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]]>Secondo l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a nulla rileva che, essendo passati oltre 5 anni, il domicilio era nel frattempo mutato, dato che tale cambiamento non è stato debitamente comunicato.
Infatti esiste un onere delle parti di comunicare tali cambiamenti, mentre i doveri che incombono sulla segreteria debbono ritenersi soddisfatti tramite la spedizione delle raccomandate a.r. presso il domicilio indicato.
E’ inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell’art. 9 della L. 21.7.2000 n. 205 con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Infatti rimane rimesso al legislatore il potere di decidere quali atti del processo debbano essere portati a conoscenza tramite la procedura di notifica in senso tecnico e quali tramite la notificazione in senso atecnico, ovvero tramite la posta raccomandata a.r.
Si allega il testo integrale dell’Ordinanza 5 giugno 2013 n. 570, CGA sez. giurisdizionale
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]]>L'articolo Tar Lazio: la busta dell’offerta di gara senza indicazione di domicilio e fax è una mera irregolarità formale proviene da Giurdanella.it.
]]>È del 28 febbraio 2013 la sentenza n. 2221 con cui il Tar Lazio ha ritenuto sanabile l’assenza dell’indicazione di domicilio e fax sulla busta dell’offerta presentata dal concorrente di una gara d’appalto alla luce del tenore letterale dell’art. 46 comma 1-bis Dlgs n. 163/2006. Ne discende che il bando di gara che preveda tale prescrizione a pena di esclusione dell’offerente dalla procedura è da ritenersi illegittimo.
L’art. 46 comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici infatti, indica chiaramente quali siano le ipotesi di esclusione dei concorrenti dalla gara per gravi irregolarità relative alla presentazione delle offerte (violazione di prescrizioni di legge o di regolamento, incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, non integrità del plico o altre irregolarità relative alla loro chiusura), fondamentalmente volte a tutelarne la segretezza, garanzia di primaria importanza per una corretta e imparziale gara d’appalto.
Detto ciò, come evidenziato dalla pronuncia, “nel caso di specie l’omissione contestata alla società ricorrente non può ritenersi rientrare tra quelle per le quali il citato art. 46, comma 1 bis, giustifica l’esclusione, trattandosi di una mera inadempienza formale che non incide sulla possibilità della identificazione e della certezza del soggetto presentatore dell’offerta” atteso che “il domicilio e il numero di fax non inseriti nella busta potevano comunque essere desunti dalla documentazione presentata dalla stessa ricorrente”.
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il bando di gara che sanzioni con l’esclusione dalla gara l’omessa predisposizione di una busta per la presentazione delle offerte recante l’indicazione di domicilio e numero di fax del concorrente, non essendo per ciò solo pregiudicate le esigenze di segretezza e di integrità del plico contenente l’offerta.
Qui il testo integrale della sentenza in commento.
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