elezioni Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/elezioni/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Sat, 20 Apr 2019 09:24:38 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Ricorso elettorale: contestare i verbali della commissione elettorale non richiede querela di falso https://www.giurdanella.it/2019/04/ricorso-elettorale-contestare-i-verbali-della-commissione-elettorale-non-richiede-querela-di-falso/ Fri, 26 Apr 2019 07:52:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=49211 Non è necessaria la querela di falso per contestare l’esattezza dei dati trascritti nel verbale dalla commissione elettorale, in particolare quando non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale (che richiederebbe la proposizione di querela di falso), ma solo la regolarità formale delle annotazioni in esso riportate. […]

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Non è necessaria la querela di falso per contestare l’esattezza dei dati trascritti nel verbale dalla commissione elettorale, in particolare quando non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale (che richiederebbe la proposizione di querela di falso), ma solo la regolarità formale delle annotazioni in esso riportate.

Tar Sicilia – Palermo, sez. I, 8 marzo 2019, n. 701

Mediante ricorso elettorale al TAR, venivano impugnati i verbali con i quali venivano contati un certo numero di voti a dei candidatati in lista elettorale, in contrasto a quanto era riportato nelle tabelle di scrutinio.

Veniva contestato, tuttavia, che la contestazione delle risultanze fidefacienti dei verbali delle sezioni elettorali avrebbe richiesto la proposizione della querela di falso innanzi al giudice ordinario, dato che fanno piena prova fino a querela di falso.

La contestazione del verbale della commissione elettorale e la querela di falso

Il Tar Palermitano, a tale proposito, cita il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla scorta della decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 32 del 20 novembre 2014.

E’ vero che i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione elettorale, in quanto atti pubblici, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza.

Tuttavia, secondo l’orientamento citato, ciò non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto (che resta coperto dalla fede privilegiata), ma piuttosto l’esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti, anch’essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la correttezza del contenuto del verbale, posto che, in tale evenienza, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale (che richiederebbe, quella sì, la proposizione di querela di falso), ma solo la regolarità formale delle annotazioni in esso riportate (ex plurimis Consiglio di Stato, III, 3 agosto 2016, n. 3518).

Nella fattispecie in esame,  il ricorrente contestava che i verbali della Commissione elettorale risultavano compilati in difformità dalle risultanze delle tabelle di scrutinio: in tale caso la contestazione dei dati in essi riportati non esige la querela di falso, giustificandosi  la verificazione ordinata dal TAR ai fini del computo esatto dei voti riportati dai candidati.

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CGA di Palermo: legittime le ultime elezioni regionali https://www.giurdanella.it/2018/10/cga-di-palermo-legittime-le-ultime-elezioni-regionali/ Wed, 03 Oct 2018 16:49:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37923 La legge Severino si applica in Sicilia? I Giudici amministrativi siciliani chiariscono la questione.

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Importante decisione del CGA di Palermo, depositata oggi, sull’ultima tornata elettorale regionale, svoltasi nel novembre 2017.

Si controverteva, in particolare, sulla legittimità delle candidature dei deputati del Movimento 5 Stelle, difesi dagli avvocati Carmelo Giurdanella, Marco Antoci e Giovanni Antoci, che avevano già seguito con esito favorevole la questione innanzi al TAR Sicilia.

La questione concerneva la corretta dichiarazione delle cause di incandidabilità, disciplinate da ultimo, a livello nazionale, dalla legge Severino (decreto legislativo n. 235/2012).

Secondo i giudici amministrativi, mentre le specifiche cause di incandidabilità previste dalla legge nazionale si applicano in via generalizzata in tutte le Regioni, lo stesso non può dirsi per le norme relative alla verifica delle stesse cause e alle sanzioni per la mancata o carente dichiarazione, in quanto la regione Sicilia ha potestà legislativa riservata in materia di organizzazione ed elezione dell’Assemblea Regionale.

Per questo motivo, l’Assessorato regionale ha agito correttamente nel ritenere inapplicabile la specifica disposizione nazionale secondo cui la semplice omissione del corretto riferimento alle cause di incandidabilità determinerebbe – a prescindere dalla sostanziale sussistenza dei requisiti – la cancellazione del candidato dalla lista. Era infatti pacifico in giudizio il pieno possesso, in capo ai candidati, dei requisiti di candidabilità previsti dalla legge Severino.

Di conseguenza, risultavano del tutto legittime le dichiarazioni dei candidati deputati, anche perché lo stesso Assessorato aveva confermato la correttezza della dichiarazione in ordine alle cause di incandidabilità recepite dalla normativa regionale.

In altri termini, non è stato ritenuto sufficiente un incompleto riferimento normativo, sulle cause di incandidabilità, perché si verifichi una carenza delle dichiarazioni: al massimo le stesse potranno essere considerate irregolari, senza alcuna conseguenza sull’esito elettorale.

Di seguito, la parte motiva della sentenza del CGA,

. . .

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia

Sentenza del 3 ottobre 2018

(presidente Giulio Castriota Scanderbeg, estensore Carlo Modica de Mohac)

(…)

In diritto

1.1. Gli artt.7 e 9 del D.lgs. n.235 del 2012 stabiliscono – rispettivamente – quali sono le cause di incandidabilità (art.7) e quali debbano essere le modalità di verifica (presentazione di una autocertificazione preventiva e controllo della veridicità della stessa) e la sanzione (cancellazione dalle liste) per il caso di inosservanza dell’obbligo di dichiarare l’assenza di cause di incandidabilità (art.9). Ora, mentre la norma che enumera tassativamente le cause di incandidabilità (art.7 cit.) costituisce una c.d. “norma di ordine pubblico”, perciostesso applicabile (anche) nella Regione siciliana, altrettanto non può dirsi per le norme volte a disciplinare le “modalità della verifica” in ordine alla candidabilità e la sanzione per il caso di inosservanza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione; fattispecie, queste ultime, che attengono alla potestà di autorganizzazione dell’Assemblea Regionale Siciliana, ad essa “riservata” dall’art.4 dello Statuto regionale (che, com’è noto, ha forza e valore di legge costituzionale) proprio per garantire il funzionamento della predetta assemblea parlamentare.

E poiché – in piena conformità a tale assetto di competenze (rectius: riparto di potestà) – nella Regione siciliana il procedimento elettorale è stato disciplinato dalla L. reg. 20.3.1951 n.29 (e non può che essere disciplinato da una legge regionale), ed il procedimento di c.d. “verifica dei poteri” (concernente l’accertamento di eventuali cause di ineleggibilità, incandidabilità e/o incompatibilità idonee ad impedire la proclamazione dei votati o a determinare la decadenza degli eletti) è disciplinato dal Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, correttamente l’Assessorato regionale ha ritenuto inapplicabile nella Regione la specifica norma contenuta nell’art.9, comma 2, del D.lgs. n.235 del 2012 – concernente un segmento di materia riservata all’autonomia regionale – secondo cui la semplice omissione del riferimento alle cause di incandidabilità previste dal precedente art.7 determina – a prescindere dalla sostanziale sussistenza dei requisiti – la cancellazione del candidato dalla lista.

Del resto, delle due l’una:

– o tale norma è volta a disciplinare il procedimento di verifica dei requisiti dei candidati alle elezioni regionali; ed allora è inapplicabile nella Regione (posto che, come testè accennato, la potestà di autorganizzazione in tale settore spetta a quest’ultima e non allo Stato);

– ovvero la norma in esame è volta ad introdurre una ulteriore causa di ineleggibilità (o di incandidabilità), riconducibile non già alla sostanziale mancanza di requisiti morali, ma al semplice fatto (formale) di non aver correttamente adempiuto un onere (la presentazione della dichiarazione autocertificatoria, in conformità ad un determinato modello); ed allora la norma è da considerare costituzionalmente illegittima in quanto lesiva dell’autonomia regionale perché volta a comprimere il diritto di elettorato passivo per l’accesso alla carica di deputato regionale anche nei confronti di soggetti che sono (e possono dimostrare di essere) in possesso dei requisiti morali per accedere alle cariche parlamentari e pubbliche.

E poiché fra due possibili interpretazioni di una norma, va sempre preferita quella maggiormente aderente ai principii, ai valori ed al dettato costituzionale, sembra al Collegio che occorra optare per la prima soluzione, secondo cui la norma in esame non è comunque applicabile nella Regione siciliana.

Ne deriva che legittimamente l’Assessorato Regionale ha diramato una direttiva con la quale ha confermato la correttezza della formula dichiaratoria espressa nel modulo da Esso fornito ai candidati (riferentesi alle sole cause di incandidabilità previste, in quanto formalmente recepite, dalla normativa regionale) ed ha disposto che le verifiche in ordine alla assenza delle cause di incandidabilità introdotte dal D.lgs. n.235 del 2012 fossero effettuate, d’ufficio, dagli uffici elettorali.

Il che è poi regolarmente avvenuto.

E poiché è risultato che nessuno dei candidati era in posizione di incandidabilità, la pretesa dell’appellante appare priva di ogni pratico e equo fondamento, essere evidente che la ratio della normativa statale posta a presidio dell’ordine pubblico – consistente nel precludere a soggetti ritenuti (dal Legislatore) moralmente inadeguati l’accesso a cariche elettive – è stata perfettamente rispettata.

1.2. Per completezza espositiva va comunque espressa un’ulteriore osservazione in ordine all’art.9 del D.Lgs. n.235 del 2012.

Esso prevede che i soggetti che non abbiano sottoscritto la dichiarazione concernente l’assenza delle cause di incandidabilità (indicate dal precedente art.7) debbano essere cancellati dalle liste.

Ora, a ben guardare, la norma in questione non prescrive affatto che in caso di mancata cancellazione dalle liste (del candidato che non abbia presentato la dichiarazione o che la abbia presentata in forma irregolare; condotta peraltro imputabile all’Autorità verificatrice e non certo al candidato), la sanzione debba inderogabilmente consistere nell’annullamento dell’elezione o della proclamazione dell’eletto (o nella pronunzia della sua decadenza dalla carica).

Al riguardo non può essere ignorato che l’art.7, comma 3, del D.Lgs. n.235 del 2012 sancisce che “l’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla”.

Il che significa, se le parole hanno un senso, che la nullità dell’elezione può essere pronunziata solamente nei confronti ed a carico di chi risulti non essere in possesso dei requisiti e non anche nei confronti di chi sia in possesso degli stessi, ma abbia omesso di produrre una regolare dichiarazione in tal senso.

Nulla impedisce, dunque – e la norma testè richiamata impone – che prima di procedere all’annullamento di una proclamazione di un eletto (o alla declaratoria della sua decadenza), l’Autorità competente alla verifica accerti se il soggetto illo tempore indebitamente non cancellato dalle liste, avesse o meno i requisiti morali per candidarsi.

Ed è evidente che ove tale accertamento conduca ad un esito fausto, non v’è alcuna ragione – e né la lettera né la ratio della norma fa propendere per la soluzione opposta – per pronunciare la sua decadenza o per annullare la sua proclamazione. Da tutto quanto fin qui osservato consegue che quand’anche si ritenesse applicabile nella Regione siciliana l’art.9 del D.lgs. n.235 del 2012 nella sua interezza (e cioè anche nella parte in cui pretende di imporre alla Regione le modalità di verifica e la sanzione per il caso di omessa verifica da parte dell’Autorità pubblica verificatrice), la conclusione cui pervenire per la fattispecie in esame non muterebbe.

Poiché, infatti, gli accertamenti svolti dall’Amministrazione hanno acclarato che nessun candidato difettava dei requisiti morali tassativamente indicati dall’art.7 del D.lgs. n.235 del 2012, non v’è ragione per accogliere la pretesa – rigidamente formalistica – dell’appellante.

1.3. Vi è, inoltre, un’ulteriore ragione per la quale l’appello non merita condivisione.

Come correttamente eccepito dall’Amministrazione e dagli appellanti incidentali, nel caso in esame sarebbe stato (e sarebbe) comunque applicabile – prima di pervenire all’annullamento della proclamazione degli eletti – l’istituto della “regolarizzazione documentale”, peraltro espressamente previsto dall’art.16 bis, comma 8, della L. reg. n.29 del 1951.

Non appare revocabile in dubbio, infatti, che nella fattispecie non si verte nell’ipotesi di “mancanza assoluta” della dichiarazione, ma di avvenuta produzione di una dichiarazione non perfettamente conforme alla prescrizione legislativa.

Si è in presenza, dunque, non già di inesistenza della dichiarazione, ma di una dichiarazione irregolare, perciostesso integrabile (cfr., proprio per un caso di contenzioso elettorale, C.S., III^, 16.5.2016 n.1983).

E poiché, come più volte sottolineato, l’integrazione avrebbe condotto alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti morali in capo agli eletti, non vi è alcun profilo di doglianza che meriti accoglimento.

1.4. Le superiori osservazioni si conformano ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’erroneo riferimento, nelle dichiarazioni tempestivamente depositate dai candidati alle elezioni, alle cause di incandidabilità già previste dall’abrogato art.58 del D.lgs. 18.8.2000 n.267, anziché a quelle disposte dall’art.10 del D.lgs. 31.12.2012 n.235, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva ed insanabile carenza delle predette dichiarazioni, ma va qualificato come mera irregolarità formale; né osta a tale qualificazione la diversità e, comunque, la non perfetta coincidenza delle cause di incandidabilità ora previste dall’art.10 del D.lgs. n.235 del 2012 rispetto a quelle previste dal citato art.58 se è incontestabile la volontà dei candidati, al di là dell’erroneo riferimento normativo, di certificare l’assenza, in via generale, delle cause che ostino all’incandidabilità per concorrere alle attuali elezioni secondo la legislazione vigente …” (C.S., III^, 16.5.2016 n.1983; Id., 23.5.2016 n.2123).

(…)

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La lista del partito che si richiama al fascismo deve essere sempre esclusa dalle elezioni https://www.giurdanella.it/2018/06/sempre-da-escludere-dalle-elezioni-del-partito-che-si-richiama-al-fascismo/ Tue, 12 Jun 2018 05:30:54 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36784 La regola dell'esclusione del partito che si richiama al fascismo è inderogabile

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La lista di partito che si presenta alle elezioni amministrative richiamandosi al fascismo è legittimamente esclusa, dal momento che  incorre nel divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, tale partito, di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e di cui all’art. 1 della l. n. 654 del 1952. (Cons. Stato 3208/2018)

Il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, 29 maggio 2018 n. 3208 )chiarisce che l’esclusione della lista elettorale “fascista” è obbligatoria, anche se il partito non richiama alla violenza e se ha in programma questioni di interesse strettamente locale

Il caso della lista “Fasci Italiani del Lavoro”

Con il ricorso, una lista aveva chiesto  al Tribunale amministrativo regionale di Brescia, di annullare o di dichiarare nulli, anche parzialmente, l’atto di proclamazione degli eletti e l’ammissione alla competizione della lista «Fasci italiani del Lavoro», con il conseguente effetto caducante su tutte le operazioni successive. Tale lista aveva infatti ottenuto più del 10 per cento dei voti, eleggendo un consigliere comunale.

Si trattava di una lista elettorale con richiami evidenti al fascismo, dal momento che sia il nome del partito che il simbolo utilizzato – un fascio repubblicano posto al centro, con in basso il tricolore italiano – richiamano espressamente i segni di riconoscimento del partito fascista.

Inoltre lo Statuto del partito prevede continui richiami al fascismo, fino a ritenerlo l’unica soluzione politica allo scontro ed alla crisi «delle due concezioni politico-economico-sociale marxista e liberalcapitalista».

Infine il delegato di lista e primo candidato della stessa, ha sempre proclamato di seguire la dottrina fascista, facendosi fotografare, in una immagine diffusa dalla stampa locale,  ritratto innanzi alla foto di Benito Mussolini.

I principi del Consiglio di Stato sulle liste che richiamo al fascismo

Secondo il Consiglio di Stato non è concepibile che «un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche» (Cons. St., sez. I, 23 febbraio 1994, par. n. 173/94; v. pure nello stesso senso, più di recente, Cons. St., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355).

 

In particolare l’utilizzo della parola “Fasci” nel nome della lista, l’immagine del fascio repubblicano nel simbolo e il richiamo ad evidenti contenuti dell’ideologia fascista nello Statuto del movimento, a cominciare dalla c.d. democrazia corporativa per finire con il «progetto di Rivoluzione Sociale e riforma dello Stato avviato dal fascismo» di cui pure si legge nello Statuto, sono tutti elementi che impongono l’incondizionata, legittima, e incontestabile esclusione dalla competizione elettorale del movimento, che in modo evidente, inequivocabile, si è richiamato e ispirato a principî del disciolto partito fascista, incorrendo nel divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, tale partito, di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e di cui all’art. 1 della l. n. 654 del 1952.

E’ irrilevante che il partito o la lista che si richiama al fascismo non proponga il sovvertimento della democrazia, la soppressione delle libertà costituzionali e l’uso della violenza come mezzo di lotta politica

Non rileva in senso contrario all’esclusione dalle elezioni che il movimento non si proponesse esplicitamente il sovvertimento dell’ordine democratico, la soppressione delle libertà costituzionali, l’utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, un movimento politico che si ispiri ai principî del disciolto partito fascista deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione elettorale, secondo quanto impone la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto, sul piano letterale e teleologico, non può essere applicato solo alla repressione di condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata, come l’appellante principale a torto sostiene, ma deve essere esteso ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento inequivoco ai suoi principî fondanti, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 645 del 1952 (St., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355).

Sono irrilevanti i fini e gli obiettivi di interesse strettamente locale della lista fascista, ma solo l’ideologia entro la quale il partito o la lista si iscrive

Secondo i giudici, che si richiamano al Tar in primo grado, è del tutto ininfluente che la lista nel proprio programma perseguisse l’obiettivo di risolvere problemi di interesse locale per un maggior benessere della collettività amministrata. Questo obiettivo, che ogni partito o movimento politico dichiara di perseguire nella competizione elettorale, non può certo oscurare, o far trascurare, la cornice ideologica entro il quale si iscrive, nel caso di specie, come si è detto, ostentatamente fascista, in violazione del precetto costituzionale.

L’effetto invalidante per le elezioni

A causa dell’elevata percentuale di voti della lista, oltre il 10 per cento dei votanti del comune, il Consiglio di Stato, alla luce dei consolidati principi in materia, decide di annullare le intere operazioni di voto e la proclamazione degli eletti nel Comune di Sermide e Felonica (MN).

Si riporta di seguito la sentenza del Consiglio di Stato, 29 maggio 2018 n. 3208

Pubblicato il 29/05/2018

N. 03208/2018REG.PROV.COLL.

N. 01162/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2018, proposto da Fiamma Negrini, rappresentata e difesa dall’Avvocato Monica Nassisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Genzano, n. 18;

contro

Comune di Sermide e Felonica (MN), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Gianolio e dall’Avvocato Orlando Sivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria, n. 5;

nei confronti

Giulio Zangheratti e Luigi Franceschini, rappresentati e difesi dall’Avvocato Paolo Morricone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Pierpaolo Polese in Roma, via Francesco De Sanctis, n. 15;

Mirco Bortesi, Annamaria Martini, Annalisa Bazzi, Claudia Guidorzi, Paolo Calzolari, Daniele Ghiselli, Edoardo Maestri, Erika Chiari, Vittorino Bindo Malagò, Davide Chieregatti, Mario Schiavon, Rita Bernardelli, Cristina Barlera, Lucia Doffini, Carla Banzi, Danila Polacchini, Marco Passini, Giorgio Buganza, Marco Reggiani, Maurizia Cavatton, Zena Roncada, Diego Bernardoni, Mattia Bortesi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 105 del 25 gennaio 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, resa tra le parti, la quale ha disposto l’esclusione della lista «Fasci Italiani del Lavoro» dalle elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale di Sermide e Felonica (MN) e ha sostituito la candidata illegittimamente eletta, Fiamma Negrini, con il candidato avente diritto secondo le regole ordinarie.

 

 

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellato Comune di Sermide e Felonica e degli appellanti incidentali, Giulio Zangheratti e di Luigi Franceschini;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante principale, Fiamma Negrini, l’Avvocato Monica Nassisi, per l’appellato, il Comune di Sermide e Felonica, l’Avvocato Paolo Gianolio e l’Avvocato Orlando Sivieri, e per gli appellanti incidentali, Giulio Zangheratti e Luigi Franceschini, l’Avvocato Paolo Morricone;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. In vista delle consultazioni dell’11 giugno 2017 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Sermide e Felonica (MN), la settima sottocommissione elettorale circondariale di Mantova – con il verbale n. 30/2017 – ha ammesso la candidatura di Fiamma Negrini alla carica di Sindaco e la lista di candidati alla carica di Consigliere comunale «Fasci Italiani del Lavoro».

1.1. Tale lista è stata individuata con il contrassegno «Cerchio a sfondo bianco con all’interno ruota dentata di colore rame sovrapposta da un fascio repubblicano rosso, nella parte inferiore e centrale della circonferenza interna vi è posto il tricolore italiano e la scritta che va da sinistra a destra “FASCI ITALIANI DEL LAVORO”».

1.2. La lista ha presentato come candidato Sindaco la suindicata Fiamma Negrini e 12 candidati alla carica di Consiglieri.

1.3. All’esito delle operazioni elettorali, svoltesi l’11 giugno 2017, la lista n. 1 «Sermide e Felonica insieme alla luce del sole» è giunta al primo posto con 1579 voti (e ha visto, quindi, eleggere 8 Consiglieri, oltre al Sindaco), mentre la lista n. 3 «La svolta Sermide e Felonica» ha riportato 1293 suffragi (con la conseguente elezione di 3 Consiglieri).

1.4. Infine, un Consigliere è stato assegnato alla citata lista n. 2 «Fasci Italiani del Lavoro» che aveva conseguito 334 voti, con la conseguente elezione della candidata Sindaco Fiamma Negrini.

2. Gli odierni appellanti incidentali, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sermide e Felonica, hanno impugnato l’ammissione di questa lista alle elezioni e hanno dedotto le seguenti censure in diritto:

a) la violazione e la falsa applicazione dell’art. XII delle disposizioni transitorie della Costituzione – che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista – degli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570/1960, della l. n. 645 del 1952, in quanto:

• la lista «Fasci Italiani del Lavoro» e il suo candidato Sindaco non potevano essere ammessi alla competizione elettorale;

• sia il nome del partito che il simbolo utilizzato – un fascio repubblicano posto al centro, con in basso il tricolore italiano – richiamano espressamente i segni di riconoscimento del partito fascista;

• lo Statuto del partito prevede continui richiami al fascismo, fino a ritenerlo l’unica soluzione politica allo scontro ed alla crisi «delle due concezioni politico-economico-sociale marxista e liberalcapitalista»;

• il partito si pone in dichiarata linea di continuità con quello fascista, così come proclamato all’interno dello stesso Statuto;

• il delegato di lista e primo candidato della stessa, Claudio Negrini, non ha mai nascosto l’intento del partito dei «Fasci Italiani del Lavoro» di ricollegarsi al disciolto partito fascista, come aveva affermato nell’intervista del 27 gennaio 2017 rilasciata al quotidiano locale Gazzetta di Mantova, ove compare una sua immagine ove è ritratto innanzi alla foto di Benito Mussolini (alle sue spalle);

• per pacifico e consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa il richiamo al partito fascista costituisce causa di non ammissione di una lista elettorale.

b) l’eccesso di potere per la inosservanza di circolare e delle istruzioni ministeriali e la conseguente contraddittorietà di comportamento e disparità di trattamento, in quanto:

• nelle istruzioni del Ministero dell’Interno per le elezioni amministrative del 2017 era espressamente indicato a pagina 33 che, oltre ai simboli che riproducono immagini religiose o simboli di comuni, «sono vietati anche i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo » e simili), come tali vietate dalla XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della costituzione e dalla legge 20 giugno 1952 n. 645»;

• la Commissione elettorale è incorsa in un evidente eccesso di potere, in quanto la sua decisione si sarebbe posta in diretto contrasto con le statuizioni del provvedimento ministeriale, valide su tutto il territorio nazionale.

2.1. Poiché lo scarto tra la lista n. 1 e la lista n. 3 è di 286 voti, inferiore al quantum di suffragi – n. 334 – ottenuto dalla lista «Fasci Italiani del Lavoro», di cui hanno chiesto l’esclusione, i ricorrenti hanno chiesto al primo giudice che fosse disposta la rinnovazione delle elezioni, non essendo sufficiente la mera correzione del risultato elettorale.

2.2. Essi hanno peraltro aggiunto che, nel caso di specie, non risulta predeterminabile per quale altra lista avrebbero votato gli elettori di quella di cui hanno chiesto l’estromissione né sarebbe dato sapere quanti di essi avrebbero in effetti votato per l’una o per l’altra delle liste rimaste in gioco.

2.3. In conclusione, quindi, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, di annullare o di dichiarare nulli, anche parzialmente, l’atto di proclamazione degli eletti e l’ammissione alla competizione della lista «Fasci italiani del Lavoro», con il conseguente effetto caducante su tutte le operazioni successive (nel caso fosse impossibile una nuova determinazione dei risultati) o, qualora il Tribunale avesse ritenuto di rideterminare il corretto risultato della tornata elettorale, hanno domandato di sostituire la candidata illegittimamente eletta con quella avente diritto, ai sensi dell’art. 130, comma 9, c.p.a.

2.4. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio il Comune intimato e la controinteressata, Fiamma Negrini, sollevando eccezioni in rito e chiedendo, nel merito, la reiezione del gravame.

2.5. Con l’ordinanza collegiale n. 1368 del 24 novembre 2017, il primo giudice ha ordinato ai ricorrenti di procedere all’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso, unitamente a copia della predetta ordinanza, a tutti i Consiglieri comunali non evocati in giudizio, assegnando loro un termine perentorio per l’adempimento (10 giorni) e per il successivo deposito (10 giorni).

2.6. Infine, una volta disposta l’integrazione del contraddittorio, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 105 del 24 gennaio 2018, dopo aver disatteso le eccezioni preliminari sollevate dal Comune e da Fiamma Negrini, ha ritenuto che la lista «Fasci italiani del Lavoro» sarebbe dovuta essere esclusa dalla competizione elettorale, perché esprimente una ideologia politica marcatamente fascista, e ha disposto la correzione del risultato elettorale, con l’esclusione di Fiamma Negrini dal Consiglio comunale e la sua sostituzione con il primo dei non eletti avente titolo, senza però annullare le intere elezioni, in quanto i 334 suffragi ottenuti dalla lista illegittimamente ammessa non avrebbero alterato in modo decisivo, con efficacia radicalmente invalidante, il risultato delle votazioni.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale Fiamma Negrini e, nel lamentarne l’erroneità per avere essa ritenuto che la lista esclusa si richiamasse all’ideologia fascista e incorresse nel divieto della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, ne ha chiesto la integrale riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado da Giulio Zangheratti e Luigi Franceschini.

3.1. Questi ultimi, a loro volta, hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui non ha disposto l’annullamento delle intere operazioni elettorali sulla scorta dell’assunto, a loro avviso erroneo, della non decisività dei voti espressi in favore della lista sul risultato delle elezioni e ne hanno chiesto, quindi, la parziale riforma nell’auspicato senso dell’annullamento delle intere operazioni elettorali.

3.2. Si è costituito, altresì, il Comune di Sermide e Felonica, appellato, per chiedere la reiezione dell’appello principale e, altresì, per chiedere la declaratoria di inammissibilità o, comunque, la reiezione anche dell’appello incidentale.

3.3. Nella pubblica udienza del 17 maggio 2018 il Collegio, dopo aver ascoltato l’ampia discussione orale dei difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello principale di Fiamma Negrini va respinto.

4.1. Ella ha in sintesi sostenuto, con due distinti motivi (il primo di cui alle pp. 10-19 del ricorso e il secondo di cui alle pp. 19- 21 del medesimo ricorso), l’erroneità della sentenza qui impugnata per avere ritenuto che la lista «Fasci Italiani del Lavoro» richiamerebbe simboli, ideologie e programmi del disciolto partito fascista, senza però considerare, da un lato, che essa in alcun modo si è proposta o ha avuto per finalità il sovvertimento dell’ordine democratico, la soppressione delle libertà costituzionali, l’utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, la propaganda del razzismo, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza, e che essa, dall’altro, aveva nel suo programma punti di interesse locale (il territorio, il Comune e l’ambiente), che nulla hanno a che fare con la possibile ricostituzione del partito fascista.

4.2. Entrambi gli argomenti sono infondati.

4.3. La lista «Fasci italiani del Lavoro», fin dal nome prescelto e dal simbolo usato, si richiama in modo esplicito all’ideologia fascista, come bene ha rilevato il primo giudice le cui statuizioni si sottraggono a qualsivoglia censura, con la conseguenza che non è concepibile che «un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche» (Cons. St., sez. I, 23 febbraio 1994, par. n. 173/94; v. pure nello stesso senso, più di recente, Cons. St., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355).

4.4. L’utilizzo della parola “Fasci” nel nome della lista, l’immagine del fascio repubblicano nel simbolo e il richiamo ad evidenti contenuti dell’ideologia fascista nello Statuto del movimento, a cominciare dalla c.d. democrazia corporativa per finire con il «progetto di Rivoluzione Sociale e riforma dello Stato avviato dal fascismo» di cui pure si legge nello Statuto, sono tutti elementi che impongono l’incondizionata, legittima, e incontestabile esclusione dalla competizione elettorale del movimento, che in modo evidente, inequivocabile, si è richiamato e ispirato a principî del disciolto partito fascista, incorrendo nel divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, tale partito, di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e di cui all’art. 1 della l. n. 654 del 1952.

4.5. Né rileva in senso contrario che il movimento non si proponesse esplicitamente il sovvertimento dell’ordine democratico, la soppressione delle libertà costituzionali, l’utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza, poiché, come pure questo Consiglio di Stato ha già chiarito, un movimento politico che si ispiri ai principî del disciolto partito fascista deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione elettorale, secondo quanto impone la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto, sul piano letterale e teleologico, non può essere applicato solo alla repressione di condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata, come l’appellante principale a torto sostiene, ma deve essere esteso ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento inequivoco ai suoi principî fondanti, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 645 del 1952 (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355).

4.4. Di qui la correttezza della sentenza impugnata, che ha doverosamente escluso la lista dalla competizione elettorale per il suo espresso e continuo riallacciarsi all’ideologia e al programma del disciolto partito fascista (dalla sua fondazione sino alla “svolta” repubblicana del 1943), considerando peraltro, e a ragione, del tutto ininfluente che essa nel proprio programma perseguisse l’obiettivo di risolvere problemi di interesse locale per un maggior benessere della collettività amministrata.

4.5. Questo obiettivo, che ogni partito o movimento politico dichiara di perseguire nella competizione elettorale, non può certo oscurare, o far trascurare, la cornice ideologica entro il quale si iscrive, nel caso di specie, come si è detto, ostentatamente fascista, in violazione del precetto costituzionale.

4.6. Ne consegue la reiezione dell’appello principale.

5. È fondato, invece, e deve essere accolto l’appello incidentale proposto da Giulio Zangheratti e da Luigi Franceschini, i quali lamentano che il primo giudice erroneamente non abbia annullato l’intera competizione elettorale.

5.1. Solo in limine litis va respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello incidentale qui in esame proposta su un autonomo capo della sentenza, sollevata dal Comune appellato, poiché è evidente che l’esame dell’appello incidentale autonomo è precluso, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.a., dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello principale e non già, come qui si è statuito, allorché lo stesso sia stato respinto nel merito.

5.2. Nel merito non si può condividere l’assunto della sentenza impugnata, secondo la quale i voti conseguiti dalla lista, ben 334 (pari ad oltre il 10% dei voti validi espressi), non avrebbero sortito effetto alcuno sulla intera competizione elettorale, ove al contrario si consideri, come già accennato (v., supra, § 1.3.), che tra la prima lista, risultata vincitrice, e la seconda, quanto al gradimento degli elettori, vi sono stati solo 286 voti di scarto differenziale.

5.3. La costante giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, da tempo rammenta che un effetto integralmente invalidante deve essere riconosciuto, in concreto, quando i suffragi raccolti dalla lista indebitamente ammessa – qui 334 – superino largamente questo scarto differenziale, come qui è avvenuto, così da presentarsi come suscettibili di alterare in maniera significativa il risultato complessivo della consultazione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 31 marzo 2012, n. 1889; Cons. St., sez. V, 20 marzo 2006, n. 1437).

5.4. E il concetto di “largamente” non è assoluto, ma deve essere rapportato, come è ovvio, al numero complessivo dei votanti – qui 3206 – delle singole realtà elettorali, su base locale, con la conseguenza che nel caso di specie, a fronte di un numero di voti – 334 – che per quanto non elevato è comunque largamente superiore a quello dello scarto differenziale tra le altre due liste in un piccolo Comune come quello di cui è causa, è impossibile determinare con attendibilità, in seguito ad una ipotetica eliminazione dei voti dati alla lista illegittimamente esclusa, a quali forze politiche essi sarebbero stati attribuiti dall’elettorato.

5.5. Un diverso ragionamento di tipo congetturale, come quello seguito dal primo giudice allorché ha giudicato non «ragionevolmente ipotizzabile che tutti gli elettori della lista esclusa avrebbero, in sua assenza, scelto di votare comunque per la lista denominata “La svolta Sermide e Felonica”», avrebbe un effetto inammissibilmente sostitutivo della volontà popolare.

5.6. Tale congettura nel caso di specie è infatti impossibile a farsi, perché non si può nemmeno ragionevolmente escludere che gran parte dei 334 elettori e, comunque, almeno 287 di essi potessero votare la terza lista, rovesciando il risultato elettorale, e già solo per l’impossibilità di escludere un siffatto esito, del tutto imprevedibile ma comunque non impensabile, si deve allora riconoscere, per cogenza logica, che l’efficacia invalidante dei voti illegittimamente espressi abbia inciso sull’intero risultato elettorale.

5.7. Proprio il rispetto di un elementare principio democratico, alla luce dei consolidati principî affermati da questo Consiglio in materia, impone allora anche nella vicenda presente, come è accaduto in altri casi analoghi (v., ad esempio, Cons. St., sez. V, 6 novembre 2015, n. 5069, per il caso nel quale la lista illegittimamente ammessa aveva ottenuto 355 voti a fronte di uno scarto di 212 voti tra la prima e la seconda lista), l’annullamento delle intere elezioni svoltesi l’11 giugno 2017 nel Comune di Sermide e Felonica (MN).

6. Ne segue che, in accoglimento dell’appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, l’incidenza totalmente invalidante dell’ammissione della lista comporta, per l’elevato numero di voti da essa conseguito (oltre il 10% dei voti validi espressi dal corpo elettorale del Comune), l’annullamento delle intere operazioni elettorali svoltesi nel giugno 2017 nel Comune di Sermide e Felonica e l’invalidazione della proclamazione di tutti gli eletti, Sindaco e Consiglieri comunali.

7. Le spese del doppio grado del giudizio, per la particolarità del caso, possono essere interamente compensate tra le parti.

8. La Segreteria della Sezione provvederà immediatamente, ai sensi dell’art. 130, comma 8, e dell’art. 131, comma 4, c.p.a., alla trasmissione di copia della presente sentenza al Sindaco di Sermide e Felonica (MN) e alla sua comunicazione alla Prefettura di Mantova.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto da Fiamma Negrini, e su quello incidentale, proposto da Giulio Zangheratti e Luigi Franceschini, respinge il primo e accoglie il secondo e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla in toto le operazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Sermide e Felonica (MN), svoltesi l’11 giugno 2017, e la relativa proclamazione degli eletti.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria della Sezione per la immediata trasmissione di copia della presente sentenza al Sindaco di Sermide e Felonica e per la sua altrettanto immediata comunicazione alla Prefettura di Mantova.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

 

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Patteggiamento e incandidabilità alle elezioni amministrative https://www.giurdanella.it/2018/05/patteggiamento-e-incandidabilita-alle-elezioni-amministrative/ Thu, 31 May 2018 05:30:06 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36649 La condanna patteggiata è motivo di incandidabilità se non c’è riabilitazione

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Il Tar Lazio sulle conseguenze del patteggiamento in materia di incandidabilità alle elezioni amministrative, se è intervenuta l’estinzione del reato ma non la riabilitazione. La condanna patteggiata è motivo di incandidabilità se non c’è riabilitazione (Tar Lazio -Latina, 24 maggio 2018, n. 278)

Secondo il Tar Latina, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 235 del 2012, l’unica causa di estinzione della condizione di incandidabilità alle elezioni dovuta a reati commessi è la sentenza di riabilitazione.

La differenza tra riabilitazione ed estinzione della condanna

La materia della incandidabilità per le cariche elettive è infatti attualmente disciplinata dal D.lgs. n. 235 del 2012 il quale nel disporre, all’art. 15, che l’incandidabilità opera anche nel caso di sentenza definitiva che disponga l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., prevede, al comma 3, che “la sentenza di riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 e seguenti del codice penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità”.

Infatti nella riabilitazione  l’effetto estintivo si verifica solo se il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta, rilevando il profilo soggettivo rilevato ex post dal giudice.

Al contrario non si può attribuire lo stesso effetto alla causa di estinzione del reato di cui all’art. 445, ultimo comma, c.p.p., giacché è correlata alla condizione oggettiva del mero decorso del tempo, dal momento che l’estinzione del reato e degli effetti penali della condanna di cui all’art. 445 c.p.p. discende dal mero fatto che il condannato non commetta altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni,

La riabilitazione dopo il patteggiamento

Del resto la Corte di Cassazione ha difatti riconosciuto al condannato, la cui pena sia stata medio tempore estinta ex art. 445, comma 2, c.p.c., l’interesse a chiedere la riabilitazione, in quanto correlato ad una completa valutazione post factum, non irrilevante sul piano dei diritti della persona (Cass. pen., sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089).

Ne consegue che sebbene entrambi gli istituti – della riabilitazione e dell’estinzione della pena patteggiata – assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, non possono ritenersi sovrapponibili ed equiparabili, in quanto solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell’effettiva rieducazione del reo, poiché l’estinzione ex art. 445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo. Pertanto solo alla riabilitazione possono ricollegarsi effetti ai fini della candidabilità.

Il requisito di onorabilità di riacquista solo dopo la prova della rieducazione del reo

Dalle differenze sostanziali tra i due istituti, secondo il  Tar Lazio, emerge la ratio della scelta rigorosa del Legislatore il quale non ha ritenuto – nel dettare la norma di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012 – di dover ancorare la cessazione della situazione di incandidabilità al venir meno degli effetti penali della condanna, richiedendo invece espressamente la prova dell’effettiva rieducazione del reo, come attestata attraverso la sentenza di riabilitazione, quale elemento indefettibile per il riacquisto dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 54, comma 2, della Costituzione, per l’accesso alle funzioni pubbliche (Corte Costituzionale, 19 novembre 2015, n. 236).

 

Clicca qui per la sentenza Tar Lazio, 24 maggio 2018, n. 278

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Le istruzioni per il Presidente di seggio elezioni 2015 https://www.giurdanella.it/2015/05/le-istruzioni-per-il-presidente-di-seggio-elezioni-2015/ Wed, 13 May 2015 14:10:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28136 Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, al fine di agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, ha predisposto, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le istruzioni per il Presidente di seggio sulla […]

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Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, al fine di agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, ha predisposto, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le istruzioni per il Presidente di seggio sulla procedura delle elezioni 2015.

Nella guida, per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda ai Presidenti di seggio che:

a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti ai candidati a sindaco e alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati a consigliere, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative con le elezioni regionali, ai seggi elettorali sono fornite distinte pubblicazioni. In tali casi si applicano le disposizioni sul funzionamento del seggio elettorale previste dall’art. 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (“Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”).

Pertanto, gli uffici di sezione devono tenere presente che:

1) le liste degli elettori della sezione e le liste elettorali aggiunte devono essere inserite nella corrispondente busta della serie “Elezioni regionali”;

2) i registri (maschile e femminile) per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti devono essere inseriti nella corrispondente busta della serie “Elezioni regionali”;

3) il materiale per il funzionamento dei seggi di utilizzo comune alle predette consultazioni (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) deve parimenti essere inserito nella corrispondente busta della serie “Elezioni regionali”;

4) i certificati medici, eventualmente esibiti dagli elettori portatori di handicap, devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio per le elezioni regionali;

5) conclusa la votazione alle ore 23 di domenica — o comunque dopo che hanno finito di votare tutti gli elettori presenti a quell’ora — il presidente di seggio deve accertare il numero degli elettori che hanno votato per ciascuna delle elezioni che si sono svolte presso la sezione, iniziando dalle elezioni regionali e continuando con le elezioni comunali e, eventualmente, circoscrizionali;

6) i plichi da confezionare prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contenenti, tra l’altro, le liste degli elettori della sezione e i registri per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, devono essere consegnati al tribunale o sezione distaccata di tribunale prima dello scrutinio stesso;

7) dopo di che, il seggio inizia immediatamente le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali;

8) concluso tale scrutinio, il seggio rinvia alle ore 14 del lunedì le operazioni di 4 scrutinio relative alle elezioni comunali e circoscrizionali;

9) conseguentemente, il presidente deve sigillare le urne che contengono le schede votate per le elezioni comunali e circoscrizionali e chiudere in un plico tutti i verbali, gli atti e i documenti della sezione riguardanti le predette elezioni;

10) lo scrutinio per le elezioni comunali e, a seguire, quello per le elezioni circoscrizionali inizia alle ore 14 di lunedì e prosegue senza alcuna interruzione;

11) alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, il materiale elettorale viene riconsegnato al Comune.

In allegato:

le istruzioni per i Presidenti di seggio per le elezioni amministrative 2015

le istruzioni per i Presidenti di seggio per le elezioni regionali 2015

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Election Day: novità dal Consiglio dei Ministri … https://www.giurdanella.it/2015/03/election-day-2015-il-decreto-del-governo/ Fri, 13 Mar 2015 17:32:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27136 Election Day: novità dal Consiglio dei Ministri “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative” (decreto legge) Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Interni, Angelino Alfano, ha approvato un decreto legge che, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali in un’unica data (election day), interviene […]

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Election Day: novità dal Consiglio dei Ministri

“Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative” (decreto legge)
Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Interni, Angelino Alfano, ha approvato un decreto legge che, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali in un’unica data (election day), interviene sistematicamente per flessibilizzare l’arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le elezioni stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la loro celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva a 60 giorni dalla scadenza di mandato.

La prima domenica utile risulta essere il 31 maggio 2015, pertanto la norma interviene stabilendo che l’elezione può essere celebrata anche nella prima domenica successiva alla scadenza del predetto termine dei 60 giorni.

Infatti, nella primavera prossima si svolgeranno sia le elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei consigli di 7 regioni a statuto ordinario (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia), sia il turno annuale di elezioni amministrative che interesserà, nelle 15 regioni a statuto ordinario, 515 comuni.

Le elezioni amministrative si devono tenere, per legge, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno mentre le elezioni regionali, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015, devono avere luogo “non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio” . La norma di flessibilizzazione interviene considerato il fatto che le elezioni degli organi elettivi regionali si sono svolte domenica 28 marzo 2010 (con scadenza del mandato 27 marzo 2015), e che entro il 27 maggio 2015 non risulta possibile individuare una data idonea per la coincidenza del primo o secondo turno con Festività religiose cristiane o ebraiche (Pasqua, Pentecoste), con festività civili (Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro) o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell’affluenza al voto (Adunata annuale degli Alpini).

⇒ Il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 18-3-2015. Il testo è in vigore dal 18 Marzo 2015

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Elezioni europee e amministrative, la nota del Ministero dell’Interno https://www.giurdanella.it/2014/05/elezioni-europee-e-amministrative-la-nota-del-ministero-dellinterno/ Sat, 24 May 2014 09:30:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23208 Riepilogo delle regole su tempi e modalità di voto, sul corpo elettorale e sul rilascio della tessera elettorale per votare alle elezioni

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Il Ministero dell’Interno, con nota del 17 maggio, ha reso note le principali (sintetiche) istruzioni sulle modalità di voto per le elezioni del 25 maggio.

In particolare, riepilogate le regole sui tempi e sulle modalità di voto, sul corpo elettorale e sulla relativa tessera.

A proposito della tessera elettorale, si chiarisce che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 25 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

.     .     .

Ministero dell’Interno

Comunicato del 17 maggio 2014
Elezioni del Parlamento europeo e amministrative


1) Quando si vota

Domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei consigli regionali dell’Abruzzo e del Piemonte  e dei sindaci e dei consigli di 3.900 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 24 capoluoghi di provincia).

Nella medesima data si voterà per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 131 comuni del Friuli Venezia Giulia, in 37 comuni della Sicilia ed in 18 comuni della Sardegna (di cui 2 capoluoghi di provincia).

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 25 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni regionali e comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 26 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

2) Come si vota

 

ELEZIONI EUROPEE

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza.
Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.
È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali.
I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

ELEZIONI REGIONALI  IN PIEMONTE  (SCHEDA VERDE)
Le elezioni regionali in Piemonte sono disciplinate con legge statale, salvo limitati aspetti di dettaglio disciplinati da normativa regionale.

L’elettore, con la matita copiativa, utilizzando un’unica scheda, potrà esprimere il proprio voto:

•    tracciando un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale: il voto così espresso è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata;
•    tracciando un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata;
•    tracciando un segno di voto nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale, sebbene non collegate fra loro (c.d. voto disgiunto);
•    tracciando un segno di voto solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali: il voto è così valido solo per la lista regionale e non può essere attribuito ad alcuna lista provinciale, neppure se collegata a quella regionale votata;
•    manifestando un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata: a tal fine scriverà il cognome oppure il nome e cognome e, se occorre, la data di nascita, sulla apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale stessa.

ELEZIONI REGIONALI  IN ABRUZZO (SCHEDA VERDE)
Le elezioni regionali in Abruzzo sono disciplinate con legge regionale.
Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista provinciale; inoltre può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere della lista provinciale votata. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

–    tracciando un segno di voto per una delle liste provinciali nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza: in tal caso scriverà il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente collegato alla lista provinciale e alla coalizione di cui la lista stessa fa parte;
–    tracciando un segno di voto solo sul nominativo del candidato Presidente: il voto è attribuito al solo candidato Presidente.

E’ importante evidenziare che:
–      se  il  segno di  voto è  espresso  per  più  liste  collegate allo stesso candidato Presidente il voto è attribuito al solo candidato Presidente;

–    non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente  e   per   una  lista  provinciale  diversa  da  quelle  a  lui collegate è nullo;

–   il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

•    per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il  candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”);
•    per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
•    solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

E’ importante evidenziare che:

–    le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
–    ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

–    tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
–    tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
–    tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
–    manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

E’ importante evidenziare che:

–    le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
–    nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
–    nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

3) Corpo elettorale

Si riepilogano, distintamente per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per le elezioni regionali in Abruzzo ed in Piemonte e per le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna, i dati sul corpo elettorale aggiornati alla revisione straordinaria delle liste elettorali effettuata alla data del 45° giorno antecedente la data delle votazioni.
Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia interesseranno un corpo elettorale, sul territorio nazionale, di 49.373.144 elettori, di cui 23.757.151 di sesso maschile e  25.615.993 di sesso femminile.
Le sezioni elettorali complessive saranno 61.594.
Voteranno, inoltre, nelle 574 sezioni elettorali appositamente istituite negli altri Paesi dell’Unione europea 1.398.307 elettori italiani.
Le elezioni nelle due Regioni a statuto ordinario, Piemonte e Abruzzo, interesseranno 4.848.122 elettori, di cui 2.343.707 di sesso maschile e 2.504.415 di sesso femminile; le sezioni saranno 6.476.
Le elezioni in 3.918 comuni di regioni a statuto ordinario e della Sardegna (la cui organizzazione è curata dal Ministero dell’Interno) interesseranno 16.852.215 elettori, di cui 8.180.596 di sesso maschile e 8.671.619 di sesso femminile; le sezioni saranno 21.058.

4) Tessera elettorale

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 25 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

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Elezioni regionali 2014, il manuale per le votazioni https://www.giurdanella.it/2014/05/elezioni-regionali-2014-il-manuale-le-votazioni/ Sat, 24 May 2014 08:30:34 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23161 La guida ufficiale del Ministero dell'Interno con "Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" per le elezioni regionali

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Il prossimo 25 maggio, oltre alle elezioni europee e a quelle amministrative, si voterà  anche per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale in Piemonte e in Abruzzo.

In questa occasione, il Ministero dell’interno ha reso disponibile alcune dispense con le istruzioni per l’uso alle votazioni.

Riprendiamo qui di seguito alcune parti del terzo manuale (di colore verde) dedicato alle elezioni regionali.

“Le norme per lo svolgimento dell’elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, nelle regioni a statuto ordinario che non hanno ancora esercitato la propria potestà legislativa o che fanno rinvio all’applicazione della legge statale, sono contenute, fondamentalmente:

– nella legge 17 febbraio 1968, n. 108;

– nella legge 23 febbraio 1995, n. 43;

– nell’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l’elezione diretta del presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni;

– infine, per quanto non disciplinato nella predetta normativa, nel testo unico delle leggi per le elezioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le unite istruzioni.

Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.”

Qui il testo integrale della guida del Ministero dell’Interno con “Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, ad uso dei cittadini italiani ed, in particolare, dei rappresentanti di lista e degli scrutatori (in PDF)

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Elezioni amministrative 2014, il manuale per le votazioni https://www.giurdanella.it/2014/05/elezioni-amministrative-il-manuale-le-votazioni/ Sat, 24 May 2014 07:30:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23159 Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, a cura del Ministero dell'Interno

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Il prossimo 25 maggio saranno 3901 i comuni interessati alle consultazioni elettorali nelle regioni a statuto ordinario, 131 in Friuli Venezia Giulia, 37 in Sicilia e 18 in Sardegna.

I comuni capoluoghi di provincia chiamati ad eleggere il sindaco e il consiglio comunale sono: Biella, Verbania, Vercelli, Bergamo, Cremona, Pavia, Padova, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Firenze, Livorno, Prato, Perugia, Terni, Ascoli Piceno, Pesaro, Pescara, Teramo, Campobasso, Bari, Foggia, Potenza, Caltanissetta, Sassari, Tortolì.

Proprio in occasione delle elezioni amministrative 2014 i Ministero dell’interno ha reso disponibile alcuni manuali per le votazioni.

Riprendiamo qui di seguito alcune parti della seconda guida (di colore azzurro) dedicata alle elezioni amministrative.

“Le norme per lo svolgimento dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale sono contenute, fondamentalmente: – nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la com posizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali; – nella legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

– nel D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge n. 81/1993;

– nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che ha riunito e coordinato t tutte le vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli enti locali.

L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Tra le altre novità legislative approvate negli ultimi anni si segnala la legge 23 novembre 2012, n. 215, che, modificando gli artt. 71 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto la possibilità per l’elettore, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché di sesso diverso.

Si rammenta, inoltre, il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione di una direttiva comunitaria, concernente l’attribuzione ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea che risiedono in Italia del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali. Tali cittadini possono chiedere al comune di residenza di essere iscritti in apposite liste elettorali aggiunte e in tal caso votano presso il seggio dove risiedono, previa esibizione della tessera elettorale. Pertanto, con il termine: «elettore» si intenderà ricompreso anche il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea residente in Italia, ammesso a votare per le elezioni comunali.

Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti ai candidati a sindaco e alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati a consigliere, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.”

Qui il testo integrale della guida alle elezioni amministrative 2014, a cura del Ministero dell’Interno con “Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione“, ad uso dei cittadini italiani ed, in particolare, dei rappresentanti di lista e degli scrutatori (in PDF)

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Elezioni Europee 2014, il manuale per le votazioni https://www.giurdanella.it/2014/05/elezioni-europee-2014-manuale-per-le-votazioni/ Fri, 23 May 2014 18:20:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23155 La Guida del Ministero dell'Interno con "Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione"

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Le elezioni europee 2014 sono ormai alle porte. In questa occasione  verranno eletti 751 deputati al Parlamento europeo, rappresentanti degli oltre 500 milioni di persone che vivono negli Stati membri dell’Unione europea.

Per la prima volta nella storia dell’Unione europea il nuovo Parlamento eleggerà chi sarà alla guida della Commissione europea, organo esecutivo dell’UE. 

Ai fini delle elezioni, il Ministero dell’interno ha reso disponibili alcune guide alle votazioni.

Riportiamo qui di seguito alcune parti della prima (di colore giallo) dedicata alle elezioni europee.

“Le norme per lo svolgimento dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale sono contenute, fondamentalmente:

– nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali;
– nella legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
– nel D.P.R 30 marzo 1957, n. 361

L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che:

A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quel le contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le unite istruzioni

Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:
a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici elettorali provinciali, agli Uffici elettorali circoscrizionali e all’Ufficio elettorale nazionale per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.”

Qui il testo integrale della guida del Ministero dell’Interno con “Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, ad uso dei cittadini italiani ed, in particolare, dei rappresentanti di lista e degli scrutatori (in PDF)

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Link utili:

– Il Tribunale di Venezia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della soglia di sbarramento del 4% alle elezioni europee (qui il testo dell’ordinanza)

– Il sistema elettorale

– Il manuale elettorale

– Tutte le istruzioni ufficiali del Ministero dell’Interno per le elezioni 2014:
A) ELEZIONI EUROPEE,
B) ELEZIONI REGIONALI,
C) ELEZIONI AMMINISTRATIVE
D) IL COMUNICATO DEL 17 MAGGIO

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