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]]>Il DGUE, di cui ci eravamo già occupati in questa sede, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.
Il DGUE al quale si riferisce il Comunicato del Ministero fa riferimento alla versione 2.1.1 di ESPD-EDM di cui alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 e corredate da Tassonomia di riferimento dei criteri.
Di seguito alcuni degli elementi più rilevanti contenuti nelle nuove linee guida e il nuovo modello del nuovo formulario pubblicato da AgID.
Per le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l’articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.
Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000 con cui l’operatore economico attesta di:
– non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
– soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
– rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.
Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).
Si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta, l’operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Inoltre, si specifica che l’avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell’offerta, a cui può essere collegato l’incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.
Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.
In ordine alla Sez. D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento del DGUE, relativamente al subappalto di cui all’art. 119 del Codice, si specifica che l’operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare. Se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.
Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell’esclusione e di determinare – come previsto dall’art. 96, comma 6 – l’applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall’operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l’operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 96, comma 7, del Codice.
Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell’apposita voce “Descrivere tali misure”, precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l’operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
L’operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce “Reference/code” con il testo “Documentazione presente nel FVOE”.
Attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), previsto dall’articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
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]]>Questa circolare sostituisce e annulla integralmente il precedente Comunicato del MIT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 170 del 22 luglio 2016.
Il documento di gara unico europeo (DGUE) è disciplinato dall’art. 85 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs n. 50/2016), il quale ha recepito l’art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari.
E’ previsto un modello di formulario di DGUE, adottato con il regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; sulla scorta delle previsioni di cui all’art. 2 del regolamento in questione, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 85, comma 1, del nuovo Codice, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte le stazioni appaltanti, a far data dall’entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato regolamento dalla Commissione europea.
Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di adottare Linee guida per l’utilizzo del DGUE al fine di fornire chiarimenti e rendere più comprensibili le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine. Con le Linee guida si vuole fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni sul corretto impiego del DGUE nell’ambito della vigente disciplina nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.
E’ previsto, peraltro, un periodo di sperimentazione applicativa in questa materia, al fine di poter adattare le Linee guida ad eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, nel frattempo, dovessero rendersi necessarie, apportando tutte le delucidazioni ad integrazione del documento.
Le Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali e precedute da favorevole avviso espresso dall’Ufficio Legislativo del MIT, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.
Clicca qui per visionare il formulario
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]]>La Delega Appalti approvata dal Senato il 14 gennaio scorso, prevede la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta.
Prevista inoltre anche la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso:
– l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
– la revisione e la semplificazione dell’attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo genericamente l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all’interoperabilità.
Tali novità sembrano configurare un sistema con due banche dati di riferimento: una banca dati centralizzata, risultante dall’unificazione presso l’ANAC di tutte le banche dati del settore (quindi presumibilmente una banca dati che si configurerà come il risultato del confluire nella BDNCP delle altre banche dati esistenti), e una banca dati centralizzata presso il MIT, che sembra avere come funzione principale quella di consentire l’aggiornamento e la verifica dei requisiti generali di qualificazione.
E’ previsto inoltre che, al fine di ridurre gli oneri documentali, per i partecipanti alle gare è possibile utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per autocertificare il possesso dei requisiti.
Di seguito lo stralcio della delega contenente le novità su espresse:
z)riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell’attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all’interoperabilità;
aa) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti;
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]]>Il DGUE compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l’offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione (5). Tranne nel caso taluni appalti basati su accordi quadro, l’offerente al quale si intende aggiudicare l’appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati. Gli Stati membri possono disciplinare l’utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell’ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il «regime alleggerito») (6). Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l’utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per l’aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE.
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l’applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018 (8). Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018.
Anche il disegno di legge delega appalti, dal 12 gennaio al Senato, prevede l’adozione del Documento unico.
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