L'articolo Esame Avvocato 2015: possibile soluzione parere successione ereditaria proviene da Giurdanella.it.
]]>Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove. La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.
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La traccia chiede di esaminare le questioni sottese al caso in esame individuando le iniziative e gli strumenti esperibili a tutela della posizione di Mevio.
Nel caso di specie, siamo di fronte ad una successione ab intestato. Tizio, al momento della morte, lascia un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento dal valore di 90mila euro, ma non si può non tener conto del fatto che il de cuius abbia effettuato due donazioni a Caio (figlio del de cuius) e Sempronio (amico del defunto) rispettivamente per un valore di 250mila euro con dispensa dalla collazione e di 60mila euro.
Appare evidente, pertanto, una lesione della posizione giuridica dell’altro figlio Mevio derivante dalle due donazioni effettuate dal padre.
Va precisato che ai sensi dell’art. 556 c.c. “per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione [562, 737ss. c.c.], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli da 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [537 c.c.].”
Pertanto il patrimonio di Tizio, sulla base di tale disposizione normativa, ammonta a 400mila euro ed è costituito da un relictum di 90mila euro e un donatum di 310mila euro. Sulla base dell’art 542 comma 2 c.c. le quote di riserva sono le seguenti: a Caio spettano 100mila euro, a Mevio 100mila euro, al coniuge 100mila euro e 100mila euro quale quota disponibile.
Mevio risulta leso della sua quota di legittima per 70 mila euro.
Sulla base di queste considerazioni, Mevio può proporre azione di riduzione in quanto soggetto legittimario (come ribadito dalla Cass. Civ. II sez. in sentenza 3 luglio 2013, n.16635) avverso le donazioni in favore di Caio e Sempronio ex artt. 553 e ss. e allo scopo di rientrare nella propria quota di legittima. E’ irrilevante il fatto che Caio abbia beneficiato di una donazione con dispensa dalla collazione. Tuttavia l’azione di riduzione di cui sopra potrà trovare applicazione muovendo dalla donazione più recente fino a quella meno recente in ordine cronologico: ragione per cui nei confronti di Sempronio la donazione dovrà essere ridotta completamente (essendo quest’ultima di data posteriore rispetto a quella in favore di Caio). Mevio, successivamente, potra agire nei confronti del fratello Caio con azione di riduzione per un valore complessivo di euro 10mila.
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art. 737 cc (soggetti tenuti alla collazione)
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile
art. 556 cc ( determinazione porzione disponibile)
Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione [562, 737ss. c.c.], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [537 c.c.].
art. 555 e segg cc (riduzione delle donazioni)
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Azioni disponibili per Mevio: riduzione delle donazioni
Cass. sentenza 3 luglio 2013, n.16635
Condizione fondamentale per chiedere l’azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell’art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario.
A breve pubblicheremo una possibile soluzione della traccia
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