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]]>Gli abbinamenti tra le Corti d’Appello per la correzione degli scritti dell’esame avvocato sono stati pubblicati ufficiosamente. Scrivere un buon parere legale è la condizione indispensabile. Ma una correzione non troppo rigida è altrettanto importante.
Sono passati pochissimi giorni dalla conclusione delle prove scritte dell’esame avvocato 2014. Abbiamo seguito le diverse tappe pubblicando in esclusiva le tracce dei pareri assegnati, degli atti giudiziari e provando a redigere alcune soluzioni.
I candidati adesso dovranno attendere non meno di sei mesi per conoscere l’esito delle prove ed eventualmente prepararsi per gli orali. Come generalmente accade i primi aggiornamenti arriveranno agli inizi della stagione estiva, tra giugno e luglio 2015.
Intanto sul sito della Corte d’appello di Salerno è apparsa una indiscrezione: una mail interna che riporta tutti gli abbinamenti per la correzione degli esami 2015 estratti dal decreto ministeriale che è alla firma del ministro.
Di seguito tutti gli abbinamenti:
Le sedi di Corte di Appello dove i candidati svolgeranno le prove scritte e le sedi di Corte di Appello ove avrà luogo la correzione degli elaborati sono abbinate nel seguente modo:
GRUPPO A (Campobasso, Caltanissetta Trento)
Corte di Appello di Trento: correzione presso Corte di Appello di Caltanissetta
Corte di Appello di Campobasso: correzione presso Corte di Appello di Trento
Corte di Appello di Caltanissetta: correzione presso Corte di Appello di Campobasso
GRUPPO B (Ancona, Cagliari, Genova, L’Aquila, Messina, Perugia, Potenza)
Corte di Appello di Trieste: correzione presso Corte di Appello di L’Aquila
Corte di Appello di Potenza: correzione presso Corte di Appello di Ancona
Corte di Appello di Perugia: correzione presso Corte di Appello di Potenza
Corte di Appello di Messina: correzione presso Corte di Appello di Perugia
Corte di Appello di Genova: correzione presso Corte di Appello di Cagliari
Corte di Appello di Cagliari: correzione presso Corte di Appello di Messina
Corte di Appello di L’Aquila: correzione presso Corte di Appello di Genova
Corte di Appello di Ancona: correzione presso Corte di Appello di Trieste
GRUPPO C (Brescia, Catania, Lecce, Palermo, Reggio Calabria, Salerno)
Corte di Appello di Brescia: correzione presso Corte di Appello di Lecce
Corte di Appello di Salerno: correzione presso Corte di Appello di Palermo
Corte di Appello di Reggio Calabria: correzione presso Corte di Appello di Catania
Corte di Appello di Lecce: correzione presso Corte di Appello di Brescia
Corte di Appello di Palermo: correzione presso Corte di Appello di Salerno
Corte di Appello di Catania: correzione presso Corte di Appello di Reggio Calabria
GRUPPO D (Bari, Bologna, Catanzaro, Firenze, Torino, Venezia)
Corte di Appello di Firenze: correzione presso Corte di Appello di Venezia
Corte di Appello di Torino: correzione presso Corte di Appello di Bari
Corte di Appello di Catanzaro: correzione presso Corte di Appello di Torino
Corte di Appello di Bari: correzione presso Corte di Appello di Firenze
Corte di Appello di Venezia: correzione presso C0rte di Appello di Bologna
Corte di Appello di Bologna: correzione presso Corte di Appello di Catanzaro
GRUPPO E (Milano, Napoli, Roma)
Corte di Appello di Roma : correzione presso Corte di Appello di Milano
Corte di Appello di Milano: correzione presso Corte di Appello di Napoli
Corte di Appello di Napoli: correzione presso Corte di Appello di Roma
Per ulteriori approfondimenti puoi consultare:
– il vademecum per l’esame da avvocato
– l’archivio degli aggiornamenti dell’esame avvocato 2014
– l’elenco completo delle commissioni e delle sottocommissioni 2014
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]]>L'articolo Esame avvocato 2014: la soluzione dell’atto di amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del ________________
Ricorso
Per il Sig. __________________________, C.F._________________, nato a _________, il _________, residente in ________, via_______, n. _______, rappresentato e difeso dall’Avv.____, del foro di____, C.F____,pec______, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ____, via ____, n. ____;
CONTRO
Il Sindaco del Comune di ____________, nella qualità di ufficiale del Governo, difeso dall’avvocatura dello Stato, press la quale ex lege è domiciliato
per la declaratoria di nullità
del provvedimento emesso dal Sindaco del comune di……………, in data 24 novembre 2014 conosciuto in data…………….. a seguito di comunicazione del ………………….; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
DIRITTO
In via preliminare si contestano già da ora tutte le eccezioni relative alla competenza del Tar adito, poiché l’art 133 del codice del processo amministrativo riconduce alla comptenza esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le questioni relative alle ordinanze contingibili ed urgente sia che se ne rilevi la nullità che l’annullabilità
1. Inesistenza dei presupposti dell’ordinanza contigibile ed urgente
Si osserva che l’ordinanza del sindaco di definitiva rimozione di un chiosco per l’esposizione di fiori e piante è nulla per mancanza dei presupposti per l’adozione. Ed infatti i magistrati di Palazzo Spada hanno puntualizzato che l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibili, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.
Il presupposto per l’adozione risiede dunque, nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile (eventi straordinari sopravvenuti (naturali e non), che presentino il carattere dell’eccezionalità, quali, a titolo di esempio, terremoti, inondazioni, incendi, epidemie, ecc.), cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5423), con il conseguente obbligo per il Sindaco di provvedere con urgenza (Consiglio Stato, sez. IV, 23 gennaio 1991, n. 63).
Nella fattispecie de qua l’ordinanza sindacale è stata emessa in data 24 novembre 2014 ossia 11 mesi dopo la relazione dei vigili urbani datata 20.12.2013. Il decorso del tempo evidenzia che l’ordinanza è tardiva rispetto al presupposto dell’ urgenza tipica del provvedimento. Se la situazione avesse rivestito ad avviso del Sindaco il carattere dell’urgenza egli stesso avrebbe agito immediatamente dopo la relazione dei vigili urbani. Ma il ritardo dell’emissione del provvedimento è prova che lo stesso Sindaco abbia valutato la situazione quale non urgente. Inoltre in questo caso sarebbero potuti essere adottati strumenti alternativi per rimuovere il disagio, circostanza che esclude il requisito della necessità di provvedere con immediatezza.
Per tali motivi si ritiene che il provvedimento sia nullo per mancanza dei presupposti tipici dell’atto impugnato.
Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
In subordine, qualora l’ecc.mo tar adito non ritenesse accoglibile il primo motivo, si evidenza l’annullabilità dell’atto per violazione di legge e, in particolare, dell’art. 7 della L. n. 241/1990 in quanto non è stata data notizia dell’avvio del procedimento amministrativo esitato nell’impugnato provvedimento.
Infatti sebbene il consiglio di stato abbia recentemente, con sentenza del 27 ottobre 2014, escluso la necessarietà della comunicazione in tutte le ipotesi in cui non sia possibile instaurare il contraddittorio con l interessato, da ciò si può comunque dedurre che al contrario nell’ipotesi in cui come ne nostro caso ciò sarebbe stato possibile, la comunicazione debba avere luogo.
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito,nel merito dichiarare la nullità dell’atto impugnato, o in subordine annullarlo, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
Si depositano i seguenti atti e documenti:
1 copia del provvedimento impugnato;
2 istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
DICHIARAZIONE DEL VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore della causa di merito è pari ad Euro__________________________
__________________il____________________
Avv______________________
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l’Avv. xxx del Foro di xxx con studio in xxx alla via xxx n. xxx C.F. xxx, pec xxx, fax di studio n. xxx.
Il presente mandato è espressamente esteso ad ogni stato e grado del presente processo.
Oltre alle facoltà di legge, il suddetto potrà rinunciare al giudizio, conciliarlo, transigerlo, farlo cancellare dal ruolo, riassumerlo, chiamare terzi in causa, anche per integrare il contraddittorio.
Lo stesso potrà incassare somme, titoli di credito o altre utilità, a causa del presente giudizio, rilasciando regolare quietanza.
Eleggo domicilio nello studio dell’avv. xxx all’indirizzo sopra indicato.
Dichiaro altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato.
Relata di notifica
Ad istanza della ricorrente, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di ….ho notificato e dato copia dell’antescritto ricorso a:
1) Sindaco del comune di ., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di…con sede in
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]]>ATTO DI APPELLO CON MOTIVI CONTESTUALI
Ecc. ma Corte di Appello
di ……………….
Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia come da nomina allegata di Tizio nato il ………………. a ………………. imputato nell’ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare ,
PREMESSO CHE
il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data 09/05/2014, . e depositata in data 03/06/2014 alla pena di pena di anni 3 di reclusione per il reato innanzi indicato;
tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti motivi:
Improcedibilità dell’azione penale per il principio del ne bis in idem.
Ed invero il mio assistito con sentenza pronunciata dal Tribunale nel 2009, divenuta irrevocabile nel novembre 2012, è stato condannato alla pena, di anni 1 di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all’art. 646 del codice penale per essersi appropriato indebitamente nell’anno 2008 di beni mobili (cucina e arredi completi di un bar ristorante, nonché della somma di euro 25.000), appartenenti alla società Alfa, della quale era amministratore unico. Successivamente a seguito del fallimento della società Alfa nell’aprile 2012, è stato denunciato e nuovamente sottoposto a processo per le condotte di distrazione relative ai medesimi beni e alla stessa somma di denaro per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare. Con sentenza in data 09/05/2014, è stato infine condannato alla pena di ani 3 di reclusione. Va osservato che ai sensi dell’art. 649, primo comma, c.p.p., non doveva procedersi nei confronti di Tizio in quanto lo stesso fatto era già stato giudicato con sentenza irrevocabile (anche se giuridicamente qualificato in termini di “appropriazione indebita”). La summenzionata norma, infatti, prevede che “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, (..)”. E’ questo il c.d. principio del ne bis in idem, che ha come finalità precipua quella di evitare il conflitto tra giudicati.
A prova della sussistenza di identità del fatto, si osserva che l’orientamento costante sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. Cass., s.u., sentenza n. 34655/2005) propende per la sussistenza di identità del fatto qualora via sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, esaminato in tutti i suoi elementi costitutivi – anche con riguardo alle condizioni di tempo, luogo e persone – da valutare nelle loro dimensioni naturalistica e giuridica. Pertanto, solo in caso di diversità di evento, pur conseguente a condotta unitaria, non trova applicazione l’art. 649 c.p.p., “posto che sotto il profilo giuridico l’evento ulteriore vale a caratterizzare diversamente il fatto-reato nella sua globalità”.
Al riguardo prevalente giurisprudenza ritiene che in presenza di condotte materiali del tutto identiche, un elemento esterno – quale la dichiarazione di fallimento – non può essere considerato “evento ulteriore”, come tale idoneo a consentire l’instaurazione di un nuovo giudizio a titolo di bancarotta fraudolenta per distrazione pur dopo che sia intervenuta l’irrevocabilità della sentenza di condanna per appropriazione indebita.
Pertanto la sentenza sentenza n. ………………., emessa in data 09/05/2014 va annullata perchè non doveva procedersi nei confronti di Tizio in quanto lo stesso già stato giudicato e condannato con sentenza irrevocabile per il reato di appropriazione indebita.
Riqualificazione della pena
In subordine, qualora l’Ecc. ma Corte di Appello adita, considerasse elemento esterno ulteriore la dichiarazione di fallimento della società Alfa, non trovando applicazione pertanto il principio del ne bis in idem, il rapporto tra le fattispecie di appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta per distrazione avrebbe dovuto essere ricondotto alla configurazione del reato complesso di cui all’art. 84 c.p., con la conseguenza che, in caso di identità di beni oggetto di distrazione ed appropriazione, l’agente non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, ossia di bancarotta fraudolenta. Le due ipotesi di reato, integrano una fattispecie complessa, nella quale l’appropriazione indebita viene a confluire nell’altra, perdendo la sua autonomia e restandone assorbita od inglobata, secondo il paradigma dell’art. 84 c.p. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5, 4.4.2003, n. 37567, rv. 228297). La bancarotta fraudolenta ha assorbito, dunque, il reato di appropriazione indebita, che si pone, rispetto ad essa, come elemento costitutivo. Per tali motivi va riqualificata la pena tenendo conto di quella già scontata per la condanna di appropriazione indebita.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone
APPELLO
avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data 09/05/2014,e per l’effetto
CHIEDE
che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi, pronunciando sentenza di non luogo a procedersi per violazione dell’art. 649 cpp; o in subordine, riquantificare la pena tenuto conto dell’assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello più grave della bancarotta fraudolenta;
Si allega:
I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data 09/05/2014,;
Luogo e data.
Avv. ……………….
NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Tizio, nato a …, il …, residente in …, via …, domiciliato ai fini del presente procedimento in …, via …, imputati nel procedimento penale n. … R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di … e condannati in primo grado con sentenza del 09/05/2014 del Tribunale di …, per il reato previsto e punito dall’art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare ,
nomina
difensore di fiducia l’Avv. …, del foro di … con studio in …, via …, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza e nominare propri sostituti processuali.
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai sensi del Codice della privacy, approvato con D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
…, lì …
(Tizio)
per accettazione dell’incarico e autentica della firma
(Avv………)
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]]>ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI ________
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER: CAIO, c.f. ________, nato a ________ e residente in __________, e la SOCIETA’ ALFA, c.f. _____________, con sede in ______________, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in calce, dall’avv. ___________, c.f. _________, pec _________, fax ____________, elettivamente domiciliati presso il suo studio in ___________;
-convenuti-
CONTRO: MEVIA, c.f. ________, nata a _________ e residente in _________, e TIZIO, c.f. _________, nato a __________ e residente in ___________, rappresentati e difesi dall’avv. ____________ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in _____________;
-attori-
FATTO
In data 12 maggio 2012, Caio partecipava ad una gara automobilistica clandestina ed invitava l’amico Sempronio ad accompagnarlo.
Sempronio, ben consapevole che si trattasse di una corsa clandestina, accettava l’invito di Caio e saliva così sull’autovettura dello stesso.
Durante la corsa, Caio perdeva il controllo della propria autovettura, che si ribaltava, ed, a causa dell’incidente e delle ferite riportate, Sempronio perdeva la vita.
A seguito di diffida ricevuta il 30 settembre 2012 dalla compagnia assicurativa di Caio, la Società Alfa, Mevia e Tizio, rispettivamente madre e fratello di Sempronio, con atto di citazione notificato il 13 giugno 2013, citavano in giudizio Caio e la Società Alfa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro.
Caio e la Società Alfa si costituiscono in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda per i seguenti motivi di
DIRITTO
Gli odierni attori asseriscono che la responsabilità della morte di Sempronio debba essere interamente ascritta alla condotta di Caio.
Ciò in quanto Sempronio non avrebbe posto in essere alcuna condotta idonea a causare o ad agevolare il sinistro, essendosi limitato invece a salire a bordo del veicolo condotto da Caio. Gli attori sostengono anche che Sempronio avrebbe adottato tutte le cautele necessarie, allacciandosi la cintura di sicurezza, come risultante dal verbale della polizia.
Invero, la fattispecie in esame rientra nel campo di applicazione dell’art. 1227 c.c., che disciplina il “concorso del fatto colposo del creditore”.
In particolare, la norma prevede, al primo comma, la diminuzione del risarcimento dovuto, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze derivatene, nel caso in cui il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno.
Nel caso della circolazione di un veicolo in violazione delle normali regole di prudenza e sicurezza, il trasportato che accetti i rischi connessi alla circolazione è responsabile, insieme al danneggiante, della condotta causativa dell’evento lesivo e dei danni che ne derivino.
Nel caso di specie, sussiste un concorso di colpa del danneggiato Sempronio, che, decidendo di partecipare alla gara automobilistica clandestina, volontariamente si esponeva al relativo rischio, in violazione delle ordinarie regole comportamentali di prudenza e di sicurezza.
Pertanto, in caso di danni al trasportato, anche se la condotta dello stesso non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità del conducente, essa può comunque costituire un contributo colposo alla verificazione del danno.
Sul punto, la Cassazione Civile ha affermato che “Il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiarne, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito” (Cass. Civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698).
Per tali ragioni, si chiede che l’Ecc.mo Tribunale adìto Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
accertare e dichiarare la corresponsabilità di Sempronio nella causazione dell’evento morte a seguito del sinistro e, per l’effetto, ridurre in maniera proporzionale a tale acclarata corresponsabilità, il quantum della domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti dei convenuti Caio e Società Alfa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa come per legge.
Con riserva di formulare istanze istruttorie e/o di produrre documenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, 6° comma c.p.c.
Luogo e Data
Avv. ________________
Procura alla liti
Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in ogni stato e grado, anche d’appello, e con tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, incassare somme, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti, accettare rinunce agli atti, spiegare domande riconvenzionali, e nominare sostituti, l’Avv. __________, presso il cui studio, in _____________, eleggo domicilio
Caio
Società Alfa
Vera la firma
Avv. ___________
L'articolo Esame avvocato 2014: la soluzione dell’atto di civile proviene da Giurdanella.it.
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]]>Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del ________________
Ricorso con contestuale istanza cautelare
Per il Sig. __________________________, C.F._________________, nato a _________, il _________, residente in ________, via_______, n. _______, rappresentato e difeso dall’Avv.____, del foro di____, C.F____,pec______, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ____, via ____, n. ____;
CONTRO
Il Comune di ____________, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato
per l’annullamento, previa sospensione
del provvedimento emesso dal ……………, in data………….., conosciuto in data…………….. a seguito di comunicazione del ………………….; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
DIRITTO
L’impugnato provvedimento deve essere annullato in quanto illegittimo per i seguenti motivi:
1. violazione di legge e, in particolare, dell’art. 7 della L. n. 241/1990 in quanto non è stata data notizia dell’avvio del procedimento amministrativo esitato nell’impugnato provvedimento;
2. violazione di legge e, in particolare, dell’art. 54 TUEL, in quanto ___________________________;
3 eccesso di potere, per sviamento di potere (e/o per manifesta ingiustizia, per contraddittorietà della motivazione, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti).
i suindicati motivi di ricorso debbono intendersi graduati secondo l’ordine d’esposizione e, in base a tale ordine, se ne chiede l’esame e l’accoglimento;
Istanza cautelare
Il provvedimento impugnato reca all’odierno ricorrente un danno grave e irreparabile, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso in quanto______________________________
Essendo il ricorso assistito da fumus boni juris e sussistendo, per le ragioni esposte, il periculum in mora, con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito del deposito in giudizio da parte dell’amministrazione degli atti del procedimento, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso chiede l’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato nel merito annullare l’atto impugnato, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
In via istruttoria, _________________________________________________________
Si depositano i seguenti atti e documenti:
1 copia del provvedimento impugnato;
2 istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
3 __________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DEL VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore della causa di merito è pari ad Euro__________________________
__________________il____________________
Avv______________________
Procura
Relata di notifica al Comune ed al Sindaco
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]]>Tribunale di_________________
Comparsa di costituzione e risposta
Per____________________, C.F._________________, nato a _________, il _________, residente in ________, via_______, n. _______, rappresentato e difeso dall’Avv.____, del foro di____, C.F____, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ____, via ____, n. ____, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell’art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell’art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax ____, oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata ____@____;
convenuto
CONTRO
_____________________, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati;
attori
Con atto di citazione notificato in data ____, i Signori ____ convenivano in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale____, il Sig. ____ per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia a Codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, condannare il Sig. __________al pagamento, in solido con l’Assicurazione, dell’importo pari ad € _____, per i fatti di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A fondamento della propria domanda, gli attori asserivano che Sempronio _____________________________________
****
La domanda proposta dai Signori ____ è infondata, in fatto e in diritto, e non può essere accolta, per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________________
PQM
Si conclude affinché l’Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, dichiari infondata, e quindi rigetti, la domanda attrice, per le ragioni di cui in narrativa.
In via istruttoria..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
_____, lì ____
Avv. ____
Procura alle liti
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]]>ATTO DI APPELLO CON MOTIVI CONTESTUALI
Ecc. ma Corte di Appello
di ……………….
Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia come da nomina in atti (o come da nomina allegata) di ………………. (3) nato il ………………. a ………………. imputato nell’ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il seguente fatto-reato ………………. (oppure) ai seguenti fatti-reato ………………. (riportare i capi di imputazione),
PREMESSO CHE
il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data ………………. e depositata in data ………………., alla pena di ………………. per il reato innanzi indicato;
tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti motivi ………………. (indicare le ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda il gravame, specificando i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione);
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone
APPELLO
avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ………………. e per l’effetto
CHIEDE
che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi , annullando la sentenza impugnata
Si allega:
I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ……………….;
II) ……………..…
Luogo e data.
Avv. ……………….
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]]>| Il sindaco del comune alfa nella qualità di ufficiale del governo emetteva in data 24.11.2014 una ordinanza contingibile ed urgente di definitiva rimozione di un chiosco per l’esposizione di fiori e piante a suo tempo 1988 autorizzato in favore di Caio. Il provvedimento veniva emesso esclusivamente in base ad una relazione dei vigili urbani del 20.12.2013 nella quale si dava atto che la struttura versa in uno stato di fatiscenza e abbandono risulta ricettacolo di immondizie detriti e vegetazione spontanea determinando degrado ambientale. L’ordinanza veniva notificata a Caio mentre si trovava ricoverato in ospedale dal 25.10.13 e non era preceduta da comunicazione di avvio del procedimento. Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela del proprio assistito illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame. |
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]]>Con sentenza pronunciata dal Tribunale nel 2009, divenuta irrevocabile nel novembre 2012, Tizio viene condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all’art. 646 del codice penale per essersi appropriato indebitamente nell’anno 2008 di beni mobili (cucina e arredi completi di un bar ristorante, nonché della somma di euro 25.000), appartenenti alla società Alfa, della quale era amministratore unico. Nell’aprile 2012 viene dichiarato il fallimento della società Alfa e, per le condotte di distrazione relative ai medesimi beni e alla stessa somma di denaro, Tizio viene denunciato e nuovamente sottoposto a processo, questa volta per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare, processo nel quale rimane contumace. Con sentenza in data 09/05/2014, Tizio viene condannato alla pena di ani 3 di reclusione. Ricevuta la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza il 03/06/2014, Tizio si reca il giorno dopo in Tribunale, dove acquisisce copia della sentenza.
Il giorno 09/06/2014 Tizio si reca da un avvocato, rappresentandogli la situazione e mostrandogli le due sentenze di cui sopra. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.
RIFERIMENTI NORMATIVI
ARTICOLO N.216 L.F.: Bancarotta fraudolenta.
ARTICOLO N.649 cpp : Divieto di un secondo giudizio.
SENTENZA
Cassazione Penale, V sezione sentenza n. 4404/2009
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]]>Nella notte del 12/5/2012 caio decideva di partecipare ad 1 gara automobilistica clandestina e prima della partenza di caio chiedeva a sempronio di accompagnarlo nella gara. Semprono accettava l’invito e saliva sull’autovettura condotta da caio e di proprietà del medesimo. Nel corso della competizione caio perdeva il controllo della sua vettura che si ribaltava, ed a causa delle ferite riportate nell’incidente sempronio decedeva. Dal verbale della polizia risultava ke sempronio aveva allacciato la cintura di sicurezza. Mevia e tizio, rispettivamente madre e fratello d sempronio formulavano rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell art 145 cod delle ass private (dlgs 209/05) ricevuta dalla societa alfa, compagnia assicuratrice dell auto di caio il 30/9/2012. Nn essedo intervenuto alcun risarcimento, con atto d citazione notificato il 13/6/2013 mevia e tizio convenivano in giudizio caio e la società alfa x sentirli condannare in solido tra d loro al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte d sempronio. A sostegno della propria domanda tozio e mevia esponevano ke sempronio nn aveva posto in essere alcuna condotta idonea a causare o anche sl ad agevolare il sinistro poiche si era limitato a salire a bordo dell’autovettura d caiox accompagnarlo.senza ingerirsi in alcun modo nella conduzione dell’auto. Evidenziavano inoltre ke sempronio aveva adottato tt le cautele necessarie allacciandosi la cintura d sicurezza. Gli attori chiedevano quindi che i convenuti venissero condannati in solidi tra loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, da attribuirsi alla esclusiva resp di caio. Assunte le vesti del legale del convenuto rediga il candidato l atto giudiziario ritenuto più idoneo alla titela dei propri assistiti illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame
Art. 145 Cod. ass. private (Proponibilità dell’azione di risarcimento)
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore):
1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Riferimenti giurisprudenziali:
Sentenza Cass. Civile, Sez. III, 13 maggio 2011, n. 10526: Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d’età, in violazione dell’art. 170 c. strad.) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente – il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Sentenza Cass. Civile, Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698: Il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiarne, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito (confermata la decisone del giudice di merito che aveva accertato la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, che volontariamente si era esposto al rischio violando il precetto comportamentale di non partecipare, neppure come passeggero, a gare automobilistiche clandestine ed aveva di conseguenza ritenuto di superare la presunzione di colpa posta a carico del conducente dall’art. 2054 primo comma c.c. nei limiti percentuali di ripartizione delle responsabilità accertati in concreto).
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