elezioni amministrative Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/elezioni-amministrative/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 28 Sep 2021 21:03:30 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Amministrative 2021: un quadro di sintesi sul prossimo turno elettorale https://www.giurdanella.it/2021/09/amministrative-2021-un-quadro-di-sintesi-sul-prossimo-turno-elettorale/ Tue, 28 Sep 2021 21:01:56 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54981 Un breve focus con le principali informazioni e del materiale utile sull’imminente turno elettorale, che vedrà il rinnovo degli organi di tantissimi Comuni di tutta Italia.

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Dopo una serie di rinvii disposti a causa dell’epidemia in corso, si svolgeranno alla fine di questa settimana le consultazioni elettorali del turno annuale che chiameranno alle urne circa 12 milioni di cittadini.

Le elezioni sono infatti state fissate, per le Regioni a Statuto ordinario, per le date di domenica 3 e lunedì 4 ottobre (con eventuale turno di ballottaggio, per i soli Comuni con più di 15.000 abitanti, il 17 e 18 ottobre).

Nelle stesse date, i cittadini calabresi saranno altresì chiamati ad eleggere il nuovo Presidente della Regione, vista la prematura scomparsa della precedente governatrice.

Diverse date sono fissate per lo svolgimento delle elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto speciale; ad esempio, in Sicilia e Sardegna si voterà il 10 e 11 ottobre, con eventuale ballottaggio fissato dopo 14 giorni, il 24 e 25 dello stesso mese.

In totale, saranno 1348 i Comuni che andranno al voto, con ben sei capoluoghi di regione impegnati nelle consultazioni (in primis Roma, ma anche Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste).

Si segnala, tra le particolarità, che questo turno elettorale sarà il primo per il comune siciliano di Misiliscemi, in provincia di Trapani, che è stato istituito proprio nel 2021 mediante la fusione di alcune frazioni che si sono volute distaccare dal comune capoluogo, e che è attualmente commissariato.

Per quanto attiene alla disciplina elettorale, ci limitiamo a ricordare che le regole sono differenziate in base all’entità della popolazione: infatti, solo per i Comuni sopra i 15mila abitanti è previsto il secondo turno di ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati superi il 50% dei voti validi, ed è altresì consentito il voto disgiunto tra candidato sindaco e liste sostenitrici.

Ovviamente, come già disposto da tempo, sarà prevista la c.d. doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di votare per due candidati al consiglio, a condizione che si tratti di soggetti di genere diverso (a pena di nullità della seconda preferenza).

Capitolo Covid e Green Pass

E’ inevitabile, in un contesto quale quello attuale, dare conto delle misure previste per prevenire il rischio di contagio durante le consultazioni.

In primo luogo, va chiarito che agli elettori (nonché ai rappresentanti di lista) non sarà richiesto il green pass come condizione per esercitare il proprio diritto di voto.

Il protocollo che è stato sottoscritto tra il Ministro dell’Interno e quello della salute non prevede, infatti, alcun obbligo di possesso della certificazione verde.

Né, d’altra parte, avrebbe potuto essere altrimenti, tenuto conto che le limitazioni al diritto di voto sono disciplinate espressamente dalla stessa Costituzione, che all’art. 48, comma 3, dispone: “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.

E’ chiaro, dunque, come l’eventuale obbligo di green pass per l’esercizio del voto si sarebbe posto in palese violazione con la citata disposizione costituzionale.

Al netto di ciò, tutti gli elettori e i componenti dei seggi saranno tenuti a rispettare le consuete prescrizioni anti-contagio (obbligo di mascherina e di igienizzazione, divieto di assembramenti, ecc.), come espressamente previsto dal predetto protocollo sanitario (il cui testo integrale viene reso disponibile al seguente link).

Relativamente al green pass, peculiare è la situazione dei componenti dei seggi, che per il primo turno non avranno alcun obbligo di esibire la certificazione. Per il ballottaggio, stante l’entrata in vigore dell’obbligo di cui al d.l. 127/2021 ( a far data dal 15 ottobre) e data l’equiparabilità di presidenti e scrutatori ai dipendenti della PA, deve ritenersi che essi siano invece tenuti al possesso del pass per accedere al seggio.

Ultimo elemento di rilievo è la conferma (in numero ancora più esteso rispetto all’ultimo turno) dei seggi speciali domiciliari per consentire l’esercizio di voto a coloro che risultino positivi ovvero in quarantena (previa specifica e motivata richiesta).

A conclusione del presente approfondimento, riteniamo utile segnalare la recentissima pubblicazione, da parte dell’ANCI, di un Manuale pratico (quaderno ANCI n. 29) che costituisce un validissimo strumento a sostegno dei Sindaci e degli amministratori neo eletti.

Il Manuale, infatti, contiene una iniziale parte esplicativa che dà atto, in sintesi, dei primi adempimenti previsti dalla normativa e della disciplina dei soggetti dell’organizzazione dell’ente.

Inoltre, il documento include un’utilissima raccolta di modelli dei principali atti di competenza del Sindaco.

Al seguente link, si condivide la pubblicazione di ANCI.

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Election day, le regole in vigore dal 15 maggio https://www.giurdanella.it/2015/05/election-day-le-regole-in-vigore-dal-15-maggio/ Fri, 15 May 2015 13:18:15 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28218 Dal 15 maggio cambiano le regole per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. La Legge Stabilità 2015 ha introdotto, in vista delle elezioni regionali e amministrative del 2015, disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento abbinato, secondo il principio dell’election day. Le elezioni amministrative si devono tenere, per legge, in una domenica compresa tra il […]

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Dal 15 maggio cambiano le regole per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

La Legge Stabilità 2015 ha introdotto, in vista delle elezioni regionali e amministrative del 2015, disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento abbinato, secondo il principio dell’election day.

Le elezioni amministrative si devono tenere, per legge, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno mentre le elezioni regionali, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015, devono avere luogo “non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio” .

Al fine di flessibilizzare questo termine,  che rendeva impossibile trovata una data utile per le elezioni del 2015,  in quanto il mandato degli organi elettivi regionali scadeva il 27 marzo 2015, ed entro il 27 maggio 2015 non risultava possibile individuare una data idonea per la coincidenza del primo o secondo turno con Festività religiose cristiane o ebraiche (Pasqua, Pentecoste), con festività civili (Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro) o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell’affluenza al voto (Adunata annuale degli Alpini), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Interni, Angelino Alfano, ha approvato il 17 marzo 2015 il decreto legge n. 27 per flessibilizzare l’arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le elezioni stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva a 60 giorni dalla scadenza di mandato.

In base a questa disposizione, è stata fissata la data del 31 maggio 2015 dalle ore 7 alle ore 23, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015.

Il Decreto Legge è stato convertito in Legge l’ 8 maggio 2015, (legge. n. 59).

Tale provvedimento entra in vigore il 15 maggio 2015.

Da tale data pertanto le regole per le elezioni amministrative e regionali sono le seguenti:

  • svolgimento in forma abbinata secondo il principio dell’election day, la cui data deve essere:

– una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno (regola per le elezioni amministrative);

–  “non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori” (regola per le elezioni regionali).

Ricordiamo che invece, la Regione Siciliana, con decreto del competente Assessore regionale del 1° aprile scorso, ha fissato  la data delle elezioni amministrative per i giorni 31 maggio e 1° giugno 2015, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 14 e 15 giugno 2015.

Clicca qui per il testo della Legge n. 59 dell’8maggio 2015

Clicca qui per la circolare del Ministero dell’Interno con i termini e le scadenze da rispettare

 

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Le istruzioni per il Presidente di seggio elezioni 2015 https://www.giurdanella.it/2015/05/le-istruzioni-per-il-presidente-di-seggio-elezioni-2015/ Wed, 13 May 2015 14:10:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28136 Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, al fine di agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, ha predisposto, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le istruzioni per il Presidente di seggio sulla […]

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Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, al fine di agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, ha predisposto, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le istruzioni per il Presidente di seggio sulla procedura delle elezioni 2015.

Nella guida, per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda ai Presidenti di seggio che:

a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti ai candidati a sindaco e alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati a consigliere, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative con le elezioni regionali, ai seggi elettorali sono fornite distinte pubblicazioni. In tali casi si applicano le disposizioni sul funzionamento del seggio elettorale previste dall’art. 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (“Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”).

Pertanto, gli uffici di sezione devono tenere presente che:

1) le liste degli elettori della sezione e le liste elettorali aggiunte devono essere inserite nella corrispondente busta della serie “Elezioni regionali”;

2) i registri (maschile e femminile) per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti devono essere inseriti nella corrispondente busta della serie “Elezioni regionali”;

3) il materiale per il funzionamento dei seggi di utilizzo comune alle predette consultazioni (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) deve parimenti essere inserito nella corrispondente busta della serie “Elezioni regionali”;

4) i certificati medici, eventualmente esibiti dagli elettori portatori di handicap, devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio per le elezioni regionali;

5) conclusa la votazione alle ore 23 di domenica — o comunque dopo che hanno finito di votare tutti gli elettori presenti a quell’ora — il presidente di seggio deve accertare il numero degli elettori che hanno votato per ciascuna delle elezioni che si sono svolte presso la sezione, iniziando dalle elezioni regionali e continuando con le elezioni comunali e, eventualmente, circoscrizionali;

6) i plichi da confezionare prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contenenti, tra l’altro, le liste degli elettori della sezione e i registri per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, devono essere consegnati al tribunale o sezione distaccata di tribunale prima dello scrutinio stesso;

7) dopo di che, il seggio inizia immediatamente le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali;

8) concluso tale scrutinio, il seggio rinvia alle ore 14 del lunedì le operazioni di 4 scrutinio relative alle elezioni comunali e circoscrizionali;

9) conseguentemente, il presidente deve sigillare le urne che contengono le schede votate per le elezioni comunali e circoscrizionali e chiudere in un plico tutti i verbali, gli atti e i documenti della sezione riguardanti le predette elezioni;

10) lo scrutinio per le elezioni comunali e, a seguire, quello per le elezioni circoscrizionali inizia alle ore 14 di lunedì e prosegue senza alcuna interruzione;

11) alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, il materiale elettorale viene riconsegnato al Comune.

In allegato:

le istruzioni per i Presidenti di seggio per le elezioni amministrative 2015

le istruzioni per i Presidenti di seggio per le elezioni regionali 2015

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Amministrative 2015. In Sicilia si vota il 31 maggio e 1 giugno. Il Decreto https://www.giurdanella.it/2015/04/amministrative-2015-sicilia-si-vota-il-31-maggio-e-1-giugno-il-decreto/ Fri, 03 Apr 2015 12:01:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27444 L’assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con decreto del 1 aprile 2015, ha fissato per i giorni di domenica 31 maggio 2015 e lunedì 1 giugno 2015 le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all’allegato A del decreto e le elezioni dei Presidenti delle circoscrizione e dei consigli circoscrizionali elencati nell’allegato […]

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L’assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con decreto del 1 aprile 2015, ha fissato per i giorni di domenica 31 maggio 2015 e lunedì 1 giugno 2015 le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all’allegato A del decreto e le elezioni dei Presidenti delle circoscrizione e dei consigli circoscrizionali elencati nell’allegato B del decreto.

L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà nei giorni di domenica 14 e  lunedì 15 giugno 2015.

Le operazioni di voto avranno luogo, sia al primo turno che al secondo turno, dalle ore  8:00 alle 22:00 di domenica e dalle 07.00 alle 15.00 di lunedì.

Ricordiamo che nel resto dell’Italia il primo turno si svolgerà nella sola giornata di domenica 31 maggio e il secondo turno nella giornata di domenica 14 giugno.

In allegato il testo del decreto con gli allegati

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Elezioni amministrative 2015. Il decreto di indizione https://www.giurdanella.it/2015/03/elezioni-amministrative-2015-il-decreto-di-indizione/ Tue, 31 Mar 2015 06:25:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27375 Il ministro dell’Interno Angelino Alfano, con decreto firmato il 19 marzo 2015,  ha fissato la data per lo svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonchè dei consigli circoscrizionali sono fissate per domenica 31 maggio 2015. L’eventuale turno […]

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Il ministro dell’Interno Angelino Alfano, con decreto firmato il 19 marzo 2015,  ha fissato la data per lo svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

Le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonchè dei consigli circoscrizionali sono fissate per domenica 31 maggio 2015.

L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 14 giugno.

Le regioni a statuto ordinario chiamate alle urne sono:  Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

In allegato il testo del decreto

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Election Day: novità dal Consiglio dei Ministri … https://www.giurdanella.it/2015/03/election-day-2015-il-decreto-del-governo/ Fri, 13 Mar 2015 17:32:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27136 Election Day: novità dal Consiglio dei Ministri “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative” (decreto legge) Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Interni, Angelino Alfano, ha approvato un decreto legge che, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali in un’unica data (election day), interviene […]

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Election Day: novità dal Consiglio dei Ministri

“Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative” (decreto legge)
Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Interni, Angelino Alfano, ha approvato un decreto legge che, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali in un’unica data (election day), interviene sistematicamente per flessibilizzare l’arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le elezioni stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la loro celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva a 60 giorni dalla scadenza di mandato.

La prima domenica utile risulta essere il 31 maggio 2015, pertanto la norma interviene stabilendo che l’elezione può essere celebrata anche nella prima domenica successiva alla scadenza del predetto termine dei 60 giorni.

Infatti, nella primavera prossima si svolgeranno sia le elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei consigli di 7 regioni a statuto ordinario (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia), sia il turno annuale di elezioni amministrative che interesserà, nelle 15 regioni a statuto ordinario, 515 comuni.

Le elezioni amministrative si devono tenere, per legge, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno mentre le elezioni regionali, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015, devono avere luogo “non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio” . La norma di flessibilizzazione interviene considerato il fatto che le elezioni degli organi elettivi regionali si sono svolte domenica 28 marzo 2010 (con scadenza del mandato 27 marzo 2015), e che entro il 27 maggio 2015 non risulta possibile individuare una data idonea per la coincidenza del primo o secondo turno con Festività religiose cristiane o ebraiche (Pasqua, Pentecoste), con festività civili (Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro) o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell’affluenza al voto (Adunata annuale degli Alpini).

⇒ Il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 18-3-2015. Il testo è in vigore dal 18 Marzo 2015

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Elezioni amministrative Acate: il CGA respinge l’appello https://www.giurdanella.it/2015/03/elezioni-amministrative-acate-il-cga-respinge-lappello/ Fri, 06 Mar 2015 11:27:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26880 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con la sentenza n.76 del 2015, si è definitivamente pronunciato sul ricorso proposto per l’annullamento delle elezioni amministrative del Comune di Acate tenutesi il 9 e 10 giugno 2013. Sulla questione si era pronunciato in primo grado il TAR Catania (sentenza n. 437 del 2014), rigettando […]

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con la sentenza n.76 del 2015, si è definitivamente pronunciato sul ricorso proposto per l’annullamento delle elezioni amministrative del Comune di Acate tenutesi il 9 e 10 giugno 2013. Sulla questione si era pronunciato in primo grado il TAR Catania (sentenza n. 437 del 2014), rigettando il ricorso proposto da uno dei candidati non eletti in quanto infondato e inammissibile.

Il CGA, con la sentenza in questione, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, rigettando tutti i motivi di appello e accogliendo integralmendo le ragioni del Comune di Acate, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo Giurdanella.

Il ricorrente aveva ribadito anche in appello l’illegittimità delle elezioni, fondando la sua richiesta principalmente su tre motivi:

  • l’applicazione asseritamente illegittima alle elezioni in questione della “nuova” legge regionale n. 8 del 2013, con la qual sono state introdotte le nuove regole sulla doppia preferenza di genere;
  • la presunta violazione del diritto comunitario e del Codice di Buona condotta in materia elettorale;
  • l’illegittimità costituzionale della suddetta legge che consente ad ogni elettore di esprimere due preferenze, purchè esse siano relative a candidati di genere diverso.

In primo grado, il TAR Catania aveva già dichiarato il ricorso inammissibile, per carenza di un concreto interesse a ricorrere; infatti, anche nell’ipotesi in cui le nuove regole fossero realmente entrate in vigore a procedimento elettorale già avviato, tale situazione non avrebbe pregiudicato il solo ricorrente, poiché tutti i concorrenti erano allo stesso modo a conoscenza, sin dal momento delle presentazione delle liste, della nuova disciplina.

Anche il CGA ha così ribadito l’inammissibilità dell’originario ricorso elettorale per carenza di interesse, proprio perchè il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio specifico e ulteriore rispetto a quello eventualmente avvertibile da tutti i candidati, a causa dell’applicazione della nuova disciplina elettorale di cui alla L.r. 8/2013.

Il Collegio ha tuttavia ritenuto opportuno, per la complessità e l’importanza della questione, soffermarsi anche sugli altri motivi di merito dell’appello, dichiarandone l’infondatezza.

Con riguardo al primo motivo è stato affermato, così come fatto presente dal Comune all’interno delle proprie difese, che in materia elettorale vige la regola generale dell’immediata applicabilità al procedimento in corso dello jus superveniens, secondo cui ciascuna fase della procedura deve essere disciplinata dalla norma  vigente al momento in cui questa si perfeziona, con la conseguenza che ciascuno degli atti che si susseguono nella sequenza procedimentale deve essere posto in essere nel rispetto di quella norma.

Anche con riferimento al secondo motivo di appello, relativo al contrasto con il diritto comunitario, il CGA ha recepito quanto affermato dalla difesa del Comune, ritenendo insussistente qualsiasi tipo di violazione, anche perchè le nuove norme sono finalizzate alla tutela di valori di rilievo costituzionale e non possono pertanto definirsi in alcun modo discriminatorie.

In ultimo, il Collegio ha rilevato che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale non appariva in alcun modo fondata, avuto riguardo al fatto che la Corte Costituzionale si è già pronunciata su un’analoga disciplina della Regione Campania nel senso che “la legge che prevede l’opzione di genere femminile nel secondo dei due voti di preferenza consentiti,ove formulato non contrasta né con regola che vieta norme per prefigurare il risultato elettorale, né con il principio di libertà del voto enunciato dall’art. 48 Cost., perché la seconda preferenza è del tutto facoltativa, non essendo, dunque, escluso il permanere di un consiglio regionale ancora squilibrato sul genere maschile, e perché non vi sono candidati più favoriti o svantaggiati, ma è introdotta un’eguaglianza di opportunità, rafforzata da una norma volta solo a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. Quello previsto non è dunque un meccanismo costrittivo, ma solo promozionale nello spirito della normativa costituzionale e statutaria, nonché della giurisprudenza costituzionale” ( Corte cost. n. 4 del 2010).

Qui il testo della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa

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Rito elettorale: il CGA salva le elezioni amministrative 2013 https://www.giurdanella.it/2015/03/rito-elettorale-il-cga-salva-le-elezioni-amministrative-2013/ Mon, 02 Mar 2015 12:39:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26878 E’ stata pubblicata il 28 gennaio scorso, la sentenza del CGA n. 76/2015, con cui è stata definitivamente respinta la richiesta di annullamento delle elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013. Il ricorso ha riguardato nello specifico il Comune di Acate, ma avrebbe potuto avere pesanti ripercussioni su tutto il territorio siciliano, poiché la […]

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E’ stata pubblicata il 28 gennaio scorso, la sentenza del CGA n. 76/2015, con cui è stata definitivamente respinta la richiesta di annullamento delle elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013.

Il ricorso ha riguardato nello specifico il Comune di Acate, ma avrebbe potuto avere pesanti ripercussioni su tutto il territorio siciliano, poiché la questione controversa era relativa all’applicabilità della nuova normativa (L.r. 8/2013) in tema di parità e rappresentanza di genere.

Il Collegio ha in sostanza aderito alle difese presentate dal Comune di Acate, rappresentato dall’Avv. Carmelo Giurdanella.

Nello specifico, è stata ribadita l’inammissibilità dell’originario ricorso elettorale per carenza di interesse (già dichiarata in primo grado dal TAR Catania), in quanto la riedizione del procedimento elettorale sarebbe comunque stata regolata dalla stessa normativa contestata, la quale, peraltro, era conosciuta da tutti i candidati prima della presentazione delle liste.

Il CGA si è inoltre pronunciato sinteticamente anche sulle questioni di merito, ritenendo infondati tutti i motivi di appello; è così stato affermato in primo luogo che la nuova disciplina poteva e doveva regolare il procedimento elettorale in questione. Inoltre è stata esclusa ogni ipotesi di violazione del diritto comunitario e della Costituzione.

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Elezioni amministrative. I risultati definitivi … https://www.giurdanella.it/2014/06/elezioni-amministrative-i-risultati-definitivi/ Mon, 09 Jun 2014 08:15:26 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23452 Elezioni amministrative. I risultati definitivi Pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno i risultati dei ballottaggi di domenica 8 giugno. – Qui i risultati definitivi in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna – Qui i risultati definitivi in Friuli Venezia Giulia – Qui i risultati in Sicilia

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Elezioni amministrative. I risultati definitivi

Pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno i risultati dei ballottaggi di domenica 8 giugno.

– Qui i risultati definitivi in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna

– Qui i risultati definitivi in Friuli Venezia Giulia

– Qui i risultati in Sicilia

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Elezioni europee e amministrative, la nota del Ministero dell’Interno https://www.giurdanella.it/2014/05/elezioni-europee-e-amministrative-la-nota-del-ministero-dellinterno/ Sat, 24 May 2014 09:30:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23208 Riepilogo delle regole su tempi e modalità di voto, sul corpo elettorale e sul rilascio della tessera elettorale per votare alle elezioni

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Il Ministero dell’Interno, con nota del 17 maggio, ha reso note le principali (sintetiche) istruzioni sulle modalità di voto per le elezioni del 25 maggio.

In particolare, riepilogate le regole sui tempi e sulle modalità di voto, sul corpo elettorale e sulla relativa tessera.

A proposito della tessera elettorale, si chiarisce che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 25 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

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Ministero dell’Interno

Comunicato del 17 maggio 2014
Elezioni del Parlamento europeo e amministrative


1) Quando si vota

Domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei consigli regionali dell’Abruzzo e del Piemonte  e dei sindaci e dei consigli di 3.900 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 24 capoluoghi di provincia).

Nella medesima data si voterà per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 131 comuni del Friuli Venezia Giulia, in 37 comuni della Sicilia ed in 18 comuni della Sardegna (di cui 2 capoluoghi di provincia).

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 25 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni regionali e comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 26 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

2) Come si vota

 

ELEZIONI EUROPEE

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza.
Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.
È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali.
I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

ELEZIONI REGIONALI  IN PIEMONTE  (SCHEDA VERDE)
Le elezioni regionali in Piemonte sono disciplinate con legge statale, salvo limitati aspetti di dettaglio disciplinati da normativa regionale.

L’elettore, con la matita copiativa, utilizzando un’unica scheda, potrà esprimere il proprio voto:

•    tracciando un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale: il voto così espresso è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata;
•    tracciando un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata;
•    tracciando un segno di voto nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale, sebbene non collegate fra loro (c.d. voto disgiunto);
•    tracciando un segno di voto solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali: il voto è così valido solo per la lista regionale e non può essere attribuito ad alcuna lista provinciale, neppure se collegata a quella regionale votata;
•    manifestando un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata: a tal fine scriverà il cognome oppure il nome e cognome e, se occorre, la data di nascita, sulla apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale stessa.

ELEZIONI REGIONALI  IN ABRUZZO (SCHEDA VERDE)
Le elezioni regionali in Abruzzo sono disciplinate con legge regionale.
Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista provinciale; inoltre può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere della lista provinciale votata. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

–    tracciando un segno di voto per una delle liste provinciali nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza: in tal caso scriverà il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente collegato alla lista provinciale e alla coalizione di cui la lista stessa fa parte;
–    tracciando un segno di voto solo sul nominativo del candidato Presidente: il voto è attribuito al solo candidato Presidente.

E’ importante evidenziare che:
–      se  il  segno di  voto è  espresso  per  più  liste  collegate allo stesso candidato Presidente il voto è attribuito al solo candidato Presidente;

–    non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente  e   per   una  lista  provinciale  diversa  da  quelle  a  lui collegate è nullo;

–   il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

•    per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il  candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”);
•    per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
•    solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

E’ importante evidenziare che:

–    le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
–    ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

–    tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
–    tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
–    tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
–    manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

E’ importante evidenziare che:

–    le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
–    nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
–    nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

3) Corpo elettorale

Si riepilogano, distintamente per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per le elezioni regionali in Abruzzo ed in Piemonte e per le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna, i dati sul corpo elettorale aggiornati alla revisione straordinaria delle liste elettorali effettuata alla data del 45° giorno antecedente la data delle votazioni.
Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia interesseranno un corpo elettorale, sul territorio nazionale, di 49.373.144 elettori, di cui 23.757.151 di sesso maschile e  25.615.993 di sesso femminile.
Le sezioni elettorali complessive saranno 61.594.
Voteranno, inoltre, nelle 574 sezioni elettorali appositamente istituite negli altri Paesi dell’Unione europea 1.398.307 elettori italiani.
Le elezioni nelle due Regioni a statuto ordinario, Piemonte e Abruzzo, interesseranno 4.848.122 elettori, di cui 2.343.707 di sesso maschile e 2.504.415 di sesso femminile; le sezioni saranno 6.476.
Le elezioni in 3.918 comuni di regioni a statuto ordinario e della Sardegna (la cui organizzazione è curata dal Ministero dell’Interno) interesseranno 16.852.215 elettori, di cui 8.180.596 di sesso maschile e 8.671.619 di sesso femminile; le sezioni saranno 21.058.

4) Tessera elettorale

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 25 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

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