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Un aspirante poliziotta, alta 154 cm, contestava il bando di concorso per Polizia di Stato nella parte in cui prevedeva un requisito di altezza minima, che l’aveva fatta escludere perché non idonea.
Il bando di concorso, per 320 vice-ispettori di polizia, rimandava al requisito di cui al D.M.20 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ossia il requisito necessario per l’accesso la carriera militare e di polizia (statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne) e di quello di cui all’art. 5 del bando concorsuale.
Il bando tuttavia era stato bandito prima del 13 gennaio 2016, per cui dell’entrata in vigore del D.P.R. 207/2015
Il Tar Lazio accoglieva il ricorso, sulla base dell’ormai pacifica rimozione dei limiti di altezza nel concorsi, anche per i bandi pubblicati prima del 16 gennaio 2016.
A norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, per i bandi pubblicati successivamente al 16 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione, di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.
Tuttavia, il Tar Lazio richiama la giurisprudenza ormai consolidata ha valorizzato il precetto primario contenuto nella citata L. 2/2015 e i correlati principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1993, n. 163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedano particolari capacità fisiche, come quelle da svolgersi all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, stabilendone la immediata operatività (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I Quater, 17 novembre 2017, n. 11382 e n. 11388).
In particolare è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell’arruolamento, di talché la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 (cfr. Cons. Stato, IV, 6 giugno 2017, n. 2706; Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 27 settembre 2017, n. 9932; idem, 12 ottobre 2017, n. 10284 e n. 10283).
In allegato la sentenza del Tar Lazio, sez. I quater, 20 giugno 2018, n. 6904
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]]>Il Collegio ha affermato che “Il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, peraltro, è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia. Queste ultime possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, quanto su prove realmente selettive, come ad esempio quelle ginniche, dal momento che l’altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto”.
Ai sensi del D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, attuativo della disciplina di cui alla L. n. 2/2015, l’altezza non è più un parametro per l’ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia e tale disciplina trova applicazione, pertanto, alle ammissioni successive alla data del 16.1.2016.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 17/03/2017
N. 03632/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2017, proposto da:
Lara Massimi, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bordoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Premuda 1/A;
contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del 26/10/2016, notificato in data 10/11/2016, di esclusione dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto del Capo Dipartimento del 27 agosto 2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha prestato servizio nel personale non stabilizzato presso ed alle dipendenze del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna dal 2003.
Ella partecipava alla procedura selettiva per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario già applicato al Corpo di cui al decreto del Capo Dipartimento pro tempore dei VVFF n. 3747 del 27 agosto 2007; in virtù della L.160/2016 era possibile in parte attingere alla graduatoria di quel concorso approvata con decreto 1196/2008 ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco sottoponeva la ricorrente ad accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale, come da Regolamento di cui al D.M. n. 78 del 2008.
Quest’ultima superava le prove di efficienza fisica, come previste dalla procedura concorsuale, ma, in sede di accertamenti sanitari, era ritenuta non idonea dalla Commissione medica, in ragione unicamente del ritenuto deficit di statura, rilevato in 158 cm.
Il ricorso si fonda su un unico motivo che denuncia la contraddittorietà tra una valutazione di idoneità fisica complessiva sempre confermata nei molti anni di impiego come Vigile del Fuoco volontario e l’esclusione per motivi di altezza. Peraltro per tredici anni è stata considerata idonea nonostante l’altezza minima per i vigili volontari sia di mt. 1,62.
Si richiama pertanto al principio di affidamento che si sarebbe consolidato in questi lunghi anni di servizio volontario oltre alla giurisprudenza amministrativa che ha da tempo affermato l’illegittimità “dell’art. 3 comma 2, d.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411, modificato dall’art. 1 D.P.C.M. 27 aprile 1993 n. 233, nella parte in cui fissa in m. 1,65 il limite minimo di altezza per partecipare al concorso a posti di vigile del fuoco di ruolo, introducendo in parte qua una regola diversa da quella dettata per il personale volontario dello stesso Corpo dal regolamento emanato con D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.
Il Corpo volontario dei Vigili del Fuoco svolge i medesimi compiti di servizio di soccorso del personale permanente; pertanto, il diverso limite di statura previsto per i volontari rispetto agli appartenenti a pieno titolo è illegittimo, giacché fondato su discriminazione manifestamente irragionevole.
Il Consiglio di Stato ha dato piena attuazione dei principi stabiliti con la direttiva comunitaria 2000/78/CE con il parere 2636/2015, secondo cui la finalità perseguita dal legislatore con la legge 12 gennaio 2015 n.2, è quella di “non precludere l’accesso ai Corpi suddetti [forze armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco] in ragione della mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l’idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto”.
Il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, peraltro, è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia. Queste ultime possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, quanto su prove realmente selettive, come ad esempio quelle ginniche, dal momento che l’altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non aver la ricorrente impugnato il bando che contiene la previsione di un’altezza minima per coloro essere selezionati. Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 207/2015 attuativo della disciplina di cui alla L. 2/2015 altezza non è più un parametro per l’ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia. La nuova disciplina si applica alle ammissioni successive alla data del 16.1.2016.
Nel caso di specie anche il concorso è stato effettuato nel 2008, l’arruolamento della ricorrente è avvenuto in epoca successiva all’entrata in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina e pertanto l’esistenza dei requisiti fisici richiesti deve essere valutata secondo le norme vigenti attualmente.
Il ricorso va, pertanto, accolto, ma possono compensarsi le spese in considerazione della novità della disciplina.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che va restituito ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Ugo De Carlo | Concetta Anastasi | |
IL SEGRETARIO
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]]>Nel caso in esame il Ministero della Difesa chiedeva la riforma della sentenza del Tar Lazio con cui era stato annullato il bando di concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti, idonei ma non vincitori di un precedente concorso, circa la copertura dei posti a seguito dello scorrimento della graduatoria.
Il Collegio, chiamato ad esprimersi sulla questione, ha ritenuto necessario richiamare preliminarmente i principi espressi dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, con cui si è affermata, all’esito di un lungo percorso giurisprudenziale, una “sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace”, per cui quest’ultima possibilità rappresenta, adesso, la regola generale da applicarsi in via principale,in quanto l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in taluni specifici casi.
Pertanto, il Collegio specifica che qualora l’amministrazione propenda per l’indizione di un nuovo concorso, sarà obbligata ad esprimere un’idonea motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
Tuttavia, il Collegio rileva che sussistono delle ipotesi in cui è pienamente giustificabile la scelta di procedere all’indizione di una nuova procedura concorsuale, in luogo dello scorrimento delle graduatorie pregresse: in tali fattispecie, l’Adunanza Plenaria afferma il ridimensionamento dell’obbligo motivazionale.
Fra le ipotesi in questione, in primo luogo, rientra quella “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”: al ricorrere di queste circostanze, sussiste un dovere primario per l’Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.
Si tratta, nella sostanza, delle ordinarie procedure concorsuali programmate con cadenza pressochè annuale, al fine di garantire il costante reclutamento del personale necessario per le esigenze operative ed organizzative dell’Arma. Nei casi dunque di procedure non calendarizzate in quanto attivate occasionalmente su specifiche ed immediate esigenze della singola Forza Armata, che non possono attendere gli ordinari flussi di reclutamento, si deve procedere con lo scorrimento delle graduatorie preesistenti.
In definitiva, ai sensi del disposto dell’Adunanza Plenaria, l’Amministrazione può optare fra lo scorrimento delle graduatorie preesistenti o l’indizione di un nuovo concorso: tuttavia, la scelta non può definirsi libera in quanto vi è un favor dell’ordinamento per lo scorrimento delle graduatorie preesistenti. E nel caso in cui l’Amministrazione propenda, comunque, per l’indizione di un nuovo concorso, essa sarà obbligata ad esternare le ragioni della propria scelta in modo da evidenziare i motivi di interesse pubblico prevalenti rispetto alle situazioni giuridiche degli idonei non vincitori nella precedente procedura concorsuale.
Tuttavia, nel caso in esame, il Collegio ha ritenuto che le disposizioni inerenti al reclutamento del personale, alle modalità di svolgimento delle procedure selettive, nonché al periodo di validità delle graduatorie concorsuali, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e d.l. n. 101 del 2013 non possono ritenersi integralmente applicabili all’Arma dei Carabinieri. In effetti, l’ordinamento di quest’ultima viene disciplinato dal d.lgs. n. 66 del 2010 (c.d. Codice dell’Ordinamento Militare), il quale deve essere considerato una normativa speciale destinata a regolare le modalità di assunzione ed i rapporti di lavoro intercorrenti con le Forze Armate. Al riguardo il Collegio ha richiamato l’art. 635 del Codice Militare dal cui testo risulta che, per quanto concerne il reclutamento delle Forze Militari ed anche per l’Arma dei Carabinieri, non incombe sull’Amministrazione un obbligo primario di procedere allo scorrimento delle graduatorie preesistenti, in luogo dell’indizione di un nuovo concorso per la copertura di determinati profili professionali.
Inoltre il Collegio evidenzia che la giurisprudenza, tra l’altro, ha affermato che dall’art. 635 d.lgs. n. 66 del 2010 si dovrebbe dedurre un obbligo di indizione periodica dei concorsi con contestuale perdita di efficacia delle graduatorie preesistenti.
Di seguito il testo della sentenza
***
N. 04332/2015REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2015, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
contro
Alberto Bruno, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Frontoni, Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso Luca Agliocchi in Roma, piazza Mazzini, 8; Federico Fontana, Giuseppe Lattarulo, Michele Ferrara, Graziano Davide Foschi, Francesco Ferrara, Giovan Maria Seu, Mario Faiella, Valter Francesco Crugliano, Tiberio Perrone, Daniele Di Camillo, Nicola Calcaterra, Alessandro Piana, Andrea Bagnolo, Giacinto Bernardi, Maurizio Colombo, Mirko Strinati, Antonio Cecca, Nicola Bonini, Mauro Antonio Margarito, Francesco Fanigliulo, Giuseppe Marino, Luigi Notari, Emmanuel Nodari, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Frontoni, con domicilio eletto presso Luca Agliocchi in Roma, piazza Mazzini, 8;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 02471/2015, resa tra le parti, concernente bando di concorso per il reclutamento di 26 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri – mancato scorrimento graduatoria approvata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alberto Bruno e di Federico Fontana e di Giuseppe Lattarulo e di Michele Ferrara e di Graziano Davide Foschi e di Francesco Ferrara e di Giovan Maria Seu e di Mario Faiella e di Valter Francesco Crugliano e di Tiberio Perrone e di Daniele Di Camillo e di Nicola Calcaterra e di Alessandro Piana e di Andrea Bagnolo e di Giacinto Bernardi e di Maurizio Colombo e di Mirko Strinati e di Antonio Cecca e di Nicola Bonini e di Mauro Antonio Margarito e di Francesco Fanigliulo e di Giuseppe Marino e di Luigi Notari e di Emmanuel Nodari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2015 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Coaccioli, Avv. Giuliano, per delega dell’Avv. Frontoni, e Avv. Agliocchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame, il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, impugna la sentenza n. 2471 dell’ 11 febbraio 2015 con cui il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sezione I bis, ha accolto il ricorso in primo grado proposto dai sig.ri Alberto Bruno, Fontana Federico, Lattarulo Giuseppe, Ferrera Michele, Foschi Graziano Davide, Ferrara Francesco, Seu Giovan Maria, Faiella Mario, Crugliano Valter Francesco, Perrone Tiberio, Di Camillo Daniele, Calcaterra Nicola, Piana Alessandro, Bagnolo Andrea, Bernardi Giacinto, Colombo Maurizio, Strinati Mirko, Cecca Antonio, Bonini Nicola, Margarito Mauro Antonio, Fanigliulo Francesco, Marino Giuseppe, Notari Luigi, Nodari Emmanuel. Questi ultimi avevano partecipato al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri: all’esito della procedura selettiva, essi risultavano idonei ma non vincitori, nell’ambito dell’apposita graduatoria, approvata in data 10 luglio 2014.
In data 24 ottobre 2014, veniva pubblicato il decreto n. 228/1D/14 avente ad oggetto il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ulteriori 26 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri. Tale provvedimento veniva impugnato, dagli odierni appellati, dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, lamentando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dell’Amministrazione, per non aver proceduto allo scorrimento della graduatoria relativa al precedente concorso, in luogo dell’indizione di una nuova procedura selettiva: secondo i ricorrenti in primo grado, infatti, l’Arma dei Carabinieri nel decreto n. 228/1D/14 non avrebbe adeguatamente motivato il sacrificio imposto agli idonei non vincitori della precedente selezione inerente alla medesima qualifica professionale.
Nella decisione oggetto dell’odierno giudizio, il T.A.R. per il Lazio, motivando con riferimento ai principi enucleati nella decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 14 del 2011, ha accolto il ricorso introduttivo, annullando il bando di concorso nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti circa la copertura dei posti a seguito dello scorrimento della graduatoria.
Avverso la citata sentenza n. 2471 del 2015, il Ministero della Difesa ha proposto appello censurando l’erronea interpretazione dei principi giurisprudenziali e della normativa di settore che il giudice di prime cura ha fornito in relazione alla fattispecie de qua.
In primo luogo, l’Amministrazione appellante censura l’inesatta applicazione dei principi sanciti dalla decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 14 del 2011, affermando che la necessità dell’indizione annuale di un concorso per l’ammissione di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri sarebbe desumibile dall’interpretazione analogica della disciplina dedicata alla Guardia di Finanza e dall’interpretazione sistematica degli artt. 634, 652, 654, 660, 666 e 1035 d.lgs. n. 66 del 2010: dall’analisi esegetica fornita, l’Avvocatura dello Stato fa derivare la possibilità per l’Arma dei Carabinieri di non procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi, in quanto si rientrerebbe in uno dei peculiari meccanismi di progressione delle carriere che, secondo la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, consentirebbe un’eccezione al generale principio dello scorrimento delle graduatorie. Sotto un diverso profilo, inoltre, viene rilevato che l’eventuale ricorso allo scorrimento delle graduatorie determinerebbe la mancata indizione del concorso per sottotenenti per lunghi periodi di tempo e, di conseguenza, la preclusione all’accesso al ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri per coloro che abbiano superato, nel medesimo periodo di tempo, il limite di età previsto dalla normativa di settore con implicite lesioni del principio della par condicio. Inoltre, l’Amministrazione appellante ritiene che la validità della graduatoria del precedente concorso si sia esaurita nel momento in cui erano stati coperti, mediante scorrimento, tutti i posti rimasti vacanti per rinuncia decadenza o dimissioni dei vincitori: al di là di questo tipo di scorrimento, non vi sarebbe, dunque, spazio per ulteriori proroghe di validità della graduatoria.
In secondo luogo, la Difesa Erariale evidenzia che la scelta dell’indizione di un nuovo bando di concorso non è immotivata in quanto le esigenze operative ed organizzative dell’Arma sarebbero tali da esigere l’attualità dell’accertamento dei requisiti richiesti di efficienza ed idoneità psicofisica ed attitudinale.
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri Alberto Bruno, Fontana Federico, Lattarulo Giuseppe, Ferrera Michele, Foschi Graziano Davide, Ferrara Francesco, Seu Giovan Maria, Faiella Mario, Crugliano Valter Francesco, Perrone Tiberio, Di Camillo Daniele, Calcaterra Nicola, Piana Alessandro, Bagnolo Andrea, Bernardi Giacinto, Colombo Maurizio, Strinati Mirko, Cecca Antonio, Bonini Nicola, Margarito Mauro Antonio, Fanigliulo Francesco, Marino Giuseppe, Notari Luigi, Nodari Emmanuel che, con memoria, hanno eccepito l’infondatezza di tutti i motivi di appello sollevati dall’Amministrazione ed hanno affermato l’esattezza della motivazione e dei principi espressi dal giudice di prime cure nella sentenza n. 2471 del 2015.
Le parti costituite, in vista dell’udienza di merito, si sono scambiate ulteriori memorie ed allegazioni documentali ed hanno ribadito le argomentazioni a sostegno delle rispettive conclusioni.
Chiamata all’udienza pubblica del 23 giugno 2015, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne, nella sostanza, la verifica circa la possibilità per l’Amministrazione di optare per l’indizione di un nuovo concorso ordinario, al fine di coprire i posti che si rendono progressivamente vacanti in organico, in luogo dello scorrimento di pregresse graduatorie inerenti alla medesima tipologia di profili professionali.
2. La Difesa Erariale afferma innanzitutto l’errata interpretazione, fornita dal giudice di prime cure, dei principi espressi dalla decisione n. 14 del 28 luglio 2011 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio. In particolare, il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto che la regola generale dello scorrimento delle graduatorie fosse applicabile anche all’Arma dei Carabinieri nel caso di specie e, pertanto, sarebbe stato attuato un illegittimo ricorso ad una procedura concorsuale, peraltro senza motivare adeguatamente tale scelta. Secondo l’Amministrazione appellante invece, l’obbligo di scorrimento non sarebbe applicabile alla fattispecie de qua, data la specialità della disciplina che regola l’ordinamento dell’Arma dei Carabinieri ed, inoltre, non sussisterebbe nemmeno l’obbligo di motivare la scelta di procedere all’indizione di un nuovo concorso secondo le ordinarie scadenze programmate, stante la doverosa attualità della verifica circa il possesso dei requisiti fisici e psicoattitudinali indispensabili per l’espletamento dell’attività considerata.
2.1 Il motivo nel complesso è fondato e va accolto nei sensi di seguito precisati.
Al riguardo, il Collegio ritiene necessario preliminarmente richiamare i principi espressi dalla più volte menzionata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011.
Con essa si è affermata, all’esito di un lungo percorso giurisprudenziale, una “sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace”, per cui quest’ultima possibilità rappresenta, adesso, la regola generale da applicarsi in via principale,in quanto l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in taluni specifici casi come di seguito sarà meglio precisato.
Pertanto, qualora l’amministrazione propenda per l’indizione di un nuovo concorso, sarà obbligata ad esprimere un’idonea motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
Tuttavia, “la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata”. Infatti, sussistono delle ipotesi in cui è pienamente giustificabile la scelta di procedere all’indizione di una nuova procedura concorsuale, in luogo dello scorrimento delle graduatorie pregresse: in tali fattispecie, l’Adunanza Plenaria afferma il ridimensionamento dell’obbligo motivazionale.
Fra le ipotesi in questione, in primo luogo, rientra quella “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”: al ricorrere di queste circostanze, sussiste un dovere primario per l’Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.
Si tratta, nella sostanza,delle ordinarie procedure concorsuali programmate con cadenza pressochè annuale, al fine di garantire il costante reclutamento del personale necessario per le esigenze operative ed organizzative dell’Arma.
Restano quindi escluse da tale specifica ipotesi , le procedure non calendarizzate in quanto attivate occasionalmente su specifiche ed immediate esigenze della singola Forza Armata, che non possono attendere gli ordinari flussi di reclutamento .
In questo caso,infatti,il favore ordinamentale che secondo il richiamato insegnamento dell’Adunanza Plenaria deve riconoscersi allo scorrimento delle graduatorie preesistenti, viene a coniugarsi perfettamente con lo specifico interesse dell’Amministrazione a soddisfare tempestivamente esigenze impreviste e non risolvibili con l’ordinaria programmazione concorsuale.
In secondo luogo, vi sono dei casi in cui “si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”: fra le ipotesi di questo genere, rientra, anzitutto, l’esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia.
L’indizione di una nuova procedura concorsuale può essere giustificata anche dall’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla stessa, rispetto a quella da cui è scaturita una graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione.
Una terza ipotesi che può giustificare ex se l’indizione di un nuovo concorso è quella in cui si attribuisce “risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”.
In definitiva, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che, al fine del reclutamento del personale, l’Amministrazione può optare fra lo scorrimento delle graduatorie preesistenti o l’indizione di un nuovo concorso: tuttavia, la scelta non può definirsi libera in quanto vi è un favor dell’ordinamento per lo scorrimento delle graduatorie preesistenti.
Pertanto,nel momento in cui l’Amministrazione propenda, comunque, per l’indizione di un nuovo concorso, essa sarà obbligata ad esternare le ragioni della propria scelta in modo da evidenziare i motivi di interesse pubblico prevalenti rispetto alle situazioni giuridiche degli idonei non vincitori nella precedente procedura concorsuale.
Sussistono, infine, delle ipotesi nelle quali, per particolari ragioni dovute alla periodicità del reclutamento imposto da normative di settore, ovvero dalla differenza strutturale della disciplina della nuova procedura concorsuale rispetto a quella cui si riferisce la graduatoria preesistente, ovvero, ancora, dalle esigenze di stabilizzazione del personale precario, o dalle differenze nel profilo professionale ricercato, sussiste la doverosità per l’Amministrazione di procedere all’indizione di nuovi concorsi, in luogo dello scorrimento delle graduatorie che, al contrario, si rivelerebbe una soluzione inopportuna e lesiva di preminenti ragioni di interesse pubblico.
2.2 Secondo il Collegio, nel caso di specie, viene in rilievo una delle ipotesi in cui l’Amministrazione non deve necessariamente procedere con lo scorrimento delle graduatorie pregresse, in quanto sussistono ragioni particolari che fanno ritenere maggiormente opportuna, o meglio doverosa, la scelta di reclutare le figure professionali mediante concorsi con cadenza periodica.
In particolare, come affermato da parte appellante, le disposizioni inerenti al reclutamento del personale, alle modalità di svolgimento delle procedure selettive, nonché al periodo di validità delle graduatorie concorsuali, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e d.l. n. 101 del 2013 non possono ritenersi integralmente applicabili all’Arma dei Carabinieri. In effetti, l’ordinamento di quest’ultima viene disciplinato dal d.lgs. n. 66 del 2010 (c.d. Codice dell’Ordinamento Militare), il quale deve essere considerato una normativa speciale destinata a regolare le modalità di assunzione ed i rapporti di lavoro intercorrenti con le Forze Armate.
Detta specialità si ricava in modo espresso da diverse disposizioni dell’ordinamento: in primo luogo, l’art. 3 coma 1 d.lgs. n. 165 del 2001 afferma che “in deroga all’articolo 2 commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: […] il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato”. Inoltre, anche il Codice dell’Ordinamento Militare, all’art. 625 comma 1, definisce i rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali, affermando che “al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice”. Infine, l’articolo 19 della l. n. 183 del 2010 statuisce che “ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”.
2.3 Se tali disposizioni consentono di affermare la specificità dell’ordinamento militare rispetto agli altri comparti dell’amministrazione pubblica, il Collegio ritiene, tuttavia, di dover individuare le norme che prevedono per le Forze Armate ed, in particolare, l’Arma dei Carabinieri, una ciclicità nell’indizione dei concorsi, al fine di coprire i posti vacanti all’interno del proprio organico.
A tal fine viene in rilievo la disposizione contenuta nell’art. 635 d.lgs. n. 66 del 2010 secondo cui “l’amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
Detti posti, da conferire secondo l’ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari.
Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa, fermo restando l’accertamento dell’ulteriore possesso dei requisiti.
Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l’ordine della graduatoria. Se la durata del corso e’ inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.”
Dal dato testuale ricavato dalla disposizione sopra citata, risulta che, per quanto concerne il reclutamento delle Forze Militari ed anche per l’Arma dei Carabinieri, non incombe sull’Amministrazione un obbligo primario di procedere allo scorrimento delle graduatorie preesistenti, in luogo dell’indizione di un nuovo concorso per la copertura di determinati profili professionali.
A nulla rileva, secondo il Collegio, la circostanza secondo cui la disposizione è riferita alle nuove assunzioni e non espressamente ai transiti interni da un ruolo ad un altro: in effetti, la norma è diretta a contenere l’uso dello scorrimento nei limiti della disponibilità dei posti al momento dell’approvazione della graduatoria, ovvero nei limiti della rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, come affermato dalla giurisprudenza più recente di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. di Stato, Sez. II, parere n. 1184 del 23 aprile 2015). Inoltre, nell’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, va evidenziato come il limite temporale di un anno (ben più stringente rispetto a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 d.l. n. 101 del 2013), cui soggiace la validità della graduatoria, rende palese la volontà del legislatore di preferire, quantomeno per le immissioni in ruolo nel comparto delle Forze Armate, l’indizione di una nuova procedura concorsuale allo scorrimento delle graduatorie.
La citata giurisprudenza, tra l’altro, ha affermato che dall’art. 635 d.lgs. n. 66 del 2010 si dovrebbe dedurre un obbligo di indizione periodica dei concorsi con contestuale perdita di efficacia delle graduatorie preesistenti.
Un’ulteriore disposizione che, secondo l’Amministrazione appellante imporrebbe l’indizione annuale di concorsi nell’Arma dei Carabinieri è quella contenuta nell’art. 688 comma 7 del Codice dell’Ordinamento Militare, secondo cui “i termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l’ammissione al corso biennale di cui all’ articolo 684 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall’approvazione della stessa”.
A ben vedere, in effetti, la ciclica indizione dei concorsi è strumentale all’esigenza di verificare l’attualità del possesso dei requisiti inerenti all’età, all’efficienza fisica ed al profilo psico-attitudinale, in capo ai soggetti che si apprestano a ricoprire una specifica qualifica professionale all’interno dell’Arma dei Carabinieri: dal momento che il possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali deve necessariamente rivestire il carattere dell’attualità, l’ordinamento militare incentiva l’indizione di nuovi concorsi in luogo dello scorrimento di preesistenti graduatorie.
Diversamente argomentando, verrebbero lesi i diritti dei soggetti che non possano partecipare ad un concorso indetto in un determinato anno, per via dell’età anagrafica inferiore al limite minimo prefissato, e, a causa dell’obbligato scorrimento delle graduatorie, non potrebbero partecipare nemmeno ad un eventuale successivo concorso, indetto a distanza di diversi anni per la medesima qualifica professionale, stante il superamento dei limiti di età prescritti dall’ordinamento.
2.4 Inoltre, non può sottovalutarsi un ulteriore elemento che consente di affermare la necessaria cadenza periodica o, più precisamente, annuale del concorso oggetto dell’odierno contenzioso: il Codice dell’Ordinamento Militare, infatti, dispone espressamente che “gli organi di vertice dell’Amministrazione della Difesa sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno personale dell’Arma dei Carabinieri” (art. 634) in tal modo imponendo una previsione ciclica delle esigenze di personale. Questa disposizione, in combinato disposto con l’art. 1035 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2010 – secondo cui le Commissioni Superiori di Avanzamento sono annualmente riunite per valutare l’operato dei singoli appartenenti alle Forze Armate – determinerebbe la ineludibile necessità di reclutamenti annuali nell’Arma dei Carabinieri. In effetti, la cadenza annuale delle valutazioni finalizzate alla progressione in carriera all’interno dell’Arma dei Carabinieri, mal si concilierebbe con una diversa cadenza di indizione dei concorsi, considerata la sopra esposta necessità di verificare il possesso dei requisiti psico-fisici con il carattere dell’attualità.
2.5 Alla luce delle pregresse considerazioni, risulta logico e non irragionevole l’assunto della Difesa Erariale secondo cui la cadenza annuale o, comunque, periodica dell’indizione del concorso oggetto del presente giudizio, può essere ricavata dall’interpretazione analogica e sistematica delle disposizioni, contenute nel Codice dell’Ordinamento Militare, dedicate precipuamente all’Arma dei Carabinieri. In effetti, anche se l’art. 35 d.lgs. n. 199 del 1995, a differenza dell’art. 679 d.lgs. n. 66 del 2010, indica espressamente l’indizione annuale dei concorsi per l’immissione nel ruolo di ispettori della Guardia di Finanza, l’esigenza di valutare il possesso attuale dei requisiti psico-attitudinali degli aspiranti ispettori rimane intatta in entrambi i casi. A ben vedere, dunque, ci si troverebbe dinanzi ad uno dei casi di “peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”: questi ultimi, in connessione a specifiche disposizioni di settore e secondo i principi esposti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, da un lato, determinano una regressione del principio della prevalenza dell’istituto dello scorrimento in luogo dell’indizione di nuovi concorsi, e, dall’altro lato, non impongono all’Amministrazione uno stringente obbligo motivazionale in merito alla scelta effettuata per il reclutamento.
In virtù di quanto chiarito, il Collegio non ritiene di condividere quanto affermato dagli appellati circa la carenza motivazionale rilevata nel bando di concorso impugnato in primo grado, in quanto la scelta dell’Amministrazione non doveva essere giustificata in modo stringente, stante la necessità di indizione periodica del concorso di cui trattasi.
3. In definitiva, l’appello va accolto e, per l’effetto, la sentenza di primo grado va riformata nei sensi di cui sopra.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, stante la complessità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
1. accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;
2. compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/09/2015.
L'articolo Concorsi Carabinieri: non vale la regola dello scorrimento delle graduatorie proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Limiti di altezza eliminati nel reclutamento delle Forze Armate proviene da Giurdanella.it.
]]>Quale la fonte normativa di questa importante novità? È stata pubblicata in Gazzetta la legge 12 gennaio 2015 n. 2, recante “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La data di entrata in vigore della disposizione che di fatto elimina gli attuali limiti di altezza previsti per il reclutamento è fissato il 6 febbraio 2015.
L‘attuale disciplina in ordine all’accesso alla carriera militare nelle Forze armate prevedeva l’applicazione – in ordine al requisito dell’altezza richiesto per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa – del limite minimo di metri 1,65 per gli uomini e di metri 1,61 per le donne.
Di recente, già la legge 7 luglio 2009, n. 93, recante modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere, relativamente ai requisiti concernenti l’idoneità fisica al citato «arruolamento per chiamata diretta», aveva consentito tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti che risultassero di statura non inferiore a metri 1,50, in deroga, quindi, agli attuali limiti di altezza fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 in misura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne (vedi ora l’articolo 705 del citato codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).
In Francia il limite minimo di statura è identico per uomini e donne ed è fissato in metri 1,50 per l’esercito (in Italia invece il limite identico è stato ritenuto incostituzionale dalla Consulta). In Germania, il limite minimo è di metri 1,55; nel Regno Unito è di metri 1,48 per l’esercito e di metri 1,51 per la Marina.
Tuttavia, tali limiti debbano essere rapportati a determinati indici di massa corporea, richiedendosi il requisito ulteriore di un peso proporzionato rispetto all’altezza.
In base alla normativa vigente (articolo 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell’ordinamento militare), per il reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei limiti di altezza stabiliti da un apposito regolamento (lettera d), comma 1).
E l’articolo 587 del D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), fissa i seguenti limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri.
Per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono previsti i seguenti limiti di altezza:
L’articolo 3 del D.P.C.M. n. 411 del 1987, riguardante l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l’ammissione al corso quadriennale presso l’Istituto superiore di Polizia di Stato, richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne.
Il medesimo articolo 3 prevede che per l’ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65.
Per quanto riguarda, invece l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del corpo della guardia di finanza l’articolo 4 dispone:
Per l’ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato l’articolo 5 del D.P.C.M. richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.
Per il Corpo della polizia penitenziaria, l’articolo 4, comma 1 lettera e) del DM 16 marzo 2006 richiede un’altezza non inferiore a metri 1, 65 per gli uomini e 1,61 per le donne.
Viene novellata la lettera d) del comma 1 dell’articolo 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) disponendo che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l’attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza (articolo 1, comma 1, capoverso lettera d));
Si rinvia ad un apposito regolamento di esecuzione il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo (articolo 1, comma 2);
Il regolamento dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con il Ministro della salute nonchè con il Ministro delegato per le pari opportunità.
Lo schema di regolamento dovrà essere previamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato;
Non è contemplato il Ministero della Giustizia tra i Ministeri competenti ad adottare il richiamato regolamento sebbene da tale Ministero dipenda il Corpo della Polizia penitenziaria.
Viene affidato al medesimo regolamento il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.
Vengono dunque abrogati, dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411 (che recano i requisiti minimi di altezza per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Per le analoghe disposizioni relative al personale delle Forze armate le proposte autorizzano il Governo ad apportare al DPR 15 marzo 2010, n. 90, le opportune modificazioni (comma 2).
In via transitoria, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua a trovare applicazione la normativa attualmente vigente che fissa i richiamati limiti di altezza.
La medesima disposizione stabilisce, altresì, il principio della contestuale entrata in vigore della nuova disciplina per il personale appartenente ai richiamati comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Di seguito, il testo.
(. . .)
Art.1
Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall’articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l’idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:«d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».
Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.
Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.
L'articolo Limiti di altezza eliminati nel reclutamento delle Forze Armate proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Corte Costituzionale sulle forze armate
Militari … proviene da Giurdanella.it.
Militari – Codice dell’ordinamento militare – Perdita del grado, senza giudizio disciplinare, del militare condannato con sentenza definitiva non condizionalmente sospesa, per reato non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
(..)
Il TAR Lazio aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, in particolare si discute della illegittimità costituzionale, più volte affermata dalla Corte costituzionale, di una norma che preveda una automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego nel caso della emanazione di una sentenza irrevocabile di condanna senza che sia possibile valutare da parte dell’amministrazione procedente la gravità del reato commesso, la sua rilevanza rispetto all’attività svolta in concreto dal dipendente, il vantaggio che possa derivare per l’amministrazione dall’eventuale mantenimento in servizio dello stesso.
La destituzione automatica mal si concilierebbe con l’esigenza di tutela del diritto al lavoro, violando gli artt. 4 e 35 della Costituzione. A parere del TAR deve trovare applicazione, anche nei confronti del pubblico dipendente che presta servizio nelle forze armate, l’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), in base al quale «1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione può essere sempre inflitta all’esito del procedimento disciplinare […]». Per cui l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, anche nel caso di condanna penale irrevocabile, potrebbe essere pronunciata solo a seguito di un procedimento disciplinare nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa del pubblico dipendente.
La questione è stata tuttavia ritenuta inammissibile, per genericità dell’ordinanza di remissione, dalla Consulta, con ordinanza numero 276 del 20 novembre 2013.
L'articolo Corte Costituzionale sulle forze armate
Militari … proviene da Giurdanella.it.