dossier Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/dossier-2/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 04 Mar 2020 11:20:30 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Servizi Pubblici Locali: il Dossier della Camera https://www.giurdanella.it/2020/03/servizi-pubblici-locali-dossier-2020/ Wed, 04 Mar 2020 11:20:30 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=52935 Servizi pubblici locali: modalità di gestione e scelta del gestore secondo il Dossier della Camera

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Dossier Servizi Pubblici Locali Camera 2020, Parte generale

Dossier Servizi Pubblici Locali Camera 2020, Parte sui singoli settori

Il Servizio Studi della Camera ha rilasciato il 21 febbraio 2020 un Dossier sui Servizi Pubblici Locali, per fare il punto sulla situazione normativa generale sui servizi pubblici di rilevanza locale, per poi approfondire le situazione di fatto delle società a partecipazione pubblica, dei servizi idrici, rifiuti, trasporto pubblico locale, energia e gaa.

Particolare attenzione viene dedicata al problema dell’armonizzazione tra principi comunitari e disciplina interna, a sua volta incisa dal referendum del 2011 e dalla pronuncia di incostituzionalità sulla nuova disciplina del 2012.

Da questo complesso intreccio si desume l’alternativa tra le tre modalità di gestione dei servizi pubblici locali: l’esternalizzazione a terzi mediante procedura pubblica di selezione, la società mista con socio privato a sua volta scelto con gara, e infine la gestione diretta, anche mediante società in house. La scelta tra queste modalità deve essere riservata all’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale, al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso, che deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Di seguito si riporta un estratto del Dossier, con particolare riferimento all’affidamento dei servizi pubblici locali, alle previsioni del nuovo codice appalti sull’affidamento in house e all’organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

(…)

LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Nel nostro ordinamento la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale ha subito numerose modifiche, dovute anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi comunitari. Negli ultimi anni gli interventi del legislatore si sono concentrati sull’assetto organizzativo per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale. In particolare, è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed è intervenuta la legge Delrio che ha riconosciuto in capo alle città metropolitane la titolarità, quale funzione fondamentale, dei compiti di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano. Inoltre con il nuovo Codice appalti è stata rielaborata la disciplina in materia di affidamenti in house per adeguarla alle direttive europee del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

L’affidamento dei servizi pubblici locali

Sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, specie nel corso della XVI legislatura, nella cui successione temporale si sono inserite sia un’abrogazione referendaria (2011) sia una pronuncia di illegittimità costituzionale (2012). Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d’urgenza.

In particolare, il riferimento generale per la disciplina applicabile nell’ordinamento italiano in materia di affidamento del servizio è rappresentato dalla normativa europea (direttamente applicabile) relativa alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (Corte cost., sentenza n. 24 del 2011).

La sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, (conv. L. n. 148/2011), nella parte in cui tale disposizione, rubricata come «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum   popolare e alla normativa dall’Unione europea», detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell’art. 23- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. Secondo la Corte, infatti, costituisce effettivamente ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti», in palese contrasto, quindi, con l’intento perseguito mediante il referendum abrogativo.

Secondo la normativa dell’Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

  • esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
  • società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
  • gestione diretta da parte dell’ente locale, cosiddetta gestione “in house“, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti. In particolare, la giurisprudenza europea consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.

Per i servizi a rete di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio deve tener conto sia della disciplina europea sia delle norme nazionali settoriali.

La scelta delle modalità di affidamento del servizio è rimessa dalla normativa vigente all’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale, al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso, che deve dare conto “delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste)” (art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito da L. n. 221/2012).

Obiettivi dell’obbligo di pubblicare la relazione sono:

  • il rispetto della disciplina europea;
  • la parità tra gli operatori;
  • l’economicità della gestione;
  • l’adeguata informazione della collettività di riferimento.

Pertanto, la scelta della modalità di affidamento risulta rimessa alla valutazione dell’ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei; di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Da tale disciplina sono stati espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.

Gli enti di governo sono tenuti ad inviare le relazioni all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che provvede a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l’applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio (art. 13, co. 25-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014).

La normativa richiamata aveva previsto anche una disciplina transitoria (art. 34, co. 21), disponendo che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento, prescrivendo, comunque, che il mancato adempimento degli obblighi previsti determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013. In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, nel corso della XVII legislatura è stata disposta la proroga della durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 (18 ottobre 2012) fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (art. 13, co. 1, D.L. n. 150/2013, conv. dalla L. n. 15/2014). Inoltre, si è stabilito che la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comporta l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Il mancato rispetto del termine comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Disposizioni particolari sono state stabilite per gli “affidamenti diretti” (cioè senza gara) in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 (18 ottobre 2012), anche se non conformi alla normativa europea. Per questi era inizialmente previsto che cessassero alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre gli affidamenti che non prevedevano una data di scadenza sarebbero cessati il 31 dicembre 2020 (art. 34, co. 22). Tale particolare regime veniva previsto solo a condizione che gli affidamenti: fossero stati assentiti alla data del 1º ottobre 2003; riguardassero società a partecipazione pubblica già quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 ovvero società da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

A seguito delle procedure di infrazione UE n. 2012/2050 e 2011/4003, nel 2015 il legislatore è nuovamente intervenuto sulla questione, disponendo che:

  1. a) siano salvi gli affidamenti diretti assentiti a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 e a quelle da esse controllate. Tali affidamenti, come già previsto, cessano allascadenzaprevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, oppure entro il 31 dicembre 2020, se gli affidamenti non prevedono una data di scadenza, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante;
  2. b) gli affidamenti diretti a società poste, dopo il 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate, a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi alle disposizioni dell’Unione europea, cessano improrogabilmente, e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il31 dicembre 2018, oppure alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriore al 31 dicembre 2018 (art. 8, L. n. 115/2015, che ha sostituito l’art. 34, co. 22, del D.L. n. 179/2012).

Non è invece giunto a conclusione il tentativo di riordinare in modo organico le disposizioni vigenti in modo da rendere intellegibili le regole applicabili in materia per le amministrazioni e gli operatori del settore. Infatti, la norma di delega per l’adozione di un Testo unico dei servizi pubblici locali (art. 19, L. 124 del 2015) non ha concluso il proprio iter nel corso della XVII legislatura, anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale sulle forme di coinvolgimento delle regioni nel percorso istitutivo.

Il nuovo codice appalti e le previsioni sull’affidamento in house

Con il nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016), così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017), sono state recepite le disposizioni in materia di affidamenti in house contenute nelle direttive europee in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali).

Si tratta dell’art. 17 della direttiva 2014/23/UE (Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico), dell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE (Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico), dell’art. 28 della direttiva 2014/25/UE (Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici), i quali – con identiche disposizioni – disciplinano tipologie di concessioni e di appalti che presentano caratteristiche tali da poter essere escluse dall’ambito di applicazione della normativa europea in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici e da consentire il ricorso all’affidamento in house. Tra le disposizioni europee richiamate, la previsione di cui all’art. 12 della direttiva 2014/24/UE, che disciplina l’in house nei settori classici, può essere assunta a paradigma anche per l’in house nell’ambito delle concessioni e dei settori speciali, vista l’identità dei testi normativi specifici. Il citato art. 12 ha definito le condizioni che necessitano ai fini dell’esclusione, dall’ambito di applicazione della direttiva stessa, di un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

Già prima della codificazione normativa europea, la giurisprudenza europea e quella nazionale avevano avuto modo di elaborare indici identificativi da utilizzare per verificare la legittimità del ricorso all’in house providing: la totale partecipazione pubblica; il controllo analogo, anche congiunto nel caso di affidamento in house in favore di società partecipata da più enti pubblici; la prevalenza dell’attività con l’ente affidante. La formulazione della disciplina dell’in house recata dalle citate direttive ha recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia sui requisiti dell’in house, introducendo, tuttavia, alcune innovazioni, che sono state diffusamente illustrate, tra gli altri, nel parere del Consiglio di Stato n. 298/2015.

Il nuovo Codice, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i princìpi contenuti nelle citate Direttive, disciplina tutti i presupposti per gli affidamenti in house (art. 5). Accanto a ciò il Codice prevede che, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità in house, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata del soggetto in house, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione (art. 192).

Inoltre è disposta l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L’iscrizione in tale elenco deve avvenire secondo le modalità e i criteri definiti dall’ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Le linee guida adottate dall’Autorità prevedono anche che, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti.

L’organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Per rendere più efficiente la gestione dei servizi e favorire i processi di aggregazione dei gestori, il legislatore è intervenuto a dettare una disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, introdotto dall’art. 25, co. 1, del D.L. n 1/2012). In base a tale disciplina – che si applica solo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica – spetta alle Regioni e alle province autonome il compito di:

  • individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. Gli ambiti devono essere: ottimali, omogenei, di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. È riconosciuta alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa. Ciò purché la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e rispetto a specifiche caratteristiche del servizio;
  • istituire o designare gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali. Ad essi la legge riserva in via esclusiva le seguenti funzioni: organizzazione del servizio; scelta della forma di gestione; affidamento della gestione; controllo della gestione; determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza (art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011, introdotto dall’art. 34 del D.L. n. 179/2012).

È, in ogni caso, fatta salva l’organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori alla dimensione provinciale, anche sulla base di direttive europee.

In base al testo originario del decreto, le regioni avrebbero dovuto provvedere alla definizione del perimetro degli ambiti e alla designazione dei relativi enti di governo entro il 30 giugno 2012, termine la cui inutile decorrenza autorizzava il Consiglio dei Ministri ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 a tutela dell’unità giuridica ed economica.

Nel corso della XVII legislatura, su tale disciplina sono intervenute alcune modifiche. Dapprima il legislatore ha previsto, in caso di mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, l’esercizio di poteri sostitutivi da parte del prefetto, in modo da provvedere al compimento degli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014 (art. 13, co. 2, D.L. n. 150/2013).

Successivamente è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei (art. 1, co. 609, L. n. 190/2014). In caso di inottemperanza è attribuito al Presidente della Regione l’esercizio dei poteri sostituitivi, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni. La predisposizione della relazione richiesta dalla legislazione vigente per l’affidamento del servizio viene quindi posta in capo ai suddetti enti di governo; nella relazione è ricompreso anche un piano economico finanziario.

Per quanto riguarda il ruolo degli enti locali, la c.d. legge Delrio, che ha dettato la riforma amministrativo-istituzionale degli enti territoriali, disciplina le funzioni dei “nuovi” enti, alcune delle quali interessano anche i servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, le città metropolitane hanno la funzione fondamentale di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano, inclusi quelli a rete di rilevanza economica (L. 56/2014, art. 1 co. 44). La legge Delrio impone, inoltre, allo Stato o alle Regioni, in funzione della materia, la soppressione di enti o agenzie (consorzi, società in house) alle quali siano state attribuite funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica in ambito provinciale o sub-provinciale, con contestuale riattribuzione di tali funzioni alle province (art. 1, co. 90).

L’ambito di applicazione della disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei SPL e, più in generale, delle disposizioni in materia di SPL a rete di rilevanza economica comprende anche il settore dei rifiuti urbani ed i settori sottoposti alla regolazione da parte di un’Autorità indipendente, salvo deroghe espresse (art. 3-bis, co. 6-bis, D.L. 138/2011, introdotto dalla legge di stabilità 2015).

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Decreto Crescita, il Dossier ufficiale con tutte le novità https://www.giurdanella.it/2019/05/dossier-relazione-decreto-crescita-dl-34-2019/ Thu, 09 May 2019 12:37:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=50051 Le relazioni del governo e il Dossier Ufficiale sul Decreto Crescita 2019, DL 34 del 2019, con l'analisi dettagliata delle novità normative

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Il Dossier ufficiale dei Centri Studi delle Camere per Decreto Crescita 2019, oltre alle relazioni del Governo, per la discussione della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, G.U. n. 100 del 30 aprile 2019, con scadenza il 29 giugno 2019 per l’approvazione della legge.

Relazione Illustrativa

Relazione Tecnica

Prima Parte Dossier Decreto Crescita, DL 34/2019. Artt da 1 a 30

Seconda Parte Dossier Decreto Crescita, DL 34 2019. Artt da 31 a 50

Il Decreto Crescita, D.L 34 del 30 aprile 2019 “Misure urgenti per la crescita economica ed interventi in settori industriali in crisi” introduce diverse misure, principalmente fiscali, per stimolare la crescita economica, per il rilancio degli investimenti privati e per la tutela del made in Italy.

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Sblocca Cantieri: il Dossier ufficiale delle Camere sul Decreto https://www.giurdanella.it/2019/05/sblocca-cantieri-decreto-dossier-schede/ Thu, 02 May 2019 09:38:51 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=49858 Il Dossier ufficiale dei centri studi di Camera e Senato sul D.L. 32 2019 "Sblocca-Cantieri", con le schede di lettura sulle singole modifiche e novità

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Il Dossier dei Centri Studi di Camera e Senato sul Decreto Legge 32/2019, c.d. Sblocca Cantieri, con le schede di lettura articolo per articolo del testo da convertire in legge.

Dossier Decreto Sblocca Cantieri – Contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

Dossier Decreto Sblocca Cantieri – Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’Area Etnea 

Dossier Decreto Sblocca Cantieri – Disposizioni relative agli altri eventi sismici

Dopo la Relazione Ufficiale del Governo, arriva anche il Dossier delle Camere sulle disposizioni del Decreto Legge n. 32 2019, che approfondisce tutte le novità in materia di appalti pubblici, edilizia ed eventi sismici.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, G.U. n. 92 del 18 aprile 2019 , è stato presentato alle Camere scadenza per l’approvazione il 17 giugno 2019.

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Dl pubblico impiego 101/2013: oggi il voto del Senato. Il testo e il dossier https://www.giurdanella.it/2013/10/dl-pubblico-impiego-1012013-oggi-il-voto-del-senato-il-testo-il-dossier/ Tue, 29 Oct 2013 09:23:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17592 Il Senato vota oggi sul Dl 101/2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle PA. Leggi il testo Vai al dossier con le modifiche apportate dalla Camera

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Il Senato esamina oggi, in terza lettura, il decreto-legge n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il disegno di legge era già stato approvato dal Senato il 10 ottobre scorso, ma essendo stato modificato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre, si è reso necessario un ulteriore passaggio a palazzo Madama.

Il decreto legge scade domani 30 ottobre.

Leggi il testo sul quale i senatori voteranno oggi.

Leggi il dossier sulle modifiche apportate dalla Camera.

Ecco la relazione d’accompagnamento illustrata ieri in Prima Commissione affari costituzionali:

L’articolo 1 persegue risparmi di spesa su due versanti: autovetture di servizio e buoni taxi; studi e incarichi di consulenza. Per questo secondo riguardo, il comma 5 reca un inasprimento del limite di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, incluse le consulenze affidate a pubblici dipendenti. In particolare, dispone che il limite non possa essere superiore all’80 per cento di quello già imposto per l’anno 2013. La Camera dei deputati ha aggiunto la previsione di un limite per il 2015, pari al 75 per cento del limite per il 2014. Ha altresì introdotto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. In particolare, si pone l’obbligo alle pubbliche amministrazioni, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali, di trasmettere al Ministro per la pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2013, i dati sulla spesa destinata a studi e consulenze nonché a incarichi ed a contratti a tempo determinato.

La modificazione al comma 8, approvata dalla Camera dei deputati, prevede che le visite ispettive disposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze siano effettuate obbligatoriamente, ed almeno una volta l’anno. I commi da 9-bis a 9-sexies, introdotti dal Senato in prima lettura, relativi alla riapertura delle graduatorie dei concorsi già espletati a posti di insegnante di religione cattolica, sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.

L’articolo 2 reca, nei suoi primi commi, disposizioni in tema di organico soprannumerario. La Camera dei deputati ha introdotto la previsione che le procedure di mobilità debbano esser svolte dalle amministrazioni previo “esame congiunto” con le organizzazioni sindacali. L’articolo in esame prevede che per i dipendenti pubblici in soprannumero trovi applicazione la disciplina pensionistica previgente alla riforma introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualora, in base a tale disciplina previgente, essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro un certo termine.

Il comma 2 esclude gli ordini e i collegi professionali dalla riduzione organica sancita dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 sulla spending review.

Ancora la Camera dei deputati ha introdotto un comma 2-bis, che prevede che ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti con natura associativa, si auto-regolamentino in modo da adeguarsi ai principi del pubblico impiego.

Inoltre la Camera ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter che recano due norme di interpretazione autentica relative all’individuazione delle categorie di soggetti che possono rientrare nei contingenti previsti, ai fini dell’applicazione dei requisiti per il trattamento pensionistico vigenti prima della riforma introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

L’articolo 2 reca altresì alcune previsioni in materia di conferimento di incarichi. Il comma 8 prevede che, all’esito della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni conseguente alla riduzione delle dotazioni organiche, esse conferiscano gli incarichi dirigenziali seguendo la disciplina posta dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Insieme, fa salvi i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, fino alla scadenza dei contratti con i quali sono stati conferiti i relativi incarichi.

Altre previsioni dell’articolo 2 concernono la rilevazione del costo del lavoro nella pubblica amministrazione. Si prevede, dal 1° gennaio 2014, l’assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall’ISTAT al controllo del costo del lavoro. Il Senato in prima lettura aveva previsto che la disposizione non si applicasse agli organi di rilievo costituzionale; la Camera dei deputati ha soppresso tale aggiunta.

Ancora all’articolo 2, la Camera dei deputati ha aggiunto tre nuovi commi. Il comma 13-quinquies reca una novella all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, da un lato, la nullità degli atti amministrativi in caso di violazione di disposizioni in tema di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti, dall’altro ampliando il novero delle fattispecie sottratte a tali previsioni, aggiungendo gli incarichi di docenza e di ricerca scientifica.

All’articolo 3 la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 7-ter, che prevede che i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici (escluse quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati o società loro controllate), i quali siano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità in corso di erogazione, abbiano sospeso il trattamento pensionistico per la durata dell’incarico dirigenziale – qualora la società presenti un esercizio in attivo.

L’articolo 4 contiene, tra le altre, disposizioni relative al precariato nelle pubbliche amministrazioni ed al reclutamento. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato disposto, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni sottoscrivano – per prevenire il precariato – contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie (della stessa o di altre amministrazioni) ancora valide e predisposte a seguito di concorso per assunzioni a tempo indeterminato. La Camera dei deputati, inoltre, ha inserito i commi da 3-bis a 3-septies. In particolare, il comma 3-quinquies e il successivo comma 3-sexies prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche statali, la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica, senza oneri per la finanza pubblica e – in prima istanza – su base regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. I commi da 6 a 10 affrontano poi il tema della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. La Camera dei deputati ha apportato anche altre modifiche. Per quanto concerne la possibilità per le pubbliche amministrazioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario, il termine per l’esercizio di tale facoltà, previsto fino al 31 dicembre 2015, è stato ampliato fino al 31 dicembre 2016. Ulteriore novità è la facoltà – per il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui allo stesso comma – di partecipare ad una procedura selettiva indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che emana il bando. Infine, la Camera dei deputati ha esteso l’arco temporale valido sia per l’identificazione delle risorse da assumere, a valere sulle quali possono partire le previste procedure selettive, sia per l’utilizzo delle graduatorie ad esito delle procedure stesse – portandolo dal triennio 2013-2015 al quadriennio 2013-2016.

La norma di cui al comma 6-quinquies – secondo cui i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali – è stata soppressa dalla Camera dei deputati. In merito alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze, la Camera dei deputati ha esteso alcuni.

Anche il comma 10 è stato modificato dalla Camera dei deputati, lì dove si dispone che per gli enti del Servizio sanitario nazionale l’attuazione delle medesime disposizioni avvenga previa emanazione di uno specifico decreto ministeriale da adottare previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, che detta anche norme per il personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle ASL con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso di specifiche specializzazioni. Alcune altre modificazioni apportate dalla Camera dei deputati concernono la cosiddetta “privatizzazione” della Croce Rossa Italiana. Il comma 10-septies – anch’esso introdotto dalla Camera dei deputati – modifica la disciplina relativa all’ambito soggettivo di medici e pediatri competenti per il rilascio della certificazione per l’attività sportiva non agonistica, nonché ai criteri di svolgimento dei relativi accertamenti medici.

La Camera dei deputati ha soppresso l’articolo 4-bis, introdotto dal Senato in prima lettura.

L‘articolo 5, modificato dal Senato in prima lettura, introduce alcune modifiche alle funzioni e all’organizzazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in conseguenza dell’individuazione della CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione. Essa assume la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. La Camera dei deputati ha soppresso il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni della Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.

I commi 6 e 7 dell’articolo 7 concernono l’applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette. Anche su queste disposizioni è intervenuta la Camera dei deputati con modifiche puntuali riguardanti molteplici aspetti. In particolare, ogni amministrazione è obbligata ad assumere – a tempo indeterminato – un numero di lavoratori in oggetto, pari all’eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente. Un’altra norma inserita dalla Camera dei deputati dispone che i dipendenti pubblici assunti – nell’ambito delle quote inerenti alle categorie protette – a tempo determinato abbiano il diritto di precedenza previsto dalle norme relative ai dipendenti privati a tempo determinato. Il comma 9-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca l’interpretazione autentica di una disposizione del decreto-legge n. 487 del 1993, che prevedeva la trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico.

L’articolo 8 contiene disposizioni relative alle risorse strumentali, umane e finanziarie, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Senato in prima lettura aveva introdotto la specificazione che il novero dei candidati da assumere fosse limitato a coloro che già fossero stati sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale. La Camera dei deputati ha soppresso tale previsione e ha inserito la specificazione che le assunzioni di cui al comma 2 debbono comunque porsi entro determinati limiti di spesa indicati.

L’articolo 8-bis è stato introdotto dalla Camera dei deputati. Ha per oggetto l’Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale. Novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989, prevedendo tra l’altro la soppressione della disposizione che richiede che nel Programma statistico nazionale siano indicati finalità e garanzie del trattamento di dati, nonché i dati sensibili e quelli relativi ad iscrizioni nel casellario giudiziale; l’aggiornamento annuale del Programma il coordinamento con i piani regionali; l’individuazione delle varianti che possono essere diffuse in modo disaggregato, condizionandole a particolari esigenze conoscitive; l’indicazione delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta e l’indicazione dei criteri per stabilire quelle la cui mancata risposta è suscettibile di sanzione. Inoltre, a proposito della nomina del presidente dell’Istat, aggiunge al requisito di professore ordinario in materie statistiche, economiche ed affini quello dell’esperienza internazionale. Infine, proroga l’efficacia del Piano statistico nazionale 2011-2013, nelle more dell’entrata in vigore del Piano triennale successivo.

L’articolo 11 modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l’individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. La Camera dei deputati ha modificato la disposizione, inserendo fra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa che questi siano presi in carico dall’impresa che effettua il successivo trasporto. Con un’ulteriore modifica si è inoltre disposto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si estenda la sperimentazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che, nel territorio nazionale, raccolgano, trasportino, trattino o commercino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale. In merito all’applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stato disposto che, per dieci mesi a partire dal 1° ottobre 2013, non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, mentre continuano ad applicarsi – nel testo previgente e con le relative sanzioni – gli articoli 188, 189, 190 e 193, riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati dopo il comma 12, sono stati introdotti i commi da 12-bis a 12-quinquies, nonché il comma 13. In particolare il comma 12-ter interviene sulla disposizione che consente ai produttori di rifiuti che non hanno aderito volontariamente al SISTRI, con produzione annua di rifiuti sotto una certa soglia, di adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali, specificando che debba trattarsi di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque. Il comma 12-quater estende le disposizioni sulle modalità di trasporto dei rifiuti, stabilite dall’articolo 193 del codice ambientale – che attualmente riguarda le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del codice ambientale – a tutti coloro che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.

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Abolizione finanziamento ai partiti, il testo in S… https://www.giurdanella.it/2013/10/17203/ Fri, 18 Oct 2013 08:24:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17203 La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

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Abolizione finanziamento ai partiti, il testo in Senato

La Camera dei Deputati  ha approvato il disegno di legge recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Di seguito, la sintesi dei contenuti più rilevanti del provvedimento.

Il provvedimento all’esame adesso del Senato è suddiviso in 4 capi.

Il capo I (composto del solo articolo 1) indica la finalità dell’intervento normativo, individuata nell’abolizione dei contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati e la loro sostituzione con “forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini”, di cui all’articolo 9 (detrazioni per le erogazioni liberali) e all’articolo 10 (destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF).

L’accesso a queste forme di contribuzione è condizionata al rispetto dei requisiti di trasparenza e democraticità indicati nel capo II del disegno di legge, in cui si prevede tra l’altro l’istituzione di un registro dei partiti politici, ai fini dell’accesso ai benefici (artt. 3 e 4).

 

Il capo II (articoli da 2 a 7) reca disposizioni riguardanti la democrazia interna dei partiti, la trasparenza e i controlli.

L’articolo 2 (comma 1) definisce i partiti come libere associazioni (non conferendo dunque ad essi personalità giuridica) attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Il comma 2 pone una espressa relazione tra l’osservanza delle disposizioni contenute nel disegno di legge e il rispetto del metodo democratico che, ai sensi dell’art. 49 Cost., deve presiedere al concorso alla determinazione della politica nazionale.

L’articolo 3 prevede che per fruire dei benefici previsti dal  disegno di legge i partiti si dotino di uno   statuto nella forma dell’atto pubblico, al quale è allegato il simbolo. Gli elementi necessari dello statuto riguardano: la rappresentanza legale, gli organi, le procedure deliberative,  i diritti e i doveri degli iscritti, le misure disciplinari e i procedimenti ad esse relativi, le modalità di selezione delle candidature per le competizioni elettorali, l’indicazione del responsabile della gestione economico–finanziaria e patrimoniale e del rendiconto di esercizio, le procedure per lo scioglimento e per altre cause che incidano sull’attività del partito, nonché quelle per la modificazione dello statuto, del simbolo e della denominazione, la tutela delle minoranze e l’equilibrio di genere. Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti due nuovi elementi che devono essere obbligatoriamente presenti negli statuti: la cadenza temporale dei congressi nazionali e i criteri per la destinazione di risorse alle eventuali articolazioni territoriali del partito.

Il comma 4, dispone l’applicazione ai partiti delle “disposizioni del codice civile” e delle “norme di legge vigenti in materia” per quanto non espressamente disciplinato dal testo del disegno di legge.

L’articolo 4 istituisce il   registro nazionale  dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge, consultabile dal portale internet del Parlamento. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici di legge devono trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera. Gli statuti vengono inoltrati alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici che, previa verifica della conformità dello statuto alle disposizioni dell’articolo 3, provvede all’iscrizione nel registro. Nel registro sono evidenziate due sezioni, l’una relativa ai partiti che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato agevolato, l’altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse del due per mille dell’IRPEF.

L’articolo 5 prescrive ai partiti politici la realizzazione di un   sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all’assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci. Le informazioni relative a statuti e bilanci sono pubblicate (entro il 15 luglio di ogni anno, come precisato in sede referene) nel sito del partito e nel portale internet del Parlamento dove deve essere resa nota, inoltre, la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari, nonché – a seguito di una modifica apportata in Commissione – dei parlamentari europei. Si prevede la non applicabilità dell’obbligo di presentare alla Presidenza della Camera la dichiarazione congiunta, da parte del finanziatore e del ricevente, prevista dall’articolo 4 della L. 659/1981, purché le erogazioni siano effettuate con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identità dell’autore. Tuttavia, se le erogazioni superano nell’anno i 5.000 euro, i rappresentanti legali dei partiti che ne hanno beneficiato devono trasmettere alla Presidenza della Camera, entro tre mesi dalla percezione, l’elenco degli erogatori con la relativa documentazione contabile. In mancanza, o in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la sanzione penale della multa da due a sei volte l’ammontare non dichiarato e la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Tali finanziamenti sono soggetti ad obblighi di pubblicità, le cui modalità sono fissate dall’Uffico di Presidenza della Camera (e non dal Presidente, come previsto nel testo originario del disegno di legge).

L’articolo 6 riguarda l’obbligo, per i partiti iscritti nella seconda sezione del registro, ossia per i partiti che accedono alla ripartizione del due per mille, di avvalersi di una società di revisione esterna per il controllo della gestione contabile e finanziaria.

L’articolo 7 del disegno di legge ribadisce le funzioni di controllo della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti politici e dei relativi allegati, già previste dall’art. 8 della legge 2/1997. Per ciò che attiene all’apparato sanzionatorio, esso prevede che in caso di inottemperanza dell’obbligo di certificazione esterna di cui all’articolo 6 e dell’obbligo di presentare il rendiconto ed il relativo verbale di approvazione la Commissione dispone la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro, cui consegue la perdita del diritto di accedere alla ripartizione del 2 per mille dell’IRPEF.

 

Il capo III (articoli da 8 a 10) disciplina la contribuzione volontaria ai partiti politici.

Ai sensi dell’articolo 8 per poter accedere al finanziamento privato agevolato di cui all’articolo 9 i partiti devono aver ottenuto almeno un candidato eletto nelle elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo o di un consiglio regionale; in mancanza di eletti, è sufficiente aver presentato candidati in almeno 3 circoscrizioni per le elezioni della Camera o in 3 regioni per le elezioni del Senato o in una circoscrizione per le europee o in un consiglio regionale. Per l’accesso al 2 per mille sono invece ammessi solamente i partiti che hanno almeno un candidato eletto alle elezioni politiche od europee. L’accesso ai benefici è subordinato alla presentazione di una richiesta formale.

L’articolo 9 modifica il regime vigente in materia di  detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici. La detrazione spetta alle erogazioni liberali effettuate, a partire dal 2014, ai partiti iscritti nella prima sezione del registro di cui all’articolo 4. Per quanto riguarda le persone fisiche, per le erogazioni liberali da 50 e 5.000 euro annui la detrazione spettante è del 52%, mentre rimane al 26% per gli importi superiori fino a 20.000 euro. La detrazione, per un importo pari al 52%, è estesa anche alle quote di iscrizione a scuole o corsi di formazione politica  per un importo massimo di 500 euro per ciascuna annualità. Le società possono detrarre un importo pari al 26% delle erogazioni liberali per gli importi tra 50 a 100.000 euro. Sono esclusi gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica, gli enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri; le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i soggetti di cui sopra, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I versamenti sono eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’identificabilità dell’autore. Nel corso dell’esame in sede referente è stata prevista la detraibilità anche delle quote associative, oltre che delle erogazioni liberali; inoltre, è stato posto un limite massimo, pari allo 0,15% dell’importo trasferito, sulle commissioni bancarie per le erogazioni liberali ai partiti effettuate con carte di credito e carte di debito.

L’onere derivante dal minor gettito dovuto alle detrazioni è valutato in 20,9 milioni per il 2015 e in 11,9 milioni dal 2016. La copertura è garantita dai risparmi di spesa disponibili con l’abrogazione graduale dei contributi ai partiti politici disposta dall’articolo 14. In caso di insufficienza delle risorse, si provvede alla riduzione del tetto massimo relativo al 2 per mille, viceversa – come stabilito con l’approvazione di un emendamento in Commissione – in caso risulti un onere inferiore, la differenza va ad integrare le risorse del 2 per mille.

L’articolo 10 introduce un meccanismo volontario di contribuzione ai partiti, riconoscendo a ciascun contribuente la facoltà di destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di un partito politico. Per beneficiare di tale forma di finanziamento i partiti devono essere iscritti nella seconda sezione del registro nazionale.

Il limite massimo di spesa per la destinazione del 2 per mille, ridotto di 10 milioni di euro annui nel corso dell’esame in sede referente, è di 31,4 mln per il 2014, 9,6 per il 2015, 27,7 mln per il 2016 e di 45,1 dal 2017.

Nel corso dell’esame in sede referente sono stati soppressi gli articoli 11, 12 e 13 che disponevano in ordine a benefici non monetari in favore dei partiti (rispettivamente concessione  di locali di proprietà pubblica, accesso a titolo gratuito al servizio pubblico radiotelevisivo per la trasmissione di messaggi di propaganda politica e introduzione di ulteriori forme di contribuzione non monetaria con un successivo decreto legislativo).

 

Il capo IV (articoli da 14 a 17) contiene le disposizioni transitorie e finali.

L’articolo 14 prevede la riduzione graduale dei contributi pubblici ai partiti politici dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso (rispettivamente, del 40%, 50% e 60% nel primo, secondo e terzo esercizio) fino alla cessazione integrale dal quarto esercizio finanziario successivo e reca l’abrogazione di alcune disposizioni.

L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame in sedere referente, estende ai partiti politici, purché iscritti  nel registro nazionale, il trattamento straordinario di integrazione salariale (compresi i relativi obblighi contributivi) e i contratti di solidarietà.

L’articolo 15 dispone la destinazione delle economie di spesa derivanti dalla legge al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

L’articolo 16 delega il Governo all’adozione di un testo unico per riunire le disposizioni del testo in esame e le altre disposizioni legislative in materia di partiti politici vigenti

L’articolo 17 al comma 1 individua i destinatari delle disposizioni del disegno di legge nei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di Senato, Camera, Parlamento europeo o consigli regionali e province autonome. Il comma 2 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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IMU, approvato il decreto. Il testo va in Senato https://www.giurdanella.it/2013/10/imu-approvato-il-decreto-il-testo-va-senato/ Fri, 18 Oct 2013 08:11:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17199 Le disposizioni urgenti in materia di IMU. Il testo approvato dalla Camera. La sintesi dei contenuti. Le schede di lettura

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La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici .

Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Leggi il testo approvato dalla Camera e all’esame ora del Senato

Il dossier del Senato, con la sintesi del contenuto e le schede di lettura

 

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Ddl Diffamazione, la Camera approva. La scheda … https://www.giurdanella.it/2013/10/17196/ Fri, 18 Oct 2013 07:43:27 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17196 Ddl Diffamazione, la Camera approva. La scheda La Camera ha approvato la proposta di legge recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna […]

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Ddl Diffamazione, la Camera approva. La scheda

La Camera ha approvato la proposta di legge recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (C. 925-A e abb.). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Di seguito, la scheda del testo approvato
Modifiche alla legge sulla stampa

L’articolo 1  del nuovo testo della proposta di legge n. 925 propone una serie di modifiche alla legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948).

La prima riguarda l’art. 1 della legge (la cui rubrica reca “Definizione di stampa o stampato”) cui è aggiunto un comma cheestende l’ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche on line (registrate presso le cancellerie dei tribunali ex art. 5 della stessa legge 47/1948) che alle testate giornalistiche radiotelevisive.

Numerose modifiche sono, poi, introdotte alla disciplina del diritto di rettifica di cui all’art. 8 della legge 47/1948.

L‘art. 8 della legge 47/1948, rubricato “Risposte e rettifiche” prevede che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine indicato per i quotidiani o i periodici, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dalle norme sopra descritte, l’autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., che sia ordinata la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.746 a euro 12.911. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Il primo comma dell’art. 8 è novellato, in particolare, con la previsione che le dichiarazioni o le rettifiche della persona offesa devono essere pubblicate senza commento (art. 1, comma 1, lett. 0c).

Le ulteriori modifiche al citato primo comma (art. 1, comma 1, lett. 0a) e 0b)) sono finalizzate, da un lato, ad una sua migliore formulazione (il riferimento agli obblighi del direttore del giornale di “pubblicare” anziché “fare inserire” la rettifica) dall’altro, al suo coordinamento con l’estensione della disciplina della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate. Un’integrazione al primo comma (lett. 0c-bis) prevede che ove l’articolo o il servizio (in caso di trasmissione radio o TV) sia firmato, il direttore debba informare l’autore della richiesta di rettifica.

Una integrazione del secondo comma dell’art. 8 detta la necessaria disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche on line precisando che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro 2 giorni dalla richiesta (come i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa alla pagina dell’articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL (ovvero l’Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo Internet della testata on line) e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l’avvenuta modifica. (art. 1, comma 1, lett. a-bis).

Sono, poi, introdotti nell’art. 8 della legge sulla stampa due commi (rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto) relativi al diritto di rettifica con riferimento, rispettivamente, alle trasmissioni televisive o radiofoniche e alla stampa non periodica (ad es. i libri).

In particolare, la lett. b) del comma 1 dell’art. 1 prevede che per le trasmissioni televisive o radiofoniche,  il diritto alle dichiarazioni e alla rettifica è esercitato ai sensi dell’art. 32 del T.U. radiotelevisione (D.Lgs 177/2005).

Il riferimento dovrebbe essere più correttamente all’art. 32-quinquies del TU radiotelevisione, in base a cui chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all’emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

La rettifica è, quindi, effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede ai sensi del comma 4. Fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l’emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all’Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

La lett. c) del comma 1 dell’art. 1 introduce un comma dopo il quarto  estendendo il diritto di rettifica alla stampa non periodica. Si prevede, a richiesta dell’offeso, che l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale (editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile), provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.

In caso di inerzia nella pubblicazione della smentita o rettifica da parte degli obbligati, la lett. c-bis) del comma 1 dell’art. 1 modifica il quinto comma dell’art. 8 della legge 47/1948, stabilendo che – qualora siano decorsi i diversi termini per la rettifica oppure la rettifica sia stata effettuata in violazione delle prescrizioni legislative – l’autore della richiesta della rettifica può richiedere al “giudice” (in luogo del “pretore”) di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa nel caso di interzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv (nuovo comma dopo il quinto dell’art. 8 della legge 47, inserito dall’art. 1, comma 1, lettera d) del testo in esame). Il direttore (o comunque il responsabile) – in caso di richiesta dell’autore – è comunque obbligato a far inserire la smentita o rettifica.

La lett. d-bis) del comma 1 dell’art. 1 modifica l’importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di rettifica: l’attuale importo di lire 15 milioni nel minimo e 25 milioni di lire nel massimo è sostituito da euro 8.000 (minimo) e euro 16.000 (massimo).

Il comma 2 dell’articolo 1 del nuovo testo della p.d.l. introduce l’articolo 11-bis della legge sulla stampa relativo al risarcimento del danno. La Commissione Giustizia ha soppresso il limite al risarcimento del danno patrimoniale previsto dalla p.d.l. 925. Ha invece previsto che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica. L’azione di prescrive in due anni.

E’ conseguentemente prevista l’abrogazione dell’art. 12 della legge 47/1948, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre il risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato (comma 3, articolo 1).

Il comma 4 dell’articolo 1 del testo in esame sostituisce l’art. 13 della legge sulla stampa, riunendo in tale articolo le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.

Al comma 1 del nuovo art. 13 la diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione è sanzionata con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro. Oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall’art. 595, terzo comma, c.p., con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro.

In base al secondo periodo del comma 1 del nuovo art. 13, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. Attualmente, l’art. 13, primo comma, fa riferimento alla semplice attribuzione di un fatto determinato e prevede la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a lire 500.000.

Sono poi aggiunti quattro commi all’art. 13.

Il comma 2 prevede che alla condanna per il delitto di cui al comma 1 (quindi per entrambe le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa) consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale (affissione al comune e pubblicazione su uno o più giornali e sul sito Internet del Ministero della giustizia). Nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, n.1), c.p. (recidiva con nuovo delitto non colposo della stessa indole) si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi

Il comma 3 stabilisce la non punibilità dell’autore dell’offesa che provvede alla rettifica secondo quanto previsto dall’art. 8. Ai fini della non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica alla legge (comma 4).

In fine, con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari (comma 5).

 

Modifiche al codice penale

L’articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge modifica il codice penale.

Il comma 1 sostituisce l’art 57 c.p., la cui rubrica non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.

Il nuovo primo comma è riferito alla responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché – per coordinamento – delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47: egli risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell’interdizione della professione di giornalista.

Pertanto, in luogo della responsabilità “a titolo di colpa” attuale il primo comma precisa il nesso di causalità che deve intercorrere tra la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione e il reato commesso a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione.

Il nuovo secondo comma dell’art. 57 prevede la possibile delega delle funzioni di vigilanza da parte del direttore ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di cui al primo comma. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge sulla stampa: La delega deve risultare da atto scritto avente data certa ed accettazione del delegato.

Il comma 2 dell’articolo 2 sostituisce l’art. 594 c.p. sull’ingiuria, la cui fattispecie base (comma 1) è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro. Il nuovo comma 1 elimina la previsione della reclusione sanzionando l’ingiuria con la sola pena della multa fino ad un massimo di 5.000 euro.

Si prevede inoltre l’inserimento della fattispecie commessa tramite comunicazione “telematica” e l’aumento delle pene fino alla metà qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone (attualmente l’aumento riguarda solo la seconda ipotesi, mentre l’attribuzione di un fatto determinato è punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032).

Il comma 3 dell’articolo 2 del nuovo testo sostituisce l’art. 595 c.p. in tema di diffamazione: l’attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. In caso di attribuzione di un fatto determinato la pena è della sola multa fino a euro 15.000 (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065).

Nell’ipotesi che la diffamazione sia arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità, per via telematica o in atto pubblico la pena è aumentata della metà.

Il comma quarto del vigente art. 595 c.p. risulta abrogato: esso riguarda l’ipotesi aggravata dell’offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza o a un’autorità costituita in collegio.

 

Modifiche al codice di procedura penale

L’articolo 3  del nuovo testo della p.d.l. n. 925 aggiunge un comma all’art. 427 del codice di procedura penale, relativo allacondanna del querelante alle spese e ai danni.

L’attuale art. 427 c.p.p. prevede che, nei reati a querela dell’offeso, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (comma 1). La ratio della disposizione risiede nella dimostrazione della temerarietà della querela. In tali ipotesi, dietro domanda, il giudice condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto; in presenza di giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte (comma 2). Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda (comma 3).

Il comma aggiuntivo 3-bis dell’art. 427 – introdotto dal testo in esame – prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, in favore della cassa delle ammende.

L’articolo 3-bis del testo modifica l’art. 200 c.p.p. estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

 

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IMU, si vota la pregiudizialità costituzionale https://www.giurdanella.it/2013/10/imu-si-vota-la-pregiudizialita-costituzionale/ https://www.giurdanella.it/2013/10/imu-si-vota-la-pregiudizialita-costituzionale/#comments Wed, 09 Oct 2013 07:47:27 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16827 Oggi in Commissione Bilancio e Finanze della Camera si vota la questione pregiudiziale sul ddl conversione DL 102/2013, recante Disposizioni urgenti in materia di IMU. Il testo integrale e i dossier

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Oggi in Commissione Bilancio (V) e Finanze (VI) della Camera dei Deputati, riunite in sede referente, si procederà all’esame e e alla votazione della questione pregiudiziale riferita al disegno di legge di conversione del DL 102/2013, recante Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Leggi il testo integrale del disegno di legge

Di seguito, il dossier sugli elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale:

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (A.C. 1544) dispone l’abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili. Inoltre, si introducono misure per riattivare il circuito del credito, anche attraverso il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, e mettere in moto politiche abitative, con il sostegno ai mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione della cedolare secca. E’ altresì previsto un incremento di circa 7 miliardi di euro per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese ed, infine, si provvede al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e all’adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici. Le Commissioni riunite bilancio e finanze della Camera hanno iniziato l’esame del provvedimento in data 12 settembre 2013.

Con particolare riferimento all’Imposta municipale propria (IMU), il decreto-legge prevede (articolo 1) che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU, istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013, vale a dire abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa), terreni agricoli e fabbricati rurali.

Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, la sospensione della rata dell’IMU avrebbe operato nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi: riforma della Tares; modifica dell’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale; deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa. Antecedentemente alla pubblicazione del decreto-legge, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha diffuso, sul proprio sito, un documento recante alcune Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili. Il decreto-legge, peraltro, pur rendendo definitiva la cancellazione della prima rata dell’IMU per l’anno 2013, non reca alcuna norma di riforma generale della disciplina.

Viene modificato il quadro delle esenzioni e agevolazioni (articolo 2), con particolare riguardo ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, agli alloggi sociali e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; agli immobili destinati alla ricerca scientifica; agli immobili posseduti da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia.

In considerazione delle disposizioni in materia di imposta municipale propria recate dai precedenti articoli 1 e 2, l’articolo 3, dispone il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l’attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l’anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall’anno 2014.

L’articolo 4 interviene sulla disciplina della cosiddetta “cedolare secca” introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone “concordato”, l’aliquota al 15% – in luogo dell’aliquota vigente pari al 19% – a decorrere dall’anno di imposta 2013. Il provvedimento interviene inoltre (articolo 5) in materia di Tares , consentendo al comune di applicare per il 2013 la componente del tributo diretta alla copertura dei costi in deroga alla normativa vigente, seppure nel rispetto del principio “chi inquina paga” e assicurando in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Il decreto-legge reca poi alcune reca misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare (articolo 6): si autorizza in primo luogo Cassa Depositi e Prestiti a mettere a disposizione degli istituti di credito una base di liquidità – mediante l’utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale – per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale nonché ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. La Cassa può inoltre acquistare obbligazioni bancarie garantite o titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, per aumentare le disponibilità finanziarie per l’erogazione di finanziamenti ipotecari.

Si provvede poi al rifinanziamento di alcuni Fondi: Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa e del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed è prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia con tassazione agevolata.

Il provvedimento agli articoli da 7 a 9 reca alcune misure contabili mediante le quali:

– si dispone l’erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro, a titolo di anticipo – rispetto a quanto stabilirà un apposito DPCM ancora non intervenuto, pur essendo scaduti i termini di emanazione – su quanto spettante ai comuni medesimi a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge di stabilità 2013. Tale anticipo, che si aggiunge ad un precedente acconto già erogato nel febbraio 2013 (per circa 1,6 miliardi), viene ripartito tra i singoli comuni secondo quanto riportato in un apposito elenco allegato al decreto-legge;

– si proroga al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013, stabilendo che per il medesimo anno le deliberazioni e gli altri atti in materia di IMU acquistino efficacia a decorrere dalla data pubblicazione sul sito di ciascun comune ed, infine, differendo al 30 novembre 2013 il termine per la redazione della relazione di inizio mandato comunale e provinciale;

– si introducono alcune modifiche alla disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile. In particolare si prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e se ne integrano alcuni dei criteri già previsti. Si dispongono poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, si prevede che le stesse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013.

Viene poi effettuato, all’articolo 13, un rilevante in materia di pagamenti dei debiti degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziate dal D.L. n. 35/2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014. Viene conseguentemente aumentato (all’articolo 15) di 8 miliardi il limite massimo di emissione dei titoli di Stato Nel contempo, per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il D.L. n. 35/2013 – la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni.

Il provvedimento reca inoltre, all’articolo 10, nuove risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga, per i quali viene previsto un finanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro per il 2013, mediante l’incremento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Alla ripartizione dello stanziamento si procede tenendo conto delle risorse che devono essere destinate, per le medesime finalità, alle regioni che possono procedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. Un ulteriore intervento in materia sociale concerne poi (articolo 11) la questione dei c.d. esodati prevedendo, in primo luogo, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011 (riforma Fornero), trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2011 a seguito di risoluzione unilaterale. Il beneficio é riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate (pari 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019).

In secondo luogo, si dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell’adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per particolari categorie di lavoratori (appartenenti a regimi pensionistici e a gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria), vengano destinati al finanziamento di misure di salvaguardia (mediante applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero) a favore dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Tra le misure volte ad assicurare la copertura del decreto-legge (quantificate nell’articolo 15 del decreto-legge) si segnalano, oltre al maggior gettito IVA (circa 925 milioni per il 2013) derivante dai pagamenti dei debiti degli enti territoriali disposti dall’articolo 13, la riduzione del limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l’anno 2013 ed a 230 euro a decorrere dal 2014 a fronte di un limite pari a 1.291,14 euro previsto dalla legislazione vigente (articolo 12) nonché l’estensione dell’ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (articolo 14). Il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento riguarda i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica. Ulteriori coperture vengono individuate in riduzioni delle spese dei Ministeri ed in tagli di alcune autorizzazioni di spesa, nella riduzione del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello nonché nel versamento allo Stato di talune disponibilità della Cassa conguaglio settore elettrico.

In relazione alle norme di copertura recate dall’articolo 15, si segnala il comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata del contenzioso e dalle maggiori entrate IVA determinate dalle disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati, il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce l‘aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, e l’aumento delle accise.

Tutti gli altri dossier della Camera:

Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

Le schede di lettura

 

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https://www.giurdanella.it/2013/10/imu-si-vota-la-pregiudizialita-costituzionale/feed/ 1
Governo e abuso di decreto legge. Dossier Senato … https://www.giurdanella.it/2013/10/abuso-decreti-legge-dossier-senatoil-servizio-st/ Fri, 04 Oct 2013 07:24:31 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16466 Governo e abuso di decreto legge. Dossier Senato Il servizio studi del Senato ha appena pubblicato il dossier: “decretazione d’urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale” sulle due recenti sentenze della Corte costituzionale (220 del 2013 e 22 del 2012) in tema di limiti all’utilizzo dei decreti leggi da parte del Governo (soprattutto quando si tratti di riforme ordinamentali). […]

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Governo e abuso di decreto legge. Dossier Senato
Sommario
1. Il numero dei decreti legge
2. Elementi costitutivi del decreto legge: inabilità a riforme ordinamentali di sistema; misure di immediata applicazione (la sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale)
3. Convertire un decreto legge e legiferare non sono tutt’uno (la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale)

– – –

“La decretazione d’urgenza ha oramai acquisito, entro la produzione normativa di rango primario, una peculiare incidenza.

Il mero dato numerico rivela solo in parte tale processo.

E’ altresì da tenere in conto l’ampiezza e molteplicità e variegatezza degli interventi normativi che, talora sotto l’egida di unitarie onnicomprensive diciture (quali stabilizzazione della finanza pubblica; promozione della crescita e sviluppo economici), si sono susseguiti nella forma del decreto-legge.

Non è mancata, innanzi all’andamento a volte assunto dalla normazione per decreto-legge, l’espressione di un disagio da parte del Parlamento.

Se ne ha recente traccia in Senato, così in Assemblea (nel corso dell’esame del decreto-legge n. 69 del 2013, correntemente appellato ‘del fare‘: un testo inizialmente di 86 articoli) come in seno alla Commissione Affari costituzionali.

Né è mancato un vaglio da parte della Corte costituzionale, la quale ha reso, nel corso del 2012-13, due sentenze intese a porre alcuni limiti a ‘eccessi’ nel ricorso alla decretazione d’urgenza.

La prima sentenza (n. 22 del 2012) pare guardare più al versante parlamentare, concernendo eminentemente la conversione del decreto-legge; la seconda (n. 220 del 2013) più al versante del titolare esclusivo dell’iniziativa, ossia governativo, ponendo in evidenza alcuni elementi costitutivi propri dell’atto decreto-legge.

Su questa recente giurisprudenza costituzionale si soffermano le pagine che seguono…” (leggi il testo integrale del dossier)

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