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]]>Nel caso di specie, un decreto del Ministero dell’Ambiente rimodulava e rideterminava l’importo del contributo finanziario riconosciuto ad un Comune.
A tal proposito, l’Adunanza Plenaria n. 6/2014 aveva distinto, tra gli atti della fase esecutiva di un finanziamento, i provvedimenti motivati sulla base delle inadempienze del beneficiario da quei provvedimenti revocati per profili attinenti all’illegittimità originaria del finanziamento o alla contrarietà all’interesse pubblico sin dal principio.
Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetterà al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Secondo il Collegio, che applica i principi predetti, la giurisdizione è ordinaria quando la rimodulazione del contributo finanziario riconosciuto è avvenuta a causa di una variante al progetto originario in base al quale l’Amministrazione Statale aveva riconosciuto il contributo e, quindi, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione e dallo sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
N. 00950/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2015, proposto da:
Comune di Minervino di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Fiorenzo Luchena, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
per l’annullamento
del decreto datato 29/09/2015, comunicato via pec l’1/10/2015, con il quale il Dirigente responsabile della gestione del POI Energia del M.A.T.T.M. – “a fronte del taglio comunicato con la nota Prot. 4455/CLE del 23/6/2015” – rimodulava e rideterminava in € 1.079.241,79= l’importo del contributo finanziario riconosciuto al Comune di Minervino di Lecce per i lavori di “Riqualificazione Energetica Scuola Primaria di Minervino di Lecce sita in via De Amicis” (Poin Fesr 2007/2013, Asse II, Attività 2.2) con Decreto Ministeriale n. SEC.DEC.2012.0001348 del 12/12/2011; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese la richiamata nota Prot. 4455/CLE del 23/6/2015 con allegata Check List e la richiesta di recupero del maggior importo erogato in euro€5.376,71;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno gravame il ricorrente insorge avverso il Decreto datato 29/09/2015 con il quale il Dirigente Responsabile della gestione del POI Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rimodulava e rideterminava l’importo del contributo finanziario riconosciuto al Comune di Minervino di Lecce per i Lavori di “Riqualificazione Energetica Scuola Primaria di Minervino di Lecce sita in via De Amicis”.
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso sostenendone l’inammissibilità e, in subordine, chiedendone la reiezione.
All’udienza pubblica del 18 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sul punto è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6/2014, ai sensi della quale “Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
– sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione;
– qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
– viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario”.
Ritiene il Collegio che la fattispecie in esame rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario considerato che la rimodulazione del contributo finanziario riconosciuto al Comune ricorrente è avvenuta a causa di una variante al progetto originario in base al quale l’Amministrazione Statale aveva riconosciuto il contributo e, quindi, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione e dallo sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato difetto di giurisdizione del G.A., appartenendo la controversia alla cognizione del G.O. dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 59 l. n. 69/2009; art. 11 c.p.a.)
Le spese di lite possono essere compensate considerata la complessità che, nel nostro ordinamento, assume la tematica del riparto di giurisdizione e considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Referendario
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>Le nuove biblioteche dovranno essere aperte al territorio, anche fuori dall’orario scolastico, per essere fruibili dagli studenti, dai cittadini e dalle famiglie. Dovranno promuovere la lettura e l’educazione all’informazione anche attraverso il prestito dei testi in formato digitale, dovranno informatizzare il loro patrimonio, dotarsi di abbonamenti on line a riviste e quotidiani.
Possono partecipare al bando scuole statali di ogni ordine e grado, dall’infanzia alla secondaria. Ogni progetto ammesso al finanziamento riceverà fino a 10.000 euro. Potranno essere create o riqualificate 500 biblioteche.
In particolare, le biblioteche scolastiche innovative devono garantire:
La realizzazione o l’adeguamento di biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale, è finanziata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”).
Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta progettuale devono inoltrarla, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 luglio 2016, compilando l’apposita scheda (Modello A) e caricandola sul sistema informativo dedicato. Per l’inoltro della proposta, la scuola deve accedere con le credenziali del dirigente scolastico, al link https://miurjb4.pubblica.istruzione.it/protocolloIntesa, selezionare l’avviso di riferimento “Biblioteche scolastiche innovative”, caricare il Modello A e copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Per ulteriori chiarimenti si allega:
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]]>L'articolo Abolizione del finanziamento pubblico all’editoria… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il 24 settembre 2015 la VII Commissione della Camera dei Deputati ha concluso l’esame della proposta di legge che prevede l’abolizione del finanziamento pubblico all’editoria, conferendo mandato al relatore a riferire all’Assemblea in senso contrario sulla stessa.
L’esame in Commissione era stato avviato il 17 luglio 2014 e si era sviluppato con lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni.
L’esame in Assemblea è iniziato il 28 settembre 2015.
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]]>L'articolo TAR Lazio sulla competenza territoriale dei Tar in materia di finanziamenti proviene da Giurdanella.it.
]]>Invero, ai sensi del secondo correttivo al codice del processo amministrativo, “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza” (art. 13 comma 4-bis).
Nel giudizio, seguito dalla sede romana dello studio Giurdanella & Partners, si è dunque data prevalenza, “ai fini della individuazione del tribunale territorialmente competente, al criterio della efficacia degli atti di cui all’art. 13, primo comma, secondo cui: ‘Sulle controversie riguardanti provvedimento, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e’ comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede’ ”.
In conseguenza, il Tar competente territorialmente a conoscere delle controversie in materia di finanziamenti è quello “periferico” (nella specie il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania) nella cui circoscrizione operano i rapporti cui afferisce l’ambito di efficacia dei provvedimento impugnati.
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]]>L'articolo Rating di legalità, ecco il decreto attuativo. Il testo e il formulario proviene da Giurdanella.it.
]]>L’articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito dalla legge 62/2012, così prevede:
1. Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.
Il decreto previsto dalla legge, “entro 90 giorni”, è ora in vigore (sia pure dopo 2 anni). Si tratta del “Regolamento concernente l’individuazione delle modalita’ in base alle quali si tiene conto del rating di legalita’ attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27″.
Possono dunque chiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.
Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, utilizzando l’apposito Formulario messo a disposizione dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il rating avrà un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta’, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette.
L’Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.
Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.
Il testo del Regolamento in pdf
Il testo del Regolamento in Gazzetta Ufficiale
Il formulario per la richiesta di rating
Le istruzioni per la compilazione del formulario
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]]>Esclusivo, leggi la bozza del provvedimento.
Di seguito, gli interventi più importanti, proposti dal presidente del Consiglio, Enrico Letta, e dai ministri dell’Interno, Angelino Alfano, dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, degli Affari Regionali e Autonomie locali, Graziano Delrio,
Comitato per le Privatizzazioni
Il Comitato per le privatizzazioni viene reso permanente. È composto dal direttore generale del Tesoro che lo presiede e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza ed esperienza. Il Comitato lavorerà per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con quanto indicato dal governo in “Destinazione Italia”, e per la successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.
Salva Roma. Rapporti finanziari tra Roma Capitale e la gestione Commissariale
Il Commissario straordinario di Governo del Comune di Roma è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni o oneri dello stesso Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.
Roma Capitale potrà riacquisire l’esclusiva titolarità di crediti verso le società partecipate dalla stessa anche in via compensativa. A tal fine potrà avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate.
Roma Capitale potrà incrementare dal 1° gennaio 2014 la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef – attualmente fissata allo 0,9% – di ulteriori 0,3 punti percentuali.
“Patto Per Roma” – Piano raccolta differenziata
Vengono così rimodulate le somme destinate al ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma Capitale del programma di lavoro triennale “raccolta differenziata” per un totale massimo di circa 28,5 milioni di euro nel triennio 2013-2015.
Nuovi poteri al Commissario della Regione Campania
Si stabilisce che il Commissario ad acta incaricato dell’attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania adotti i provvedimenti più idonei i tema di:
Norme a tutela delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere
Si stabilisce, in base al principio dell’esigenza di assicurare la continuità dell’erogazione delle funzioni essenziali connesse al Servizio sanitario nazionale, di dispone l’obbligo in capo al tesoriere, al momento dell’adozione della delibera trimestrale di impignorabilità, di rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza delle Aziende sanitarie finalizzate alla tutela dei livelli essenziali di assistenza.
Debiti della Pubblica amministrazione
Dal 30 aprile 2014 le amministrazioni pubbliche, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, dovranno comunicare:
Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui ai periodi precedenti.
Contributo a Milano per l’Expo 2015
Viene stanziato un contributo al Comune di Milano di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015.
Meno rigidità per i Comuni
Si garantisce, agli enti con più di 60.000 abitanti e che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione delle società e degli organismi partecipati, tali da incidere sul riequilibrio del bilancio degli stessi enti, di raggiungere, in deroga alle norme vigenti, l’equilibrio entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.
Tav. Indennizzi per le aziende vittime di danneggiamenti
Vengono stanziati 5 milioni di euro come indennizzo a favore delle imprese impegnate nella realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici che abbiano subito atti di danneggiamento, non colposi, delle proprie attrezzature volti ad ostacolare o rallentare l’esecuzione delle stesse opere.
Rifinanziamento della “Carta acquisti”
Il Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti è stato rifinanziato, per l’anno 2013, di 35 milioni di euro.
Cessione degli immobili ai Comuni e alienazione di immobili pubblici
Viene reso più semplice il trasferimento ai Comuni degli alloggi costruiti per i profughi rimuovendo l’ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei Comuni.
Al tempo stesso si rende più facile il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permettere la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti.
Leggi in esclusiva la bozza del decreto approvato ieri
L'articolo Enti locali e Regioni, il Governo approva dl sulle misure finanziarie urgenti. Il testo della bozza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Abolizione finanziamento ai partiti, il testo in S… proviene da Giurdanella.it.
]]>La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Di seguito, la sintesi dei contenuti più rilevanti del provvedimento.
Il provvedimento all’esame adesso del Senato è suddiviso in 4 capi.
Il capo I (composto del solo articolo 1) indica la finalità dell’intervento normativo, individuata nell’abolizione dei contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati e la loro sostituzione con “forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini”, di cui all’articolo 9 (detrazioni per le erogazioni liberali) e all’articolo 10 (destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF).
L’accesso a queste forme di contribuzione è condizionata al rispetto dei requisiti di trasparenza e democraticità indicati nel capo II del disegno di legge, in cui si prevede tra l’altro l’istituzione di un registro dei partiti politici, ai fini dell’accesso ai benefici (artt. 3 e 4).
Il capo II (articoli da 2 a 7) reca disposizioni riguardanti la democrazia interna dei partiti, la trasparenza e i controlli.
L’articolo 2 (comma 1) definisce i partiti come libere associazioni (non conferendo dunque ad essi personalità giuridica) attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Il comma 2 pone una espressa relazione tra l’osservanza delle disposizioni contenute nel disegno di legge e il rispetto del metodo democratico che, ai sensi dell’art. 49 Cost., deve presiedere al concorso alla determinazione della politica nazionale.
L’articolo 3 prevede che per fruire dei benefici previsti dal disegno di legge i partiti si dotino di uno statuto nella forma dell’atto pubblico, al quale è allegato il simbolo. Gli elementi necessari dello statuto riguardano: la rappresentanza legale, gli organi, le procedure deliberative, i diritti e i doveri degli iscritti, le misure disciplinari e i procedimenti ad esse relativi, le modalità di selezione delle candidature per le competizioni elettorali, l’indicazione del responsabile della gestione economico–finanziaria e patrimoniale e del rendiconto di esercizio, le procedure per lo scioglimento e per altre cause che incidano sull’attività del partito, nonché quelle per la modificazione dello statuto, del simbolo e della denominazione, la tutela delle minoranze e l’equilibrio di genere. Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti due nuovi elementi che devono essere obbligatoriamente presenti negli statuti: la cadenza temporale dei congressi nazionali e i criteri per la destinazione di risorse alle eventuali articolazioni territoriali del partito.
Il comma 4, dispone l’applicazione ai partiti delle “disposizioni del codice civile” e delle “norme di legge vigenti in materia” per quanto non espressamente disciplinato dal testo del disegno di legge.
L’articolo 4 istituisce il registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge, consultabile dal portale internet del Parlamento. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici di legge devono trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera. Gli statuti vengono inoltrati alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici che, previa verifica della conformità dello statuto alle disposizioni dell’articolo 3, provvede all’iscrizione nel registro. Nel registro sono evidenziate due sezioni, l’una relativa ai partiti che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato agevolato, l’altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse del due per mille dell’IRPEF.
L’articolo 5 prescrive ai partiti politici la realizzazione di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all’assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci. Le informazioni relative a statuti e bilanci sono pubblicate (entro il 15 luglio di ogni anno, come precisato in sede referene) nel sito del partito e nel portale internet del Parlamento dove deve essere resa nota, inoltre, la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari, nonché – a seguito di una modifica apportata in Commissione – dei parlamentari europei. Si prevede la non applicabilità dell’obbligo di presentare alla Presidenza della Camera la dichiarazione congiunta, da parte del finanziatore e del ricevente, prevista dall’articolo 4 della L. 659/1981, purché le erogazioni siano effettuate con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identità dell’autore. Tuttavia, se le erogazioni superano nell’anno i 5.000 euro, i rappresentanti legali dei partiti che ne hanno beneficiato devono trasmettere alla Presidenza della Camera, entro tre mesi dalla percezione, l’elenco degli erogatori con la relativa documentazione contabile. In mancanza, o in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la sanzione penale della multa da due a sei volte l’ammontare non dichiarato e la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Tali finanziamenti sono soggetti ad obblighi di pubblicità, le cui modalità sono fissate dall’Uffico di Presidenza della Camera (e non dal Presidente, come previsto nel testo originario del disegno di legge).
L’articolo 6 riguarda l’obbligo, per i partiti iscritti nella seconda sezione del registro, ossia per i partiti che accedono alla ripartizione del due per mille, di avvalersi di una società di revisione esterna per il controllo della gestione contabile e finanziaria.
L’articolo 7 del disegno di legge ribadisce le funzioni di controllo della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti politici e dei relativi allegati, già previste dall’art. 8 della legge 2/1997. Per ciò che attiene all’apparato sanzionatorio, esso prevede che in caso di inottemperanza dell’obbligo di certificazione esterna di cui all’articolo 6 e dell’obbligo di presentare il rendiconto ed il relativo verbale di approvazione la Commissione dispone la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro, cui consegue la perdita del diritto di accedere alla ripartizione del 2 per mille dell’IRPEF.
Il capo III (articoli da 8 a 10) disciplina la contribuzione volontaria ai partiti politici.
Ai sensi dell’articolo 8 per poter accedere al finanziamento privato agevolato di cui all’articolo 9 i partiti devono aver ottenuto almeno un candidato eletto nelle elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo o di un consiglio regionale; in mancanza di eletti, è sufficiente aver presentato candidati in almeno 3 circoscrizioni per le elezioni della Camera o in 3 regioni per le elezioni del Senato o in una circoscrizione per le europee o in un consiglio regionale. Per l’accesso al 2 per mille sono invece ammessi solamente i partiti che hanno almeno un candidato eletto alle elezioni politiche od europee. L’accesso ai benefici è subordinato alla presentazione di una richiesta formale.
L’articolo 9 modifica il regime vigente in materia di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici. La detrazione spetta alle erogazioni liberali effettuate, a partire dal 2014, ai partiti iscritti nella prima sezione del registro di cui all’articolo 4. Per quanto riguarda le persone fisiche, per le erogazioni liberali da 50 e 5.000 euro annui la detrazione spettante è del 52%, mentre rimane al 26% per gli importi superiori fino a 20.000 euro. La detrazione, per un importo pari al 52%, è estesa anche alle quote di iscrizione a scuole o corsi di formazione politica per un importo massimo di 500 euro per ciascuna annualità. Le società possono detrarre un importo pari al 26% delle erogazioni liberali per gli importi tra 50 a 100.000 euro. Sono esclusi gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica, gli enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri; le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i soggetti di cui sopra, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I versamenti sono eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’identificabilità dell’autore. Nel corso dell’esame in sede referente è stata prevista la detraibilità anche delle quote associative, oltre che delle erogazioni liberali; inoltre, è stato posto un limite massimo, pari allo 0,15% dell’importo trasferito, sulle commissioni bancarie per le erogazioni liberali ai partiti effettuate con carte di credito e carte di debito.
L’onere derivante dal minor gettito dovuto alle detrazioni è valutato in 20,9 milioni per il 2015 e in 11,9 milioni dal 2016. La copertura è garantita dai risparmi di spesa disponibili con l’abrogazione graduale dei contributi ai partiti politici disposta dall’articolo 14. In caso di insufficienza delle risorse, si provvede alla riduzione del tetto massimo relativo al 2 per mille, viceversa – come stabilito con l’approvazione di un emendamento in Commissione – in caso risulti un onere inferiore, la differenza va ad integrare le risorse del 2 per mille.
L’articolo 10 introduce un meccanismo volontario di contribuzione ai partiti, riconoscendo a ciascun contribuente la facoltà di destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di un partito politico. Per beneficiare di tale forma di finanziamento i partiti devono essere iscritti nella seconda sezione del registro nazionale.
Il limite massimo di spesa per la destinazione del 2 per mille, ridotto di 10 milioni di euro annui nel corso dell’esame in sede referente, è di 31,4 mln per il 2014, 9,6 per il 2015, 27,7 mln per il 2016 e di 45,1 dal 2017.
Nel corso dell’esame in sede referente sono stati soppressi gli articoli 11, 12 e 13 che disponevano in ordine a benefici non monetari in favore dei partiti (rispettivamente concessione di locali di proprietà pubblica, accesso a titolo gratuito al servizio pubblico radiotelevisivo per la trasmissione di messaggi di propaganda politica e introduzione di ulteriori forme di contribuzione non monetaria con un successivo decreto legislativo).
Il capo IV (articoli da 14 a 17) contiene le disposizioni transitorie e finali.
L’articolo 14 prevede la riduzione graduale dei contributi pubblici ai partiti politici dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso (rispettivamente, del 40%, 50% e 60% nel primo, secondo e terzo esercizio) fino alla cessazione integrale dal quarto esercizio finanziario successivo e reca l’abrogazione di alcune disposizioni.
L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame in sedere referente, estende ai partiti politici, purché iscritti nel registro nazionale, il trattamento straordinario di integrazione salariale (compresi i relativi obblighi contributivi) e i contratti di solidarietà.
L’articolo 15 dispone la destinazione delle economie di spesa derivanti dalla legge al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
L’articolo 16 delega il Governo all’adozione di un testo unico per riunire le disposizioni del testo in esame e le altre disposizioni legislative in materia di partiti politici vigenti
L’articolo 17 al comma 1 individua i destinatari delle disposizioni del disegno di legge nei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di Senato, Camera, Parlamento europeo o consigli regionali e province autonome. Il comma 2 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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]]>Il Rating di legalità è un nuovo strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Al riconoscimento di un sufficiente livello di rating di legalità -convenzionalmente misurato in “stellette” – , l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.
Vediamo più da vicino di cosa si tratta.
RIFERIMENTI NORMATIVI.
L’Art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012, così recita: “Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito (…) di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.
L’Antitrust, con delibera n. 24075 del 14 novembre 2012, ha dunque adottato il Regolamento attuativo del Rating di legalità. Di seguito, si illustrano gli aspetti salienti della procedura di attribuzione del rating.
A) SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA.
In base all’art. 1, comma 1 del Regolamento può accedere alla richiesta di rating l’impresa (in forma individuale o collettiva):
Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposito Formulario pubblicato sul sito dell’Agcm (www.agcm.it) e seguendo le istruzioni indicate. La domanda, sottoscritta con firma digitale, dev’essere inviata all’indirizzo Pec dell’Autorità (protocollo.agcm@pec.agcm.it ). Ogni altra forma di inoltro della domanda non è ritenuta valida ai fini dell’ottenimento del rating.
B) CRITERI DI ATTRIBUZIONE E LIVELLI DI RATING.
Il rating va un minimo di una stelletta ad un massimo di tre stellette, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni rese dalle aziende con la domanda telematica, che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
Una stelletta (punteggio minimo): l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000 e per reati ex d.lgs. n. 231/2001. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p.. L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.
L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.
Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione.
Tutti i provvedimenti che impediscono l’attribuzione di una ‘stelletta’ dovranno essere divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato.
L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.
Da due a tre stellette: Il regolamento prevede 6 ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo di 3 stellette. Se ne verranno rispettati 3 si otterranno due stellette. In particolare le aziende dovranno:
rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsability;
essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.
Sarà valorizzata anche la denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale.
C) DURATA DEL RATING
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stelletta, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più elevato, riduce in misura corrispondente il numero di stellette.
L’Autorità inoltre cura l’aggiornamento sul proprio sito dell’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.
Di seguito, si rendono disponibili:
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]]>Il Tar Roma, pur ammettendo la serietà e la gravità di tale riduzione, ha ritenuto la decurtazione prevista dal d.m. del 2011 direttamente applicativa dell’art. 2, comma 183, della legge finanziaria 2010, da ciò deducendo l'insussistenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione censurabile davanti al giudice adito. Stando così le cose, il Collegio ha deciso di concedere al Comune ricorrente il termine di tre mesi per riassumere la questione di fronte al G.O..
La sentenza, presto oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, non merita adesione per almeno due ordini di motivi.
Il primo attiene alla natura dei tagli ai trasferimenti statali.
Come è stato ampiamente dibattuto e documentato in sede di ricorso, la riduzione del contributo ordinario prevista dal d.m. del 28 settembre 2011 ha avuto l'effetto di causare gravi ed irreparabili danni all'erogazione dei servizi pubblici essenziali; più in particolare, in quella sede, sono state evidenziate le obiettive difficoltà del Comune nel garantire alla collettività la manutenzione delle strade comunali, nonché la corretta erogazione dei servizi socio-assistenziali.
Tale stato di cose, unitamente al coinvolgimento della pubblica amministrazione-autorità, costituisce un elemento fondamentale ai fini della determinazione della giurisdizione.
Come stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione IV, 05 ottobre 2004, n. 6489 va ravvisata la giurisdizione del G.A. in tutti quei casi in cui vi sia la “compresenza dei presupposti della inerenza della controversia alla materia dei pubblici servizi e del coinvolgimento della "pubblica amministrazione-autorità".
E' innegabile pertanto come ci si muova, nel caso di specie, all'interno di tagli ai finanziamenti che gravano sui servizi pubblici locali.
Ma non solo. Tali tagli risultano essere espressione della potestà affidata al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla legge finanziaria del 2010. Ne discende che le questioni riguardanti i trasferimenti statali che incidono su pubblici servizi e coinvolgono un'amministrazione nell'esercizio di un potere autoritativo appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A..
La decisione del Tar Roma non merita adesione anche sotto un diverso aspetto.
Non appare condivisibile, infatti, l'orientamento seguito dal Tar Roma secondo cui: se la la norma di legge affida alla P.A. un potere discrezionale si è in presenza di un interesse legittimo e, pertanto, la giurisdizione spetta al G.A; se, invece, la norma non lascia margini di discrezionalità, si è in presenza di un diritto soggettivo e, quindi, la giurisdizione è devoluta al G.O.
Detta tesi non può essere decisiva ai fini della giurisdizione, la quale, come stabilito dalla Cassazione a SS.UU. del 19 gennaio 2007, n. 1139, va determinata in funzione della causa petendi, “ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio”. Per individuare la causa petendi, occorre guardare al binomio cattivo uso del potere – carenza di potere e agli effetti che lo stesso ha sulla giurisdizione.
A tale proposito va ricordata la sentenza della Cassazione a SS.UU. del 4 luglio 1949, n. 1657, con la quale si è chiarito che quando vi è potere, ed esso è male esercitato, vi è giurisdizione amministrativa, quando vi è carenza di potere, vi è giurisdizione ordinaria.
Nel nostro caso, la legge ha attribuito all’Amministrazione il potere, ma questa lo ha esercitato male, per aver previsto nel decreto ministeriale – discostandosi dalla legge finanziaria – quali destinatari dalla riduzione del contributo ordinario, gli enti locali della Regione Siciliana.
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