Dpcm Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/dpcm/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 24 Sep 2021 13:25:51 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Emergenza COVID: la Corte Costituzionale salva i D.p.c.m. https://www.giurdanella.it/2021/09/emergenza-covid-la-corte-costituzionale-salva-i-d-p-c-m/ Fri, 24 Sep 2021 13:25:50 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54943 La Corte Costituzionale ha deciso la questione sollevata sulla legittimità delle misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 previste dai DPCM del governo Conte.

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Nella camera di consiglio del 22 settembre, la Corte Costituzionale ha discusso e deciso la questione di costituzionalità sollevata d’ufficio dal Giudice di pace di Frosinone contro le norme dei decreti legge emanati dal Governo Conte che avevano rinviato la previsione delle misure straordinarie per il contenimento della crisi epidemiologica da Covid-19 a successivi DPCM.


Sebbene la relativa sentenza non sia ancora stata pubblicata (si dovrà attendere qualche settimana), la stessa Consulta ha però deciso di anticiparne l’esito, mediante un comunicato stampa che chiarisce il punto di approdo delle valutazioni della Corte.


La questione sollevata innanzi al giudice delle leggi riguardava due decreti legge, i numeri 6 e 19 del 2020 (poi regolarmente convertiti in legge), i quali affidavano allo strumento del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri – l’ormai noto DPCM – la specifica individuazione delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza.


La vicenda ha preso avvio dall’opposizione proposta da parte di un privato cittadino alla sanzione amministrativa di 400 € che gli era stata comminata per non aver rispettato il divieto di uscire dalla propria abitazione durante il periodo di lockdown, in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute.


Il Giudice di pace di Frosinone, competente a decidere sull’opposizione, ha in questo contesto ravvisato un presunto contrasto dei suddetti provvedimenti normativi con gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione, ossia alle norme costituzionali in tema di esercizio della funzione legislativa da parte del Governo e dei poteri emergenziali dell’esecutivo.


La questione di legittimità costituzionale (promossa con Ordinanza n. 27/2021, emessa dal GdP di Frosinone il 23 dicembre 2020, notificata il 25 gennaio 2021 e pubblicata sulla G.U. n. 10 del 10 marzo 2021) veniva così a incentrarsi proprio sulla circostanza che i decreti legge sopra richiamati – che già costituivano strumento legislativo eccezionale – avessero a loro volta, a parere del giudice rimettente, “delegato” una funzione legislativa al Presidente del Consiglio, tramite un atto amministrativo – il DPCM – che mai può acquisire forza di legge.


Più nello specifico, secondo il giudice a quo, le disposizioni dei decreti-legge n. 6/2020 e n. 19/2020 avrebbero delegato ad atti amministrativi, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la disciplina di nuovi illeciti, nonostante la vigenza di un principio di riserva di legge per la responsabilità amministrativa sancito dall’art. 1 della legge n. 689/1981 (“Nessuno può essere sottoposto a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”). Così facendo, il sistema decreti-legge/decreti del Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe previsto una forma di vera e propria delega legislativa, proprio perchè i DPCM in esame hanno introdotto dei veri e propri illeciti amministrativi, come il divieto di spostamento all’interno del Comune in assenza di motivate esigenze, ricevendo così una vera e propria «forza di legge».
In altri termini, secondo l’ordinanza di rimessione alla Corte, il sistema così delineato avrebbe previsto una forma di delegazione legislativa in aperto contrasto con l’art. 76 della Costituzione.

Il giudice a quo rileva poi un ulteriore possibile contrasto dei citati provvedimenti normativi con la carta costituzionale: in tal senso, i DPCM delegati avrebbero inteso dettare regole normative primarie per la disciplina della emergenza sanitaria, mentre la Costituzione prevede un unico statuto della emergenza previsto per l’ipotesi dello stato di guerra (art. 78). Per il rimettente, solo in questo caso è prevista la possibilità di conferire speciali poteri al Governo (che peraltro devono essere deliberati dalle camere), mentre nessun’altra ipotesi di emergenza, nel nostro ordinamento, può essere fonte di poteri speciali dell’esecutivo.

Così sinteticamente richiamato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, la decisione della Consulta è stata perentoria nel sostenere che, in realtà, i decreti legge in esame (specie il n.19/2020, unico ritenuto applicabile al caso concreto) non abbiano in verità delegato alcuna funzione legislativa, bensì esclusivamente una “funzione attuativa del decreto legge, da esercitarsi mediante atti di natura amministrativa”.

Si tratta quindi di una conclusione molto chiara, che elimina i numerosi dubbi che i cittadini, prima ancora che i giudici, avevano da tempo sollevato in ordine alla legittimità dello strumento dei DPCM.

Per conoscere le motivazioni specifiche di questa decisione bisognerà però attendere la pubblicazione della sentenza, che condivideremo e commenteremo non appena sarà depositata.

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Si pubblica di seguito il testo integrale del Comunicato stampa della Corte Costituzionale del 23 settembre 2021, mentre al seguente link si potrà esaminare, per ogni ulteriore approfondimento, il testo integrale dell’ordinanza di rimessione del Giudice di Pace di Frosinone.

Comunicato del 23 settembre 2021


EMERGENZA COVID E DPCM: NON C’È STATA ALCUNA DELEGA DI FUNZIONE LEGISLATIVA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone sulla legittimità costituzionale dei decreti legge n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel caso concreto, un cittadino aveva proposto opposizione contro la sanzione amministrativa di 400 euro inflittagli per essere uscito dall’abitazione durante il lockdown dell’aprile 2020, in violazione del divieto stabilito dal Dl e poi dal Dpcm. Secondo il Giudice di pace, i due decreti legge avrebbero delegato al Presidente del Consiglio una funzione legislativa e perciò sarebbero in contrasto con gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione.


In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibili le censure al Dl n. 6, perché non applicabile al caso concreto. Ha poi giudicato non fondate le questioni relative al Dl n. 19, poiché al Presidente del Consiglio non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa.


La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.


Roma, 23 settembre 2021

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Contributi all’editoria: il D.P.C.M. in Gazzetta … https://www.giurdanella.it/2017/09/34330/ Mon, 18 Sep 2017 08:32:02 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34330 Contributi all’editoria: il D.P.C.M. in Gazzetta E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017 il D.P.C.M. del 28 luglio 2017 recante “Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”. Clicca qui per il testo del decreto in Gazzetta

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Contributi all’editoria: il D.P.C.M. in Gazzetta

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017 il D.P.C.M. del 28 luglio 2017 recante “Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”.

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Nuovo ISEE: la scheda del Governo E’ stato appr… https://www.giurdanella.it/2013/12/nuova-isee-la-scheda-del-governoe-stato-approv/ Tue, 03 Dec 2013 15:56:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18973 Approvato un Dpcm di riforma dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

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Nuovo ISEE: la scheda del Governo

E’ stato approvato un Dpcm di riforma dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) strumento essenziale per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali.

Palazzo Chigi ne dà notizia, alla fine del Consiglio dei Ministri di oggi, spiegando che:

“Per valutare in modo completo la condizione economica delle famiglie, con l’ISEE riformato saranno incrociate le diverse Banche Dati fiscali e contributive, ridotte le aree dell’autodichiarazione, saranno integrati dati e prestazioni a livello nazionale e locale. Inoltre, la riforma prevede non solo una definizione più ampia del reddito ed un maggior peso della situazione patrimoniale, ma anche una forte attenzione alle famiglie più numerose e alle diverse condizioni di disabilità.

Ecco le principali novità della riforma:

vengono considerate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti;

migliora la capacità selettiva dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale;

considera le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, come le famiglie con 3 o più figli e quelle con persone con disabilità;

consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;

riduce l’area dell’autocertificazione, consentendo di rafforzare i controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Inoltre:

è introdotta la possibilità di calcolare l’ISEE “corrente” in caso di variazioni del reddito corrente superiori al 25 %;

vengono sottratti dalla nozione di reddito gli assegni di mantenimento, i redditi da lavoro dipendente (quota del 20% fino a un massimo di 3.000 euro), pensioni (quota del 20% fino a 1.000 euro), costo dell’abitazione (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) e le spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti;

Vengono aumentate le franchigie per ogni figlio successivo al secondo (500 euro per la deduzione dell’affitto, 2.500 euro per la deduzione sulla prima casa, 1.000 euro per il patrimonio immobiliare)”.

Qui il PDF sulla riforma dell’ISEE

Qui il PDF di presentazione della nuova ISEE

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