esame avvocato Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/esame-avvocato/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 07 Dec 2018 15:11:44 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Esame orale di avvocato e sorteggio delle domande https://www.giurdanella.it/2018/12/esame-orale-di-avvocato-e-sorteggio-delle-domande/ Mon, 10 Dec 2018 06:50:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38395 Agli esami di abilitazione, come quelli per avvocato, si applicano regole diverse rispetto a quelle dei concorsi pubblici, e non è obbligatorio il sorteggio

L'articolo Esame orale di avvocato e sorteggio delle domande proviene da Giurdanella.it.

]]>
Gli esami di abilitazione hanno finalità diverse dai concorsi pubblici, e pertanto non si applica il principio della obbligatorietà del previo sorteggio delle domande dell’esame orale, prevista dall’art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per i concorsi.

Il Tar Catania esamina le diverse problematiche di una prova orale per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, valutando i diversi profili che ne possono determinare l’illegittimità (Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 2 ottobre 2018, n. 1875)

 

Estrazione a sorte delle domande

La bocciatura all’orale per l’esercizio della professione di avvocato veniva contestata perché l’esame non era stato preceduto dalla previa estrazione a sorte delle domande da rivolgere al candidato.

Sotto questo profilo, il Tar Catania decide di superare i propri precedenti giurisprudenziali, e concludere che la regola del previo sorteggio delle domande di esame, che pure è obbligatoria per i concorsi pubblici, non trova applicazione agli esami di abilitazione, come quello di avvocato.

E questo in particolare perché concorsi pubblici ed esami di abilitazione hanno ratio diverse: la prova concorsuale è, infatti, volta alla selezione dei migliori tra i candidati in relazione ad un numero definito di posti messi a concorso; la prova di abilitazione, come quella alla professione forense, è destinata alla selezione di professionisti per l’esercizio di una libera professione in modo che il livello di professionalità accertato sia idoneo a tutelare gli utenti nell’ambito di un mercato in cui viene in rilievo l’esercizio di diritti tutelati dalla Costituzione, come l’agire e il difendersi in giudizi

La questione del contrasto rispetto alle raccomandazioni contenute in un altro verbale

Secondo il Tar è irrilevante che la Commissione Centrale esami Avvocato abbia suggerito di predisporre “ un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto di prova” per poi fare estrarre le domande al candidato.

Infatti  è sempre possibile per gli organi di amministrazione attiva discostarsi motivatamente dalle indicazioni di una preesistente direttiva – ovvero e con più specifico riferimento alla materia di che trattasi, appunto per il loro “carattere non vincolante”, dai “suggerimenti” relativi alle modalità di svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato”.

In allegato la sentenza integrale Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 2 ottobre 2018, n. 1875

L'articolo Esame orale di avvocato e sorteggio delle domande proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame avvocato 2017: una settimana al via https://www.giurdanella.it/2017/12/esame-avvocato-2017-settimana-al-via/ Mon, 04 Dec 2017 09:17:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34608 Inizieranno a partire da martedì 12 dicembre le temutissime prove scritte dell’esame avvocato 2017. Si inizia, come di consueto, con la redazione di un parere di diritto civile. Saranno due le tracce assegnate. Gli altri due giorni saranno dedicati invece alla redazione di un parere di diritto penale (mercoledì 13 dicembre) e alla redazione di un […]

L'articolo Esame avvocato 2017: una settimana al via proviene da Giurdanella.it.

]]>
Inizieranno a partire da martedì 12 dicembre le temutissime prove scritte dell’esame avvocato 2017. Si inizia, come di consueto, con la redazione di un parere di diritto civile. Saranno due le tracce assegnate.

Gli altri due giorni saranno dedicati invece alla redazione di un parere di diritto penale (mercoledì 13 dicembre) e alla redazione di un atto in materia di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo (giovedì 14 dicembre).

Le prove scritte avranno ciascuna la durata di sette ore dal momento della dettatura delle tracce.

La prova orale (prevista per il 2018), invece, avverrà a seguito della pubblicazione dei risultati delle prove scritte.  e consiste, invece, nella discussione su questioni afferenti a cinque materie a scelta del candidato, di cui una almeno di diritto processuale, e nella dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato (deontologia forense).

Si ricorda che saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che nelle prove scritte otterranno un punteggio complessivo pari almeno a 90 punti, con un punteggio non inferiore a 30 in almeno due prove.

Clicca qui per il testo del Bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2017

 

 

L'articolo Esame avvocato 2017: una settimana al via proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esami di abilitazione avvocato: il CdS su fungibilità tra membri effettivi e supplenti della Commissione https://www.giurdanella.it/2017/04/esami-di-abilitazione-avvocato-la-sentenza-del-cds/ Wed, 26 Apr 2017 10:12:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33624 Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con a sentenza n. 1873 del 21 aprile 2017, ha ribadito il principio di piena fungibilità tra membri effettivi e supplenti di una commissione nell’ambito di esami di abilitazione per la professione forense. Si legge dalla sentenza: “La giurisprudenza di questa Sezione ha ormai chiarito come sia tuttora in vigore […]

L'articolo Esami di abilitazione avvocato: il CdS su fungibilità tra membri effettivi e supplenti della Commissione proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con a sentenza n. 1873 del 21 aprile 2017, ha ribadito il principio di piena fungibilità tra membri effettivi e supplenti di una commissione nell’ambito di esami di abilitazione per la professione forense.

Si legge dalla sentenza: “La giurisprudenza di questa Sezione ha ormai chiarito come sia tuttora in vigore l’art. 22 comma 5 del comma 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933, e quindi il principio della piena fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti delle commissioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, con la possibilità di sostituzione di ciascun componente da parte di altro componente, senza alcun riguardo alla qualifica professionale posseduta dai singoli componenti, considerato peraltro che essi non sono portatori di interessi settoriali, in relazione al preminente interesse pubblico alla più sollecita definizione della procedura abilitativa”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 21/04/2017

N. 01873/2017REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2364 del 2016, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica;
Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2013 presso la Corte d’Appello di Milano, in persona del Presidente pro-tempore;
Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2013 presso la Corte d’Appello di Roma, in persona del Presidente pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

Pietro Filippo Ruffino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Renna e Aristide Police, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Villa Sacchetti n. 12, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione 3^, n. 2705 del 18 dicembre 2015, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n.r. 2665/2014 proposto per l’annullamento del verbale della VII Sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma, nella parte in cui ha assegnato all’interessato per il parere di diritto penale il voto di 25/30, con conseguente non ammissione all’orale, nonché dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato il 29 giugno 2014

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pietro Filippo Ruffino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli per il Ministero della Giustizia e l’avv. Aristide Police, in proprio e anche per delega dell’avv. Mauro Renna, per Pietro Filippo Ruffino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) Pietro Filippo Ruffino ha partecipato alle prove relative all’esame di ammissione di abilitazione alla professione di avvocato, relative alla sessione 2013, conseguendo voti 30/50 per il parere di diritto civile, 32/50 per la redazione dell’atto giudiziario in materia penale e 25/30 per il parere di diritto penale, e quindi complessivi voti 87 insufficienti rispetto alla soglia minima (90) prescritta per l’ammissione all’orale.

Con il ricorso in primo grado n.r. 2665/2014 l’interessato ha dedotto, in sintesi, le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della circolare della Commissione centrale del 2 dicembre 2013 contenente i criteri da seguire per la valutazione delle prove scritte – Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento, travisamento della situazione di fatto, carenza di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia grave e manifesta

Il parere svolto dall’interessato (vertente sull’elemento psicologico di fattispecie di omicidio stradale e danneggiamento di cose per effetto di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) è stato trattato in modo ampio e corretto, evidenziando le differenze tra dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale, argomentando l’esclusione, nella fattispecie, della figura del dolo eventuale e soffermandosi sull’esame del rapporto tra le diverse fattispecie incriminatrici concorrenti.

Lo svolgimento, le argomentazioni e le conclusioni sono pressoché sovrapponibili a quelli reperibili su vari siti giuridici web, e risultano affatto sufficienti secondo quanto evidenziato in allegato parere di docente di chiara fama.

In definitiva il parere corrispondeva a tutti i criteri valutativi emanati dalla Commissione centrale con la circolare del 2 dicembre 2013.

2) Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione – Violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione – Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta

Gli elaborati relativi ai pareri di diritto penale svolti da altri candidati e ottenuti a seguito di accesso, che hanno conseguito il voto minimo di sufficienza di 30/50, non evidenziano una maggiore qualità rispetto a quello dell’interessato, quando invece non si caratterizzino per scarsa originalità, risolvendosi anche nella giustapposizione di principi e massime giurisprudenziali, a volte testualmente riportati senza virgolette, e comunque risultando meno completi nello svolgimento.

In tal senso si denuncia la difformità del parametro valutativo adottato dalla commissione nel corso della correzione.

3) Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di sviamento di potere, lacunosità, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione, travisamento della situazione di fatto, difetto di istruttoria ed erroneità della stessa, ingiustizia grave e manifesta. Violazione dell’articolo 24 della Costituzione e per esso del principio di effettività della tutela giurisdizionale – Violazione dell’articolo 46, co. 5 della legge 31dicembre 2012, n. 247

L’assenza di segni di correzioni e annotazioni non consente, a fronte del mero voto numerico attribuito, di comprendere le ragioni sottese al giudizio di insufficienza, laddove l’art. 46 comma 5 della legge n. 247/2012 prescrive, al contrario, di annotare “le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.

Il successivo art. 49, nel tener ferme le norme previgenti per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della legge, non riguarda la valutazione delle prove, e quindi l’obbligo di “motivazione discorsiva”, sebbene soltanto le prove scritte e orali e le modalità dell’esame, ossia il loro oggetto.

4) Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione degli articoli 47 della legge 31dicembre 2012, n. 247 nonché del d.m. 2 settembre 2013 e del 4 dicembre 2013, e, per essi, dei principi di uguaglianza e imparzialità nelle operazioni valutative poste in essere dagli organi collegiali – Incompetenza – Eccesso di potere nelle figure dello sviamento, disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza

Dal verbale della VII sottocommissione relativo alla tornata di correzione che ha interessato l’elaborato del ricorrente si evince che essa non era legittimamente composta, stante la presenza di quattro avvocati (tre componenti titolari e un supplente) e un magistrato in pensione (componente supplente), con assenza quindi della componente accademica (professore universitario o ricercatore in materie giuridiche).

La composizione delle commissioni e sottocommissioni, articolata attraverso la presenza “di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico: quella forense, quella della magistratura e quella accademica”, si spiega e giustifica in relazione alla diversa sensibilità giuridica di cui ciascuna è portatrice tale da poter verosimilmente valutare in sede di “…differenti aspetti della trattazione, o. al contrario, a rilevare differenti carenze o omissioni nello sviluppo della trattazione medesima…”.

Nel giudizio si sono costituite le Autorità intimate che a loro volta hanno dedotto l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.

2.) Con sentenza n. 2705 del 18 dicembre 2015, il T.A.R per la Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il quarto motivo, relativo alla dedotta invalidità della commissione.

Il giudice amministrativo meneghino ha osservato che “…risulta applicabile alla vicenda la legge 31 dicembre 2012, n. 247… ed in particolare l’art. 47, rubricato Commissioni di esame…” mentre il successivo art. 49 “…in quanto facente eccezione al principio generale di applicabilità della normativa vigente, è norma di stretta interpretazione, e non può quindi essere ritenuta applicabile alle disposizioni circa la composizione delle commissioni, essendo espressamente riferita solo alle prove e modalità di esame”, tenuto conto altresì che lo stesso d.m. 4 dicembre 2014, recante la nomina delle sottocommissioni per la sessione abilitativa in oggetto, non solo richiama in premessa l’art. 47, bensì articola le medesime “…nella composizione prevista dalla nuova disciplina (tre avvocati, un magistrato ed un professore o ricercatore universitario), anziché in quella prevista dalla disciplina previgente”.

Né potrebbe opinarsi, secondo quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, l’ultrattività dell’art. 22 comma 5 del r.d. n. 1578/1933 (in tema di fungibilità dei componenti della commissione), perché l’invocato art. 65 comma 1 della legge n. 247/2012 tiene ferma l’applicazione delle disposizioni previgenti sino all’emanazione dei regolamenti previsti dalla stessa legge solo “…se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, mentre “La disciplina della composizione delle commissioni è stata interamente ed organicamente prevista dall’art. 47 della legge 247/2012, tanto che la disposizione appare in grado di assicurare in via autonoma l’operatività delle commissioni, le quali possono operare senza necessità di ulteriori norme; ne consegue che la disposizione di cui all’art. 22, comma 5, del RD 1578/1933, secondo il disposto di cui all’art. 65, comma 1, non sia applicabile in quanto non necessaria”.

3.) Con appello spedito per la notificazione a mezzo raccomandata a.r. il 14 marzo 2016, ricevuto dal difensore della parte appellata il 15 marzo 2016 e depositato il 24 marzo 2016, la predetta sentenza è stata impugnata, deducendo in sintesi, con unico motivo complesso:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47, 49, 64 e 65 della legge 31 dicembre 2012, n, 247 e dell’art. 22 comma 5 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 – Illogicità manifesta della sentenza del TAR

L’interpretazione accreditata nella sentenza gravata è erronea, poiché l’art. 65 comma 1 della legge n. 247/2012, nel far salve, sino all’adozione dei regolamenti previsti dalla legge, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate, non può che riferirsi anche all’art. 22 comma 5 del r.d. n. 1578/1933, non espressamente abrogato, poiché l’art. 47 ha modificato esclusivamente i commi 3, 4 e 6 dell’art. 22, rimanendo quindi fermo la disposizione che codifica il principio di fungibilità dei componenti della commissione, la cui ratio è nel più sollecito svolgimento del procedimento.

Peraltro i componenti delle commissioni per l’esame di abilitazione non sono portatori di interessi settoriali e quindi non può ontologicamente inferirsi la loro infungibilità.

Costituitosi in giudizio, l’appellato, con memorie difensive depositate in data 9 maggio 2016 e 27 febbraio 2017, nel riproporre i motivi di ricorso dichiarati assorbiti, ha controdedotto in modo diffuso al motivo unico di appello, rilevando che;

– l’art. 48 della legge n. 247/2012 ha riformulato e disciplinato ex novo la composizione delle commissioni, con abrogazione tacita della disciplina previgente e comunque senza riprodurre la disposizione sulla fungibilità dei membri;

– è fuorviante il richiamo all’art. 65 comma 1 che peraltro tiene ferme le sole disposizioni necessarie in relazione all’emanazione di regolamenti che riguardano ben altri oggetti (associazioni professionali multidisciplinari, titolo di avvocato specialista, tenuta e aggiornamento degli albi, elezioni dei componenti del consiglio dell’ordine, etc.);

– lo stesso Ministero della Giustizia con circolare del 21 marzo 2016 ha raccomandato l’osservanza della composizione di cui all’art. 47.

Con memoria depositata il 25 febbraio 2017, a sua volta, il Ministero appellante ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza cautelare e di merito in ordine alla perdurante vigenza dell’art. 22 comma 5 del r.d. n. 1578/1933.

All’udienza pubblica del 30 marzo 2017 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

4.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso proposto in primo grado.

4.1) La giurisprudenza di questa Sezione ha ormai chiarito come sia tuttora in vigore l’art. 22 comma 5 del comma 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933, e quindi il principio della piena fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti delle commissioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, con la possibilità di sostituzione di ciascun componente da parte di altro componente, senza alcun riguardo alla qualifica professionale posseduta dai singoli componenti, considerato peraltro che essi non sono portatori di interessi settoriali, in relazione al preminente interesse pubblico alla più sollecita definizione della procedura abilitativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2017, n. 558; nello stesso senso e più diffusamente Sez. IV, 21 ottobre 2016, n. 4406 e 5 agosto 2005, n. 4165, nonché le ordinanze cautelari cfr. 14 ottobre 2016, n. 4556 e 6 maggio 2016, n. 1693; a tale orientamento hanno già aderito anche alcuni TT.AA.RR: vedi T.A.R. Calabria, Reggio, 23 dicembre 2016 n. 1354; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. 4^, 1° aprile 2015, n. 926; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1^, 17 aprile 2014 n. 1017).

4.2) Gli altri motivi di ricorso, riproposti dall’appellato in quanto dichiarati assorbiti e non esaminati dal primo giudice, sono infondati, secondo ormai pacifica giurisprudenza:

– in relazione alla piena sufficienza, ai fini della motivazione, del voto numerico, anche alla luce del noto arresto della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 8 giugno 2011, n, 175) e alla sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che quindi non richiedono da parte delle sottocommissioni alcuna ulteriore specificazione e/o “collegamento” con l’estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione;

– in ragione dell’irrilevanza dell’assenza di segni di correzione, laddove al contrario solo se la commissione ritenga di apporre sottolineature o segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e principi espressi nell’elaborato;

– in funzione della piana interpretazione della disposizione dell’art. 46 comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in combinato disposto con il chiarissimo tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l’applicabilità delle norme previgenti “…sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame…” per i primi due anni successivi all’entrata in vigore della legge, anche in disparte la considerazione che il comma 6 dell’art. 46 demanda comunque ad apposito regolamento del Ministro della Giustizia, da emanare sentito il Consiglio Nazionale Forense, la definizione delle “…modalità e (le) procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali“, sia pure sulla base dei criteri generali ivi enunciati;

– in relazione all’inconfigurabilità di una pretesa disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati, in raffronto a quelli di altri candidati, che postula un sindacato intrusivo del merito tecnico, non emergendo profili di irragionevolezza e illogicità tali da consentire, nei limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica, l’annullamento delle valutazioni della commissione.

5.) Alla stregua dei rilievi che precedono, l’appello deve essere accolto, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

6.) Il regolamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 2364 del 2016:

1) accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione 3^, n. 2705 del 18 dicembre 2015, rigetta il ricorso proposto in primo grado;

2) condanna l’appellato al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

L'articolo Esami di abilitazione avvocato: il CdS su fungibilità tra membri effettivi e supplenti della Commissione proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame da avvocato 2016: la guida https://www.giurdanella.it/2016/11/esame-avvocato-2016-la-guida/ Fri, 18 Nov 2016 12:36:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32243 Da oggi disponibile la quarta edizione dell’ebook: Guida all’esame da avvocato 2016. La nuova edizione, curata dall’avvocato Giovanni Antoci, oltre all’utilissimo materiale già contenuto nelle precedenti guide, contiene una vasta selezione di tracce oltre a quelle dell’esame 2015 e le massime più importanti del 2016. Il nuovo ebook si arricchisce inoltre di esempi di formulette […]

L'articolo Esame da avvocato 2016: la guida proviene da Giurdanella.it.

]]>
Da oggi disponibile la quarta edizione dell’ebook: Guida all’esame da avvocato 2016.

La nuova edizione, curata dall’avvocato Giovanni Antoci, oltre all’utilissimo materiale già contenuto nelle precedenti guide, contiene una vasta selezione di tracce oltre a quelle dell’esame 2015 e le massime più importanti del 2016.

Il nuovo ebook si arricchisce inoltre di esempi di formulette di passaggio da una fase all’altra dei pareri. Per ulteriori informazioni clicca qui

 

 

INDICE

Capitolo 1
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato, come prepararsi al meglio alle prove scritte: alcuni utili consigli  pag 6

Non solo preparazione. Alcuni consigli pratici
I Codici commentati – Le nuove regole sulle prove scritte
Davanti al foglio bianco: come iniziare
Chi ha tempo non aspetti tempo
Traccia 1 o traccia 2? Questo è il problema
Corsa all’indice analitico
Scaletta salva-vita
Il mestiere di scrivere
Parola d’ordine: razionalizzazione
I consigli dell’esperto

Capitolo 2
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: il parere, questo sconosciuto. pag 28

Il parere pro veritate. Consigli generali
La struttura del parere
Il nesso logico – giuridico
La questione giuridica
Le conclusioni
Obblighi del candidato
L’argomentazione
Conclusioni per il caso pratico
La redazione del parere di diritto civile
La redazione del parere di diritto penale
I consigli dell’esperto

Capitolo 3
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: come ti cito in giudizio. Guida alla redazione dell’atto pag 62

Redigiamo l’atto. Quale tecnica usare
La redazione dell’atto giudiziario su quesito di diritto civile
La redazione dell’atto giudiziario su quesito di diritto penale
L’atto giudiziario su quesito di diritto amministrativo

Capitolo 4
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: premessi brevi cenni pag 75

Capitolo 5

Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: pareri svolti in materia regolata dal diritto civile pag 146

Capitolo 6
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: pareri svolti in materia regolata dal diritto penale pag 221

Capitolo 7
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: atti svolti in materia regolata dal diritto civile, penale ed amministrativo pag 290

Capitolo 8
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: Cassazione civile, Cassazione Penale, Consiglio di Stato, le massime più importanti del 2016 pag 436

L'articolo Esame da avvocato 2016: la guida proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame avvocato 2015: due settimane al via https://www.giurdanella.it/2015/12/esame-avvocato-2015-due-settimane-al-via/ Wed, 02 Dec 2015 07:28:49 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29617 Mancano due settimane all’inizio dell’esame avvocato 2015. Le prove scritte si terranno infatti il 15,16 e 17 dicembre. Come ogni anno, Giurdanella.it seguirà da vicino le tre giornate, pubblicando in tempo reale le tracce  e le possibili soluzioni. Nell’attesa delle fatidiche prove scritte,  sul nostro sito giuridico troverai tante informazioni utili, i documenti ufficiali, i consigli, gli […]

L'articolo Esame avvocato 2015: due settimane al via proviene da Giurdanella.it.

]]>
Mancano due settimane all’inizio dell’esame avvocato 2015. Le prove scritte si terranno infatti il 15,16 e 17 dicembre.

Come ogni anno, Giurdanella.it seguirà da vicino le tre giornate, pubblicando in tempo reale le tracce  e le possibili soluzioni.

Nell’attesa delle fatidiche prove scritte,  sul nostro sito giuridico troverai tante informazioni utili, i documenti ufficiali, i consigli, gli schemi per scrivere pareri ed atti, le raccolte delle tracce assegnate negli anni precedenti, le possibili soluzioni e tutto quello che è necessario sapere prima di affrontare le prove d’esame.

Inoltre, anche quest’anno abbiamo pubblicato la raccolta delle sentenze della Giurisprudenza Civile e Penale di tutto il 2015. Raccolte indispensabili per la preparazione all’esame.

Clicca qui per la raccolta sentenze della Cassazione Civile – anno 2015

Clicca qui per la raccolta sentenze della Cassazione Penale – anno 2015

E per chi volesse una guida di preparazione, anche per il 2015 abbiamo pubblicato il nostro ebook di successo  “Guida all’esame da avvocato“.

Quest’anno abbiamo pensato di pubblicarlo anche in formato cartaceo, per chi preferisce un manuale da sfogliare.

Per avere maggiori informazioni e consultare gratuitamente l’indice dell’edizione 2015 clicca su questo link.

 

Consulta il nostro vademecum esame avvocato  e anche il nostro speciale esame avvocato 2015

 

 

L'articolo Esame avvocato 2015: due settimane al via proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame avvocato: il Senato vuole più controlli sulle prove scritte https://www.giurdanella.it/2015/12/esame-avvocato-il-senato-vuole-piu-controlli-sulle-prove-scritte/ Tue, 01 Dec 2015 09:44:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29608 La Commissione giustizia del Senato ha esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. La commissione ha espresso parere non ostativo con le seguenti condizioni: a)     che all’articolo […]

L'articolo Esame avvocato: il Senato vuole più controlli sulle prove scritte proviene da Giurdanella.it.

]]>
La Commissione giustizia del Senato ha esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

La commissione ha espresso parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a)     che all’articolo 4, comma 4, dello schema sia previsto che, nell’ambito delle prove scritte, il controllo sui candidati da parte del personale preposto alla vigilanza sia effettuato con modalità chiaramente predeterminate, non invasive ed eguali per tutti – anziché secondo non meglio precisati criteri casuali o a campione individuati dalla commissione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove scritte – al fine di assicurare i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della procedura d’esame;

b)     che all’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, dello schema venga specificato che, qualora la correzione degli elaborati scritti si svolga nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della corte di appello presso la quale la commissione è costituita, il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere debba essere effettuato con l’ausilio e sotto il controllo dell’ispettorato della polizia penitenziaria, analogamente a quanto previsto dagli articoli 4, comma 22 e 5, comma 9, dello schema;

La commissione ha inoltre reso le seguenti osservazioni:

a)     tenuto conto dell’articolo 49 della citata legge forense, così come modificato dall’articolo 2-ter, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, secondo cui per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge forense (e pertanto fino al 2 febbraio 2017) l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato continuerà a svolgersi secondo le modalità stabilite dalle norme previgenti – sia prevista una disposizione di coordinamento con il suddetto articolo 49 della legge forense, che regoli la fase transitoria fino alla definitiva entrata in vigore della nuova normativa, recata dall’articolo 46 della legge forense, consentendo, ad esempio,  la possibilità da parte dei candidati tenuti allo svolgimento delle prove scritte di introdurre, nel locale degli esami, codici annotati;

b)     all’articolo 2, comma 3, ed all’articolo 6, comma 1, dello schema, si invita il Governo a prevedere che le comunicazioni a ciascun candidato ammesso vengano effettuate anche a mezzo dei tradizionali sistemi di notificazione per posta raccomandata, quanto meno nelle ipotesi in cui il candidato non abbia indicato nella domanda di partecipazione il proprio recapito di posta elettronica ordinaria o certificata;

c)     all’articolo 4, comma 2, dello schema, si invita il Governo a prevedere la possibilità da parte dei candidati di introdurre, in sede di prova scritta, oltre ai codici, anche testi di legge liberamente stampati, anche se non pubblicati a cura di un editore;

d)     all’articolo 4, comma 13, dello schema, si raccomanda al Governo, fermo  il divieto ai commissari e ai segretari di rientrare nella sede di esame, qualora si allontanino dalla stessa nel corso delle prime tre ore dalla dettatura della traccia, di prevedere che tale divieto venga meno in presenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, valutate dal presidente della commissione e delle sottocommissioni, allo scopo di evitare l’introduzione di elementi di eccessiva rigidità che possono rischiare – al di là delle intenzioni – di determinare, soprattutto nell’ipotesi di eventi imprevisti e non altrimenti fronteggiabili, un serio e concreto pregiudizio al buon andamento della procedura d’esame;

e)     si invita il Governo a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali di cui all’articolo 6 dello schema, anche allo scopo di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter svolgere correttamente le proprie funzioni al fine di una compiuta valutazione del candidato, senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande – che si suggerisce abbiano tutte difficoltà omogenea – contenute nell’apposito data base predisposto ed alimentato con modalità centralizzate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 dello schema; in particolare, sul punto in questione, si ritiene di dover sottolineare l’assenza di qualsiasi indicazione in tal senso rinvenibile nel disposto di cui all’articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disposto del quale lo schema di decreto in esame reca la sola normativa di attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

f)      si invita il Governo a specificare se il complesso delle domande inserite nel data base saranno rese pubbliche oppure resteranno segrete fino al momento dell’estrazione:

g)     all’articolo 8 dello schema, si invita il Governo a precisare che, anche nel periodo transitorio di svolgimento della prova orale, rimangono fermi i requisiti di pubblicità e di durata minima e massima della prova per ciascun candidato, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, primo periodo dello schema.

Clicca qui per il testo del Regolamento sottoposto a parere del Senato 

 

L'articolo Esame avvocato: il Senato vuole più controlli sulle prove scritte proviene da Giurdanella.it.

]]>
Raccolta sentenze della Cassazione Penale – anno 2015 https://www.giurdanella.it/2015/10/raccolta-sentenze-della-cassazione-penale-anno-2015/ Mon, 26 Oct 2015 08:19:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28582 L’esame 2015 di abilitazione forense è ormai alle porte. Giurdanella.it, da sempre punto di riferimento per coloro i quali si cimentano in questa difficile prova, all’interno dell’apposita sezione del sito “Esame Avvocato 2015″, ha predisposto uno speciale con le sentenze più importanti della Corte di Cassazione Penale. A questo link è disponibile lo speciale contenente le […]

L'articolo Raccolta sentenze della Cassazione Penale – anno 2015 proviene da Giurdanella.it.

]]>
L’esame 2015 di abilitazione forense è ormai alle porte. Giurdanella.it, da sempre punto di riferimento per coloro i quali si cimentano in questa difficile prova, all’interno dell’apposita sezione del sito “Esame Avvocato 2015″, ha predisposto uno speciale con le sentenze più importanti della Corte di Cassazione Penale.

A questo link è disponibile lo speciale contenente le sentenze della Cassazione Civile.

IN AGGIORNAMENTO

ACQUISTA L’EBOOK ESAME AVVOCATO 2015

Cassazione Penale I sez. n. 36754/2015   (Esecuzione – ordinanza di confisca)

 

L’ordinanza di confisca prevista dall’art. 12 sexies legge n. 356 del 1992, emessa de plano dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4 c.p.p. non è, generalmente immediatamente esecutiva e che tale diverso regime di esecutività trova giustificazione nel mancato esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 35840/2015  (istituti di prevenzione e pena – reclamo)

 

L’incompleta indicazione nel reclamo ex art. 35 ter Ord. Pen.,della data di presentazione del ricorso CEDU non comporta l’inammissibilità dello stesso, altresì è esperibile ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità del suddetto reclamo emesso dal Magistrato di sorveglianza.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 272462015    (Estinzione del reato o della pena – attenuante lieve entità del fatto)

 

Esclusa l’attenuante della “lieve entità” relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, comma terzo, ge n. 110 del 1975,ne consegue logicamente la mancata possibilità di invocare la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. “…in quanto la relativa previsione presuppone (nel concorso del requisito ulteriore della non abitualità del comportamento) che <<per la “esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi del l’articolo 133 primo comma [cod. pen.], l’offesa [sia] di particolare tenuità.”>>

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 24402/2015   (Impugnazioni – misure di sicurezza)

 

Avverso il provvedimento confermativo dell’eseguibilità di una misura di prevenzione rimasta sospesa per lo stato di detenzione carceraria del destinatario, non è esperibile ricorso per cassazione ma l’appello ai sensi dell’art. 10 D.lgs. n. 159 del 2011.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 23426/2015   (Impugnazioni – ammissibilità rescissione giudicato a mezzo fax)

E’ inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata a mezzo fax, stante il principio della tassatività delle forme previste dalla legge per la presentazione delle impugnazioni. Alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di cui all’art. 625-ter c.p.p. può conseguire anche la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art 616 c.p.p.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 22549/2015   (Riti speciali – giudizio immediato “custodiale”)

 

La richiesta di giudizio immediato cd. “custodiale”, effettuata dal PM prima del termine del procedimento di riesame o della scadenza dei termini di proposizione, in violazione del disposto dell’art. 453 bis c.p.p., non è sindacabile dal Gip e viene comunque sanata da una eventuale richiesta di ammissione al rito abbreviato.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 20507/2015   (Esecuzione – confisca)

 

La tardività dell’opposizione proposta avverso il decreto di confisca dei beni patrimoniali ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, adottato de plano dal giudice dell’esecuzione, non inificia l’ammissibilità di una nuova istanza esecutiva con cui si rilevi la illegittimità ab origine della confisca, attraverso la produzione di elementi mai valutati.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 17012/2015   (Maltrattamento animali – caccia)

 

“Procurare una lesione ad un animale , esercitando in modo abusivo la caccia, integri il delitto di cui all’art. 544 del c.p. ,poichè è una forma di maltrattamenti ferire un’animale senza che ve ne sia la necessità”.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 17015/2015   (Esecuzione – confisca – creditore ipotecario)

 

Il giudice adito in sede di esecuzione con istanza di riconoscimento del credito a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 dal creditore assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca, e rimasto estraneo al procedimento di cognizione al termine del quale é stato emesso provvedimento ablatorio, può utilizzare, ai fini della decisione, gli atti dell’indicata procedura cognitiva senza alcuna necessità di adottare un formale provvedimento di ammissione degli stessi.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 16375/2015 (Istituti di prevenzione e della pena – diritti dei detenuti)

 

Le disposizioni processuali di cui agli art. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., introdotte dal d.l. n. 146 del 2013, in carenza di norme di diritto intertemporale, trovano immediata applicazione anche nei procedimenti attivati precedentemente all’entrata in vigore della suddetta disciplina. I provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza all’esito del procedimento ex artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen. sono qualificabili come decreto o come ordinanza, in base al loro contenuto obiettivo e della loro collocazione nella sequenza procedimentale. Avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza è proponibile il reclamo al Tribunale di sorveglianza e non ricorso diretto per Cassazione, ma l’eventuale presentazione del ricorso, in virtù del principio di conversione, ex art. 568, comma 5, c.p.p., non ne determinerà l’inammissibilità dell’impugnazione, ma la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, previa qualificazione del ricorso come reclamo.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 16656/2015   (Liberazione anticipata)

 

L’istituto della liberazione anticipata “speciale” disciplinata dall’art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 non si applica ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare, anche nelle ipotesi in cui la misura alternativa alla detenzione sia stata disposta, ai sensi dell’art. 16 nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, in favore di condannati che hanno collaborato con la giustizia.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 13062/2015   (Stupefacenti)

 

L’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità, disciplinata all’art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, costituisce un’ipotesi autonoma di reato riconducibile all’art. 416 c.p; ne consegue che a tale associazione reato associativo è applicabile l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, in quanto il divieto di applicazione del beneficio è previsto, dalla predetta legge, per le sole ipotesi di cui all’art. 74, commi primo, quarto e quinto, del citato d.P.R.

 

 

Cassazione Penale I sez. n. 11101/2015   (Circostanze aggravanti)

 

la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, riguardante l’attività agevolativa verso le associazioni di cui all’art. 416 bis, è configurabile anche nel caso in cui l’agente persegua l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l’interesse della cosca beneficiata.

 

 

Cassazione Penale II sez. n. 21394/2015             (Custodia cautelare – termini di durata massima)

 

Il termine massimo custodia cautelare di un anno, previsto per la per la fase delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, qualora si proceda per i delitti commessi per agevolare l’attività delle associazioni di stampo mafioso o comunque avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. si applica anche ai delitti tentati, sempre che la legge ne preveda una pena della reclusione superiore nel massimo di sei anni.

 

 

Cassazione Penale II sez. n. 17853/2015             (Misure cautelari – riesame sequestro)

Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, entro il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 324, comma 5, c.p.p. non deve necessariamente intervenire una decisione di merito, essendo, sufficiente una mera pronuncia di rito.

 

 

Cassazione Penale II sez. n. 14111/2015             (Misure cautelari – evasione)

 

I divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, ha carattere assoluto e, come tale, osta all’applicazione dell’art. 275, comma 2-bis, c.p.p., a norma del quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.

 

 

Cassazione Penale II sez. n. 12139/2015 (Misure cautelari – estinzione)

la previsione di cui all’art. 275, comma 2 bis, c.p.p.,nel testo introdotto dal decreto legge n. 92/2014 prima della modifica apportata in sede di conversione, non determina l’automatica caducazione della misura cautelare carceraria disposta per il reato di rapina aggravata, anche se la pena ancora da espiare sia inferiore ai tre anni, giacché, in ragione del titolo di reato, non sarebbe possibile disporre la sospensione dell’esecuzione ex art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen.

 

 

Cassazione Penale II sez. n.10069/2015  (Udienza preliminare – nuove contestazioni)

 

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare nega al pubblico ministero la possibilità di contestare nuovi fatti di reato legati dal vincolo della continuazione a quelli già contestati, osservando che rientra nel potere del Gup controllare e autorizzare le contestazioni suppletive e, non provoca alcuna stasi processuale in quanto il pubblico ministero mantenga possibilità di esercitare separatamente l’azione penale.

 

Cassazione Penale III sez. n. 36906/2015            (Delitti contro l’ordine pubblico – discriminazione per motivi raziali)

 

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), legge 13 ottobre 1975, n. 654, gli “atti di discriminazione per motivi razziali” sono quelli riferiti alla qualità del soggetto e non ai suoi comportamenti; l’“odio razziale o etnico” non include ogni sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto; la valutazione delle specifiche condotte deve essere effettuata dal giudice di merito alla luce del contesto in cui le stesse si collocano, e in considerazione del concreto pericolo di lesione dei principi di pari dignità e non discriminazione e del contemperamento di questi con quello di libertà di espressione.

 

 

Cassazione Penale III sez. n.34932/2015 (Impugnazione – particolare tenuità del fatto)

 

Riguardo alla “particolare tenuità del fatto”, quando il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la mancanza di formazione di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l’esclusione della punibilità, prevista dall’art. 131-bis c.p., seppure la legge successiva sia più favorevole al ricorrente.

 

 

 

Cassazione Penale III sez. n. 33591/2015                       (Misure di sicurezza personali – liberta vigilata facoltativa e obbligatoria)

 

Anche dopo l’intervenuta abrogazione della cd. “pericolosità presunta” di cui al previgente art. 204 c.p. e del previo accertamento della pericolosità sociale del condannato prima dell’ordine di tutte le misure di sicurezza personali, rimane presente nell’ordinamento la distinzione fra la libertà vigilata facoltativa di cui all’art. 229 c.p. e quella obbligatoria prevista dal successivo art. 230 c.p., nel senso che nei casi di misura di sicurezza facoltativa, qualora sia accertata in concreto la pericolosità sociale e l’integrazione dei limiti di pena edittali, il giudice può escludere l’applicazione della libertà vigilata a condizione di motivare adeguatamente sulle ragioni di tale esclusione, in relazione allo spessore individuale della pericolosità e al principio di proporzionalità rispetto al fatto commesso.

 

 

Cassazione Penale III sez. n. 33413/2015                       (Reati doganali – contrabbando)

 

E’ integrato il delitto di contrabbando doganale qualora si verifichi il superamento del termine di diciotto mesi, fissato dalla legge per l’importazione temporanea in franchigia dal dazio, di natante battente bandiera di uno dei paesi o territori cd. d’oltremare, mantenenti relazioni particolari con la Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, trattandosi di paesi o territori associati all’Unione Europea ma non inclusi nel suo territorio.

 

 

Cassazione Penale III sez. n. 31623/2015            (Frode sportiva – soglia di punibilità – risarcimento del danno)

 

Il reato di frode in competizione sportiva, nella accezione generica prevista nella seconda parte dell’art. 1, comma 1 legge n. 401 del 1989, ha natura di delitto di attentato a consumazione anticipata, nel quale la soglia di punibilità si manifesta nel compimento di un’attività fraudolenta idonea ad alterare la lealtà e la correttezza nello svolgimento della competizione agonistica.
Qualora si verifichi la fraudolenta alterazione dei risultati del campionato questo è ritenuto fatto idoneo ad integrare un’ipotesi di danno risarcibile in favore delle società calcistiche e della F.I.G.C.

 

 

Cassazione Penale III sez. n. 29897/2015                       (Cause di estinzione del reato o della pena – tenuità)

 

La particolare tenuità del fatto prevista all’art. 131-bis c.p. è esclusa in presenza di reato continuato, che ricadendo tra le ipotesi di “condotta abituale” osta al riconoscimento del beneficio.

 

 

Cassazione Penale III sez. n. 24372/2015                       (Misure cautelari reali – sequestro conservativo)

 

Sono impugnabili i provvedimenti di nomina e sostituzione del custode in quanto, in sede penale, non operano la limitazione contenuta nell’art. 559, ultimo comma, c.p.c. poichè il richiamo alle norme civilistiche, operato dall’art. 317, terzo comma c.p.p., fa riferimento esclusivamente alla modalità esecutiva del sequestro.

 

 

Cassazione Penale III sez. n. 23960/2015                       ( Esercizio dell’attività di gioco a pronostici)

 

L’ operatore privo di concessione e di autorizzazione, che abbia aderito alla sanatoria di cui all’art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 versando regolarmente l’imposta dovuta nei termini previsti dalla legge, ha il diritto di svolgere l’attività fino alla data di scadenza delle vigenti concessioni statali, con la conseguente mancanza di esigenze preventive idonee a legittimare il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività.

 

 

Cassazione Penale III sez. n. 20147/2015                       (Omesso versamento contributivo – ritenute previdenziali)

 

Il delitto previsto dall’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, disciplinante l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014, n. 67. Fintanto che non siano emanati i decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa.

 

 

Cassazione Penale III sez. n. 19172/2015                       (Violenza sessuale)

 

Nel delitto previsto dall’art. 609 bis comma 2 n. 1 cod. pen., lo stato di inferiorità fisica o psichica della persona offesa rappresenta un elemento costitutivo del reato e lo stesso, anche se derivante da malattia, non può al contempo integrare l’aggravante prevista dall’art. 36 comma 1 della legge n. 104 del 1992.

 

 

Cassazione Penale III sez. n.16616/2015 (Atti sessuali con minorenne compiuti telematicamente)

 

Per il solo fatto che i comportamenti criminosi sono posti in essere in assenza di contatto fisico con la vittima ciò non comporta di per se una minore lesività sulla sfera psichica del minore tale da rendere applicabile, in ogni caso, l’attenuante prevista dall’art. 609-quater, quarto comma, c.p. per i casi di minore gravità.

 

 

Cassazione Penale III sez. n. 15449/2015                       (Cause di esclusione della pena o del reato – particolare tenuità del fatto)

 

L’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale, quindi applicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell’art. 2, quarto comma, c.p. Nei giudizi già pendenti in sede di legittimità alla data della entrata in vigore dell’art. 131-bis c.p. la sua applicabilità è rilevabile di ufficio a norma dell’art. 609, comma 2, c.p.p.
La Corte di cassazione, a tal fine, deve valutare la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, basandosi sulle risultanze emerse nel giudizio di merito, in particolare tenendo conto di quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata. Qualora ne ritenga integrata la possibile applicazione annulla con rinvio al giudice di merito.
Cassazione Penale III sez. n. 14960/2015            (Cause di giustificazione – Reati commessi da straniero)

 

 

E’ da escludere la possibilità che lo straniero, imputato di un delitto contro la persona possa invocare, anche in via solo putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto derivante dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi in linea di principio escluso dall’ordinamento interno, in una prospettiva imperniata sulla centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le condotte individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica.

 

 

 

Cassazione Penale III sez. n. 14990/2015            (Misure cautelari – termini)

 

se la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagato emerge nel corso dell’interrogatorio di garanzia, si rientra nella fattispecie di assoluto impedimento prevista dall’art. 294, secondo comma, c.p.p. Se il giudice dispone la traduzione del provvedimento coercitivo in un “termine congruo”, dal deposito di essa decorre nuovamente il termine per l’interrogatorio, pena l’inefficacia del titolo cautelare.

 

 

Cassazione Penale V sez. n. 33774/2015             (Bancarotta impropria da reato societario)

 

In tema di bancarotta impropria da reato societario, si ritiene che attraverso la legge n. 69 del 2015, recante la modifica sull’inciso «ancorchè oggetto di valutazioni» di cui gli articoli 2621 e 2622 c.c.. si sia determinata una parziale abolitio criminis.

 

 

Cassazione Penale V sez. n. 29826/2015             (Reati contro la persona – atti persecutori)

 

integra il delitto di atti persecutori in danno di una coppia di coniugi la redazione e reiterata diffusione, sul luogo di lavoro delle persone offese, presso la scuola elementare frequentata dai figli, di scritti diffamatori concernenti i rapporti extraconiugali della moglie all’insaputa del marito, la conseguente incerta discendenza di uno dei figli, qualora tali molestie cagionino, per l’ampiezza, durata e carica spregiativa della condotta criminosa, consistita anche in missive e messaggi sms direttamente inviati ai coniugi, un grave e perdurante stato d’ansa nelle persone offese, correlato all’aggravamento e consolidamento, in ambito lavorativo oltre che familiare, della lesione della loro riservatezza e della manipolazione delle rispettive identità personali.

 

 

Cassazione Penale V sez. n. 24011/2015             (Cause di estin<ione del reato – sospensione con messa alla prova)

 

In tema di sospensione del processo per messa alla prova, l’ordinanza di rigetto dell’istanza è autonomamente impugnabile dall’imputato con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell’art. 464-quater, comma 7, c.p.p. che include nella disciplina dell’autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae questo alla previsione generale di cui all’art. 586 c.p.p.

 

 

Cassazione Penale V sez. n. 22991/2015             (Indagini preliminari)

 

Anche nel processi di fronte al giudice di pace è applicabile l’art. 408, comma 3-bis c.p.p., secondo il quale per i delitti commessi con violenza contro la persona l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa a cura del P.M.

 

 

Cassazione Penale V sez. n. 20065/2015 (Reati contro la persona – atti persecutori – reato abituale)

 

L’abitualità e la reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, pertanto nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione consista in condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma, rispetto alla prima o alle precedenti condotte, occorrerà necessariamente fare riferimento anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la proposizione della querela, ai sensi del quarto comma dell’art. 612 bis c.p.

 

 

Cassazione Penale V sez. n. 20068/2015             (Esecuzione patteggiamento)

 

L’estinzione del reato, costituente oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2,c.p.p, ovvero la mancata commissione nel termine stabilito dalla norma di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole, opera “ipso iure” e non necessita di una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione.

 

 

Cassazione Penale V sez. n. 19078/2015             (Reati fallimentari – bancarotta fraudolenta)

 

Il sequestro preventivo di beni di proprietà di terzi, quando vi è la certezza della loro “pertinenza” al reato di bancarotta fraudolenta per effetto del carattere fittizio della loro intestazione e per la loro effettiva riconducibilità all’indagato, non è impedito dal fatto che il giudice delegato al fallimento, accogliendo l’azione di rivendicazione, ne abbia disposto la restituzione al formale intestatario, in quanto le due procedure risultano autonome e l’efficacia di giudicato, nel procedimento penale, è riferibile esclusivamente alle sole sentenze civili che abbiano deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza.

 

 

Cassazione Penale V sez. n. 17082/2015             (Reati contro la persona – atti persecutori)

 

Il termine utile per proporre querela per il delitto di atti persecutori inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide con l’evento di danno, consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con l’evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.

 

 

Cassazione Penale V sez. n. 12200/2015             (Indagini preliminari – messa comunicazione)

 

La mancanza dell’avviso all’indagato della fissazione dell’udienza camerale conseguente all’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione determina la nullità dell’ordinanza con la quale il g.i.p. indica ulteriori indagini da effettuare, la quale è impugnabile con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 127, comma 7, c.p.p.

 

 

Cassazione Penale VI sez. n. 34782/2015            (Delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione)

 

Per integrare il delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione di cui all’art 280 c. p. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni in danno anche di una sola persona.

 

 

Cassazione Penale VI sez. n. 33235/2015            (Ricorso in cassazione – revoca sequestro)

 

In applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con cui la Corte d’appello delibera, sulla richiesta di sospensione dell’esecutività del decreto di revoca del sequestro, formulata dal pm, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011,

 

 

Cassazione Penale VI sez. n. 32980/2015            (Sentenza emessa da giudice di altro stato membro)

 

La Corte d’appello, investita della richiesta di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza di condanna emessa in un altro stato membro dell’ UE non può dichiararne l’inammissibilità per il fatto che la sentenza non sia stata trasmessa per il tramite del Ministro della giustizia, poiché questi ha un ruolo di mera trasmissione e ricezione della sentenza, e poiché il decreto legislativo 161 del 2010 prevede espressamente la possibilità di una “corrispondenza diretta” tra le autorità giudiziarie interessate.

 

 

Cassazione Penale VI sez. n. 26840/2015            (Turbata libertà degli incanti – configurabilità del reato)

 

Ai fini della configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti (art 353 c.p.) è necessaria la previa instaurazione di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell’atto equipollente.

 

 

Cassazione Penale VI sez. n. 24617/2015           (prove – sequestro – segreto giornalistico)
E’una violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, applicabile anche ai vincoli reali,

il sequestro indiscriminato di un sistema informatico a fini probatori che conduca, senza specifica ragione, all’apprensione dell’intero contenuto di informazioni; inoltre le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al dato informatico, in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modo che trattenere la copia dei dati sequestrati, con restituzione all’avente diritto del loro supporto fisico originale di memoria, implica la mancata cessazione del sequestro; il diritto all’anonimato sulle fonti del giornalista, quale previsto dall’art. 200 c.p.p., non consente il ricorso a perquisizione e sequestro per acquisire il nominativo della fonte, salvo che non ricorrano, ex ante, le condizioni per la non operatività del diritto al segreto.

 

 

Cassazione Penale VI sez. n. 24535/2015            (Associazione a delinquere di stampo mafioso)

 

Si configura un’associazione per delinquere di stampo mafioso qualora, in virtù della capacità intimidatoria già collaudata in altri settori criminali “tradizionali“, venivano esercitati , attraverso contiguità politiche ed elettorali e con l’uso di prevaricazioni e di una sistematica attività corruttiva, condizionamenti diffusi nell’assegnazione degli appalti, nel rilascio di concessioni e nel controllo di settori di attività di enti pubblici, determinando in tal modo un sostanziale annullamento della concorrenza.

 

 

Cassazione Penale VI sez. n. 21491/2015            (Applicazione legge penale)

 

Il principio di retroattività di cui all’art. 200, primo comma, c.p., va inteso nel senso che le “disposizioni vigenti al tempo dell’applicazione delle misure” sono quelle in vigore alla data in cui il tribunale emette il decreto di accoglimento o di rigetto della richiesta di confisca. Nella specie, la S.C. ha precisato che le disposizioni introdotte nel 2008 e nel 2009, relative alla possibilità di disporre la confisca nei confronti dei soggetti di cui sia stata accertata la sola pericolosità sociale “generica”, anche prescindendo dall’attualità di quest’ultima, sono applicabili anche qualora la pericolosità del proposto emerga da fatti anteriori alla data di entrata in vigore della nuova normativa, purchè il decreto del tribunale non sia stato già emesso prima di tale data.

 

 

 

Cassazione Penale VI sez. n. 16924/2015            (Rimessione del processo – azione di responsabilità contro più magistrati)

 

La proposizione, a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con legge n. 18 del 2015, di azioni di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, non costituisce grave situazione locale in grado di giustificare la rimessione del processo.

 

 

Cassazione Penale VI sez. n. 13800/2015                      (Delitti contro il patrimonio – truffa)

 

La persona offesa dal delitto di truffa il cui profitto è rappresentato dalle disponibilità di un conto corrente bancario è solo il correntista, poiché, pur se creditore e non titolare delle somme, egli è il portatore sostanziale della situazione finanziaria interessata dalla condotta illecita, mentre la banca, qualora subisca un pregiudizio economico dal reato, potrà assumere esclusivamente la posizione di soggetto danneggiato.

 

 

Cassazione Penale VI sez. n.13799/2015                         (Responsabilità civile della PA)

 

Si configura la responsabilità civile della P.A. anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali attraverso la realizzazione di un reato doloso, sempre che le stesse siano poste in essere sfruttando l’occasione offerta dall’adempimento di funzioni pubbliche e costituiscano uno sviluppo non imprevedibile di uno scorretto esercizio di queste ultime, in applicazione dell’art. 2049 c.c.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 37107/2015        (Stupefacenti)
“La pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, può essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale”.

“La rideterminazione avviene ad iniziativa delle parti, con le modalità di cui al procedimento previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.p, sottoponendo al giudice dell’esecuzione una nuova pena su cui è stato raggiunto l’accordo”;

“In caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta non congrua il giudice dell’esecuzione provvede autonomamente alla rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c. p.”.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 33864/2015        (Impugnazioni – Reati di competenza del giudice di pace)

 

Con riferimento ai reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l’interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli effetti civili, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per condotte riparatorie emessa ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, in quanto tale sentenza non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e di consegenza non produce effetti pregiudizievoli nei confronti della parte civile medesima.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 33583/2015        (Prove – dichiarazione prive di avvertimento (ex art 64 c.p.p.)

 

tanto in sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, sesto comma, c.p.p. quanto nell’ipotesi di imputato di reato connesso ex art. 12, primo comma, lett. c), c.p.p., o collegato ex art. 371, secondo comma, lett. b), c.p.p., l’avvertimento di cui all’art. 64, comma terzo, lett. c), deve essere dato sia se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato» (come testualmente previsto) ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento, conseguendone, in mancanza, l’inutilizzabilità della deposizione testimoniale.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 33041/2015                   (Responsabilità da reato degli enti)

 

Con riferimento alle ipotesi di responsabilità da reato degli enti, si afferma che è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 c.p.p. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 d.lgs 231/2001, a condizione che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del decreto legislativo medesimo;
E’ inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591 c.p.p. la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, stante il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 33040/2015        (Stupefacenti)

 

“E’ illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità”.

“nel patteggiamento l’illegalità sopraggiunta della pena determina la nullità dell’accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo”.

“nel giudizio di cassazione l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo”.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 32243/2015        (Notificazioni)

 

Anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, sono valide le notificazioni a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro della Giustizia.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 31617/2015        (Misure di sicurezza patrimoniale – confisca)

 

“il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1, c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’art. 322 – ter c.p.., la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato”.

“qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato”.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 31022/2015        (Misure cautelari reali – diffamazione a mezzo stampa)

 

Nonostante sia ammissibile l’ordine dell’autorità giudiziaria rivolto all’Internet Service Provider di rendere inaccessibile specifici siti internet o pagine web, non può essere sottoposta a sequestro preventivo una testata giornalistica telematica, in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.

 


Cassazione Penale S.S. U.U. n. 29316/2015        (Stupefacenti)

 

Sono irrilevanti penalmente le condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti (nella specie Nandrolone) incluse nelle tabelle solo successivamente all’entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, modificativa del d.P.R. n. 309/90, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, poste in essere a partire dall’entrata in vigore di tale disciplina incostituzionale e fino all’entrata in vigore del D.l. n. 36 del 2014;

Diversamente hanno rilevanza penale le condotte aventi ad oggetto medicinali che contengano i principi attivi inclusi nelle tabelle da I a IV del d.P.R. n. 309/1990.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 24630/2015        (Difesa – omesso avviso)

 

In caso di mancato avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 c.p.p.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 22471/2015        (Stupefacenti)

 

“Per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272) e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente”.

 

 

Cassazione Penale S.S. U.U. n. 17325/2015        (Reati contro la persona – accesso abusivo a sistema informatico)

 

“il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art. 615-ter cod. pen. coincide con quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.

 

L'articolo Raccolta sentenze della Cassazione Penale – anno 2015 proviene da Giurdanella.it.

]]>
Raccolta sentenze della Cassazione Civile – anno 2015 https://www.giurdanella.it/2015/10/raccolta-sentenze-della-cassazione-civile-anno-2015/ Sat, 24 Oct 2015 07:27:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28576 L’esame 2015 di abilitazione forense è ormai alle porte. Giurdanella.it, da sempre punto di riferimento per coloro i quali si cimentano in questa difficile prova, all’interno dell’apposita sezione del sito “Esame Avvocato 2015″, ha predisposto uno speciale con le sentenze più importanti della Corte di Cassazione Civile. A questo link è disponibile lo speciale contenente le sentenze […]

L'articolo Raccolta sentenze della Cassazione Civile – anno 2015 proviene da Giurdanella.it.

]]>
L’esame 2015 di abilitazione forense è ormai alle porte. Giurdanella.it, da sempre punto di riferimento per coloro i quali si cimentano in questa difficile prova, all’interno dell’apposita sezione del sito “Esame Avvocato 2015″, ha predisposto uno speciale con le sentenze più importanti della Corte di Cassazione Civile.
A questo link è disponibile lo speciale contenente le sentenze della Cassazione Penale

IN AGGIORNAMENTO – a breve verranno inserite tutte le sentenze della cassazione civile del 2015

 ACQUISTA L’EBOOK ESAME AVVOCATO 2015

 

Cassazione Civile sez. I n. 17971/2015    (Famiglia – assegnazione casa familiare genitore collocatario dei figli minori)

 

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il genitore collocatario dei figli minori, e assegnatario della casa familiare, esercita sull’immobile un diritto di godimento assimilabile ad un comodato, la cui opponibilità infranovennale è garantita, pur in assenza di trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione, anche nei confronti dei terzi acquirenti consapevoli della pregressa condizione di convivenza.

 

 

Cassazione Civile sez. I n. 16218/2015    (Fallimento)

 

L’insinuazione al passivo per quei crediti sorti successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, commi primo e ultimo, legge fall.

 

 

Cassazione Civile sez. I n. 15360/2015    (Diritti della personalità – diritto all’immagine)

 

La diffusione per finalità informative televisive dell’immagine di una persona è legittima qualora sia presente un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti ma anche la specifica riferibilità dell’informazione all’attività svolta dalla persona nel contesto della problematica trattata, ossia sulla necessità della rivelazione della sua identità ai fini della completezza della notizia.

 

Cassazione Civile sez. I n. 15138/2015    (Diritti della personalità – rettificazione del sesso)

 

per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, l’adeguamento dei caratteri sessuali non implica necessariamente l’intervento chirurgico demolitorio quando, all’esito di un’accurata indagine giudiziaria, venga accertata la serietà ed univocità del percorso scelto dall’individuo e la compiutezza dell’approdo finale.

 

 

Cassazione Civile sez. I n. 11564/2015                (Concorrenza)

 

La tutela effettiva del diritto al risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale postula, in virtù della diversa accessibilità alle prove, che il giudice non può applicare in maniera automatica il principio dell’onere della prova ma deve interpretare estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile (nella specie, in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e di consulenza tecnica di ufficio), per l’esercizio di poteri, anche officiosi, d’indagine, fermo il rispetto del principio del contraddittorio

 

 

Cassazione Civile sez. I n. 9693/2015      (Responsabilità precontrattuale P. A.)

 

“La responsabilità precontrattuale della P.A.,anche nella procedura pubblicistica della scelta del contraente, non è responsabilità da provvedimento, ma da comportamento e presuppone la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e nella formazione del contratto; pertanto, non rileva la legittimità dell’esercizio della funzione pubblica espressa dal provvedimento, ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall’Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, poiché tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica si pongono quale strumento di formazione progressiva del consenso contrattuale”.

 

 

Cassazione Civile sez. I n. 8097/2015      (Rettifica del sesso da parte di persona coniugata)

 

La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale questa ha dichiarato l’illegittimità delle norme in tema di rettifica del sesso nella parte in cui non prevedono la possibilità di mantenere in vita il rapporto di coppia con altra forma di convivenza giuridicamente riconosciuta con modalità da statuire dal legislatore, è autoapplicativa.

In conseguenza di ciò è costituzionalmente necessario conservare alla coppia il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio fino all’intervento successivo del legislatore.

 

 

Cassazione Civile sez. I n. 6855/2015      (Famiglia – assegno divorzile)

 

La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici

 

 

Cassazione Civile sez. I n. 10749/2015                (Impugnazione civile – travisamento prova)

 

Ricorre il travisamento della prova ove l’informazione probatoria, riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione, sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta in un atto processuale del ricorrente la cui deduzione, con ricorso per cassazione, ne presuppone la specifica indicazione, la contestuale allegazione e la sua decisività; ossia informazione probatoria sarà in grado, da sola, di permettere al giudice di merito in sede di rinvio di rovesciare la precedente decisione.

 

 

Cassazione Civile sez. II n. 17440/2015   (Diritti della persona – tutela della privacy)

 

L’attività di videosorveglianza “…integra un “trattamento dei dati personali” ai sensi dell’articolo 4, lett. a) e b) del d.lgs. n.196 del 2003, riguardando la “raccolta” e l’ “ immagine” delle persone; la detta attività avrebbe dovuto formare oggetto di informativa rivolta ai soggetti che accedevano al locale ove era istallata la videocamera con le forme di cui alla citata regolamentazione”.

 

 

Cassazione Civile sez. II n. 17043/2015   (Distanze legali – modificabilità nozioni normative)

 

Le disposizioni dei regolamenti urbanistici locali, attraverso la previsione di soglie massime d’incremento edilizio, non possono modificare le nozioni normative di “ristrutturazione” relativa ad edificio preesistente crollato o demolito e di “nuova costruzione”, agli effetti della soggezione alla disciplina sulle distanze legali e dei conseguenti rimedi esperibili nei rapporti tra privati.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 17240/2015             (Responsabilità extracontrattuale da vizio di costruzione)

 

All’interno dell’ipotesi di responsabilità prevista dall’art. 2054, quarto comma, cod. civ., la nozione di “vizio di costruzione” non va limitata agli interventi compiuti in sede di produzione di un veicolo, ma anche a quelli strutturali modificativi della meccanica o della dinamica dello stesso.

Cassazione Civile sez. III n. 18450/2015             (Locazione di azienda)

 

L’eventuale clausola con cui le parti del contratto di locazione di azienda stabiliscono che l’obbligo di manutenzione straordinaria incombe sul conduttore è da ritenersi lecita. Per cui l’eventuale omissione si configura come inadempimento e quindi come fonte di responsabilità contrattuale.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 118463/2015                       (Custodia – responsabilità)

 

La responsabilità per custodia prevista dall’articolo 2051 c.c. può essere esclusa solamente attraverso la prova del caso fortuito a differenza di quanto previsto dall’articolo 2043 c.c. in cui tale responsabilità può essere dimostrazione dalla mancanza di colpa o dolo.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n. 15155/2015                     (Regolamento di giurisdizione ammissibilità)

 

E’ ammissibile la proposizione di istanza di regolamento preventivo di giurisdizione qualora nella prima fase del procedimento possessorio sia stata negata, dal giudice designato o in sede di reclamo, la giurisdizione del giudice ordinario, purché sia stata richiesta la prosecuzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 703, quarto comma, cod. proc. civ.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n. 18214/2015                     (Locazione – nullità)

 

L’assenza della forma scritta per il contratto di locazione ad uso abitativo, richiesta dalla legge n.431/1998 art. 1, comma 4, importa la nullità assoluta del contratto. Eccetto i casi in cui la forma verbale della locazione sia stata imposta al conduttore, tale nullità potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice, diversamente, agendo come nullità di protezione, potrà denunciarla solo il conduttore.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 17202/2015             (Competenza)

 

Nelle cause pendenti innanzi al Pretore il 2 giugno 2000, ed attribuite alla competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, il valore della controversia rimane fissato nei limiti di competenza del giudice “ab origine” adito, sempre qualora la parte abbia inserito nell’atto introduttivo del giudizio la cosiddetta “clausola di contenimento”

 

 

Cassazione Civile sez. lavoro n. 19044/2015                (Demansionamento)

 

Nell’ipotesi di demansionamento del dipendente l’onere di provare i comportamenti datoriali riguardanti il confronto tra le differenti mansioni esercitate è a carico del ricorrente.

 

 

Cassazione Civile sez. II n. 13415/2015              (Condominio – comunione)

 

Rientrano tra le parti comuni dell’edificio, secondo la definizione dell’articolo 1117 c.c., le fognature e i manufatti simili anche qualora il ricorrente possieda ed utilizzi un condotto fognario diverso. Quest’ultimo quindi rimarrà obbligato a corrisponderne le spese di conservazione proporzionalmente al valore della sua proprietà.

 

 

Cassazione Civile sez. I n. 11224/2015                (Concorrenza sleale)

 

E’ sufficiente il potenziale pregiudizio, consistente nella possibilità di confusione tra due ditte o tra le loro denominazioni, aventi effetti altresì potenzialmente dannosi sul profitto dell’altra, per integrare la fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell’art 2598 c.c.

 

Cassazione Civile sez. III n. 17020/2015                         (Interpretazione del contratto – assicurazione sanitaria)

 

Viola i criteri ermeneutici sanciti agli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 cod. civ., l’interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione sanitaria che disponga di individuare gli interventi rimborsabili sulla base delle tecniche utilizzate e non dell’obiettivo terapeutico perseguito, prevedendo la rimborsabilità esclusiva degli interventi di natura chirurgica e non radioterapica.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 16793/2015             (Azione revocatoria)

 

La presenza di ipoteche sull’immobile trasferito con l’atto oggetto di revoca non esclude da solo il requisito del pregiudizio del trasferimento stesso per il creditore chirografario procedente ex art.2901 cod. civ., né, quindi l’interesse di questi a proporre tale azione.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 10124/2015 (Assicurazione – poteri mandatario)

 

Il “mandatario per la liquidazione dei sinistri”, di cui all’art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è munito di rappresentanza ex lege dell’assicuratore del responsabile, sicché potrà agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante al fine di ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante

 

 

Cassazione Civile sez. II n. 11667/2015              (Condominio)

 

Lo spazio posto sotto il locale al piano terra, qualora non vi siano titoli atti a rivelarne la proprietà del singolo condomino fanno parte del condominio, per cui eventuali lavori di riduzione dello spazio sovrastante, da parte del titolare del piano terra, potranno effettuarsi esclusivamente col consenso del condominio stesso.

 

 

Cassazione Civile sez. II n. 11903/2015              (Usucapione – termini)

 

I termini per l’usucapione di beni in comunione può iniziare a decorrere esclusivamente a seguito di atto idoneo ad indicarne un uso esclusivo del bene, nonché l’impossibilità materiale per gli altri comunisti di possedere rapporti con detto bene.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 8480/2015              (Esecuzione forzata)

 

Nel caso in cui sia chiaro e univoco il significato dell’enunciato letterale del titolo esecutivo il giudice dell’esecuzione non avrà alcun margine di valutazione. Nel caso in cui il debitore volesse procedere ad opposizione al giudice dell’esecuzione è esclusa qualunque verifica istruttoria già di competenza esclusiva del giudice di merito.

 

 

Cassazione Civile sez. lavoro n. 19027/2015      (Mobilità – risarcimento danno)

 

La pretesa del lavoratore che non ha ottenuto il trasferimento a seguito di mobilità interna e che invoca il risarcimento del danno esistenziale e per perdita di chances non può essere soddisfatta in quanto fino al D.l. n. 7/2005 non esisteva alcun obbligo della PA di procedere con procedure di mobilità interna prima di indire un pubblico concorso.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 18895/2015            (Danno da emotrasfuzione)

 

L’onere della prova inerente la contrazione dell’infezione avvenuta verificatasi in un momento anteriore alla trasfusione incombe sulla struttura ospedaliera.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 18615/2015 (Responsabilità civile precettori e maestri)

 

La responsabilità del Ministero inerente la salute e l’integrità degli alunni in età elementare si configura di natura contrattuale, stante gli obblighi di assistenza vigilanza e cura che richiedono i ragazzi soprattutto in questa particolare età.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 18449/2015                        (Società – atti a titolo gratuito)

 

Avendo le società capacità giuridica e di agire, queste possono compiere legittimamente atti a titolo gratuito o per spirito di liberalità a prescindere dall’oggetto sociale della persona giuridica stessa, poiché ciò non comporta alcuna specifica limitazione in merito.

 

 

Cassazione Civile sez. III n.17211/2015                         (Diritto all’immagine – configurabilità risarcimento)

 

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge che escludono la prevalenza del diritto alla riservatezza, non è legittima la pubblicazione o l’esposizione dell’immagine, anche se il soggetto abbia prestato il previo consenso, qualora la pubblicazione possa arrecare danno all’onore alla reputazione ed al decoro di quest’ultimo

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 6243/2015 (Responsabilità civile – responsabilità medico convenzionato- 1228 c.c.)

 

“L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’articolo 1228 Cod. civ., del fatto illecito che il medico con essa convenzionato per l’assistenza medico generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S S N in base ai livelli stabiliti secondo la legge”.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 12920/2015             (Risarcimento danno)

 

Il proprietario che ha subito un danno da infiltrazioni provenienti dal piano superiore ha diritto a conseguire l’intera somma necessaria a ripristinare integralmente la struttura danneggiata e non per i singoli punti.

 

 

Cassazione Civile sez. III n. 11154/2015             (Assicurazione – Risarcimento del danno – limiti risarcibilità spese professionali)

 

“In tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese…saranno risarcibili o meno,…, in base alla loro effettiva necessità.”

 

 

Cassazione Civile sez. VI n.17380/2015  (Equa riparazione da durata irragionevole del processo)

Nel procedimento per equa riparazione da durata irragionevole del processo, la corte d’Appello, adita secondo quanto previsto dall’art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove ritenga sussistente la mancanza di competenza, non può rigettare la domanda, ma deve declinare la competenza e fissare il termine di riassunzione della causa innanzi al diverso giudice indicato come competente, in applicazione dell’art. 50 cod. proc. Civ.

 

 

Cassazione Civile sez. VI n. 18024/2015             (Processo civile – ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.)

 

La comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. deve necessariamente precisare il tipo e la ragione del provvedimento, ossia che trattasi di ordinanza, che si versi in un’ipotesi di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, poichè la parte che riceve la comunicazione deve essere posta a conoscenza del fatto che è stato emesso un provvedimento implicante un regime speciale d’impugnazione.

 

 

Cassazione Civile sez. VI n. 10679/2015             (Condominio – consumatore)

 

Il contratto concluso tra un professionista e un amministratore condominiale è sottoposto alla disciplina dei contratti col consumatore in quanto ente sfornito di personalità giuridica distinta dai condomini stessi.

 

 

Cassazione Civile sez. VI n. 11969/2015             (Impugnazioni – competenza giudice di appello per territorio)

 

L’appello proposto davanti al giudice di secondo grado territorialmente incompetente non è inammissibile, ma va definito in rito ai sensi dell’art. 50 c.p.c, attraverso translatio judicii a quello, del medesimo grado, dotato di competenza.

 

 

Cassazione Civile sez. VI n.18978/2015              (Compromesso – arbitrato – decadenza)

 

Le modifiche introdotte daall’articolo 38 del c.p.c. e del principio per cui il convenuto decade dalla possibilità di sollevare le eccezioni di incompetenza successivamente al deposito della comparsa di risposta si possono applicare anche alle eccezioni di competenza arbitrale di cui all’articolo 819- ter.

 

 

Cassazione Civile sez. VI n. 7130/2015                           (Condominio – foro competente)

 

Il foro speciale esclusivo, previsto dall’articolo 23 del c.p.c. per le controversie riguardanti il condominio non rientra tra quelli inderogabili. Motivo per cui attraverso regolamento condominiale o in generale su accordo tra le parti può esser stabilito in un luogo diverso da quello ove è posto l’immobile.

 

 

Cassazione Civile sez. lavoro n. 19043/2015                  (Periodo di prova – termini)

 

Il decorso del periodo di prova fissato in un preciso arco temporale è sospeso esclusivamente per il periodo in cui la prestazione lavoativa non è stava svolta per eventi non prevedibili al momento dell’assunzione, come ad esempio la malattia, l’infortunio,la gravidanza, lo sciopero i permessi e le ferie annuali. Diversamente non rimane sospesa per quei periodi normalmente inerenti al rapporto lavorativo quali riposi e festività

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n. 17591/2015                     (Giurisdizione)

 

Nel caso in cui un ente pubblico corrisponda indebitamente al commissario straordinario somme di danaro non dovute a causa della nullità di una delibera per carenza di potere, in quanto trattasi di applicazione degli art. 2033 c.c. e, in subordine art. 2014 c.c., la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n. 15367/2015                     (Famiglia – assegnazione – vendita al terzo)

 

Il terzo che ha acquistato la casa coniugale, assegnata al coniuge affidatario del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, non è legittimato, venuti meno i presupposti per l’assegnazione, a chiedere la revisione prevista dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970, ma differentemente, può instaurare un ordinario giudizio di cognizione, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, così conseguendo la pronuncia di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione della casa coniugale.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n. 15350/2015        (Risarcimento del danno non patrimoniale)

 

Non va riconosciuto il risarcimento del danno agli eredi, qualora il danno da perdita della vita sia immediatamente successivo alle lesioni subite derivanti da fatto illecito. Questo deriva, non dalla natura personalissima del diritto leso, ma dall’assenza del soggetto a cui sia riferibile una perdita nel relativo patrimonio e quindi la contestuale mancata insorgenza del relativo diritto di credito, successivamente trasmissibile.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n.14475/2015 (Impugnazioni – ricorso per decreto ingiuntivo – ammissibilità documenti nuovi )

 

I documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo non possono essere considerati nuovi, sicché, pur non prodotti nella fase di opposizione, ne è ammissibile l’allegazione nell’atto di appello, senza che operi il limite di cui all’art. 345, comma 3, nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n.14268/2015          (Responsabilità magistrati – ritardi deposito documenti)

 

Il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti da parte del magistrato è “giustificabile” solo qualora tali giustificazioni risultino proporzionate tenendo conto del carico di lavoro incombente sul magistrato, nonché dell’esistenza ed entità di eventuali impegni aggiuntivi affidati al medesimo.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n.13144/2015          (Prescrizione – compensi professionali – opponibilità alle società di tipo professionale)

 

La prescrizione presuntiva triennale del diritto ‘dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative’ (art. 2956, n. 2, c.c.) si giustifica in virtù della particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale, sicché, nel sistema previsto dal legislatore del 1942, nel quale il contratto d’opera professionale è caratterizzato dalla personalità della prestazione, non è opponibile alle società che esercitino attività di tipo professionale.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n. 12310/2015                     (Processo civile – modificabilità della domanda ex 183 c.c.)

 

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche petitum e causa petendi, solo se la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, in tal modo si determini la compromissione del diritto di difesa della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda di esecuzione forzata in forma specifica con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n. 4628/2015                       (Contratto preliminare di preliminare)

 

Nei contratti di vendita immobilire, qualora la fase “preliminare” del contratto sia svolta attraverso una graduazione dell’accordo sarà compito del giudice saper distinguere e dare rilevanza giuridica (o meno) alle diverse possibili fattispecie. In particolare “ se ci si libera dell’ipotesi in cui appare che il primo contratto è già il contratto preliminare e che il secondo è, al più, solo la sua formalizzazione per la trascrizione, restano due “sequenze” variabili che si avvicinano:

  1. A) quella delle mere puntuazioni in cui le parti hanno solo iniziato a discutere di un possibile affare e senza alcun vincolo fissano una possibile traccia di trattative. In questa ipotesi, quanto maggiore e specifico è il contenuto, tanto più ci si avvicina al preliminare.
  2. B) Quella in cui il contratto non è ancora un vero preliminare, ma una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l’accordo è irrevocabilmente raggiunto, restando da concordare secondo buona fede ulteriori punti. Si tratta di un iniziale accordo che non può configurarsi ancora come preliminare perché mancano elementi essenziali, ma che esclude che di quelli fissati si torni a discutere. In questa ipotesi man mano che si impoverisce il contenuto determinato ci si allontana dal preliminare propriamente detto.

b1) Occorre qui ulteriormente ricordare la distinzione con l’ipotesi in cui la previsione del secondo preliminare esprime soltanto che la situaizone conoscitiva delle parti non è tale da far maturare l’accordo consapevole, ma si vuole tuttavia “bloccare l’affare”, anche a rischio del risarcimento del danno negativo in caso di sopravvenuto disaccordo. Ciò che conta chiarire è che, all’interno di una gamma di situazioni che ricevono risposte diverse, quelle contrassegnate sotto la lettera b sono riconducibili a una fase sostanzialmente precontrattuale, in cui la formazione del vincolo è limitata a una parte del regolamento. La violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, da luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un’obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell’art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.”.

 

Cassazione Civile S.S. U.U. n. 12307/2015         (Successioni – onere della prova – disconoscimento testamento olografo)

 

“La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. 11377/2015  (Processo civile – falsus procurator)

 

In caso di contratto concluso da falsus procurator, la deducibilità in giudizio costituisce una mera difesa poiché l’esistenza del potere rappresentativo in capo a chi non aveva la procura integra un elemento costitutivo della pretesa fatta valere dal terzo contraente, motivo per cui non sarà soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 167 e 345 c. p. c., può essere dedotta dalla parte interessata e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

 

 

Cassazione Civile S.S. U.U. 4628/2015    (Contratto preliminare – ammissibilità preliminare di prelimiare.

 

La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo che preveda anche esclusivamente effetti obbligatori è valida ed efficace, con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento, qualora sia configurabile l’interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto fondata su una differenziazione di contenuti negoziali. L’eventuale violazione ne costituisce fonte di responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella la formazione del contratto.

 

 

Cassazione Civile sez. lavoro n. 10955/2015      (lavoro subordinato – controllo dipendenti – creazione falso profilo facebook)

 

La creazione, di un falso profilo facebook, a fini di controllo sull’attività del lavoratore, non rientra nella portata del divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, trattandosi di controllo difensivo, volto alla tutela dei beni aziendali, non suscettibile di violare gli obblighi di buona fede e correttezza in quanto mera modalità di accertamento dell’illecito comportamento del dipendente.

 

 

Cassazione Civile Sez. lavoro n. 16662/2015     (Licenziamento – reintegra)

 

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 48, legge 29 giugno 2012 n. 92, le domande diverse da quella riguardante la reintegra nel posto di lavoro, devono basarsi su “fatti costitutivi” identici a quelli fondanti la richiesta nel giudizio di tutela reale. E’ improponibile la domanda di riassunzione del prestatore di lavoro ai sensi dell’art. 8 della 1egge 15 luglio 1966 n 604, spiegata in via subordinata all’applicazione dell’art. 18 1egge 20 maggio 1970 n. 300, in virtù della diversità dei rispettivi fatti costitutivi.

 

 

Cassazione Civile Sez. lavoro n. 16265/2015 (Licenziamento – irretroattività norme sanzionatorie)

 

Ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 67 dell’art.1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, nei giudizi aventi ad oggetto licenziamenti disciplinari, la legge regolatrice dell’attività sanzionatoria va individuata facendo riferimento soltanto alla fattispecie negoziale del licenziamento. Esula da qualunque rilevanza sia il fatto generatore del rapporto sia la contestazione degli addebiti. Il sistema sanzionatorio disciplinato dal comma 42 dell’ art. 1 della legge n. 92 del 2012 va applicato esclusivamente licenziamenti comunicati prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.

 

 

Cassazione Civile Sez. tributaria n. 17815 /2015                     ( Iva sulle importazioni )

 

Secondo quanto previsto in ambito comunitario dalla sentenza della Corte di Giustizia del 17 luglio 2014 in C-272/2013, con riguardo all’iva per le importazioni, la normativa nazionale può subordinare la concessione dell’esenzione alla condizione che le merci importate e destinate ad un deposito fiscale vi siano fisicamente introdotte, ma non può imporre il pagamento dell’imposta ove la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile.

 

 

Cassazione Civile Sez. tributaria n. 11236 /2015                     (Presentazione telematica modello unico)

 

La tempestività della presentazione telematica del Modello Unico ad opera di professionista a ciò incaricato, e che si sia assunto il relativo impegno, non può essere provata, ai sensi dell’art. 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, a mezzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dall’intermediario, la quale non possiede i requisiti di forma e sostanza previsti per la documentazione che il professionista è tenuto a rilasciare al contribuente.

L'articolo Raccolta sentenze della Cassazione Civile – anno 2015 proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame avvocato: basta il voto numerico? https://www.giurdanella.it/2015/07/esame-avvocato-basta-il-voto-numerico/ Wed, 15 Jul 2015 10:09:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28455 Il Tar Lazio con sentenza n. 9413 del 14 luglio 2015 ha affermato che non basta il mero punteggio numerico come motivazione dell’insufficienza agli scritti dell’esame d’abilitazione forense. Tale orientamento si pone in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza 8 giugno 2011, n. 175, ha ritenuto che  “il criterio prescelto dal legislatore per la […]

L'articolo Esame avvocato: basta il voto numerico? proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Tar Lazio con sentenza n. 9413 del 14 luglio 2015 ha affermato che non basta il mero punteggio numerico come motivazione dell’insufficienza agli scritti dell’esame d’abilitazione forense.

Tale orientamento si pone in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza 8 giugno 2011, n. 175, ha ritenuto che  “il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame de quo è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale”.

Tuttavia ad avviso del Collegio le interpretazioni adottate dalla Corte costituzionale nelle sentenze di rigetto non precludono – al giudice a quo come agli altri giudici – la possibilità di seguire altre interpretazioni ritenute compatibili con la Costituzione, posto che ogni giudice è titolare del potere-dovere di interpretare le leggi in piena autonomia ai sensi dell’art. 101, secondo comma, della Costituzione.  I giudici osservano inoltre che ciò è tanto più vero nella materia in questione, in quanto l’ordinamento di settore si è evoluto prevedendo espressamente – con la novella di cui alle l. n. 247/2012, che disegna una nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – l’introduzione del meccanismo basato sulle annotazioni dirette sull’elaborato da esaminare (art. 46, comma 5). E se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l’applicazione, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente.

Quindi ad avviso del Collegio romano è possibile coerentemente ritenere che, se da un lato la norma transitoria esclude l’obbligatoria applicazione dello specifico nuovo meccanismo individuato dal legislatore, tuttavia essa non preclude il riconoscimento – fatto inequivocabilmente proprio dal legislatore medesimo – dell’esigenza di una motivazione più trasparente, da salvaguardare secondo modalità rimesse all’Amministrazione nei singoli casi e valutabili ex post nella sede giurisdizionale, alla stregua di quanto enunciato in precedenza.

Questa soluzione interpretativa, rilevano i giudici romani,  è anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio, che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile: è noto, al riguardo, che l’art. 11, comma 5 del d. lgs. n. 166/2006, nel testo vigente, prevede che il giudizio di non idoneità sia “sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”.

Infine il Collegio rileva come tale interpretazione sia coerente anche con l’ordinamento comunitario, infatti il principio della motivazione è richiamato sia nell’ art. 296, comma 2 TFUE, sia nell’art. 41 della Carta fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea (da leggere in relazione all’art. 51 che ne estende l’applicazione agli Stati Membri), e come tale ha ricevuto importanti riscontri nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, per cui la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

In conclusione il Collegio ha ritenuto che “la questione della motivazione del giudizio negativo nelle prove d’esame o concorsuali non possa essere risolta astrattamente, o sulla base di un mero richiamo dei (non univoci) orientamenti giurisprudenziali, bensì (senza indebite generalizzazioni) solamente avendo riguardo alle caratteristiche di ogni singolo procedimento di esame, da valutarsi alla luce di una corretta ricostruzione del nesso tra normative di settore e principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario.”

Per ulteriori approfondimenti si riporta in calce il testo integrale della sentenza

***

N. 09413/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13302/2014 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 13302/2014 R.G. proposto da Evangelista Dario, rappresentato e difeso dall’ avv. Federico Frasca, presso il cui studio in Roma, via Prestianni n. 37, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l’annullamento

– del provvedimento della Corte d’Appello di Roma, con cui è stato reso pubblico, in data 20 giugno 2014, l’elenco degli ammessi all’orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, nella parte in cui il ricorrente è rimasto escluso;

– del provvedimento di non idoneità e di consequenziale non ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2013 – emanato dalla medesima Corte d’Appello;

– del verbale n. 5 della Corte d’Appello di Napoli – Commissione XIV – relativo alla seduta del 13 marzo 2014, nella parte valutativa relativa alla busta contraddistinta con il n. 2457 (assegnata al ricorrente);

– della valutazione operata con riferimento ad ognuno dei tre elaborati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le ordinanze n. 6228 del 3 dicembre 2014 e n. 539 del 04 febbraio 2015 rispettivamente di questa Sezione e della IV^ sez. del Consiglio di Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 23 aprile 2015 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2013, formulato dalla Commissione istituita presso la Corte di Appello di Napoli e pubblicato per affissione presso la Corte d’Appello di Roma in data 20 giugno 2014, unitamente agli atti preparatori e presupposti indicati in epigrafe.

Essa propone tre motivi di ricorso, articolati a loro volta in molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso.

2. Con ordinanza n. 6228/2014 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame degli elaborati scritti ad opera della Commissione in diversa composizione. Detta pronuncia è stata riformata dal Giudice di appello con propria Ordinanza n. 539/2015, respingendo la domanda cautelare proposta in primo grado.

3. Il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 23 aprile 2015 e quindi trattenuto in decisione.

4. Nel ricorso trovano collocazione, alternandosi:

– censure ( ci si riferisce alla doglianza tratta sui tempi di correzione degli elaborati nonché a quella, declinata nel terzo mezzo di gravame, con cui si assume che il ricorrente avrebbe dato prova di essere in possesso di una preparazione giuridica essenziale e solida traendone l’apodittico e convincimento che il giudizio della Commissione sarebbe, di conseguenza, inficiato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà ecc.) da ritenersi, in forza di pacifici e radicati insegnamenti del G.a., prive di giuridico pregio;

– censure che invece sono state da questo Tribunale apprezzate in sede cautelare e che, anche alla luce della antitetica pronuncia di appello sopra ricordata, meritano, nella presente sede di merito, un doveroso approfondimento.

Lo scrutinio va dunque incentrato avendo riguardo a quei profili con cui si censura la violazione, anche sotto il profilo dell’autovincolo assunto dalla Commissione esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione centrale c/o il Ministero della Giustizia in data 2.12.2013 nonché (si censura) la violazione e falsa applicazione dei principi generali (quali evincibili da un’interpretazione costituzionalmente orientata) in materia di valutazione delle prove.

Detti profili vanno esaminati congiuntamente trattandosi di censure tra loro complementari, in quanto attinenti alla complessiva legittimità del modus procedendi adottato in relazione alla questione della motivazione del giudizio e del relativo iter preparatorio e istruttorio.

5. In punto di fatto è sufficiente evidenziare i seguenti punti rilevanti nell’odierna controversia.

Nel verbale di valutazione delle prove scritte (n. 5 del 13 marzo 2014), la Commissione esaminatrice istituita presso la Corte di Appello di Napoli ha anzitutto testualmente recepito i seguenti criteri generali definiti dalla Commissione centrale:

a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;

b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;

d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale;

e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengano prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;

f) coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;

g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;

h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario”.

In secondo luogo, la Commissione esaminatrice ha proceduto alla “revisione di ciascun elaborato” provvedendo “nei modi di legge alla valutazione dei medesimi ed all’assegnazione dei voti, espressione dell’applicazione dei suindicati criteri, voti che vengono riportati sugli elaborati stessi, e datati e sottoscritti dal Presidente e dal segretario”.

Nella specie, il ricorrente ha conseguito un punteggio complessivo di 82 (parere motivato di diritto civile: 25; parere motivato di diritto penale: 30; atto giudiziario: 27), come tale inferiore al punteggio minimo necessario ai fini dell’ammissione agli orali (pari a 90 punti).

La valutazione è stata espressa in forma puramente numerica; gli elaborati non recano traccia di indicazioni o sottolineature o correzioni operate dagli esaminatori.

6. A tal riguardo parte ricorrente:

– in primo luogo sottolinea la carenza di motivazione in relazione ai giudizi negativi. Nella specie, deduce, non è dato rinvenire alcuna esternazione, né attraverso segni grafici né attraverso espressioni verbali, dalla quale si possano dedurre le specifiche ragioni giustificative della valutazione delle due prove ritenute insufficienti; a tanto accedendo l’impossibilità di apprezzare la correttezza e l’adeguatezza dell’istruttoria e dell’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, con conseguente violazione degli artt. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione ;

– in secondo luogo, lamenta l’insufficienza, ai menzionati fini, del mero voto numerico. Detta insufficienza sarebbe apprezzabile anzitutto in termini intrinseci, al punto che il Legislatore stesso si è fatto carico del problema predisponendo un diverso metodo di correzione degli elaborati con l’art. 46, comma 5, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, che impone alla commissione di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato: disposizione questa che – come meglio colto nell’ord. del Tar Calabria n.404/2014 (evocata in gravame) – a prescindere dalla sua attuale applicabilità – rivestirebbe tuttavia fin d’ora carattere interpretativo.

Relativamente al caso di specie, poi, l’insufficienza del metodo di correzione basato sull’uso del solo voto numerico risulterebbe ancora più evidente, ove si ponga mente al carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione centrale in data 2 dicembre 2013 e pedissequamente recepiti dalla Commissione esaminatrice senza alcuna integrazione e/o specificazione, come risulta dal relativo verbale; con la connessa impossibilità – in assenza di ulteriori esternazioni – di un serio riscontro dell’effettiva corretta applicazione dei medesimi criteri.

La difesa dell’Amministrazione richiama la giurisprudenza costituzionale, e in particolare la sentenza Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175, che attiene propriamente alla normativa che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense: essa ha ritenuto, da un lato, che la graduazione del punteggio numerico consenta alla Commissione esaminatrice di esprimere un giudizio sull’elaborato; dall’altro, che una esposizione più dettagliata non sarebbe esigibile alla luce del principio del buon andamento.

7. Orbene, è nota al Collegio la pronuncia sopra citata del Giudice delle Leggi, che attiene propriamente alla normativa che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense: essa ha ritenuto, da un lato, che la graduazione del punteggio numerico consenta alla Commissione esaminatrice di esprimere un giudizio sull’elaborato; dall’altro, che una esposizione più dettagliata non sarebbe esigibile alla luce del principio del buon andamento.

Si deve premettere che detta sentenza si fonda su una lettura restrittiva e testuale della normativa di settore, e in particolare di quattro disposizioni:

– l’art. 17-bis, comma 2, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, nel testo vigente, il quale stabilisce che «Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d’esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove»;

– l’art. 23, quinto comma, del medesimo testo normativo, il quale dispone che «La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell’art. 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell’articolo 17-bis»;

– l’art. 24, primo comma, del r.d. n. 37 del 1934, il quale statuisce che «Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L’annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario»;

– l’art. 22, comma 9, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nel testo vigente, che prevede la fissazione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali da parte della Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia.

La Corte ritiene che “il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame de quo è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale”.

Ora, è noto che le interpretazioni adottate dalla Corte costituzionale nelle sentenze di rigetto non precludono – al giudice a quo come agli altri giudici – la possibilità di seguire altre interpretazioni ritenute compatibili con la Costituzione, posto che ogni giudice è titolare del potere-dovere di interpretare le leggi in piena autonomia ai sensi dell’art. 101, secondo comma, della Costituzione. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27986).

Ciò è tanto più vero nella materia in questione, in quanto l’ordinamento di settore si è evoluto prevedendo espressamente – con la richiamata novella del 2012, che disegna una nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – l’introduzione del meccanismo basato sulle annotazioni dirette sull’elaborato da esaminare (art. 46, comma 5). E se è vero che la norma transitoria di cui al successivo articolo 49 ne ha differito l’applicazione, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente.

In altri termini, non è preclusa a questo giudice una lettura della normativa settoriale la quale integri le disposizioni specifiche leggendole alla luce del fondamentale parametro di cui all’art. 3 L. n. 241/1990 e dei parametri costituzionali e comunitari connessi. Un esempio concreto di questa tecnica ermeneutica si rinviene in una pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (A.p., 30 luglio 2014, n. 16), che ha risolto una questione relativa all’applicazione dell’art. 38 del Codice dei contratti negando la diretta e immediata applicabilità dello jus superveniens alla fattispecie controversa, ma nel contempo valorizzando le nuove previsioni legislative quali indici ermeneutici, ai fini della ricostruzione della volontà del legislatore in quanto volta a determinati fini.

Nel nostro caso, è evidente che il legislatore abbia inteso perseguire – nel contesto di una più ampia riforma del settore – anche l’obiettivo dell’incremento del grado di trasparenza dei giudizi di accesso alla professione. E’ quindi possibile coerentemente ritenere che, se da un lato la norma transitoria esclude l’obbligatoria applicazione dello specifico nuovo meccanismo individuato dal legislatore, tuttavia essa non preclude il riconoscimento – fatto inequivocabilmente proprio dal legislatore medesimo – dell’esigenza di una motivazione più trasparente, da salvaguardare secondo modalità rimesse all’Amministrazione nei singoli casi e valutabili ex post nella sede giurisdizionale, alla stregua di quanto enunciato in precedenza.

Né sarebbe corretto ritenere che in questo modo si verifichi una sostanziale disapplicazione della norma transitoria: essa non può essere considerata avulsa dall’ordinamento giuridico complessivo e, nel far salva l’applicazione del regime previgente, non circoscrive l’autonomia dell’interprete quanto alla ricostruzione del medesimo.

Questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio, che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile: è noto, al riguardo, che l’art. 11, comma 5 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, nel testo vigente, prevede che il giudizio di non idoneità sia “sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”.

Siffatto ordine di idee consente anche una più piena attuazione dei principi ricavabili dagli artt. 97, 24 e 113 Cost.; con la precisazione – quanto al buon andamento – che il legislatore e/o l’Amministrazione ben possono individuare dei criteri tali da conciliare l’esigenza di trasparenza con quella di efficienza, secondo una gamma di soluzioni variamente articolabili.

Quanto alla coerenza con l’ordinamento comunitario (e cioè alla necessità di pervenire a un’interpretazione che sia anche “comunitariamente” conforme), è appena il caso di rilevare:

– da un lato, che la materia dell’esame di abilitazione forense attiene comunque all’ambito comunitario della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, con le connesse esigenze concorrenziali (CGE, ord. 17.2.2005, C- 250/03);

– dall’altro, che il principio della motivazione è richiamato sia nell’art. 296, comma 2 TFUE, sia nell’art. 41 della Carta fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea (da leggere in relazione all’art. 51 che ne estende l’applicazione agli Stati Membri), e come tale ha ricevuto importanti riscontri nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (particolarmente chiaro, in ordine ai principi sopra menzionati, il dettato di CGE, 22 marzo 2001, C – 17/99, per cui la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo).

8. Alla luce di siffatte premesse, il Collegio ritiene che la questione della motivazione del giudizio negativo nelle prove d’esame o concorsuali non possa essere risolta astrattamente, o sulla base di un mero richiamo dei (non univoci) orientamenti giurisprudenziali, bensì (senza indebite generalizzazioni) solamente avendo riguardo alle caratteristiche di ogni singolo procedimento di esame, da valutarsi alla luce di una corretta ricostruzione del nesso tra normative di settore e principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario.

9. Con riferimento al caso in esame, non può non essere considerata rilevante la novella legislativa del settore, che ha imposto specifiche prescrizioni proprio al fine di garantire l’effettività dell’obbligo di motivazione.

In concreto, negli atti non si riscontra alcuna esternazione grafica o testuale della Commissione esaminatrice, la quale possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali e l’espressione finale numerica del singolo giudizio.

Il giudizio di insufficienza della prova potrebbe quindi essere determinato, in ipotesi:

a) dalla violazione di un criterio già di per sé sufficientemente individuato, come ad esempio il criterio relativo alla correttezza grammaticale e sintattica, il cui contenuto è determinabile per relationem mediante il rinvio ai canoni comunemente accolti in materia;

b) dalla violazione di un criterio contenutistico “preliminare” formulato in termini generali, come – ad esempio – quello della “dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza”.

Orbene, è evidente in primo luogo che il metodo seguito nella specie non consente al candidato neppure di sapere se si verta nell’ipotesi a) ovvero nell’ipotesi b).

Inoltre, con riferimento all’ipotesi b), è parimenti evidente che il criterio formulato anteriormente allo svolgimento delle prove non può ovviamente riferirsi agli argomenti specifici che sono oggetto delle tracce assegnate. Solamente in base alla traccia è infatti possibile stabilire quali siano i fondamenti teorici degli istituti rilevanti nel caso di specie e i relativi orientamenti giurisprudenziali, graduandone per così dire l’esigibilità concreta in relazione alle caratteristiche della prova: il che consentirebbe – poniamo – di ritenere sufficienti gli elaborati i quali – ceteris paribus – diano conto almeno della tesi A e della tesi B, anche se non della tesi C (la cui menzione potrebbe essere considerata, invece, ai fini dell’attribuzione di un voto più alto).

10. Ad avviso del Collegio, in assenza della predeterminazione normativa di un metodo (come quello introdotto de futuro dalla menzionata novella del 2012) è possibile immaginare vari sistemi di motivazione del giudizio, incentrati su un’ulteriore specificazione contenutistica dei criteri di correzione a seguito dello svolgimento delle prove, ovvero sul ricorso a espressioni grafiche o verbali.

Non è invece ammissibile che – come è accaduto nella specie – questo ambito sia sottratto a qualsiasi forma di esternazione e quindi di conoscibilità da parte del destinatario del giudizio.

Si tratta infatti dell’ambito nel quale si celano in realtà gli elementi presupposti essenziali che vanno a costituire una vera e propria “catena di giudizi”, la quale sfocia poi nella valutazione finale, che viene infine sintetizzata nel voto numerico.

Del resto, con riferimento alla motivazione come formula conclusiva di una valutazione che ha preso le mosse dalla proposta di elaborato contenuta nella traccia ed ha autolimitato la sua espansione nel delicato momento della elaborazione, ed ostensione, dei criteri di valutazione, si è espressa anche la Cassazione con riferimento alle prove del concorso notarile: secondo Cass. SSUU n. 14893 del 2010, il legislatore ha richiesto alla commissione esaminatrice di darsi criteri che non si riducano alle note, tautologiche, formule sul necessario omaggio alle esigenze di rigore e correttezza espositiva, di pertinenza argomentativa e di esibizione culturale da parte del candidato, ma che siano le “regole – guida”, predeterminate e pertanto non mutabili, di quanto con la traccia proposta viene richiesto e di quanto (in specie nell’ottica aperta propria della opinabilità delle soluzioni giuridiche) ci si attende, in termini di risultato finale rappresentante lo standard minimo per una valutazione di idoneità.

Il “vacuum” motivazionale si incunea praticamente nel cuore stesso dell’esercizio della funzione amministrativa, pregiudicando la soddisfazione del parametro dell’art. 3 della L. n. 241/1990, interpretato alla luce dei principi costituzionali di imparzialità e dell’art. 41 della Carta di Nizza, che espressamente prevede l’obbligo di motivazione come un aspetto del diritto ad una buona amministrazione.

In particolare, in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa, ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione ( artt. 24 e 113 Cost). L’obbligo di motivazione, quindi è radicato da un lato negli artt. 97 e 113 della Costituzione, in quanto costituisce corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, nell’articolo 24 della Costituzione, in quanto consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale (cfr. Corte costituzionale, 5 novembre 2010, n. 310, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 che escludeva l’obbligo di motivazione per i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione delle norme sul lavoro).

11. Ritiene dunque il Collegio, conclusivamente, di ritenere fondate le predette censure.

Il ricorso va quindi accolto con il conseguente annullamento del giudizio finale di non ammissione alle prove orali e delle presupposte valutazioni negative sul parere di diritto civile e sull’atto giudiziario redatti dal ricorrente e con la condanna dell’Amministrazione a disporre il motivato riesame, da parte di una diversa Commissione, delle prove del ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

12. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con gli effetti di cui al punto 11 della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente FF, Estensore

Francesco Arzillo, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

       IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'articolo Esame avvocato: basta il voto numerico? proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame avvocato: il Tar Catania concede la sospensiva https://www.giurdanella.it/2015/04/esame-avvocato-il-tar-catania-concede-la-sospensiva/ Wed, 01 Apr 2015 14:22:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27406 Sembra non esserci pace per le Sottocommissioni esaminatrici degli aspiranti avvocati d’Italia: l’argomento “esame avvocato” è, infatti, sempre attuale, ed i giudici amministrativi non mancano di schierarsi apertamente contro le irregolarità riscontrate dai candidati in sede d’esame. Non fa eccezione il T.A.R. Catania, che, con ordinanza depositata il 27 marzo dai giudici della IV Sezione, […]

L'articolo Esame avvocato: il Tar Catania concede la sospensiva proviene da Giurdanella.it.

]]>
Sembra non esserci pace per le Sottocommissioni esaminatrici degli aspiranti avvocati d’Italia: l’argomento “esame avvocato” è, infatti, sempre attuale, ed i giudici amministrativi non mancano di schierarsi apertamente contro le irregolarità riscontrate dai candidati in sede d’esame.

Non fa eccezione il T.A.R. Catania, che, con ordinanza depositata il 27 marzo dai giudici della IV Sezione, ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento con il quale una delle Sottocommissioni di Catania per l’esame di abilitazione forense ha valutato come non idonea la prova orale di una candidata, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati dello studio legale Giurdanella&Partners. Pertanto, in forza di tale ordinanza, la ricorrente sarà sottoposta nuovamente all’esame orale da parte della stessa Sottocommissione, in diversa composizione.

Il ricorso contesta, in particolare, la mancata osservanza, da parte della Sottocommissione esaminatrice, senza motivazione alcuna, dei criteri espressi dalla Commissione Centrale con delibera del 2 dicembre 2013, nella parte in cui, in relazione alla prova orale, essa ha stabilito l’obbligo di predisporre, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia oggetto della prova, da sottoporre ai candidati.

I giudici, infatti, richiamando le precedenti pronunce della stessa Sezione, hanno ritenuto sussistenti i requisiti del fumus boni iuris, palesandosi il ricorso fondato, e del periculum in mora, essendo grave ed irreparabile il danno cui la ricorrente sarebbe esposta nel caso in cui, privata della possibilità di poter sostenere l’esame dinanzi alla Sottocommissione, ne venisse paralizzato l’accesso alla professione.

Non resta che attendere quali saranno i nuovi sviluppi di una vicenda che è stata – e continua ad essere – oggetto di diverse contestazioni, nell’attesa che le Commissioni si adeguino finalmente ai criteri predeterminati, di volta in volta, dalla Commissione Centrale, garantendo così maggiore uniformità e trasparenza nell’esame dei vari candidati.

L'articolo Esame avvocato: il Tar Catania concede la sospensiva proviene da Giurdanella.it.

]]>