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]]>Ecco l’elenco ufficiale
GRUPPO A
Ancona è corretta da Messina
Caltanissetta è corretta da Potenza
Potenza è corretta da Trieste
Perugia è corretta da Ancona
Campobasso è corretta da Trento
Trieste è corretta da Perugia
Trento è corretta da Campobasso
Messina è corretta da Caltanissetta
GRUPPO B
Brescia è corretta da Cagliari
Cagliari è corretta da L’Aquila
Genova è corretta da Reggio Calabria
Reggio Calabria è corretta da Brescia
L’Aquila è corretta da Genova
GRUPPO C
Catania è corretta da Lecce
Lecce è corretta da Palermo
Palermo è corretta da Salerno
Salerno è corretta da Catania
GRUPPO D
Bari è corretta da Bologna
Bologna è corretta da Bari
Catanzaro è corretta da Firenze
Firenze è corretta da Venezia
Torino è corretta da Catanzaro
Venezia è corretta da Torino
GRUPPO E
Napoli è corretta da Milano
Roma è corretta da Napoli
Milano è corretta da Roma
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]]>Si riporta per esteso il testo del Decreto del Ministero della Giustizia del 4 dicembre 2013 con cui sono state nominate le sottocommissioni avente sede presso ciascuna Corte di Appello.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO il Decreto Ministeriale 2 settembre 2013 con il quale è stata indetta una sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso le Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze , Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l’anno 2013;
VISTO il Decreto Ministeriale 14 novembre 2013 con il quale sono state costituite la commissione presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni aventi sede presso ciascuna Corte di Appello;
VISTO l’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, modificato dall’art. 1 della Legge 27 giugno 1988, n. 242, dall’art. 2 della legge 20 aprile 1989, n. 142 e dall’art. 1 bis comma 7 del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, nonché dall’art. 8, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, dall’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dall’art. 83 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;
RITENUTO che, in relazione al numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione, occorre procedere alla nomina di ulteriori sottocommissioni esaminatrici presso le Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste e Venezia costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle sottocommissioni nominate ai sensi del comma 4 dell’art. 1 bis del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
VISTE le designazioni del Consiglio Nazionale Forense relative agli avvocati da nominare per ciascun distretto;
VISTO l’art. 84 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTO l’art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241, che esclude la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di particolari esigenze di celerità;
CONSIDERATA la sicura ricorrenza delle esigenze appena dette per il presente decreto che deve precedere analoghi successivi decreti ad esso collegati, da adottarsi entro e non oltre la data delle prove d’esame fissate nel D.M. 4 settembre 2012 di cui in premessa;
VISTO l’art. 21-octies, comma II, legge 7 agosto 1990 n. 241 e considerato che i decreti generali di nomina dei componenti delle sottocommissioni per le ragioni sopra dette non possono avere, nella fase, diverso contenuto dispositivo;
RITENUTA la necessità di nominare per le Corti di Appello di Cagliari, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Venezia, in assenza di designazioni da parte delle competenti Università, i professori componenti delle sottocommissioni di esame, scegliendoli secondo il criterio della turnazione;
VISTA la legge 24 febbraio 1997, n. 27;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
DECRETA
Le sottocommissioni per gli esami di avvocato indetti per l’anno 2013, ulteriori rispetto a quelle nominate con Decreto Ministeriale 14 novembre 2013 presso le Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, l’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste e Venezia sono così costituite:
Roma, 4 dicembre 2013
IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri
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]]>esame di abilitazione forense
Tribunale di Roma
sezione civile
dr… – udienza del …
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
Tizio, nato a …, il …., residente in …. , via …. n …. , rappresentato, assistito e difeso dall avv. ….. c.f. ….. con il quale ai fini della presente procedura, elettivamente domiciliato in via …. ,n …. presso lo studio del predetto avvocato, in virtù di procura a margine del presente atto
convenuto
CONTRO
Caio, rappresentato e difeso dall’avv…
Premessa in fatto
Con atto di citazione notificato in data ….il Sig. Caio , conveniva in giudizio l’odierno convenuto, assumendo che con scrittura privata del 20.06.1991 era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale, il sig. Tizio si ebbligava a trasferire all’attore un immobile sito in Roma per il prezzo convenuto di 750 milioni di lire. Assumeva altresì il sig. Caio, che le parti avevano convenuto per il pagamento dell’appartamento in questione, il versamento di un acconto pari a 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare , ulteriori tre rate da 100 milioni senza alcuna determinazione di termine del pagamento, e che infine la corresponsione del residuo al momento della stipula del definitivo, stipula che sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta effettuata da Tizio. Esponeva ancora l’attore, che le parti pattuivano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, Tizio si impegnava a consegnare le chiavi dell’appartamento a fronte del versamento del primo acconto suddetto.
Pur non avendo adempiuto al regolare pagamento del prezzo convenuto, oggi Caio conviene in giudizio l’odierno convenuto al fine di vedersi dichiarato esclusivo proprietario del’immobile ubicato in Roma, in virtù di una presunta usucapione, adducendo di averlo posseduto ininterrottamente sin dal 1991 e di aver sostenuto tutte le spese condominiali ed ordinarie dello stesso.
IN DIRITTO
2. DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
Nel caso di specie, si è in presenza dunque di una serie di contratti tra loro funzionalmente collegati in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo).
Ma per quanto le parti, attraverso i contratti accessori, pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria, ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al contratto principale rispondendo ciascuno ad una precisa e tipica funzione economico-sociale, quei contratti accessori, resteranno privi di causa, rendendo ingiustificate le prestazioni oggetto degli stessi, nell’ipotesi in cui il contratto principale (cioè, il contratto preliminare) cui sono accessori, perde efficacia; nel caso de quo, poiché il contratto preliminare è stato stipulato dalle parti in data 20.06.1991 e non essendo stato convenuto un termine per la stipula del definitivo, il diritto ad ottenere la stipula si è prescritto, non essendo intercorsi atti interruttivi nei dieci anni successivi alla data del preliminare di compravendita.
Ne discende , come è stato affermato dagli Ermellini ( sent. N. 10752 del 1993) che, la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l’obbligo di restituzione, a norma dell’art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629).
Alla luce di quanto rappresentato, il sig. Tizio come sopra rappresentato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti
Conclusioni
“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito:
– Rigettare, nel merito, la domanda attorea perché infondata e inammissibile in fatto e in diritto;
-In via riconvenzionale, accogliere la domanda di restituzione dell’immobile sito in Roma avanzata dal sig. tizio;
-Con vittoria di spese.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c.
La spiegata domanda riconvenzionale comporta il pagamento del contributo unificato pari ad €
Si allegano i seguenti documenti:
1. copia del contratto preliminare del 20.06.1991;
2. copia assegno 150 milioni di lire.
Data, luogo Avv.
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]]>L'articolo Esame Avvocato 2013. Atto di diritto penale: il testo della traccia proviene da Giurdanella.it.
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]]>L'articolo Esame avvocato 2013. Atto di diritto amministrativo: il testo della traccia proviene da Giurdanella.it.
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]]>Traccia
Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonché assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un’edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo.
Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato
Svolgimento
La fattispecie in esame considera una serie di eventi posti in essere da Tizio che, trovandosi alla guida di un autoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, provoca un incidente stradale con conseguenze letali per Mevio, pedone su di un marciapiedi e la distruzione di una edicola.
Preliminare all’esatta determinazione delle conseguenze penali che la condotta di Tizio ha posto in essere, è accertare se si tratti di omicidio colposo o doloso (per dolo eventuale).
La distinzione è significativa, perché dalla colpa cosciente discende l’imputazione per omicidio colposo (seppur con l’aggravante del III co nn 1 e 2 del 589 c.p.), dal dolo eventuale discende direttamente l’omicidio volontario, di cui al 575 c.p.
Il criterio preponderante in giurisprudenza è quello dell’accettazione del rischio, per il quale ricorre il dolo eventuale quando l’agente abbia tenuto la condotta tipica nella previsione dell’evento ed accettando la sua verificazione (quale evenienza accessoria al conseguimento dell’obiettivo prefissato), laddove nella colpa cosciente alla previsione dell’evento si accompagna la mancata accettazione dello stesso.
In particolare, si è chiarito che sussiste il dolo eventuale quando “chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità – od anche la semplice possibilità – che esso si verifichi e ne accetta il rischio” (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428/1992); quando “l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle” (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571); quando l’agente ha “la consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonchè dell’accettazione volontaristica del rischio” (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994).
Ciò premesso, nei casi analoghi alla fattispecie in esame la Cassazione penale tende a negare il dolo eventuale, e a ravvisare una mera condotta colposa, e nello specifico una colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione dell’evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà. Essa si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest’ultimo si risolve nell’accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato.
Pertanto si ritiene che l’omicidio causato da guida in stato di ebbrezza/stupefacenti sia omicidio colposo aggravato e non volontario. Cass. Pen. n. 20465/13 ha statuito, in un caso analogo, che l’alterazione psicofisica del responsabile dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale. Si esclude infatti alla radice la sussistenza dell’elemento rappresentativo del dolo. Anche se il conducente si fosse concretamente rappresentato l’investimento e la morte di un’altra persona (ma paradossalmente anche di sé stesso), non sarebbe possibile affermare che l’automobilista si sia messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno.
E’ di tutta evidenza, dunque, che – in questa fase – la condotta dell’agente viene punita sotto il profilo esclusivamente e puramente colposo, cioè si ritiene che l’incidente stradale sia stata determinato da una responsabilità che si fonda su di una colpa del soggetto. Le conseguenze letali o lesive manifestatesi non sono, quindi, state volute dall’agente né preventivamente, né in corso di verificazione dei fatti, ma sono cagionate dai due principali elementi indicati dall’art. 43 co. 1 terza parte c.p., l’imprudenza e l’inosservanza di leggi o regolamenti.
Analizzando la fattispecie in esame alla luce delle suesposte considerazioni, possiamo evidenziare la mancanza nella condotta di Tizio, di elementi che possano condurre ad una imputazione per omicidio doloso. E’ evidente che con la sua condotta ha commesso una pluralità di reati, ma considerato che in tali casi l’orientamento dominante in giurisprudenza ha escluso l’ ipotesi del reato complesso, possiamo ritenere prevedibile un’ imputazione per omicidio colposo (seppur con l’aggravante del III co nn 1 e 2 del 589 c.p.), la contestazione dell’art. 186 2 bis ( come novellato dalla L.120\2010) Cds e quella dell’art. 187 Cds, uniti dal vincolo della continuazione ex. Art. 81 c.p..
L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: possibile soluzione della traccia sulla guida in stato di ebrezza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: riferimenti giurisprudenziali della traccia 1 (guida in stato di ebrezza) proviene da Giurdanella.it.
]]>Mevio decedeva sul colpo.
Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato
Riferimenti giurisprudenziali:
Cass. pen., Sez. IV, n. 13083/2009
Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo “in re ipsa” per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo — e non volontario con dolo eventuale — il fatto dell’uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d’ebbrezza che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano).
Cass. pen., Sez. I, n. 20465/2013
In occasione di un sinistro stradale con esito mortale, l’alterazione psicofisica del responsabile dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale.
Si esclude infatti n radice la sussistenza dell’elemento rappresentativo del dolo. Anche se l’imputato si fosse concretamente rappresentato l’investimento e la morte di un’altra persona (paradossalmente anche di sé stesso), non si potrebbe affermare che lo sventurato automobilista si fosse «messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno»
Cass. pen., Sez. IV, n. 46441/2012
In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura un’ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 84 c.p.
L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: riferimenti giurisprudenziali della traccia 1 (guida in stato di ebrezza) proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 2 (assegni circolari) proviene da Giurdanella.it.
]]>Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di tre di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest’ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità del predetto Caio, versa in banca gli assegni senza alcuna loro manomissione e, nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.
A seguito della denuncia dell’istituto di credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento), si scopre che gli assegni sono stati negoziati e incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di videosorveglianza della banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l’apertura del conto, Tizio (pregiudicato già fotosegnalato presso gli archivi della polizia) viene identificato e sottoposto a procedimento penale.
Tizio si reca da un legale per conoscere le conseguenze della propria condotta.
Il candidato assuna le vesti di avvocato di Tizio analizzi la fattispecie di reato configurabili nella fattispecie
L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 2 (assegni circolari) proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 1 (guida in stato di ebrezza) proviene da Giurdanella.it.
]]>Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato.
Qui i riferimenti giurisprudenziali
L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 1 (guida in stato di ebrezza) proviene da Giurdanella.it.
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