Esodati https://www.giurdanella.it/tag/esodati/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 12 Jan 2016 09:52:48 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Esodati: la circolare Inps sulla settima salvaguardia https://www.giurdanella.it/2016/01/esodati-la-circolare-inps-sulla-settima-salvaguardia/ Tue, 12 Jan 2016 09:47:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30168 L’Inps, con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016, fornisce le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia) prevista dalla Legge di Stabilità 2016. In particolare nella circolare vengono precisate  le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di […]

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L’Inps, con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016, fornisce le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia) prevista dalla Legge di Stabilità 2016. In particolare nella circolare vengono precisate  le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio della salvaguardia.

Ai sensi del comma 270 della manovra finanziaria,  i benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 265 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 258 milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per l’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023.

Di seguito la tabella con le tipologie dei lavoratori e i criteri di ammissione.

Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 Criteri di ammissione alla salvaguardia
a)   n.6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:–          a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;-          ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.  –          cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012;
  • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;

ovvero

–          cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014

 

  • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

 

–          Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia

b) n. 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:-Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione (art. 1, c. 194, lettera a) della legge n. 147 del 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera f) della legge n. 147 del 2013).

 

 

 

 

  • Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011.

 

  • Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.

 

  •  Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

 

  • Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario  accreditato o accreditabile alla predetta data.

 

  • A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da  effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013.

 

  • A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
c) n. 6.000 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013): 
  • in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di procedura civile;
  • in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013):

 

  • in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

 

  • in applicazione di accordi collettivi di  incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013).

 

 

 

 

–          Anche se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

 

–          Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

 

–          Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

 

–          Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

d) n. 2.000 lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. –          Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
e) n. 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. –          Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;-          Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017. 

I lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.

In allegato il testo della circolare

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Pensioni: accesso alla salvaguardia anche per i titolari di congedo per assistenza disabili https://www.giurdanella.it/2015/11/pensioni-accesso-alla-salvaguardia-anche-per-i-titolari-di-congedo-per-assistenza-disabili/ Tue, 17 Nov 2015 10:14:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29373 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che grazie ai risparmi conseguiti nell’applicazione dei provvedimenti in favore dei lavoratori cui non si applica l’elevazione dei requisiti pensionistici prevista dalla “legge Fornero”, sarà  consentito l’accesso alla salvaguardia anche ai circa 5.000 lavoratori e lavoratrici titolari di congedo o permesso per l’assistenza ai familiari […]

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che grazie ai risparmi conseguiti nell’applicazione dei provvedimenti in favore dei lavoratori cui non si applica l’elevazione dei requisiti pensionistici prevista dalla “legge Fornero”, sarà  consentito l’accesso alla salvaguardia anche ai circa 5.000 lavoratori e lavoratrici titolari di congedo o permesso per l’assistenza ai familiari disabili (legge 104/’92) che ne erano finora rimasti esclusi.

È questa la decisione assunta nel corso dell’ultima seduta, svoltasi il 9 novembre, della Conferenza dei servizi che, per legge, aveva il compito di accertare l’esistenza di eventuali economie provenienti dai sei provvedimenti già messi in atto, nonché di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all’attivazione dei cosiddetti “vasi comunicanti”, cioè ad un’eventuale riassegnazione di risorse finanziarie, e di relative consistenze numeriche, tra le categorie di soggetti già destinatari delle disposizioni di salvaguardia.

La Conferenza dei servizi, cui partecipano il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha infatti potuto verificare la presenza di risparmi tali da consentire l’accesso alla salvaguardia anche ai titolari di congedo o permesso ai sensi della legge 104/92, i quali, pur possedendo i requisiti per essere ammessi al beneficio, non sono rientrati nel limite numerico previsto, per tale categoria, dalla quarta e dalla sesta salvaguardia.

Gli esiti della Conferenza sono stati tempestivamente e formalmente comunicati all’Inps, che provvederà ad inviare agli interessati la certificazione del diritto alla salvaguardia.

Questi soggetti vanno ad aggiungersi ai 26.300 per i quali è prevista la salvaguardia nella legge di Stabilità 2016.

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Legge di Stabilità 2016: le novità per le pensioni https://www.giurdanella.it/2015/10/legge-di-stabilita-2016-le-novita-per-le-pensioni/ Tue, 27 Oct 2015 09:54:31 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29161 La Legge di Stabilità 2016, dopo essere stata varata dal Governo il 15 ottobre 2015 ed aver ricevuto il via libera dal Presidente della Repubblica, è approdata ieri al Senato. Uno dei capitoli più attenzionati dai media, e non solo, è sicuramente quello sulle pensioni. In primo luogo ci saranno dei tagli per le rivalutazioni degli […]

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La Legge di Stabilità 2016, dopo essere stata varata dal Governo il 15 ottobre 2015 ed aver ricevuto il via libera dal Presidente della Repubblica, è approdata ieri al Senato.

Uno dei capitoli più attenzionati dai media, e non solo, è sicuramente quello sulle pensioni.

In primo luogo ci saranno dei tagli per le rivalutazioni degli importi.

Nessun taglio per le pensioni superiori a tre volte il minimo, ossia quelle di circa 1.500 euro lordi.

La seconda fascia, quella fino a 2mila euro, potrà contare invece su una rivalutazione più alta, il 95% contro il 90 previsto attualmente.

Mentre le fasce superiori subiranno un vero e proprio taglio: per le fasce tra quattro e cinque volte il minimo, la rivalutazione scenderà al 75% contro il 90% attuale; tra cinque e sei volte il minimo scenderà al 50% contro il 75% attuale mentre infine i trattamenti superiori a 6 volte il minimo riceveranno una rivalutazione del 45% rispetto al 75%.

I risparmi serviranno a rifinanziare «Opzione donna», cioè la possibilità per le lavoratrici che sono a pochi anni dalla pensione (35 anni di contributi e 57-58 anni di età) di anticipare il ritiro in cambio di un ricalcolo dell’assegno meno favorevole, che viene dunque esteso anche al 2016.

I risparmi inoltre serviranno anche a sostenere la no tax area per i pensionati, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef, che viene aumentata. La legge di Stabilità  prevede dal 2017 la “no tax area” per chi ha più di 75 anni sale da 7.500 euro a 8mila euro, parificandosi a quella dei redditi da lavoro. I pensionati, invece, che hanno meno di 75 anni beneficeranno di un aumento della “no tax area” da 7.500 a 7.750 euro.

E’ inoltre prevista, in forma soltanto sperimentale per il triennio 2016-2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato a cui restano non più di tre anni al raggiungimento della pensione di vecchiaia, di ridurre l’orario lavorativo in misura compresa tra il 40% e  il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale facoltà  è concessa previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale , deve dare comunicazione all’INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto. Non si avranno penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi.

E’ prevista altresì una misura di salvaguardia ad hoc per ulteriori 26 mila lavoratori esodati.

Clicca qui per il testo della legge di stabilità

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Quota 96. Le motivazioni della sentenza di Salerno https://www.giurdanella.it/2014/11/quota-96-le-motivazioni-della-sentenza-di-salerno/ Tue, 18 Nov 2014 08:54:34 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25530 Pubblichiamo di seguito il testo integrale della sentenza del Giudice del Lavoro di Salerno, sulla vicenda dei “Quota 96”. Il Giudice prende le mosse dalla circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 della Funzione Pubblica, laddove recita che, per il “personale del comparto scuola. Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini […]

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Pubblichiamo di seguito il testo integrale della sentenza del Giudice del Lavoro di Salerno, sulla vicenda dei “Quota 96”.

Il Giudice prende le mosse dalla circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 della Funzione Pubblica, laddove recita che, per il “personale del comparto scuola. Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifìche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca“.

La circolare, secondo il Giudice di Salerno, “distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa.

Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie.

Di questa sfasatura dà atto la circolare n. 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente – pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 – deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012.

Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene ‘imposto’ di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modifichino il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato”.

Ecco il testo per esteso della sentenza. 

.   .   .

Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro

Sentenza numero 4216 del 3 novembre 2014

(Giudice del Lavoro, Ippolita Laudati)

(…)

Ragione di fatto e di diritto

Con ricorso (in riassunzione) depositato in data 11.10.2012, i ricorrenti come in premessa epigrafati, nella loro qualità di docenti attualmente in servizio, convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ritenendo sussistente il loro diritto alla pensione dal 31.8.2012 in forza di quanto delineato dal sistema ante d.l. 201/11 conv. in L. 214/11.

L’art. 24 d.l. 201/11, al comma 3, individua quale elemento discriminante del regime applicabile la data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva alla data del 31.12.2011: per coloro che hanno maturato il diritto entro tale termine vale il vecchio regime, per gli altri il regime successivo.

La circolare n. 2 dell’8.3.2012 del Dip. Funzione Pubblica al punto 6) prende in esame la particolarità del comparto scuola affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio.

Orbene, condividendo quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito, ad avviso dell’ufficio detta circolare appare in linea con il testo della citata legge la quale si occupa esclusivamente della riforma dei requisiti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e dunque dei fatti costitutivi del diritto a pensione, modificando le regole stabilite in precedenza con riferimento all’età ed all’anzianità contributiva.

Non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa).

La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa.

Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie.

Di questa sfasatura dà atto la circolare n. 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente – pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 – deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012.

Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modifichino il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esser accolto e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell’1.9.2012.

Spese di lite compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale In materia.

P.Q.M.
 
1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertata e dichiara il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012;
2) Compensa le spese di lite.

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Quota 96. La sentenza di Salerno

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Quota 96: la Corte Costituzionale torna ad occuparsi della legge Fornero? Con ricorso al Giudice del Lavoro di Ragusa, gli avvocati Carmelo Giurdanella e Valeria Battaglia hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3 del d.l. n. 201/2001, convertito in Legge n. 214/2011 (riforma Fornero del lavoro).

E’ noto che il requisito per andare in pensione nel mondo della scuola è il raggiungimento della cifra “96“, tra età anagrafica e contributiva (da un minimo di 60 anni di età e 35 di servizio). Molti insegnanti, a ottobre 2011, avevano già raggiunto il diritto a pensionamento, perché avrebbero conseguito la “quota 96” entro la fine dell’anno scolastico.

La norma ha completamente innovato il regime delle prestazioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2012, facendo salve le vecchie regole di pensionamento per i soli lavoratori che avessero maturato entro il 31 dicembre 2011 (al compimento dell’anno solare) la prevista anzianità anagrafica e contributiva (la cd. “quota 96”: 60 anni di età e 36 di contribuzione oppure 61 anni di età e 35 di contribuzione).

La riforma non ha tuttavia tenuto conto della specificità del comparto Scuola, in cui, a differenza che in tutti gli altri comparti, per esigenze di didattica, l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Ragione per cui, a prescindere dal momento di maturazione dell’anzianità legislativamente richiesta, il diritto al collocamento a riposo decorre dal 1° settembre, previa conclusione dell’anno scolastico in corso.

Ne è derivata un’ingiustificata disparità di trattamento per i lavoratori del comparto Scuola che, avendo maturato i requisiti necessari in data successiva al 31 dicembre 2011, sono stati assoggettati al nuovo regime pensionistico ed i lavoratori di tutti gli altri comparti che – alla data medesima – abbiano maturato i previsti requisiti, così beneficiando delle vecchie regole di pensionamento.

E’ stata pertanto sollevata la questione di costituzionalità del citato art. 24, per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, comma 1 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui, con riferimento al settore scolastico, la norma non differenzia, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente.


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Esodati: cosa dice la nuova circolare sui salvaguardati https://www.giurdanella.it/2014/11/esodati-circolare-ministero-sesta-salvaguardia/ Mon, 10 Nov 2014 10:24:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25277 Esodati: arriva nuova circolare sulla “sesta salvaguardia”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato  la Circolare n. 27 del 7 novembre 2014, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro in relazione alla VI procedura di salvaguardia di cui alla legge 10 ottobre 2014, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale […]

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Esodati: arriva nuova circolare sulla “sesta salvaguardia”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato  la Circolare n. 27 del 7 novembre 2014, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro in relazione alla VI procedura di salvaguardia di cui alla legge 10 ottobre 2014, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80).

La Circolare è corredata, tra l’altro, dal modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, come riportate nella medesima Circolare.

Si tratta dei soggetti individuati delle lettere c), d), e) dell’art. 2 appena richiamato, in particolare:

c) i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche’ abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita’ non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

  • 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita’ non superiore a euro 7.500;
  • 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita’ ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita’, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

e) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Tali lavoratori devono presentare le richieste di beneficio entro 60 giorni dalla data in vigore della legge 147/2014 e dunque entro il 5 gennaio 2015 con le seguenti modalità:

Le istanze vanno presentate  presso le competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime o all’indirizzo di posta elettronica dedicato (DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/ R.

In allegato

• Circolare n. 27 del 7 novembre 2014
• Modulo ISTANZA
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. c)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. e)
• Elenco indirizzi e-mail cui inoltrare l’ISTANZA

 

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Quota 96. La sentenza di Salerno https://www.giurdanella.it/2014/11/quota-96-la-sentenza-di-salerno/ Fri, 07 Nov 2014 16:47:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25252 Ultim’ora. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, Ippolita Laudati, con sentenza numero 31595, depositata il 3 novembre, ha riconosciuto il diritto al pensionamento di quarantadue professori salernitani in “quota 96”. Gli insegnanti verrebbero dunque immediatamente collocati in quiescenza con effetto retroattivo dal 1 settembre 2012. Così infatti recita il dispositivo di sentenza (in attesa di […]

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Ultim’ora. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, Ippolita Laudati, con sentenza numero 31595, depositata il 3 novembre, ha riconosciuto il diritto al pensionamento di quarantadue professori salernitani in “quota 96”. Gli insegnanti verrebbero dunque immediatamente collocati in quiescenza con effetto retroattivo dal 1 settembre 2012. Così infatti recita il dispositivo di sentenza (in attesa di conoscere le motivazioni): “il ricorso deve essere accolto e per l’effetto accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell’1.9.2012”.

E’ utile riassumere la vicenda esaminata dal Giudice del Lavoro di Salerno. Il requisito per andare in pensione nel mondo della scuola è il raggiungimento della cifra “96“, tra età anagrafica e contributiva (da un minimo di 60 anni di età e 35 di servizio). Molti insegnanti, a ottobre 2011, avevano già raggiunto il diritto a pensionamento, perché avrebbero conseguito la “quota 96” entro la fine dell’anno scolastico.

La riforma Fornero sul lavoro, varata dal governo Monti, tuttavia, non tenendo conto della specificità del comparto Scuola, avrebbe generato una ingiustificata disparità di trattamento tra docenti in servizio nell’anno scolastico 2011/2012, distinguendo tra coloro che avessero raggiunto la necessaria anzianità anagrafica e contributiva prima del 31 dicembre 2011 e coloro che tale anzianità avessero maturato solo dopo, dovendo questi ultimi attendere ingiustificatamente ben oltre la fine dell’anno scolastico in corso.

“Il problema – sostengono i ricorrenti – è non aver tenuto conto della specificità del mondo della scuola, in cui l’unica unità di misura è l’anno scolastico e non quello solare“.

Il Tribunale di Salerno, adesso, assimila le due categorie di docenti discriminate, stabilendo per tutti l’unica data di decorrenza del diritto al collocamento in pensione: 1 settembre 2012.


Leggi anche:

Quota 96: impugnata la legge Fornero

Quota 96. Le motivazioni della sentenza di Salerno

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Pensioni: commento alla legge 147/2014 sui salvaguardati https://www.giurdanella.it/2014/11/pensioni-commento-alla-legge-1472014-sui-salvaguardati/ Thu, 06 Nov 2014 07:15:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25149 Il Servizio studi del Senato ha redatto un utilissimo commento alla legge 147 del 2014 “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico“, in vigore da oggi (qui la scheda e IL TESTO della legge). Si tratta delle deroghe all’accesso al trattamento pensionistico per i cd. lavoratori salvaguardati. E’  prevista la presentazione delle […]

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Il Servizio studi del Senato ha redatto un utilissimo commento alla legge 147 del 2014 “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico“, in vigore da oggi (qui la scheda e IL TESTO della legge). Si tratta delle deroghe all’accesso al trattamento pensionistico per i cd. lavoratori salvaguardati. E’  prevista la presentazione delle istanze entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, dunque entro il 5 gennaio.

Riportiamo di seguito il commento.

.     .    .


Senato della Repubblica

Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1558 “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico” 


Legge 10 ottobre 2014 n. 147 (in vigore dal 6 novembre 2014)

Articolo 1 e 2
(Modifiche alla disciplina delle deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico)

Gli articoli 1 e 2 concernono i contingenti di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente – rispetto alle norme poste dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni – sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità – ivi compreso l’istituto delle “finestre” (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -.

In particolare, mentre l’articolo 1 riduce, “in considerazione del limitato utilizzo”, la dotazione numerica e le corrispondenti risorse finanziarie di due contingenti – disposti da precedenti norme -, circoscrivendo anche (per uno dei contingenti) l’àmbito di una categoria di soggetti, l’articolo 2 prevede la costituzione di un ulteriore contingente.

Riguardo agli stati di attuazione dei contingenti già contemplati nell’ordinamento, si rinvia alla seguente URL del sito internet dell’INPS: https://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&iNodo=8573.

I commi da 1 a 3 dell’articolo 1 operano una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie – in considerazione, come già detto, del “limitato utilizzo” – del contingente stabilito dall’art. 22 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (e dal relativo D.M. 8 ottobre 2012) e circoscrivono una delle categorie di soggetti rientranti nel contingente medesimo. Nella formulazione vigente, tale categoria è costituita dai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità, a condizione che essi maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (o di mobilità lunga)(1) . La novella di cui alla lettera b)del presente comma 1 richiede altresì che i lavoratori rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) siano percettori, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della medesima novella, del trattamento straordinario di integrazione salariale e il loro rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità; 2) siano cessati o cessino dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità. In ogni caso, i nominativi dei lavoratori devono essere comunicati, da parte dell’impresa, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il contingente in oggetto viene ridotto da 55.000 a 35.000 unità (comma 1, lettera a)), con corrispondente rideterminazione da 40.000 a 20.000 unità della quota (del contingente) destinata ai lavoratori oggetto dei summenzionati accordi in sede governativa (comma 3) e conseguente riduzione delle risorse finanziarie stanziate (comma 2).

Il successivo comma 4 opera una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie – in considerazione, come già detto, del “limitato utilizzo” – del contingente stabilito dall’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. Tale contingente è destinato ai soggetti, aventi determinati requisiti anagrafici, contributivi e di reddito, il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il l° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto medesimo. Il presente comma 4 dispone una riduzione del contingente da 6.500 a 2.500 unità, con conseguente diminuzione delle risorse finanziarie.

L’articolo 2 introduce, come accennato, un ulteriore contingente; la sua dotazione numerica – pari complessivamente a 32.100 unità (comma 6) – è articolata per le singole categorie di soggetti beneficiari, nei seguenti termini (comma 1):

– una quota di 5.500 unità è destinata ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in séguito ad accordi, governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previgenti per il trattamento pensionistico(2) . L’eventuale versamento volontario summenzionato può riguardare periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione, anche in deroga al limite dei sei mesi precedenti, posto nella disciplina generale in materia(3) . In base al successivo comma 2, qualora siano decorsi, per i soggetti in esame, già autorizzati alla prosecuzione volontaria, i termini per il pagamento, essi sono riaperti, a domanda – sempre con riferimento ai versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (periodo che, com’è noto, è coperto da contribuzione figurativa) -;

– una quota di 12.000 unità è relativa ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 – i quali possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011 o che abbiano almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 – e che maturino i summenzionati requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016. Ai fini in esame, i soggetti non devono aver svolto, successivamente ad alcuni temporali(4) , attività riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
una quota di 8.800 unità è destinata, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, ai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo – stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – ed ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Ai fini in esame, i soggetti non devono aver svolto, successivamente alla data di risoluzione o comunque di cessazione, attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

– una quota di 1.800 unità è relativa ai lavoratori dipendenti che maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016 e che rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) nel corso dell’anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, secondo l’istituto di cui all’art. 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni; 2) nel medesimo anno 2011, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

– una quota di 4.000 unità è destinata, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, ai soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato.
I limiti delle risorse finanziarie per il contingente di cui al presente articolo 2 sono individuati nel comma 6.

In base alla norma di chiusura di cui al comma 3, il trattamento pensionistico, riconosciuto in base al contingente in esame, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, secondo le procedure già stabilite dai provvedimenti attuativi relativi ai precedenti contingenti e richiamate nel comma 4, il quale disciplina altresì il monitoraggio da parte dell’INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, ai fini del rispetto dei limiti numerici di ogni quota di contingente, e la forma di pubblicità del medesimo monitoraggio.

Sulla base dei dati di quest’ultimo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all’attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati ed alle risorse finanziarie impiegate (comma 5).

Articolo 3

(Norme sulla prosecuzione volontaria della contribuzione con riferimento ad una categoria interessata da una precedente norma di deroga ai requisiti per il trattamento pensionistico)

L’articolo 3 reca alcune norme sulla prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, con riferimento ad una delle categorie interessate da un precedente contingente di deroga ai requisiti per il trattamento pensionistico – requisiti posti dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni -. Tale categoria, di cui alla lettera e) dell’art. 1, comma 194, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, concerne i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, perfezionino i requisiti previgenti rispetto a quelli summenzionati, mediante il versamento di contributi volontari (sempre che il conseguimento di tali requisiti previgenti permetta la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015); i suddetti contributi volontari possono riguardare periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione, anche in deroga al limite dei sei mesi precedenti, posto nella disciplina generale in materia(5) .

La norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – di cui al comma 1 del presente articolo 3specifica che la deroga suddetta alla disciplina generale sui contributi volontari può concernere solo i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (in godimento alla data del 4 dicembre 2011) – periodo che, com’è noto, è coperto da contribuzione figurativa -.

In base al successivo comma 2, qualora siano decorsi, per i soggetti in esame, già autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 1° gennaio 2014, i termini per il pagamento, essi sono riaperti, a domanda – sempre con riferimento ai versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità -.

(…)

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Salvaguardati: in vigore la legge 147/2014 sulle pensioni https://www.giurdanella.it/2014/11/salvaguardati-in-vigore-la-legge-1472014-sulle-pensioni/ Thu, 06 Nov 2014 06:52:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25146 Entra in vigore oggi la legge n. 147 del 2014 sulle deroghe all’accesso al trattamento pensionistico per quanto concerne i cd. salvaguardati (qui un utile commento del Servizio studi del Senato). E’  prevista che la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 147/2014, e dunque entro il 5 […]

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Entra in vigore oggi la legge n. 147 del 2014 sulle deroghe all’accesso al trattamento pensionistico per quanto concerne i cd. salvaguardati (qui un utile commento del Servizio studi del Senato).

E’  prevista che la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 147/2014, e dunque entro il 5 gennaio.

L’INPS dovrà monitorare le domande di pensionamento presentate dai lavoratori che chiedono di avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del dl n. 201/2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, pubblicando nel proprio sito internet i dati raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio ed evidenziando le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Nel caso, a seguito dal monitoraggio, venga raggiunto il limite numerico delle domande di pensionamento, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento dirette ad usufruire degli stessi benefici.

Di seguito, il TESTO della legge in vigore da oggi (e qui il COMMENTO del Servizio studi del Senato).

.    .    .

Legge 10 ottobre 2014 n. 147

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle
deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico.  
Art. 1
Modifiche all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 22,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al
medesimo articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;
b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli
stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attivita’
lavorativa e collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi
entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilita’ ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, ovvero siano cessati dall’attivita’
lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilita’ ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati
entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali secondo le modalita’ di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013».

2. All’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo
sono ridotti di 198 milioni di euro per l’anno 2016, 380 milioni di
euro per l’anno 2017, 495 milioni di euro per l’anno 2018, 240
milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del
presente articolo, e’ operata una corrispondente diminuzione nel
contingente numerico indicato nella prima voce della tabella di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 21 gennaio 2013.

4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 11 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo 11, comma
2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di
151 milioni di euro per l’anno 2014, di 164 milioni di euro per
l’anno 2015, di 124 milioni di euro per l’anno 2016, di 85 milioni di
euro per l’anno 2017, di 47 milioni di euro per l’anno 2018 e di 12
milioni di euro per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro
per l’anno 2014, di 83 milioni di euro per l’anno 2015, di 63 milioni
di euro per l’anno 2016, di 43 milioni di euro per l’anno 2017, di 24
milioni di euro per l’anno 2018 e di 6 milioni di euro per l’anno
2019». Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi
indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per
l’anno 2014, 81 milioni di euro per l’anno 2015, 61 milioni di euro
per l’anno 2016, 42 milioni di euro per l’anno 2017, 23 milioni di
euro per l’anno 2018 e 6 milioni di euro per l’anno 2019.

Art. 2
Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14,
del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive
modificazioni, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
come modificato dall’articolo 1 della presente legge, dall’articolo
1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall’articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo
1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai
relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio
2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio
2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in
mobilita’ ordinaria a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal
rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano,
entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro
dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo’ riguardare anche
periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione
stessa. Tale versamento puo’ comunque essere effettuato solo con
riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione
dell’indennita’ di mobilita’ indicato dalla presente lettera;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di
lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007
e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano gia’
stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente
all’entrata in vigore della presente legge e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo
di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ come specificato nel
medesimo comma 1.

3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui
al presente articolo, non puo’ avere decorrenza anteriore alla data
di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei
lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna
categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure
previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio
delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al
presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare
nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare
le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i
dati raccolti a seguito dell’attivita’ di monitoraggio, avendo cura
di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei
commi 1 e 6, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal
presente articolo.

5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall’INPS, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di
ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine
all’attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare
riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse
finanziarie utilizzate.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro
per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di
euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303
milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019,
128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno
2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente,
all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono
corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente
periodo.

Art. 3
Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. L’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo’ essere effettuato
solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione
dell’indennita’ relativa alla mobilita’ in cui l’assicurato era
collocato alla data del 4 dicembre 2011.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano gia’ stati
autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata
in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per
i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di
fruizione dell’indennita’ relativa alla mobilita’ in cui l’assicurato
era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

(…)

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Riforma pensioni ed esodati nella legge di stabilità 2015 https://www.giurdanella.it/2014/11/riforma-pensioni-ed-esodati-legge-stabilita-2015/ Wed, 05 Nov 2014 07:30:09 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25137 A sorpresa, la legge di Stabilità 2015 non affronta il problema degli esodati, dei lavoratori precoci e dei quota 96 delle scuole. Riguardo le pensioni sono previste poche norme con cui è stato statuito un’aumento della tassazione sui fondi pensione che passa dall’11,5% al 20%, mentre quella delle casse di previdenza dal 20 al 26%. […]

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A sorpresa, la legge di Stabilità 2015 non affronta il problema degli esodati, dei lavoratori precoci e dei quota 96 delle scuole.

Riguardo le pensioni sono previste poche norme con cui è stato statuito un’aumento della tassazione sui fondi pensione che passa dall’11,5% al 20%, mentre quella delle casse di previdenza dal 20 al 26%.

La norma sicuramente più discussa in ambito pensionistico è stata l’art. 26 che prevede che il pagamento degli assegni e prestazioni previdenziali e indennità di accompagnamento, venga effettuato il 10 di ogni mese:

art. 26 comma  3 “A decorrere dal 1°gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale  della previdenza sociale, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità  di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Istituto  nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagamento il  giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico  pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.”

L’obiettivo è quello di razionalizzare ed uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni ottenendo così un risparmio nelle commissioni bancarie.

Delusi i lavorati che attendono di essere inseriti nel sistema pensionistico. La legge di Stabilità nulla infatti prevede per  esodati, lavoratori precoci e quota 96 della scuola. Il governo sembra ha deciso quindi di rimandare i problemi dei lavoratori più disagiati  al 2015.

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