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]]>L’Autorità, dopo aver ricordato che la disciplina normativa dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua è dettata dall’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha richiamato varie norme e sentenze che portano alla conclusione che detti Fondi possano considerarsi organismo di diritto pubblico.
L’Autorità rileva quindi che da tale qualificazione giuridica discendono, come diretta ed immediata conseguenza, da un lato, l’obbligo per i suddetti Fondi di applicare la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, recepita e dettata, ad oggi, dal Codice dei contratti pubblici; dall’altro, i poteri di vigilanza dell’ANAC sugli affidamenti di appalti pubblici da essi disposti.
Ad avviso dell’Anac, dunque, i Fondi in oggetto, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall’ANAC sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all’affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 10 del Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 6. “Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”; art. 3, comma 10. “Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II”).
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]]>Le nuove modalità sono ispirate all’obiettivo di promuovere l’adempimento di tale obbligo da parte degli avvocati nella maniera più proficua e utile per le specifiche necessità di ciascuno e per assicurare, tramite il principio di competenza, la migliore tutela ai diritti dei cittadini. Il nuovo sistema entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
Nozione di attività formative. I principi generali cui si ispira il regolamento declinano il concetto di formazione continua ricomprendendo in essa tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo. Le attività possono essere di “aggiornamento”, finalizzato all’adeguamento della formazione iniziale; e di “formazione” ossia volte alla acquisizione di nuove competenze o di maggiore specializzazione.
Libertà di formazione. L’obbligo formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione, teso a consentire all’avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi. E’ ammessa la formazione a distanza (Fad) nei limiti del 40% dei crediti nel triennio. Il sistema di verifica e monitoraggio. Il regolamento disegna un “sistema” con pluralità di attori, con responsabilità diverse e una governance che garantisca il maggior livello di uniformità possibile secondo il seguente processo: professionista, formazione, coerenza, valutazione, verifiche e monitoraggio.
Attenzione e disciplina viene assicurata alle regole per il finanziamento delle attività formative da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, nella convinzione che la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed efficacia, comporta costi che non debbono necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari, ma che il finanziamento non debba incidere con ingerenze sulla didattica per garantirne l’indipendenza.
Gli eventi formativi potranno essere organizzati da enti pubblici e privati, da parte del CNF e dei Consigli dell’Ordine, che entro il 31 gennaio di ogni anno renderanno noto il Piano dell’offerta formativa
Periodo di formazione e numero dei crediti. Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo sarà di 3 anni, nei quali occorrerà accumulare 60 crediti formativi (almeno 15 all’anno), di cui nove in ordinamento/previdenza/deontologia forense. Il periodo decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco di tirocinanti con patrocinio.
L’avvocato potrà essere esonerato in relazione ad alcune ipotesi di impedimento indicate dal regolamento e fintanto che tale impedimento perdura. Il regolamento introduce l’Attestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio dell’Ordine su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell’adempimento. Il possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. In ogni caso, il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.
Commissione centrale per l’accreditamento della formazione. E’ istituita presso il CNF ed è formata da Antonio De Giorgi (coordinatore), Susanna Pisano, Nicola Bianchi, Rosa Capria, Angelo Esposito. Ha il compito di valutare e attestare la qualità degli eventi di formazione e aggiornamento che abbiano una rilevanza nazionale, siano seriali, prevedano modalità di formazione a distanza (Fad), che si svolgono all’estero.
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