esame Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/esame/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 14 Jan 2014 10:06:52 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Esame da Cassazionista 2013: entro il 17 aprile le domande https://www.giurdanella.it/2013/04/esame-da-cassazionista-entro-il-17-aprile-le-domande/ https://www.giurdanella.it/2013/04/esame-da-cassazionista-entro-il-17-aprile-le-domande/#comments Tue, 02 Apr 2013 06:00:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11350 Prove scritte fissate per il 17, 19, 21 giugno 2013 a Roma

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Scade il 17 aprile 2013 il termine per la presentazione delle domande all’esame finalizzato all’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per il 2013.

Tanto prevede il DM 28 febbraio 2013 del Ministero della Giustizia, con cui è stata indetta la relativa sessione d’esame e sono stati fissate le date delle tre prove scritte per il 17 (ricorso in materia civile), 19 (ricorso in materia penale) e 21 giugno (ricorso in materia amministrativa) 2013, presso la Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia, piazza Cavour.

Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:

  • essere iscritti nell’albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno cinque anni (o per almeno un anno qualora già iscritti all’albo degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge n. 27/1997);
  • aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione (ridotta ad un anno per gli iscritti all’albo da almeno un anno all’entrata in vigore della legge n. 27/1997).

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande e l’articolazione delle varie prove (tre scritti e un orale), si rinvia direttamente alla consultazione del DM, reso disponibile in formato pdf.

DM 28 febbraio 2013 del Ministero della Giustizia

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Superamento pre-esame presso altre università dell’UE: non riconosciuto https://www.giurdanella.it/2012/04/superamento-pre-esame-presso-altre-universita-dellue-non-riconosciuto/ Wed, 18 Apr 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n. 2063/2012

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“L’ordinamento comunitario garantisce – a talune condizioni – il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate al livello comunitario).

Del resto, lo stesso art. 149 TCE (divenuto art. 165 con il Trattato di Lisbona ed espressamente richiamato nell’ambito della pronuncia in esame) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni”.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza numero 2063 dello scorso 10 aprile.

Di seguito il testo della sentenza

…

Consiglio di Stato, Sezione Sesta

Sentenza numero 2063 del 1 aprile 2012

(estensore Contessa, presidente Coraggio)

(…)

DIRITTO

1. Giungono alla decisione del Collegio cinque ricorsi in appello proposti dall’Università degli Studi de L’Aquila avverso altrettante sentenze del T.A.R. dell’Abruzzo con cui sono stati accolti i ricorsi proposti da alcuni studenti i quali avevano seguito il primo anno di corsi presso Università rumene e, per l’effetto, sono stati annullati i provvedimenti con cui l’Università aveva respinto l’istanza di iscrizione al secondo anno del corso di studi.

2. In primo luogo il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.).

3. Gli appelli in epigrafe sono fondati.

3.1. La prima questione che il Collegio ritiene di affrontare concerne il passaggio delle sentenze gravate con cui il T.A.R. ha affermato che il diniego di ammissione degli appellati al secondo anno di corsi concretasse una violazione dei princìpi comunitari in tema di libera circolazione e di soggiorno di cui all’art. 165 del TFUE (già: art. 149 TCE).

Giova ribadire al riguardo che le pretese vantate dai ricorrenti in primo grado (volte al riconoscimento della procedura di ammissione presso alcune Università della Romania e della conseguente frequenza ai corsi) non rinvengono alcun fondamento nell’ambito del diritto comunitario. Sotto tale aspetto, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla conclusioni cui, in punto di diritto, è giunto nel corso della fase cautelare e in relazione alle quali gli stessi appellati non hanno fornito nuovi o ulteriori elementi. Ed infatti (anche ad ammettere l’equipollenza fra il corso di studi frequentato in Romania dall’appellato e l’omologo corso di studi italiano), l’ordinamento comunitario garantisce – a talune condizioni – il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate al livello comunitario).

Del resto, lo stesso art. 149 TCE (divenuto art. 165 con il Trattato di Lisbona ed espressamente richiamato nell’ambito della pronuncia in esame) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni.

Giova sottolineare al riguardo che: – altra cosa è il riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplinato al livello comunitario dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206), mentre – ben altra cosa è il c.d. ‘riconoscimento accademico’, il quale consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro. Questo secondo tipo di riconoscimento non conosce, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, misure di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni e resta interamente rimesso alle scelte normative dei singoli Stati membri.

Se ciò è vero per il c.d. ‘riconoscimento accademico’ in senso proprio, a maggior ragione è vero in relazione alle previsioni (che qui vengono in rilievo) di cui alla l. 264 del 1999 circa l’accesso ai corsi di laurea e l’individuazione dei presupposti e delle condizioni per l’accesso agli anni dei corsi di laurea successivi al primo; – lo stesso articolo 149 del TCE (che il Tribunale ha ritenuto determinante al fine di rilevare l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo) si limita a fissare quale obiettivo meramente tendenziale dell’operato della Comunità quello di favorire la mobilità degli studenti e di promuovere il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio.

Tuttavia, lo stesso articolo 149, al comma 4, chiarisce che l’azione della Comunità si limita all’adozione di mere ‘azioni di incentivazione’, “ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Il medesimo comma 4, al secondo trattino, stabilisce che, in subjecta materia, gli Organi comunitari possano, altresì adottare raccomandazioni (che, come è noto, sono annoverate fra gli atti non vincolanti degli Organi comunitari). Conseguentemente, le sentenze in epigrafe sono meritevoli di riforma per aver ritenuto l’illegittimità de jure communitario di atti limitativi (pienamente giustificati in base alla normativa nazionale di rango primario) in relazione ai quali nessuna disposizione del diritto comunitario primario o derivato poneva vincoli di sorta.

4. In sede di memoria per l’udienza di merito, alcuni degli appellanti hanno affermato che, anche a prescindere dai risvolti comunitari della questione, era la stessa disciplina organica di Ateneo a consentire loro l’iscrizione ai corsi di laurea per gli anni successivi al primo. Vengono, in particolare, richiamate le previsioni di cui agli articoli 19 e 26 del Regolamento didattico di Ateneo, i quali non porrebbero alcuna sorta di pregiudiziale con riferimento alle previsioni di cui alla l. 264 del 1999 per ciò che riguarda l’accesso agli anni successivi al primo . In definitiva, nella tesi degli appellati, era lo stesso Regolamento didattico dell’Università ad ammettere la loro iscrizione, a ciò non ostando le previsioni di cui alla più volte richiamata legge n. 264 del 1999.

4.1. L’argomento non può essere condiviso. Si osserva al riguardo che la tesi in questione (la quale, a ben vedere, si fonda piuttosto su un’omissione del Regolamento didattico, che non su previsioni espresse favorevoli agli appellati) si scontra a propria volta contro un dato testuale incontestabile rinvenibile nell’ambito del bando di iscrizione ai corsi di laurea per anni successivi al primo. In particolare, il paragrafo 2 dell’articolo 2 del bando in questione (non impugnato) indicava quali espresse ‘condizioni’ per l’accesso agli anni di corso successivi al primo: a) l’iscrizione in corso presso facoltà di medicina e chirurgia di altri Atenei italiani (requisito – questo – pacificamente non posseduto dagli appellati), ovvero b) l’aver vinto il concorso nazionale di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia (requisito – anche questo – pacificamente non posseduto dagli appellati).

4.2. Per le medesime ragioni deve considerarsi destituita di fondamento la tesi (sostenuta dagli appellati in sede di memoria per l’udienza di merito) secondo cui l’appello in epigrafe sarebbe inammissibile per una sorta di immanente inconciliabilità fra le posizioni sostanziali proprie – rispettivamente – del Ministero e dell’Università appellanti. La tesi in questione è infondata, in quanto infondato è il presupposto logico-fattuale su cui essa poggia (ossia, la circostanza che l’Ateneo avrebbe espressamente ammesso all’iscrizione agli anni successivi al primo gli studenti provenienti da Università straniere i quali non avevano mai svolto il test di ingresso di cui alla legge 264 del 1999).

5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma delle sentenze oggetto di impugnativa, deve essere disposta la reiezione dei primi ricorsi. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e per l’effetto, in riforma delle sentenze gravate, dispone la reiezione dei ricorsi proposti in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 10 aprile 2012.

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Esame di Stato:se squilla il cellulare è sempre bocciatura? https://www.giurdanella.it/2012/02/esame-di-statose-squilla-il-cellulare-e-sempre-bocciatura/ Thu, 09 Feb 2012 23:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.391/2012

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Detenere un cellulare durante le prove d’esame di stato non comporta la bocciatura perché la norma ne sanziona solo l’uso.

La bocciatura, però, è legittima se non viene osservato l’ammonimento della commissione di consegnarlo prima dell’inizio di ciascuna prova.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.391 del 27 gennaio scorso.

Di seguito, il testo della sentenza.

…

Consiglio di Stato, Sezione sesta

 

Sentenza numero 391 del 27 gennaio 2012

(estensore Boccia, presidente Maruotti)

(…)

1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. Lombardia accoglieva il ricorso n. 1673 del 2010, proposto dal signor Salvatore Palopoli avverso il provvedimento della commissione d’esame di Stato, con il quale era stato escluso dalle prove dell’esame di Stato, svoltesi presso l’I.I.S Kandisky di Milano. L’esclusione era stata determinata dal fatto che il suo telefono cellulare, riposto nella tasca dei pantaloni, squillava durante lo svolgimento della prova d’esame. In data 20 settembre 2010, in sede di esecuzione della sentenza, si ricostituiva la commissione d’esame ed il signor Palopoli veniva chiamato a sostenere le prove scritte ed orali dell’esame di Stato, che superava con votazione di sessanta centesimi. Avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia, in data 22 Settembre 2010, interponeva appello il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, che chiedeva la sospensione della esecutività della sentenza impugnata , che era disposta da questa Sezione con l’ordinanza cautelare del 12 ottobre 2010. Si costituiva in giudizio l’appellato, in data 12 ottobre 2010. In data 26 ottobre 2011, con decreto del dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia, veniva annullato l’esito dell’esame di Stato sostenuto dall’interessato, che impugnava tale decreto davanti al T.A.R. Lombardia, ove il relativo giudizio è ancora pendente.

2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello in epigrafe, proposta da parte appellata. Innanzitutto, esso risulta notificato entro il prescritto termine di decadenza, non applicandosi – contrariamente a quanto dedotto dall’appellato – l’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971. Inoltre, non rileva il fatto che nell’atto di appello non vi è una indicazione cronologica delle date in cui vi è stata l’esecuzione della sentenza gravata e la proposizione dell’impugnazione, poiché la stessa esecuzione non può essere considerata quale acquiescenza, avendo l’Amministrazione doverosamente eseguito la sentenza, in attesa delle statuizioni del giudice d’appello. Infine, non si applica l’art. 4 bis della legge 168 del 2005, il cui ambito di applicazione riguarda lo svolgimento di esami di ammissione in albi e non anche le prove dell’esame di maturità.

3. Quanto al merito, la sentenza impugnata ha accolto il ricorso dell’odierno appellato, ritenendo che l’espulsione dalle prove d’esame potesse aver luogo solo in caso di “utilizzo” del telefono cellulare e ciò in considerazione del fatto che la normativa in vigore prescrive il divieto di introduzione e detenzione di apparati telefonici cellulari nelle sedi d’esame, ma ne sanziona solo l’utilizzazione, con l’espulsione dalle predette sedi.

Dalla lettura testuale della nota ministeriale n.3614 dell’11 maggio 2010, infatti, risulta che “è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo…….” e che “nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove”.

In proposito, va rilevato che la nota ministeriale invitava anche i dirigenti scolastici ad “avvertire” i candidati di tali disposizioni e che tale invito veniva raccolto dal presidente della commissione d’esame, come risulta dal verbale della commissione stessa del 22 giugno 2010, n.5.Le norme vigenti in materia di pubblici esami richiamate dalla circolare e dal presidente della commissione d’esame sono l’art. 13 del D.R.P. 9 maggio 1994, n. 487 e l’art.6 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 Entrambi i predetti articoli vietano taluni comportamenti, quali ad esempio quello di non permettere ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri, di non portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ecc.. Ed entrambi prevedono l’esclusione dalle prove dei concorrenti che non rispettano le relative disposizioni.

Da quanto appena esposto risulta che il legislatore del tempo avesse individuato nei comportamenti da vietare quelli relativi alla comunicazione verbale e quelli concernenti l’introduzione e l’utilizzo dei materiali all’epoca in uso. Ma lo sviluppo tecnologico ha imposto di rivedere questa scelta. In questa prospettiva va dunque inquadrata la nota ministeriale sopracitata che, essendo stata emanata per determinare i criteri da seguire in via generale sugli “adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato. Anno scolastico 2009-2010”, ha ritenuto di tenere conto, come peraltro già avvenuto in passato da altre circolari, dell’evoluzione tecnologica, che ha avuto luogo nel settore dei mezzi di comunicazione, integrando le prescrizioni comportamentali già contenute nella previgente normativa.

Al riguardo, la Sezione osserva che il testo della circolare non risulta del tutto univoco: la locuzione “sorpresi ad utilizzarli”, infatti, può essere ragionevolmente intesa nel senso che l’illecito si concretizzi solamente quando si sia colti in contatto con altri (sotto il profilo verbale o della comunicazione di dati, comunque avvenga), con esclusione dunque del caso in cui risulti la ‘mera disponibilità’ di un telefono cellulare, acceso o spento che sia. Tale esclusione non si sarebbe potuta disporre, sulla base della circolare ministeriale sopra riportata, nel caso di specie, caratterizzato dal fatto lo studente aveva con sé un telefono cellulare che è squillato perché era stata azionata la sveglia. Tuttavia, nel caso di specie l’accoglimento dell’appello si impone perché il presidente della commissione d’esami, in apertura della prova, ha invitato i candidati “alla consegna obbligatoria di qualsiasi strumento di comunicazione con l’esterno…., secondo quanto previsto dalla vigente normativa”, segnalando le specifiche conseguenze della violazione di tale prescrizione (verbale della commissione d’esame del 22 giugno 2010, n.5). Non avendo l’appellato ottemperato a questo invito e avendo il suo telefono squillato (con conseguente verifica della inottemperanza), la commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo dalle prove d’esame.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado. Le spese dei due gradi devono seguire il principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8051 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado n. 1673 del 2010. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che quantifica in Euro 100,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2012.

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