L'articolo Decreto Casa: il dossier e le misure in materia di contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>Il decreto Casa, dopo esser stato modificato nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, è stato definitivamente approvato dall’Assemblea della Camera (A.C. 2373), che ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, del provvedimento, nel testo licenziato dalla Commissione identico a quello approvato dal Senato (qui a confronto il testo originario del decreto legge e il testo definitivo coordinato).
In particolare, per ciò che concerne i contratti pubblici, le misure contenute nel decreto legge sono state modificate in sede di conversione in Parlamento. Si prevede un’articolata disciplina volta a colmare il vuoto normativo conseguente all’annullamento di alcune norme del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010) da parte del D.P.R. 30 ottobre 2013 (art. 12, comma 1-7), nelle more dell’emanazione di una disciplina regolamentare sostitutiva. Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, i raggruppamenti temporanei di imprese e la proroga di norme transitorie per l’affidamento delle attività di verifica dei progetti (qui la relazione illustrativa all’intervento sulle lavorazioni specialistiche).
Riportiamo di seguito il dossier redatto dal Servizio Studi della Camera.
Le misure per le locazioni
L’articolo 1 aumenta di 100 milioni di euro gli stanziamenti di bilancio per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e di 225,92 milioni di euro per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli,stanziamenti che sono stati autorizzati dal D.L. n. 102 del 2013. Sulla disciplinache regola il funzionamento di questi due Fondi interviene anche l’articolo 2 con una serie di modifiche, che riguardano le iniziative finanziabili e le procedure per il riparto, nonché la stipula delle convenzioni e le modalità di erogazione dei contributi (art. 2, commi 1 e 1-ter).
Il comma 1-ter dell’articolo 5 prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di di affitto registrati ai sensi della disciplina di cui ai commi 8 e 9 deld.lgs. 23/2011, che prevedeva un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata dei contratti di affitto per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio. Tale disciplina è stata dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014.
L’articolo 9 stabilisce l’applicazione, per il quadriennio 2014-2017, di un’aliquota ridotta al 10% (in luogo del 15%) per la cosiddetta “cedolare secca” per icontratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa (comma 1). Il regime della cedolare secca è, inoltre, esteso anche alle abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (comma 2). Si consente l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi(comma 2-bis dell’art. 9).
Gli interventi riguardanti l’edilizia residenziale pubblica
L’articolo 3, comma 1, contiene una serie di disposizioni finalizzate, da un lato, ad accelerare il processo di definizione delle nuove regole di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari (IACP) o degli enti, comunque denominati che li hanno sostituiti, nonché degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici anche territoriali, dall’altro a concedere contributi per l’acquisto di tali alloggi. E’, infatti, istituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’acquisto degli alloggi degli IACP venduti in base alle regole di alienazione previste dal nuovo comma 1. Tale Fondo ha una dotazione massima di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. E’, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari del Fondo di garanzia per la prima casa, includendovi anche iconduttori di alloggi di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti.
L’articolo 4 prevede l’emanazione di criteri per la formulazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche. Il programma è stato esteso, oltre che agli immobili di proprietà degli IACP, anche agli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. Viene altresì previsto uno stanziamento di ulteriori 67,9 milioni di euro (che vengono prelevati da un nuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni programmi di edilizia residenziale) per il recupero di alloggi da assegnare agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti.
L’occupazione abusiva di immobili
L’articolo 5 introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.); la norma stabilisce la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa. Tale disposizione è stata integrata, nel corso dell’esame al Senato, con specifico riguardo alla disciplina relativa agli allacci delle utenze (comma 1).
Si prevede, inoltre, il divieto, per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi cinque anni (comma 1-bis).
Alloggi sociali
L’articolo 6 dispone che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento. Tale previsione è valida fino all’eventuale riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni.
L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, ai commi 1 e 2 recaagevolazioni fiscali per il triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
L’articolo 8 prevede la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni economiche, nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, alle condizioni previste nella norma (comma 1). E’ specificata la disciplina fiscale applicabile nelle ipotesi di riscatto dell’alloggio sociale (commi 2 e 3).
L’articolo 10 contiene una serie di misure volte all’aumento dell’offerta di alloggi sociali in locazione e alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea di alcuni soggetti indicati nella norma attraverso la definizione di una serie di interventi urbanistico-edilizi ammessi e la destinazione di risorse finanziarie per alcuni di tali interventi. Si introduce, inoltre, una nuova definizione di alloggio sociale. Viene consentita, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, la cessione o il conferimento ai fondi immobiliari di immobili (ultimati o in corso d’opera) residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all’aumento dell’offerta di alloggi social (comma 10-bis).
Alloggi destinati ai dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata
Alcune disposizioni del decreto riguardano gli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, al fine di disciplinare i casi e le condizioni per cui è consentito, all’assegnatario di tali alloggi, di continuare ad usufruire degli alloggi medesimi o di acquistarli prima dei termini (commi 1-bise 1-ter dell’art. 3).
Ulteriori disposizioni sono finalizzate a consentire l’utilizzo, per la realizzazione di alloggi sociali, di aree o diritti edificatori che dovevano servire per la costruzione di alloggi, nell’ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, ma per i quali non si è avuta una copertura finanziaria (comma 10-ter dell’art. 10).
L’articolo 10-bis prevede alcuni casi di revoca dei finanziamenti del Programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e disciplina il riutilizzo delle risorse.
Expo 2015
L’articolo 13 prevede una serie di misure riguardanti la realizzazione del grande evento EXPO 2015, al fine di prorogare al 2015 la disciplina concernente l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia di edilizia (comma 1) e di consentire alla società EXPO 2015 S.p.A. (purché senza intermediazioni come è stato specificato nel corso dell’esame al Senato) diderogare alla disciplina vigente sui contratti pubblici, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione e alle concessioni di servizi (comma 2). Con il comma 3 si confermano le agevolazioni fiscali già previste dalla legge n. 3 del 2013 di ratifica dell’accordo internazionale stipulato tra Italia e Bureau International des Expositions (BIE), sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015. Il comma 4, infine, prevede uncontributo per l’anno 2014 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, a titolo di concorso agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell’EXPO 2015. Tale contributo è escluso dal patto di stabilità interno per l’anno 2014.
Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina delle detrazioni IRPEF spettanti per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili, consentendo di usufruire della detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili anche ove dette spese superino quelle sostenute per i connessi lavori di ristrutturazione (commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 7).
L’articolo 9-bis assoggetta, dal 2015, al regime IMU previsto per l’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locata o data in comodato d’uso.
L’articolo 10-ter, attraverso una modifica al T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) è volto ad escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.
L’articolo 10-quater modifica la disciplina a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire contenuta nel D.Lgs 122 del 2005 al fine di prevedere, tra l’altro, l’irrinunciabilità del diritto alle tutele apprestate da tale decreto, sancendo la nullità di ogni clausola contraria, da intendersi eventualmente come non apposta.
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]]>L'articolo Decreto casa, il testo approvato dal Senato proviene da Giurdanella.it.
]]>In sintesi, l’articolo 1 intende fornire un immediato sostegno economico alle categorie sociali meno abbienti che non riescono più a pagare l’affitto, attraverso l’assegnazione al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di 100 milioni di euro e l’aumento del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.
Al fine di incrementare l’offerta di alloggi in affitto a canone concordato, l’articolo 2 sostiene le iniziative di comuni e regioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.
L’articolo 3 prevede la conclusione di accordi tra Governo, regioni ed enti locali per semplificare le procedure di alienazione a favore degli inquilini degli immobili di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP). Le risorse derivanti dalle vendite saranno destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.
L’articolo 4 prevede un piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari.
L’articolo 5 dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non possa chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi.
Gli articoli 6 e 7 prevedono agevolazioni fiscali per conduttori e titolari di contratti di locazione di alloggi sociali.
L’articolo 8 agevola l’acquisto dell’abitazione in affitto a canone concordato.
L’articolo 9 riduce al 10 per cento l’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato.
L’articolo 10 persegue la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l’aumento dell’offerta di alloggi sociali in locazione, assicurando comunque il contenimento del consumo di suolo e il risparmio energetico.
Dai banchi dell’opposizione il provvedimento è stato criticato perché “oltre a svendere il patrimonio pubblico, presenta numerose deroghe alla normativa sugli appalti. Il Governo non ha trovato le coperture per l’efficientamento energetico, per l’esenzione IMU per gli anziani, per l’istituzione della banca dati sugli immobili, ma ha reperito risorse per l’invenduto degli speculatori e per il bonus elettrodomestici che favorisce la produzione estera”.
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]]>L'articolo Lavorazioni specialistiche, la relazione al decreto legge “casa” proviene da Giurdanella.it.
]]>Riportiamo di seguito la relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 (“misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”):
“L’articolo 12 reca disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.
La disposizione è volta ad evitare le gravi ripercussioni sul mercato delle gare degli appalti di lavori pubblici derivanti dalla deregolamentazione in materia di qualificazione degli operatori per la partecipazione alle gare, conseguente all’annullamento, su decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Associazioni imprese generali (AGI) ed altri, delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che determinerebbero un aggravio della situazione già particolarmente critica in cui si trova il sistema imprenditoriale del Paese operante nel settore delle costruzioni.
Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 16 aprile 2013, ha espresso parere nel senso del parziale accoglimento del ricorso per l’annullamento degli articoli 109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie») e 107, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in quanto imporrebbero il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell’impresa specialistica, sacrificando gli interessi delle imprese generali, senza realizzare un adeguato punto di equilibrio tra le due opposte esigenze di consentire, da un lato, all’impresa generalista di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare l’intervento oggetto principale della sua qualificazione e rendere necessario, dall’altro lato, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per rilevante complessità tecnica o per notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari.
Sulla base del suddetto parere, il decreto del Capo dello Stato di decisione del ricorso, adottato il 30 ottobre 2013, ha statuito l’annullamento delle citate disposizioni regolamentari, privando il mercato, nelle more di un intervento normativo di adeguamento delle stesse nel senso indicato dal Consiglio di Stato, di regole per determinare la qualificazione da richiedere alle imprese per l’esecuzione dei lavori pubblici. Venute meno le regole che riservavano l’esecuzione di particolari lavorazioni, rientranti nelle categorie a qualificazione obbligatoria, di cui talune individuate come superspecialistiche, a soggetti dotati di specifica qualificazione, non risulta più garantita la finalità di conseguire una adeguata esecuzione delle prestazioni richieste per le opere di elevato contenuto specialistico, assicurata dal possesso da parte dell’esecutore di una adeguata qualificazione professionale. Al contempo si produce di fatto uno sbilanciamento del mercato che, se da un lato favorisce la partecipazione delle imprese cosiddette «generaliste», dall’altro penalizza fortemente l’accesso al mercato da parte delle imprese «specialistiche».
Di qui l’urgenza di intervenire per evitare, nelle more della definitiva messa a punto dell’adeguamento della disciplina regolamentare nel senso indicato dal Consiglio di Stato, da un lato, il disorientamento delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara, dall’altro, improvvisi e pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore in possesso di qualificazione nelle categorie specialistiche, nonché una non adeguata esecuzione delle prestazioni richieste.
Si prevede pertanto che – nelle more della ridefinizione, entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, della disciplina regolamentare sostitutiva delle disposizioni annullate in tema di qualificazione per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, adeguata a quanto rilevato dal Consiglio di Stato – con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, siano individuate le categorie da intendersi, ai fini della predisposizione dei bandi di gara, a qualificazione obbligatoria e, tra di esse, le cosiddette categorie «superspecialistiche».
L’intervento consente di evitare, da un lato, il disorientamento delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara e una non adeguata esecuzione delle prestazioni richieste derivante dall’attuale deregolamentazione e, dall’altro, improvvisi e pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore già in possesso di qualificazione nelle categorie specialistiche.
Le nuove regole assumono carattere di transitorietà in quanto mantengono la propria validità solo fino all’adozione della nuova disciplina regolamentare.”
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]]>L'articolo Expo 2015: confermata l’aggiudicazione a Studio Nemesi proviene da Giurdanella.it.
]]>Si trattava di una controversia abbastanza complessa. Il concorso internazionale di progettazione, era finalizzato alla realizzazione del Padiglione Italia, ossia di una struttura avente carattere permanente destinata ad accogliere Palazzo Italia, da riconvertire a conclusione della manifestazione Expo 2015. Il raggruppamento terzo classificato aveva chiesto l’esclusione dei progetti primi classificati, l’inversione dell’ordine di graduatoria ed in ultimo l’annullamento dell’intera gara. Gli avv.ti difensori della società vincitrice hanno rilevato l’infondatezza delle censure avversarie, evidenziando nell’ultima udienza come il ricorso introduttivo fosse improcedibile per carenza di interesse per mancanza di apposita domanda risarcitoria.
L'articolo Expo 2015: confermata l’aggiudicazione a Studio Nemesi proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Expo 2015, padiglione Italia. Tar Milano conferma aggiudicazione definitiva proviene da Giurdanella.it.
]]>Il predetto concorso internazionale di progettazione era finalizzato alla realizzazione del Padiglione Italia, ossia di una struttura avente carattere permanente destinata ad accogliere Palazzo Italia, da riconvertire a conclusione della manifestazione Expo 2015.
Il ricorso è stato presentato dal raggruppamento terzo classificato per ottenere in primis l’esclusione dei progetti primi classificati, in seconda battuta l’inversione dell’ordine di graduatoria ed in ultimo l’annullamento dell’intera gara.
Il ricorrente deduceva violazione del bando di gara e dell’annesso DPP, difformità dei progetti classificatisi al primo e secondo posto della graduatoria rispetto alle prescrizioni tecniche stabilite dalle lex specialis, violazione dell’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere per violazione dei principi della par condicio, uguaglianza, trasparenza e buona amministrazione, violazione del principio di determinatezza dell’offerta e della par condicio tra i concorrenti
Il Tar Milano ha ritenuto infondate e ha respinto tutte le censure proposte. In particolare ha osservato che il D.P.P. ha natura di documento di indirizzo e che il progetto presentato dal raggruppamento vincitore seppur con qualche difformità non possa ritenersi in contrasto con il suddetto DPP.
Ha rilevato inoltre che la presenza di slogan o altre indicazioni di carattere generico non può condurre all’esclusione dalla gara per violazione del principio di anonimato se non risulta l’univocità del segno di riconoscimento e l’intenzione del soggetto di farsi riconoscere. Nel caso di specie, ad avviso dei giudici amministrativi milanesi, gli slogan riportati in tutte le offerte risultano assolutamente inidonei a tal fine.
Quanto alla possibilità di manomissione delle offerte, trasmesse per via informatica, per mancato utilizzo del sistema che le rende immodificabili, il Tar ha evidenziato che risulta dimostrata, con un ampio margine di certezza, la circostanza che le offerte sono state prodotte con la protezione.
Respinte anche le censure riguardo la valutazione delle offerte da parte della Giuria.
Pertanto, respingendo il ricorso, il Tar Milano ha confermato l’aggiudicazione definitiva. Spese compensate in ragione della complessità della controversia.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della sentenza.
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]]>L'articolo Misure finanziarie urgenti: TESTO decreto legge in… proviene da Giurdanella.it.
]]>Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 151
Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
Art. 1 (Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
Art. 2 (Disposizioni in materia di immobili pubblici)
Art. 3 (Misure in materia di infrastrutture e trasporti)
Art. 4 (Disposizioni concernenti Roma Capitale)
Art. 5 (Disposizioni in materia di Expo 2015)
Art. 6 (Disposizioni finanziarie in materia di Province)
Art. 7 (Misure per la Regione Sardegna)
Art. 8 (Entrata in vigore)
Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
CONSIDERATO che l’eterogeneità delle disposizioni introdotte nell’iter di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di portare a definizione il procedimento legislativo;
RITENUTO che sussistono nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità, rispetto alla originaria deliberazione di alcune disposizioni;
RITENUTO di dover adottare misure finanziarie necessarie ed urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. L’applicazione dei commi 33 e 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 1° luglio 2014.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n 147, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l’ultimo periodo;
al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole: “dell’andamento della spesa primaria
a)
b)
corrente e”;
c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: “ferma restando la copertura” sono inserite le seguenti: “a carico del bilancio regionale”;
d) al comma 573 , le parole: “trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 243- bis, comma 5, del testo unico,” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” e le parole: “in pendenza del termine di trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “in pendenza del termine di novanta giorni”;
e) al comma 680, dopo le parole: “Alla stessa data del 24 gennaio 2014,”, sono inserite le seguenti: “fermo restando l’accertamento delle relative somme nel 2013,”.
Art. 2
(Disposizioni in materia di immobili pubblici)
1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2014” e le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti “180 giorni”.
2. All’articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: “comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al”.
3. All’ultimo periodo del comma 15, dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».
4. All’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».
5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto- legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.
6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell’articolo 11-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, è autorizzata la spesa a favore dell’Agenzia del Demanio di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3
(Misure in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il
Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell’obiettivo dell’equilibrio economico.»;
b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente:
«6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall’articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Nelle more dell’approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell’erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall’articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso».
2. All’articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».
3. All’articolo 1 del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;
b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione. I criteri per la determinazione dell’anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell’importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell’anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione stessa»;
c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;
d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;
e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell’economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l’attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell’infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.
6. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l’anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.
7. Nelle more della piena attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell’articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall’Accordo tra lo Stato e la regione Valle d’Aosta dell’11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell’importo di 23 milioni di euro nell’anno 2013. Per i servizi dell’anno 2014 e seguenti la regione Valle d’Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l’individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d’Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:
a) quanto ad euro 10 milioni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13 milioni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all’Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti
Art. 4
(Disposizioni concernenti Roma Capitale)
1. Al comma 196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l’esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l’anno 2009 per effetto del comma 3 dell’articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell’utilizzo del contributo di cui all’ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall’applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l’equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni».
2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
Art. 5
(Disposizioni in materia di Expo 2015)
1. Per l’anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l’anno 2013, si provvede:
a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 100, della medesima legge;
b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie in materia di Province)
1. Limitatamente all’anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l’anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell’allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell’interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.
Art. 7
(Misure per la Regione Sardegna)
1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013 n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d’impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.
4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l’evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 gennaio 2014, è approvato il modello indicato al comma 5, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d’imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l’anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l’anno 2014.
10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013 n. 122 che vengono a tal fine versati all’entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni
11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l’aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
L'articolo Misure finanziarie urgenti: TESTO decreto legge in… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo TAR Milano. Udienza finale sul Padiglione Italia di Expo2015 proviene da Giurdanella.it.
]]>Attesa per la decisione dei giudici amministrativi sul Padiglione Italia, l’edificio fiore all’occhiello di Expo2015, progettato dalla Nemesi Studio dell’architetto romano Michele Molè (i progetti della “foresta pietrificata” sono in atto esposti al Quirinale, nella mostra “Padiglione Italia. Dal Progetto a Expo Milano 2015“).
Il 17 dicembre scorso si è tenuta al TAR Lombardia l’udienza finale del giudizio sull’aggiudicazione definitiva del concorso internazionale per la “progettazione del Padiglione Italia.
All’udienza si è discusso in particolare della automaticità o meno dell’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore della progettazione preliminare. E’ stata inoltre sollevata una nuova eccezione dalla stazione appaltante e dai difensori del vincitore del concorso, secondo cui, alla luce della consegna ormai completa del progetto oggetto di gara, il ricorso introduttivo sarebbe ormai improcedibile per carenza di interesse per mancanza di apposita domanda risarcitoria, in virtù di uno specifico orientamento in tal senso del Tar Milano.
Con l’ordinanza n. 828/2013 il TAR Milano aveva già confermato l’aggiudicazione definitiva alla società aggiudicataria, assistita dagli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia. Adesso si attende soltanto il dispositivo finale del Tar.
L'articolo TAR Milano. Udienza finale sul Padiglione Italia di Expo2015 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti Expo 2015. Prima pronunzia del TAR Milano sulle norme eccezionali in materia di processo amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>L’art. 5, comma 1, lett. f, del decreto legge n. 43 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, ha stabilito che nei giudizi che riguardano gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A. si applicano le disposizioni processuali di cui all’art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010, cioè quelle in materia di controversie relative a infrastrutture strategiche.
Nel caso di specie la Terza Sezione del TAR Milano (presidente Adriano Leo, estensore Antonio De Vita) ha adottato l’ordinanza n. 828/2013 a conferma del aggiudicazione del primo premio nel concorso internazionale di progettazione per la “progettazione del Padiglione Italia” di Nemesi & Partners S.r.l., assistita dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Elio Guarnaccia.
I giudici hanno negato l’esistenza di un danno grave e irreparabile per il ricorrente, citando allo scopo il decreto legge n. 43, in base al quale occorre «tenere conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera» che l’ordinanza ha ritenuto sussistente nel caso di specie, in ragione della tempistica legata all’esecuzione delle opere oggetto di progettazione
L'articolo Appalti Expo 2015. Prima pronunzia del TAR Milano sulle norme eccezionali in materia di processo amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti Expo 2015: il TAR Milano applica le nuove regole processuali proviene da Giurdanella.it.
]]>“Si tratta della prima pronunzia applicativa delle norme eccezionali in materia processuale specificamente previste per l’evento Expo 2015“, spiega l’avv. Giurdanella, che aggiunge: “Sono norme, introdotte dal recente decreto legge numero 43 del 2013, che equiparano le opere collegate all’evento Expo 2015 alle infrastrutture strategiche di cui all’art. 125 del codice del processo amministrativo, con la conseguenza che il Giudice amministrativa deve, in sede cautelare, tenere conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera”.
L'articolo Appalti Expo 2015: il TAR Milano applica le nuove regole processuali proviene da Giurdanella.it.
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