elenchi ISTAT Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/elenchi-istat/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 19 Jun 2014 06:36:26 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Fattura elettronica PA: quali Amministrazioni sono obbligate? https://www.giurdanella.it/2014/06/fattura-elettronica-verso-la-pubblica-amministrazione-venerdi-6-giugno-scattato-lobbligo/ Thu, 12 Jun 2014 06:03:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23479 Ecco l'elenco ISTAT aggiornato delle Amministrazioni Pubbliche obbligate a ricevere la fattura elettronica

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Da venerdì 6 giugno è obbligatorio l’utilizzo della fattura elettronica nei confronti di una parte rilevante della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Previdenziali nazionali). L’innovazione si inserisce nell’ambito della c.d. “Agenda Digitale” finalizzata a pervenire a una completa digitalizzazione del rapporto fra Stato e cittadino. L’introduzione della fattura elettronica, in particolare, ha l’obiettivo di conseguire un notevole risparmio in termine di costi amministrativi e di accelerare i tempi di pagamento ai fornitori.

Premessa: la fattura elettronica

Prima di entrare nel merito della normativa sulla fattura elettronica verso la P.A. è necessario operare una breve cenno alla fattura elettronica in generale. La nozione e i requisiti della fattura elettronica, infatti, sono contenuti nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato a seguito del recepimento della Direttiva 2010/45/UE.

Per “fattura elettronica” si intende una documento emesso e ricevuto in qualunque formato elettronico.

E’ importante sottolineare che la fattura elettronica deve essere:

– emessa in un formato non modificabile (per esempio, “Pdf/A” o “XML”);

– trasmessa attraverso uno strumento elettronico (per esempio, la posta elettronica ordinaria o certificata). Nel caso delle fatture elettroniche emesse verso la P.A. è stato implementato uno specifico sistema informatico, denominato “Sistema di Interscambio” (SID), gestito dall’Agenzia delle Entrate per conto dell’intera P.A.;

– conservata, da entrambi i soggetti interessati dall’operazione, in formato elettronico.

Il ricorso alla fattura elettronica, infine, è subordinato all’accettazione da parte del soggetto destinatario, il quale deve manifestare esplicitamente o implicitamente il consenso a ricevere la fattura elettronica.

Le Pubbliche Amministrazioni interessate

L’introduzione della fattura elettronica nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione è avvenuta con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 2014). L’operatività della disciplina, tuttavia, è stata “graduata nel tempo” al fine di consentire alle amministrazioni più periferiche (per esempio, gli enti locali) di adeguarsi. Nello specifico sono state previste tre distinte fasi temporali:

– dal 6 dicembre 2013: ricorso volontario alla fattura elettronica da parte della P.A.;

– dal 6 giugno 2014: utilizzo obbligatorio della fattura elettronica nei rapporti verso Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Previdenziali (per un riferimento puntuale ai soggetti coinvolti, occorre fare riferimento all’elenco ISTAT aggiornato delle Amministrazioni Pubbliche contenuto nella Gazzetta Ufficiale numero 229 del giorno 30 settembre 2013 (qui il testo in PDF);

– dal 31 marzo 2015: estensione generalizzata del ricorso alla fattura elettronica per tutta la P.A., inclusi gli enti locali.

Link: Elenco aggiornato delle Amministrazioni Pubbliche tenute al ricevimento della fattura elettronica

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Per non perdere tutte le novità, Giurdanella.it ha appena pubblicato il quinto ebook della propria collana “I quaderni di Giurdanella.it” dal titolo: “La fattura elettronica nella pubblica amministrazione”, scritto da Mirco Gazzera e Federico Piva, Cesda editore.

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Sulla natura pubblica degli enti inseriti negli elenchi ISTAT https://www.giurdanella.it/2013/09/sulla-natura-pubblica-degli-enti-inseriti-negli-elenchi-istat/ https://www.giurdanella.it/2013/09/sulla-natura-pubblica-degli-enti-inseriti-negli-elenchi-istat/#comments Thu, 26 Sep 2013 06:30:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16291 Il TAR Lazio ha stabilito la natura normativa – e non provvedimentale – degli elenchi ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche

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All’esame del giudice amministrativo l’inserimento dei teatri stabili ad iniziativa pubblica all’interno dell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, elenco che, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe natura provvedimentale o, comunque, di atto amministrativo adottato a seguito di una procedura istruttoria e quindi, come tale, sarebbe sindacabile dal giudice amministrativo.

Il Collegio, non condividendo tale impostazione, ricorda come l’art. 5, comma 7, del decreto legge n. 16/2012 – convertito, con modificazioni, in Legge n.44/2012 – modificando l’art.1, comma 2, della Legge n. 196/2009, ha sancito che “ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010 (…) nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011…” attribuendo, così, ai predetti elenchi natura espressamente normativa.

Secondo i giudici del TAR, obiettivo del legislatore è stato quello di prendere come riferimento l’indagine effettuata dall’ISTAT – contenuta negli elenchi del 24 luglio 2010 e del 30 settembre 2011 – per qualificare, in via legislativa, tutti gli enti ivi contemplati come “amministrazioni pubbliche” e assoggettarli, così, alle disposizioni in materia di finanza pubblica.

“Il legislatore – afferma il collegio – ha scelto di attribuire con legge la natura pubblica degli enti indicati nei predetti elenchi tale scelta è – in quanto tale – sindacabile nei limiti dell’irragionevolezza, accertabile dal giudice delle leggi”.

Tale sopravvenuta natura normativa implica, quale corollario, che l’eventuale esclusione di alcuni enti inseriti in tali elenchi dall’applicazione delle misure di finanza pubblica introdotte a regime nel 2012 non potrà che avvenire attraverso una espressa esclusione contenuta in una norma di rango legislativo o attraverso la tecnica della delegificazione, ex art. 17, della Legge n. 400/88.

Per quanto riguarda poi i dubbi circa la natura – normativa o provvedimentale – dell’aggiornamento ISTAT del 28 settembre 2012, in quanto successivo alla modifica al decreto legge n. 16/2012, il TAR Lazio precisa che, poichè tale aggiornamento non sostituisce gli elenchi del luglio 2010 e del settembre 2011, ma si limita ad integrare l’elenco delle amministrazioni pubbliche ivi contenute, “la verifica sulla natura amministrativa o normativa dell’ultimo comunicato (del 28 settembre 2012) va limitata alla parte relativa agli aggiornamenti ovvero a quelle integrazioni che hanno incluso ulteriori enti oltre a quelli già indicati, sancendone la loro connotazione pubblicistica ai fini dell’applicazione delle misure di finanza pubblica”.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo integrale della sentenza n. 8227 dell’11 settembre 2013.

 

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