gare di progettazione Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/gare-di-progettazione/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 06 Mar 2015 13:02:26 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Appalti di progettazione. Non basta il rimborso spese https://www.giurdanella.it/2015/03/appalti-di-progettazione-non-basta-il-rimborso-spese/ Fri, 06 Mar 2015 16:00:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26994 L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 19 del 18 febbraio scorso a firma del Presidente f.f. Francesco Merloni,  ha rilevato che il professionista che redige un progetto non può essere ripagato con un semplice rimborso spese. La questione riguardava un incarico di progettazione preliminare affidato dalla giunta comunale di un ente locale marchigiano a 3 […]

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 19 del 18 febbraio scorso a firma del Presidente f.f. Francesco Merloni,  ha rilevato che il professionista che redige un progetto non può essere ripagato con un semplice rimborso spese.

La questione riguardava un incarico di progettazione preliminare affidato dalla giunta comunale di un ente locale marchigiano a 3 professionisti per l’importo forfettario lordo totale di € 2.000,00, comprensivo di I.V.A. e c.n.a.p.i.a.. Nella delibera di giunta si specificava che «al finanziamento degli onorari di competenza del professionista si farà fronte per l’importo effettivo progettuale con il finanziamento specifico qualora il progetto venga approvato e finanziato, dando atto che in caso contrario verrà riconosciuto al professionista un rimborso spese di euro 2.000,00». Inoltre evidenziava che «l’incarico può essere affidato intuitu personae» in quanto inferiore «al limite di 100.000,00 € di cui all’art. 17 comma 12 l. 109/94 e s.m.»

L’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici Regione Marche ha segnalato la delibera all’ANAC  la quale ha sottolineato come più volte si sia ampiamente espressa sulla illegittimità di clausole che subordinano il pagamento di una prestazione all’ottenimento del relativo finanziamento.

Ad avviso dell’Anac, non risulta coerente con le disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, del d.lgs. 163/2006 la corresponsione di un semplice rimborso spese, pari ad € 2.000,00 a fronte dell’espletamento di servizi di ingegneria (progettazione preliminare).

L’Autorità esaminando la delibera ha rilevato numerose illegittimità:

  • che la mancata indicazione della motivazione del ricorso a professionisti esterni, previo accertamento e certificazione del responsabile del procedimento, risulta in contrasto con l’art. 90, comma 6, del d.lgs.163/2006,
  • che non sono state indicate dalla S.A. le modalità di selezione dei professionisti affidatari e le motivazioni di scelta dei professionisti stessi, in contrasto coi principi generali di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e pubblicità di cui all’art. 2 del Codice dei Contratti;
  • che il frazionamento dell’unitarietà dell’incarico, con il conseguente ricorso all’affidamento diretto di servizi di ingegneria per una somma complessiva superiore al limite di € 100.000,00, appare violare quanto disposto dall’art. 91, comma 1, del d.lgs 163/2006;
  • che risulta la non rispondenza delle nuove statuizioni introdotte nel regolamento di ripartizione dell’incentivo per la progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo a criteri di trasparenza ed economicità oltre alla non coerenza con quanto previsto dall’art. 92, comma 5, del Codice dei Contratti.

 

Qui il testo della delibera n. 19/2015 dell’ANAC

 

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Appalti. Dossier sulle novità per Avvalimento e Progettazione https://www.giurdanella.it/2014/11/avvalimento-incarichi-progettazione-i-dossier-legge-europea-2013-bis/ Mon, 17 Nov 2014 07:00:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25366 Il 25 novembre entrerà in vigore la Legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”. Come abbiamo visto la Legge modifica il Codice dei Contratti Pubblici  intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del […]

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Il 25 novembre entrerà in vigore la Legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.

Come abbiamo visto la Legge modifica il Codice dei Contratti Pubblici  intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del codice, ammettendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie). (QUI IL TESTO DEGLI ARTICOLI IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE)

Riportiamo di seguito gli stralci dei dossier della Camera e del Senato durante l’iter di approvazione delle Legge Europea 2013 bis

Dossier  n° 99/1 – Elementi per l’esame in Assemblea (prima lettura Camera – aprile 2014)

Articolo 20

L’articolo 20, non modificato in Commissione (articolo 18 nel testo iniziale), è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall’articolo 18, che novellano l’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.

Articolo 21

L’articolo 21, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).

L’articolo in esame appare volto alla tutela del principio della concorrenza tra imprese negli appalti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese negli appalti; in base a questi principi, esso sostituisce ed adegua la normativa nazionale, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), che ha dichiarato incompatibile con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/UE, la disposizione nazionale stabilita dall’articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei Contratti), che vieta, in via generale, alle imprese che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.
In effetti, l’articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006, che disciplina la procedura del cosiddetto avvalimento nelle gare per gli appalti pubblici, dispone, in via generale, che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione e, in via eccezionale, che il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.

La disposizione in commento, oltre a consentire l’avvalimento di più imprese ausiliarie e a sopprimere pertanto il ricorso eccezionalmente ammesso all’avvalimento plurimo in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, mantiene fermo per i lavori il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti nella
singola categoria di qualificazione, ossia il divieto di cumulare i requisiti tra concorrente ed impresa ausiliaria per i singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria (cd. avvalimento frazionato).

L’avvalimento nelle gare per appalti pubblici è stato oggetto di un comunicato dell’Autorità sui contratti pubblici (AVCP) che ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti, in seguito alla citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013.
L’Autorità, tra l’altro, ha ribadito un principio contenuto nella sentenza della Corte secondo cui, nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori,
l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici; tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara

Dossier Servizio Studi Senato n. 151 (giugno 2014)

Articolo 20

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT)

L’articolo 20, non modificato dalla Camera dei deputati (articolo 18 nel testo iniziale) è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall’articolo 18, che novellano l’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.

Articolo 21

(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento – Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12)

L’articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati, consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).

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Avvalimento e incarichi di progettazione. Cosa cambia dal 25 novembre https://www.giurdanella.it/2014/11/avvalimento-incarichi-progettazione-cambia-dal-25-novembre/ Wed, 12 Nov 2014 08:24:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25352 Mentre il disegno di legge di riforma degli appalti pubblici e di recepimento delle nuove direttive appalti segue il suo iter (qui tutte le novità), la legge comunitaria cambia da subito gli articoli 49 e 90 del codice dei contratti. La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia […]

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Mentre il disegno di legge di riforma degli appalti pubblici e di recepimento delle nuove direttive appalti segue il suo iter (qui tutte le novità), la legge comunitaria cambia da subito gli articoli 49 e 90 del codice dei contratti.

La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata in Gazzetta lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 25 novembre 2014, modifica il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163 del 2006), intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del codice, ammettendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie).

Riportiamo di seguito il testo delle modifiche al codice dei contratti introdotte dalla legge europea, in vigore dal 25 novembre (qui i Dossier parlamentari di commento alle modifiche).

.    .    .

Legge 30 ottobre 2014 n. 161

(…)

Articolo 20
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK.

1. All’articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

Art. 21
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12.

1. All’articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria».

 

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Consiglio di Stato, via libera al DM sugli appalti di progettazione https://www.giurdanella.it/2013/09/consiglio-di-stato-via-libera-al-dm-sugli-appalti-di-progettazione/ Tue, 24 Sep 2013 06:30:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16183 Ok al decreto ministeriale sui "corrispettivi a base di gare per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"

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Il Consiglio di Stato con parere n. 3626/2013 ha dato il via libera al decreto ministeriale che determina i “corrispettivi a base di gare per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria“. Il decreto ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, deve ora superare il vaglio di legittimità della Corte dei Conti.

Con questo decreto termina la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare gare di progettazione ed esecuzione delle opere con ribassi addirittura dell’80%. In effetti dopo che il decreto liberalizzazioni ha cancellato le tariffe, gli enti appaltanti si sono trovati senza riferimenti tariffari per calcolare gli importi da porre a base di gara, gestendo così con piena discrezionalità e poca trasparenza le procedure di affidamento delle realizzazioni di opere.

Per risolvere il problema il decreto sviluppo ha previsto l’adozione di un decreto interminesteriale  che individuasse e definisse i parametri tariffari per i corrispettivi da porre a base di gara, in misura non maggiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti.  Ma ad avviso del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dell’Avcp gli onorari calcolati con quei parametri sarebbero potuti risultare più alti delle vecchie tariffe professionali, e pertanto il primo riteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto affidare al RUP il compito di verificare che le vecchie tariffe non venissero superate. Secondo il Ministero si trattava indubbiamente di una procedura complicata e per questo motivo il dm è stato bloccato.

Adesso il Consiglio di Stato ha dato via libera al decreto affermando che il Ministero potrebbe cambiare la formula specificando che il rispetto del vincolo viene garantito dalla stazione appaltante.  Formula che ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada si adegua meglio alle esigenze ministeriali e amministrative.

Si attente ora il visto della Corte dei Conti.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo del parere del Consiglio di Stato

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