equo compenso Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/equo-compenso/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 07 Apr 2025 09:50:03 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 L’equo compenso nelle gare pubbliche https://www.giurdanella.it/2025/03/lequo-compenso-nelle-gare-pubbliche/ Mon, 17 Mar 2025 08:55:15 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=58274 Il Consiglio di Stato anticipa il correttivo appalti

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La questione della compatibilità tra la Legge sull’equo compenso (L. 49/2023) e il Codice dei contratti pubblici è approdata al Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato con sentenza n. 594/2025.

La questione giuridica analizzata dal Collegio è oggetto di un recente contrasto giurisprudenziale che vede contrapporsi due orientamenti.

Da un lato, il TAR Veneto (la cui sentenza n. 632/2024 è proprio quella impugnata dinanzi il Consiglio di Stato), seguito dal TAR Lazio (sentenza n.8580/2024), secondo i quali la regola dell’equo compenso ex lege 49/2024 deve essere applicata anche ai contratti pubblici, senza alcun pregiudizio al sistema concorrenziale che caratterizza gli appalti pubblici, giacché gli eventuali ribassi sul prezzo offerto dal professionista possono riguardare altre componenti quali “le spese e gli oneri accessori”.

In senso difforme, invece, il TAR Campania, con sentenza n. 1494/2024, (in senso conforme TAR Reggio Calabria n. 483/2024) ha escluso l’eterointegrazione dei bandi di gara con le disposizioni della legge sull’equo compenso.
Per il Collegio, infatti, la disciplina del d.lgs. 36/2023 contiene al suo interno gli strumenti necessari a tutela dell’equo compenso a favore dei professionisti.
In tale ottica, la verifica di anomalia delle offerte (art. 110 d.lgs. 36/2023) sarebbe finalizzata ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi.

Ebbene, il Consiglio di Stato si è espresso in senso favorevole al secondo degli orientamenti suesposti.

In primo luogo, il Collegio ha affermato che non sussiste alcuna antinomia tra L. 49/2023 e d.lgs. 36/2023 e, conseguentemente, nessuna necessità di eterointegrazione del bando che eventualmente ammetta il ribasso dei compensi.

Difatti, la nozione di equo compenso, inteso come “corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: […] per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, è diversa da quella complementare di compenso “non equo e proporzionato all’opera prestata” che consiste nelle “pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale.

In altri termini, il compenso è equo quando è conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/2012; diversamente, il compenso è iniquo se risulta inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale.

In particolare, l’articolo 9 del D.L. 1/2012 fa riferimento a un decreto ministeriale che, come già detto, individua i parametri di liquidazione giudiziale del compenso e a un decreto interministeriale (del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici

Sul punto, afferma il Collegio che “i due meccanismi … pur recando un nucleo comune (la formula moltiplicatoria per il compenso) differiscono quanto a natura della fonte normativa … scopi (l’uno mira a disciplinare la liquidazione dei compensi equi, l’altro punta alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara) … legittimando una ricostruzione dicotomica nel senso che la prima fonte individua il minimum corrispettivo inderogabile (il compenso equo ribassabile sino al 60%), mentre la seconda individua il corrispettivo equo da porre a base di gara.”

Ricostruito in questi termini il rapporto tra i due parametri normativi, il Consiglio di Stato ha stabilito che la nozione di equo applicabile alla contrattualistica pubblica è da intendersi come equo ribasso, frutto dell’interpretazione coordinata tra “corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell’affidamento”.

A favore della ricostruzione prospettata in sentenza, il Collegio ha rilevato che la tesi dell’equo compenso fisso e inderogabile contrasterebbe con i principi di matrice eurounitaria di concorrenza, oltre a non trovare fondamento letterale nell’articolo 8 del d.lgs. 36/2023 che richiama unicamente il principio di “equo compenso”, non richiedendone un’individuazione fissa, tanto da ammettere – ove previsto da disposizioni di legge – prestazioni d’opera a titolo gratuito.

Infine, a ulteriore fondamento della soluzione accolta dal Consiglio di Stato viene richiamato il correttivo appalti che, novellando l’articolo 41 d.lgs. 36/2023, stabilisce da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerta.
Per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

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Equo compenso e appalti: il T.A.R. Campania esclude l’integrabilità del bando https://www.giurdanella.it/2024/07/equo-compenso-e-appalti-il-t-a-r-campania-esclude-lintegrabilita-del-bando/ Wed, 24 Jul 2024 17:29:09 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57001 Sin dall’entrata in vigore della legge sull’equo compenso,  ci si è interrogati sul rapporto tra detta legge e l’ecosistema dei contratti pubblici. In particolare, si è cercato di capire se la L. 49/2023 sia destinata ad integrare i bandi di gara, determinando l’esclusione delle offerte che prevedano un eccessivo ribasso del compenso previsto a favore […]

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Sin dall’entrata in vigore della legge sull’equo compenso,  ci si è interrogati sul rapporto tra detta legge e l’ecosistema dei contratti pubblici.

In particolare, si è cercato di capire se la L. 49/2023 sia destinata ad integrare i bandi di gara, determinando l’esclusione delle offerte che prevedano un eccessivo ribasso del compenso previsto a favore dei professionisti.

Sul punto, il TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 632/2024 e il TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 8580/2024, hanno affermato che la materia degli appalti è destinata ad essere integrata dalla disciplina sull’equo compenso, negando che gli eventuali ribassi operati dagli offerenti possano incidere sulla parte dell’offerta economica che attiene al compenso.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che le dinamiche concorrenziali sarebbero comunque garantite dalla possibilità per gli operatori economici di effettuare ribassi su altre voci di costo come quelle attinenti agli oneri o costi generali; senza contare che il confronto competitivo si realizza anche rispetto all’offerta tecnica e alla qualità dei servizi.

Su una posizione antitetica si è collocata ANAC con  una nota del 23 aprile 2024, indirizzata alla Cabina di Regia per il Codice dei contratti pubblici, richiedendo un intervento chiarificatore da parte del Legislatore in merito al rapporto tra d.lgs. 36/2023 e L. 49/2024.

Per l’Autorità l’applicazione della legge sull’equo compenso alla materia dei contratti pubblici rischierebbe di contrastare con i principi ispiratori del sistema degli appalti, quali la concorrenza e la massima partecipazione; la sanzione civilistica della nullità prevista dalla l. 4972023 per le clausole che stabiliscono compensi non equi impedirebbe il confronto competitivo e di penalizzare gli operatori più giovani, i quali – secondo ANAC – non potendo contare su esperienza pregressa o strutture organizzative robuste, utilizzano i ribassi per rendere maggiormente appetibile la propria offerta economica.

Il T.A.R. della Campania, sezione staccata di Salerno (sez. II) con sentenza n. 1494/2024 è recentemente tornato sull’argomento, escludendo l’eterointegrazione dei bandi di gara con le disposizione della legge sull’equo compenso.

Per il Collegio, la disciplina del d.lgs. 36/2023 contiene al suo interno gli strumenti necessari a tutela dell’equo compenso a favore dei professionisti.

Infatti, il Codice dei contratti pubblici prevede un subprocedimento di verifica delle offerte anomale – tra cui rientrano anche quelle caratterizzate da un ribasso eccessivo-  destinate ad essere escluse dalla Stazione appaltante (non a monte, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di tassatività delle cause di esclusione).

Sul punto, il Collegio ha ricordato che all’interno del Codice “È prevista l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi)”.

Deve poi considerarsi che è lo stesso articolo 8, comma 2, d.lgs. 36/2023 che stabilisce che “Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.”

In altri termini, il principio dell’equo troverebbe adeguata tutela all’interno del d.lgs. 36/2023, il quale, dunque, non sarebbe destinato a entrare in contrasto con la legge 49/2023

Lo stesso articolo 3 della L. 49/2023  farebbe salve dalla sanzione della nullità le clausole che prevedono l’applicazione di compensi inferiori ai minimi tabellari in quanto riproduttive di disposizioni di legge (tra cui rientrano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici) o attuative di principi europei (tra cui il principio di concorrenza).

Sulla base delle precedenti osservazioni, il T.A.R. Campania esclude la possibilità che i bandi di gara siano eterointegrati con le disposizioni contenute all’interno della legge sull’equo compenso, ricordando come l’istituto dell’eterointegrazione non sia destinato a operare  in maniera generalizzata.

A tal proposito, il Collegio ha ribadito che “l’eterointegrazione del bando costituisce – in relazione alla sua attitudine ad incidere in maniera significativa sull’affidamento che la platea dei potenziali concorrenti deve poter nutrire sulla chiarezza, precisione ed univocità delle condizioni richieste per l’accesso alle procedure evidenziali, la cui formulazione incombe alla stazione appaltante – dispositivo del tutto eccezionale, suscettibile di operare solo in presenza di norme di settore a generale attitudine imperativa, la cui deroga sia in principio preclusa alle opzioni programmatiche della stessa amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, 28 agosto 2019, n. 5922). Anche la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, consentendo allo stesso un termine per regolarizzare la posizione (Corte di Giustizia, sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo)”.

Il Collegio conclude rilevando che il cuore del settore degli appalti è rappresentato dalla concorrenza che si gioca anche sul prezzo integralmente inteso, poiché una limitazione ad alcune voci di costo (oneri e spese generali) snaturerebbe il confronto competitivo a discapito di alcuni operatori economici (anche il T.A.R. Campania, come ANAC, fa riferimento ai concorrenti più giovani e inesperti).

La stessa legge sull’equo compenso, del resto, escluderebbe, secondo il T.A.R. Campania, la sanzione della nullità quando si tratti di clausole riproduttive di disposizioni di legge (come ad esempio il d. lgs. 36/2023) ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei (principio della concorrenza e del favor partecipationis).

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“L’Ora Legale”: la sesta puntata sulla Legge sull’equo compenso https://www.giurdanella.it/2024/06/lora-legale-la-sesta-puntata-sulla-legge-sullequo-compenso/ Mon, 24 Jun 2024 15:30:44 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56882 Per recuperare la puntata clicca qui  Venerdì scorso si è tenuto il sesto appuntamento con il webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, dedicato alla Legge sull’equo compenso (n. 49/2023). Ospiti della puntata sono state Antonella Trentini, avvocata pubblico e presidente dell’Unaep (Unione nazionale avvocati enti pubblici), e Lucia Di […]

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Venerdì scorso si è tenuto il sesto appuntamento con il webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, dedicato alla Legge sull’equo compenso (n. 49/2023).

Ospiti della puntata sono state Antonella Trentini, avvocata pubblico e presidente dell’Unaep (Unione nazionale avvocati enti pubblici), e Lucia Di Salvo, avvocata amministrativista, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, nonché segretaria dell’associazione di categoria (associazione degli avvocati amministrativisti di Sicilia).

L’avvocato Giurdanella ha individuato l’origine del problema in materia di compensi ai professionisti, citando il provvedimento Bersani dei primi anni duemila con cui sono stati rimossi i minimi tariffari e si è deciso di affidare alle logiche di mercato la determinazione dei compensi.

Come ha sottolineato l’avvocata Di Salvo, la scelta di liberalizzare a tal punto il settore ha portato, nel tempo, a un indebolimento della posizione dei professionisti, specialmente nei confronti di contraenti dotati di un potere economico non indifferente come le Pubbliche Amministrazioni.

La legge 49/2023, entrata in vigore ormai più di un anno fa, fornisce una definizione di equo compenso cui si addiviene sulla base di due parametri: l’adeguatezza della retribuzione alla qualità e quantità di lavoro svolto e la sua corrispondenza alle tariffe previste dai decreti ministeriali in materia di compensi ai professionisti.

La legge sull’equo compenso non regola unicamente il rapporto tra professionista e contraente forte, ma prevede una disciplina in materia di nullità di clausole che, come ha chiarito l’avvocata Trentini, sono vessatorie e vengono colpite dalla sanzione civilistica della nullità parziale, di protezione e rilevabile d’ufficio dal giudice.

Equo compenso e appalti

ANAC ha espresso qualche perplessità sulla compatibilità della Legge sull’equo compenso e quella degli appalti, ritenendo che la prima possa contrastare con le dinamiche concorrenziali cui sono ispirate le procedure ad evidenza pubblica e che il bando che non faccia riferimento alla legge 49 2023 non sia eterointegrabile.

In particolare, l’Autorità con un parere precontenzioso del febbraio 2024, ha auspicato l’intervento del legislatore.

Rilevanti sono state le pronunce del TAR Veneto e del TAR Lazio; in particolare, l’avvocato Trentini ha sottolineato che il TAR Lazio ha operato una interpretazione letterale della legge sull’equo compenso escludendo qualsiasi incompatibilità con il d.lgs. 36/2023.

in particolare, il Collegio ha ritenuto che i primi articoli della legge 49/2023 in combinato con le normative professionali stabiliscono obblighi imperativi e inderogabili che vengono così declinati:

– la nullità delle clausole inique (nullità parziale di protezione e rilevabile d’ufficio dal giudice)

-l’applicazione della legge sull’equo compenso anche alla materia degli appalti in ossequio ai principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento;

-la compatibilità della disciplina sui compensi con il diritto europeo e il principio della concorrenza.

Dunque, la giustizia amministrativa, a dispetto delle perplessità di ANAC, sta propugnando un’interpretazione inequivocabile della legge in analisi.

Riflessi deontologici

La legge 49 2023 stabilisce che gli ordini si dotino di una disciplina ad hoc per la responsabilità per i professionisti che contravvengono ai principi in essa sanciti.

In particolare, il codice deontologico forense prevede che l’avvocato non possa concordare un compenso in contrasto con l’art. 1 della legge sull’equo compenso. La violazione di questo obbligo comporta la sanzione (non indifferente) della censura; qualora, invece, il professionista manchi di avvisare il cliente che il compenso deve rispettare quanto stabilito dalla L. 49/2023, la sanzione sarà quella dell’avvertimento.

La legge sull’equo compenso si presenta come una legge che cerca di restituire dignità ai professionisti che rappresentano una risorsa utilissima in moltissimi settori economici del nostro paese.

Il dottor Santo Fabiano, a tal proposito, ha lanciato una provocazione circa il concetto di “convenienza” che va valutato nel contrarre un contratto di prestazione d’opera professionale, laddove il professionista non può essere valutato alla stregua di un oggetto, ma richiede una valutazione complessiva che non si attagli unicamente al costo della sua opera, ma alla qualità, all’organizzazione della sua attività.

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“L’Ora Legale”: l’equo compenso nei contratti pubblici https://www.giurdanella.it/2024/06/lora-legale-la-disciplina-dellequo-compenso-nei-contratti-pubblici/ Tue, 18 Jun 2024 10:27:42 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56856 Per iscriverti al webinar clicca qui Il prossimo venerdì 21 giugno ritorna il webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano. La puntata sarà dedicata alla legge 49/2023 sull’Equo compenso di cui parleremo con le avvocate Lucia Di Salvo e Antonella Trentini Si tratta di una disciplina destinata ad avere un […]

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Il prossimo venerdì 21 giugno ritorna il webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano.

La puntata sarà dedicata alla legge 49/2023 sull’Equo compenso di cui parleremo con le avvocate Lucia Di Salvo e Antonella Trentini

Si tratta di una disciplina destinata ad avere un impatto notevole sui rapporti di collaborazione tra professionisti e i cd. contraenti forti come le pubbliche amministrazioni, gli istituti di credito e le imprese di notevoli dimensioni per i quali è necessario prevedere un compenso equo secondo la definizione contenuta all’interno della L. 49/2023, all’art. 1.

Affronteremo il dibattuto tema del rapporto tra la Legge 49/2023 e la materia degli affidamenti di servizi (di ingegneria, architettura e legali) disciplinati dal Codice dei contratti pubblici; esiste un conflitto tra le due discipline? O l’equo compenso va garantito anche (e forse soprattutto) nei contratti stipulati dalle amministrazioni ai sensi del d.lgs. 36/2023?

La legge sull’equo compenso predispone anche uno strumento di tutela sul piano civilistico, ossia la previsione della nullità delle clausole che stabiliscano compensi non equi; il legislatore ha fatto uso della nullità cd. di protezione (che nasce in materia consumeristica), la quale non travolge l’intero contratto ma solo la singola clausola viziata. Con le nostre ospiti cercheremo di approfondire il regime processuale previsto dal legislatore per questa tipologia di nullità.

Un profilo che rimane ancora da chiarire riguarda la liquidazione dei compensi ad opera del Giudice, in sede di condanna alle spese? La legge sull’equo compenso ha natura precettiva per l’Autorità giudiziaria in questa fase?

Infine, cercheremo di analizzare i riflessi della legge 49/2023 sui codici deontologici, riflettendo sulle modifiche apportate di recente e cominciando proprio da quelle introdotte all’interno del Codice deontologico forense con la delibera n. 275 del 23 febbraio 2024 del Consiglio Nazionale Forense è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024.

Ti aspettiamo venerdì 21 giugno alle ore 15:00.

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L’equo compenso entra nel Codice deontologico forense https://www.giurdanella.it/2024/05/lequo-compenso-entra-nel-codice-deontologico-forense/ Thu, 30 May 2024 16:45:56 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56785 Con delibera n. 275 del 23 febbraio 2024, il Consiglio nazionale forense ha adottato la modifica al Codice deontologico forense in materia di equo compenso (pubblicata in G.U. n.102 del 3 maggio 2024), introducendo l’art. 25-bis (rubricato “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”), che così prevede: L’avvocato non può concordare o preventivare un […]

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Con delibera n. 275 del 23 febbraio 2024, il Consiglio nazionale forense ha adottato la modifica al Codice deontologico forense in materia di equo compenso (pubblicata in G.U. n.102 del 3 maggio 2024), introducendo l’art. 25-bis (rubricato “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”), che così prevede:
  1. L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

  2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

  3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Il nuovo articolo recepisce quanto previsto all’interno della Legge sull’equo compenso (L.49/2023), prevedendo misure sanzionatorie e disciplinari a carico degli avvocati che stabiliscano compensi al ribasso, in difformità a quanto previsto dal D.M 147/2022.

Alle conseguenze disciplinari si aggiunge la sanzione civilistica della nullità relativa e di protezione della clausola avente ad oggetto la determinazione del compenso non equo, rilevabile d’ufficio dal Giudice, ma solo a vantaggio del professionista.

I riflessi dell’intervento giudiziale sul rapporto contrattuale riguardano anche il cliente, il quale, non solo dovrà corrispondere al professionista la differenza tra l’equo compenso determinato giudizialmente e quanto effettivamente pagato, ma anche l’eventuale condanna al pagamento di un indennizzo a favore del professionista.

Peraltro, in relazione agli incarichi offerti dalle amministrazioni pubbliche o da soggetti comunque tenuti all’applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, sulla scorta delle recenti pronunce del T.A.R. Veneto n. 632/2024 e del T.A.R Lazio n. 8580/2024 – è da escludere l’incompatibilità tra la nuova legge sull’equo compenso ed il codice dei contratti, poiché l’interpretazione letterale e teleologica della prima depone in modo univoco per la piena applicabilità anche alla materia dei contratti pubblici e, dunque, non può esserci in concreto alcuna antinomia tra le due discipline.

In sintesi, per non far correre all’Amministrazione il rischio di vedersi condannata a pagare parcelle con i medi tariffari, come conseguenza dell’aver previsto un preventivo nullo (con conseguente responsabilità contabile per il danno erariale), occorrerà attenersi rigorosamente – in sede di pattuizione preventiva – ai minimi tariffari, come detto, potendo solamente prevedere un eventuale ribasso limitatamente alle spese generali.

Abbiamo parlato di equo compenso qui e qui.

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Equo compenso e appalti: esiste un conflitto? https://www.giurdanella.it/2024/05/equo-compenso-e-appalti-esiste-un-conflitto/ Thu, 09 May 2024 17:38:39 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56694 Com’è noto, la legge 49/2023 ha riscritto le regole in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, definendolo ”compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”. La suddetta legge si applica ai contratti che abbiano ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 […]

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Com’è noto, la legge 49/2023 ha riscritto le regole in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, definendolo ”compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.

La suddetta legge si applica ai contratti che abbiano ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. a favore di imprese bancarie, aziende di una certa dimensione e Pubbliche Amministrazioni, ossia tutti quei rapporti contrattuali in cui il professionista si trova nella posizione di “contraente debole”.

Il legislatore ha previsto la nullità per le clausole contrattuali che prevedano la corresponsione di un compenso non equo secondo i parametri fissati dalla stessa L. 49/2023; si tratta di una nullità di protezione che consente al solo professionista di impugnare la convenzione, il contratto o l’esito della gara innanzi al Tribunale territorialmente competente per la rideterminazione del compenso.

Attualmente rappresenta questione di elevato interesse il rapporto tra la legge sull’equo compenso e la disciplina dei contratti pubblici.

In particolare, ANAC, con una nota del 23 aprile 2024, ha richiesto con urgenza l’intervento interpretativo o normativo da parte del legislatore con una nota destinata alla Cabina di Regia e ai ministri dell’Economia e delle Infrastrutture.

Secondo l’autorità, la disciplina non sarebbe applicabile alla materia degli appalti pubblici almeno per due ordini di ragioni: l’art. 2 della l. 49/2023 stabilisce che la disciplina dell’equo compenso trovi applicazione ai contratti aventi ad oggetto prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c., mentre le prestazioni professionali effettuate nei confronti delle amministrazioni sono da ricondurre ai contratti d’appalto ex art. 1655 c.c.;, in secondo luogo, viene sottolineata la centralità del confronto concorrenziale all’intero delle procedure di evidenza pubblica con la conseguenza che, limitare la competizione tra gli operatori economici alle voci di costo quali “le spese accessorie” o all’elemento qualitativo delle offerte si tradurrebbe in una irragionevole compressione della libertà di impresa.

La giurisprudenza, al momento, sembra invece attestarsi su posizioni di assoluta compatibilità tra la disciplina dell’equo compenso e quella dei contratti pubblici.

A tal proposito, può essere interessante citare due recentissime pronunce del TAR Veneto e del Tar Lazio, rispettivamente la n. 632/2024 e la 8580/2024.

In entrambe le pronunce viene chiarito che le regole sull’equo compenso non contrastano con il criterio di aggiudicazione dell’offerta “economicamente vantaggiosa” (basato sul miglior rapporto prezzo/qualità), poiché il compenso del professionista rappresenta solo una delle plurime componenti del prezzo “ l’operatività del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo, è fatta salva in ragione della libertà, per l’operatore economico, di formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori” (T.A.R Veneto n. 632/2024). A ciò bisogna aggiungere che il confronto competitivo continuerebbe a giocarsi anche sul piano dell’offerta tecnica e della qualità dei servizi.

La compatibilità tra le due discipline, secondo i giudici amministrativi, sembrerebbe trovare conferma nel dato letterale dell’art. 8 d.lgs. 36/2023 che stabilisce che “la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”; del resto, sarebbe irragionevole che le regole contenute all’interno della l. 49/2023 non fossero rispettate proprio dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle gare pubbliche, ove vengono in gioco interessi generali di tutela del mercato e della concorrenza.

A ulteriore conferma dell’applicabilità della legge sull’equo compenso alla materia dei contratti pubblici può prendersi in considerazione il passaggio della sentenza del T.A.R Veneto in cui il Collegio argomenta la natura di norma imperativa degli artt. 1, 2 e 3 L. 49/2023 dicendo che tali disposizioni sono volte a “assicurare al professionista un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, sia in sostanziale attuazione dell’art. 36 Cost., sia per rafforzare la tutela dei professionisti nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, ovvero, per quanto in questa sede di interesse, con la P.a.”.

Queste considerazioni, secondo i giudici amministrativi, consentono di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio circa la compatibilità della legge sull’equo compenso con il diritto europeo e i principi di libertà di stabilimento e di concorrenza.

Il T.A.R Veneto – seguito dal T.A.R Lazio – ha ritenuto che le disposizioni sull’equo compenso non producano un ostacolo all’accesso al mercato del lavoro da parte dei professionisti, ma tuttalpiù prevede una tutela rafforzata a loro favore e a garanzia del valore del loro lavoro.

Del resto, la Corte di Giustizia ha in precedenza affermato che “una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato CE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio”.

Secondo il T.A.R Veneto, dunque, la legge aumenterebbe le garanzie a favore degli operatori economici – specialmente quelli di piccole dimensioni – che avrebbero la certezza che il confronto competitivo riguarderà altri aspetti dell’offerta, senza dover più competere sulla voce “compensi” con gli operatori di grandi dimensioni, che per loro stessa natura possono essere maggiormente in grado di formulare ribassi su tale voce, mantenendo comunque un margine di utile rilevante.

Nonostante la posizione giurisprudenziale, ANAC ha già annunciato che, nelle more di un intervento da parte del legislatore, adotterà la soluzione interpretativa che riterrà più adeguata e che pare porsi in netto contrasto con i più recenti arresti giurisprudenziali.

Il testo integrale delle sentenze citate è fruibile qui e qui.

Il comunicato stampa della nota ANAC del 23/04/2024 è fruibile qui.

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Legge sull’equo compenso: i riflessi sui codici deontologici https://www.giurdanella.it/2024/04/legge-sullequo-compenso-i-riflessi-sui-codici-deontologici/ Tue, 23 Apr 2024 17:44:33 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56642 La legge sull’equo compenso è stata introdotta ormai un anno fa e mira a tutelare il professionista che spesso è “parte debole” nella contrattazione con clienti quali Pubbliche amministrazioni, banche e società di notevoli dimensioni; l’obiettivo è quello di impedire la pattuizione di compensi eccessivamente bassi, non solo a garanzia del professionista, ma anche per […]

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La legge sull’equo compenso è stata introdotta ormai un anno fa e mira a tutelare il professionista che spesso è “parte debole” nella contrattazione con clienti quali Pubbliche amministrazioni, banche e società di notevoli dimensioni; l’obiettivo è quello di impedire la pattuizione di compensi eccessivamente bassi, non solo a garanzia del professionista, ma anche per salvaguardare il confronto concorrenziale all’interno del mercato.

L’art. 1 della L. 49/2023 definisce equo il compenso che sia “proporzionato alla quantità e alla qualita’ del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonche’ conforme ai compensi previsti rispettivamente:

  1. a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  2. b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  3. c) per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.”

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, la legge riguarda “rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile” regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di attività professionali anche in forma associata e societaria e svolte nei confronti di imprese bancarie o assicurative o in generale di imprese che, nell’anno precedente, abbiano occupato 50 o più lavoratori ovvero che abbiano avuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La normativa trova altresì applicazione alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Nonostante si attenda un’interpretazione autentica da parte del legislatore, Anac ritiene che la legge sull’equo compenso non si applichi agli appalti pubblici integrati e a quelli che riguardano servizi di architettura e ingegneria.

Il rischio, secondo l’Autorità anticorruzione, sarebbe quello di frustrare il confronto competitivo, scoraggiando i professionisti più giovani che non possono contare sui requisiti dell’esperienza professionale maturata o sull’organizzazione degli studi.

La legge stabilisce che sono nulle quelle clausole contrattuali che attribuiscano al cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni che prevedano, ad esempio, la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente il contenuto contrattuale, che impongano al  professionista di anticipare tutte le spese necessarie per l’attività o che consentano al cliente di pretendere prestazioni aggiuntive senza contropartita economica.

Oltre alla sanzione delle nullità delle clausole, sono previste sanzioni a carico del professionista che concluda contratti in violazione della regola sull’equo compenso; la legge stabilisce che i consigli nazionali si adeguino inserendo all’interno dei vari codici deontologici tali norme sanzionatorie.

Il primo Consiglio a recepire i dettami della l. 49/2023 è stato quello degli Ingegneri, il cui codice rinvia ai parametri previsti dalla legge per stabilire l’equità del compenso.

Dal canto suo il Consiglio nazionale forense ha introdotto una norma ad hoc all’interno del codice deontologico, la quale entrerà in vigore decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il CNF ha sposato una linea più morbida, prevedendo la sanzione della censura per chi concorda un compenso non equo e quella dell’ammonimento per il caso del legale che predispone il contratto senza avvisare il cliente dell’obbligo di equo compenso.

Infine, è stato istituito con decreto del Ministro della Giustizia n. 6/2024 l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso. L’organismo dovrà vigilare sull’osservanza della corretta determinazione ed applicazione della giusta remunerazione dei liberi professionisti e raccogliere le istanze delle libere professioni. Fanno parte dell’Osservatorio i rappresentanti di tutti i Consigli nazionali degli Ordini professionali.

Per leggere il testo integrale della legge clicca qui

 

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Equo compenso, il commento https://www.giurdanella.it/2023/04/equo-compenso-il-commento/ Sun, 09 Apr 2023 16:08:07 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55679 Dal decreto Bersani, 223 del 2006, alla legge sull'equo compenso, sono passati quasi 18 anni. Le tariffe professionali abolite tornano, quantomeno nei rapporti con le grandi imprese, le P.A. e le partecipate pubbliche.

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EQUO COMPENSO
NOTA BREVE A CURA DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO (sul ddl 338-B AC)

Il testo, composto di 13 articoli, definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2); 

disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4); 

prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5); 

consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);

prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7); 

disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8); 

consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9); 

istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10); 

prevede una disposizione transitoria che esclude dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11); 

Quadro normativo

La disciplina dell’equo compenso è stata introdotta, nella XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti “forti”, individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI.

Sono stati infatti approvati in rapida successione l’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale), e l’art. 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l’equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell’ambito del lavoro autonomo.

In particolare, l’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disciplinato il compenso degli avvocati nei rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione. Il legislatore ha introdotto una disciplina del compenso e ha richiesto che tale compenso sia equo, presupponendo che la convenzione sia stata predisposta unilateralmente dal cliente “forte” a svantaggio del professionista.

A tal fine, il decreto-legge ha introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l’articolo 13-bis, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che definisce equo il compenso dell’avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia: «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell’avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. 

Il comma 2 dell’articolo 19-quaterdecies, inoltre, ha esteso il diritto all’equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti. 

Si ricorda, peraltro, che in data 24 novembre 2017 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, ha deliberato l’invio di una segnalazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel d.l. 148/2017 e nel DDL AC 4741 di conversione dello stesso, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie” (c.d. decreto fiscale). In primo luogo, è stata segnalata la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall’art. 19-quaterdecies in  tema di “equo compenso” per le professioni, che introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle. 

Secondo l’Autorità, la disposizione, nella misura in cui collega l’equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti c.d. “forti” e ricomprende anche la Pubblica Amministrazione. 

L’Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. 

L’Autorità ha quindi concluso che “l’articolo 19- quaterdecies in quanto idoneo a reintrodurre nell’Ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all’intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate”.

Si ricorda, infine che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sezione IV), nella sentenza 4 luglio 2019, caso C-377/17 ha affermato che in materia di compensi professionali, l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi. 

Nella vicenda oggetto della sentenza, la Commissione UE aveva chiesto alla Corte di verificare se, mantenendo tariffe obbligatorie per gli architetti e gli ingegneri, la Germania fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE nonché dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Per essere conformi agli obiettivi di tale direttiva le tariffe devono essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale. 

La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che le tariffe obbligatorie previste in Germania per i servizi di progettazione di base degli architetti e degli ingegneri violino il suddetto articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, in quanto non idonee a perseguire in modo coerente e sistematico i “motivi imperativi di interesse generale” addotti dalla Germania, quali in particolare la garanzia dell’elevata qualità delle prestazioni professionali e la tutela dei consumatori.

Contenuto del disegno di legge

L’articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

L’articolo 2, definisce, al comma 1, l’ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; 

sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Rispetto alla normativa vigente, la proposta amplia l’ambito applicativo della disciplina sull’equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l’impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente “forte”.
La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull’equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l’articolo 4, comma 1, della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria. 

L’articolo 2 (comma 3) estende altresì l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a. Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione ed è posto nel contempo a carico di questi ultimi – con una disposizione analoga a quella di cui al comma 4-bis dell’art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148 del 2017 – l’obbligo di garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo in ogni caso conto dell’eventuale ripetitività della pre- stazione richiesta.

L’articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all’art. 1. 

Il comma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione: 

che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; 

che imponga allo stesso l’anticipazione di spese; 

che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: 

nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; 

nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; 

nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; 

nell’anticipazione delle spese a carico del professionista; 

nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; 

nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l’importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

nell’obbligo per il professionista di rimborsare il cliente per l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali.

Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l’intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d’ufficio.

Il comma 5 specifica che l’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.

In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore; tenendo conto dell’opera effettivamente prestata.

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L’articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

L’articolo 5:

specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest’ultimo e le imprese di cui all’art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si ricorda che in base all’art. 1370 c.c. le clausole predisposte unilateralmente da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro;

stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l’impresa ovvero, in caso di plu- ralità di prestazioni rese a seguito di un’unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell’ultima prestazione (comma 2); 

prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all’art. 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3). Si ricorda che per quanto riguarda la professione forense, l’aggiornamento biennale, su proposta del CNF, è già previsto dall’art. 13 della legge n. 247 del 2012; 

attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4); 

demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

L’articolo 6 consente alle imprese di cui all’art. 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L’articolo 7, comma 1 prevedeva nel testo approvato dalla Camera dei deputati la possibilità che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquistasse l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non avesse proposto opposizione ai sensi dell’articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. Nel corso dell’esame in Commissione è stata approvata, con riguardo a tale disposizione, una modifica, con la quale è stato sostituito il riferimento all’articolo 702-bis con il richiamo all’articolo 281-undecies c.p.c. Si tratta di una modifica legata alla abrogazione dell’articolo 702-bis c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), il quale ha sostituito il rito sommario con il rito semplificato disciplinato dal nuovo articolo 281-undecies c.p.c. a partire dal 28 di febbraio 2023. Ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l’ordine o il collegio professionale che lo ha emesso.

L’articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo.

L’articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell’ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell’azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII- bis del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.

L’articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l’Osservatorio nazionale sull’e- quo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell’equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull’equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.

L’osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, dovrà essere composto da:
un rappresentante designato dal Ministero del lavoro;
un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali;
due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all’art. 2 della legge n. 4 del 2013.
Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone, rimborso spese o altro emolumento.

L’articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.

L’articolo 12 abroga: 

l’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, c.d. (legge professionale forense); 

l’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017; 

l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. “decreto Bersani”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che a sua volta dispone l’abrogazione delle norme che prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.
 
Si ricorda che l’abrogazione di disposizioni abrogative non provoca automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate, come affermato dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del presidente della Camera del 20 aprile 2001 e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 13 del 2012).
 
Con riguardo all’abrogazione delle disposizioni di abrogazione delle norme che prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime occorre ricordare che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio.
 
Sulla materia è intervenuta la c.d. “legge Bersani” (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all’articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà dei minimi tariffari. 

Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell’art. 9 del DL n. 1 del 2012, che ha previsto l’abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all’importanza dell’opera.

Inoltre, l’art. 9 del DL 1/2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia si fa riferimento al D.M. 20 luglio 2012, n. 140; per gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e, per le professioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, al D.M. 19 luglio 2016, n. 165.

Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012, art. 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

A richiesta, l’avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

L’art. 13 della legge professionale forense ha previsto l’aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF.

Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

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Equo compenso per i professionisti, la legge https://www.giurdanella.it/2023/04/equo-compenso-per-i-professionisti-la-legge/ Sun, 09 Apr 2023 16:02:33 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55672 Equo compenso: la nuova legge si applica agli avvocati, a tutte le professioni regolate da Ordini o Collegi e anche alle professioni non riconosciute, disciplinate dalla legge 4 del 2013.

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Equo compenso per i professionisti. E’ ormai imminente l’approvazione definitiva alla Camera del disegno di legge n. 338-B AC, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali“.

Di seguito il testo (e qui un commento a cura del servizio studi del Senato)

Equo compenso per i professionisti

Art. 1. (Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all’atto del conferimento dell’in- carico professionale, la pattuizione di com- pensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3. (Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l’importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell’opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall’ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull’urgenza e sul pregio dell’attività prestata, sull’importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell’affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4. (Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

Art. 5. (Disciplina dell’equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all’articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell’onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa di cui all’articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all’articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6. (Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all’articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7. (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8. (Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9. (Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l’azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10. (Osservatorio nazionale sull’equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L’Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell’Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all’articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L’Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L’Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Incarichi professionali a titolo gratuito nella P.A.: quando sono legittimi https://www.giurdanella.it/2019/10/incarichi-professionali-a-titolo-gratuito-pubblica-amministrazione-condizioni/ Wed, 02 Oct 2019 14:32:43 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=52525 Il Tar Lazio chiarisce a quali condizioni è possibile affidare a dei professionisti incarichi privi di compenso economico e consulenze a titolo gratuito

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Non esiste un divieto per le Pubbliche Amministrazione di conferire incarichi professionali a titolo gratuito, in particolare se si tratta di consulenza a carattere eventuale ed occasionale, mentre il professionista ottiene vantaggi curriculari e di crescita professionale

Tar Lazio – Roma, sez. II, 30 settembre 2019, n. 11411

La giustizia amministrativa torna sulla questione della legittimità delle procedure di affidamento di incarichi professionali a professionisti senza un compenso, contro i quali gli ordini professionali hanno in questi anni intrapreso una lotta decisa.

Secondo il Tar Lazio, è legittima la procedura del Ministero dell’Economia, con la quale veniva ricercato un soggetto altamente specializzato, al fine di svolgere consulenze a titolo gratuito, che avevano ad oggetto “il diritto nazionale ed europeo societario, bancario e dei mercati e intermediari finanziari, in vista anche dell’adozione o integrazione di normative primarie e secondarie”.

A parere dei giudici amministrativi, per le Pubbliche Amministrazioni non esiste un divieto di incarichi a titolo gratuito, neanche per effetto dell’obbligo di equo compenso.

Nulla impedisce, infatti, al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza senza pretendere e ottenere alcun corrispettivo in denaro, mentre il professionista stesso può ricavare stimoli professionali e vantaggi curriculari.

La consulenza occasionale non è un incarico di lavoro autonomo o un appalto professionale

L’incarico affidato dal Ministero dell’Economia era di durata biennale, era previsto senza possibilità di rinnovo, ma con possibilità, per il professionista, di recedere, con preavviso di 30 giorni, fermo restando l’obbligo, per lo stesso, di portare a termine un eventuale studio che avesse iniziato.

A parere della sentenza in commento, il carattere eventuale ed occasionale della consulenza, seppure nell’arco temporale ordinariamente di due anni, non la rende qualificabile come contratto di lavoro autonomo.

Ciò viene desunto anche dalla previsione della possibilità, per il professionista, di porre comunque fine unilateralmente all’incarico in qualunque momento, senza che militino in senso contrario il preavviso di 30 giorni per esercitare tale diritto né la previsione dell’obbligo, per il professionista, di concludere la propria attività su eventuali questioni in corso.

L’obbligo di preavviso non eliminerebbe il carattere eventuale della consulenza, ma obbedirebbe ad una mera esigenza organizzativa: in altre parole, l’Amministrazione ha necessità di conoscere ex ante sull’apporto di quali professionalità nell’esame di questioni rilevanti può contare in un determinato periodo, dato che un’interruzione potrebbe determinare perdite di tempo e degli apporti qualificati già conferiti dai professionisti che non intendano più portare avanti la consulenza.

Dall’altro lato, la procedura non era un servizio professionale da svolgere sulla base del codice appalti, data l’assenza di una previsione del numero ben definito di incarichi da conferire, dell’individuazione puntuale dell’oggetto e della consistenza di ciascun incarico, nonché mancando una selezione vera e propria, con una graduatoria finale.

La possibilità di un incarico a titolo gratuito non è vietato dalla legge, e anzi è nell’interesse del professionista

Secondo la sentenza del Tar Lazio,  nel nostro ordinamento non si rinviene alcun divieto di conferire incarichi a titolo gratuito.

Infatti lo stesso obbligo di un equo compenso deve intendersi nel senso che, laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo. Mentre non si può desumere un obbligo implicito di onerosità di tutte le prestazioni.

E pertanto nessuna norma impedisce al professionista (secondo il TAR senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico) di prestare la propria consulenza senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro.

I vantaggi per il professionista che presta la propria opera a titolo gratuito

L’attività di consulenza, pur non dando vantaggi economici, potrebbe arrecare vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all’interno del proprio curriculum vitae, in particolare per professionisti ancora giovani che, sebbene qualificati, trovino ancora molti stimoli professionali nell’attività descritta nell’avviso e ravvisino altresì nella stessa un’opportunità per arricchire il proprio curriculum.

D’altronde anche professionisti con un bagaglio professionale consistente potrebbero avere interesse, in quanto stimolante, a contribuire, con la propria professionalità, all’elaborazione di norme per l’adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari, oggetto della consulenza.

Di seguito un estratto della sentenza:

(…)

Con il predetto avviso, diretto a giuristi del mondo accademico e/o forense, in possesso di esperienza di almeno 5 anni documentabile, anche a livello europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell’economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari, si chiede agli stessi una mera manifestazione di interesse a prestare, senza che sia prefissata la frequenza e l’entità dell’eventuale ‘prestazione’ nell’arco temporale di due anni, la propria consulenza nelle stesse suddette materie “in vista anche dell’adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l’altro, dell’adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari”.

VIII.1 – La genericità non costituisce un vizio dell’avviso ma un elemento che lo caratterizza, in forza del quale anzi esso è assolutamente legittimo.

Come, infatti, è stato anche precisato con il comunicato stampa che ha fornito i dovuti chiarimenti in ordine alla sua portata, all’esito della valutazione dei curricula obbligatoriamente inviati dai suindicati professionisti, non s’instaura alcun rapporto di lavoro né è prevista la fornitura di un servizio professionale.

IX – Proprio in ragione del carattere eventuale ed occasionale della consulenza, seppure nell’arco temporale ordinariamente di due anni, non può questa qualificarsi come contratto di lavoro autonomo, che, rispetto alle Pubbliche Amministrazioni, è ammissibile se si ravvisano tutti i presupposti indicati all’art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs n. 165/2001, di cui in questa sede si lamenta la violazione.

IX.1 – Ciò si desume ulteriormente dalla previsione della possibilità, per il professionista, di porre comunque fine unilateralmente all’incarico in qualunque momento.

IX.2 – Non militano in senso contrario né il prescritto preavviso di 30 giorni per esercitare tale diritto né la previsione dell’obbligo, per il professionista, di concludere la propria attività su eventuali questioni in corso.

Per quanto concerne il preavviso, esso obbedisce ad una mera esigenza organizzativa: in altre parole, l’Amministrazione ha necessità di conoscere ex ante sull’apporto di quali professionalità nell’esame di questioni rilevanti può contare in un determinato periodo.

L’obbligo di concludere l’incarico è funzionale ad un’azione della Pubblica Amministrazione efficace, che persegue il buon andamento: un’interruzione potrebbe, infatti, determinare perdite di tempo e degli apporti qualificati già conferiti dai professionisti che non intendano più portare avanti la consulenza.

IX.3 – Alla luce di quanto evidenziato non si ravvisa la dedotta violazione delle norme appena citate.

X – Non si tratta neppure di servizio il cui affidamento è sottoposto alla disciplina del Codice dei Contratti pubblici.

X.1 – Conduce a tale conclusione l’assenza della previsione del numero ben definito di incarichi da conferire, dell’individuazione puntuale dell’oggetto e della consistenza di ciascun incarico, nonché di una selezione vera e propria, con una graduatoria finale.

Perciò è evidente che nessun obbligo di applicare le norme del d.lgs n. 50/2016 sussisteva in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

X.1 – La prescrizione di requisiti minimi si rendeva invece evidentemente necessaria per acquisire manifestazioni di interesse solo da parte di soggetti qualificati che, ove ritenuti idonei sulla base della valutazione dei propri curricula, possano effettivamente dare un contributo rilevante nelle materie e nell’ambito delle attività indicate nell’avviso censurato.

XI – Alla luce dei rilievi svolti sinora, il carattere gratuito della consulenza appare legittimo.

XI.1 – Deve rilevarsi in proposito che nel nostro ordinamento non si rinviene alcun divieto in tal senso.

XI.2 – Non può ritenersi che la disciplina dell’equo compenso, diffusamente ed analiticamente descritta dalla parte ricorrente ed erroneamente invocata a sostegno delle proprie tesi, presenti tale carattere ostativo.

Essa deve, infatti, intendersi nel senso che, laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo.

XI.3 – Nulla impedisce, tuttavia, al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza, in questo caso richiesta solo in modo del tutto eventuale nei due anni stabiliti, senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro.

Lo stesso può invece in questo caso trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all’interno del proprio curriculum vitae.

Non bisogna dimenticare al riguardo che, se è vero che viene richiesta una determinata esperienza documentabile negli ambiti di materia indicati nell’avviso, è altresì vero che non si tratta di un’esperienza che può essere vantata solo da professionisti che lavorano da lunghissimo periodo e che per ciò stesso potrebbero non ricevere stimoli e vantaggi in termini curriculari.

Il vaglio dei curricula garantisce al Ministero di scegliere solo quanti siano ritenuti in concreto in grado di fornire un apporto valido, il che assicura lo stesso in ordine al livello qualitativo elevato della consulenza, ove acquisita.

Tuttavia potrebbe trattarsi di professionisti ancora giovani che, sebbene qualificati, trovino ancora molti stimoli professionali nell’attività descritta nell’avviso e ravvisino altresì nella stessa un’opportunità per arricchire il proprio curriculum.

D’altronde anche professionisti con un bagaglio professionale consistente potrebbero avere interesse, in quanto stimolante, a contribuire, con la propria professionalità, all’elaborazione di norme per l’adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitar

 

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