finanza pubblica Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/finanza-pubblica/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 22 Oct 2018 07:10:31 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 L’autonomia finanziaria dei Comuni e i trasferimenti di funzioni senza risorse https://www.giurdanella.it/2018/10/lautonomia-finanziaria-dei-comuni-e-i-trasferimenti-di-funzioni-senza-risorse/ Mon, 22 Oct 2018 07:10:31 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38076 E' incostituzionale gravare i Comuni di una nuova funzione  senza dotarli (di un minimo) di risorse finanziarie (aggiuntive) necessarie

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Secondo il C.G.A., il principio costituzionale dell’autonomia finanziaria dei Comuni, come quello della correlazione tra funzioni e risorse, preclude che i Comuni vengano obbligati ad assorbire il patrimonio ed il personale di alcuni enti pubblici (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse) senza un corrispondente trasferimento di risorse.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regine Sicilia ha sollevato la questione di costituzionalità della normativa regionale che sopprime le IPAB e obbliga i Comuni ad assorbirne il patrimonio e il personale (Cga 15 ottobre 2018, n. 556)

Il principio dell’autonomia finanziaria dei Comuni nella Costituzione

Secondo l’Ordinanza del C.G.A., nel nostro Ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, espressamente declinato sia dall’art. 119 della Costituzione, che dai singoli Statuti delle Regioni.

Corollario  di tale principio è quello secondo cui ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un’attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte; principio che vale, all’evidenza, anche per il caso di trasferimento di complessi patrimoniali che determinino oneri (quali spese di manutenzione, restauro etc.) forieri di perdite economiche, nonché – nota il Collegio – per il caso di trasferimento di personale.

Tale “principio di correlazione fra funzioni e risorse”   è desumibile  dall’intero assetto del Titolo V della Carta costituzionale; e, in particolare, dai commi primo, quinto e sesto dell’art. 119 della Costituzione, disposizioni costituzionali che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti locali – e dunque un valore costituzionale di base – sono ad essi comunque applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale.

Il primo comma dell’art. 119 della Costituzione stabilisce che “i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa”.

Il quinto comma dell’art. 119 della Costituzione stabilisce che “Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni (… omissis …) di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.

Il sesto comma dell’art. 119 della Costituzione stabilisce che “… per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni …”.

Il trasferimento di funzioni senza risorse secondo la Corte Costituzionale

Proprio occupandosi della questione del “trasferimento di funzioni senza risorse”, la Corte Costituzionale ha affermato (Corte Cost., n. 145 del 2008; nonché n. 29 del 2004; n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994) che le norme di legge che consentono operazioni istituzionali di tal fatta sono da considerare costituzionalmente illegittime – in quanto lesive del “principio di correlazione fra funzioni e risorse”, nonché del “principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica” e del “principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici” declinati dagli artt. 117, lettera ‘e’ e 119 primo, settimo ed ottavo comma della Costituzione (Corte cost., n. 52 del 2010, nn. 139 e 237 del 2009, e n. 417 del 2005; nonché 217 del 2012 e nn. 82, 176, 238, 239, 263, 272 e 273 del 2015) – quando determinano i seguenti due effetti:

a) un’alterazione del “rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte”;

b) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un “grave squilibrio” nel bilancio.

L’incostituzionalità della legge regionale, in violazione di tali principi

Si legge nell’Ordinanza che tali principi fondamentali sembrano essere stati disattesi dal legislatore siciliano, il quale con il quarto comma dell’art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 ha creato un meccanismo idoneo a gravare i Comuni di una nuova funzione (quella di gestione e manutenzione dei patrimoni in dissesto delle soppresse I.P.A.B.; e quella, di natura socio-assistenziale, di ricollocazione ed eventuale riqualificazione del personale da esse dipendente), senza dotarli (di un minimo) di risorse finanziarie (aggiuntive) necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo.

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Renzi e l’arretrato nella Giustizia Amministrativa: sezioni stralcio https://www.giurdanella.it/2014/04/misure-straordinarie-larretrato-nella-giustizia-amministrativa-la-proposta-del-def/ Fri, 11 Apr 2014 06:30:39 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22429 Il testo del DEF sulla giustizia amministrativa

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Nel Programma Nazionale di Riforma contenuto nel DEF, Documento di Economia e Finanza, presentato dal Governo Renzi, un capitolo è dedicato alla Giustizia.

In merito alla Giustizia Amministrativa, il programma prevede un programma di smaltimento dei ricorsi arretrati:

“Al fine di smaltire gli oltre 340 mila vecchi fascicoli ancora in attesa di giudizio è possibile costituire sezioni stralcio presso il Consigli di Stato e nei TAR.

L’idea di ricorrere anche nella Giustizia Amministrativa a misure straordinarie di smaltimento dell’arretrato era già formalizzata nel codice del processo amministrativo, ma il progetto ha preso corpo a luglio 2011.

L’intenzione è di esaurire tutte le vecchie cause, cominciando da quelle che giacciono da oltre dieci anni, per arrivare via via fino ai ricorsi fermi da più di tre anni.

La procedura prevede che i Presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e quelli dei TAR censiscano i fascicoli risalenti a più di dieci, cinque e tre anni, indichino le date delle udienze ordinarie in cui potranno essere inseriti i vecchi ricorsi (o, eventualmente, fissare, ma solo dietro specifica motivazione, una o più udienze straordinarie)  e, infine, individuino i magistrati necessari per far fronte al programma di smaltimento”.

Clicca qui per tutti i testi del DEF

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Ecco il Documento di Economia e Finanza (DEF) 201… https://www.giurdanella.it/2014/04/ecco-il-documento-di-economia-e-finanza-def-2014/ Thu, 10 Apr 2014 05:45:51 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22401 Ecco il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2014 Il Governo ha presentato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2014 che si compone di tre sezioni: programma di stabilità dell’Italia, analisi e tendenze della finanza pubblica, programma nazionale di riforma. Completano il documento sei allegati. Dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Parlamento si […]

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Ecco il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2014

Il Governo ha presentato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2014 che si compone di tre sezioni: programma di stabilità dell’Italia, analisi e tendenze della finanza pubblica, programma nazionale di riforma. Completano il documento sei allegati. Dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Parlamento si esprimerà sul documento attraverso una risoluzione e il documento sarà trasmesso alle autorità europee come parte essenziale del cosiddetto “Semestre Europeo”, cioè il quadro comune in cui si svolge la programmazione economica di tutti gli stati membri dell’Unione. Di seguito, tutti i testi, dal sito del MEF.

– DEF Sezione I – Programma di Stabilità dell’Italia (PDF, 2.8 Mb)

– DEF Sezione II – Analisi e tendenze della Finanza Pubblica (PDF, 3.5 Mb)

– DEF Sezione II – Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali (PDF, 1.5 Mb)

– DEF Sezione III – Programma Nazionale di Riforma (Parte I) – La strategia nazionale e le principali iniziative (PDF, 2.9 Mb)

– DEF Sezione III – Programma Nazionale di Riforma (Parte II) – Gli squilibri nazionali e le riforme in dettaglio (PDF, 6.2 Mb)

– DEF Sezione III – Programma Nazionale di Riforma – Appendice (PDF, 3.8 Mb)

– DEF – Allegato I – Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della P.A. e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip. L. 244/2007, art. 2, cc. 569-574 (PDF, 1015.7 Kb)

– DEF – Allegato II – Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (PDF, 1.2 Mb)

– DEF – Allegato III – Relazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L. 39/2011, art. 2, c. 9 (PDF, 1.3 Mb)

– DEF – Allegato IV – Le Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome (PDF, 839.0 Kb)

– DEF – Allegato V – Programma delle infrastrutture strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L. 443/2001, art. 1, c. 1 (PDF, 2.8 Mb)

– DEF – Allegato VI – Relazione del Ministro dello Sviluppo Economico sugli interventi nelle aree sottoutilizzate. L. 196/2009, art. 10. D.Lgs 88/2011, art. 7 (PDF, 1.7 Mb)

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Finanza pubblica e immigrazione, testo in Gazzetta… https://www.giurdanella.it/2013/12/finanza-pubblica-immigrazione-il-testo-gazzetta/ Mon, 16 Dec 2013 11:53:26 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19445 "Manovrina": in vigore la la legge 137/2013 di conversione del decreto legge 120/2013

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Finanza pubblica e immigrazione, testo in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2013 n. 293, la cd. “Manovrina”, cioè la legge 13 dicembre 2013 n. 137 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione”.

Il provvedimento è entrato in vigore  il 15 dicembre 2013.

Leggi il Testo 

Il Testo coordinato del Decreto Legge 15 ottobre 2013, n. 120

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Immigrazione, misure urgenti. Il DL in Gazzetta … https://www.giurdanella.it/2013/10/17109/ Wed, 16 Oct 2013 08:09:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17109 Immigrazione, misure urgenti. Il DL in Gazzetta Nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 è stato pubblicato il Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120 : Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche’ in materia di immigrazione. Il provvedimento è entrato in vigore ieri 15 ottobre 2013. Di seguito il testo integrale del […]

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Immigrazione, misure urgenti. Il DL in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 è stato pubblicato il Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120 : Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche’ in materia di immigrazione.

Il provvedimento è entrato in vigore ieri 15 ottobre 2013.

Di seguito il testo integrale del provvedimento:

DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120

Misure urgenti di riequilibrio  della  finanza  pubblica  nonche'  in
materia di immigrazione. (13G00164)

(GU n.242 del 15-10-2013 – Suppl. Ordinario n. 70)

 Vigente al: 15-10-2013
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  considerata  la
particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate  al
riequilibrio della  finanza  pubblica  in  conformita'  ai  parametri
fissati dall'Unione europea, nonche' di introdurre  ulteriori  misure
in materia di finanza locale; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire in materia di immigrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 ottobre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

               Disposizioni in materia di immigrazione 

  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11,  quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata  di
20 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Al fine  di  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri  sul  territorio  nazionale  e'
istituito per le esigenze del  Ministero  dell'interno  nel  relativo
stato di previsione un Fondo, con la dotazione  finanziaria  di  euro
190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione  e'  effettuata  con
decreto del Ministro dell'interno,  previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,  non  utilizzate  nell'esercizio
possono esserlo in quello successivo. 
  4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di  euro
nell'anno 2013, si provvede: 
    a) quanto a  90  milioni  di  euro  mediante  quota  parte  degli
introiti di cui  all'articolo  14-bis,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del  bilancio  dello  Stato,
che resta acquisita al bilancio medesimo; 
    b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle  somme  incassate
in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del  16  luglio
2012, n. 109; 
    c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  2011,  n.  10,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.
                               Art. 2 

       Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali 

  1. Per l'anno 2013,  ad  integrazione  del  fondo  di  solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, spettante a ciascun comune in  attuazione  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b)  del
medesimo comma 380, e' riconosciuto  un  contributo  per  un  importo
complessivo di 120 milioni di euro,  ripartito  tra  i  comuni  nella
misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto. 
  2. Il contributo attribuito a ciascun comune  in  applicazione  del
comma 1 non e' considerato tra le entrate finali di cui  all'articolo
31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai  fini
del patto di stabilita' interno 2013. 
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal  comma  1,  pari  a  120
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2013  della   "Sezione   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  per
la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in  termini  di
minori interessi attivi per il bilancio  dello  Stato,  pari  a  euro
1.000.000  a  decorrere   dall'anno   2014   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. All'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno  2013
le  percentuali  da  applicare  alla  media  della   spesa   corrente
registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta  dai  certificati
di conto consuntivo, sono pari, per le province a  19,61  per  cento,
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a  15,61  per
cento e per i comuni con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti a 12,81 per cento. 
    2-ter.  Nell'ambito  della  manovra  di  finanza  pubblica  e  in
coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti  locali  potranno
essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere  sul  patto  di
stabilita' interno, per incentivare gli investimenti.»; 
    b) al comma 5 le parole "Per l'anno 2014" sono  sostituite  dalle
seguenti "Per gli anni 2013 e 2014". 
  6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013
alle regioni che  presentano,  in  ciascuno  degli  anni  dell'ultimo
biennio di esecuzione del Piano  di  rientro,  ovvero  del  programma
operativo di prosecuzione dello  stesso,  verificato  dai  competenti
Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005,  un  disavanzo  sanitario,  di  competenza  del  singolo
esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione del relativo  gettito  a  finalita'  extrasanitarie,  in
misura tale da garantire  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
regionale un  gettito  pari  al  valore  medio  annuo  del  disavanzo
sanitario  registrato  nel  medesimo  biennio.   Alle   regioni   che
presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo
sanitario,  di  competenza  del  singolo  esercizio  e  prima   delle
coperture,  inferiore,  ma  non  decrescente,  rispetto  al   gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione del relativo  gettito  a  finalita'  extrasanitarie,  in
misura tale da garantire  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
regionale un gettito pari  al  valore  massimo  annuo  del  disavanzo
sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette  riduzioni  o
destinazione  a  finalita'  extrasanitarie  sono  consentite   previa
verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di  un  Programma
operativo 2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma  restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo  le  vigenti
disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in  caso
di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto  dal  comma
86 in caso di determinazione di un disavanzo  sanitario  maggiore  di
quello programmato e coperto.». 
  7.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: 
    "La dotazione per il 2014 della Sezione di  cui  all'articolo  2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data
del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo  2014,  con  le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di  liquidita'  per
il pagamento dei debiti di  cui  all'articolo  2  richieste  in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014."; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
    "10-bis.  Ai  fini  dell'assegnazione  delle   anticipazioni   di
liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi  8  e
9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il
2014  della  Sezione  di  cui  all'articolo  2,   nonche'   ai   fini
dell'erogazione  delle  risorse  gia'  assegnate  con   decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei  debiti  fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2012, anche  se  riconosciuti  in  bilancio  in  data
successiva."; 
    c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti
i seguenti: 
    "All'atto dell'estinzione  da  parte  della  Regione  dei  debiti
elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o  di
altre   pubbliche   amministrazioni,   ciascun    ente    locale    o
amministrazione   pubblica   interessata    provvede    all'immediata
estinzione dei propri debiti. Il responsabile  finanziario  dell'ente
locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce  formale
certificazione alla Regione dell'avvenuto  pagamento  dei  rispettivi
debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili  ,
entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti gia'  estinti  dalla
Regione alla data del 30  settembre  2013,  ovvero  entro  30  giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei  restanti  casi
Sulla  base  delle  certificazioni  di  cui  al  periodo  precedente,
ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro  i  successivi  15
giorni,  al  Tavolo  di  cui  al  comma  4   un'unica   comunicazione
dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche
amministrazioni  interessate,  dei  propri  debiti   a   fronte   dei
corrispondenti crediti verso la Regione. Il  mancato  adempimento  da
parte delle Regioni,  degli  enti  locali  e  delle  altre  pubbliche
amministrazioni alle disposizioni  di  cui  al  quarto  e  al  quinto
periodo rileva ai fini della misurazione e  della  valutazione  della
performance  individuale  dei  dirigenti  responsabili   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive
modificazioni.". 
  8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
102, il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre  2013
e il termine di  15  giorni  entro  il  quale  la  sezione  d'appello
delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni.
                               Art. 3 

                      Disposizioni finanziarie 

  1. Al  fine  di  consentire  il  rientro  dallo  scostamento  dagli
obiettivi di contenimento dell'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per  l'anno
2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative  alle  spese
del bilancio dello Stato sono accantonate e  rese  indisponibili  per
ciascun Ministero secondo quanto  indicato  nell'allegata  tabella  B
tali    da    assicurare    complessivamente     un     miglioramento
dell'indebitamento  netto  delle  Pubbliche  Amministrazioni  di  590
milioni di euro per il medesimo anno. 
  2. Le quote di risorse accantonate  relative  alle  spese  correnti
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano
escluse dalle citate limitazioni le spese  iscritte  negli  stati  di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e  innovazione"
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
alla realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'  connesse  allo
svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano  2015.  Per  effettive,
motivate e documentate esigenze, su  proposta  delle  Amministrazioni
interessate, possono essere disposte variazioni degli  accantonamenti
di   cui   al   primo   periodo,   con   invarianza   degli   effetti
sull'indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni,  restando
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
finanziare spese correnti. 
  3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al  comma
1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma
14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249  milioni
di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. Le somme iscritte nel conto dei  residui  per  l'anno  2013  sul
fondo per la concessione dei contributi per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno medesimo. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio  in
attuazione del presente decreto.
                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2013 

                             NAPOLITANO 

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 

                            Alfano, Ministro dell'interno 

                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze 

                            Delrio, Ministro per gli affari regionali
                            e le autonomie 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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Dichiarare il dissesto finanziario non è una scelta discrezionale dell’ente https://www.giurdanella.it/2012/01/dichiarare-il-dissesto-finanziario-non-e-una-scelta-discrezionale-dellente/ Mon, 23 Jan 2012 23:00:00 +0000 Non è una libera scelta, ma frutto di una determinazione vincolata

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“La dichiarazione di dissesto finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico della vita dell’ente locale, con la conseguenza che alla relativa dichiarazione può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento, della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell’esistenza nei confronti dell’ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte con le modalità di cui all’art. 193 (e per i debiti fuori bilancio, con le modalità di cui all’art. 194).

La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è, pertanto, frutto di una scelta discrezionale dell’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge, la “valutazione”, richiamata dall’art. 246, riguarda soltanto le cause che hanno determinato la situazione di deficit finanziario economico (e costituisce il presupposto logico – giuridico del procedimento di risanamento della riorganizzazione dell’ente e della corretta impostazione delle indispensabili analisi finanziarie ed organizzative per addivenire alla adeguata definizione del nuovo bilancio stabilizzato).

Il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto dell’ente locale è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere (di azione) in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcun valutazione delle scelte operate (ovvero non operate) per eliminare o ridurre i servizi non essenziali per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario.”

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 143 del 16 gennaio scorso.

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