequazione.
La norma, in particolare, riforma il sistema dei compensi professionali delle avvocature pubbliche, escludendo ogni tipo di compenso in tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese e anche in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche. In tali ipotesi, infatti, il compenso viene a gravare interamente, nella percentuale dovuta, sulle finanze pubbliche. Nelle ipotesi, invece, di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, si mantiene una percentuale pari al 10 per cento delle somme recuperate quale compenso degli avvocati dipendenti dall’amministrazione, in base alle norme che ne regolamentano la modalità secondo i rispettivi ordinamenti. L’avocazione della maggiore percentuale del 90 per cento residuo alle finanze pubbliche comporta un comprensibile vantaggio per le stesse. Tuttavia, per le evidenziate ragioni di perequazione retributiva, non si è ritenuto di estendere la limitazione della percentuale del 10 per cento dei compensi liquidati a carico dei privati ai dipendenti degli enti territoriali che non ricoprono qualifica dirigenziale, in ragione dell’obiettiva minor entità del compenso base degli stessi previsto dai CCNL di settore. Peraltro, il ruolo di coordinamento dell’ufficio che compete in tali enti territoriali alla figura dirigenziale, ove prevista, fa sì che il diverso regime dei compensi divenga leva gestionale e motivazionale per lo stesso, che potrà avocare a sé l’attività forense ovvero assegnarla in chiave premiale ai propri collaboratori inquadrati in qualifiche inferiori.
L’articolo 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria) dispone l’abrogazione dell’articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e la modifica dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.
La prima disposizione prevedeva che i diritti di rogito spettanti al segretario comunale o provinciale – che, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipula contratti nei quali l’ente è parte o autentica scritture private e atti unilaterali nell’interesse dello stesso ente – fossero pari al 75 per cento e fino a un massimo di un terzo dello stipendio in godimento della quota spettante al comune o alla provincia ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Quest’ultima disposizione – che viene, pertanto, sostituita – prevedeva che il provento annuale dei diritti di segreteria fosse ripartito attribuendo il 70 per cento al comune o alla provincia e il 30 per cento al fondo di cui all’articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
L’intento che si vuole perseguire è di devolvere l’intero importo dei proventi derivanti dai diritti di segreteria al comune stesso che, dunque, potrà destinarli ad attività volte all’attuazione dei propri fini e al miglioramento dei servizi erogati. La norma è pertanto coerente con l’obiettivo di risparmio e di perequazione perseguito con l’intera riforma, avendo a riferimento ruoli professionali caratterizzati da compensi base di adeguato rilievo, e nel contempo, a seguito di una ragionevole «calmierazione» degli stessi, rende possibile il recupero, attraverso la relativa attività professionale, di somme in favore delle finanze pubbliche.
L’articolo 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali) reca una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti locali. Lo statuto dell’ente può prevedere che la loro copertura possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti dirigenziali è fissato il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. È mantenuto l’obbligo della previa selezione pubblica per il conferimento di tale tipologia di incarichi dirigenziali, onde valutare l’adeguata professionalità rispetto al profilo richiesto e fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Per effetto della nuova disciplina è previsto che durante il periodo di durata degli incarichi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, disposizione peraltro già contenuta in termini generali nell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel 10 per cento.
La disposizione di cui al comma 4 è volta a ribadire, con riferimento agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 90 del TUEL, il divieto di effettuazione da parte dei soggetti interessati dell’attività gestionale tipica dei dirigenti. Conseguentemente, il riferimento all’inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, purché non a quelli professionali eventualmente necessari per la specifica mansione (ad esempio, quelli di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150), è da intendere in termini di mera parametrazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell’ente, quanto meno nell’individuazione del compenso base: esso non può superare quello erogato per la categoria di appartenenza prevista dal CCNL per gli enti locali per il posto da ricoprire in riferimento alla norma, riportato nella dotazione organica. Le funzioni di supporto all’attività di indirizzo e di controllo che caratterizzano gli incarichi, tipicamente temporanei e fiduciari, di cui all’articolo 90, non devono cioè sovrapporsi a quelle gestionali e istituzionali che devono dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell’ente, con ciò bilanciando la maggior discrezionalità della scelta da parte dell’organo politico, in analogia, peraltro, con quanto previsto per le figure di diretta collaborazione delle amministrazioni statali.
Con il presente articolo si chiarisce definitivamente la natura che nella ratio della norma da sempre caratterizza gli incarichi conferibili in base all’articolo 90, che devono essere circoscritti a funzioni ben individuate; per contro, si ribadisce l’obbligo della selezione pubblica, con richiamo ai requisiti generali, per l’altro contingente di dirigenti a contratto (articolo 110, comma 1, del TUEL).
L’intero articolo risponde all’urgenza di razionalizzare, indicando indirettamente limiti di spesa, già desumibili in via interpretativa, l’assetto della dirigenza degli enti locali nelle more di una rivisitazione globale della materia, assicurando una struttura ai governi locali mutuata dal modello delle amministrazioni statali per garantire da subito l’efficacia dell’azione degli stessi al momento del nuovo insediamento.
L’articolo 12 (Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale) pone le condizioni per una sorta di sperimentazione di meccanismi per il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, al fine di favorirne l’attività a beneficio delle comunità locali.
I comuni e gli enti locali che sono interessati ad acquisire l’attività dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie al fine di rendere noti i progetti di utilità sociale che hanno in corso con le organizzazioni di volontariato che operano nel territorio.
I soggetti che sono interessati a rendere la propria attività libera e volontaria a favore di un’organizzazione di volontariato che ha in corso con il comune o con gli enti locali un progetto di utilità sociale, previa verifica della loro condizione di beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito, vengono indirizzati presso tale organizzazione.
L’organizzazione può acquisire tale attività per impiegarla nei suddetti progetti, con il vantaggio che l’onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, normalmente a carico dell’organizzazione stessa (articolo 4 della legge n. 266 del 1991), è sostenuto dallo Stato tramite un apposito Fondo destinato a finanziare l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nei limiti di una spesa di 10 milioni di euro per il biennio 2014-2015, per l’importo di 5 milioni per ciascuno dei predetti anni.
I beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito che decidono di prestare la loro attività in favore delle organizzazioni di volontariato conseguono per tale attività appositi crediti formativi alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.
L’articolo 13 (Incentivi per la progettazione) interviene modificando l’articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. In particolare, il comma 5 del suddetto articolo 92 prevede che, per ogni singola opera o lavoro, un incentivo non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara venga ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Il successivo comma 6, inoltre, riconosce un incentivo, pari al 30 per cento della tariffa professionale, da ripartire tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che abbiano partecipato alla redazione di un atto di pianificazione.
L’articolo in esame, pertanto, ha lo scopo di chiarire inequivocabilmente che il personale con qualifica dirigenziale, in considerazione dell’onnicomprensività del relativo trattamento economico, è escluso dalla corresponsione degli incentivi previsti dai richiamati commi 5 e 6 dell’articolo 92. La norma è armonica con le altre (in particolare con gli articoli 9 e 10), in termini di obiettivo di contenimento della spesa e di perequazione, essendo rivolta esclusivamente al personale con qualifica dirigenziale. Analogamente ai compensi per le avvocature, tale limitazione consente, negli enti territoriali ove tale qualifica sia presente, di perseguire anche obiettivi di valorizzazione del merito a cura del dirigente che potrà decidere la gestione diretta del progetto o il maggior coinvolgimento dei propri collaboratori.
L’articolo 14 (Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale), stanti le motivazioni di necessità ed urgenza relative al completamento della seconda tornata dell’abilitazione scientifica nazionale per il 2013 (bando approvato con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) n. 161 del 28 gennaio 2013), prevede una proroga, fino alla data del 30 settembre 2014, dei lavori delle commissioni che non sono riuscite a concluderli entro il termine del 31 maggio 2014 fissato con il decreto direttoriale del MIUR n. 1236 del 1 aprile 2014. In questo modo si evita di dover avviare una complicata procedura di sostituzione dei commissari, secondo quanto previsto dal vigente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), che provocherebbe attese insostenibili per gli attuali candidati e il rischio, più che concreto, di conseguire l’abilitazione quando le risorse del piano straordinario degli associati saranno già ampiamente esaurite (il termine per il loro utilizzo è infatti fissato al 31 ottobre 2014).
Al tempo stesso va sospeso l’avvio della terza tornata per l’abilitazione per l’anno 2014: tale intervento si rende necessario in quanto è in corso la revisione dell’impianto complessivo del processo che si è rivelato in molte parti non efficace dal punto di vista della procedura e dei risultati (basti pensare che sono attivi più di 3.000 ricorsi).
Di conseguenza, a seguito della proroga dei lavori della tornata 2013 al mese di settembre 2014 e della sospensione dell’abilitazione per l’anno 2014, viene prorogato al 31 marzo 2015 il termine (attualmente fissato al 31 ottobre 2014) per l’utilizzo delle risorse assegnate per il piano straordinario 2012-2013 di chiamata dei professori associati, come disciplinato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 gennaio 2013.
L’articolo 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica) prevede, al comma 1, che la riduzione della durata delle scuole di specializzazione disposta con le modifiche apportate all’articolo 20 del decreto legislativo n. 368 del 1999 dal decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, si applichi a partire dall’anno accademico 2014-2015, ossia con il bando che verrà emanato entro il 28 febbraio 2015. A tal fine, resta fermo quanto disposto dal citato decreto-legge, e cioè che la riduzione del percorso e la revisione degli ordinamenti didattici avvengono con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, e che per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento previgente.
Il fabbisogno annuo di specializzandi è pari a circa 8.500 unità. Con lo stanziamento attuale verrebbero finanziate, per il prossimo anno accademico che parte a novembre 2014, circa 3.300 borse di studio, meno della metà del fabbisogno. Pertanto, il comma 2 dell’articolo 15 individua le risorse per garantire la copertura di 5.000 unità.
I candidati a partecipare alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina pagano una quota di iscrizione destinata a coprire parte dei costi connessi all’organizzazione delle stesse. Prima della modifica normativa apportata dal citato decreto-legge n. 104 del 2013 alle modalità di accesso alla specializzazione medica, le prove venivano effettuate presso le università e quindi la quota per la partecipazione alla prova veniva versata direttamente alle singole università. Da quest’anno, il concorso per l’accesso è diventato di carattere nazionale e quindi, di conseguenza, occorre adeguare la procedura (già esistente) per far in modo che le risorse versate dagli aspiranti specializzandi possano rientrare nella disponibilità di bilancio del MIUR.
L’articolo 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate) apporta alcune modificazioni all’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di intervenire sulla partecipazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle stesse.
Anzitutto, stabilisce che due dei tre membri dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche siano scelti non più necessariamente tra i dipendenti ma, per le società a partecipazione diretta, d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, mentre, per le società a partecipazione indiretta, tra l’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante. Qualora i due membri siano scelti tra i dipendenti dell’amministrazione o della società è previsto l’obbligo di riversare i compensi assembleari all’amministrazione o alla società di appartenenza.
Analogamente, per i consigli di amministrazione composti da cinque membri, è previsto che tre su cinque siano scelti secondo i criteri esposti.
Tali modifiche si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’articolo 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate) detta disposizioni in materia di ricognizione degli enti pubblici e dei servizi esternalizzati e dispone l’unificazione delle banche dati delle società partecipate. La previsione di un sistema informatico in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono dati e proposte sugli enti pubblici dalle stesse controllati consentirà di avere un quadro completo degli enti pubblici e di interesse pubblico esistenti anche al fine di un eventuale riordino o accorpamento.
Si prevede, inoltre, l’unificazione di alcune banche dati attualmente gestite dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze, quali quella degli immobili e degli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni. In particolare, nella banca dati unificata andranno a confluire le seguenti informazioni:
i dati relativi al costo annuo del personale utilizzato dalle pubbliche amministrazioni del conto economico consolidato redatto dall’ISTAT (di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), eccezione fatta per quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le società dalle stesse controllate;
l’elenco dei consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni attinenti alle partecipazioni in società per azioni, detenute direttamente o indirettamente con le modalità stabilite in un apposito decreto.
L’articolo 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana) dispone la soppressione:
del Commissario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
a decorrere dal 1 ottobre 2014, delle sezioni distaccate del tribunale amministrativo (TAR), ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, entro il 15 settembre 2014, con proprio decreto, a stabilire le modalità di trasferimento del contenzioso pendente e delle risorse umane e finanziarie presso il TAR della relativa regione;
del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle relative competenze al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
L’articolo 19 (Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione), tenendo conto della necessità di riunire in un unico soggetto tutti i compiti di vigilanza sulla correttezza delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e di accertamento che dall’esecuzione dei contratti di appalto non derivi alcun pregiudizio per il pubblico erario, pone in capo alla nuova Autorità nazionale anticorruzione tutti i poteri necessari a contrastare in via preventiva il grave fenomeno della corruzione nei lavori pubblici, conferendo alla stessa un potere di intervento più ampio e integrato per quanto concerne le funzioni finalizzate ad assicurare un’azione coordinata dell’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione.
Conseguentemente, la disposizione di cui al comma 1 prevede l’immediata soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 163 del 2006 e dei relativi organi e trasferisce i compiti e le funzioni svolti da quest’ultima all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
In aggiunta a tali compiti, l’ANAC è abilitata a ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche da parte di dipendenti pubblici con le garanzie previste dall’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché ad applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative, i cui proventi possono essere utilizzati dall’Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 o il codice di comportamento ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Inoltre, il Presidente dell’ANAC formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano 2015 e alla società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure d’appalto per la realizzazione dell’evento.
Entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell’ANAC dovrà presentare un complessivo piano di riordino da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale piano deve prevedere il trasferimento definitivo delle risorse necessarie a svolgere le proprie funzioni nonché una riduzione, non inferiore al 20 per cento, del trattamento economico accessorio di tutto il personale e delle spese di funzionamento.
Fino all’approvazione di tale piano, il Presidente dell’ANAC si avvale delle risorse della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per lo svolgimento dei compiti attribuiti. In un’ottica di complessiva razionalizzazione delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, sono altresì trasferite all’ANAC quelle funzioni che la legge n. 190 del 2012 demandava al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il disegno organizzativo si completa con il trasferimento al predetto Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni attualmente svolte dall’ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009; con successivo regolamento il Governo provvederà a riordinare tali funzioni, sulla base delle norme generali regolatrici della materia che disciplinano la semplificazione degli adempimenti gravanti sulle pubbliche amministrazioni, l’integrazione con le disposizioni di programmazione finanziaria, il raccordo con il sistema dei controlli interni e la validazione esterna dei risultati compresa la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione. Conseguentemente si provvede alla soppressione delle disposizioni non coerenti con le nuove norme.
Per l’esercizio delle funzioni che il Dipartimento della funzione pubblica dovrà espletare si prevede che lo stesso si avvalga di unità di personale in comando o fuori ruolo.
L’articolo 20 (Associazione Formez PA), al fine di razionalizzare le politiche di supporto allo sviluppo dello Stato degli enti territoriali e nel rispetto della loro autonomia, prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all’assemblea dell’Associazione Formez PA lo scioglimento della stessa e la nomina di un Commissario straordinario, che assicura la continuità nella gestione delle attività e, entro il 31 ottobre 2014, propone un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, in modo da salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell’Associazione e da individuare le forme e le strutture per la realizzazione delle suddette politiche. Il procedimento individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell’assemblea dei soci, consente di contemperare l’urgenza del riordino, anche nell’ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l’Associazione rappresenta organismo in house, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l’Associazione. La disposizione, in quanto coinvolge anche le funzioni di formazione proprie dell’Associazione, è pienamente coerente con il riordino delle scuole di formazione dell’amministrazione dello Stato.
L’articolo 21 (Unificazione delle Scuole di formazione) unifica le scuole di formazione pubblica. In un’ottica di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali e di contenimento della relativa spesa, il presente articolo elimina la duplicazione degli organismi esistenti. In particolare, il comma 1 dispone la soppressione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF), dell’Istituto diplomatico «Mario Toscano», della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), del Centro di formazione della difesa e della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché delle sedi distaccate della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) prive di centro residenziale, prevedendo che le relative funzioni siano trasferite alla SNA.
Il comma 2 prevede la modifica della composizione del comitato di gestione di cui faranno parte anche rappresentanti delle scuole soppresse. Il comma 3 prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano apportate le modifiche all’organizzazione della SNA, in conformità ai princìpi e criteri direttivi ivi indicati (organizzazione in dipartimenti; collaborazione con gli organi costituzionali, con le autorità indipendenti e le istituzioni universitarie).
Il comma 4 dispone il trasferimento alla SNA dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli ad esaurimento della SSEF e prevede che agli stessi siano applicati lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianità.
Il comma 5 disciplina il personale non docente in servizio presso le scuole soppresse e presso le loro sedi distaccate o periferiche.
Il comma 6 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione delle risorse necessarie da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’articolo 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti) – commi da 1 a 12 – prevede che i componenti delle principali autorità indipendenti (Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ANAC, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) non possano essere nominati, alla cessazione dell’incarico, componenti di un’altra autorità, per un periodo di due anni dalla cessazione dell’incarico ricoperto e a pena di decadenza. Per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti a tempo indeterminato della CONSOB si prevede il divieto, per un periodo di quattro anni successivi alla cessazione dell’incarico, di concludere contratti di collaborazione, consulenza o impiego con soggetti pubblici o privati operanti nel medesimo settore, a pena di nullità. Tale ultimo divieto, già esistente per i componenti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è esteso ai loro dirigenti a tempo indeterminato.
Viene introdotto il concorso unico ai fini dell’accesso nei ruoli delle autorità indipendenti. Il concorso si svolgerà previa stipulazione di convenzioni tra le stesse autorità. Dal 1 luglio 2014 le autorità indipendenti di cui al comma 1 dovranno provvedere a ridurre il trattamento economico accessorio dei propri dipendenti, inclusi i dirigenti, in misura non inferiore al 20 per cento. Dal 1 ottobre 2014 gli organismi dovranno inoltre ridurre in misura non inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2013 la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge, con rinegoziazione dei contratti in corso.
Al fine di raggiungere risparmi complessivi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli organismi nell’anno 2013, si prevede che le autorità gestiscano i propri servizi strumentali in modo unitario mediante la stipulazione di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. A tal fine è previsto che entro il 31 dicembre 2014 le autorità provvedano ad accorpare almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.
Per agevolare tali accorpamenti è previsto che, entro il 30 settembre 2014, l’Agenzia del demanio individui uno o più edifici contigui da adibire a sede dei costituiti uffici comuni e che entro il 30 giugno 2015 venga effettuato il trasferimento dei relativi uffici nei predetti edifici. La CONSOB, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e l’ANAC non avranno in Roma più di due sedi comuni, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza.
Sono estesi alle autorità indipendenti gli obblighi e le facoltà previsti a carico delle pubbliche amministrazioni in materia di approvvigionamenti.
Con le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 s’intende ripristinare l’originaria composizione a cinque membri della CONSOB, dopo che il numero è stato ridotto a tre con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Sono inoltre ripristinate le norme del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, che prevedevano maggioranze rafforzate per l’adozione di regolamenti o delibere in materia organizzativa della CONSOB; tali norme si applicano dalla data di nomina dell’ultimo dei cinque componenti della CONSOB.
Tenuto conto dell’importanza del ruolo di vigilanza della CONSOB sul mercato dei capitali, mercato il cui sviluppo risulta essenziale per la crescita e il rafforzamento del sistema imprenditoriale del nostro Paese, si ritiene che una composizione allargata della Commissione rafforzi, con l’apporto al vertice di un maggior numero di competenze e di una maggiore collegialità, l’azione di vigilanza sull’efficienza e sulla trasparenza dei mercati finanziari. Al riguardo, si evidenzia che da un esame della legislazione comparata risulta che tutte le corrispondenti autorità dei principali mercati finanziari hanno al proprio vertice organi composti da più di tre membri.
La riduzione del numero dei componenti della CONSOB, prevista dal citato decreto-legge n. 201 del 2011 insieme alla riduzione del numero dei componenti di altre autorità, era finalizzata alla riduzione delle spese di funzionamento di alcune autorità amministrative indipendenti. Tuttavia, la presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto del sistema di finanziamento della CONSOB a carico del mercato, previsto dall’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della circostanza che attualmente la predetta autorità – dopo l’ulteriore riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 – si finanzia esclusivamente con i contributi dei soggetti vigilati.
L’articolo 23 (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane) novella alcuni commi dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».
In particolare:
all’ultimo periodo del comma 15 il riferimento al consiglio metropolitano, quale organo che approva lo statuto, è sostituito con il riferimento alla conferenza metropolitana, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;
viene modificato il comma 49, prevedendo che la regione Lombardia subentra (entro il 30 giugno 2014, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale) in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute non solo dalla provincia di Milano ma anche da quella di Monza e Brianza. Infine, viene disciplinata la procedura per il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni societarie delle province di Milano e di Monza e Brianza, con la precisazione che al subentro decadranno tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle citate società. La ricostituzione di tali organi avverrà a norma delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
con la modifica al comma 79 viene prevista l’elezione contestuale del presidente della provincia e del consiglio provinciale;
la soppressione del secondo e terzo periodo del comma 81 risulta necessaria a seguito della modifica al comma 79;
con la sostituzione del comma 82 si intende chiarire che dal 1 luglio 2014 anche i commissari nominati ai sensi dell’articolo 141 del TUEL restano in carica a titolo gratuito per esercitare attività di ordinaria amministrazione;
l’aggiunta di un ultimo periodo al comma 143 esplicita che eventuali incarichi commissariali sono comunque esercitati a titolo gratuito.
L’articolo 24 (Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard), al comma 1 prevede che, entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, approvi l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma di attuazione. L’Agenda per la semplificazione contempla, tra l’altro, la sottoscrizione di accordi e di intese con le regioni al fine di coordinare le attività delle amministrazioni interessate a realizzare obiettivi di semplificazione e a proseguire l’attività in corso per l’attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine è istituito presso la Conferenza unificata un apposito comitato interistituzionale. I commi da 2 a 4 dispongono l’adozione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e di imprese. Con specifico riferimento all’edilizia e all’avvio delle attività produttive, l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata è condivisa tra i diversi livelli di governo, attraverso accordi o intese da concludere in sede di Conferenza unificata. L’utilizzo di un modello unico su tutto il territorio nazionale semplifica le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini ed imprese e assicura una parità di condizioni in materia di libera concorrenza e di livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
La norma, in coerenza con gli indirizzi della recente giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 15 del 2010), identifica il modulo unificato e standardizzato come uno strumento indispensabile per realizzare l’effettivo coordinamento informativo statistico e informatico delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché per incentivare, semplificandone l’accesso, l’attrazione di investimenti dall’estero. Estende, inoltre, l’elaborazione di moduli unificati e standardizzati, attualmente stabilita per alcune discipline che intervengono in settori specifici, quali l’articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2011, concernente la semplificazione degli oneri amministrativi in materia ambientale, e l’articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, relativo all’autorizzazione unica ambientale. L’impiego di una modulistica unificata «quanto meno in ambito regionale delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti», adottata tramite intese ed accordi in sede di Conferenza unificata, «nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale» sono, altresì, espressamente previsti dall’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l’operatività degli sportelli unici.
L’articolo 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità), in considerazione dell’esigenza di semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità in base alla quale il cittadino spesso subisce la moltiplicazione di controlli anche in presenza di patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili, con significative disfunzioni nell’accesso alle prestazioni, ai servizi e alle agevolazioni, prevede misure di semplificazione volte a eliminare inutili duplicazioni e a ridurre i tempi di risposta delle amministrazioni.
Da questo punto di vista tra le misure di cui al presente articolo appaiono particolarmente significative: l’esonero, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap; la previsione di un meccanismo procedurale per garantire la continuità dell’erogazione delle provvidenze economiche al compimento della maggiore età ai soggetti minori già riconosciuti invalidi e, infine, la riduzione dei tempi di attesa per accedere all’accertamento provvisorio del medico dell’azienda sanitaria locale (ASL) (da 90 a 45 giorni), nonché per la procedura ordinaria (da 180 a 90 giorni) in caso di accertamento della condizione di handicap grave.
Articolo 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche). L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ha ridefinito, per il trattamento delle patologie croniche e rare che danno diritto all’esenzione dal ticket, come individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, il numero delle confezioni dei medicinali prescrivibili per singola ricetta per un massimo di tre pezzi, per un periodo di validità della prescrizione non superiore a sessanta giorni di terapia.
Con la norma in esame, che inserisce il comma 1-bis del citato articolo 9, si affronta il problema di rendere meno onerosa per i malati cronici o affetti da particolari patologie o menomazioni non reversibili l’incombenza di recarsi periodicamente dal medico per richiedere la prescrizione di medicinali per il ciclo di terapia prescritto.
A tal fine si prevede che, in attesa della piena messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta elettronica che consentirà un maggiore controllo anche della spesa farmaceutica, il medico può prescrivere i medicinali, purché già assunti dal paziente da almeno sei mesi e pur sempre sotto controllo medico, fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta e con una durata della prescrizione non superiore a centottanta giorni.
L’articolo 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria) è volto ad assicurare, attraverso modifiche ad alcune disposizioni vigenti in materia sanitaria, una semplificazione e razionalizzazione nelle procedure già previste.
In particolare, con il comma 1 si interviene sull’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, per consentire la definizione del previsto provvedimento regolamentare allo scopo di dare una risposta certa agli esercenti le professioni sanitarie, che non riescono a trovare sul mercato un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione, in attuazione degli obblighi assicurativi imposti dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.
A tal fine il legislatore del 2012 ha previsto la costituzione di un apposito fondo di garanzia, demandando all’atto regolamentare la determinazione dei casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio, il professionista dovrà essere garantito.
Nell’ambito dei lavori per la predisposizione dello schema di decreto, a seguito di alcuni aspetti evidenziati di dubbia applicazione, è emersa l’esigenza di modificare la norma primaria, semplificando la procedura già prevista al fine di consentire una rapida definizione e attuazione del disposto normativo.
In particolare, con la novella proposta alla lettera a) del citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012, si intende assicurare che i meccanismi di copertura già previsti dal legislatore siano garantiti esclusivamente nei limiti delle risorse del fondo appositamente costituito. Infatti, l’accesso al fondo sarà consentito ai professionisti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti che saranno previsti nell’emanando decreto del Presidente della Repubblica di attuazione; pertanto l’inciso «nei limiti delle risorse del fondo stesso» si rende necessario al fine di rendere la norma anche coerente con il disposto del comma 6 del medesimo articolo 3, che prevede che dalle disposizioni del regolamento attuativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si precisa che il fondo in questione costituisce un’apposita garanzia per i professionisti sanitari che hanno difficoltà a trovare un’adeguata copertura assicurativa sul mercato e opera nell’ambito e nel rispetto dei princìpi generali vigenti in materia di responsabilità civile.
Con la novella di cui alla lettera b) del comma 1 si interviene sulle modalità di finanziamento del fondo stesso. La norma de qua infatti prevede che il fondo è in parte finanziato con il «contributo dei professionisti, che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva», rimettendo, quindi, alla contrattazione collettiva i limiti dell’apporto economico cui sono tenuti i professionisti interessati.
Il ricorso alla contrattazione allunga sensibilmente i tempi di attuazione del decreto, con il rischio che il mancato accordo delle organizzazioni sindacali interessate finisca per rendere inapplicabile il decreto stesso. A tal fine, oltre a specificare che l’idonea copertura assicurativa presuppone, prima di tutto, l’effettiva capienza del fondo e quindi, nei limiti delle sue disponibilità, si prevede altresì che la determinazione del contributo dei professionisti venga determinata dal soggetto gestore del fondo.
La novella al comma 4 dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012, introdotta dal comma 1, lettera c), del presente articolo, ha unicamente lo scopo di chiarire definitivamente, al fine di evitare costosi contenziosi futuri, tenuto conto della ratio della norma generale, di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in materia di obblighi assicurativi per i professionisti, che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale.
La modifica proposta con il comma 2 elimina la previsione di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo cui il comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, deve acquisire dalla regione la verifica di compatibilità del progetto, in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.
Tale previsione si ritiene limitativa della libertà d’iniziativa economica, anche in considerazione del fatto che l’autorizzazione non implica che le strutture sanitarie e socio-sanitarie operino per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, nel qual caso è invece necessario, in base alla vigente normativa, il rilascio di un successivo provvedimento di accreditamento e la stipulazione di appositi contratti.
L’intervento soppressivo si pone, peraltro, in linea con le recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, decisione n. 550 del 2013), ove si è affermato che la regola di principio stabilita dall’articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 «(…) non può risolversi alla luce degli articoli 32 della Costituzione – che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell’individuo – e 41, teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa, in uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio».
Siffatte esigenze, d’altronde, erano state esplicitate anche dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, da ultimo con nota del 18 luglio 2011, volta a porre in rilievo come «(…) una politica di contenimento dell’offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda, sottolineando, inoltre, l’irrilevanza di criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento».
La modifica proposta, inoltre, è coerente con quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, in particolare all’articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che siano abrogate «le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti».
Pertanto, se la suddetta verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale e con gli indirizzi di programmazione è opportuna in relazione al rilascio del provvedimento di accreditamento (come previsto dall’articolo 8-quater del citato decreto legislativo n. 502 del 1992) che dà titolo per operare per conto del Servizio sanitario nazionale, essa appare invece sproporzionata con riguardo al provvedimento di autorizzazione rilasciato nei confronti di strutture che, in assenza del successivo ed eventuale provvedimento di accreditamento, operano in regime esclusivamente privatistico.
I commi 3 e 4 intendono operare un’ulteriore razionalizzazione della composizione del Consiglio superiore di sanità, riducendo i componenti non di diritto da quaranta a trenta, anche al fine di rendere tale organismo tecnico-scientifico più snello e più efficiente nell’assolvimento dei compiti istituzionali allo stesso demandati. Conseguentemente, allo scopo di rendere immediatamente operativa tale nuova composizione, si prevede che gli attuali componenti cessino dalla carica al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che, al fine di assicurare la continuità dell’organismo nell’esercizio delle proprie funzioni, entro il medesimo termine, esso venga ricostituito nella nuova composizione, con decreto del Ministro della salute.
L’articolo 28 (Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese) dispone la riduzione del 50 per cento dell’importo del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA) da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, istituito presso la CCIA ai sensi dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Attualmente, la misura del diritto annuale (che costituisce uno degli strumenti di finanziamento delle CCIA) è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle CCIA è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle CCIA nell’espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, nonché mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri soggetti.
L’articolo 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) modifica il regime delle cosiddette «white lists», introdotte a livello nazionale dalla legge n. 190 del 2012. Secondo le vigenti previsioni, l’iscrizione in tali elenchi, che attestano l’insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, considerata equipollente alle informazioni antimafia disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, rimane totalmente affidata alla discrezionalità dell’operatore. Ciò rischia di determinare, come sembra testimoniare la prima esperienza maturata, un popolamento alquanto parziale di tali elenchi, che finirebbero, pertanto, per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale.
Si interviene, pertanto, nel senso di stabilire che la documentazione antimafia, sia nella forma della comunicazione che in quella dell’informazione, sia sempre acquisita dalle stazioni appaltanti mediante consultazione, anche in via telematica, dei suddetti elenchi. In altri termini, l’iscrizione nell’elenco viene a costituire, per coloro che operano nei settori più vulnerabili, la forma necessitata attraverso la quale viene ad essere accertata l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia.
Si è ritenuto di estendere il valore liberatorio dell’iscrizione anche alla comunicazione antimafia per rendere più inclusivo il nuovo sistema ed evitare zone d’ombra. Quanto al meccanismo di accertamento, le nuove disposizioni confermano il carattere dinamico degli elenchi e, quindi, la necessità di un loro continuo e costante aggiornamento. Tenuto conto, inoltre, che alcune ditte iscritte in tali elenchi possono operare in diversi campi di attività, si è stabilito, con l’introduzione del comma 52-bis, che una volta ottenuta l’iscrizione, questa possa essere utilizzata dalla stazione appaltante anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l’iscrizione stessa, realizzando così un maggiore effetto di semplificazione.
Si prevede, infine, che, in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti procedano alla stipulazione del contratto o all’autorizzazione del sub contratto previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione. Ciò al fine di evitare che il sensibile incremento delle domande di iscrizione, nella fase di avvio del nuovo sistema, venga a determinare difficoltà di gestione amministrativa suscettibili di riflettersi in un ritardo delle procedure contrattuali. Per tale motivo, analogamente alla normativa vigente in materia di formazione degli elenchi prefettizi tenuti presso le prefetture – uffici territoriali del Governo dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (articolo 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122), si stabilisce, con norma transitoria, che le stazioni appaltanti procedano previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, fermo restando l’obbligo di adottare atti interruttivi del rapporto contrattuale in caso di diniego di iscrizione, con conseguente applicazione del meccanismo rescissorio e revocatorio previsto dall’articolo 94, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
L’articolo 30 (Unità operativa speciale per Expo 2015) intende conferire maggiori poteri e risorse a disposizione del Presidente dell’ANAC, per un più efficace adempimento dei propri compiti di controllo e di garanzia della legittimità degli atti relativi alle procedure di appalto per la realizzazione delle opere dell’Expo Milano 2015.
A tal fine il Presidente dell’ANAC viene dotato di una struttura, interna all’Autorità, alle proprie dirette dipendenze, composta anche da personale del Corpo della guardia di finanza.
Detti poteri, che si aggiungono a quelli attribuiti all’ANAC con il presente provvedimento in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consistono:
1) nel controllo preventivo degli atti relativi alle procedure d’appalto, al fine di garantirne la trasparenza e la legittimità, con specifico riferimento all’attuazione degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Milano da parte della Società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti;
2) nell’esercizio di poteri ispettivi e dei poteri di accesso alle banche dati attualmente esercitati dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ivi compresa la possibilità di utilizzare la banca dati costituita al fine di combattere il fenomeno delle infiltrazioni mafiose.
Il Presidente dell’ANAC può partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal prefetto di Milano.
L’articolo 31 (Modifiche all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) reca modifiche all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, estendendo la possibilità di denunciare i predetti illeciti, oltre all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all’ANAC.
L’articolo 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione) introduce misure volte a far sì che in presenza di indagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, ovvero in presenza di situazioni anomale, sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali attribuibili ad imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture il Presidente dell’ANAC sia dotato di incisivi poteri propositivi nei confronti del prefetto.
Tali poteri propositivi, graduabili in relazione alla gravità dei fatti, consistono nell’ordine di rinnovazione degli organi sociali e, in caso di inottemperanza allo stesso, nella straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice, ovvero, direttamente ed immediatamente nella straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice.
Il prefetto, una volta concluse le valutazioni istruttorie sulla particolare gravità dei fatti oggetto dell’indagine, può nominare uno o più amministratori, ai quali spettano tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, che vengono sospesi per la durata della misura. L’attività di straordinaria e temporanea gestione viene considerata di pubblica utilità, con la conseguenza che gli amministratori di nomina prefettizia rispondono delle eventuali diseconomie solo a titolo di dolo o colpa grave.
La misura di straordinaria gestione dell’impresa è revocata o cessa comunque di produrre effetti in caso di confisca, sequestro o amministrazione giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione. Durante il periodo di applicazione della predetta misura, i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori straordinari e l’eventuale utile derivante dai contratti d’appalto oggetto dell’illecito penale, che è accantonato in apposito fondo, non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all’esito dei giudizi in sede penale.
Può essere disposta una diversa misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa qualora le indagini denotino una forma di compromissione meno grave, non riguardante l’assetto proprietario, né quello di amministrazione. In tal caso, il prefetto nomina uno o più esperti con il compito di formulare indicazioni operative all’impresa circa gli interventi da adottare, con particolare riferimento agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
Sia gli amministratori che gli esperti nominati dal prefetto sono individuati, in numero non superiore a tre, tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, per i commissari giudiziali e straordinari delle grandi imprese in crisi; ad essi spetta un compenso, determinato sulla base dei compensi spettanti agli amministratori giudiziari, il cui onere è a carico dell’impresa.
Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese si applicano anche nei casi cui sia stata emessa dal prefetto un’informativa antimafia interdittiva; in tal caso, le misure sono adottate direttamente dal prefetto che ne informa il Presidente dell’ANAC e sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in casi connessi principalmente all’esito del giudizio impugnatorio ovvero ad altre evenienze, come il sequestro o la confisca in sede penale o di prevenzione, che determinano lo spossessamento ad altro titolo dell’impresa.
L’articolo 33 (Parere su transazione di controversie), limitatamente alle transazioni legate alla esecuzione dei contratti d’appalto, estende alla Società Expo 2015, soggetto di diritto privato, la possibilità offerta alle amministrazioni dello Stato di poter richiedere pareri legali all’Avvocatura dello Stato, organo legale che, com’è noto, assiste, consiglia e difende in via organica le amministrazioni statali, ivi inclusi gli organi costituzionali e le autorità amministrative indipendenti, e le regioni a statuto speciale e che può, inoltre, assumere il patrocinio di enti non statali sulla base di espressa disposizione normativa.
La disposizione prevede che tale parere sia reso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
L’articolo 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015) autorizza il Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ad avvalersi di ulteriori professionalità, attingendo ai fondi già disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario stesso. Detti fondi dovranno essere impiegati per lo stretto funzionamento della struttura commissariale, nel limite della durata del mandato commissariale medesimo, e potranno essere utilizzati anche per eventuali compensi o rimborsi di spese dei componenti della propria segreteria.
L’articolo 35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo) è volto ad estendere alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il divieto di effettuare una transazione, economica e finanziaria, con società o enti esteri, aventi sedi in Stati che non permettano l’identificazione del titolare effettivo degli stessi.
L’articolo 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) prevede che il tracciamento finanziario dei pagamenti relativi ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici, oggetto di specifica disciplina nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, venga effettuato secondo le particolari modalità e procedure definite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), da ultimo con la deliberazione n. 45 del 2011, sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere. Tale deliberazione riguarda una forma di monitoraggio finanziario che assolve sia alle esigenze di controllo della spesa di investimento, di cui all’articolo 161, comma 6-bis, del citato codice, di competenza specifica della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione economica (DIPE) – sia alle concorrenti esigenze di controllo antimafia e antiriciclaggio indicate dall’articolo 176, comma 3, dello stesso codice.
Le modalità e le procedure di monitoraggio di cui trattasi, sulla scorta della predetta deliberazione del CIPE, hanno trovato applicazione, in via sperimentale, nell’ambito di alcuni interventi infrastrutturali a carattere strategico e, recentemente, sono state estese anche alle opere di ripristino e riqualificazione del sito archeologico di Pompei. Tale sistema di monitoraggio finanziario è oggetto, peraltro, di una specifica progettualità denominata Creation automated procedures against criminal infiltrations in public contracts (CAPACI), per la cui implementazione e disseminazione in ambito dell’Unione europea è risultata destinataria di risorse dell’Unione, per circa 500.000 euro, disposte, a valere sui Fondi ISEC, dalla DG Home della Commissione europea.
Il sistema di monitoraggio finanziario prevede l’impiego del bonifico bancario elettronico, conforme allo standard Single Euro Payments Area, Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), che comporta la veicolazione delle disposizioni di pagamento, tramite il servizio reso da CBI (Corporate banking interbancario), consociata dell’Associazione bancaria italiana (ABI), ad una banca dati appositamente istituita presso il DIPE ed accessibile da parte delle amministrazioni che partecipano alla community user del sistema stesso. In particolare, per il Ministero dell’interno vi accedono gli operatori della Direzione investigativa antimafia. Tale piattaforma informatica è stata configurata con funzioni di repository dei dati finanziari aggregati, i quali vengono esaminati, messi a confronto e «interrogati» con strumenti di business intelligence, consentendo la generazione di warning, basati su indicatori di allarme predefiniti.
Con il presente articolo il sistema di monitoraggio finanziario viene esteso a tutti gli interventi ricompresi nel Programma di infrastrutture strategiche che siano oggetto di procedure di affidamento avviate dalle stazioni appaltanti successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento. Per i contratti già in corso, si prevede, con norma transitoria, che le nuove procedure di monitoraggio finanziario trovino applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. L’aggiornamento delle modalità di attuazione del monitoraggio in questione è rimesso ad una successiva deliberazione del CIPE. Le esigenze di implementazione del sistema di monitoraggio comportano un onere ulteriore stimato in 1,321 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2014, per i quali viene prevista un’apposita copertura finanziaria.
Gli oneri per la gestione del sistema ammontano a 617.000 euro annui. Tale sistema è autofinanziato con le risorse derivanti dalla percentuale dell’importo contrattuale, nella quota dello 0,0006 per cento, che i soggetti aggiudicatari sono tenuti a destinare, ai sensi dell’articolo 176, comma 20, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, per l’attuazione di idonee misure volte al perseguimento di finalità di prevenzione e repressione dei tentativi di ingerenza criminale. Tali risorse sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’articolo 37 (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera). Ai sensi dell’articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i motivi di ammissione di varianti in corso d’opera sono ricomprese: le cause impreviste e imprevedibili o la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione (comma 1, lettera b)); eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene o rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (comma 1, lettera c)); difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti (comma 1, lettera d)).
L’articolo in esame dispone che le varianti in corso d’opera, resesi necessarie per le ragioni sopra elencate, siano trasmesse alla valutazione dell’ANAC entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante.
L’articolo 38 (Processo amministrativo digitale) mira ad accelerare l’introduzione del processo amministrativo telematico. A tal fine prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l’aggiornamento del processo amministrativo telematico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato previo avviso del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e dell’Agenzia per l’Italia digitale, che deve intervenire entro trenta giorni dalla richiesta, in mancanza del quale si procede comunque all’adozione del decreto.
L’articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici), al comma 1, supera la rigorosa esegesi ed applicazione del potere di soccorso istruttorio previsto dall’articolo 46, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
Il citato comma 1 valorizza il potere di soccorso istruttorio proprio della stazione appaltante al fine di permettere all’impresa partecipante di integrare le dichiarazioni presentate, con riferimento all’ipotesi di irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’articolo 38.
In dette ipotesi l’impresa partecipante incorre nell’obbligo di pagamento di una sanzione pecuniaria tra l’uno per mille e l’uno per cento del valore dell’appalto e, comunque, non superiore a 50.000 euro.
Nei casi di irregolarità non essenziali la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione né applica alcuna sanzione.
Nell’ipotesi in cui la documentazione non venga integrata il concorrente è escluso dalla procedura di gara.
Qualora intervenga una modifica o variazione per quanto concerne le dichiarazioni sopra citate, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale – e successivamente alla fase di ammissione o regolarizzazione o esclusione delle offerte –, la stazione appaltante non procede al calcolo della soglia di anomalia.
Il comma 2 introduce un comma aggiuntivo all’articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per tener conto delle previsioni di cui al comma 1.
Il comma 3 introduce una disciplina transitoria, prevedendo che la disposizione si applichi alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione non introduce ulteriori oneri amministrativi e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 40 (Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) è volto a dettare disposizioni acceleratorie in materia di rito processuale degli appalti, superando l’attuale sistema in materia di tutela cautelare che prevede, mediante una pronuncia di accoglimento sulla domanda cautelare, la sospensione dell’aggiudicazione definitiva sino alla definizione, nel merito, del giudizio.
L’intento della norma è quello di superare detto sistema, giungendo alla definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata.
A tal fine, il comma 1, lettera a), prevede che, nella sola materia degli appalti pubblici – e nell’ipotesi in cui la controversia non sia stata definita alla prima camera di consiglio –, viene fissata un’udienza entro trenta giorni dalla costituzione delle parti diverse dal ricorrente nell’ambito della quale il collegio decide la controversia con sentenza in forma semplificata.
L’effetto è quello di introdurre un termine (i trenta giorni citati) entro il quale il giudizio viene ad essere comunque deciso, superando un sistema che prevedeva che l’ordinanza cautelare di accoglimento aveva l’effetto di impedire la sottoscrizione del contratto sino alla celebrazione dell’udienza pubblica.
L’unica eccezione alla definizione del giudizio con sentenza breve è quella dettata da esigenze di integrazione del contraddittorio o da esigenze istruttorie.
In questo caso, il collegio adotta, con ordinanza, i relativi provvedimenti, tra cui la conferma o modifica delle misure cautelari monocratiche, rinviando ad una successiva udienza che dovrà tenersi nei trenta giorni successivi.
Con il comma 1, lettera b), si prevede che nell’ipotesi in cui il collegio dispone, con la stessa ordinanza di fissazione della discussione del merito del ricorso, le misure cautelari di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne subordina l’efficacia alla prestazione di una cauzione.
Il comma 1, lettera c), nel prevedere che il TAR deposita la sentenza entro venti giorni dall’udienza di discussione, consente alle parti di chiedere al collegio l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.
Il comma 2 prevede, in ultimo, che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi il cui ricorso sia stato depositato in una data successiva all’entrata in vigore delle norme in esame.
Le disposizioni non introducono ulteriori oneri amministrativi e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 41 (Misure per il contrasto all’abuso del processo), al comma 1, lettera a), incide sulla disciplina delle spese di giudizio prevista all’articolo 26 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, stabilendo che il giudice, anche d’ufficio, possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma determinata in via equitativa, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.
Il comma 1, lettera b), è diretto a modificare, limitatamente alle controversie in materia di appalti, la disciplina relativa alla condanna d’ufficio per lite temeraria prevista dal citato articolo 26, comma 2, del codice, stabilendo che l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al limite fissato in detta norma, con un evidente effetto deflattivo in relazione all’instaurazione di controversie in cui la parte soccombente agisca o resista temerariamente in giudizio.
L’articolo 42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo) introduce il comma 17-bis all’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (relativo alle comunicazioni e notificazioni per via telematica), per specificare che le disposizioni contenute nei commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche al processo amministrativo.
L’articolo 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile) prevede che i giudizi innanzi alla Corte dei conti possano essere svolti validamente con modalità informatiche e telematiche, sempre che sia garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai princìpi stabiliti nel codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine si rinvia, in termini operativi, ai decreti del Presidente della Corte dei conti di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
È prevista una norma di rinvio che chiarisce l’applicabilità al processo contabile delle disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del predetto decreto-legge.
L’articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) contiene modifiche all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, riguardante l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, volte a garantire l’uniforme applicazione dello stesso sul territorio nazionale.
In particolare, dinanzi al tribunale ordinario si prevede l’obbligatorietà del deposito telematico per i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli iniziati prima di tale data esso rimane facoltativo, ma sino al 31 dicembre 2014; dinanzi alle corti di appello si prevede l’obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2015. Il regime riguarda esclusivamente gli atti depositati dai difensori e dai soggetti delegati o nominati dall’autorità giudiziaria.
Si porta così a compimento il progetto di informatizzazione degli uffici giudiziari di merito della giustizia ordinaria.
L’articolo 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza) contiene modifiche ad alcune norme del codice di procedura civile. In particolare:
sul contenuto del processo verbale (articoli 126 e 207 del codice di procedura civile), al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle peculiarità del processo telematico, si elimina l’obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte del testimone, così evitando il compimento di attività manuali (quali: stampa del verbale di udienza, sua sottoscrizione con le modalità tradizionali e successiva digitalizzazione per il suo inserimento nel fascicolo informatico) per lo svolgimento delle quali è necessario l’impiego di preziose risorse umane e materiali che possono invece essere più utilmente destinate ad altri scopi;
pubblicazione e comunicazione della sentenza (articolo 133 del codice di procedura civile). Al riguardo si dispone che la sentenza venga comunicata integralmente, (dispositivo e motivazione) ai difensori. Ciò al fine di superare un dubbio interpretativo, sorto dal contrasto tra l’articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile, di carattere speciale e previgente (che prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza), e l’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, di carattere generale e cronologicamente successiva (che prevede la comunicazione del testo integrale del provvedimento).
L’articolo 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53), al comma 1, contiene modifiche alla legge n. 53 del 1994, riguardante le notificazioni di atti da parte degli avvocati, disponendo in particolare:
1) alla lettera a), l’eliminazione della necessità dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine circondariale forense presso il quale l’avvocato è iscritto per la notifica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). La modifica tiene conto, da un lato, che vi sono casi in cui la notifica con PEC è l’unica consentita e, dall’altro, che l’attuale prevista autorizzazione costituisce una cautela non più necessaria, in considerazione dell’estrema affidabilità del sistema di PEC, che garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio (così come previsto dall’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l’utilizzo della PEC);
2) alla lettera b), quale modifica consequenziale della precedente, l’eliminazione della lettera b) del comma 5 dell’articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994 che prevede l’indicazione nella relazione di notifica redatta dal difensore degli «estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto»;
3) alla lettera c), quale modifica consequenziale delle precedenti, l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge citata alle notifiche a mezzo di PEC;
4) alla lettera d), l’esenzione dall’obbligo di pagare l’importo previsto dall’articolo 10 della legge n. 53 del 1994 per le notifiche telematiche, al fine di incentivare il ricorso da parte degli avvocati a tale tipologia di notifica. Il recupero della conseguente perdita di gettito è ottenuto con un corrispondente aumento del contributo unificato.
Il comma 2 aggiunge il comma 3-bis all’articolo 16-quater del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che chiarisce che alla giustizia amministrativa non si applicano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 16-quater.
L’articolo 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione), modificando il comma 12 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, proroga fino al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013) per la comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero della giustizia dell’indirizzo di PEC dedicato alla giustizia, al fine di consentire a tutte le amministrazioni pubbliche di ottemperare a detto adempimento.
L’articolo 48 (Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche) al comma 1 modifica l’articolo 530 del codice di procedura civile («Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione alla vendita») disponendo che il giudice dell’esecuzione – nel fissare le condizioni di vendita delle cose pignorate – deve prescrivere che la stessa abbia luogo con modalità telematiche, salvo che ciò non sia pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura o per gli interessi dei creditori. La modalità telematica consente infatti maggiore trasparenza nonché probabilità di liquidazioni dei beni più elevate.
Il comma 2 contiene una previsione di diritto transitorio, fissando l’obbligo di vendita con modalità telematiche a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’articolo 49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato) ha la finalità di incentivare l’uso delle modalità telematiche nel processo tributario consentendo un cospicuo risparmio dei costi sostenuti per l’utilizzo dei servizi postali.
In particolare:
al comma 1, si consente l’utilizzo della PEC anche alla parte processuale che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC; in tal caso, essa può indicare nel ricorso una PEC presso la quale ricevere le proprie comunicazioni processuali. Si prevede, inoltre, il perfezionamento delle comunicazioni con il deposito in segreteria degli atti qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario;
al comma 2 viene apportata una modifica all’articolo 248, comma 2, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, con la quale si prevede la possibilità di inviare al domicilio eletto, anche digitale, l’invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato. È fatto salvo il contenuto della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito.
L’articolo 50 (Ufficio per il processo). Sulla base dei positivi risultati raggiunti in molti Paesi europei, in Italia si è diffusa la consapevolezza dell’utilità, nell’ottica dell’incremento della produttività, di uno staff che coadiuvi i giudici nell’espletamento delle loro molteplici attività, ancillari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione (fra le quali, ad esempio, quella di supporto per il miglior utilizzo degli strumenti informativi).
Per soddisfare queste esigenze la norma, al comma 1, introduce, per le corti di appello, i tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, l’ufficio per il processo, costituito attraverso l’inserimento in una specifica struttura organizzativa composta da personale di cancelleria e da giovani laureati scelti fra i più meritevoli ammessi al tirocinio formativo, di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per quanto riguarda, invece, la magistratura onoraria, l’ufficio per il processo, costituito presso le corti di appello, sarà composto dai giudici ausiliari istituiti ai sensi degli articoli 62 e seguenti del citato decreto-legge n. 69 del 2013 e quello presso i tribunali ordinari sarà composto dai giudici onorari di tribunale.
Il CSM e il Ministro della giustizia ai sensi del comma 2, per le loro rispettive competenze, sono incaricati di dare attuazione all’ufficio per il processo, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si tratta, dunque, di un progetto di razionalizzazione del servizio giustizia, teso al contempo a rivedere i moduli organizzativi di cancelleria e del lavoro del giudice e a dare impulso all’utilizzazione delle risorse informatiche.
Al fine di incentivare il ricorso allo stage formativo si prevede il ripristino di una norma già contenuta nel decreto-legge n. 69 del 2013 e poi venuta meno con la legge di conversione, a seguito della netta opposizione delle scuole di specializzazione. Il riferimento è al comma 12 dell’articolo 73 che prevedeva la possibilità, per lo stagista che ha terminato il percorso formativo di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, di accedere al concorso in magistratura, senza dover conseguire il diploma presso una scuola di specializzazione.
L’articolo 51 (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica) al comma 1 modifica l’articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, in materia di ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, prevedendo la riduzione, per i soli uffici giudiziari delle corti di appello e dei tribunali ordinari, dell’orario di cancelleria di apertura al pubblico, da cinque a tre ore al fine di consentire loro di dedicare una parte dell’orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse al deposito telematico degli atti.
Il comma 2 prevede, mediante l’aggiunta di un periodo al comma 7 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che il deposito telematico degli atti processuali può essere tempestivamente effettuato entro la fine del giorno di scadenza, senza alcuna indicazione oraria, ribadendo il principio di cui all’articolo 155 del codice di procedura civile che prevede il computo a giorni dei termini. Tale norma si limita, dunque, a rendere evidente l’applicazione delle predette disposizioni codicistiche al deposito degli atti con modalità telematiche.
L’articolo 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) reca modifiche all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012. In particolare, la lettera a) del comma 1, nella logica di riorganizzazione delle cancellerie di tutti gli uffici giudiziari, connessa all’impiego degli strumenti informatici, prevede che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché di provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici e muniti dell’attestazione di conformità, equivalgano all’originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. Tale attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice, ai quali la norma conferisce il potere di autenticare gli atti di parte, quelli degli ausiliari del giudice e i provvedimenti giudiziari dei fascicoli, di parte e d’ufficio, contenuti nel fascicolo informatico. Tali atti sono infatti contenuti in originale nel fascicolo e quindi il difensore e l’ausiliario ben possono attestare la conformità della copia all’atto originale. Ciò consentirà di liberare le risorse necessarie per adibire i cancellieri a compiti più qualificati di assistenza al giudice e, in particolare, a seguito di idonea riqualificazione, di inserirli nell’ufficio per il processo.
Per quanto riguarda il duplicato, invece, si è ritenuto sufficiente un mero richiamo all’articolo 23-bis, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Non si è ritenuto di limitare il valore giuridico della copia conforme ai soli fini processuali, perché l’uso che della copia si può fare riguarda anche attività non processuali, ad esempio per la notificazione, o per la trascrizione, annotazione e iscrizione nei pubblici registri immobiliare, registri previsti dal codice della navigazione, quello gestito dal registro delle imprese e altri).
La lettera b) dello stesso comma 1 introduce l’articolo 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, riguardante il domicilio digitale.
La modifica, in linea con i più recenti indiritti della giurisprudenza di legittimità, impone la notificazione all’indirizzo PEC, quando il difensore ne è regolarmente munito, anche se non ha eletto domicilio nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario in cui è incardinata la causa.
Inoltre al comma 2, al fine di incentivare il più possibile il ricorso da parte del difensore e degli ausiliari del giudice al potere di estrarre copia degli atti processuali, di quelli degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti giudiziari e di attestarne la conformità all’originale, si è ritenuto necessario superare l’attuale sistema contrassegnato dal pagamento parcellizzato dei diritti di copia, apportando modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Si garantisce l’invarianza del gettito, attraverso la forfettizzazione degli importi ricavati a titolo di diritti di copia, aumentando il contributo unificato percentualmente e in misura strettamente corrispondente. Ciò eviterà a colui che estrae la copia di dover sostenere l’esborso aggiuntivo della commissione dovuta, per i pagamenti telematici, in favore del sistema bancario o della società Poste italiane Spa, con conseguente abbattimento dei costi del servizio giustizia.
Peraltro, la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha già inserito il comma 1-bis dell’articolo 269 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, esentando – nel procedimento civile, penale, amministrativo, contabile – il pagamento dei diritti di copia per le copie senza certificazione di conformità, estratte dal fascicolo informatico. La predetta disposizione è stata replicata anche per il processo tributario, ai sensi dell’articolo 263 del medesimo testo unico.
Con il presente intervento normativo, per quanto riguarda le copie senza certificazione di conformità, si è provveduto ad emendare la norma già introdotta dalla citata legge di stabilità, prevedendo la sua applicazione a tutti i soggetti abilitati ad accedere al fascicolo informatico, quando la copia è estratta con modalità telematiche (mentre attualmente l’articolo 268 comma 1-bis del testo unico richiede che anche la costituzione sia avvenuta con modalità telematiche, requisito incompatibile con la normativa sul processo civile telematico, che non impone il deposito telematico del primo atto difensivo della parte. Pertanto, il rilascio da parte del cancelliere di copia senza certificazione di conformità con modalità tradizionali (e cioè non telematiche) rimane assoggettato all’obbligo del pagamento del diritto di copia.
Per quanto riguarda invece la copia conforme, il soggetto a cui con l’intervento normativo in commento viene conferito il potere di autenticazione e che attesta la conformità della copia stessa non è tenuto a pagare il diritto di copia.
Analoghe disposizioni sono state collocate nell’articolo 40 del testo unico, perché gli articoli 268 e 269 hanno natura di norme transitorie, destinate a perdere efficacia con l’entrata in vigore del regolamento previsto dal predetto articolo 40.
L’articolo 53 (Norma di copertura finanziaria), al fine di evitare che l’esenzione dall’obbligo di pagamento del diritto di copia estratta dal fascicolo informatico comporti una perdita di gettito, prevede un corrispondente incremento del contributo unificato, nei ristretti limiti necessari per garantire l’invarianza del gettito stesso.
Peraltro, va osservato che in concreto l’esenzione dal diritto di copia abbinata al lieve aumento del contributo unificato si tradurrà, da un lato, in una modernizzazione del sistema di pagamento, in linea con l’obbligatorietà del processo telematico e, dall’altro, consentirà una contrazione dei costi del servizio, perché verrà meno quello relativo alle prestazioni del sistema bancario connesse ad ogni transazione.
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L'articolo Decreto legge 90/2014. Il testo della relazione proviene da Giurdanella.it.
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