edilizia Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/edilizia/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 18 Oct 2024 12:58:33 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 La patente edilizia a punti https://www.giurdanella.it/2024/10/la-patente-edilizia-a-punti/ Tue, 01 Oct 2024 14:05:39 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57181 Dal primo ottobre 2024 entra in vigore il sistema della c.d. “patente a crediti edilizia”, che costituisce il nuovo sistema di certificazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/08. Si tratta di una delle principali novità introdotte dall’articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024 (cd. “Decreto PNRR […]

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Dal primo ottobre 2024 entra in vigore il sistema della c.d. “patente a crediti edilizia”, che costituisce il nuovo sistema di certificazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/08.

Si tratta di una delle principali novità introdotte dall’articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024 (cd. “Decreto PNRR 4”), il quale ha modificato, per quanto qui di interesse, l’articolo 27 del D. Lgs. 81/2008.

Alla disciplina di rango primario si affianca il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2014, n. 132  (pubblicato in G.U. n. 221 del 20 settembre 2024) recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma terzo, d.lgs. 81/08.

Quanto alla patente, la predetta norma – così come novellata – prevede che essa sia rilasciata, mediante procedimento telematico, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro; i soggetti interessati sono unicamente le imprese e i lavoratori autonomi attivi in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/08, mentre sono esclusi i prestatori di attività di natura intellettuale o le aziende in possesso di certificazione SOA di categoria pari o superiore alla terza.

La norma prevede, in particolare, una serie di requisiti da possedere ai fini del rilascio della patente:

  • iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente;
  • certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17 bis del D.Lgs. 241/1997;
  • designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.

Ciascun soggetto possiede inizialmente trenta punti all’interno della patente, ma si tratta di un punteggio che può essere decurtato o aumentato a seconda delle circostanze.

In particolare, gli interessati possono ottenere un incremento fino a un massimo di cento punti secondo criteri specificati dal predetto decreto n. 132/2024.

Allo stesso modo, il punteggio sarà decurtato nel caso in cui siano riscontrate violazioni degli obblighi di sicurezza; in particolare, l’operatore economico che lavora senza patente sarà destinatario di una sanzioni che partono da un minimo di 6000 euro, oltre al divieto di partecipare a commesse pubbliche per un periodo di sei mesi.

La disciplina prevede inoltre una sanzione amministrativa anche a carico del committente che non abbia accertato il possesso della patente in capo alle imprese esecutrici, al fine creare un circolo virtuoso che spinga i committenti a selezionare la propria controparte contrattuale sulla base delle risultanze della patente a crediti.

Il 23 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare che disciplina dettagliatamente il processo di rilascio della patente e la fase successiva.

In particolare, il documento si sofferma sulle procedure di indagine a seguito di infortuni o incidenti mortali sul luogo di lavoro, a seguito dei quali l’ispettorato nazionale del lavoro potrebbe sospendere in via cautelare della patente per un massimo di dodici mesi.

La circolare dà conto, infine, anche della possibilità di ricorrere avverso tale sospensione dinanzi la “Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio – Ispettorato d’area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento”.

Solo l’applicazione pratica della disciplina brevemente analizzata potrà dar prova della efficacia della patente edilizia, ma sin da ora può rilevarsi che si tratta di un sistema che privilegia la regolarità formale delle aziende, senza assicurare un controllo effettivo sul possesso dei requisiti certificati mediante la patente o sull’effettiva attività di formazione svolta all’interno delle aziende.

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Abusivismo e 21-octies: l’incompetenza della Soprintendenza https://www.giurdanella.it/2024/09/abusivismo-e-21-octies-lincompetenza-della-soprintendenza/ Thu, 26 Sep 2024 16:19:58 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57170 Il vizio di incompetenza, assoluta o relativa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 21 octies , comma 2, l. 241/1990, in materia di dequotazione dei vizi del provvedimento. Questa è la massima che emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 715/2024 Nel caso concreto, il CGARS era stato adito […]

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Il vizio di incompetenza, assoluta o relativa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 21 octies , comma 2, l. 241/1990, in materia di dequotazione dei vizi del provvedimento.

Questa è la massima che emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 715/2024

Nel caso concreto, il CGARS era stato adito con appello presentato dall’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana congiuntamente alla Soprintendenza di un comune siciliano per ottenere la riforma della sentenza di primo grado che aveva annullato un parere reso dalla predetta Soprintendenza fuori termine massimo e in contrasto con un precedente provvedimento già rilasciato dal Comune.

La vicenda aveva ad oggetto la richiesta da parte di un privato del nulla osta in sanatoria da parte della Soprintendenza relativamente a delle opere già realizzate in area soggetto a vincolo paesaggistico; in assenza del parere, il Comune procedeva comunque al riconoscimento della sanatoria edilizia.
Sennonché, successivamente al rilascio della predetta sanatoria, la Soprintendenza si esprimeva con parere negativo contenente altresì l’ordine di demolizione delle opere realizzate.

Ebbene, tanto il T.A.R. quanto il CGARS hanno ritenuto illegittimo il parere per contrarietà con il precedente provvedimento dell’amministrazione comunale, la sola competente a decidere sulla richiesta di condono e, soprattutto, a esercitare poteri di autotutela esecutiva in questa materia.

Tra tutti i motivi d’appello proposti, per quanto qui di interesse, occorre analizzare il motivo articolato in via subordinata con cui gli appellanti hanno ritenuto che, ove si fosse affermata la competenza dell’Ente locale in materia di sanatoria edilizia, si sarebbe profilato un vizio di incompetenza relativa, dequotabile – in quanto mero vizio di forma – secondo quanto previsto dall’articolo 21 octies L. 241/1990.
Ciò i Giudici avrebbero dovuto fare privilegiando gli interessi pubblici fondamentali sottesi e tutelati dal provvedimento censurato, ossia i cd. “interessi pubblici forti” (come l’ambiente e il paesaggio).

Il CGARS non ha accolto tale ricostruzione, ritenendo che il principio di legalità cui è ispirata l’azione amministrativa non ammette che qualsiasi ente o organo – a prescindere dalle sue attribuzioni previste ex lege – adotti provvedimenti, sebbene finalizzati ala tutela di interessi rilevanti, che non rientrano nella sua competenza.

Il Collegio ha chiarito che “deve, all’opposto, affermarsi che, per quanto “forte” sia l’interesse a essa sotteso, l’attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è concettualmente da parificare – una volta che il vizio di incompetenza sia stato fondatamente dedotto – all’attività amministrativa non ancora esercitata, quella potendo essere svolta solo dall’ente e dall’organo cui l’ordinamento ha attribuito la competenza a provvedere”.

Un provvedimento che sia “giusto” ma che promani da un ente incompetente ad adottarlo non può, dunque, conservare la sua efficacia poiché, a ragionare altrimenti, “il cit. articolo 21-octies, nella parte in cui dequotasse pure il vizio d’incompetenza, diverrebbe strumento di palese e assoluta inciviltà giuridica.”

La sentenza in analisi suscita un’altra riflessione non attinente al regime dei vizi del provvedimento amministrativo, ma l’attività di contemperamento di interessi cui è chiamata l’amministrazione.
La difesa delle amministrazione ha parlato, infatti, di interessi pubblici cd. forti destinati, quasi automaticamente, a prevalere su altri interessi pubblici e privati.
Sennonché, ormai da anni, la Corte Costituzionale precisa che all’interno del nostro ordinamento, estremamente complesso e plurale, è impossibile immaginare una gerarchia di interessi immutabile.

La Pubblica Amministrazione, invero, è chiamata a effettuare un bilanciamento tra interessi eterogenei, spesso tra interessi parimenti pubblici e dunque generalmente rilevanti, senza possibilità di ricorrere a automatismi decisori.

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Ritorna “L’Ora Legale”: il decreto “salva casa” https://www.giurdanella.it/2024/09/ritorna-lora-legale-il-decreto-salva-casa/ Wed, 25 Sep 2024 10:56:32 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57162 Dopo la pausa estiva, l’avvocato Carmelo Giurdanella e il dottor Santo Fabiano ritornano con “L’Ora Legale”, il webinar dedicato all’approfondimento giuridico. Si comincia venerdì 27 settembre alle ore 15:00, con una puntata dedicata al d.l. “Salva casa”, ormai definitivamente approvato. Il Decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69 ha apportato diverse modifiche al DPR n. 380/2001 […]

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Dopo la pausa estiva, l’avvocato Carmelo Giurdanella e il dottor Santo Fabiano ritornano con “L’Ora Legale”, il webinar dedicato all’approfondimento giuridico.

Si comincia venerdì 27 settembre alle ore 15:00, con una puntata dedicata al d.l. “Salva casa”, ormai definitivamente approvato.

Il Decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69 ha apportato diverse modifiche al DPR n. 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, mirando a semplificare la disciplina contenuta all’interno del predetto Testo Unico.

Ospiti della puntata saranno l’avvocato Alessandro Antichi e il tecnico comunale Ermanno Mencarelli.

In attesa della puntata, segnaliamo i recenti redazionali a cura della redazione dedicati proprio al “D.L. Salva Casa”:

Decreto Salva Casa: atto finale

D.L. “Salva Casa”: in Sicilia non sarà integralmente applicabile

Vi aspettiamo venerdì 27 settembre alle ore 15:00.

Per iscriversi al webinar basta cliccare qui 

 

 

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Infrastrutture per TLC e vincoli paesaggistici https://www.giurdanella.it/2024/09/infrastrutture-per-tlc-e-vincoli-paesaggistici/ Mon, 16 Sep 2024 14:27:53 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57137 L’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a impedire qualsiasi tipo di intervento sul territorio. Questo è il principio che emerge da una recente pronuncia della prima sezione del T.A.R. Catania – la sentenza n. 2982/2024 – resa nell’ambito di un ricorso avverso un provvedimento della Soprintendenza. In particolare, una società […]

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L’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a impedire qualsiasi tipo di intervento sul territorio.

Questo è il principio che emerge da una recente pronuncia della prima sezione del T.A.R. Catania – la sentenza n. 2982/2024 – resa nell’ambito di un ricorso avverso un provvedimento della Soprintendenza.

In particolare, una società operante nel settore delle telecomunicazioni aveva inoltrato un’istanza autorizzatoria, ex artt. 43-44-49 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, ricevendo il diniego da parte della Soprintendenza competente.

La società, dunque, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza contestando plurimi profili di illegittimità.

Per quanto qui di interesse, assumono particolare valore le doglianze relative all’eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e irragionevolezza e illogicità della motivazione.

Il T.A.R. Catania ha condiviso la ricostruzione di parte ricorrente, rilevando l’assenza di adeguata valutazione delle circostanze di fatto da parte dell’Amministrazione oltre alla insufficienza della parte motiva del provvedimento.

A tal proposito, il Collegio ha chiarito che l’esistenza di un vincolo paesaggistico non solleva l’Amministrazione dall’obbligo di motivare l’eventuale diniego di autorizzazione a costruire sul territorio gravato da vincolo, specie quando si tratti di interventi aventi notevole interesse pubblico.

Con la pronuncia in analisi, dunque, il T.A.R. Catania ha ribadito che, in presenza di plurimi interessi aventi pari rilevanza pubblica, l’Amministrazione è tenuta a esercitare quell’attività di contemperamento e bilanciamento tra esigenze diverse, che rappresenta, del resto, il cuore dell’azione amministrativa.

Il predetto processo di bilanciamento deve essere poi condensato all’interno della motivazione del provvedimento, non solo in ossequio all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 3 L. 241/1990, ma a tutela del diritto costituzionale di difesa del privato che sarebbe leso ove il destinatario del provvedimento non possa conoscere le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione.

La decisione del T.A.R. Catania, come ha sottolineato il Collegio, trova riscontro nel costante orientamento secondo cui “l’esistenza di un vincolo paesaggistico, in special modo qualora si verta in tema di opere di pubblica utilità come nel caso di specie … non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qualsivoglia intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela essendo necessaria, come ripetutamente affermato in sede giurisprudenziale, una valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo calibrata sulla concreta situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate” (Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2024, n. 2749).

Anche sul piano sovranazionale è possibile rinvenire alcuni indirizzi che, in materia, pur ammettendo la possibilità di contemperare le esigenza di tutela del territorio con altri interessi generali, prevedono che l’Amministrazione sia tenuta a “giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati” (considerando 28 direttiva n. 2014/61/UE).

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D.L. “Salva Casa”: in Sicilia non sarà integralmente applicabile https://www.giurdanella.it/2024/08/d-l-salva-casa-in-sicilia-non-sara-integralmente-applicabile/ Tue, 20 Aug 2024 17:24:29 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57049 Il nuovo d.l. ”Salva Casa” (d.l. 69/2024), così come convertito, ha apportato notevoli modifiche al Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001) . Com’è noto, la materia edilizia rientra tra quelle a competenza concorrente tra Stato e Regioni e ciò ha comportato la necessità di leggi regionali di recepimento del T.U. Edilizia per consentirne l’applicazione sull’intero territorio […]

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Il nuovo d.l. ”Salva Casa” (d.l. 69/2024), così come convertito, ha apportato notevoli modifiche al Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001) .

Com’è noto, la materia edilizia rientra tra quelle a competenza concorrente tra Stato e Regioni e ciò ha comportato la necessità di leggi regionali di recepimento del T.U. Edilizia per consentirne l’applicazione sull’intero territorio nazionale.

Con specifico riguardo alla Sicilia, tale recepimento è avvenuto in modo assai singolare, infatti, la legge regionale n. 16/2016 ha effettuato, da un lato, un rinvio dinamico al d.P.R. 380/2001, consentendo l’automatica applicazione della disciplina in esso contenuta e delle successive modifiche; dall’altro lato, la stessa legge regionale 16/2016 ha recepito alcune disposizioni nazionali modificandole a sua volta.

Questo recepimento, che possiamo definire “differenziato”, ha inciso sull’applicazione integrale della riforma contenuta all’interno del D.L. “Salva Casa”.

Infatti, solo alcune misure in esso contenute, le quali apportano modifiche al T.U. Edilizia, troveranno applicazione automatica, mentre per altre sarà necessario l’intervento legislativo ad opera della Regione Siciliana.

Questo è quanto emerge dalla circolare n. 3/2024 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione, la quale individua specificamente le norme che troveranno immediata applicazione e quelle che non potranno avere applicazione diretta.

In particolare, troveranno applicazione le novità sullo stato legittimo degli immobili, le disposizioni che prevedono deroghe in materia di distanze e sulle tolleranze costruttive.

Tra le misure non immediatamente applicabili, invece, ritroviamo proprio quelle novità che hanno rappresentato il tratto distintivo della riforma introdotta con d.l. 69/2024.

Non sono immediatamente applicabili le novità in materia di edilizia libera né le modifiche apportate all’articolo 34 T.U. Edilizia  in materia di “Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”.

Non troverà immediata applicazione neanche il nuovo articolo 34 ter, che riguarda la sanatoria delle costruzione in parziale difformità rispetto a titoli abilitativi precedente al 1977. Proprio rispetto a questo norma, che – lo ribadiamo – rappresenta un novum all’interno del T.U. Edilizia, la circolare  ha stabilito che, nonostante si tratti di una novità teoricamente rientrante nel rinvio dinamico operato dalla L. regionale n. 16/2016, la norma non è suscettibile di applicazione immediata in quanto pone problemi di “compatibilità formale e sostanziale con la normativa edilizia regionale”.

La stessa soluzione è stata adottata con riguardo all’articolo 36 bis  T.U. Edilizia, rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità”.

L’indirizzo contenuto all’interno della circolare desta qualche perplessità, non solo perché di fatto arresta l’applicazione del D.L. “Salva Casa” in territorio siciliano, ma perché impedisce l’applicazione di una modifica al T.U Edilizia in controtendenza con l’articolo 1, comma 1, L. regionale n. 16/2016 che stabilisce che si applicano al territorio regionale il d.P.R. 380/2001 e le sue successive modificazioni.

Infine, vale la pena di sottolineare che, stando alla citata circolare n. 3/2024, la sanatoria prevista dall’articolo 36 bis sarebbe ammissibile per chi costruisce in assenza di permesso di costruire e non invece per chi edifica in assenza di Segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in parziale difformità da essa o dal permesso di costruire.

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Decreto Salva Casa: atto finale https://www.giurdanella.it/2024/07/decreto-salva-casa-atto-finale/ Tue, 30 Jul 2024 16:56:51 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57017 Il d.l. 69/2024 è stato convertito con legge n. 105/2024 – pubblicata in G.U. n. 175/2024 ed entrata in vigore il 28 luglio 2024 – a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato. La legge contiene numerose modifiche al T.U. Edilizia (d.P.R. 380/2001), riguardanti diversi profili come lo stato legittimo degli immobili, l’edilizia libera, le […]

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Il d.l. 69/2024 è stato convertito con legge n. 105/2024 – pubblicata in G.U. n. 175/2024 ed entrata in vigore il 28 luglio 2024 – a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato.

La legge contiene numerose modifiche al T.U. Edilizia (d.P.R. 380/2001), riguardanti diversi profili come lo stato legittimo degli immobili, l’edilizia libera, le tolleranze costruttive e la rimozione degli abusi edilizi.

La legge contiene anche disposizioni in materia di agibilità dei mini-alloggi.

In particolare, sono previste nuove condizioni per il rilascio del certificato di agibilità, per la cui individuazione definitiva si rimanda all’intervento di un decreto ministeriale.

Nelle more, è garantita l’agibilità agli alloggi, a singola stanza, per una persona, con superficie non inferiore a 20 metri quadrati (prima erano 28) e a 28 metri quadrati per due persone (prima erano 38); per quanto riguarda l’altezza interna dei locali, si è passati da un limite minimo di 2,70 metri a 2,40 metri.

Il decreto sembra comunque richiedere la conformità degli alloggi al decreto Ministeriale 236/1989 in materia di interventi volti a garantire l’adattabilità degli immobili alle esigenze delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, oltre ai requisiti minimi di igiene, ventilazione naturale e dimensione dei punti luce.

In ottica di aumento dell’offerta abitativa contemporaneamente limitando lo sfruttamento di nuovo suolo, il D.L. prevede l’agibilità dei sottotetti secondo le condizioni e i requisiti stabiliti dalla legislazione regionale e anche quando ciò possa portare a una violazione delle distanze minime tra edifici.

L’altro filone di novità riguarda il mutamento di destinazione degli immobili (art. 23-ter TUE) reso assai più veloce e agevole.

Il decreto convertito in legge mira a predisporre un apparato unitario di regole per il cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, all’interno delle aree urbane e specificando quali sono i titoli abilitativi necessari.

In particolare,  viene considerato senza opere quel mutamento di destinazione  che non contempli l’esecuzione di lavori edilizi ovvero che consista nella realizzazione di opere appartenenti all’edilizia libera (art. 6 TUE, categoria ampliata dal D.L. 69/2024). In questi casi il titolo abilitativo necessario sarà la SCIA, mentre negli altri casi il mutamento è soggetto all’ottenimento del titolo necessario per l’esecuzione delle opere che devono essere realizzate.

Sono altresì ammessi, ad alcune condizioni, i mutamenti di destinazione d’uso tra categorie funzionali omogenee come quella residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale; questi mutamenti devono rispettare le normative di settore  e, eventualmente, le specifiche condizioni che i Comuni possono prevedere all’interno degli strumenti urbanistici.

Delle altre novità contenute all’interno del D.L. 69/2024 abbiamo parlato durante la quinta puntata de “L’Ora Legale”: il d.l. Sanatoria edilizia.

Per recuperare la puntata clicca qui

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Le fasi del procedimento sanzionatorio edilizio https://www.giurdanella.it/2024/06/le-fasi-del-procedimento-sanzionatorio-edilizio-secondo-lap-16-2023/ Wed, 19 Jun 2024 14:48:21 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56870 La scorsa puntata de “L’Ora Legale” è stata dedicata al D.L. di “Sanatoria edilizia”, n. 69/2024 in vigore dal 29 maggio 2024,  e alle sue ricadute sul corpo normativo contenuto all’interno del D.P.R. 380/2001. Durante l’incontro si è sottolineato come il T.U. Edilizia sia stato interessato da numerosi interventi legislativi che hanno concorso ad arricchire […]

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La scorsa puntata de “L’Ora Legale” è stata dedicata al D.L. di “Sanatoria edilizia”, n. 69/2024 in vigore dal 29 maggio 2024,  e alle sue ricadute sul corpo normativo contenuto all’interno del D.P.R. 380/2001.

Durante l’incontro si è sottolineato come il T.U. Edilizia sia stato interessato da numerosi interventi legislativi che hanno concorso ad arricchire la disciplina in materia.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 16/2023, ha di recente fornito in particolare una lettura sistematica della disciplina contenuta all’interno degli artt. 30 e ss. del D.P.R. 380/2001 e delle norme che riguardano il procedimento di accertamento dell’abuso edilizio.

La prima fase del procedimento sanzionatorio si apre con l’accertamento istruttorio dell’abuso edilizio, il quale viene cristallizzato in un’ordinanza dirigenziale che contiene altresì l’ingiunzione al proprietario e al responsabile della violazione di procedere alla demolizione dell’opera entro 90 giorni dalla notifica, indicando anche l’area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza.

L’ingiunzione di demolizione rappresenta una sanzione puramente ripristinatoria, volta a ristabilire lo status quo ante delle aree interessate dall’abuso in ossequio ai principi costituzionali di cui agli articoli 9, 41, 42, 117 della Carta fondamentale.

Proprio perché ha funzioni meramente ripristinatorie, la sanzione prescinde dall’imputabilità dell’abuso al destinatario dell’ingiunzione e dal fatto che questi sia il vero responsabile della violazione edilizia.

La seconda fase: decorsi inutilmente i 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, l’amministrazione acquista ope legis l’area su cui insiste l’opera abusiva, potendo scegliere se demolirla (e in questo caso il proprietario inottemperante dovrà rimborsare le spese di demolizione) ovvero mantenerla e servirsene per finalità pubbliche.

A differenza dell’ingiunzione di demolizione, l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile dell’amministrazione rappresenta una sanzione afflittiva in risposta al contegno omissivo del proprietario, il quale, non solo ha commesso la violazione edilizia, ma ha altresì inadempiuto a un ordine impartito dall’amministrazione comunale.

La natura afflittiva della sanzione, richiede di accertare l’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata demolizione; a tal proposito così si esprime il Consiglio di Stato “Pertanto, l’atto di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale non può essere emesso quando risulti la non imputabilità – per una malattia completamente invalidante – della mancata ottemperanza da parte del destinatario dell’ordine di demolizione (salvi gli obblighi del suo eventuale rappresentante legale).

Per il principio della vicinanza alla fonte della prova, è specifico onere per il destinatario dell’ordine di demolizione – o, in ipotesi, del suo rappresentante legale – dedurre e comprovare la sussistenza di tale non imputabilità: l’Amministrazione, in assenza di comprovate deduzioni, deve emanare l’atto di acquisizione.”

Una terza fase si apre con la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’interessato e concerne l’immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari. Quest’ultimo adempimento rappresenta un atto indispensabile al fine di rendere pubblico nei rapporti con i terzi l’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti, “Con tale notifica, il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico – con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall’art. 31, salva la proroga eventualmente disposta – e di conseguenza eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (cfr. Cons. St., Sez. VII, 8 marzo 2023, n. 2459).”

La quarta fase riguarda la gestione dell’area acquisita al patrimonio indisponibile; l’opera abusiva potrà essere demolita dall’amministrazione a spese del precedente proprietario, salvo che l’ente comunale non ritenga che l’immobile possa essere utilizzato per soddisfare interessi di natura pubblica.

La procedura sinteticamente descritta può coinvolgere tanto il materiale responsabile dell’abuso, quanto un soggetto che non abbia responsabilità alcuna. Per questo è necessario tenere distinte la sanzione della demolizione e quella dell’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio indisponibile della P.A.

Nel primo caso abbiamo una conseguenza necessaria dell’abuso edilizio, in quanto l’amministrazione è tenuta a garantire il rispetto e la corretta gestione del territorio; infatti la Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2018 ha affermato che rientra tra i principi fondamentali in materia di “governo del territorio” la regola della demolizione dei beni abusivi acquisiti al patrimonio comunale.

Al contrario, la natura di sanzione afflittiva dell’acquisizione gratuita impone un’indagine più scrupolosa circa l’imputabilità dell’omessa demolizione. L’interessato potrà, dunque, dimostrare le circostanze oggettive che gli hanno impedito di ottemperare all’ordine di demolizione (ad esempio, una malattia invalidante).

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“L’Ora Legale” sul D.L. Sanatoria edilizia https://www.giurdanella.it/2024/06/lora-legale-la-quinta-puntata-sul-d-l-sanatoria-edilizia/ Mon, 10 Jun 2024 15:48:47 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56825 Per recuperare la puntata vai qui. Venerdì 7 giugno si è tenuta la quinta puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotta dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, dedicata al D.L. “Salva casa”. Il decreto legge, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, è entrato in vigore il 30 maggio 2024 e dovrà essere convertito entro […]

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Venerdì 7 giugno si è tenuta la quinta puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotta dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, dedicata al D.L. “Salva casa”.

Il decreto legge, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, è entrato in vigore il 30 maggio 2024 e dovrà essere convertito entro il 28 luglio 2024; tra le date che vale la pena di tenere a mente c’è anche quella del 24 maggio 2024, termine ultimo di riferimento per l’applicazione dell’art. 34 sulle nuove tolleranze.

Il Decreto si appresta ad essere convertito in legge entro i consueti 60 giorni, durante i quali il Parlamento potrebbe apportare modifiche di non poco momento.

Perché parlare del D.L. 69/2024?

Il decreto legge interviene sul Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001), il quale da più di vent’anni subisce modifiche chirurgiche e mirate ad adattare la disciplina alle mutevoli esigenze del patrimonio immobiliare, del settore dell’edilizia e, soprattutto, dei bisogni dei cittadini.

Il decreto, a differenza degli interventi legislativi precedenti, introduce un cambio di paradigma che riguardano istituti come la sanatoria, il concetto di tolleranza degli abusi e quello di stato legittimo dell’immobile (abbiamo parlato di stato legittimo qui).

Si può parlare di un nuovo condono?

Entrambi gli ospiti della puntata, l’Ingegnere Gianluca Oreto e il Segretario comunale Vito Bonanno, hanno dato risposta negativa a questa domanda.

L’Ing. Oreto ha chiarito che il condono rappresenta una procedura eccezionale che ha consentito in tre diverse finestre temporali (in particolare, nel 1985, nel 1994 e nel 2003) la sanatoria di abusi sostanziali.

Il dottor Bonanno ha, invece, sottolineato l’importanza di distinguere la costruzione illecita di immobili in patente contrasto con gli strumenti urbanistici (su cui il decreto legge non introduce nessuna misura di condono) dalla costruzione che sia realizzata in difformità rispetto al titolo abilitativo.

Rispetto a questa seconda ipotesi, il decreto legge introduce una diversificazione delle difformità, distinguendo quelle essenziali da quelle parziali, con conseguenze sanzionatorie commisurate alla gravità del discostamento dal titolo abilitativo.

Le novità

Il decreto legge estende l’ambito dell’edilizia libera, inserendovi tutti quegli interventi minimali per cui sarebbe superfluo l’intervento autorizzatorio dell’Amministrazione.

Un’altra novità degna di nota è la previsione di nuove soglie di tolleranza per le difformità dal titolo abilitativo che si mantengono entro certe percentuali, le quali mutano a seconda del volume di superficie utile (vd. art. 34 bis, comma 1 bis, d.P.R. 380/2001).

Tuttavia, questa norma potrebbe essere destinata ad avere problemi applicativi, poiché – essendo l’edilizia una delle materie per cui sussiste competenza concorrente tra Stato e Regioni – ogni Regione prevede autonomamente soglie di tolleranza diverse tra loro, portando, dunque, a un’applicazione a macchia di leopardo della disciplina.

Dunque, a seconda del territorio regionale di riferimento, una difformità potrà alternativamente rientrare nell’ambito della tolleranza legislativamente prevista ovvero integrare gli estremi di una difformità essenziale con tutte le (gravi) conseguenze del caso.

L’aspetto forse più interessante della novella legislativa riguarda la disciplina della sanatoria per difformità parziali, contrapposte a quelle essenziali.

Nell’ultimo caso, l’art. 36 TU Edilizia rimane invariato, continuando a prevedere l’accertamento di doppia conformità secondo il quale, perché il responsabile dell’abuso ottenga il permesso in sanatoria, è necessario che la costruzione sia conforme alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’opera e a quella in vigore al momento della presentazione della domanda.

A fianco alla sanatoria (con doppia conformità) delle difformità essenziali, il D.L. 69/2024 ha collocato il nuovo art 36 bis, rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità”.

A differenza del regime di sanatoria previsto per le difformità essenziali, l’art. 36 bis non ripropone l’accertamento di doppia conformità, limitandosi a richiedere che la costruzione sia coerente con la disciplina urbanistica del tempo di presentazione della domanda, e che rispetti i requisiti richiesti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione della costruzione. L’art. 36, invece, richiede che la costruzione rispetti entrambe le discipline urbanistica e edilizia vigenti al momento della realizzazione dell’opera e al momento di inoltro della richiesta di sanatoria.

La norma prevede, altresì, la possibilità del rilascio del permesso in sanatoria anche condizionata, ossia subordinata “alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo.”.

Diversamente dall’art. 36 TU Edilizia, il nuovo art 36 bis qualifica diversamente il silenzio dell’amministrazione cui viene inoltrata la richiesta del permesso in sanatoria; infatti, se l’amministrazione non risponde dopo 45 giorni, tale silenzio avrà valore di assenso(l’ultimo comma dell’articolo 36, invece, qualifica il silenzio come rigetto).

Il dottore Vito Bonanno ha sollevato qualche perplessità sulla tenuta costituzionale di questa previsione, anche alla luce della sentenza n. 42 del 2023 della Corte costituzionale con la quale è stato chiarito che in materia di edilizia – anche secondo un’interpretazione monolitica della giurisprudenza amministrativa – il silenzio dell’amministrazione ha valore di rigetto, poiché è necessario che l’autorità comunale si esprima con provvedimento motivato, a tutela del regolare assetto del territorio e degli interessi di eventuali controinteressati.

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“L’Ora Legale”: il D.L. sanatoria edilizia https://www.giurdanella.it/2024/06/lora-legale-il-d-l-sanatoria-edilizia/ Tue, 04 Jun 2024 17:38:28 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56800 Per iscriverti al webinar clicca qui La prossima puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, sarà dedicata al decreto legge n. 69/2024 anche noto come D.L. “Salva Casa”. Il decreto ha adesso cominciato l’iter per la conversione in legge, con la possibilità di subire modifiche più o meno […]

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La prossima puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, sarà dedicata al decreto legge n. 69/2024 anche noto come D.L. “Salva Casa”.

Il decreto ha adesso cominciato l’iter per la conversione in legge, con la possibilità di subire modifiche più o meno rilevanti (il testo del disegno di legge è reperibile qui).

Il decreto – approvato il 24 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 124, 29 maggio 2024)- è entrato in vigore lo scorso 30 maggio.

Si tratta di una delle novità normative più discusse per l’impatto che avrà sulla materia dell’abusivismo edilizio e sugli strumenti di sanatoria a disposizione delle pubbliche amministrazioni.

La novella è intervenuta sul D.P.R. 380/2001, più noto come Testo Unico sull’edilizia e introduce rilevanti novità su più fronti.

In primis, vengono estesi i casi di attività edilizia libera previsti dall’art. 6 D.P.R. 380/2001.

Ai fini dell’accertamento dello “stato legittimo” dell’immobile assumono valore anche i titoli formati ai sensi previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.

La novità, forse di maggior rilievo, è senz’altro quella che riguarda la nuova disciplina della sanatoria che prevede ben tre ipotesi diverse:

-l’art. 36 la cui rubrica diventa “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali”;

–l’art. 36-bis rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità”;

-l’art. 37 la cui rubrica diventa “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”.

In particolare, l’art. 36 bis introduce l’ipotesi della sanatoria condizionata all’esecuzione degli interventi necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Sempre all’interno dell’art. 36 bis viene introdotta l’ipotesi di silenzio assenso nel caso in cui l’amministrazione comunale non risponda alla richiesta di sanatoria per i casi di parziali difformità (diversamente, nel caso di difformità gravi o assenza di titolo il silenzio dell’amministrazione ha valore di rigetto della richiesta).

Per quanto riguarda le costruzioni in mancanza o difformi a SCIA, la novella legislativa ha abrogato il comma 4 e modificato il comma 6 dell’art. 37 D.P.R. 380/2001.

In particolare, il comma 4 prevedeva (anche) per le attività soggette a segnalazione certificata la doppia conformità al fine di ottenere la sanatoria dell’intervento realizzato in assenza di titolo; la modifica del comma 6 ha escluso l’applicazione della sanzione penale in caso di mancata segnalazione certificata, “Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.”

Queste e altre novità saranno oggetto di riflessione durante la quinta puntata de “L’Ora Legale” cui prenderanno parte Gianluca Oreto, ingegnere e formatore, e il Segretario comunale Vito Bonanno.

Vi aspettiamo venerdì 7 Giugno alle ore 15:00.

La registrazione della puntata sarà successivamente fruibile su Giurdanella.it.

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Edilizia: il CdS sui presupposti applicativi della sanatoria https://www.giurdanella.it/2017/11/edilizia-cds-sui-presupposti-applicativi-della-sanatoria/ Mon, 20 Nov 2017 17:00:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34521 Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4759 del 13 ottobre 2017, si è pronunciato sui presupposti applicativi della sanatoria edilizia, così come previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001. Il Collegio ha affermato che “l’istituto della sanatoria edilizia trova compiuta disciplina all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale […]

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Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4759 del 13 ottobre 2017, si è pronunciato sui presupposti applicativi della sanatoria edilizia, così come previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001.

Il Collegio ha affermato che “l’istituto della sanatoria edilizia trova compiuta disciplina all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale dispone che il permesso in sanatoria può essere ottenuto “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che, nel caso di specie, “anche se l’edificio non è in tutto o in parte fisicamente esistente al momento dell’intervento richiesto (per effetto del crollo), non v’è ragione di classificarlo come nuova costruzione”.

E ancora: “Un edificio può, infatti, dirsi esistente non solo quando “esista un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato od abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua (fedele) ricostruzione” (ex multis C.d.S., V, 10 febbraio 2004, n. 475), ma anche quando la sua più recente consistenza, precedente l’evento sismico o assimilato, sia apprezzabile compiutamente sulla base di aerofotogrammetrie e/o immagini satellitari di sicura veridicità”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 13/10/2017

N. 04759/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2012, proposto da:
OMISSIS e OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Paolo Videtta, Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Dal Piaz, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Borioni in Roma, via Luigi Ceci, 21;
Regione Piemonte non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione II n. 62/2012, resa tra le parti, concernente diniego di permesso di costruire in sanatoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 10 novembre 2016 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Videtta Paolo Federico e Paolo Borioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di OMISSIS nel corso di un sopralluogo effettuato a seguito di un imponente smottamento di terreno proveniente dalla proprietà dei ricorrenti, accertava che i medesimi avrebbero realizzato alcune opere in difformità dalla D.I.A. depositata in data 16 luglio 2007 per opere di consolidamento e messa in sicurezza e, inoltre, parzialmente le opere di restauro e risanamento conservativo, oggetto del permesso di costruire loro rilasciato in data 10 settembre 2008 (n. 37/2008), ma non ancora ritirato.

Il Comune ordinava, quindi, la sospensione dei lavori (ord. n. 64/2008) e la messa in sicurezza del versante interessato dallo smottamento (ord. n. 67/2008).

Con provvedimento adottato nella medesima data (18 settembre 2008), revocava, inoltre, il permesso di costruire precedentemente rilasciato.

Nulla veniva disposto circa le opere oggetto della D.I.A. 21 dicembre 2007 relative alla sistemazione del tetto, in quel momento ancora in fase di ultimazione.

In data 23 settembre 2008, i ricorrenti, per il tramite del progettista incaricato, arch. Dunand, presentavano richiesta di permesso di costruire in sanatoria “per ristrutturazione edilizia”.

Nel corso dell’istruttoria allo scopo esperita emergeva, tuttavia, una preesistente situazione dell’edificio interessato dagli interventi oggetto di sanatoria diversa da quella dichiarata dal su indicato progettista, che induceva il Comune a sospendere temporaneamente il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire in sanatoria e ad ordinare la demolizione delle porzioni del fronte sud-est (ordinanza n. 79 in data 31 ottobre 2008) e del prospetto nord-ovest del fabbricato, “al fine di riportare tale prospetto alle dimensioni originarie, previo deposito di idoneo progetto indicante con precisione superfici e volumi (già realizzati) esorbitanti rispetto alle preesistenze certe e documentabili, da sottoporre alla Commissione Edilizia” (ordinanza n. 80 in data 31 ottobre 2008).

Le difformità riscontrate rispetto alla D.I.A. del 21 dicembre 2007 e l’esecuzione di altre opere al di fuori di tale titolo portavano, inoltre, il Comune ad ordinarne, del pari, la demolizione e la messa in pristino, “previo deposito di idoneo progetto in sanatoria relativo a quanto effettivamente sanabile, da sottoporre alla Commissione Edilizia” (ordinanza n. 81 in data 31 ottobre 2008).

In data 29 gennaio 2009, l’arch. Dunand presentava, per conto dei ricorrenti, il II progetto di sanatoria da sottoporre alla Commissione Edilizia, conformemente a quanto stabilito dalle suindicate ordinanze n. 79, 80 e 81 del 2008.

Anche l’esame di tale istanza veniva sospeso dal Comune, in quanto “dall’esame della documentazione fotografica fornita dai Carabinieri risultano incongruenze che non permettono di esprimere allo stato alcun parere sull’istanza”. La documentazione era, inoltre, all’attenzione della Procura della Repubblica.

Successivamente, in data 5 ottobre 2009, i ricorrenti presentavano, con un nuovo progettista (arch. Lanzafami), un’ulteriore (terza) istanza di permesso di costruire in sanatoria, che, previo benestare della Procura, veniva esaminata dal Comune.

Dopo un articolato iter istruttorio e l’invio agli interessati del preavviso di rigetto, il Comune, con provvedimento in data 13 settembre 2010 – prot. n. 19876, denegava definitivamente la sanatoria invocata, a causa del permanere di carenze nella rappresentazione del preesistente segnatamente sul lato nord-ovest, nonché della presenza di materiale concernente il pregresso crollo di parti risultanti riedificate con indebito aumento di volumetria, in contrasto con quanto previsto dalle NTA di natura idrogeologica (art. 22) e dall’art. 69 del Regolamento edilizio comunale, che, con riferimento ad edifici ricadenti in aree di classe IIIb, vietano rispettivamente la ristrutturazione in assenza di interventi di riassetto e messa in sicurezza ad iniziativa pubblica e la sanabilità (e, comunque, l’ampliamento) e la ricostruzione delle parti crollate.

Da qui il ricorso, a sostegno del quale i ricorrenti hanno dedotto che:

– “il motivo di diniego concernente l’asserita inottemperanza ad una richiesta di integrazione documentale, mirata alla rigorosa dimostrazione dell’originaria consistenza dell’edificio oggetto di ristrutturazione, è ultroneo dal momento che … non esiste altra documentazione rispetto a quella già prodotta a corredo dell’istanza di sanatoria e nel corso del procedimento”;

– “le direttive regionali (cfr. punti 7.3 e 7.8 della Nota Tecnica esplicativa della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP) sono nel senso della possibilità di intervenire in zona IIIb2 con una certa ampiezza, a patto che si realizzino determinati interventi atti a scongiurare situazioni di pericolo”, interventi, peraltro, già posti in essere, ma non considerati dall’Amministrazione nel motivare il provvedimento di diniego;

– “il paragrafo 1.3.4. delle Norme Tecniche di Attuazione di carattere geologico del PRGC adottato con deliberazione consiliare in data 25 settembre 2008 prevede esplicitamente la ristrutturazione edilizia senza alcuna ulteriore limitazione, anche a condizione della dimostrazione di cautele concomitanti con l’intervento edilizio”. Tale norma, seppur solo adottata, era da ritenersi già vigente ai sensi dell’art. 85, comma 5, L.R. Piemonte n. 56/1977;

– “l’art. 69 del R.E.C. collide, nella sua assolutezza, con le Norme Tecniche di Attuazione di carattere geologico di PRG (indicate al punto precedente), che consentono la ristrutturazione edilizia (e quindi anche il ripristino) ed il cambio di destinazione d’uso, previa adozione di determinate cautele e di determinati interventi, nonché con il su riportato art. 7.8 della Norma Tecnica Esplicativa della Circolare 7/LAP”;

– “il manufatto preesistente era dimensionalmente superiore rispetto alle risultanze della scheda catastale di riferimento (Varetto)”, conseguendone che la realtà dei fatti smentisce l’asserita valenza probatoria di tale scheda, senza tralasciare, peraltro, di considerare altri elementi, quali la conformità delle preesistenze dimensionali alla rappresentazione progettuale, le esigue differenze quanti-qualitative riscontrate e la circostanza che le murature interne erano apparse “originarie e prive di modifiche sostanziali di cui agli interventi edilizi che hanno interessato il fabbricato dal 2007 ad oggi”.

Ritengono, in sostanza, i ricorrenti che nell’area in cui è ubicato il fabbricato siano possibili ristrutturazioni, senza alcuna restrizione, e cambio di destinazione d’uso, a patto che venga mitigato il rischio.

A tal proposito rappresentano, peraltro, d’aver già proceduto a mettere in sicurezza tutto il sito mediante l’esecuzione di un esteso muro di contenimento e sostegno, oltre una fitta palificata, con relative opere di collegamento, a tutela della costruzione in sé stessa, e che tali interventi sono stati riconosciuti dalla stessa Amministrazione comunale come idonei ad escludere il pericolo (sopralluogo in data 25 marzo 2009), conseguendone che qualora, successivamente, li avesse ritenuti motivatamente inadeguati, avrebbe dovuto individuare gli interventi idonei allo scopo e segnalarlo agli istanti.

A loro avviso, nulla avrebbe dovuto, conseguentemente, ostare alla sanatoria richiesta, atteso – tra l’altro – che non è necessario che il ricostruito sia rigorosamente conforme alla preesistenza, stante l’eliminazione del requisito della “fedeltà” della ricostruzione da parte della novella di cui al D.Lgs. n. 301/2002.

Tale prospettazione va condivisa, per le ragioni di seguito evidenziate.

L’istituto della sanatoria edilizia trova compiuta disciplina all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale dispone che il permesso in sanatoria può essere ottenuto “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

La fattispecie fattuale oggetto di gravame va, dunque, analizzata alla stregua dei presupposti previsti da tale norma, atteso che, nel caso di specie, è stata proprio tale “conformità” all’astratta fattispecie normativa ad essere stata, essenzialmente, messa in discussione dall’Amministrazione.

La decisione di denegare la sanatoria invocata dai ricorrenti muove, infatti, dall’indimostrato assunto che le difformità edilizie riscontrate si pongano in contrasto con la disciplina urbanistico/edilizia vigente e, nello specifico, con le norme tecniche di attuazione di natura idrogeologica (art. 22) del vigente PRGC (d’ora in poi semplicemente NTA) e con l’art. 69 del Regolamento edilizio comunale.

L’analisi non può, quindi, che partire dalla lettura delle citate disposizioni e dalla valutazione della reale situazione fattuale dell’immobile.

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che il PRGC, sia vigente che adottato, di OMISSIS individua il sedime su cui insiste l’immobile oggetto d’istanza di sanatoria come ricadente in area ascritta alla classe IIIb2, rispetto alla quale le NTA, all’art. 22 (e, nel testo adottato, all’art. 1.3.4), dispongono, per quanto qui rileva, che non sono consentiti cambi di destinazione d’uso che implichino un aumento del carico antropico.

Tale previsione va, peraltro, letta anche alla luce della descrizione della classe IIIb riportata nella circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte 8 maggio 1996, n. 7/LAP e con la relativa nota tecnica esplicativa pubblicata dalla Regione Piemonte (pt. 7.2 secondo cui, nella classe IIIb, in assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, fatte salve le situazioni di grave pericolo, individuate in ambito di P.R.G.C. dalle cartografie tematiche o esplicitate nella cartografia di sintesi quali sottoclassi specifiche, si ritiene corretto, a seguito di opportune indagini di dettaglio, considerare accettabili o di adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti oltreché gli adeguamenti igienico – funzionali (p.es: si intende quindi possibile la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi ecc… , escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative).

Nel caso di specie si tratta della trasformazione senza aumento di cubatura di un ex dimora rurale in una casa trifamiliare (previa ricostruzione di parti crollate e aumento di volumetria, principalmente sulle estremità nord-ovest e sud-est dell’edificio), pur con lieve aumento del carico antropico, ma con preminenti finalità migliorative dell’edificio, in seguito all’intervento di messa in sicurezza eseguito dai ricorrenti sull’immobile di proprietà per consentirne la sicurezza e la stabilità.

Tale circostanza, di per sé idonea, dal punto di vista motivazionale, induce a ritenere insufficiente la motivazione del diniego gravato, pur relativo ad abusi dei quali è stata legittimamente invocata la sanatoria, essendo plausibile quanto dedotto in ordine alla conformità del preesistente al ricostruito.

E qualora gli interventi eseguiti possano ricondursi ad opere di ristrutturazione c.d. “leggera”, ne dovrebbe riconoscersi la conformità alle NTA del Comune di OMISSIS o, quantomeno, all’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l’aumento di carico antropico e la cui realizzazione, in base alle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune di OMISSIS, è subordinata alla previa attuazione degli interventi di riassetto territoriale di cui innanzi s’è detto.

Quanto all’asserita perdurante vigenza dell’art. 69 del Regolamento edilizio comunale, il quale vieta la ricostruzione, in tutto o in parte, di edifici accidentalmente crollati, qualora ubicati in classe IIIb2, va rilevato che tale norma appare superata per incompatibilità con quelle sopra richiamate.

La ricostruzione a seguito di crollo non è dissimile, infatti, dalla demolizione e ricostruzione ammesse nell’ambito della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, sempreché vi siano elementi sufficienti per provare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio “da ristrutturare”.

Anche se l’edificio non è in tutto o in parte fisicamente esistente al momento dell’intervento richiesto (per effetto del crollo), non v’è ragione di classificarlo come nuova costruzione. Un edificio può, infatti, dirsi esistente non solo quando “esista un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato od abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua (fedele) ricostruzione” (ex multis C.d.S., V, 10 febbraio 2004, n. 475), ma anche quando la sua più recente consistenza, precedente l’evento sismico o assimilato, sia apprezzabile compiutamente sulla base di aerofotogrammetrie e/o immagini satellitari di sicura veridicità.

Ne deriva che, nel caso di specie, le parti crollate potevano comunque essere ricostruite, previa compiuta ed analitica verifica degli elementi e requisiti ora ricordati.

Sulla scorta delle considerazioni innanzi riportate, la Sezione ritiene di poter concludere per l’accoglimento dell’appello ed, in riforma della sentenza appellata, per l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate, non essendovi in realtà una sostanziale soccombenza di alcuna delle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

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