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]]>La disposizione in questione si poneva in netto contrasto con la legge statale n.239 del 2004 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”), in particolare con l’art.1 comma 7 che, in materia di allocazione di compiti e funzioni amministrativi per la localizzazione di impianti energetici, prevede che questi vengano “esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”, al fine di emanare “le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma”, ma che ciò debba avvenire “di intesa con le regioni interessate”.
E proprio questa intesa è quella che la Regione Basilicata, con la censurata norma, ha voluto aprioristicamente negare, violando in tal maniera un obbligo statale e ponendosi in contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata.
La Corte Costituzionale, sul punto, ha chiarito che la disposizione impugnata ricade tanto nell’ambito della competenza legislativa “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, quanto in quello del “governo del territorio” ex art.117 Cost, e stabilisce che proprio sulla natura concorrente della potestà legislativa relativa ad entrambe le materie, si fonda la ragionevole scelta del legislatore statale di introdurre lo strumento dell’intesa tra Stato e Regioni interessate per le “determinazioni inerenti la prospezione, la ricerca e coltivazione di idrocarburi”.
Gli Ermellini concludono richiamando un principio già espresso in passato da autorevoli pronunce in virtù del quale “la preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa vanifica la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei casi concreti, e si pone in simmetrica corrispondenza con le norme che hanno introdotto la “drastica previsione” della forza decisiva della volontà di una sola parte – sia essa, di volta in volta, lo Stato, la Regione o la Provincia autonoma – ritenute costituzionalmente illegittime da questa Corte”.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 5 giugno 2013.
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]]>La direttiva, innanzitutto, ha introdotto il principio di responsabilità e di precauzione: da questo momento, le compagnie petrolifere in gioco saranno responsabili economicamente dei danni causati alla flora e alla fauna marina.
Per i danni alle acque, la zona di responsabilità viene estesa fino a coprire tutte le acque europee compresa la cosiddetta Zona Economica Esclusiva (circa 350 chilometri di costa) e la piattaforma continentale sulla quale lo Stato membro esercita la sua giurisdizione.
Le nuove norme obbligano le aziende a provare la capacità di far fronte ai danni che potrebbero derivare dalle loro attività e dovranno presentare una relazione sui possibili pericoli e soluzioni, prima che le attività prendano il via.
“Le aziende – specifica la direttiva – dovranno fornire un piano di emergenza a uso interno” e “gli Stati membri dovranno preparare i piani di emergenza esterni, che devono includere tutti gli impianti di perforazione offshore sotto la loro giurisdizione. In questi piani, si dovrà dettagliare il ruolo e gli obblighi finanziari delle società di perforazione, nonché il ruolo delle autorità competenti e delle squadre di emergenza”.
Gli Stati che non hanno operazioni petrolifere in mare aperto sotto la loro diretta giurisdizione, così come i Paesi senza sbocco sul mare ma con aziende registrate nel loro territorio, dovranno applicare solamente alcune delle disposizioni contenute nella direttiva.
Un’altra importante novità riguarda la trasparenza delle informazioni. La direttiva, infatti, stabilisce che “vengano rese disponibili ai cittadini informazioni compatibili sugli standard delle performance dell’industria e sulle attività delle autorità di controllo”.
Gli operatori del settore, inoltre, dovranno rendere noti gli incidenti rilevanti verificatesi fino a quel momento sulle loro piattaforme per permettere di poterne studiare le cause al fine di evitarne altri.
In altri termini, si tratta di un insieme di norme che sicuramente da una parte soddisfa le richieste delle associazioni ambientaliste, dall’altro agevola sempre più i grandi player scoraggiando invece i piccoli player o i newcomers.
Per il recepimento della direttiva nella legislazione nazionale gli Stati membri hanno a loro disposizione ancora due anni, mentre per gli impianti già esistenti il termine di recepimento è fissato in cinque.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della direttiva approvata dal Parlamento europeo in prima lettura.
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