L'articolo La scomparsa della musica italiana su Facebook e Instagram proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato intanto ordinato a Meta, in via d’urgenza, di riaprire le trattative economiche con SIAE e, nel frattempo, di rendere di nuovo disponibili per gli utenti i contenuti musicali italiani su Facebook e Instagram.
1.- Il provvedimento cautelare del Garante per la Concorrenza del 20 aprile
L’Antitrust ha in particolare disposto, in via d’urgenza, che:
“(….)94. Alla luce di tutto quanto precede, appare evidente la necessità di imporre adeguate misure cautelari a Meta in modo che quest’ultima riattivi immediatamente il processo di negoziazione con SIAE nell’effettivo rispetto dei canoni della buona fede, trasparenza e equità, al fine di agevolare, entro un termine ragionevole, la conclusione di un accordo.
In particolare, a tali fini è necessario che Meta:
a) provveda a ripristinare immediatamente le trattative, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza;
b) all’uopo, provveda a fornire tutte le sole informazioni necessarie onde consentire a SIAE di ristabilire un equilibrio nell’intero rapporto commerciale con Meta;
c) previa autorizzazione da parte di SIAE, provveda a ripristinare tempestivamente, in modo pieno, la disponibilità dei contenuti musicali tutelati da SIAE sulle proprietà di Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni;
d) in caso di disaccordo tra le parti, in ordine alla quantità e alla qualità delle informazioni di cui al punto b), provveda a nominare un apposito soggetto fiduciario come di seguito specificato. (…)”
2.- L’abuso di dipendenza economica nel rapporto tra imprese
Si tratta di una procedura prevista dall’art. 9 della legge 192/98, che vieta l’abuso da parte di un’impresa dello stato di dipendenza economica nel quale si trovi un’impresa cliente o fornitrice.
Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.
La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Si presume sempre la dipendenza economica quando si utilizzino i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori.
Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo.
3.- La diversa ipotesi dell’abuso di posizione dominante
E’ la legge 287/90, istitutiva dell’Antitrust italiano, a prevedere, all’art. 3, l’abuso di posizione dominante.
Veine vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante
E’ vietato, in particolare:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi.
4.- Gli atti fondamenti della controversia
a) La delibera del 4 aprile 2023, con cui l’Antitrust ha avviato il procedimento istruttorio nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., per accertare l’esistenza di un possibile abuso di dipendenza economica:
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2023/14-23.pdf
b) Il provvedimento cautelare emesso dall’Antitrust il 20 aprile 2023:
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A559%20proc%20caut.pdf
L'articolo La scomparsa della musica italiana su Facebook e Instagram proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo CGUE: gli USA non garantiscono la privacy dei dati personali proviene da Giurdanella.it.
]]>La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, ha dichiarato invalida la decisione della Commissione UE che attesta che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti
La direttiva europea sul trattamento dei dati personali dispone che il trasferimento di tali dati verso un paese terzo può avere luogo, in linea di principio, solo se il paese terzo di cui trattasi garantisce per questi dati un adeguato livello di protezione. Sempre secondo la direttiva, la Commissione può constatare che un paese terzo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, garantisce un livello di protezione adeguato. Infine, la direttiva prevede che ogni Stato membro designi una o più autorità pubbliche incaricate di sorvegliare l’applicazione nel suo territorio delle disposizioni di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri («autorità nazionali di controllo»).
Nel caso di specie, il sig. Maximilian Schrems, un cittadino austriaco, utilizza Facebook dal 2008. Come accade per gli altri iscritti che risiedono nell’Unione, i dati forniti dal sig. Schrems a Facebook sono trasferiti, in tutto o in parte, a partire dalla filiale irlandese di Facebook, su server situati nel territorio degli Stati Uniti, dove sono oggetto di trattamento. Il sig. Schrems ha presentato una denuncia presso l’autorità irlandese di controllo ritenendo che, alla luce delle rivelazioni fatte nel 2013 dal sig. Edward Snowden in merito alle attività dei servizi di intelligence negli Stati Uniti (in particolare della National Security Agency, o «NSA»), il diritto e le prassi statunitensi non offrano una tutela adeguata contro la sorveglianza svolta dalle autorità pubbliche sui dati trasferiti verso tale paese. L’autorità irlandese ha respinto la denuncia, segnatamente con la motivazione che, in una decisione del 26 luglio 20002, la Commissione ha ritenuto che, nel contesto del cosiddetto regime di «approdo sicuro», gli Stati Uniti garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti.
La High Court of Ireland (Alta Corte di giustizia irlandese), investita della causa, ha chiesto alla Corte UE se questa decisione della Commissione produca l’effetto di impedire ad un’autorità nazionale di controllo di indagare su una denuncia con cui si lamenta che un paese terzo non assicura un livello di protezione adeguato e, se necessario, di sospendere il trasferimento di dati contestato.
Nella sua sentenza, la Corte reputa che l’esistenza di una decisione della Commissione che dichiara che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti non può sopprimere e neppure ridurre i poteri di cui dispongono le autorità nazionali di controllo in forza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva. La Corte sottolinea, a questo proposito, il diritto alla protezione dei dati personali garantito dalla Carta e la missione di cui sono investite le autorità nazionali di controllo in forza della Carta medesima.
La Corte considera anzitutto che nessuna disposizione della direttiva osta a che le autorità nazionali controllino i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi oggetto di una decisione della Commissione. Anche quando esiste una decisione della Commissione, quindi, le autorità nazionali di controllo, investite di una domanda, devono poter esaminare in piena indipendenza se il trasferimento dei dati di una persona verso un paese terzo rispetti i requisiti stabiliti dalla direttiva. Tuttavia, la Corte ricorda che solo essa è competente a dichiarare invalida una decisione della Commissione, così come qualsiasi atto dell’Unione. Pertanto, qualora un’autorità nazionale o una persona ritenga che una decisione della Commissione sia invalida, tale autorità o persona deve potersi rivolgere ai giudici nazionali affinché, nel caso in cui anche questi nutrano dubbi sulla validità della decisione della Commissione, essi possano rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia. Pertanto, in ultima analisi è alla Corte che spetta il compito di decidere se una decisione della Commissione è valida o no.
La Corte passa quindi a verificare la validità della decisione della Commissione del 26 luglio 2000. A questo proposito, la Corte ricorda che la Commissione era tenuta a constatare che gli Stati Uniti garantiscono effettivamente, in considerazione della loro legislazione nazionale o dei loro impegni internazionali, un livello di protezione dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito nell’Unione a norma della direttiva, interpretata alla luce della Carta. La Corte osserva che la Commissione non ha proceduto a una constatazione del genere, ma si è limitata a esaminare il regime dell’approdo sicuro.
Orbene, senza che alla Corte occorra verificare se questo sistema garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato nell’Unione, la Corte rileva che esso è esclusivamente applicabile alle imprese americane che lo sottoscrivono e che, invece, le autorità pubbliche degli Stati Uniti non vi sono assoggettate. Inoltre, le esigenze afferenti alla sicurezza nazionale, al pubblico interesse e all’osservanza delle leggi statunitensi prevalgono sul regime dell’approdo sicuro, cosicché le imprese americane sono tenute a disapplicare, senza limiti, le norme di tutela previste da tale regime laddove queste ultime entrino in conflitto con tali esigenze. Il regime americano dell’approdo sicuro rende così possibili ingerenze da parte delle autorità pubbliche americane nei diritti fondamentali delle persone, e la decisione della Commissione non menziona l’esistenza, negli Stati Uniti, di norme intese a limitare queste eventuali ingerenze, né l’esistenza di una tutela giuridica efficace contro tali ingerenze.
La Corte considera che questa ricostruzione è avvalorata da due comunicazioni della Commissione, dalle quali si evince, segnatamente, che le autorità degli Stati Uniti potevano accedere ai dati personali trasferiti dagli Stati membri verso tale paese e trattarli in modo incompatibile, in particolare, con le finalità del loro trasferimento, anche effettuando un trattamento in eccesso rispetto a ciò che era strettamente necessario e proporzionato alla tutela della sicurezza nazionale. Analogamente, la Commissione ha dichiarato che le persone interessate non disponevano di rimedi amministrativi o giurisdizionali intesi, in particolare, ad accedere ai dati che le riguardano e, se necessario, ad ottenerne la rettifica o la cancellazione.
Per quanto attiene al livello di tutela sostanzialmente equivalente alle libertà e ai diritti fondamentali garantiti all’interno dell’Unione, la Corte dichiara che, nel diritto dell’Unione, una normativa non è limitata allo stretto necessario se autorizza in maniera generalizzata la conservazione di tutti i dati personali di tutte le persone i cui dati sono trasferiti dall’Unione verso gli Stati Uniti senza che sia operata alcuna differenziazione, limitazione o eccezione in funzione dell’obiettivo perseguito e senza che siano fissati criteri oggettivi intesi a circoscrivere l’accesso delle autorità pubbliche ai dati e la loro successiva utilizzazione. La Corte soggiunge che una normativa che consenta alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche deve essere considerata lesiva del contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata.
Parimenti, la Corte osserva che una normativa che non preveda alcuna facoltà per il singolo di esperire rimedi giuridici diretti ad accedere ai dati personali che lo riguardano o ad ottenerne la rettifica o la cancellazione viola il contenuto essenziale del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, facoltà, questa, che è connaturata all’esistenza di uno Stato di diritto.
Infine, la Corte dichiara che la decisione della Commissione del 26 luglio 2000 priva le autorità nazionali di controllo dei loro poteri nel caso in cui una persona contesti la compatibilità della decisione con la tutela della vita privata e delle libertà e diritti fondamentali delle persone. La Corte afferma che la Commissione non aveva la competenza di limitare in tal modo i poteri delle autorità nazionali di controllo.
Per questo complesso di motivi, la Corte dichiara invalida la decisione della Commissione del 26 luglio 2000. Tale sentenza comporta la conseguenza che l’autorità irlandese di controllo è tenuta a esaminare la denuncia del sig. Schrems con tutta la diligenza necessaria e che a essa spetta, al termine della sua indagine, decidere se, in forza della direttiva, occorre sospendere il trasferimento dei dati degli iscritti europei a Facebook verso gli Stati Uniti perché tale paese non offre un livello di protezione dei dati personali adeguato.
L'articolo CGUE: gli USA non garantiscono la privacy dei dati personali proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Molestie su Facebook. Cassazione: la bacheca è luogo aperto al pubblico proviene da Giurdanella.it.
]]>Il caso riguardava un giornalista che molestava una collega con ripetuti e continui apprezzamenti volgari e a sfondo sessuale sul posto di lavoro ed anche sul profilo facebook di quest’ultima usando uno pseudonimo. Il Tribunale di Livorno in primo grado assolveva il giornalista dal reato di molestie con la formula “il fatto non sussiste” quanto ai fatti «commessi presso gli uffici del quotidiano», escludendo che il luogo di lavoro si trattasse di luogo pubblico o aperto al pubblico.
La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, invece ha dichiarato il giornalista colpevole del reato a lui ascritto, condannandolo alla pena di un mese di arresto, rilevando che la redazione di un giornale poteva considerarsi luogo aperto al pubblico, giacché si trattava di ufficio privato al quale avevano accesso sia la categoria dei dipendenti del giornale stesso sia eventuali estranei che ivi portavano notizie o chiedevano la pubblicazione di annunci. Ha inoltre ritenuto che il reato doveva ritenersi altresì integrato dalla condotta realizzata mediante i messaggi inviati sotto pseudonimo tramite internet sulla pagina Facebook della vittima, costituente un community aperta, sul profilo della persona offesa «evidentemente accessibile a chiunque».
Il giornalista si è rivolto alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna.
La Cassazione ha rilevato che l’espressione “luogo pubblico o aperto al pubblico” “secondo dottrina e giurisprudenza consolidate sta a indicare: per luogo pubblico, quello di diritto o di fatto continuativamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per luogo aperto al pubblico, quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato, ovvero un’intera categoria, di persone, può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo.”
Quindi ad avviso della Corte “la effettiva possibilità di considerare un luogo privato “aperto al pubblico” è comunque questione di fatto, perché dipende dalle condizioni all’accesso poste dal titolare dello ius excludendi.”
Relativamente alla piattaforma sociale Facebook, la Cassazione osserva che di fatto “rappresenti una sorta di agorá virtuale. Una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni, resa possibile da un evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone anzi di considerare”.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza
L'articolo Molestie su Facebook. Cassazione: la bacheca è luogo aperto al pubblico proviene da Giurdanella.it.
]]>