elezioni europee Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/elezioni-europee/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 26 May 2014 06:59:57 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Elezioni europee e amministrative, la nota del Ministero dell’Interno https://www.giurdanella.it/2014/05/elezioni-europee-e-amministrative-la-nota-del-ministero-dellinterno/ Sat, 24 May 2014 09:30:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23208 Riepilogo delle regole su tempi e modalità di voto, sul corpo elettorale e sul rilascio della tessera elettorale per votare alle elezioni

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Il Ministero dell’Interno, con nota del 17 maggio, ha reso note le principali (sintetiche) istruzioni sulle modalità di voto per le elezioni del 25 maggio.

In particolare, riepilogate le regole sui tempi e sulle modalità di voto, sul corpo elettorale e sulla relativa tessera.

A proposito della tessera elettorale, si chiarisce che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 25 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

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Ministero dell’Interno

Comunicato del 17 maggio 2014
Elezioni del Parlamento europeo e amministrative


1) Quando si vota

Domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei consigli regionali dell’Abruzzo e del Piemonte  e dei sindaci e dei consigli di 3.900 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 24 capoluoghi di provincia).

Nella medesima data si voterà per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 131 comuni del Friuli Venezia Giulia, in 37 comuni della Sicilia ed in 18 comuni della Sardegna (di cui 2 capoluoghi di provincia).

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 25 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni regionali e comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 26 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

2) Come si vota

 

ELEZIONI EUROPEE

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza.
Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.
È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali.
I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

ELEZIONI REGIONALI  IN PIEMONTE  (SCHEDA VERDE)
Le elezioni regionali in Piemonte sono disciplinate con legge statale, salvo limitati aspetti di dettaglio disciplinati da normativa regionale.

L’elettore, con la matita copiativa, utilizzando un’unica scheda, potrà esprimere il proprio voto:

•    tracciando un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale: il voto così espresso è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata;
•    tracciando un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata;
•    tracciando un segno di voto nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale, sebbene non collegate fra loro (c.d. voto disgiunto);
•    tracciando un segno di voto solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali: il voto è così valido solo per la lista regionale e non può essere attribuito ad alcuna lista provinciale, neppure se collegata a quella regionale votata;
•    manifestando un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata: a tal fine scriverà il cognome oppure il nome e cognome e, se occorre, la data di nascita, sulla apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale stessa.

ELEZIONI REGIONALI  IN ABRUZZO (SCHEDA VERDE)
Le elezioni regionali in Abruzzo sono disciplinate con legge regionale.
Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista provinciale; inoltre può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere della lista provinciale votata. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

–    tracciando un segno di voto per una delle liste provinciali nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza: in tal caso scriverà il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente collegato alla lista provinciale e alla coalizione di cui la lista stessa fa parte;
–    tracciando un segno di voto solo sul nominativo del candidato Presidente: il voto è attribuito al solo candidato Presidente.

E’ importante evidenziare che:
–      se  il  segno di  voto è  espresso  per  più  liste  collegate allo stesso candidato Presidente il voto è attribuito al solo candidato Presidente;

–    non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente  e   per   una  lista  provinciale  diversa  da  quelle  a  lui collegate è nullo;

–   il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

•    per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il  candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”);
•    per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
•    solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

E’ importante evidenziare che:

–    le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
–    ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

–    tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
–    tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
–    tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
–    manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

E’ importante evidenziare che:

–    le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
–    nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
–    nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

3) Corpo elettorale

Si riepilogano, distintamente per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per le elezioni regionali in Abruzzo ed in Piemonte e per le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna, i dati sul corpo elettorale aggiornati alla revisione straordinaria delle liste elettorali effettuata alla data del 45° giorno antecedente la data delle votazioni.
Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia interesseranno un corpo elettorale, sul territorio nazionale, di 49.373.144 elettori, di cui 23.757.151 di sesso maschile e  25.615.993 di sesso femminile.
Le sezioni elettorali complessive saranno 61.594.
Voteranno, inoltre, nelle 574 sezioni elettorali appositamente istituite negli altri Paesi dell’Unione europea 1.398.307 elettori italiani.
Le elezioni nelle due Regioni a statuto ordinario, Piemonte e Abruzzo, interesseranno 4.848.122 elettori, di cui 2.343.707 di sesso maschile e 2.504.415 di sesso femminile; le sezioni saranno 6.476.
Le elezioni in 3.918 comuni di regioni a statuto ordinario e della Sardegna (la cui organizzazione è curata dal Ministero dell’Interno) interesseranno 16.852.215 elettori, di cui 8.180.596 di sesso maschile e 8.671.619 di sesso femminile; le sezioni saranno 21.058.

4) Tessera elettorale

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 25 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

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Elezioni Europee 2014, il manuale per le votazioni https://www.giurdanella.it/2014/05/elezioni-europee-2014-manuale-per-le-votazioni/ Fri, 23 May 2014 18:20:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23155 La Guida del Ministero dell'Interno con "Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione"

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Le elezioni europee 2014 sono ormai alle porte. In questa occasione  verranno eletti 751 deputati al Parlamento europeo, rappresentanti degli oltre 500 milioni di persone che vivono negli Stati membri dell’Unione europea.

Per la prima volta nella storia dell’Unione europea il nuovo Parlamento eleggerà chi sarà alla guida della Commissione europea, organo esecutivo dell’UE. 

Ai fini delle elezioni, il Ministero dell’interno ha reso disponibili alcune guide alle votazioni.

Riportiamo qui di seguito alcune parti della prima (di colore giallo) dedicata alle elezioni europee.

“Le norme per lo svolgimento dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale sono contenute, fondamentalmente:

– nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali;
– nella legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
– nel D.P.R 30 marzo 1957, n. 361

L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che:

A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quel le contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le unite istruzioni

Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:
a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici elettorali provinciali, agli Uffici elettorali circoscrizionali e all’Ufficio elettorale nazionale per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.”

Qui il testo integrale della guida del Ministero dell’Interno con “Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, ad uso dei cittadini italiani ed, in particolare, dei rappresentanti di lista e degli scrutatori (in PDF)

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Link utili:

– Il Tribunale di Venezia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della soglia di sbarramento del 4% alle elezioni europee (qui il testo dell’ordinanza)

– Il sistema elettorale

– Il manuale elettorale

– Tutte le istruzioni ufficiali del Ministero dell’Interno per le elezioni 2014:
A) ELEZIONI EUROPEE,
B) ELEZIONI REGIONALI,
C) ELEZIONI AMMINISTRATIVE
D) IL COMUNICATO DEL 17 MAGGIO

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Elezioni europee a rischio? Illegittima la soglia del 4% https://www.giurdanella.it/2014/05/elezioni-europee-a-rischio-illegittima-la-soglia-del-4/ Thu, 22 May 2014 06:17:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23090 Il testo dell'ordinanza che solleva la questione di costituzionalità della soglia di sbarramento alle elezioni europee

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Il Tribunale civile e Penale di Venezia, con ordinanza del 9 maggio scorso (ne riportiamo il testo a seguire), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della soglia di sbarramento alle prossime elezioni europee, che si terranno il 25 maggio (qui le regole del voto).

In particolare, sarebbero illegittimi gli artt.21, comma 1, n. 1 bis e 2 della legge 24 gennaio 1979 n. 18, nella parte in cui introducono per le consultazioni del Parlamento Europeo una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito su piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi, per contrasto con gli artt. 1, comma 2°, 3 e 48 della Costituzione.

L’ordinanza precisa che “l’esistenza di una soglia di sbarramento nella normativa nazionale può trovare giustificazione al fine di evitare l’eccessiva frammentazione dei partiti ed assicurare la stabilità del governo, che dalle Camere elette deve ottenere la fiducia; laddove analoga esigenza non può invece ravvisarsi con riguardo all’elezione del Parlamento Europeo che ha funzioni diverse dal Parlamento nazionale e non deve concedere la fiducia ad alcuna forma di governo espletando compiti di coordinamento con altri organi in rappresentanza di tutti i cittadini dell’Unione”.

In altri termini, l’introduzione della soglia di sbarramento nelle consultazioni per l’elezione del Parlamento europea appare priva di giustificazione e comporta “la svalutazione della volontà di parte anche consistente dell’elettorato che abbia espresso preferenze per liste che abbiano conseguito sul piano nazionale meno del 4 per cento dei voti validi espressi”.

Si delineerebbe, dunque, un contrasto con i principi relativi all’uguaglianza e pari dignità del diritto di voto di cui all’art. 48 Cost., in attuazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. e quale manifestazione dell’esercizio della sovranità popolare di cui all’art. 1, co. 2, Cost nell’investitura di cariche pubbliche rappresentative.

Riportiamo di seguito la motivazione dell’ordinanza.

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Tribunale di Venezia (Sezione terza)

Ordinanza del 9 maggio 2014

[Giudice unico dott. Maurizio Gionfrida]

(…)

Motivi della decisione

I ricorrenti, tutti cittadini elettori in Comuni appartenenti alla Circoscrizione dell’Italia settentrionale orientale nelle Elezioni del Parlamento Europeo, con il ricorso in esame, ritenendo non conformi alla normativa comunitaria EU e alla Costituzione della Repubblica Italiana, le norme nazionali disciplinanti l’attribuzione dei seggi nelle consultazioni per l’elezione del Parlamento europeo, hanno introdotto il presente giudizio formulando le seguenti conclusioni:

Piaccia al Tribunale Civile di Venezia, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

– previo rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’UE delle questioni relative all’interpretazione/applicazione del diritto comunitario avvalendosi del procedimento pregiudiziale accelerato i sensi dell’art 104 bis del regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE con nota del 5/12/2009 n. C297/01 (ora art. 105 G. U. C. E. 29/9/2012 n. L 265) previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la loro non manifesta infondatezza:

– accertare e dichiarare il diritto degli elettori ricorrenti come identificati in atto di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale, personale e diretto, così come attribuito e garantito nel suo esercizio dalla Costituzione Italiana e da vigenti trattati sull’Unione Europea e il suo funzionamento e norme comunitarie. In caso di resistenza alla domanda dei ricorrenti, spese compensate in quanto non v’è un interesse privato nel suo accoglimento, ma interesse personale come cittadini elettori alla regolarità del processo elettorale.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e l’irricevibilità delle domande per intervenuta decadenza, attenendo le contestazioni alle operazioni elettorali già concluse con l’elezione del Parlamento Europeo per il 2009; nel merito ha dedotto la manifesta infondatezza delle questioni e chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate.

L’eccezione pregiudiziale dell’Avvocatura va disattesa dovendosi rilevare che i ricorrenti hanno fatto concreto riferimento ai risultati delle consultazioni del 2009 al fine di dimostrare che la denunciata compressione e limitazione de diritto di voto non assume rilevo meramente teorico; la domanda di accertamento è invece formulata con rifermento alle future consultazioni per l’elezione del Parlamento Europeo ed in tal senso va affermata la giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere della controversia e riconosciuta l’ammissibilità della domanda in considerazione dell’interesse ad agire, qualificato agli effetti dell’art. 100 c..c., connesso alla pienezza del diritto di voto quale diritto politico di rilevanza fondamentale nell’assetto democratico costituzionale.

Va peraltro rilevato che la scelta del rito sommario, di cui all’art. 702 bis c.p.c., non esonera il ricorrente dalla specificazione de requisiti di cui ai numeri 3) e 4) dell’art. 163 c.p.c. e dall’individuare in particolare gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. E parallelamente nel sollevare una questione incidentale di costituzionalità la parte assume l’onere di individuare ai sensi dell’art. 23 della legge 11/3/1953, n. 87, le disposizioni che si ritengono illegittime ed i parametri costituzionali di riferimento.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto di esprimere un voto libero, eguale, personale e diretto, come riconosciuto dalla Costituzione e dai Trattati comunitari ed enumerando tutta una serie di norme di riferimento, diversamente richiamate (pag. 4, punto 2 del ricorso) o indirettamente individuate mediante rinvio allegato n. 3

Dall’esposizione del ricorso l’oggetto della domanda risulta sufficientemente definito soltanto con riguardo alle seguenti questioni sulle quali è richiesta la verifica della conformità delle disposizioni indicate ai precetti costituzionali e definite rilevanti ai fini della decisione.

Denunciano nella sostanza i ricorrenti l’illegittimità degli artt. 21, comma, n. 1 bis e 2; 22 della legge 24/1/1979, n. 18, nella parte in cui introducono una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi, escludendo di fatto le stesse anche all’assegnazione dei seggi restanti alle liste con maggiori resti e comportanti l’esclusione da rimborso delle spese elettorali.

Altre questioni, enucleabili all’interno del lungo excursus del ricorso e commiste al commento di dati delle concluse consultazioni elettorali, attengono alla denuncia della violazione dei principi sulla parità di genere, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost, ma la questione è stata recentemente disciplinata dalla Camera nella seduta del 9/4/2014 e in data 25/4/2014 è entrata in vigore la relativa legge 22/4/2014, n. 65, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’ Italia, in materia d garanzie per la rappresentanza d genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell’anno 2014.

Non assume infine autonoma rilevanza, con riguardo all’accertamento che forma oggetto della domanda, la prospettazione di una disparità di trattamento per l’asserito maggior favore per le minoranze linguistiche, in quanto suscettibili di potersi sottrarre alla soglia di sbarramento.

L’illegittimità degli artt. 21, comma 1, n. 1 bis e 2; 22 della legge 24/1/1979, n. 18, per aver introdotto un soglia di sbarramento del quattro per cento è denunciata quale violazione dei principi posti dagli artt. 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58 e 117, primo comma della Costituzione della Repubblica, dall’art. 3 della CEDU nonché dagli artt. 20, 22, 223 e 224 TFUE, e 2,6,9,10 e 14 TUE, del Preambolo cpv, artt 10, 12, 20, 21, 39, 51, 52, 53 della carta de diritti fondamentali dell’unione europea, agli artt. 1, c, 1 nn. 2), 3) e 8) della Decisione del Consiglio 2002/772/ce/Euratom che modifica l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto allegato alla Decisione del Consiglio n. 76/787 del 20/9/1976 (“atto di Bruxelles”).

Sostengono ricorrenti che le disposizioni della legge n. 18 del 1979, e in particolare dell’art. 21, comma 1°, n. 1 bis, inserito dalla legge 20/2/2009, n. 10, introducendo la limitazione che consente l’attribuzione d voti alle sole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, violerebbero i principi che garantiscono al cittadino di esercitare il diritto di voto libero, eguale, personale e diretto, nella sua pienezza, quale garantito dalle disposizioni della Costituzione e dalla normativa dei Trattati comunitari richiamate, disconoscendo nella sostanza rilievo e significato ad una porzione consistente dell’elettorato privata di fatto di una effettiva rappresentanza n seno al Parlamento Europeo.

Sottolineano i ricorrenti che l’esistenza di una soglia di sbarramento nella normativa nazionale può trovare giustificazione al fine di evitare l’eccessiva frammentazione dei partiti ed assicurare la stabilità del governo, che dalle Camere elette deve ottenere la fiducia; laddove analoga esigenza non può invece ravvisarsi con riguardo all’elezione del Parlamento Europeo che ha funzioni diverse dal Parlamento nazionale e non deve concedere la fiducia ad alcuna forma di governo, espletando compiti di coordinamento con altri organi in rappresentanza d tutti i cittadini dell’Unione.

Va osservato preliminarmente che la regolamentazione del procedimento elettorale del Parlamento Europeo è disciplinata dal già richiamato “Atto di Bruxelles”, relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (Allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 approvata con legge 6 aprile 1977, n. 150, ne testo risultante a seguito della decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom del25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002). Il sistema prevede l’elezione a suffragio universale diretto, libero e segreto, e che in ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale. L’art. 3 (già art. 2 bis) stabilisce poi che gli Stati membri possano prevedere la fissazione di una soglia minima per l’attribuzione dei seggi a livello nazionale non superiore al 5% dei suffragi espressi.

I ricorrenti ravvisano la contrarietà di tale ultima previsione della decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom, con i principi dei Trattati dell’UE, hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dela UE ai sensi dell’art. 267 TFUE, ma in contrario va rilevato che l’Atto di Bruxelles non è fonte normativa che valga ad introdurre la limitazione della soglia di sbarramento nella legislazione interna dei singoli Stati. A previsione dell’art. 3 è infatti volta solamente a consentire agli Stati membri l’introduzione della soglia, nel limite massimo del 5%, ma non detta una disciplina positiva operante nei singoli ordinamenti, liberi di non fissare alcuna restrizione d soglia, né prevale su fonti nazionali di rango costituzionale che precludono l’introduzione di simili limitazioni tenendo conto che l’art. 8 (già art. 7) dell’Atto di Bruxelles rinvia, per quanto non previsto dallo stesso atto, per la disciplina della procedura elettorale alle disposizioni nazionali degli Stati membri che “possono eventualmente tener conto delle particolarità” ma non pregiudicare nel complesso il carattere proporzionale del voto. Ne consegue che, se la soglia imposta dalla legge nazionale n. 18 del 1979 risultasse n contrasto con i principi della nostra Carta Costituzionale, rimarrebbe, a seguito di una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, concretamente inoperante, l’astratta autorizzazione dell’Atto di Bruxelles, come per gli Stati che abbiano inteso non avvalersi di tale previsione , e come avveniva anche in Italia nel sistema in vigore fino alle modifiche introdotte con la legge 20/2/2009, n. 10.

La questione di legittimità costituzionale sollevata è rilevante, posto che ai fini del richiesto accertamento sulla pienezza del diritto di voto dell’elettore in occasione delle consultazioni per l’elezione del Parlamento Europeo deve farsi applicazione necessaria della disposizione e il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione.

La questione non può ritenersi inoltre manifestamente infondata.

Il precedente rappresentato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 271 del 2010, richiamata anche dall’Avvocatura, non ha risolto il quesito in discussione, posto che allora il Giudice remittente sollevò la questione di legittimità dell’art. 21 della legge n. 18 del 1979 non riconoscendo la legittimità della soglia di sbarramento in sé considerata, ma dubitando della legittimità della limitazione dell’accesso al riparto dei seggi in base ai resti per le liste che non avessero raggiunto il quoziente elettorale nazionale (sicché la Corte rilevò l’inammissibilità della questione poiché prospettata in modo contraddittorio, e per altro verso perché prospettava un intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata).

I ricorrenti chiedono invece oggi che sia riconosciuta l’illegittimità in radice dell’imposizione della soglia di sbarramento, in quanto limitazione irrazionale e immotivata del diritto di voto, neppure sorretta da quelle esigenze di stabilità del governo della cosa pubblica che anche recentemente vengono invocate a sostegno del mantenimento della soglia di sbarramento nelle consultazioni politiche per le elezioni nazionali delle Camere.

Il dubbio circa la conformità ai precetti costituzionali delle disposizioni della legge nazionale richiamate non appare agevolmente superabile posto che la limitazione del diritto degli elettori appare configgente con il diritto di voto personale ed uguale, libero ed effettivo riconosciuto dagli artt 1, 3, 48 della Costituzione della Repubblica.

Come è noto in un sistema elettorale di tipo proporzionale l’introduzione di una soglia di accesso alla rappresentanza è stata giustificata dalla necessità di evitare una eccessiva frammentazione dei partiti politici, fonte potenziale di instabilità dei governo e de sistema, posto che il governo ha la necessità di avere e mantenere la fiducia delle camere.

Nel sistema adottato per l’elezione del Parlamento europeo, a suffragio universale, libero e diretto, è stata espressa la scelta di tipo proporzionale, e la legge elettorale n. 18 del 1979 ha coerentemente previsto che i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e che l’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale; ma l’introduzione della soglia di sbarramento, comportante l’attribuzione dei seggi alle sole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno i 4 per cento dei voti validi espressi non appare sostenuta da alcuna motivazione razionale he giustifichi la limitazione della rappresentanza. II parlamento europeo, infatti, non ha il compito di eleggere o dare la fiducia ad alcun governo dell’Unione, al quale possa fornire stabilità di indirizzo politico e continuità di azione; né ha un ruolo determinante nella produzione legislativa, collaborando invece con il Consiglio nella discussione e nell’approvazione della normativa europea, ed esercitando il controllo sulle altre Istituzioni dell’Unione e concorrendo all’approvazione del bilancio.

La stessa questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale Federale Tedesca che, con sentenza del 9 novembre 2011, ha accolto due ricorsi in materia elettorale, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle clausola di sbarramento de 5% fissata dalla legge nazionale tedesca per le consultazione del Parlamento europeo. E recentemente la stessa Corte Federale, con sentenza del 26 febbraio 2014, ha ribadito l’illegittimità costituzionale della soglia d sbarramento, reintrodotta dal legislatore nazionale, nella misura del 3%, ritenendo la imitazione della rappresentanza del tutto ingiustificata e in contrasto con i principi di uguaglianza del voto e di par opportunità per i partiti politici.

Per quanto attiene alla legislazione nazionale italiana, la Corte costituzionale ha anche recentemente ricordato (Corte Cost. n. 1 del 4/12/2013 – dep. 13/1/2014) che il sistema elettorale, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 242 del 2012 e n. 107 del 1996; ordinanza n. 260 del 2002).

L’introduzione della soglia di sbarramento nelle consultazioni per l’elezione del Parlamento Europeo, per quanto esposto, appare priva i giustificazione e irrazionale e comporta la svalutazione della volontà di parte anche consistente dell’elettorato che abbia espresso preferenze per liste che abbiano conseguito sul piano nazionale meno del 4 per cento dei voti validi espressi. Si profila pertanto in conflitto con i principi relativi alla eguaglianza e pari dignità del diritto di voto che trovano garanzia nell’art. 48 della Costituzione repubblicana, in attuazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 e quale manifestazione dell’esercizio della sovranità popolare di cui all’art. 1, coma 2 Cost. nell’investitura delle cariche pubbliche rappresentative.

Visti gli artt. 134 Costituzione della Repubblica, 1 legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e ss. Della legge 11 marzo 1953 n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, comma 1 , n. 1 bis e 2 della legge 24/1/1979, n. 18, nella parte in cui, con scelta manifestamente irragionevole, introducono per le consultazioni del Parlamento Europeo una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito su piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, per contrasto con agli artt. 1, comma 2°, 3 e 48 della Costituzione.

Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si comunichi.

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2014

 

 

 

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Elezioni europee 2014: il manuale elettorale https://www.giurdanella.it/2014/05/elezioni-europee-2014-il-manuale-elettorale/ Mon, 05 May 2014 06:09:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22719 Il 25 maggio 2014 si svolgeranno le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Si voterà nello stesso periodo in tutti i 28 Stati membri (dunque anche in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, […]

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Il 25 maggio 2014 si svolgeranno le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Si voterà nello stesso periodo in tutti i 28 Stati membri (dunque anche in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria). L’Unione Europea comprende più di 500 milioni di persone.

Per la prima volta, il nuovo Parlamento, a seguito delle novità introdotte con i Trattati di Lisbona, eleggerà chi sarà alla guida della Commissione europea, cioè al Governo dell’UE. Il candidato presenta il suo programma politico al Parlamento e per essere eletto a Presidente della Commissione europea dovrà essere poi ‘approvato’ dalla maggioranza assoluta dei deputati (376 su 751). In caso contrario, gli Stati membri dovranno presentare un nuovo candidato.

Anche i candidati agli altri portafogli di competenze della Commissione dovranno superare la “valutazione” parlamentare prima di poter assumere la carica.

Il sistema elettorale

La legge n. 65 del 2014, entrata in vigore il 25 aprile, ha rafforzato la parità di genere alle elezioni europee: nel caso in cui l’elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.

Gli elementi essenziali del sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e la disciplina della campagna elettorale, dei finanziamenti a partiti e candidati sono illustrati nel Manuale elettorale per le elezioni europee 2014 a cura della Camera dei deputati.

Le modalità di elezione del Parlamento europeo sono disciplinate autonomamente da ciascuno Stato membro sulla base di alcuni principi comuni stabiliti dall’Unione europea. In Italia, il sistema elettorale è proporzionale ed i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni molto ampie.

La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze.

Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

La legge 22 aprile 2014, n. 65 ha modificato la legge elettorale europea per rafforzare la rappresentanza di genere.

In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, la legge reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del 2014 ed una disciplina a regime più incisiva che troverà applicazione dalle successive elezioni.

In particolare, la proposta di legge introduce, limitatamente alle elezioni europee del 2014, la tripla preferenza di genere prevedendo che, nel caso in cui l’elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.

Per quanto riguarda la disciplina a regime viene prevista:

– la composizione paritaria delle liste dei candidati, disponendosi che i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, a pena di inammissibilità; inoltre, i primi due candidati devono essere di sesso diverso;

– la tripla preferenza di genere, con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria per il 2014: le preferenze devono infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre preferenze, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza (e non solo la terza preferenza, come nella disciplina per il 2014).

Qui il manuale elettorale per le elezioni europee 2014, a cura della Camera dei deputati.

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Elezioni europee: tutte le date 6/7 aprile: pre… https://www.giurdanella.it/2014/04/elezioni-europee-tutte-le-date/ Sat, 05 Apr 2014 07:33:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22224 6/7 aprile: contrassegni, 15/16 aprile: candidati, 25 maggio: elezioni

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6/7 aprile: pre… proviene da Giurdanella.it.

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Elezioni europee: tutte le date

6/7 aprile: presentazione contrassegni – 15/16 aprile: presentazione liste – 25 maggio: votazioni

1) Nei giorni di domenica 6 aprile (dalle ore 8.00 alle 20.00) e di lunedì 7 aprile (dalle ore 8.00 alle ore 16.00), i partiti e i gruppi politici che intendono partecipare alle prossime elezioni europee devono depositare presso il ministero dell’Interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste dei candidati.

2) Solo i partiti e i gruppi politici che avranno depositato i contrassegni presso il ministero dell’Interno potranno presentare le liste dei candidati, con le firme necessarie, nei giorni di martedì 15 e mercoledì 16 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso le cancellerie delle Corti d’appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo.

3) Domenica 25 maggio 2014 si svolgeranno le consultazioni per l’elezione dei membri italiani del Parlamento Europeo (in abbinamento con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali di Abruzzo e Piemonte e per il rinnovo delle amministrazioni comunali in oltre 4.000 comuni). Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nella sola giornata di domenica.

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Nomi e curriculum dei candidati alle elezioni europee: 1) M5S https://www.giurdanella.it/2014/04/beppe-grillo-nomi-curriculum-dei-candidati-alle-elezioni-europee/ Sat, 05 Apr 2014 07:20:14 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22221 Il Movimento 5 Stelle presenta i propri candidati, in anticipo rispetto alla scadenza del 15 aprile

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Beppe Grillo ha comunicato sul suo blog i nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle per le elezioni europee del 25 maggio. Si sono infatti concluse le votazioni on line per la scelta dei candidati, a cui hanno partecipato 33.300 aventi diritto. Si tratta del primo partito a indicare i candidati. Il termine di presentazione dei contrassegni elettorali scade oggi (7 aprile), ma i nomi e le liste potranno essere presentati entro il 16 aprile.

Ecco intanto l’elenco dei candidati del M5S, tutti sconosciuti per la politica e divisi per circoscrizione (cliccando sul nome è possibile visualizzare il curriculum). Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo in Italia si svolgeranno il 25 maggio (qui tutte le scadenze)

Nord ovest
Antonica Gabriele – 870 secondo turno
Attademo Francesco – 503 primo turno
Beghin Tiziana – 1432 secondo turno
Bertellino Fabrizio – 1030 secondo turno
Cassimatis Marika – 1357 secondo turno
Desilvestri Fabio – 989 secondo turno
Evi Eleonora – 556 primo turno
Geraci Tiziana – 637 secondo turno
Girard Stefano – 1126 secondo turno
Mastrorosa Ilaria – 878 secondo turno
Mennella Grazia – 809 secondo turno
Misculin Bruno Giulio Andrea – 652 secondo turno
Salvatore Alice – 258 primo turno
Sayn Marco – 917 secondo turno
Scabbia Massimo – 634 secondo turno
Tranchellini Alice – 848 secondo turno
Valli Marco -1456 secondo turno
Viola Alessandra -1297 secondo turno
Voulaz Manuel – 33 primo turno
Zanni Marco – 1017 secondo turno

Nord est
Affronte Marco – 1158 secondo turno
Borrelli David – 501 primo turno
Burlini Giorgio – 1305 secondo turno
Cecchin Roberta – 837 secondo turno
Cobello Stefano – 1518 secondo turno
Dalpasso Giuseppe – 871 secondo turno
Gargagliano Nives – 828 secondo turno
Gibertoni Giulia – 1140 secondo turno
Marmiroli Alessandro -1598 secondo turno
Nicchia Francesca – 981 secondo turno
Piccinini Silvia – 193 primo turno
Rossi Francesco – 979 secondo turno
Zanella Cristiano – 134 primo turno
Zullo Marco – 168 primo turno

Centro
Agea Laura – 132 primo turno
Bottiglieri Fabio – 310 primo turno
Campo Giuseppa – 1295 secondo turno
Castaldo Fabio Massimo – 1701 secondo turno
Della Negra Matteo – 1728 secondo turno
Di Gennaro Marco – 1099 secondo turno
Fossi Silvia – 429 primo turno
Ghirga Giovanni – 1315 secondo turno
Pallotto Marina Adele – 1571 secondo turno
Ripoli Cristiano – 1637 secondo turno
Savari Danilo – 1340 secondo turno
Tamburrano Dario – 1880 secondo turno
Zama Bianca Maria – 366 – primo turno
Ziantoni Mara – 1270 secondo turno

Meridionale
Adinolfi Isabella – 1759 secondo turno
Aiuto Daniela – 1257 secondo turno
Alemagna Fabio – 863 secondo turno
Angelini Paolo – 185 primo turno
Cammarano Michele – 1063 secondo turno
Casili Cristian – 1055 secondo turno
Casmirro Pasquale – 58 primo turno
Ciarambino Valeria – 866 secondo turno
D’Amato Rosa – 332 primo turno
Embrice Luigia – 208 primo turno
Ferrara Laura – 133 primo turno
Ipri Maria – 938 secondo turno
Laricchia Antonella – 1030 secondo turno
Pedicini Piernicola – 317 primo turno
Pomante Melania – 1237 secondo turno
Ronzino Alfredo – 904 secondo turno
Viglione Vincenzo – 1121 secondo turno

Insulare
Cina’ Salvatore – 704 secondo turno
Di Prima Antonella – 724 secondo turno
Marini Nicola – 225 primo turno
Moi Giulia – 1664 secondo turno
Saija Maria – 776 secondo turno
Sobbrio Paola – 221 primo turno
Suriano Simona – 1274 secondo turno
Zanotto Antonio – 1146 secondo turno

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