esame avvocato 2013: schemi di atto, pareri, atti giudiziari, consigli utili https://www.giurdanella.it/tag/esame-avvocato-2013/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 20 Nov 2014 12:51:31 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Esame Avvocato 2013, correzioni: ecco gli abbinamenti ufficiali https://www.giurdanella.it/2013/12/esame-avvocato-2013-correzioni-ecco-gli-abbinamenti-ufficiali/ Wed, 18 Dec 2013 15:47:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19606 Gli abbinamenti tra le sedi di Corte di Appello dove i candidati hanno svolto le prove scritte e quelle dove avrà luogo la correzione degli elaborati

L'articolo Esame Avvocato 2013, correzioni: ecco gli abbinamenti ufficiali proviene da Giurdanella.it.

]]>
Sono stati appena diffusi gli abbinamenti tra le sedi di Corte di Appello dove i candidati hanno svolto le prove scritte e le sedi di Corte di Appello ove avrà luogo la correzione degli elaborati scritti.

Ecco l’elenco ufficiale

GRUPPO A

Ancona è corretta da Messina

Caltanissetta è corretta da Potenza

Potenza è corretta da Trieste

Perugia è corretta da Ancona

Campobasso è corretta da Trento

Trieste è corretta da Perugia

Trento è corretta da Campobasso

Messina è corretta da Caltanissetta

 

GRUPPO B

Brescia è corretta da Cagliari

Cagliari è corretta da L’Aquila

Genova è corretta da Reggio Calabria

Reggio Calabria è corretta da Brescia

L’Aquila è corretta da Genova

 

GRUPPO C

Catania è corretta da Lecce

Lecce è corretta da Palermo

Palermo è corretta da Salerno

Salerno è corretta da Catania

 

GRUPPO D

Bari è corretta da Bologna

Bologna è corretta da Bari

Catanzaro è corretta da Firenze

Firenze è corretta da Venezia

Torino è corretta da Catanzaro

Venezia è corretta da Torino

 

GRUPPO E

Napoli è corretta da Milano

Roma è corretta da Napoli

Milano è corretta da Roma

Il Documento Ufficiale

L'articolo Esame Avvocato 2013, correzioni: ecco gli abbinamenti ufficiali proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame avvocato 2013: nomine sottocommissioni… … https://www.giurdanella.it/2013/12/19546/ Tue, 17 Dec 2013 11:38:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19546 Esame avvocato 2013: nomine sottocommissioni… Si riporta per esteso il testo del Decreto del Ministero della Giustizia del 4 dicembre 2013 con cui sono state nominate le sottocommissioni avente sede presso ciascuna Corte di Appello.   IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA VISTO il Decreto Ministeriale 2 settembre 2013 con il quale è stata indetta una sessione di […]

L'articolo Esame avvocato 2013: nomine sottocommissioni…

… proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame avvocato 2013: nomine sottocommissioni…

Si riporta per esteso il testo del Decreto del Ministero della Giustizia del 4 dicembre 2013 con cui sono state nominate le sottocommissioni avente sede presso ciascuna Corte di Appello.

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO il Decreto Ministeriale 2 settembre 2013 con il quale è stata indetta una sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso le Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze , Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l’anno 2013;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 novembre 2013 con il quale sono state costituite la commissione presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni aventi sede presso ciascuna Corte di Appello;

VISTO l’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, modificato dall’art. 1 della Legge 27 giugno 1988, n. 242, dall’art. 2 della legge 20 aprile 1989, n. 142 e dall’art. 1 bis comma 7 del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, nonché dall’art. 8, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, dall’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dall’art. 83 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;

RITENUTO che, in relazione al numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione, occorre procedere alla nomina di ulteriori sottocommissioni esaminatrici presso le Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste e Venezia costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle sottocommissioni nominate ai sensi del comma 4 dell’art. 1 bis del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;

VISTE le designazioni del Consiglio Nazionale Forense relative agli avvocati da nominare per ciascun distretto;

VISTO l’art. 84 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTO l’art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241, che esclude la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di particolari esigenze di celerità;

CONSIDERATA la sicura ricorrenza delle esigenze appena dette per il presente decreto che deve precedere analoghi successivi decreti ad esso collegati, da adottarsi entro e non oltre la data delle prove d’esame fissate nel D.M. 4 settembre 2012 di cui in premessa;

VISTO l’art. 21-octies, comma II, legge 7 agosto 1990 n. 241 e considerato che i decreti generali di nomina dei componenti delle sottocommissioni per le ragioni sopra dette non possono avere, nella fase, diverso contenuto dispositivo;

RITENUTA la necessità di nominare per le Corti di Appello di Cagliari, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Venezia, in assenza di designazioni da parte delle competenti Università, i professori componenti delle sottocommissioni di esame, scegliendoli secondo il criterio della turnazione;

VISTA la legge 24 febbraio 1997, n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Le sottocommissioni per gli esami di avvocato indetti per l’anno 2013, ulteriori rispetto a quelle nominate con Decreto Ministeriale 14 novembre 2013 presso le Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, l’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste e Venezia sono così costituite:

 

Roma, 4 dicembre 2013

IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri

L'articolo Esame avvocato 2013: nomine sottocommissioni…

… proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame Avvocato 2013. Atto di diritto civile: una delle possibili soluzioni https://www.giurdanella.it/2013/12/esame-avvocato-2013-atto-diritto-civile-delle-possibili-soluzioni/ Thu, 12 Dec 2013 16:01:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19391 ATTO DI DIRITTO CIVILE esame di abilitazione forense Tribunale di Roma sezione civile dr… – udienza del … COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Tizio, nato a …, il …., residente in …. , via …. n …. , rappresentato, assistito e difeso dall avv. ….. c.f. ….. con il quale ai fini della presente procedura, […]

L'articolo Esame Avvocato 2013. Atto di diritto civile: una delle possibili soluzioni proviene da Giurdanella.it.

]]>
ATTO DI DIRITTO CIVILE

esame di abilitazione forense


Tribunale di Roma
sezione civile
dr… – udienza del …
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Tizio, nato a …, il …., residente in …. , via …. n …. , rappresentato, assistito e difeso dall avv. ….. c.f. ….. con il quale ai fini della presente procedura, elettivamente domiciliato  in via …. ,n …. presso lo studio del predetto avvocato, in virtù di procura a margine del presente atto

convenuto

CONTRO
Caio, rappresentato e difeso dall’avv…

Premessa in fatto

Con atto di citazione notificato in data ….il Sig. Caio , conveniva in giudizio l’odierno convenuto, assumendo che con scrittura privata del 20.06.1991 era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale, il sig. Tizio si ebbligava a trasferire all’attore un immobile sito in Roma per il prezzo convenuto di 750 milioni di lire. Assumeva altresì il sig. Caio, che le parti avevano convenuto per il pagamento dell’appartamento in questione, il versamento di un acconto pari a 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare , ulteriori tre rate da 100 milioni senza alcuna determinazione di termine del pagamento, e che infine la corresponsione del residuo al momento della stipula del definitivo, stipula che sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta effettuata da Tizio. Esponeva ancora l’attore, che le parti pattuivano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, Tizio si impegnava a consegnare le chiavi dell’appartamento a fronte del versamento del primo acconto suddetto.
Pur non avendo adempiuto al regolare pagamento del prezzo convenuto, oggi Caio conviene in giudizio l’odierno convenuto al fine di vedersi dichiarato esclusivo proprietario del’immobile ubicato in Roma, in virtù di una presunta usucapione, adducendo di averlo posseduto ininterrottamente sin dal 1991 e di aver sostenuto tutte le spese condominiali ed ordinarie dello stesso.

IN DIRITTO

  1. Assoluta inesistenza dell’usucapione
    In primo luogo si ravvisa l’assoluta mancanza di uno degli elementi fondanti l’istituto giuridico dell’ usucapione, ossia il possesso dell’immobile di cui all’art. 1158 c.c.Ed infatti, nella fattispecie in esame non si è mai avverato l’effettivo possesso della res ( l’immobile) ma esclusivamente una mera detenzione; manca dunque il titolo legittimante la presunta usucapione.In sostanza nel giugno 1991 le parti le parti hanno stipulato un preliminare di vendita di immobile con effetti anticipati ed il promissario acquirente, sig. Caio, prima della stipula del contratto definitivo, è stato immesso nel possesso del bene, mediante consegna delle chiavi dell’appartamento sito in via Roma.Recentemente i Giudici di Legittimità hanno ribadito”nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio( Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente “è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione di una intervenuta ‘interversiu possessionis’ nei modi previsti dall’art. 1141 cod. civ.”. (Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)Infatti, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008).Ed infatti, Il preliminare anche se a effetti anticipati resta negozio obbligatorio e quindi non idoneo al trasferimento di diritti. Pertanto, alla luce di quanto esposto atteso che il contratto preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori; è sempre il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animus possidendi), ha natura di detenzione qualificata e non di possesso utile ai fini dell’usucapione.La La situazione possessoria concretatasi nella fattispecie in discorso è di mera detenzione, e quindi non vi sono i requisiti per l’usucapione ordinaria (assenza del possesso) nè tantomeno per quella abbreviata (assenza del titolo idoneo). Dunque, è evidente come la domanda attorea è del tutto infondata, non potendo rappresentarsi, nel caso di specie, quell’animus possidendi che costituisce elemento imprescindibile ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c.

2. DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
Nel caso di specie, si è in presenza dunque di una serie di contratti tra loro funzionalmente collegati in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo).
Ma per quanto le parti, attraverso i contratti accessori, pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria, ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al contratto principale rispondendo ciascuno ad una precisa e tipica funzione economico-sociale, quei contratti accessori, resteranno privi di causa, rendendo ingiustificate le prestazioni oggetto degli stessi, nell’ipotesi in cui il contratto principale (cioè, il contratto preliminare) cui sono accessori, perde efficacia; nel caso de quo, poiché il contratto preliminare è stato stipulato dalle parti in data 20.06.1991 e non essendo stato convenuto un termine per la stipula del definitivo, il diritto ad ottenere la stipula si è prescritto, non essendo intercorsi atti interruttivi nei dieci anni successivi alla data del preliminare di compravendita.
Ne discende , come è stato affermato dagli Ermellini ( sent. N. 10752 del 1993) che, la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l’obbligo di restituzione, a norma dell’art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629).
Alla luce di quanto rappresentato, il sig. Tizio come sopra rappresentato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti

Conclusioni

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito:
– Rigettare, nel merito, la domanda attorea perché infondata e inammissibile  in fatto e in diritto;
-In via riconvenzionale, accogliere la domanda di restituzione dell’immobile sito in Roma avanzata dal sig. tizio;
-Con vittoria di spese.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c.

La spiegata domanda riconvenzionale comporta il pagamento del contributo unificato pari ad €

Si allegano i seguenti documenti:
1. copia del contratto preliminare del 20.06.1991;
2. copia assegno 150 milioni di lire.

Data, luogo                                                                                                                                                                                                  Avv.

 


Per ulteriori approfondimenti sull’esame da avvocato consulta l’apposita sezione di Giurdanella.t cliccando qui

E’ disponibile la guida all’esame da avvocato in formato digitale. Per ulteriori informazioni clicca qui

L'articolo Esame Avvocato 2013. Atto di diritto civile: una delle possibili soluzioni proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame Avvocato 2013. Atto di diritto penale: il testo della traccia https://www.giurdanella.it/2013/12/esame-avvocato-2013-atto-diritto-penale-il-testo-della-traccia/ Thu, 12 Dec 2013 14:16:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19386 Esame Avvocato 2013. Atto di diritto penale: il testo della traccia

L'articolo Esame Avvocato 2013. Atto di diritto penale: il testo della traccia proviene da Giurdanella.it.

]]>
All’esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria – presente in casa solamente Tizio – procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro  suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro uro, custodite in un cassetto dell’armadio; e un’agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all’interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro  che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell’interrogatorio all’udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini. Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all’esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto più opportuno evidenziandone  le problematiche sottese alla fattispecie in esame”.  

L'articolo Esame Avvocato 2013. Atto di diritto penale: il testo della traccia proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame avvocato 2013. Atto di diritto amministrativo: il testo della traccia https://www.giurdanella.it/2013/12/esame-avvocato-2013-atto-diritto-amministrativo-il-testo-della-traccia/ Thu, 12 Dec 2013 13:45:12 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19383 Esame avvocato 2013. Atto di diritto amministrativo: il testo della traccia

L'articolo Esame avvocato 2013. Atto di diritto amministrativo: il testo della traccia proviene da Giurdanella.it.

]]>
Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l’Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’aeroporto beta. Con istanza tempestivamente presentata le imprese delta e kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse. Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n 163, la costituenda ati, presentava cauzione a nome della capogruppo kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società omega, che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gare datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra pa. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’ati, costituita tra delta e kappa. Il candidato assunte le vesti del legale della società omega rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita

L'articolo Esame avvocato 2013. Atto di diritto amministrativo: il testo della traccia proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame Avvocato 2013. Atto di diritto civile: il testo della traccia https://www.giurdanella.it/2013/12/esame-avvocato-2013-atto-diritto-civile-il-testo-della-traccia/ Thu, 12 Dec 2013 09:38:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19381 Esame Avvocato 2013. Atto di diritto civile: il testo della traccia

L'articolo Esame Avvocato 2013. Atto di diritto civile: il testo della traccia proviene da Giurdanella.it.

]]>
Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà do un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio. Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell’appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell’accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar ed i 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell’appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. a sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l’unico possessore dell’appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agito sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all’ordinaria manutenzione. assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

L'articolo Esame Avvocato 2013. Atto di diritto civile: il testo della traccia proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame Avvocato 2013. Parere penale: possibile soluzione della traccia sulla guida in stato di ebrezza https://www.giurdanella.it/2013/12/esame-avvocato-2013-parere-penale-riferimenti-normativi-giurisprudenziali-della-traccia-2-assegni-circolari/ Wed, 11 Dec 2013 15:33:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19358 Esame Avvocato 2013. Parere penale: riferimenti normativi e giurisprudenziali della traccia 2 (assegni circolari)

L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: possibile soluzione della traccia sulla guida in stato di ebrezza proviene da Giurdanella.it.

]]>
Si riporta una delle tante soluzioni che circolano in rete per il parere di diritto penale sulla guida in stato di ebrezza.

Traccia

 

Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonché assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un’edicola che veniva distrutta.

Mevio decedeva sul colpo.

Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.

Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato

Svolgimento

La fattispecie in esame considera una serie di eventi posti in essere da Tizio che, trovandosi alla guida di un autoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, provoca un incidente stradale con conseguenze letali per Mevio, pedone su di un marciapiedi e la distruzione di una edicola.

Preliminare all’esatta determinazione delle conseguenze penali che la condotta di Tizio ha posto in essere, è accertare se si tratti di omicidio colposo o doloso (per dolo eventuale).

La distinzione è significativa, perché dalla colpa cosciente discende l’imputazione per omicidio colposo (seppur con l’aggravante del III co nn 1 e 2 del 589 c.p.), dal dolo eventuale discende direttamente l’omicidio volontario, di cui al 575 c.p.

Il criterio preponderante in giurisprudenza è quello dell’accettazione del rischio, per il quale ricorre il dolo eventuale quando l’agente abbia tenuto la condotta tipica nella previsione dell’evento ed accettando la sua verificazione (quale evenienza accessoria al conseguimento dell’obiettivo prefissato), laddove nella colpa cosciente alla previsione dell’evento si accompagna la mancata accettazione dello stesso.

In particolare, si è chiarito che sussiste il dolo eventuale quando “chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità – od anche la semplice possibilità – che esso si verifichi e ne accetta il rischio” (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428/1992); quando “l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle” (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571); quando l’agente ha “la consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonchè dell’accettazione volontaristica del rischio” (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994).

Ciò premesso, nei casi analoghi alla fattispecie in esame la Cassazione penale tende a negare il dolo eventuale, e a ravvisare una mera condotta colposa, e nello specifico una colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione dell’evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà. Essa si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest’ultimo si risolve nell’accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato.

Pertanto si ritiene che l’omicidio causato da guida in stato di ebbrezza/stupefacenti sia omicidio colposo aggravato e non volontario. Cass. Pen. n. 20465/13 ha statuito, in un caso analogo, che l’alterazione psicofisica del responsabile dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale. Si esclude infatti alla radice la sussistenza dell’elemento rappresentativo del dolo. Anche se il conducente si fosse concretamente rappresentato l’investimento e la morte di un’altra persona (ma paradossalmente anche di sé stesso), non sarebbe possibile affermare che l’automobilista si sia messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno.

E’ di tutta evidenza, dunque, che – in questa fase – la condotta dell’agente viene punita sotto il profilo esclusivamente e puramente colposo, cioè si ritiene che l’incidente stradale sia stata determinato da una responsabilità che si fonda su di una colpa del soggetto. Le conseguenze letali o lesive manifestatesi non sono, quindi, state volute dall’agente né preventivamente, né in corso di verificazione dei fatti, ma sono cagionate dai due principali elementi indicati dall’art. 43 co. 1 terza parte c.p., l’imprudenza e l’inosservanza di leggi o regolamenti.

Analizzando la fattispecie in esame alla luce delle suesposte considerazioni, possiamo evidenziare la mancanza nella condotta di Tizio, di elementi che possano condurre ad una imputazione per omicidio doloso. E’ evidente che con la sua condotta ha commesso una pluralità di reati, ma considerato che in tali casi l’orientamento dominante in giurisprudenza ha  escluso l’ ipotesi del reato complesso, possiamo ritenere prevedibile un’ imputazione per omicidio colposo (seppur con l’aggravante del III co nn 1 e 2 del 589 c.p.), la contestazione dell’art. 186 2 bis ( come novellato dalla L.120\2010) Cds  e quella dell’art. 187 Cds, uniti dal vincolo della continuazione ex. Art. 81 c.p..

L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: possibile soluzione della traccia sulla guida in stato di ebrezza proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame Avvocato 2013. Parere penale: riferimenti giurisprudenziali della traccia 1 (guida in stato di ebrezza) https://www.giurdanella.it/2013/12/esame-avvocato-2013-parere-penale-riferimenti-normativi-giurisprudenziali-della-traccia-1-guida-stato-ebrezza/ Wed, 11 Dec 2013 10:44:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19360 Esame Avvocato 2013. Parere penale: riferimenti normativi e giurisprudenza della traccia 1 (guida in stato di ebrezza)

L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: riferimenti giurisprudenziali della traccia 1 (guida in stato di ebrezza) proviene da Giurdanella.it.

]]>
Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonché assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un’edicola che veniva distrutta.

Mevio decedeva sul colpo.

Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.

Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. pen., Sez. IV,  n. 13083/2009

Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo “in re ipsa” per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo — e non volontario con dolo eventuale — il fatto dell’uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d’ebbrezza che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano).

Cass. pen., Sez. I, n. 20465/2013

In occasione di un sinistro stradale con esito mortale, l’alterazione psicofisica del responsabile dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale.

Si esclude infatti n radice la sussistenza dell’elemento rappresentativo del dolo. Anche se l’imputato si fosse concretamente rappresentato l’investimento e la morte di un’altra persona (paradossalmente anche di sé stesso), non si potrebbe affermare che lo sventurato automobilista si fosse «messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno»

Cass. pen., Sez. IV, n. 46441/2012

In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura un’ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 84 c.p.

L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: riferimenti giurisprudenziali della traccia 1 (guida in stato di ebrezza) proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 2 (assegni circolari) https://www.giurdanella.it/2013/12/esame-avvocato-2013-parere-penale-il-testo-della-traccia-2/ Wed, 11 Dec 2013 09:45:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19340 Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 2

L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 2 (assegni circolari) proviene da Giurdanella.it.

]]>
Durante una spedizione postale, alcuni assegni circolari inviati in pagamento già compilati anche nell’indicazione del beneficiario, vengono rubati.

Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di tre di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest’ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità del predetto Caio, versa in banca gli assegni senza alcuna loro manomissione e, nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.

A seguito della denuncia dell’istituto di credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento), si scopre che gli assegni sono stati negoziati e incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di videosorveglianza della banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l’apertura del conto, Tizio (pregiudicato già fotosegnalato presso gli archivi della polizia) viene identificato e sottoposto a procedimento penale.

Tizio si reca da un legale per conoscere le conseguenze della propria condotta.

Il candidato assuna le vesti di avvocato di Tizio analizzi la fattispecie di reato configurabili nella fattispecie

L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 2 (assegni circolari) proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 1 (guida in stato di ebrezza) https://www.giurdanella.it/2013/12/esame-avvocato-2013-parere-penale-il-testo-della-traccia-1/ Wed, 11 Dec 2013 09:34:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19336 Esame Avvocato 2013. Parere penale, il testo della traccia 1

L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 1 (guida in stato di ebrezza) proviene da Giurdanella.it.

]]>
Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonché assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un’edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo.

Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.

Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato.

Qui i riferimenti giurisprudenziali

 

L'articolo Esame Avvocato 2013. Parere penale: il testo della traccia 1 (guida in stato di ebrezza) proviene da Giurdanella.it.

]]>