esame di avvocato Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/esame_di_avvocato/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2014 12:07:37 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Esame Avvocato 2013, ecco le commissioni d’esame … https://www.giurdanella.it/2013/11/esame-avvocato-2013-ecco-le-commissioni-desame/ Fri, 22 Nov 2013 11:50:54 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18432 Il Ministero della Giustizia con decreto 14 novembre 2013 ha approvato le commissioni d'esame istituite presso il Ministero e le Corti d'appello.

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Esame Avvocato 2013, ecco le commissioni d’esame

Il Ministero della Giustizia con decreto 14 novembre 2013 ha approvato le commissioni d’esame istituite presso il Ministero e le Corti d’appello.

Ricordiamo che è disponibile l’ebook di Giurdanella.it per la preparazione all’esame, con consigli, tracce, atti, pareri e sentenze. (é possibile acquistare l’ebook sull’esame avvocato 2013  qui)

Ecco lo stralcio del decreto:

La Commissione presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di avvocato, indetti per l’anno 2013, sono così costituite:

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Bando esame avvocato 2013: regole e termini per presentare le relative domande https://www.giurdanella.it/2013/09/bando-esame-avvocato-2013-regole-e-termini-per-presentare-le-relative-domande/ Tue, 17 Sep 2013 06:00:03 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15997 E' stato pubblicato il Bando di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione 2013. Prove il 10, 11 e 12 dicembre

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Con Decreto del 2 settembre 2013 del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n 71 del 6 settembre 2013, sono state adottate le regole per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla professione legale 2013/2014.

Innanzitutto, il Decreto del 2 settembre 2013 del Ministero della Giustizia stabilisce le giornate in cui si terranno le prove dei candidati, nei giorni 10 -11 e 12 dicembre 2013.

Successivamente stabilisce che l’ istanza di ammissione va presentata entro l’11 novembre 2013 alla Corte d’Appello presso cui si svolgerà l’esame.

L’esame, come di norma, ha carattere teorico- pratico ed è scritto e orale. Per la prova scritta, s’intende il compimento di tre prove, di cui: la redazione di un parere motivato in materia civile ed un altro in materia penale ed infine il compimento di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale su un quesito a scelta del candidato in materia di diritto privato/diritto penale o diritto amministrativo.

La prova orale consisterà nella discussione su cinque materie a scelta del candidato, di cui una almeno di diritto processuale e nella dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.

Queste le regole più importanti stabilite dal Bando di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, del quale si rende disponibile il testo il testo integrale.

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Tar Lazio, esami d’Avvocato: la bocciatura va motivata https://www.giurdanella.it/2013/09/tar-lazio-esami-davvocato-la-bocciatura-va-motivata/ Tue, 10 Sep 2013 08:04:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15912 I Giudici Amministrativi romani si esprimono relativamente all'obbligo di motivazione del voto degli esami di abilitazione alla professione legale

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Con sentenza n° 7289 del 18 luglio 2013, i giudici della prima sezione del Tar Lazio hanno accolto il ricorso di un aspirante avvocato contro il verbale della commissione giudicatrice riportante un punteggio finale di 84 su 90 senza che tale giudizio negativo fosse stato motivato.

Ad avviso dei giudici amministrativi infatti anche la minima insufficienza rinvenuta negli elaborati degli esami d’avvocato richiede una giustificazione.

Il ricorrente aveva evidenziato tra l’altro il poco tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per la lettura e correzione degli elaborati.

A parere dei giudici amministrativi romani di primo grado la commissione giudicatrice deve comunque motivare le ragioni in base alle quali viene decisa la bocciatura del candidato, in quanto diversamente non si consente al candidato di comprendere i motivi che hanno indotto ad una simile scelta.

Nel caso di specie i giudici hanno rilevato l’illegittimità dell’operato della commissione, che ha proceduto alla valutazione degli elaborati del candidato senza la precisa determinazione delle “modalità di attribuzione del punteggio” successiva alla lettura di tutti e tre gli elaborati, così come stabilito nel verbale della Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia.  Ad avviso della prima sezione del Tar Lazio “la mancata esternazione delle “modalità di attribuzione del punteggio”, come previsto dalla Commissione Centrale, vizia pertanto il giudizio reso sul ricorrente che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato”, specificando inoltre che è’ ammesso, il solo voto numerico senza alcuna specificazione quando siano stati previamente determinati criteri di valutazione che consentano di formulare una motivazione.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza 

 

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Approvata definitivamente la Riforma Forense https://www.giurdanella.it/2012/12/approvata-definitivamente-la-riforma-forense/ Fri, 21 Dec 2012 17:05:16 +0000 E’ stata approvata per alzata di mano la Riforma Forense. Il testo, già approvato dalla Camera il 31 ottobre scorso, non ha subito modifiche da parte del Senato ed è diventato legge. Modificata, dunque, dopo quasi 80 anni la disciplina della professione di avvocato, con nuove modalità riguardo l’accesso alla professione, le specializzazioni e le […]

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E’ stata approvata per alzata di mano la Riforma Forense.

Il testo, già approvato dalla Camera il 31 ottobre scorso, non ha subito modifiche da parte del Senato ed è diventato legge.

Modificata, dunque, dopo quasi 80 anni la disciplina della professione di avvocato, con nuove modalità riguardo l’accesso alla professione, le specializzazioni e le sanzioni.

Qui il testo della Riforma Forense ormai Legge dello Stato

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Pratica legale breve, è scontro tra Ministero e Consigli dell’Ordine https://www.giurdanella.it/2012/05/pratica-legale-breve-e-scontro-tra-ministero-e-consigli-dellordine/ Wed, 30 May 2012 23:38:41 +0000 Il tirocinio per l’abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate durerà diciotto mesi soltanto per chi ha cominciato la pratica dopo il 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del dl Cresci Italia che ha modificato le disposizioni in materia. Il fatto che il decreto non rechi norme transitorie consente di escludere che l’articolo 9, […]

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Il tirocinio per l’abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate durerà diciotto mesi soltanto per chi ha cominciato la pratica dopo il 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del dl Cresci Italia che ha modificato le disposizioni in materia. Il fatto che il decreto non rechi norme transitorie consente di escludere che l’articolo 9, comma 6, del dl 1/2012 possa essere applicato in modo retroattivo.

E' quanto si legge nel parere redatto dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, con cui si risponde alla lettera del Consiglio Nazionale Forense in merito alle modalità applicative del c.d. "tirocinio breve".

Secondo il parere del Ministero non ci sarebbe alcun margine per l’applicazione del termine breve ai tirocini in corso prima dell’entrata in vigore del decreto "Cresci Italia" (convertito dalla legge 27/2012). Per i legali del Ministero della Giustizia, quando il legislatore ha voluto applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale lo ha fatto espressamente, con norme transitorie ad hoc, come nel caso del Dpr 101/90, articolo 11, il regolamento sulla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato. Inoltre, si legge nel parere, il praticantato è organizzato in funzione della durata complessiva con una programmazione che punta a conferire al tirocinante la preparazione necessaria per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, per cui, a parere del Ministero, l’applicazione della novella ai praticantati in corso, finirebbe per creare disparità. E tra i paradossi che la retroattività della riforma potrebbe genere, l'ufficio legislativo cita il caso dell’articolo 1 del Dpr 101/90, che consente al praticante avvocato di sostituire la frequenza dello studio professionale con la frequenza di un corso post-universitario per la durata di un anno; in caso di applicazione retroattiva del "tirocinio breve" il praticante avvocato potrebbe sostenere l’esame dopo un periodo effettivo di tirocinio di soli sei mesi. Ancora, a parere del Ministero, la disposizione del dl 1/2012 modifica anche le modalità di svolgimento del tirocinio e dunque può valere soltanto per il futuro, in mancanza di opportune disposizioni di diritto intertemporale.

Ovviamente la presa di posizione del Ministero della Giustizia ha subito generato una raffica di polemiche.

In una nota, l’Unione Giovani Avvocati ha dichiarato come il Ministro della Giustizia Severino abbia in tal modo contraddetto la sua volontà iniziale di accelerazione del tirocinio dei praticanti avvocati. I giovani avvocati osservano che "se si ritiene utile abbreviare il tirocinio forense non si comprende perché non si debba dare questa possibilità, anche a chi lo ha iniziato prima della data fissata dal Ministero".

L'ultima parola spetta però agli ordini professionali.

Alcuni Consigli degli Ordini degli avvocati avevano già preso una chiara e condivisibile posizione prima del parere del Ministero. Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza ad esempio con delibera del 3 maggio 2012 ha disposto “con effetto immediato, che la durata del tirocinio ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica sia di 18 mesi, in luogo dei 24 sino ad oggi previsti”. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 9 maggio 2012 ha deciso “di ritenere applicabile a tutti i praticanti, anche a quelli iscritti antecedentemente alla data del 24.1.2012, la durata di diciotto mesi del tirocinio e conseguentemente ritenere applicabile, al momento del rilascio del certificato di compiuta pratica, il DL n. 1/2012”. Anzi, proprio il Consiglio dell'Ordine di Firenze  aveva sottolineato che “una interpretazione restrittiva della norma, rappresenterebbe dei profili di dubbia costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento perché si vengono a determinare casi di praticanti iscritti dopo il 24.1.2012 che riuscirebbero a sostenere l’esame di avvocato con un anno di anticipo rispetto a chi invece si è iscritto, anche solo di pochi giorni, prima di tale data, provocando quindi una discriminazione per l’acquisizione del titolo e conseguentemente per l’entrata nel mondo del lavoro”. Ed inoltre “la mancanza di una norma transitoria che disciplini i casi di quei praticanti già iscritti alla data del 24.1.2012 ma che completino la pratica in data successiva e la scelta legislativa della decretazione in via d’urgenza, depongono per una applicazione immediata della legge a tutti i tirocini in corso”. E sempre il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, proprio qualche ora fa, con una nuova delibera, ha coraggiosamente confermato il contenuto della sue precedente decisioni e, quindi, la durata di 18 mesi per i praticanti che ricadono nel periodo transitorio.

Ma cosa faranno adesso gli altri Ordini Professionali?

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Esame avvocato: vietate le copiature da internet, ammesse le citazioni giurisprudenziali https://www.giurdanella.it/2011/12/esame-avvocato-vietate-le-copiature-da-internet-ammesse-le-citazioni-giurisprudenziali/ Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000 Recenti sentenze sul plagio delle prove d'esame

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Devono sempre essere annullate le prove d’esame se ispirate dal web. E’ quanto ha affermato il Tar Calabria-Catanzaro con la sentenza n.1439 del 24 novembre scorso.

Di seguito si riporta uno stralcio della sentenza:

…

Tar Calabria-Catanzaro, sezione II

Sentenza 24 ottobre 2011 numero 1837

(presidente Calveri, estensore Burzichelli)

(…)

Al riguardo deve osservarsi che:

a) l’ora e la data di pubblicazione di un documento su un forum di un sito internet sono generate in modo automatico e, salvo ipotesi eccezionali, esse corrispondono al dato reale in quanto nessuno ha interesse a provvedere alla loro modifica o correzione, sebbene sia fuori discussione che una loro modifica o correzione sia teoricamente possibile;

b) nella generalità dei casi gli “hackers” non attaccano i siti che ospitano un forum al fine (relativamente innocuo) di modificare la data e l’orario in cui i vari messaggi sono stati postati;

c) anche nel caso in cui sia intervenuto un presunto plagio di una testo cartaceo, non vi è mai una certezza assoluta – se non all’esito di complesse e laboriose indagini – che il testo sia stato pubblicato in data anteriore, ben potendo, ad esempio, essere stata contraffatta la data di pubblicazione che risulta nel testo;

d) come affermato dalla stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (Cons. St., IV, n. 3515/2011), occorre fare riferimento a quanto “oggettivamente riscontrabile con ragionevole certezza”;

e) il giudizio della Commissione, secondo cui la data e l’orario di inserimento del messaggio nel forum ospitato dal sito forum community.net sono quelli reali, appare del tutto congruo e ragionevolmente certo, in quanto si fonda sull’”id quod plerumque accidit”, cioè sulla circostanza che, salve ipotesi eccezionali, l’ora e la data di inserimento di un messaggio corrispondono a quelli reali;

f) allo stesso modo, sarebbe congruo e ragionevolmente certo il giudizio di una Commissione che annullasse un elaborato perché copiato da un testo cartaceo il quale risulti pubblicato in data anteriore, in quanto, in base all’“id quod plerumque accidit”, la data di pubblicazione che appare sul testo cartaceo corrisponde a quella effettiva.

Per il testo integrale della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it

 

Il Tar Puglia-Lecce, sez.I, con la sentenza n.1837 del 2011, richiamando un principio già affermato dalla stessa sezione nella sentenza n.2147 del 21 ottobre 2010 ribadisce che:

…

 è impossibile considerare come espressione di univoca corrispondenza con altri elaborati l’utilizzazione di formulazioni presenti in giurisprudenza (sempre possibile, in considerazione dell’utilizzazione di codici commentati) o la mera “copiatura” della formulazione delle norme; è, infatti, possibile presumere, come spesso avviene in procedure d’esame o concorsuali, che i passi “incriminati” possano trovare giustificazione nel ricorso a fonti (leggi, giurisprudenza) comuni o nelle > (Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2440) dei candidati, che indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e comuni.

Per il testo integrale della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it

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