L'articolo Stop all’esecuzione immobiliare se l’Agente di Riscossione è unico creditore procedente proviene da Giurdanella.it.
]]>Infatti, in seguito alla rinuncia all’ esecuzione da parte del creditore procedente, i debitori chiedevano la sospensione della procedura esecutiva invocando l’applicazione del disposto dell’ art. 76 del DPR n. 608/1973, ai sensi del quale l’agente della riscossione, ferma la facoltà di intervento ex art. 499 c.p.c., non può procedere all esecuzione immobiliare se il credito per il quale si procede non supera i 120.000,00 euro, come nel caso di specie.
Secondo i debitori reclamanti, la norma, sebbene contenuta nel D.P.R. recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, deve applicarsi anche ai procedimenti di esecuzione ordinaria quando l’ agente della riscossione diventi unico creditore procedente.
Il collegio ha ritenuto fondato il reclamo, e, sostenendo la tesi dei reclamanti, ha affermato che“ sarebbe irragionevole che il debitore esecutato per debiti verso enti pubblici, debba essere soggetto all’ espropriazione immobiliare per debiti inferiori a 120.000,00 euro, solo perché Riscossione Sicilia abbia deciso di procedere con un’ esecuzione ordinaria anziché con un’ esecuzione esattoriale” e che la norma “non è dettata in ragione della specialità del rito esattoriale, bensì allo scopo di agevolare i debitori, esonerandoli dal subire una esecuzione immobiliare”.
Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento del debitore che subisce una procedura esattoriale Piuttosto che un’ esecuzione ordinaria, ciò inoltre, contrasta con la ratio della norma che è quella di tutelare il debitore quale soggetto debole.
Ecco il link al testo dell’ ordinanza:
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